XIII Commissione - Mercoledì 11 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 262/2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1750 Governo, «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 4, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'applicazione della franchigia per i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro si configuri come una facoltà attivabile su richiesta del contribuente;
con riferimento al medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una soglia di franchigia più elevata per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in coerenza con quanto stabiliva il testo previgente del comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
con riferimento all'articolo 4, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che i nuovi redditi dei terreni, determinati in base alle disposizioni di cui al comma medesimo, producano effetto, anziché a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui i nuovi redditi sono notificati al presentatore della domanda di contributi ovvero, se persone diverse, ai titolari dei diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali;
con riferimento all'articolo 4, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le rendite catastali dichiarate o attribuite ai fabbricati, che vengono iscritti al catasto dei fabbricati in base alle disposizioni di cui al medesimo comma, producano effetto fiscale esclusivamente a decorrere dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo;
con riferimento all'articolo 23, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prolungare la rateizzazione relativa al versamento, da parte delle aziende colpite dalla crisi aviaria, dei contributi e premi di previdenza e assistenza sociale sospesi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


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ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746- bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO


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DOSSIER FINANZIARIA AGROALIMENTARE

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007:
LE MISURE DI INTERESSE PER L'AGRICOLTURA E L'AGROALIMENTARE

Valutazione d'insieme.

Nel quadro degli obiettivi di sviluppo nazionale definiti dal DPEF 2007-2011, il disegno di legge relativo alla Finanziaria 2007 pone il settore agricolo, agroalimentare e della pesca al centro dell'azione di governo per il risanamento e lo sviluppo del Paese. Un risanamento in grado di offrire un contributo importante al riequilibrio della finanza pubblica, ma che allo stesso tempo rappresenta una precondizione per supportare il percorso di crescita che lo stesso settore è in grado di esprimere nei prossimi anni. Rigore, risanamento e sviluppo sono infatti strettamente collegati.
Gli interventi di risanamento definiti per il settore agroalimentare sono basati su meccanismi che non determinano nuova fiscalità o incrementi dei prezzi: nessun aggravio per gli imprenditori del settore e nemmeno per i consumatori finali. Gli interventi puntano infatti a fare emergere situazioni di non corretta applicazione delle normative fiscali e a regolarizzare i comportamenti degli operatori economici. In particolare si tratta di interventi per l'aggiornamento del catasto: recupero dei fabbricati rurali e verifica dei requisiti di ruralità per le abitazioni, nonché misure di semplificazione previdenziale e fiscale.
Nel complesso, questi interventi assicurano un contributo strutturale di quasi 900 milioni di euro nel 2007, destinato a superare i 1.300 milioni di euro dal 2009. È inoltre da rimarcare che nei mesi scorsi, attraverso le misure antielusive relative alla compravendita dei terreni agricoli (calcolo tassazione sul valore reale e non sul valore catastale) e attraverso l'obbligo per le imprese agricole di presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) a partire dal 1o gennaio 2006, sono state assicurate importanti risorse in via permanente all'erario ed è stato fornito un contributo determinante per contrastare l'evasione contributiva ed il lavoro nero.
Sul lato del contenimento della spesa pubblica si segnalano le riduzioni lineari al bilancio del Ministero (sia consumi intermedi che trasferimenti, ma anche capitoli di conto capitale), la riduzione dei dirigenti, la previsione di ristrutturazione per gli enti pubblici e le norme limitatrici per le assunzioni.
A fronte di questi risultati importanti sul lato delle entrate, il settore agroalimentare e della pesca si impegna ad offrire un contributo consistente agli obiettivi di crescita del Paese, ed in questo senso la stabilità fiscale e contributiva (Iva, Irpef) già definite nel DPEF (nonché la proroga della legge n. 30 per il settore della Pesca) sono precondizioni per lo sviluppo del settore.
Sul lato dello sviluppo si punta a raggiungere notevoli obiettivi strategici - duraturi e coerenti con le regole comunitarie - mettendo in campo un articolato impianto di interventi e norme:
rafforzando la capacità competitiva delle imprese: dall'accesso al credito d'imposta per gli investimenti tecnologici nelle aree del Sud, dallo sviluppo della forma societaria in agricoltura allo sviluppo della vendita diretta, dall'attivazione di un fondo per l'imprenditoria giovanile allo sviluppo della multifunzionalità agricola attraverso l'ampliamento delle possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare servizi alle imprese agricole. L'agricoltura, inoltre, partecipa alla politica di riduzione del cuneo fiscale, dove la riduzione IRAP derivante dai nuovi calcoli per la base imponibile tiene conto proprio della specificità del settore, parametrando il beneficio anche nei confronti dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto (lavoratori agricoli «stabilizzati»);
promuovendo lo sviluppo nei mercati internazionali: con un intervento specifico di credito d'imposta per gli investimenti


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diretti alle imprese che sviluppano marchi e produzioni italiane nei mercati esteri, con una premialità specifica per i consorzi di imprese e il prodotto agricolo di origine italiana;
supportando lo sviluppo delle filiere innovative a partire dalle modifiche alla legge n. 81 che permetteranno l'avvio della filiera nazionale dei biocarburanti (oltre alla nuova dotazione di risorse per la defiscalizzazione dei bioetanolo per triennio 2008-2010), la promozione dell'autoconsumo degli oli vegetali a fini energetici, le biomasse, la chimica verde, ma anche mediante la riproposizione del credito d'imposta. In questo quadro si inserisce l'intervento, concertato con il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno di 5 progetti nazionali di innovazione industriale. Due di questi progetti («Made in Italy e «efficienza energetica») coinvolgono direttamente le filiere agroalimentari food e no-food. Inoltre, non meno importanti, sono le misure per lo sblocco degli interventi del Piano irriguo nazionale (fondo di rotazione per le opere pluriennali), le disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare, nonché altri interventi per la semplificazione e trasparenza nella gestione delle politiche di settore.

A supporto di tali interventi e politiche si inserisce il rifinanziamento della legge n. 499 che permette al settore di disporre dello strumento autonomo di sostegno dello sviluppo. Strumento che permetterà, in coerenza agli obiettivi del DPEF, anche di sostenere tanto la concentrazione e le fusioni tra imprese, quanto lo sviluppo di strumenti di controllo e indirizzo quali il catasto vitivinicolo e ortofrutticolo.
Gli sforzi definiti nel DPEF e nella Finanziaria 2007 si collegano ad una più complessiva opera di intervento del Mipaaf nel quadro di una forte razionalizzazione e rilancio di strumenti e risorse già disponibili che danno corpo ad un articolato progetto di sviluppo dell'agricoltura e dell'agroalimentare nazionale.
In definitiva, il disegno di legge Finanziaria 2007 consente di non incrementare il prelievo fiscale sul settore e, contemporaneamente, pone l'agroalimentare italiano sulla via dell'innovazione, della qualità e della competitività. Una strada sostenuta sì da risorse specifiche ma anche da una serie di norme e novità che danno all'impresa maggiori libertà e opportunità di operare nel mercato dei prodotti e dei servizi agroalimentari e rurali.

Norme di interesse del settore.

Il disegno di legge finanziaria 2007 approvato dal Consiglio dei ministri reca numerose norme di interesse per il sistema agricolo ed agroalimentare nazionali, contenendo inoltre uno specifico Capo per l'agricoltura. Di seguito si riporta il quadro d'insieme delle norme che, direttamente e indirettamente, coinvolgono il settore.

Cuneo fiscale.
(Articolo 18. - Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate).
La norma consente ai datori di lavoro - anche agricoli - di portare in deduzione nel calcolo dell'IRAP un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta: la deduzione è raddoppiata per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; a tale riduzione si associa quella per i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai predetti lavoratori dipendenti.
Viene inoltre confermata la riduzione prevista, in via generale, e quindi per ogni categoria di lavoratori, dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.
Si evidenzia, infine, che la deduzione IRAP si applica in quota parte, cioè in base ai giorni di lavoro, anche nel caso di lavoro a tempo parziale di «tipo verticale e di tipo misto» (una sorta di «stagionali


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stabilizzati» che potrebbero essere introdotti a più larga scala in agricoltura).

Credito d'imposta.
(Articolo 19. - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate).
Il credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi riguarda, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, anche il settore agricolo ed agroalimentare. Esso è riconosciuto nella misura massima consentita dall'UE a seconda delle aree e settori di intervento.
Si evidenzia che il credito consente di recuperare, attraverso le periodiche dichiarazioni fiscali, parte delle spese per macchinari, impianti ed attrezzature produttive, programmi informatici e brevetti.
Tale misura permetterà di supportare l'innovazione tecnologica delle imprese del settore.

Fiscalità.

Detrazione IVA bevande e alimenti.
(Articolo 20. - Disposizioni varie in materia fiscale).

Si segnala che il comma 10 introduce la possibilità di portare in detrazione IVA anche le spese per la somministrazione di bevande ed alimenti che avviene nel corso di convegni, congressi o manifestazioni simili: si tratta di un incentivo all'attività congressuale con importanti ricadute sulla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Proroghe.
(Articolo 30. - Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006).

Sono confermate per il settore agricolo anche per il 2007 le agevolazioni fiscali vigenti, dall'aliquota IRAP all'1,9 per cento (comma 1), alle misure per la pesca di cui all'articolo 11 della legge n. 388/2000 (comma 2), alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina (comma 3), nonché all'accisa zero per il gasolio impiegato sotto serra [comma 5, lettera h)].

Disposizioni in materia di spese.
Numerose sono le norme che riguardano l'assetto della pubblica amministrazione: quelle più direttamente riguardanti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono:

Articolo 32. - (Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri).
La norma prevede la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, mediante regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché:
all'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni;
alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le Prefetture - UTG, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale;
alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione.

La norma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di Polizia (anche Corpo forestale dello Stato) e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.


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Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

Articolo 42. - (Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici).
Vengono soppressi la presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali, fatti salvi gli enti che svolgono attività promozionale all'estero e quelli i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da Istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

Articolo 47. - (Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici).
La norma consente, attraverso regolamenti, di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.
La norma consente, tra l'altro, di trasformare enti pubblici in soggetti di diritto privato.

Articolo 50. - (Liquidazione o fusione SOGESID S.p.A.).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, a procedere alla liquidazione della SOGESID - Società per la gestione degli impianti idrici - S.p.A.

Articolo 51. - (Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento).
Sono estese nel 2007 anche agli enti pubblici le norme di contenimento della spesa già applicate ai Ministeri.

Articolo 53. - (Contenimento della spesa).
Le spese ministeriali per consumi intermedi e trasferimenti (categorie 2 e da 4 a 7, 12), nonché per spese in conto capitale, sono di fatto ridotte dal Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare un risparmio di 4,5 milioni di euro per il 2007, 5 nel 2008 e 4,9 nel 2009. Si tratta di uno dei più rilevanti tagli alla spesa ministeriale sinora operato.

Articolo 54. - (Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali).
Viene istituito un fondo di 300 milioni di euro destinato a superare le problematiche contabili legate alla partenza dei limiti d'impegno (comma 177-bis dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Articolo 55. - (Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato).
La norma, legata al fondo di cui all'articolo 54, dovrebbe disciplinare la questione della partenza dei limiti d'impegno attualmente bloccati per le valutazioni effettuate in sede comunitaria.

Articolo 57. - (Assunzioni di personale).
La disciplina delle assunzioni in deroga (ex articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004), viene ristretta nei modi seguenti:
1.000 unità sono riservate alle forze di polizia;
un 20 per cento del Fondo per le assunzioni in deroga è riservato alla stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni;
per il 2008 e 2009 è consentita l'assunzione nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Articolo 64. - (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali).
Per il personale, tra l'altro, delle forze di polizia (come il C.F.S.), che fruisce di


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progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento.

Articolo 97. - (Misure per farmacie rurali).
La norma prevede l'esenzione di tali farmacie dalla riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie imposta per i farmaci a carico del servizio sanitario nazionale. Ad una prima lettura non sembrerebbe che la norma agevoli i consumatori; bensì le farmacie: in sostanza, la farmacia non è obbligata ad applicare determinate percentuali di sconto imposte dall'Agenzia del Farmaco, ma ciò può tradursi in minori sconti per i consumatori delle aree rurali.

Misure di sviluppo.

Programmi di innovazione industriale:

(Articolo 104. - Disposizioni ungenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale).
In quest'articolo vengono ricomprese molte delle norme del disegno di legge «Bersani», pur con alcune, significative modifiche.
I progetti di innovazione industriale sono individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
Due di questi progetti («Made in Italy» e «efficienza energetica») coinvolgono direttamente le filiere agroalimentari food e no-food.
Tuttavia, il finanziamento dei progetti di innovazione industriale riguardanti l'agroalimentare, non è più oggetto di concerto specifico tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Inoltre si evidenzia che il neo costituito «Fondo perla finanza d'impresa» (comma 7), viene disciplinato con un decreto dei soli Ministeri dello sviluppo e dell'economia e non più, come nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, anche degli altri ministeri interessati, come quello agricolo.

Articolo 123. - (Esclusione cofinanziamento U.E. dalla regola del 2 per cento).
La norma esclude dal limite del 2 per cento per l'incremento degli stanziamenti le spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea.

Rilancio turismo e patrimonio gastronomico.

(Articolo 127. - Promozione di progetti integrati tra i consoni agroalimentari e turistico alberghieri).
La norma consente di sostenere finanziariamente progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione delle domanda estera. Si tratta di una misura rilevante perché unisce l'offerta turistica a quella dei prodotti agroalimentari di qualità. Su tale norma ha già chiesto il concerto e il coinvolgimento il Dicastero responsabile del Turismo.

Made in Italy.

(Articolo 128. - Interventi in favore del «made in Italy»).
Rifinanzia con 20 milioni di euro le azioni promozionali a sostegno «made in Italy».

Agricoltura.

Il Capo IV (articoli da 148 a 156) è dedicato interamente alle norme di interesse agricolo.


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L'articolo 148 reca Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione.
In esso abbiamo:
l'attribuzione all'ispettorato centrale repressione frodi delle funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata. L'ICRF assume conseguentemente la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
l'affidamento ad AGEA dei controlli di cui al reg. CEE n. 4045/89;
semplificazioni in materia di analisi vitivinicole;
il finanziamento, con 23 milioni di euro per il solo anno 2007, delle attività dell'Agecontrol Spa;
la nomina di un Commissario straordinario del Governo per le emergenze nel settore zootecnico;
l'istituzione, in attuazione del regolamento CE n. 510/2006, di un contributo destinato a coprire le spese relative all'esame in materia di prodotti ad indicazione geografica e l'utilizzo di tale contributo, unitamente alle sanzioni in materia di denominazioni d'origine, per finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica;
disposizioni per la gestione dei pagamenti PAC da parte degli organismi pagatori.

Articolo 149. - (Enti irrigui).
Viene previsto:
il trasferimento dei poteri ministeriali sull'Ente irriguo Appulo lucano irpino alle regioni Puglia e Basilicata, in un'ottica di federalismo amministrativo;
la proroga del funzionamento dell'Ente irriguo Umbro toscano;
l'esclusione dai tagli di bilancio sui consumi intermedi per gli enti irrigui nazionali, relativamente alle spese per energia elettrica utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione;
la proroga per le dichiarazioni relative ai pozzi irrigui.

Articolo 150. - (Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli).
La norma porta da 80 milioni di vecchie lire a 80.000 euro il valore della produzione che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente, in deroga al decreto legislativo n. 114/98.
Si tratta di una norma che consente un rilancio dell'attività imprenditoriale agricola, favorendo la permanenza di una quota maggiore di valore aggiunto in capo al produttore agricolo.
Il comma 2 prevede, sempre nell'ottica di favorire la vendita diretta, che vengano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.

Articolo 151. - (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni).
La norma rafforza la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare direttamente a imprenditori agricoli appalti di servizi in deroga alle norme di contabilità pubblica, adeguando gli importi degli appalti che possono essere affidati agli imprenditori agricoli. Si tratta di una norma che favorisce la multifunzionalità dell'impresa agricola e che aiuta a mantenere sul territorio presenze economiche e sociali vitali.

Articolo 152. - (Interventi per il settore agricolo).
Sono previsti interventi per i giovani imprenditori agricoli, per le crisi di mercato,


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per i lavoratori dei consorzi agrari, per i lavoratori agricoli occupati da imprese colpite da calamità naturali.
I commi da 1 a 4 disciplinano il cambio di finalizzazione allo stanziamento di 10 milioni di euro annui previsto per il credito d'imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli (decreto legislativo n. 99/04, articolo 3, comma 3). La Commissione europea ritiene infatti la norma contraria alle regole della concorrenza. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, sempre in favore dei giovani imprenditori agricoli.
Analogamente, i commi 5 e 6 prevedono un cambio di finalizzazione dei fondi originariamente destinati all'emergenza aviaria dall'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, e che la Commissione europea ritiene incompatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Si tratta quindi della riprogrammazione di uno stanziamento esistente verso finalità - l'istituzione di un Fondo per le crisi di mercato - compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, d'intesa con le Regioni.
Al comma 7 viene ripristinato l'articolo 5, comma 6, della legge n. 410 del 1999 in materia di consorzi agrari. Tale norma prevede che per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Il comma 8 chiarisce che alla delimitazione delle aree colpite da calamità provvedono le regioni. È necessario in quanto tale declaratoria, dopo il decreto legislativo n. 102/04, non è più obbligatoria e quindi le regioni non provvedono, con nocumento dei lavoratori che senza tale dichiarazione non possono accedere ai benefici della legge n. 223 del 1991.

Articolo 153. - (Rifinanziamenti nel settore agricolo).
Viene disposto il finanziamento per consentire all'Italia di organizzare il Congresso mondiale dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV), nonché, con 3 milioni di euro a decorrere dal 2007, per il potenziamento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS).

Articolo 154. - (Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare).
È nota la difficoltà delle nostre imprese agroalimentari nel penetrare mercati esteri, a causa della frammentazione dell'offerta, della sottocapitalizzazione e dell'assenza di incentivi specifici all'esportazione. L'articolo 154 mira a concedere un beneficio fiscale per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri. Il beneficio riguarda anche, ed in misura più premiante, gli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da Consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, quelli riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti


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quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102/05.

Articolo 155. - (Sviluppo della forma societaria in agricoltura).
La legislazione di orientamento nel settore agricolo (decreti legislativi nn. 228/01, 99/04 e 101/05) ha identificato nello sviluppo della forma societaria in agricoltura un elemento di competitività particolarmente importante. La norma incentiva il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli, attraverso il mantenimento del sistema fiscale catastale anche per quei soggetti giuridici che rivestono la qualifica di «società agricole» ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 99/04 e successive modificazioni.

Articolo 156. - (Norme in materia di bioenergie - ex articoli 26 e 156).
Nel testo sono presenti due norme sull'argomento: l'articolo 26 e l'articolo 156.
Se si può eccepire il non perfetto parallelismo tra i due articoli, è però da evidenziare come il tema sia stato particolarmente «attenzionato» dal Governo. Peraltro un coordinamento normativo tra il Ministero dello sviluppo economico ed il ministero agricolo è già stato operato e consentirà di rendere organica la disciplina nel corso del dibattito parlamentare (il testo concertato Mipaaf-Mise è riportato di seguito).
Gli interventi recati dai due articoli riguardano:
1) la creazione di un mercato delle agroenergie, attraverso la concreta attivazione dell'obbligo di immissione in commercio di quantitativi di biocarburante di origine agricola (e l'estensione del contingente defiscalizzato per il bioetanolo fino al 2010);
2) la disciplina delle esenzioni di accisa, che peraltro vengono potenziate nel quantitativo esente, al fine di renderla più incentivante nei confronti di prodotti provenienti da filiere agroenergetiche che hanno sottoscritto accordi produttivi;
3) una partecipazione forte dei mondo agricolo alla definizione delle scelte ed all'allocazione delle risorse per l'incentivazione;
4) un rafforzamento degli obblighi legati al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto;
5) l'attivazione di procedure amministrate efficienti per consentire l'utilizzo di eventuali quote di esenzione d'accisa non utilizzate, anche in passato, nonché per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di immissione in commercio dei carburanti agroenergetici.
6) Infine la norma prevede l'inserimento nel reddito agrario della produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli. Si tratta di una norma volta a potenziare le possibilità di autoproduzione di carburante da parte delle imprese agricole.

TESTO CONCORDATO MIPAAF/MISE
(Incentivi ai biocarburanti).

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla


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legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. - Interventi nel settore agroenergetico.
a. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
b. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore energetico, è inizialmente fissata al 2,5 per cento di tutto il carburante benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, la quota minima di cui al comma 1 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.
c. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti di programma agroenergetico nonché della occupazione, diretta e indiretta, e dei maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agroenergetica. Con detto decreto, sono stabilite le misure e le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per essere rassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o in aumento allo stanziamento previsto per i'incentivazione del consumo di bioetanolo.
d. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'ETBE e il bioidrogeno».

3. Ai fini dei rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del


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territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo in particolare conto dell'intensità di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l'intera filiera agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Nelle more dell'adozione dei decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all'articolo 1, comma 421, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 10 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.
5. All'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro».

6. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo


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di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
7. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: «agroforestali e fotovoltaiche», sono inserite le seguenti: «nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli».

Misure in favore dell'ambiente (Capo VI)

Si segnala tra, le norme ambientali recate dal disegno di legge:

Articolo 160. - (Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra).
Viene istituito un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro all'anno, per la realizzazione di misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto.
Tra le attività di interesse per le imprese agricole ed agroalimentare che possono beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi abbiamo:
installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza.

Interventi a tutela dell'occupazione

Articolo 169. - (Istituzione Indici di Congruità).
Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, prevede in via sperimentale l'individuazione di indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile.
È molto probabile che tra i settori investiti dalla sperimentazione vi sia anche l'agricoltura, tenuto conto del rapporto versamenti/prestazioni INPS.

Art. 170 (Documento unico di regolarità contributiva).
Dal 1o luglio 2007 il DURC diviene obbligatorio per l'accesso i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. La norma prevede anche l'emanazione di disposizioni per l'accertamento e il rilascio del DURC: in attesa di tali disposizioni restano in vigore le speciali disposizioni per i settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

Art. 171. - (Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria).
Vengono quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela


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della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999.

Art. 172. - (Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).
La norma rende obbligatoria la comunicazione anche in via telematica, di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato all'INPS, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.

Art. 177. - (Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare).
Le misure riguardano anche i datori di lavoro agricolo e consentono di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, con domanda da presentarsi all'INPS entro il 30 settembre 2007. L'emersione dev'essere operata con accordo sindacale.
I datori di lavoro adempiono agli obblighi contributivi e assicurativi pregressi mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti, versando un quinto all'atto dell'istanza ed il resto in 60 rate mensili senza interessi. Il versamento comporta l'estinzione dei relativi reati.

Altri interventi in settori diversi.

Art. 181. - (Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali).
La norma mira a responsabilizzare le regioni e gli enti pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, istituendo il principio di una diretta responsabilità, anche finanziaria, nei confronti delle procedure d'infrazione e delle regolazioni finanziarie attivate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.
Per il settore agricolo, in particolare, assume rilevanza il comma 3, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del FEAGA, del FEASR e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia.
Si segnala che il comma 12 prevede che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti in materia di zone di protezione speciale (articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) o al loro completamento, entro il mese di marzo 2007.
La norma mira convincere le regioni a superare le procedure di infrazione attivate dalla Commissione europea che sono alla base del decreto-legge n. 251/06, di cui sono note le difficoltà di conversione in legge.
L'articolo 190 (Fondazione biotecnologie) sopprime l'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, prevista dalla legge finanziaria 2006.
L'Articolo 201 finanzia il Fondo per la montagna con 25 milioni di euro per l'anno 2007.

ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO DEL SETTORE E VALUTAZIONI FINANZIARIE

Oltre agli interventi normativi definiti dal disegno di legge finanziaria 2007 e dal decreto fiscale, il settore agroalimentare e della pesca vede completarsi il quadro di riferimento delle capacità di intervento settoriali, con la nuova proiezione finanziaria degli stanziamenti. Rispetto alla


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legge finanziaria del 2006 l'incremento di fondi è stato di ben 364,5 milioni di euro. Per l'anno 2007, inoltre, lo stanziamento recato dal disegno di legge è superiore alle previsioni per il 2007 recate dalla legge finanziaria 2006 per oltre 491 milioni di euro.

Confronto stanziamenti per l'agricoltura

 
2006
Governo Berlusconi
2007
Governo Prodi
Totale stanziamenti*
674,4
1.038,90

* Tabelle A, B, C, D, F

Nel dettaglio la proiezione finanziaria del triennio 2007-2009 è la seguente:

Milioni di euro
2007
2008
2009
Fondo parte corrente (Tabella A) 0,05 0,05 0,05
Fondo per nuove leggi di settore (Tabella B, conto capitale) 240,00 290,00 290,00
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge
(Cra, Piano pesca, Agea, altro; Tabella C)
373,30 373,30 373,30
Tabella D/F Leggi pluriennali di spesa (499) 425,60 420,00 270,00
TOTALE (Tabelle A+B+C+D/F) 1.038,9 1.083,3 933,35

Nel quadro complessivo degli importi definitisi sottolinea il rilievo strategico per il settore di due risultati.
Lo stanziamento in Tabella B di 240 milioni nel 2007, e 290 milioni nel 2008-09, restituisce al settore una capacità progettuale per nuove leggi. Con il passato Governo tale dotazione era azzerata. In questo senso si inquadra la concreta possibilità di supportare e di attivare un corposo e proficuo lavoro con il Parlamento e le forze sociali per lo sviluppo dei nuovi interventi strategici per lo sviluppo del settore (es. Piano forestale, interventi per la Montagna, per i prodotti di qualità certificata, rafforzamento competitivo delle imprese).
Il secondo risultato è il cospicuo rifinanziamento della legge 499, che permette al settore di disporre dello strumento autonomo di sostegno dello sviluppo. Strumento che permetterà, in coerenza agli obiettivi del DPEF, e con la partecipazione degli strumenti operativi del Mipaaf (es. Isa, Buonitalia, ecc) anche di sostenere tanto la concentrazione e le fusioni tra imprese, in particolare nel settore cooperativo, i servizi per lo sviluppo internazionale delle imprese, il sostegno agli investimenti diretti degli agricoltori in campo energetico (microgenerazione), nonchè lo sviluppo di strumenti di controllo e indirizzo dei sistema produttivo e amministrativo quali il catasto vitivinicolo e ortofrutticolo.

COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA

Nel quadro del dibattito parlamentare la Manovra Finanziaria dovrà trovare


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completamento con interventi migliorativi e correttivi che permettano di sviluppare completamente le potenzialità di sviluppo delineati per il settore dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri. In questo quadro, tra gli interventi prioritari si sottolinea:
stabilizzazione pluriennale delle norme fiscali in agricoltura;
prevedere un adeguato stanziamento in tabella A;
dare corpo al coinvolgimento diretto nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei programmi di innovazione industriale che riguardano il settore agroalimentare e nelle misure in favore dell'ambiente che coinvolgono le imprese agricole.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 262/2006 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1750 Governo, «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 4, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'applicazione della franchigia per i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro si configuri come una facoltà attivabile su richiesta del contribuente;
con riferimento al medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una soglia di franchigia più elevata per i produttori agricoli, singoli e associati anche sotto forma di cooperative, che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in coerenza con quanto stabiliva il testo previgente del comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
con riferimento all'articolo 4, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che i nuovi redditi dei terreni, determinati in base alle disposizioni di cui al comma medesimo, producano effetto, anziché a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui i nuovi redditi sono notificati al presentatore della domanda di contributi ovvero, se persone diverse, ai titolari dei diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali;
con riferimento all'articolo 4, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le rendite catastali dichiarate o attribuite ai fabbricati, che vengono iscritti al catasto dei fabbricati in base alle disposizioni di cui al medesimo comma, producano effetto fiscale esclusivamente a decorrere dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo;
con riferimento all'articolo 7, comma 21, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in relazione alla nuova tabella dei tributi speciali catastali, di prevedere specifiche misure agevolative per il settore agricolo e per i settori connessi;
con riferimento all'articolo 23, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prolungare la rateizzazione relativa al versamento, da parte delle aziende colpite dalla crisi aviaria, dei contributi e premi di previdenza e assistenza sociale sospesi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.