VI Commissione - Marted́ 3 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011. Doc. LVII n. 1-bis.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (Doc. LVII, n. 1-bis);
rilevato come, grazie al consolidamento della crescita congiunturale del PIL nel secondo semestre dell'anno, sostenuta principalmente dalla domanda interna e dal positivo andamento del settore estero, la crescita del PIL per il 2006 dovrebbe risultare superiore a quanto stimato nel DPEF 2007-2011;
evidenziato come le positive prospettive economiche favoriscano il perseguimento degli obiettivi di rilancio dell'economia nazionale indicate come prioritarie nelle linee di politica economica del Governo, con particolare riferimento alle aree svantaggiate ed a quelle del Mezzogiorno;
sottolineato, con riferimento agli ambiti di specifica competenza della Commissione Finanze, come l'andamento delle entrate tributarie per il 2006 risulti superiore di circa 6 miliardi di euro rispetto a quanto prefigurato in sede di bilancio di previsione;
evidenziato come tali maggiori entrate tributarie abbiano natura prevalentemente strutturale, e consentano pertanto di rivedere al rialzo l'andamento tendenziale delle entrate anche per il 2007, riducendo di conseguenza l'entità della manovra necessaria per realizzare gli obiettivi finanziari indicati nel DPEF dal 1,3 per cento del PIL all'1 per cento;
considerato che le minori entrate derivanti dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea, la quale ha sancito l'incompatibilità con la VI Direttiva comunitaria in materia di IVA della normativa nazionale che stabiliva la sostanziale indetraibilità ai fini IVA delle spese per l'acquisto e la manutenzione di autoveicoli, ammonteranno a circa 3,7 milioni di euro per il 2006, ed a 13,4 milioni per i rimborsi spettanti ai contribuenti interessati, relativamente agli anni 2003-2005;
preso atto che la Nota di aggiornamento specifica che l'impatto di tale sentenza per gli anni 2007-2011 verrà adeguatamente compensato attraverso uno specifico provvedimento legislativo, rimanendo pertanto immutata l'entità della manovra di finanza pubblica nel 2007;
considerato che la manovra di finanza pubblica si articola, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, anche nel decreto-legge recante disposizioni urgenti di carattere finanziario, nonché in un disegno di legge recante delega per il riordino dei tributi statali, ed in un disegno di legge recante delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di specificare tempestivamente le modalità attraverso le quali la normativa nazionale sulla detraibilità IVA delle spese relative all'acquisto ed alla manutenzione degli autoveicoli sarà resa compatibile con la disciplina comunitaria in materia, alla luce della recente sentenza in merito della Corte di giustizia europea, individuando le forme di copertura dei conseguenti oneri finanziari.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante il regime fiscale comune delle società madri e figlie. Atto. n. 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regime fiscale comune delle società madri e figlie, di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi,
considerata l'urgenza di adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 2003/123/CEE, il cui termine di recepimento, stabilito nel 1o gennaio 2005, risulta ampiamente scaduto;
valutata positivamente la previsione, di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, secondo la quale la riduzione dal 25 al 20 per cento della quota di partecipazione minima nel capitale della società che distribuisce gli utili richiesta per avere accesso al rimborso integrale della ritenuta sugli utili corrisposti a soggetti non residenti (destinata a sua volta a ridursi, a partire dal 1o gennaio 2007 al 15 per cento, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2), troverà applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2005, neutralizzando in tal modo gli effetti negativi derivanti dal non tempestivo recepimento della direttiva;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.