II Commissione - Resoconto di giovedì 12 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 19 OTTOBRE 2006


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INTERROGAZIONI

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Manconi.

La seduta comincia alle 9.35.


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5-00011 Contento: Sulla realizzazione del nuovo carcere di Pordenone.

Manlio CONTENTO (AN) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi MANCONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (AN), replicando, si dichiara insoddisfatto, pur ringraziando il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta, ritenendo che comunque il tempo trascorso avrebbe già dovuto comportare l'avvio di una nuova procedura di appalto in linea con i rilievi formulati a livello comunitario.

5-00267 Cota: Sul concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale dell'11 marzo 2005.

Roberto COTA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi MANCONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Roberto COTA (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto, pur ringraziando il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta, dal momento che non ritiene adeguatamente tutelato il diritto di una categoria di potenziali candidati all'accesso alla magistratura, penalizzati soltanto dai ritardi burocratici. Evidenzia, quindi, con forza, il problema che ne deriva in termini di discriminazione.

Pino PISICCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 12.15.

Legge finanziaria per l'anno 2007.
C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento, rinviato l'11 ottobre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a proseguire l'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza.
Con riferimento alla richiesta formulata dal gruppo di Forza Italia nella riunione di ieri circa la presenza ai lavori della Commissione del Ministro della giustizia, rende noto che lo stesso Ministro è


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impegnato nella riunione del Consiglio dei ministri e che il sottosegretario delegato ne ha comunque la piena rappresentanza politica, cogliendo l'occasione per dargli atto della continuità e della competenza del suo intervento.
Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine agli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, con riferimento al disegno di legge C. 1746-bis, esprime parere favorevole agli articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01 e Pecorella 1746-bis/II/30.02, agli emendamenti Tenaglia 1746-bis/II/57.1, Palomba 1746-bis/II/64.1, Palomba 1746-bis/II/64.2 e Palomba 1746-bis/II/64.3 nonché all'articolo aggiuntivo Forgione 1746-bis/II/215.06. Esprime parere contrario all'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2, all'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01, agli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1, Suppa 1746-bis/II/85.2 e Balducci 1746-bis/II/177.1, nonché agli articoli aggiuntivi Vitali 1746-bis/II/209.01, Balducci 1746-bis/II/215.01, Balducci 1746-bis/II/215.02, Balducci 1746-bis/II/215.03, Balducci 1746-bis/II/215.04, Balducci 1746-bis/II/215.05.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI con riferimento al disegno di legge C. 1746-bis, esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Pecorella 1746-bis/II/30.02, agli emendamenti Tenaglia 1746-bis/II/57.1 e Balducci 1746-bis/II/57.2, all'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01, agli emendamenti Palomba 1746-bis/II/64.1, Palomba 1746-bis/II/64.2 e Palomba 1746-bis/II/64.3 e agli articoli aggiuntivi Balducci 1746-bis/II/215.01, Balducci 1746-bis/II/215.02, Balducci 1746-bis/II/215.03, Balducci 1746-bis/II/215.04, Forgione 1746-bis/II/215.06. Esprime, invece, parere contrario agli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1, Suppa 1746-bis/II/85.2 e Balducci 1746-bis/II/177.1 nonché agli articoli aggiuntivi Vitali 1746-bis/II/209.01 e Balducci 1746-bis/II/215.05, mentre si rimette alla Commissione per gli articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01

Manlio CONTENTO (AN) fa presente che taluni emendamenti presentano profili di inammissibilità alla luce delle disposizioni vigenti nell'esame dei documenti di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01.

Marilena SAMPERI (Ulivo) chiede chiarimenti in ordine all'articolo aggiuntivo Pecorella 1746-bis/II/30.02, segnalando come l'entità dell'onorario calcolata dal difensore d'ufficio possa differire rispetto a quella liquidata dal giudice.

Gaetano PECORELLA (FI) precisa i termini della sua proposta emendativa, volta a garantire al difensore d'ufficio la possibilità della detrazione fiscale rispetto alla lunga procedura della liquidazione in via giudiziaria.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) ritiene possibile una riformulazione dell'articolo aggiuntivo che tenga conto del rilievo della collega Samperi.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI segnala l'esigenza di precisare un criterio di quantificazione degli onorari da detrarre fiscalmente.

Enrico COSTA (FI) chiarisce che la retribuzione del difensore d'ufficio non può essere diversa da quella della difesa di fiducia.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che gli onorari possano essere vidimati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) propone di riformulare l'articolo aggiuntivo prevedendo la previa formale rinuncia al credito come accertato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.


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Gaetano PECORELLA (FI) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal collega Mantini (vedi allegato 3).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pecorella 1746-bis/II/30.02 (seconda formulazione).

Gaetano PECORELLA (FI) chiede chiarimenti in ordine agli effetti derivanti dall' all'emendamento Tenaglia 1746-bis/II/57.1.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) illustra l'emendamento raccomandandone l'approvazione, sulla base delle necessità di incrementare l'organico - in particolare della magistratura ordinaria - al fine di garantire l'effettività del principio della ragionevole durata del processo.

Federico PALOMBA (IdV) propone che l'emendamento in discussione includa anche la magistratura militare.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) accoglie la proposta del collega Palomba e riformula in tal senso il proprio emendamento (vedi allegato 3).

Enrico COSTA (FI) manifesta la sua contrarietà all'emendamento, ritenendo che in proposito il Governo abbia compiuto una scelta consapevole e criticando l'eventuale favoritismo nei confronti di una sola categoria.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, contesta che l'emendamento costituisca un favoritismo, richiamando la necessità di colmare i vuoti di organico della magistratura per assicurare ai cittadini l'amministrazione della giustizia.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che l'approvazione dell'emendamento rappresenterebbe una «boccata di ossigeno» per la magistratura.

Enrico COSTA (FI), manifestando stupore per il fatto che una simile valutazione non sia stata effettuata dal Governo nel corso della redazione del disegno di legge finanziaria, fa presente che il vero problema della giustizia non è creato dal ridotto numero dei magistrati, ma dalle carenze negli organici del personale amministrativo, per cui andrebbe seguito un ben diverso ordine di priorità.

La Commissione approva l'emendamento Tenaglia 1746-bis/II/57.1 (seconda formulazione).

Il sottosegretario Luigi SCOTTI, intervenendo sull'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2 e sull'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01, ne raccomanda l'approvazione al fine di accrescere le risorse di personale di ruolo del Ministero, precisando che non ne conseguirebbero oneri maggiori a carico del bilancio dello Stato.

Federico PALOMBA (IdV) si associa alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, trasforma in favorevole il proprio parere sull'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2 e sull'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Balducci 1746-bis/II/57.2 e l'articolo aggiuntivo Balducci 1746-bis/II/61.01. Approva, altresì, l'emendamento Palomba 1746-bis/II/64.1 e respinge gli emendamenti Palomba 1746-bis/II/64.2 e 1746-bis/II/64.3.

Rosa SUPPA (Ulivo) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1746-bis/II/85.1 e 1746-bis/II/85.2, volti a consentire l'instaurazione del giudizio relativo al pignoramento di crediti nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie presso qualunque giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale


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la procedura esecutiva è promossa. Sottolinea la finalità di favorire i cittadini, residenti in comuni spesso molto distanti dai capoluoghi dei distretti giudiziari, come si verifica in particolare nelle regioni meridionali.

Gaetano PECORELLA (FI) condivide la finalità degli emendamenti presentati dalla collega Suppa e ritiene significativo il fatto che la materia sia stata da ultimo oggetto di intervento in sede di legge finanziaria.

Alessandro MARAN (Ulivo) ritiene meritevole di considerazione l'indicazione del collega Pecorella.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ribadisce il parere contrario del Governo, sulla base del rispetto del principio del giudice naturale.

Rosa SUPPA (Ulivo) considera allora preferibile il ripristino della previdente disciplina processualcivilistica.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) ribadisce il parere contrario già espresso.

Roberto GIACHETTI (Ulivo) invita ad un'ulteriore riflessione, in considerazione del rilievo della finalità degli emendamenti in esame.

La Commissione, su proposta dell'onorevole Alessandro MARAN (Ulivo), accantona gli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1 e Suppa 1746-bis/II/85.2.
La Commissione respinge l'emendamento Balducci 1746-bis/II/177.1.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di votare a favore dell'articolo aggiuntivo Vitali 1746-bis/II/209.01, condividendone l'obiettivo di accrescere le risorse dell'amministrazione della giustizia, anche al fine di conseguire il risultato del dimezzamento del carico processuale che il Governo ha affermato nel presentarsi alle Camere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vitali 1746-bis/II/209.01, Balducci 1746-bis/II/215.01, Balducci 1746-bis/II/215.02, Balducci 1746-bis/II/215.03, Balducci 1746-bis/II/215.04 e Balducci 1746-bis/II/215.05.

Francesco FORGIONE (RC-SE) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1746-bis/II/215.06, segnalando come si tratti di estendere anche alla giustizia una deroga in materia di esecuzioni forzate già ammessa per la sanità in occasione della legge finanziaria 2006.

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara il suo voto contrario all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Forgione, che inciderebbe negativamente sul diritto di credito e quindi sull'andamento dell'economia, invitando a non considerare soltanto gli interessi delle pubbliche amministrazioni, ma anche quelli degli operatori privati.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Forgione 1746-bis/II/215.06.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la Commissione ha accantonato gli emendamenti Suppa 1746-bis/II/85.1 e Suppa 1746-bis/II/85.2.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Suppa 1746-bis/II/85.1 e respinge l'emendamento Suppa 1746-bis/II/85.2.

Pino PISICCHIO, presidente, esaurito l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine all'unico emendamento presentato al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 4).

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Mario Pepe 1747/II/Tab. 2.1.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Mario Pepe 1747/II/Tab. 2.1.


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Francesco FORGIONE (RC-SE) illustra il proprio ordine del giorno volto a tutelare il gratuito patrocinio, nell'ambito della riduzione delle risorse a disposizione per le spese di giustizia (vedi allegato 4).

Gaetano PECORELLA (FI) invita il proponente a precisare i termini dell'impegno richiesto al Governo.

Francesco FORGIONE (RC-SE), aderendo all'invito rivolto dal collega Pecorella, inserisce nella parte dispositiva dell'ordine del giorno un riferimento all'entità delle risorse per il gratuito patrocinio (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Luigi SCOTTI dichiara di non accogliere l'ordine del giorno presentato in quanto, pur comprendendo la dimensione sociale del problema, la prassi applicativa dell'istituto, anche a causa di taluni abusi, ha portato a degli esborsi finanziari che diventano sempre meno tollerabili per le finanze dello Stato.

Enrico COSTA (FI), rammentando al riguardo come incidano negativamente le conseguenze derivanti dall'approvazione del cosiddetto «decreto Bersani», considera opportuna la presentazione dell'ordine del giorno ed auspica che il Governo ne tenga conto in misura maggiore rispetto all'usuale prassi.

Francesco FORGIONE (RC-SE), replicando al rappresentante del Governo, rileva che la questiona da lui sollevata dovrebbe trovare risposta sul piano normativo e non su quello finanziario.

La Commissione approva l'ordine del giorno n. 1 presentato dal deputato Forgione come riformulato dal proponente.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza della Commissione (vedi allegato 5).

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole con condizioni sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n. 5 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza della Commissione (vedi allegato 7).

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 10 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Gambescia relatore presso la Commissione Bilancio.

Luigi VITALI (FI) preannuncia la presentazione di relazioni di minoranza da parte del suo gruppo, in relazione alle parti dei documenti di bilancio di competenza della Commissione Giustizia..

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 ottobre 2006 - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.


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Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.
C. 1780 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Federico PALOMBA, relatore, avverte che, il disegno di legge n.1780 d'iniziativa del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - approvato in prima lettura dal Senato il 4 ottobre scorso - si compone di 4 articoli il cui contenuto ha subito alcune modifiche, rispetto al testo originario del provvedimento, nel corso dell'esame presso quel ramo del Parlamento. Rammenta che l'articolo 5, relativo alla vigenza anticipata, è stato respinto dal Senato, per cui è al momento da ritenersi applicabile la consueta vacatio legis.
Rileva che il provvedimento interviene essenzialmente su tre dei decreti legislativi (e precisamente i nn.106, 109 e 160 del 2006) adottati in attuazione della delega contenuta nella legge 25 luglio 2005, n. 150, che ha innovato e modificato profondamente la disciplina dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, disponendone, secondo i casi, la sospensione dell'efficacia o la modifica del contenuto. Il disegno di legge detta inoltre ulteriori modifiche normative e prevede una specifica disciplina transitoria. Nella sua stesura originaria il disegno di legge presentato al Senato si limitava a disporre la sospensione dell'efficacia dei tre decreti legislativi citati. Nella relazione di accompagnamento al provvedimento veniva infatti evidenziato che la concreta operatività di questi decreti legislativi avrebbe comportato la tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario e, nello stesso tempo, la realizzazione di numerose e complesse attività da parte del Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali. Peraltro la decorrenza di efficacia dei tre decreti legislativi (fissata al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) ha di fatto coinciso con la scadenza nel luglio 2006 del Consiglio superiore della magistratura in carica, con la conseguenza che, come testualmente evidenziato nella citata relazione, l'Ordine giudiziario sarà privo di un governo autonomo nella pienezza dei suoi poteri, mentre l'operatività dei suddetti decreti legislativi richiede l'immediato e fattivo impegno del Consiglio superiore della magistratura nell'attuazione di una normativa completamente nuova rispetto all'impianto anteriore.
L'articolo 1, al comma 1, sospende fino alla data del 31 luglio 2007 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150).
Il comma 2 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 25 luglio 2005, n. 150). Tali modifiche sono state apportate in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato che, come evidenziato dal presentatore, mantiene in capo al procuratore della Repubblica la titolarità esclusiva dell' azione penale, stemperando l'eccessiva gerarchizzazione insita nella riforma precedentemente approvata. La lettera a) del comma citato sopprime, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, le parole «sotto la propria responsabilità», riferite all'esercizio dell'azione penale da parte del procuratore della Repubblica nei modi e termini previsti dalla legge. La lettera b) sostituisce l'articolo 2 del citato decreto legislativo, relativo alla titolarità dell'azione penale, stabilendo il principio secondo il quale il procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati dell'ufficio, assegnazione che può riguardare anche uno o più procedimenti


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o singoli atti di essi. Sostanzialmente viene quindi sostituito al meccanismo della delega quello dell'assegnazione, rimanendo per il resto inalterate le rimanenti previsioni, tra le quali quella riguardante la facoltà per il procuratore della Repubblica, con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, di stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività e di revocare l'assegnazione nel caso in cui il magistrato non si attenga ai principi stabiliti dal procuratore oppure insorga un contrasto tra i due circa le modalità di esercizio. È stata comunque soppressa la previsione di inserimento nel fascicolo personale del provvedimento di revoca delle delega e delle eventuali osservazioni del delegato.
Il comma 3 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 25 luglio 2005, n. 150). Anche tali modifiche sono state apportate in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato. Punti salienti delle variazioni proposte, come evidenziato dal relatore nella discussione in Assemblea, sono rappresentate dalla modifica delle fattispecie di illecito disciplinare, nel senso di semplificare, ridurre ed eliminare quelle parti che ad alcuni potevano apparire compressive della dignità dei magistrati - con particolare riguardo alla libertà di pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione - pur mantenendo il principio della tipizzazione che rappresenta la grande novità del sistema. In tema di procedimento disciplinare, fermo restando il principio dell'obbligatorietà della relativa azione, si è tuttavia introdotto un meccanismo di filtro che consenta di esaminare preventivamente esposti manifestamente infondati o che concernono questioni a prima vista non suscettibili di sanzione disciplinare senza dover impegnare in tutto il procedimento la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. È stato anche previsto un meccanismo per evitare che questo filtro possa tradursi in rapide archiviazioni prevedendo la possibilità di ricorrere contro la prima pronuncia di manifesta infondatezza, con un meccanismo che garantisce sia l'esigenza di una certa rapidità del procedimento disciplinare sia quella del magistrato che fosse chiamato in causa di avere una chiara risposta, che quella del cittadino o di chi abbia proposto l'esposto di ricevere una risposta da parte dell'ordinamento. In accoglimento di alcune sollecitazioni mosse dall'opposizione è stato poi portato a due anni il periodo di tempo concesso al procuratore generale per l'esaurimento della fase istruttoria nonché il tempo previsto per la sezione disciplinare per l'emissione della relativa sentenza. Venendo all'esame più specifico delle modificazioni apportate al testo del decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera a) del comma 3 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 1, concernente i doveri del magistrato. La lettera b) del comma 3 detta una serie di modifiche all'articolo 2 del citato decreto legislativo, che definisce ed elenca gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni. Viene in primo luogo abrogata la lettera i), che qualifica come illecito disciplinare del magistrato il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria. Viene inoltre sostituita, rendendone più stringente la formulazione, la lettera v), nel senso di qualificare come illecito disciplinare le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 riguardante le regole da osservare in tema di rapporti con gli organi di informazione.


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Viene conseguentemente anche abrogata la lettera z) che qualifica autonomamente come illecito disciplinare la violazione delle citate regole in tema di rapporti con gli organi di informazione. Viene inoltre soppressa la lettera bb) che qualifica come illecito il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura. Anche la sostituzione della lettera ff) è diretta a rendere più stringente la qualificazione del relativo illecito disciplinare limitato all'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.
La lettera c), sostituendo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 amplia le ipotesi di esclusione della responsabilità disciplinare prevedendo tale esclusione non soltanto in presenza di interpretazione di norme di diritto ma anche di valutazione del fatto e delle prove.La lettera d) dispone le modifiche all'articolo 3 del citato decreto legislativo, concernente gli illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni, abrogando le lettere f) ed l) riguardanti, rispettivamente, la qualificazione come illecito disciplinare della pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o le modalità di espressione del giudizio sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo, e di ogni altro comportamento idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza, e sostituendo le lettere h) ed i). Anche la sostituzione delle lettera h) ed i) è diretta a restringere l'area dell'illecito punibile prevedendo che l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici possa qualificarsi come violazione disciplinare solo quando sia sistematica e continuativa (lettera h), e che l'uso strumentale della qualità di magistrato debba condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste (lettera i). La lettera e) inserisce un nuovo articolo 3-bis che esclude, in ogni caso, la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto è di scarsa rilevanza. La lettera f) sostituendo il comma 4 dell'articolo 14, relativo alla titolarità dell'azione disciplinare, si limita ad inserire i procuratori aggiunti tra i soggetti tenuti a comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare.
All'articolo 15 viene poi inserito dalla lettera g) un nuovo comma 1-bis diretto ad escludere la promuovibilità dell'azione disciplinare quando siano decorsi dieci anni dal fatto. Come sopra già ricordato, inoltre, al comma 2 del medesimo articolo viene portato da uno a due anni il termine (decorrente dall'inizio del procedimento) entro il quale il procuratore generale è tenuto a concludere la fase istruttoria e quello (decorrente in questo caso dalla richiesta) entro il quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si pronuncia. Inoltre, mediante alcune modifiche al comma 8, vengono ampliate le ipotesi di sospensione del corso dei termini dell'azione disciplinare, compresa l'ipotesi di decadenza prevista dal nuovo comma 1-bis sopra illustrato, mediante l'inserimento di due nuove lettere d)-bis e d)-ter, riguardanti, rispettivamente, l'ipotesi in cui, nei casi di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile o di travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo e l'ipotesi di sospensione del procedimento a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16.
La lettera h) introduce una serie di modifiche all'articolo 16 riguardante le Indagini nel procedimento disciplinare. Vengono innanzitutto dettate alcune modifiche al comma 4 concernenti il regime di secretazione degli atti disposto dal Procuratore generale che, precedentemente consentito in alcune ipotesi per un periodo massimo di dodici mesi, può essere prorogato di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della repubblica o di altri dodici mesi quando


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si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale. Viene inoltre inserito, dopo il comma 5, il comma 5-bis disciplinante il potere di archiviazione del Procuratore generale esercitabile in una serie di casi. Viene poi disposta la comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di archiviazione ed attribuita a quest'ultimo la facoltà di richiedere la trasmissione di copia degli atti e di richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale formulando l'incolpazione. Tale potere deve essere esercitato dal Ministro entro termini prefissati, decorsi inutilmente i quali il provvedimento di archiviazione acquista efficacia.Conseguentemente alle modifiche illustrate, alla rubrica dell'articolo 16 vengono aggiunte le parole «Potere di archiviazione». Modifiche all'articolo 17, concernente la chiusura delle indagini sono poi dettate dalla lettera i). Mediante un intervento sui commi 5 e 7, viene soppressa la previsione che consente al Ministro, al quale viene comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel procedimento disciplinare, di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'ispettorato. La lettera l) sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18, disciplinante la discussione nel giudizio disciplinare, che consente al delegato del Ministro della giustizia di presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato. Coordinata con le modifiche sopra esaminate appare anche quella disposta all'articolo 19, comma 1, dalla lettera m) che elimina il riferimento alle conclusioni del delegato del Ministro della giustizia quale passaggio necessario per la deliberazione di competenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
La lettera n) aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 22 relativo alla sospensione cautelare facoltativa. Sostanzialmente, nei casi di minore gravità, viene consentito al Ministro della giustizia od al Procuratore generale di chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato (piuttosto che, come nei casi più gravi, la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura) ad altro ufficio di un distretto limitrofo, diverso da quello indicato dall'articolo 11 del codice di rito relativo alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. La lettera o) sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 riguardante le impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che la Corte di cassazione decida a sezioni unite civili (invece che penali) entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso. Limitate sono anche le modifiche che la lettera p) introduce ai commi 7 ed 8 dell'articolo 25 riguardante la revisione delle sentenze divenute irrevocabili con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare. In sede di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione da parte della sezione disciplinare è stata soppresso il riferimento all'obbligo di sentire il Ministro della giustizia (comma 7) mentre viene consentito il ricorso alle sezioni unite civili (anziché penali) della Corte di cassazione contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione.
Infine, la lettera q) inserisce dopo l'articolo 32, l'articolo 32-bis che detta le disposizioni transitorie, stabilendo che le disposizioni del decreto legislativo si applichino ai procedimenti disciplinari promossi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Per i fatti commessi anteriormente a tale data viene tuttavia disposta l'applicabilità, se più favorevoli, delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511 (Guarentigie della magistratura). Inoltre, viene disposto un adeguamento ad alcune delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge in esame, stabilendo che i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio


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superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della Corte medesima.
L'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. La nuova formulazione del comma citato delega il Governo, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega (di cui al comma 1) ad adottare eventualmente i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, oltre che le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato, e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. Viene quindi modificato il termine per l'esercizio di questa delega da parte del Governo (precedentemente fissato in novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, pari ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 150 del 2005) e reso eventuale l'esercizio della delega medesima, poiché subordinato all'effettiva necessarietà della disciplina transitoria e di coordinamento. Inoltre, nel riaffermare (come già precedentemente previsto) l'osservanza dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 9 della legge di delega, viene stabilito che i decreti legislativi previsti nel comma in esame divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 3 modifica l'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione). Il testo vigente della disposizione modificata (concernente progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni) prevede che l'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. A seguito della riformulazione, il termine di applicazione delle disposizioni richiamate al citato articolo 1, comma 6, primo periodo, risulta differito alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.
L'articolo 4 è suddiviso in due commi che prevedono rispettivamente la disciplina applicabile durante il periodo di sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e la salvaguardia degli effetti prodotti e delle situazioni esaurite durante la vigenza di quest'ultimo. Il primo comma, in particolare, stabilisce che, fino al 31 luglio 2007, ossia fino alla scadenza del periodo di sospensione della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del citato decreto, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20. Al fine di salvaguardare il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il comma 2 dell'articolo in commento fa salvi gli effetti già prodotti e le situazioni esaurite durante il periodo di vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Gaetano PECORELLA (FI), manifestando spirito di collaborazione, chiede che siano assicurate alla Commissione le condizioni per approfondire il lavoro svolto dal Senato, non ravvisando particolari ragioni di urgenza, anche alla luce dell'abrogazione intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento dell'articolo 5. Del resto, rammenta che l'opzione consentita


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ai magistrati dal decreto legislativo n. 160 del 2006 ha carattere facoltativo. Esclude, peraltro, ben conoscendo la correttezza istituzionale del Presidente della Repubblica, che si faccia ricorso alla decretazione d'urgenza. Pone poi la questione di quali norme debbano applicarsi una volta intervenuta la sospensione, considerando non idonea la formulazione di cui all'articolo 4 del testo trasmesso dal Senato non solo sul piano costituzionale, ma anche su quello del buon senso. Si tratta, a suo avviso, di un punto da approfondire senza fretta, ma con ponderazione. Tra gli altri aspetti paradossali che ha avuto modo di riscontrare, cita il caso dell'archiviazione da parte del Procuratore generale che, ove impugnata dal Ministro, vedrebbe il medesimo alto magistrato svolgere il ruolo di pubblico ministero presso il Consiglio superiore della magistratura. Ribadendo al riguardo la sua contrarietà all'istituto dell'archiviazione che in tale caso attenuerebbe sostanzialmente l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, raccomanda di prestare attenzione almeno agli aspetti procedurali. Considerando che in pratica si sta procedendo ad una revisione di fatto della riforma dell'ordinamento giudiziario, chiede al Presidente quali limiti intenda applicare alla discussione ed alla presentazione degli emendamenti, ritenendo che essi non possano non riguardare anche la legislazione previdente richiamata in vigore dal citato articolo 4. Conclude invitando a non strozzare il dibattito con il rischio di licenziare un provvedimento incongruo che potrebbe facilmente incorrere nelle sanzioni della Corte costituzionale.

Giulia BONGIORNO (AN) si associa, a nome del suo gruppo, alle considerazioni svolte dal collega Pecorella, alla luce della delicatezza e della complicazione della materia. Rileva un'asimmetria tra il tempo a disposizione e la complessità del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, rilevando come venga riproposta una serie di questioni già sollevate in seno all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riconosce la pacatezza e la disponibilità al dialogo dei colleghi dell'opposizione. Pur condividendo le osservazioni sulla delicatezza e complessità della materia, fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento, ma anche nel Paese, ha già avuto luogo un appassionato confronto, precisando come peraltro il calendario dei lavori sia stato stabilito tenendo conto delle scadenze della sessione di bilancio. Nel rammentare senza spirito polemico che nella precedente legislatura in più occasioni provvedimenti altrettanto delicati e complessi sono stati esaminati dalla Commissione nei modi e nei tempi individuati dalla coalizione di maggioranza, rassicura l'onorevole Pecorella circa i margini di emendabilità del provvedimento in esame in relazione ai decreti legislativi interessati. Con riferimento alla calendarizzazione in Assemblea, a condizione che la Commissione abbia concluso l'esame del disegno di legge in oggetto, considera un dovere della presidenza mettere la Commissione stessa in grado di rispettarla. Richiamandosi alla programmazione disposta in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di martedì scorso, ritiene che essa costituisca una dimensione plausibile per lo svolgimento della discussione secondo le valutazioni politiche che i gruppi hanno già avuto modo di elaborare. Sul piano dell'approfondimento dell'istruttoria legislativa, ricorda che lunedì pomeriggio saranno acquisiti ulteriori elementi conoscitivi dai soggetti esponenziali di magistrati ed avvocati, indicati dal gruppo di Forza Italia. Quanto al termine per la presentazione degli emendamenti nella mattina di martedì, ritiene che possa eventualmente slittare nell'orario serale, per venire incontro alle esigenze appena rappresentate. Pur consapevole del fatto che la valutazione della congruità del tempo a disposizione possa essere ovviamente diversa, ritiene che il percorso individuato sia comunque


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corretto e rispettoso dei diritti della maggioranza e dell'opposizione.

Gaetano PECORELLA (FI) insiste nel rilevare la scarsità del tempo disponibile per l'esame del provvedimento, rinvenendovi un chiaro significato politico.

Alessandro MARAN (Ulivo) conferma l'orientamento espresso nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e rammenta come si sia già più volte ritoccato il calendario per accogliere le richieste dell'opposizione. Nel ritenere il tempo a disposizione congruo benché concentrato, manifesta disponibilità alla proroga del termine di presentazione degli emendamenti. Quanto all'introduzione di modifiche al testo trasmesso dal Senato, richiama il fatto che in quel ramo del Parlamento è intervenuta un'intesa politica tra i due schieramenti.

Luigi VITALI (FI) prende atto della disponibilità espressa dal rappresentante del principale gruppo della maggioranza, il cui atteggiamento concreto sarà ovviamente oggetto di verifica nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Tiene comunque a rimarcare la contrarietà manifestata dal suo gruppo in seno all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) invita d utilizzare tutto il tempo a disposizione, riunendo la Commissione anche di venerdì o lunedì, ove necessario.

Gaetano PECORELLA (FI), ribadendo come a suo avviso non sussistano ragioni di urgenza per l'esame del provvedimento, ritiene che allora dovrebbe diventare regola ordinaria della Commissione tenere seduta cinque giorni la settimana.

Pino PISICCHIO, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e su altre associazioni criminali.
C. 40 Boato ed abb.-D
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, osserva che il provvedimento ritorna per la seconda volta dal Senato a seguito di una modifica introdotta all'articolo 1, comma 2, senza peraltro alterare il significato del testo varato dalla Camera. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.
C. 17 Realacci-D.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, relatore, osserva che - al pari dell'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia - il provvedimento in oggetto ritorna per la seconda volta dal Senato a seguito di una modifica introdotta all'articolo 1, comma 2, senza peraltro alterare il significato del testo varato


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dalla Camera. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.