VIII Commissione - Giovedì 12 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

DL 262/06 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (C. 1750 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1750, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
valutate positivamente le disposizioni di cui: all'articolo 14, che individua una soluzione di alto profilo con riferimento agli investimenti infrastrutturali per le regioni Calabria e Sicilia; all'articolo 38, che disciplina servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica; all'articolo 45, che consente di ottenere importanti risparmi di spesa attraverso la soppressione del RID (Registro Italiano Dighe) e il trasferimento delle relative funzioni alle strutture ministeriali;
preso atto del contenuto dell'articolo 19 e rilevato che il comma 2 del citato articolo detta disposizioni derogatorie, difficilmente comprensibili, riferite al solo Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise;
osservato che l'intervento sull'organizzazione dell'APAT, di cui all'articolo 20, avrebbe potuto più opportunamente essere realizzato mediante un confronto aperto con il Parlamento, anziché con un provvedimento di urgenza come il decreto-legge, tanto più se si considera che già varie iniziative parlamentari in materia erano state assunte o erano in via di perfezionamento;
ritenuto, in ogni caso, necessario introdurre una apposita disposizione che preveda il parere parlamentare obbligatorio sul nuovo statuto dell'APAT e sulla nomina del presidente dell'Agenzia stessa;
preso atto del contenuto dell'articolo 12, che pone l'obiettivo generale di fissare taluni principi irrinunciabili per la tutela dell'interesse pubblico in relazione alle concessioni autostradali, che vanno certamente presidiati;
rilevato, tuttavia, con riferimento al citato articolo 12, che la norma desta perplessità sul possibile effetto di alimentazione di contenzioso, anche alla luce della valutazione degli effetti che la disposizione legislativa potrà produrre su atti convenzionali già stipulati;
valutata positivamente, al riguardo, una approfondita riflessione con le stesse istituzioni comunitarie, anche al fine di comprendere la compatibilità delle citate disposizioni con le normativa europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sia integralmente riformulato l'articolo 12, nel senso di definire con chiarezza i soli principi e indirizzi generali, anche di natura operativa, ai quali tutte le concessionarie autostradali devono attenersi per la tutela dell'interesse pubblico e per la salvaguardia dei diritti dell'utenza, dettando contestualmente una apposita disposizione che - nel quadro dei principi e degli indirizzi così definiti - porti alla riformulazione consensuale delle convenzioni


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in atto, evitando di produrre rischiosi effetti penalizzanti imposti a livello unilaterale e, semmai, ispirandosi alla più recente giurisprudenza amministrativa in materia;
b) all'articolo 19, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, il secondo comma è soppresso»;
c) all'articolo 20, comma 1, lettera b), primo capoverso, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti»;
d) al medesimo articolo 20, comma 1, lettera d), dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento, recante il nuovo statuto dell'APAT, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri espressi ai sensi della presente disposizione, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il nuovo schema di regolamento per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere comunque emanato»;

e con le seguenti osservazioni:
1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono benefici per gli acquirenti di autoveicoli che - in base alla legislazione vigente - debbono obbligatoriamente essere dotati dei parametri «Euro 4» o «Euro 5» (e, pertanto, non sembrerebbero richiedere alcun incentivo), verificando, semmai, la possibilità di destinare l'importo derivante dall'eliminazione della norma, che allo stato determinerebbe minori entrate per 169 milioni di euro nel triennio 2007-2009, all'incremento di incentivi per la riqualificazione ambientale, edilizia ed infrastrutturale, già ricompresi nel complesso della manovra finanziaria;
2) all'articolo 12, comma 5, ove si insistesse per il mantenimento della disposizione relativa ai compiti dell'ANAS, essa andrebbe armonizzata con il complessivo riordino della società stessa previsto dall'articolo 142 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, evitando - in particolare - la creazione di due distinte società che, di fatto, rischierebbero di riproporre l'attuale dicotomia tra funzioni di controllo e funzioni di gestione;
3) si verifichi, infine, la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e che, per il personale predetto, nei limiti del territorio di competenza, sia riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applichino le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.


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ALLEGATO 2

DL 262/06 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (C. 1750 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1750, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
valutate positivamente le disposizioni di cui: all'articolo 7, comma 15, che rifinanzia gli interventi di promozione dell'utilizzo del metano o del gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione; all'articolo 14, che individua una soluzione di alto profilo con riferimento agli investimenti infrastrutturali per le regioni Calabria e Sicilia; all'articolo 38, che disciplina servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica; all'articolo 45, che consente di ottenere importanti risparmi di spesa attraverso la soppressione del RID (Registro Italiano Dighe) e il trasferimento delle relative funzioni alle strutture ministeriali;
considerato che, per tutelare le aree di interesse paesistico e valorizzare il loro recupero ambientale, si invita ad escludere dagli immobili soggetti ad alienazione, di cui all'articolo 11, le tratte ferroviarie dismesse e a destinare i relativi sedimi alla mobilità ciclo-pedonale, escludendo altresì le aree sottoposte a tutela dei piani paesistici;
preso atto del contenuto dell'articolo 19 e rilevato che il comma 2 del citato articolo detta disposizioni derogatorie, difficilmente comprensibili, riferite al solo Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise;
osservato che l'intervento sull'organizzazione dell'APAT, di cui all'articolo 20, avrebbe potuto più opportunamente essere realizzato mediante un confronto aperto con il Parlamento, anziché con un provvedimento di urgenza come il decreto-legge, tanto più se si considera che già varie iniziative parlamentari in materia erano state assunte o erano in via di perfezionamento;
ritenuto, in ogni caso, necessario introdurre una apposita disposizione che preveda il parere parlamentare obbligatorio sul nuovo statuto dell'APAT e sulla nomina del presidente dell'Agenzia stessa;
preso atto del contenuto dell'articolo 12, che pone l'obiettivo generale di fissare taluni principi irrinunciabili per la tutela dell'interesse pubblico in relazione alle concessioni autostradali, che vanno certamente presidiati;
rilevato, tuttavia, con riferimento al citato articolo 12, che la norma desta perplessità sul possibile effetto di alimentazione di contenzioso, anche alla luce della valutazione degli effetti che la disposizione legislativa potrà produrre su atti convenzionali già stipulati;
valutata positivamente, al riguardo, una approfondita riflessione con le stesse istituzioni comunitarie, anche al fine di comprendere la compatibilità delle citate disposizioni con le normativa europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a)
sia integralmente riformulato l'articolo 12, nel senso di definire con chiarezza


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i soli principi e indirizzi generali, anche di natura operativa, ai quali tutte le concessionarie autostradali devono attenersi per la tutela dell'interesse pubblico e per la salvaguardia dei diritti dell'utenza, dettando contestualmente una apposita disposizione che - nel quadro dei principi e degli indirizzi così definiti - porti alla riformulazione consensuale delle convenzioni in atto, evitando di produrre rischiosi effetti penalizzanti imposti a livello unilaterale e, semmai, ispirandosi alla più recente giurisprudenza amministrativa in materia;
b) all'articolo 19, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, il secondo comma è soppresso»;
c) all'articolo 20, comma 1, lettera b), primo capoverso, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti»;
d) al medesimo articolo 20, comma 1, lettera d), dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento, recante il nuovo statuto dell'APAT, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri espressi ai sensi della presente disposizione, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il nuovo schema di regolamento per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere comunque emanato»;
e con le seguenti osservazioni:
1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono benefici per gli acquirenti di autoveicoli che - in base alla legislazione vigente - debbono obbligatoriamente essere dotati dei parametri «Euro 4» o «Euro 5» (e, pertanto, non sembrerebbero richiedere alcun incentivo), verificando, semmai, la possibilità di destinare l'importo derivante dall'eliminazione della norma, che allo stato determinerebbe minori entrate per 169 milioni di euro nel triennio 2007-2009, all'incremento di incentivi per la riqualificazione ambientale, edilizia ed infrastrutturale, già ricompresi nel complesso della manovra finanziaria;
2) all'articolo 12, comma 5, ove si insistesse per il mantenimento della disposizione relativa ai compiti dell'ANAS, essa andrebbe armonizzata con il complessivo riordino della società stessa previsto dall'articolo 142 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, evitando - in particolare - la creazione di due distinte società che, di fatto, rischierebbero di riproporre l'attuale dicotomia tra funzioni di controllo e funzioni di gestione;
3) all'articolo 13, pur comprendendo l'esigenza di semplificare le procedure per l'adeguamento dei porti, sia garantito il rispetto della sostenibilità ambientale dell'attività di dragaggio, rafforzando la vincolatività dei pareri previsti dalla norma;
4) si verifichi, infine, la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e che, per il personale predetto, nei limiti del territorio di competenza, sia riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applichino le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.