VII Commissione - Luned́ 16 ottobre 2006


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ALLEGATO

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E
ORDINE DEL GIORNO

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), nei punti 2-3-4: dopo: lettere da a) a e), aggiungere: , comprese le università e gli enti di ricerca.
1746-bis/VII/18. 1.Tocci.

ART. 20.

Al comma 1, la parola: riferiti è sostituita da: relativi.
1746-bis/VII/20. 2.Tocci.

Al comma 4 aggiungere dopo: ministro dell'economia e delle finanze le parole: e con il ministro dell'università e della ricerca.
1746-bis/VII/20. 3.Tocci.

Al comma 8 dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti: e ricercatore.
1746-bis/VII/20. 1. Tocci, Ghizzoni, Sasso, Rusconi, Benzoni.

Al comma 20, lettera a), sopprimere le parole: dell'articolo 5, commi 2 e 3 .
1746-bis/VII/20. 4.Tocci.

Al comma 20, i-sexies aggiungere dopo le parole: legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parole: , i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi Universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione i godimento di locazione da parte di cooperative.
1746-bis/VII/20. 5.Tocci.

ART. 32.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 3


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milioni di euro per il 2007 e 2008 e 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il fondo è ripartito dalla Società Italiana Autori Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore al 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentate dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: diritto sono soppresse le parole: al quale non è dovuta alcuna remunerazione.

Di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

e, di conseguenza, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole:
a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a l.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

con le seguenti:
a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,
1746-bis/VII/32. 1. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Razzi, Rusconi, Schietroma, Sircana, Tessitorre, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volponi.

ART. 41.

Abrogare il comma 10.
1746-bis/VII/41. 1.Tocci.

ART. 42.

Al comma 2 sono soppresse le parole: negli enti di ricerca è previsto fino a: principio di pari opportunità.

Al comma 5 dopo le parole: alle università sono aggiunte le seguenti: agli enti ed istituzioni di ricerca, all'ENEA, all'ASI.
1746-bis/VII/42. 1. Sasso, Volpini, Rusconi, Tocci, Tessitore.

Al comma 2 sopprimere l'ultimo capoverso.
0/1746-bis/VII/42. 1.Tranfaglia.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Ente Teatrale Italiano).

1. L'Ente Teatrale Italiano, in armonia con quanto disposto nel successivo articolo 47, costituirà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un organismo di gestione dell'attività dei teatri attualmente gestiti. A tale organismo verranno affidati in comodato d'uso gratuito per anni 20 il Teatro Valle di Roma e il Teatro della Pergola di Firenze. Lo stesso organismo subentrerà nei contratti attivi e passivi del Teatro Valle di Roma, del Teatro della Pergola di Firenze, del Teatro Quirino di Roma e del Teatro Duse di Bologna.


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2. Tale organismo, che dovrà garantire una qualificata distribuzione di spettacoli con particolare riguardo al repertorio italiano, soprattutto contemporaneo, sarà sostenuto fmanziariamente dallo Stato mediante il conferimento di un contributo di euro 5 milioni nel 2007 di euro 4 milioni nel 2008, di euro 3 milioni nel 2009 e di euro 2.5 milioni a decorrere dall'anno 2010. Alla copertura finanziaria si provvederà attraverso il prelievo dal Fondo Unico dello Spettacolo, con conseguente pari riduzione del contributo statale annualmente destinato all'Ente Teatrale Italiano.
1746-bis/VII/42. 9.Ciocchetti.

Al comma 5, dopo la parola: INAIL, aggiungere le seguenti: agli Enti che svolgono attività culturale a livello nazionale.
0/1746-bis/VII/42. 7.Tranfaglia.

Al comma 5, dopo le parole: alle università aggiungere le seguenti: ed agli Enti di ricerca.
0/1746-bis/VII/42. 2.Tranfaglia.

Al comma 6, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: e ad esclusione degli Enti di ricerca.
0/1746-bis/VII/42. 3.Tranfaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Negli Enti di ricerca e nell'ENEA, il Presidente viene revocato ed il Consiglio di Amministrazione viene soppresso. Le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono assunte da un Commissario straordinario, scelto tra le personalità di riconosciuto valore scientifico e provata capacità gestionale del settore di competenza e nominato dal Ministero Vigilante. Il commissario resta in carica per un periodo di tre mesi, non prorogabile. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario presenta al Ministero Vigilante un nuovo regolamento, reso noto al personale dell'ente ed alle organizzazioni sindacali che deve prevedere, tenendo anche conto del principio di pari opportunità, l'elezione di un Comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca da parte del personale scientifico e tecnico e l'elezione diretta da parte del personale scientifico, tecnico ed amministrativo del direttore delle singole strutture di ricerca esistenti dell'ente. Contestualmente alla nomina del Commissario, il Ministero Vigilante nomina un Comitato di Selezione, formato da personalità scientifiche italiane e straniere di chiara fama, incaricato di proporre entro 60 giorni al Ministero Vigilante una rosa di candidati italiani o stranieri di alta competenza scientifica nel settore, all'interno della quale il Ministero Vigilante nomina il nuovo Presidente dell'Ente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
0/1746-bis/VII/42. 4.Tranfaglia.

ART. 47.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Dalle trasformazioni e soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli Enti pubblici di Ricerca per i quali non sia stato espresso un giudizio negativo sulla attività svolta da parte degli organi preposti alla valutazione.
0/1746-bis/VII/47. 1.Tranfaglia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. La società consortile «Sincrotrone Trieste» costituita in base all'articolo 10, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999 n. 370 viene sciolta. Il personale di detta società viene assunto dall'INFM-CNR. Le attrezzature, gli stabili ed ogni altro bene


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mobile ed immobile della «Sincrotrone Trieste» vengono rilevati dall'lNFM-CNR, i cui finanziamenti per il 2007 vengono aumentati di una cifra pari alle entrate della «Sincrotrone Trieste» previste da parte dello Stato, sotto ogni forma, per lo stesso anno. Vengono trasferite all'INFM-CNR le relative voci del bilancio dello Stato riguardanti la Società consortile «Sincrotrone Trieste», che vengono soppresse. L'INFM-CNR subentra alla «Sincrotrone Trieste» in ogni contratto ed in ogni obbligo con terzi da essa assunto, inclusi i contratti di lavoro e di prestazione d'opera di ogni tipo.
0/1746-bis/VII/47. 2.Tranfaglia.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione Accademica Nazionale ed alle Undici Accademie, Società o Istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

Conseguentemente:
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pensali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole:
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.

6. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.
1746-bis/VII/47. 4. Volpini, Tessitore, Testa, Tocci, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schiertroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di ordinamento degli enti pubblici di ricerca).

1. Allo scopo di semplificare e delegificare l'organizzazione della ricerca scientifica nel settore della ricerca, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro il termine diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli organismi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica , vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno come finalità principale e prevalente lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca volte all'avanzamento delle conoscenze ed hanno autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi dell'articolo 33 dalla Costituzione e nel rispetto delle loro finalità istituzionali; di conseguenza vengono eliniinate tate le norme vigenti in contrasto con la suddetta autonomia statutaria;
b) per la composizione degli organi collegiali di governo degli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, devono anche essere previste procedure di designazione elettiva;
c) il Ministro dell'università e della ricerca esercita, attraverso la definizione


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del Programma Nazionale della Ricerca, il potere d'indirizzo strategico sulle attività degli enti.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Dall'attuazione dei decreti di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. II Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, può essere disposta la decadenza del presidente e del consiglio d'amministrazione degli organismi di cui al comma 1 ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento dei nuovi organi di vertice.
1746-bis/VII/47. 3.Tocci.

ART. 51.

Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2004, n. 311 aggiungere le seguenti: con esclusione delle Università e degli enti di ricerca, i cui risultati sono sottoposti alla verifica dell'Autorità di Valutazione istituita con decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 36.
1746-bis/VII/51. 1. Tocci.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

Le università e gli enti di ricerca sono esonerati dalle disposizioni relative alla contrazione del 10 per cento delle spese per i consumi intermedi, come da articolo 22 del decreto legge 223/2006 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 4 agosto 2006, n. 248.

Conseguentemente, all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.
1746-bis/VII/53. 2. Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.

Al comma 1, dell'articolo 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e universitarie ed Enti di ricerca.
1746-bis/VII/53. 3. Tocci.


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ART. 57.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.
1746-bis/VII/57. 1. De Simone, Guadagno dello Vladimir Luxuria, Folena.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle Università e agli enti e istituzioni di ricerca.

Conseguentemente, al comma 11, prima delle parole: All'articolo 1, comma 103 aggiungere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis.
1746-bis/VII/57. 2. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Al comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Alle Università non si applica l'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al comma 188 del medesimo articolo eliminare le parole: «nonché per le università».
1746-bis/VII/57. 3. Tocci.

ART. 64.

Sopprimere il comma 1.
1746-bis/VII/64. 1. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non sarà definita la specifica disciplina prevista al presente comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:
1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg».
1-ter. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
1746-bis/VII/64. 3. Volpini, Testa, Tessitore, Tocci, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Rusconi.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non sarà definita la specifica disciplina prevista dal presente comma 1.
1746-bis/VII/64. 5. Tessitore, Testa, Volpini, Tocci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. Gli aumenti stipendiali di cui al presente comma sono definiti da ciascuna università secondo i meriti dei singoli


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docenti e ricercatori, sulla base dei criteri definiti da apposito decreto da emanare entro il 31 marzo 2007.
1746-bis/VII/64. 2. Tocci.

ART. 65.

Al comma 1, dopo le parole: Con decreto del Ministero della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/65. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 dopo le parole: con decreto del Ministero della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/65. 2. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1 dopo le parole con decreto del Ministro della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/65. 3.Barbieri.

Al comma 1, penultimo periodo, dopo la parola: comma. aggiungere il seguente periodo: La suddetta regolamentazione dovrà tra l'altro realizzare, per i fondi comunque iscritti nei capitoli di spesa destinati alla lotta alla dispersione scolastica e alle tossicodipendenze e per quelli iscritti al Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, un trasferimento alle scuole non inferiore rispettivamente al 90 e al 60 per cento degli stanziamenti ivi allocati.
1746-bis/VII/65. 5. Sasso, Benzoni, Tocci, Tessitore.

ART. 66.

Al comma 1 dopo le parole: , con uno o più decreti del Ministro della pubblica Istruzione inserire le parole: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/66. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 dopo le parole: con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione inserire le parole: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/66. 25. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1 dopo le parole: con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione inserire le parole: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/66. 73.Barbieri.

Al comma 1, dopo le parole: del Ministro della pubblica istruzione, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari, .
1746-bis/VII/66. 119. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Sopprimere la lettera a) del comma 1.
1746-bis/VII/66. 84. Mancini.


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Sopprimere il comma 1, lettera a), primo periodo, fino a: in modo da e, dopo le parole: valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 aggiungere: attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
**1746-bis/VII/66. 26. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 1, lettera a), primo periodo, fino a: in modo da e, dopo le parole: valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 aggiungere: attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
**1746-bis/VII/66. 74.Barbieri.

Al comma 1 lettera a), dopo: nel rispetto della normativa vigente, aggiungere: e in particolare nel rispetto del numero minimo e massimo di alunni per classe previsto nei vari gradi di scuola, ivi compreso quello delle classi con alunni diversamente abili, della costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1o e 2o grado, sulla base degli ordinamenti ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007,.

Nell'ultimo periodo aggiungere dopo: insuccessi scolastici all'integrazione degli alunni stranieri e dei soggetti diversamente abili a conclusione della lettera a aggiungere: A tal fine è abrogato il comma 2 dell'articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (tetti regionali).
1746-bis/VII/66. 124. Sasso, Tessitore, Tocci, Benzoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: l'adozione fino a: ripetenze.
*1746-bis/VII/66. 27. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: l'adozione fino a ripetenze.
*1746-bis/VII/66. 75.Barbieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nel rispetto della normativa vigente fino a: dello 0,4. con le seguenti: nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo ai numeri minimo e massimo di alunni per classe, compresi quelli delle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, nonché alla costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1o e 2o grado, sulla base delle modalità ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007, al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, i criteri per la formazione delle classi dovranno assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche attraverso la riconduzione dello scarto tra organico di diritto e situazione di fatto alla sua dimensione fisiologica e non eliminabile e l'individuazione di obiettivi coerenti con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo, da attribuire ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori Regionali, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da adottare interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici, all'integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze. Il


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comma 2 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato.

Conseguentemente sono soppresse le parole da: L'adozione di interventi fino a: fenomeno delle ripetenze;.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 25 comma 1; apportare le modifiche all'elenco n. 1 previsto all'articolo 84 comma 4: diminuire di 520 milioni il fondo per l'autotrasporto previsto per l'anno finanziario 2007 e istituito con Particolo 118, infine diminuire di 350 milioni il fondo per le spese di funzionamento della difesa previsto per l'anno 2008 e istituito all'articolo 184 comma 1.
1746-bis/VII/66. 120. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Al comma 1, sostituire da: l'adozione di interventi fino a: ripetenze con: Il Ministro della Pubblica Istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.
*1746-bis/VII/66. 111. Barbieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire da: l'adozione di interventi fino a: ripetenze con: Il Ministro della Pubblica Istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.
*1746-bis/VII/66. 28. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: didattica, aggiungere le seguenti: e la personalizzazione dei percorsi formativi.
1746-bis/VII/66. 116. Turci.

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: E, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
*1746-bis/VII/66. 112. Barbieri.

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: E, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
*1746-bis/VII/66. 29. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: E, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
*1746-bis/VII/66. 76.Barbieri.

La lettera c), dell'articolo 66, sostituire con la seguente:
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella P.A., circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A tal fine saranno banditi concorsi per titoli ed esami.
1746-bis/VII/66. 117. Turci.


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Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole da: da verificare annualmente fino alle parole: fattibilità dello stesso.
1746-bis/VII/66. 56. Barbieri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze a: stesso, con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.
*1746-bis/VII/66. 30. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole da: d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze a: stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.
*1746-bis/VII/66. 109. Barbieri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze a: stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.
*1746-bis/VII/66. 77.Barbieri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: per complessive 150 mila unità fino a: cadenze programmate e ricorrenti. con le seguenti: per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti e disponibili. Per favorire l'assorbimento del precariato storico una quota delle assunzioni previste per il triennio è destinata alla copertura dei posti e delle cattedre resisi vacanti e disponibili per effetto dei pensionamenti degli anni precedenti sui quali non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2006 ed economica dal 1o settembre 2007. Per dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato ed evitarne la ricostituzione, riorganizzare la molteplicità di procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici nonché per attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'applicazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato, anche al fine di disciplinare le modalità di prima formazione e reclutamento del personale docente e di definire conseguentemente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. L'articolo 5 della Legge 8 marzo 2003, n. 53 è abrogato.

Conseguentemente sopprimere le parole da: A seguito della piena attuazione fino a: futuri concorsi per esami e titoli.
1746-bis/VII/66. 121. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena, Sasso.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola storico.
*1746-bis/VII/66. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera c) sopprimere la parola storico.
*1746-bis/VII/66. 31. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1 lettera c) sopprimere la parola storico,.
*1746-bis/VII/66. 78.Barbieri.

Al comma 1, lettera c) le parole da: definire alla parola: ricorrenti sono sostituite con le seguenti: attuare quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo n. 227 del 2005.
**1746-bis/VII/66. 107. Barbieri.


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Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: definire a: ricorrenti con le seguenti: attuare quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo n. 227 del 2005.
**1746-bis/VII/66. 32. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per complessive 20 mila unità con le seguenti: per almeno 70 mila unità e comunque fino a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per ciascun anno scolastico.
1746-bis/VII/66. 122. De Simone, Guadagno dello Vladimir Luxuria, Folena.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire le parole: 20.000 unità con le seguenti: 50.000 unità.
1746-bis/VII/66. 85. Tranfaglia.

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: per complessive 20 mila unità aggiungere le seguenti: Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla P.A., ivi Incluso del personale docente formato presso le Università, senza ulteriore aggravio a carico dei bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'Insegnamento di cui alla legge 341 del 1990 e presso le Facoltà di scienze della Formazione Primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei, ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 dei testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge 124 del 1999. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge 124 del 1999, ivi compresa la valutazione del titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge 341 del 1990. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno, scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 dei 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il 31 maggio dei 2007.
1746-bis/VII/66. 55. Barbieri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: A seguito della piena attuazione fino alle parole: concorsi per titoli ed esami.
1746-bis/VII/66. 86. Tranfaglia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: A seguito fino a: presente legge.
*1746-bis/VII/66. 33. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: A seguito fino a: presente legge.
*1746-bis/VII/66. 79.Barbieri.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da A seguito della piena attuazione fino alle parole dei futuri concorsi per esami e


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titoli con le seguenti: A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota del pasti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, colme modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al Decreto Legislativo 227/2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti.
1746-bis/VII/66. 57.Barbieri.

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 aggiungere le seguenti: e del Diploma di Strumento musicale, e ai docenti.
1746-bis/VII/66. 59. Barbieri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
1746-bis/VII/66. 62. D'Agrò, Barbieri, Ciocchetti.

Sopprimere il comma 1, lettera d).
*1746-bis/VII/66. 34. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 1, lettera d).
*1746-bis/VII/66. 80.Barbieri.

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: istruzione professionale inserire le parole: previo parere di cui al comma 1 e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
**1746-bis/VII/66. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: istruzione professionale, inserire le parole: previo parere di cui al comma 1 e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
**1746-bis/VII/66. 35. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: istruzione professionale, inserire le parole: previo parere di cui al comma 1 e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
**1746-bis/VII/66. 81.Barbieri.

Alla lettera f), comma 1 dell'articolo 66, in fine, aggiungere il seguente periodo: l'inclusione nelle attività curriculari di cospicue attività di alternanza scuola-lavoro e l'integrazione con la formazione professionale e le relative agenzie formative.
1746-bis/VII/66. 118. Turci.

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: pubblica amministrazione, le seguenti: nonché, per quanto riguarda i diplomati delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con il Ministro dell'università e della ricerca.
1746-bis/VII/66. 127. Tocci.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/66. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.


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Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere il seguente: i suddetti decreti sono adottati, previo parere delle commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/66. 36. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere il seguente: i suddetti decreti sono adottati, previo parere delle commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
*1746-bis/VII/66. 82.Barbieri.

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno del corsi di Specializzazione di cui alla legge 341 dei 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatoria permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda di scioglimento della riserva con la presentazione dei titolo entro Il 31 maggio 2008.
1746-bis/VII/66. 58.Barbieri.

Al comma 3, dopo le parole: biennio 2005/2006, inserire il seguente periodo: nonché i punteggi relativi all'aggiornamento professionale realizzato mediante Master specializzazioni o perfezionamenti universitari.
1746-bis/VII/66. 24.Marinello.

Al comma 4, sopprimere le parole: Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, 3o periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289,;

Dopo le parole: 30 giugno 2007, aggiungere le seguenti: previa definizione in sede di contrattazione collettiva negoziale delle corrispondenze tra i profili professionali di inquadramento nelle diverse amministrazioni pubbliche,;

Sostituire le parole da: In connessione fino a: 31 dicembre 2008 con le seguenti: Contestualmente all'attuazione di detto piano il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione avvieranno una specifica sessione di trattative presso l'ARAN con le organizzazioni sindacali, finalizzata ad individuare ulteriori modalità di utilizzazione del personale permanentemente inidoneo in amministrazioni diverse da quelle di diretta competenza del Ministero della pubblica istruzione, per il funzionamento di qualificati servizi culturali, anche prevedendo forme di partecipazione alle spese degli enti destinatari di detta utilizzazione. Il comma 5 dell'articolo 35 della citata legge 289 del 2002 è abrogato. Per assicurare la funzionalità dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi delle scuole in cui sono presenti unità di personale ATA permanente inidoneo restituito ai ruoli per effetto dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli organici saranno determinati tenendo conto delle ridotte capacità lavorative di detto personale. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e abrogato.
1746-bis/VII/66. 123. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Sopprimere il comma 6.
*1746-bis/VII/66. 37. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 6.
*1746-bis/VII/66. 83.Barbieri.

Sopprimere il comma 7.
**1746-bis/VII/66. 38. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.


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Sopprimere il comma 7.
**1746-bis/VII/66. 63.Barbieri.

Sopprimere il comma 8.
*1746-bis/VII/66. 5. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 8.
*1746-bis/VII/66. 101. Barbieri.

Sopprimere il comma 8.
**1746-bis/VII/66. 39. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 8.
**1746-bis/VII/66. 65.Barbieri.

Sopprimere il comma 8 lettera a).
*1746-bis/VII/66. 100. Barbieri.

Sopprimere il comma 8, lettera a).
*1746-bis/VII/66. 6. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 8, lettera a).
**1746-bis/VII/66. 40. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 8, lettera a).
**1746-bis/VII/66. 64.Barbieri.

Sopprimere il comma 8 lettera b).
*1746-bis/VII/66. 99. Barbieri.

Sopprimere il comma 8, lettera b).
*1746-bis/VII/66. 7. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 8 sostituire la lettera a), con: 1. Gli organi dell'istituto sono:
1) il Presidente;
2) il Comitato direttivo;
3) il collegio dei revisori dei conti.
1746-bis/VII/66. 6. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Sopprimere il comma 8, lettera b).
*1746-bis/VII/66. 41. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 8, lettera b).
*1746-bis/VII/66. 66.Barbieri.

Sopprimere il comma 8 la lettera c).
**1746-bis/VII/66. 98. Barbieri.

Sopprimere il comma 8, lettera c).
**1746-bis/VII/66. 8. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 8, lettera c).
*1746-bis/VII/66. 42. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 8, lettera c).
*1746-bis/VII/66. 67.Barbieri.


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Al comma 8 la lettera c) è sostituita con la seguente:
c) il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
1746-bis/VII/66. 7. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Sopprimere il comma 8, lettera d).
*1746-bis/VII/66. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 8, lettera d).
*1746-bis/VII/66. 68.Barbieri.

Sopprimere il comma 8, lettera d).
*1746-bis/VII/66. 43. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 9.
**1746-bis/VII/66. 10. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 9.
**1746-bis/VII/66. 44. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 9.
**1746-bis/VII/66. 69.Barbieri.

Al comma 9, sostituire le lettere a), b), c) con la seguente:
a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
1746-bis/VII/66. 53. Ciocchetti.

Al comma 9 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
*1746-bis/VII/66. 96. Barbieri.

Sostituire il comma 9, lettera a), con la seguente:
a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
*1746-bis/VII/66. 45. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 9, lettera b).
**1746-bis/VII/66. 93. Barbieri.

Sostituire il comma 9, lettera b).
**1746-bis/VII/66. 46. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 9, la lettera c).
*1746-bis/VII/66. 94. Barbieri.

Sopprimere il comma 9, lettera c).
*1746-bis/VII/66. 47. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.


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Alla fine del comma 9 aggiungere il seguente periodo: Fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
*1746-bis/VII/66. 92. Barbieri.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
*1746-bis/VII/66. 48. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 10.
*1746-bis/VII/66. 49. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 10.
*1746-bis/VII/66. 70.Barbieri.

Sopprimere il comma 11.
**1746-bis/VII/66. 50. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 11.
**1746-bis/VII/66. 71.Barbieri.

Il comma 11 è sostituito dal seguente: Il Presidente ed il Comitato Direttivo dell'Invalsi cessano dalla carica alla scadenza triennale del proprio incarico. Da tale data saranno nominati i nuovi organi così come previsto dal precedente comma 8 lettera b).
*1746-bis/VII/66. 89. Barbieri.

Sostituire il comma 11 con il seguente: Il Presidente ed il Comitato Direttivo dell'Invalsi cessano dalla carica alla scadenza triennale del proprio incarico. Da tale data saranno nominati i nuovi organi così come previsto dal precedente comma 8 lettera b).
*1746-bis/VII/66. 51. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sostituire il comma 11 con il seguente: Il Presidente ed il Comitato Direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza triennale del proprio incarico. Da tale data saranno nominati i nuovi organi così come previsto dal comma 8 lettera b).
*1746-bis/VII/66. 54. Ciocchetti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, gli aspiranti, alla nomina a dirigente scolastico, ammessi con riserva al corso-concorso di cui al D.D.G. 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, inclusi nella graduatoria finale, sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie regionali, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pur se privi dell'incarico di presidenza, in quanto non più conferibile dall'a.s. 2006/2007 ai sensi dell'articolo 1-sexies della predetta legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione dal fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni


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previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui al comma 1 sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 2007/2008 e con nomina giuridica dall'anno scolastico 2006/2007 sui posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'a.s. 2007/2008, riservati in via prioritaria all'esaurimento della graduatoria del corso-concorso di cui al D.D.G. 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002. Alle predette unità di personale potranno essere affidate, se disponibili, prioritariamente la reggente in corso nell'anno scolastico 2006/2007.
1746-bis/VII/66. 61. Barbieri.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Ai fini dell'ammissione al periodo di formazione del corso - concorso riservato ai presidi incaricati che abbiano maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ex legge n. 43 del 2005, articolo 1-sexies, è eliminato lo sbarramento al 10 per cento, ex decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 29, comma 3, della maggiorazione dei posti disponibili. Pertanto questi saranno assegnati fino alla concorrenza del numero di tutti i candidati del suddetto corso-concorso riservato, ai quali è inoltre attribuita incondizionata priorità nell'attribuzione di tutti i posti disponibili rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal M.I.U.R. con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
1746-bis/VII/66. 60.Barbieri.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, con le seguenti: anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, .
1746-bis/VII/66. 126. Li Causi, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

Al comma 14, dopo le parole 2008/2009, dei candidati, aggiungere le seguenti: compresi quelli ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati in sede giurisdizionale ovvero parere del Consiglio di Stato a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
1746-bis/VII/66. 21.Lusetti.

Al comma 14, dopo le parole: prevista dal medesimo concorso aggiungere le seguenti: inclusi tutti coloro che sono stati ammessi a sostenere le prove d'esame per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del giudice amministrativo.
1746-bis/VII/66. 87. Barbieri.

Al comma 14, dopo le parole: apposito corso di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità aggiungere le seguenti: entro l'anno scolastico 2006/2007.
1746-bis/VII/66. 128. Sasso.

Al comma 14, dopo le parole: medesime modalità aggiungere le seguenti: da iniziarsi in ogni area territoriale del Paese entro e non oltre il 1o febbraio 2007.
1746-bis/VII/66. 22.Rositani.

Al comma 14, dopo le parole: al corso di formazione aggiungere le seguenti: e conpriorità rispetto alle nomine relative a successivi concorsi sia riservati che ordinari.
1746-bis/VII/66. 23.Rositani.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009


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e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
1746-bis/VII/66. 125. Rusconi, Ghizzoni, Volpini, Colasio, Giachetti, Villari, Poletti.

Al comma 15 la cifra: 1.324,50 milioni è sostituita dalla seguente: 876,30 e la cifra 1.402,20 è sostituita dalla seguente: 954,00 milioni.

Conseguentemente, si riducono alla tabella C, di cui all'articolo 216 comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*1746-bis/VII/66. 52. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 15 la cifra: 1.324,50 milioni è sostituita dalla seguente: 876,30 e la cifra 1.402,20 è sostituita dalla seguente: 954,00 milioni.

Conseguentemente, gli accantonamenti relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, per la cifra di 448,20 milioni di euro sono ridotti, attingendo in misura proporzionale alle somme accantonate nei singoli Ministeri, escludendo dal prelievo le somme destinate a regolazione debitoria.
*1746-bis/VII/66. 72.Barbieri.

ART. 67.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 66, di conseguenza sopprimere la lettera b).
1746-bis/VII/67. 6.Sasso, Folena.

ART. 68.

Sopprimere il comma 1.
1746-bis/VII/68. 41.Barbieri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno


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di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.
1746-bis/VII/68. 9. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sostituire il comma 1 fino a: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il seguente: L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria. Essa deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni della scuola secondaria superiore, definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato a consentire il successivo conseguimento d un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricoli, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la titolarità delle scuole a certificare l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni della scuola secondaria superiore,siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; le strutture formative che concorrono alla loro realizzazione devono essere inserite in un apposito elenco predisposto secondo criteri e requisiti definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1746-bis/VII/68. 71. Sasso.

Al comma 1, dell'articolo 68, sostituire le parole da: l'istruzione impartita fino a nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione con le seguenti: L'istruzione impartita per almeno tredici anni è obbligatoria. È previsto un ciclo di istruzione unitario di dieci anni (dal quinto al quindicesimo anno di età) che fornirà una formazione unitaria umanistico-scientifica al fine di garantire, fin dalla formazione primaria, a tutti i cittadini pari opportunità. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata dal quindicesimo al diciottesimo anno d'età.
1746-bis/VII/68. 43. Mancini.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:
L'istruzione obbligatoria ha durata dieci anni. Essa è finalizzata a conseguire successivamente il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.
1746-bis/VII/68. 46. Tranfaglia.

Al comma 1 sostituire da: l'istruzione impartita fino a: sedici anni con la frase: è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione ditale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.
1746-bis/VII/68. 38.Barbieri.


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Al comma 1, primo periodo dopo le parole: una qualifica professionale sopprimere le parole: di durata fino ad: età e sostituire con: riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al successivo comma 8.
1746-bis/VII/68. 76. Aprea, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 1, dopo le parole: entro il diciottesimo anno di età aggiungere: anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*1746-bis/VII/68. 10. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1, dopo le parole: entro il diciottesimo anno di età aggiungere le seguenti: anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*1746-bis/VII/68. 50. Barbieri.

Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 68, sostituire le parole da: l'adempimento a legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con le seguenti: L'adempimento dell'obbligo di istruzione si acquisisce, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, in percorsi integrativi tra istruzione secondaria superiore, formazione professionale e lavoro sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A questo fine debbono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado, di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1746-bis/VII/68. 1. Turci.

Al comma 1 il periodo dalla parola: L'adempimento alla parola: istruzione secondaria è sostituito dalle parole: relative ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
*1746-bis/VII/68. 66. Barbieri.

Al comma 1 il periodo dalla parola: L'adempimento alla parola: istruzione secondaria è sostituito dalle parole: relative ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
*1746-bis/VII/68. 11. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al primo comma dopo le parole: previste dai curricola relativi sopprimere: ai primi due anni fino a: superiore e sostituire con: ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
1746-bis/VII/68. 77. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiungere: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari Cultura e Bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni per la parte


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riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
*1746-bis/VII/68. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiungere: sentito il parere delle Commissioni parlamentari Cultura e Bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
*1746-bis/VII/68. 12. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiungere: sentito il parere delle Commissioni parlamentari Cultura e Bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
*1746-bis/VII/68. 40.Barbieri.

Al comma 1 sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: obbligo di istruzione e sostituire con: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
1746-bis/VII/68. 78. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati ogni due anni tra il Ministro della Pubblica Istruzione e le singole regioni progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzione scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, siano in grado di contrastare la dispersione e il successo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
1746-bis/VII/68. 47. Tranfaglia.

Al comma 1 sostituire le parole: Le strutture formative con le seguenti: Le Istituzioni formative.
1746-bis/VII/68. 79. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 1, quinto capoverso sopprimere le parole: percorsi e.
1746-bis/VII/68. 48. Tranfaglia.

Al comma 1 dopo le parole: il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.
1746-bis/VII/68. 51. Barbieri.

Al comma 1 dopo le parole: il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sostituire la parola: sentita, con: d'intesa con.
*1746-bis/VII/68. 13. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 1 dopo le parole: Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della


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pubblica Istruzione, aggiungere: di concerto con il Ministro del Lavoro.
*1746-bis/VII/68. 80. Bono, Barbieri.

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.
*1746-bis/VII/68. 14. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 1, ultimo periodo.
*1746-bis/VII/68. 39.Barbieri.

Sopprimere gli articoli 68, 69 e 70 e sostituirli con il seguente:
Art. 68. Le università e gli Enti di ricerca hanno autonomia di bilancio e sono sottoposti alla verifica dei risultati da parte dell'Autorità di valutazione, istituita dall'articoli 35 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. I finanziamenti pubblici sono assegnati alle università e agli Enti in base ai risultati della suddetta valutazione.
1746-bis/VII/68. 89. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 2 il primo periodo fino alla parola: comma 1 è sostituito dal seguente: Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226 proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
1746-bis/VII/68. 62. Barbieri.

Al comma 2, sostituire il primo periodo fino alla parola: comma 1 con il seguente: Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226 proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
1746-bis/VII/68. 15. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 2 sopprimere le parole da: Restano fino alla fine del comma e sostituire con: Restano, pertanto, confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle istituzioni accreditate dalle Regioni.
Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
A tal fine il MPI, d'intesa con il MLPS e con la conferenza Stato-Regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli Enti, in rappresentanza delle Istituzioni formative accreditate ai sensi del precedente comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al comma precedente.
1746-bis/VII/68. 81. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 2, dopo le parole: dei predetti percorsi aggiungere le seguenti: nella misura necessaria al completamento di quelli avviati negli anni scolastici antecedenti il 2007-2008 e sopprimere la parole da: da parte delle strutture fino alla fine del comma.
1746-bis/VII/68. 70. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.


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Al comma 3 le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 sono sostituite dalle seguenti 100 milioni di euro per l'anno 2007 e: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
*1746-bis/VII/68. 16. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 3 le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
* 1746-bis/VII/68. 61. Barbieri.

Al comma 3 le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007, e: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 sono sostituite dalle seguenti 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1746-bis/VII/68. 42.Barbieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
1746-bis/VII/68. 74. Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. con il seguente: Per ognuna delle suddette annualità il 30 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è impiegato per predisporre l'accensione, da parte dei competenti enti locali, di mutui destinati al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. A decorrere dall'anno finanziario 2008 le ulteriori quote di ammortamento, di competenza statale, dei suddetti mutui e la loro durata sono stabiliti in sede di legge finanziaria.
1746-bis/VII/68. 73. Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Colasio, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini,


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De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villani, Tocci.

Sopprimere il comma 5.
1746-bis/VII/68. 87. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 6, dell'articolo 68, sostituire da: la gratuità fino a gli anni successivi al secondo con le seguenti: La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, legge 23 dicembre, 1998, numero 448 è estesa agli studenti del ciclo di istruzione obbligatorio.
1746-bis/VII/68. 44. Mancini.

Al comma 6 dopo il periodo dalle parole: è estesa alla parola: superiore aggiungere: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, l'accantonamento relativo al Ministero degli Interni è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*1746-bis/VII/68. 17. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 6 dopo le parole: è estesa, fino a superiore aggiungere: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero degli Interni è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*1746-bis/VII/68. 37.Barbieri.

Al comma 6, al primo periodo dopo le parole: Istruzione secondaria superiore aggiungere: e a coloro che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.
1746-bis/VII/68. 82. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo da: Le istituzioni scolastiche a: genitori.
1746-bis/VII/68. 29. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate all'attività commerciale del noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi.
1746-bis/VII/68. 30. Palmieri.

Al comma 6, all'ultimo periodo dopo le parole: Le istituzioni scolastiche aggiungere: le istituzioni formative.
1746-bis/VII/68. 83. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 6, ultimo capoverso, dopo la parola: autorizzate sostituire le parole: a noleggio con le seguenti: all'attività commerciale del noleggio o di prestito e dopo la parola: genitori aggiungere le seguenti: nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi.
1746-bis/VII/68. 75. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone,


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Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Sopprimere il comma 7.
*1746-bis/VII/68. 18. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Sopprimere il comma 7.
*1746-bis/VII/68. 36.Barbieri.

Al comma 7 le parole: progetti tesi sono sostituite dalle seguenti: sezioni tese.
**1746-bis/VII/68. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 7 le parole: progetti tesi sono sostituite dalle seguenti: sezioni tese.
**1746-bis/VII/68. 19. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 7 le parole: progetti tesi, sono sostituite dalle seguenti: sezioni tese.
**1746-bis/VII/68. 35.Barbieri.

Al comma 7 dopo le parole: rivolta a bambini aggiungere le parole: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
*1746-bis/VII/68. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 7 dopo le parole: rivolta a bambini aggiungere le parole: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
*1746-bis/VII/68. 20. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 7, dopo le parole: rivolta a bambini aggiungere le parole: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
*1746-bis/VII/68. 34.Barbieri.

Al comma 7 sopprimere le parole: dai 24 fino alla fine e sostituire con le seguenti: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola entro il 30 aprile.
*1746-bis/VII/68. 56. Barbieri.

Al comma 7, sostituire le parole: dai 24 fino alla fine del periodo con le seguenti: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola entro il 30 aprile.
*1746-bis/VII/68. 21. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.


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Al comma 7 alla fine aggiungere: dai 24 fino alla fine e sostituire con le seguenti: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile.
*1746-bis/VII/68. 88. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 7 sopprimere da: l'articolo 2 fino a: abrogato.
**1746-bis/VII/68. 55. Barbieri.

Sopprimere il comma 7 da: l'articolo 2 fino a: abrogato.
**1746-bis/VII/68. 22. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 8, dopo le parole: alta formazione professionale aggiungere: non accademica.
1746-bis/VII/68. 84. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 9 dopo le parole: in reti territoriali, aggiungere: aperte anche alle Istituzioni formative.
1746-bis/VII/68. 85. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Al comma 9, dopo le parole: si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione sostituire la parola: sentita con: d'intesa con e aggiungere, alla fine: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
**1746-bis/VII/68. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9, dopo le parole: si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione sostituire la parola: sentita con: d'intesa con e aggiungere, alla fine: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
**1746-bis/VII/68. 23. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 9, dopo le parole: si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione sostituire la parola: sentita con: d'intesa con e aggiungere, alla fine, previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.
**1746-bis/VII/68. 32.Barbieri.

Dopo il comma 10 introdurre il seguente comma:
10-bis. A decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo sull'esercizio successivo con la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità.
1746-bis/VII/68. 86. Aprea, Garagnani, Del Bue, Bono, Barbieri.

Sopprimere il comma 12.
*1746-bis/VII/68. 69. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.


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Sopprimere il comma 12.
*1746-bis/VII/68. 45. Mancini.

Al comma 12 sopprimere la frase: da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
**1746-bis/VII/68. 52. Barbieri.

Al comma 12 sopprimere le parole: da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
**1746-bis/VII/68. 24. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 12 sostituire le parole: di 100 con le seguenti: di 155.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2007: - 155.
1746-bis/VII/68. 72. Volpini, Rusconi, Colasio.

Al comma 12 le parole: 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 150 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione:
(migliaia di euro)

2007: - 50.000.
*1746-bis/VII/68. 53. Barbieri.

Al comma 12 le parole: 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 150 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione:
2007: -50.000 (migliaia di euro).
*1746-bis/VII/68. 27. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. È istituito un fondo speciale per assicurare il diritto allo studio nelle scuole paritarie di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. L'erogazione di tale fondo è gestito dalle Regioni.

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, alla voce: Ministero dell'economia e finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2007: -50.000 (migliaia di euro);
2008: -50.000 (migliaia di euro);
2009: -50.000 (migliaia di euro).
1746-bis/VII/68. 28. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Del Bue.

Al comma 12 sostituire la frase: di 100 milioni, con le parole: 150 milioni di euro e conseguenteménte alla tabella A, per il 2007.
1746-bis/VII/68. 31.Barbieri.

ART. 69.

Sopprimere il comma 1.
0/1746-bis/VII/69. 6.Mancini.


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Al comma 1 sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 4 per cento e, di conseguenza, all'articolo 6, comma 11 sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007
0/1746-bis/VII/69. 11.Tocci.

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: A tal fine il Fondo per il Funzionamento Ordinario delle Università è incrementato in ragione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche all'elenco n. 1 previsto all'articolo 84 comma 5: diminuire di 250 milioni il fondo per le spese di funzionamento della difesa previsto per l'anno 2008 e istituito all'articolo 184, comma 1.
0/1746-bis/VII/69. 7. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Al comma 2, dopo le parole: l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiungere le seguenti: l'Istituto nazionale di astrofisica.
0/1746-bis/VII/69. 8. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Al comma 5 sostituire le parole i principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 con le seguenti: gli Enti e le istituzioni di Ricerca Pubblici, l'ENEA e l'ASI.
0/1746-bis/VII/69. 9. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Per le annualità 2007, 2008, 2009, al finanziamento ordinario delle istituzioni ed enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI sono destinati 150 milioni di euro del fondo FIRST, istituito dall'articolo 106 della presente legge. La ripartizione verrà effettuata con decreto del MUR sentiti i competenti Ministri vigilanti, in proporzione al finanziamento odierno di ciascun ente per l'anno 2006.
5-ter. All'articolo 22 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 dopo le parole: con esclusione sono aggiunte le seguenti: delle Università e degli Enti e istituzioni pubbliche di Ricerca, dell'ENEA e dell'ASL.
0/1746-bis/VII/69. 10. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena

Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano agli enti e alle istituzioni di nazionali di ricerca finanziate dal MUR ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
1746-bis/VII/69. 1.Ciocchetti, Barbieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di promuovere le attività di ricerca degli Enti pubblici favorendo la collaborazione pubblico privato il fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è aumentato di euro 200 milioni per il 2007 e di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2008-2009. Il Ministro dell'università e della ricerca nella predisposizione dello schema di decreto di riparto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 terrà conto della capacità degli Enti di attrazione di risorse pubbliche e private diverse dal finanziamento ordinario.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 11 sostituire la cifra 1.100 con la seguente 1.300.
1746-bis/VII/69. 2.Ciocchetti, Barbieri.


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Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Il Fondo di finanziamento Ordinario per le Università è incrementato di 350 milioni di euro per il 2007.
1746-bis/VII/69. 3.Barbieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il finanziamento del CNR.
1746-bis/VII/69. 5.Barbieri.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.
1746-bis/VII/69. 4.Barbieri.

ART. 70.

Sopprimere il comma 70.
1746-bis/VII/70. 4.Mancini.

Sostituire il comma con il seguente: Gli Enti Pubblici di Ricerca possono procedere alla stabilizzazione del personale di cui all'articolo 57 comma 2 con le medesime modalità. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di prevenzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, da assegnare in relazione alle esigenze degli enti a seguito di un censimento del personale di cui sopra e previa rideterminazione della pianta organica ad integrare dei corrispettivo ammontare la dotazione strutturale di ciascun ente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n 331, convertito, con motivazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2007.
1746-bis/VII/70. 5.Volpini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.
1746-bis/VII/70. 6.Tranfaglia.

Al comma 1, dopo le parole: bilancio consuntivo dell'anno precedente: aggiungere le seguenti: , e comunque per le università nel rispetto dei vincoli di cui


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all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1746-bis/VII/70. 12.Tocci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: purché, fino a: anno.

Al comma 6, sostituire la parola: 20, con la seguente: 150; sostituire la parola: 40, con la seguente: 150; sostituire la parola: 80, con la seguente: 150.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche all'elenco n. 1 previsto all'articolo 84 comma 5: diminuire di 150 milioni il fondo per le spese di funzionamento della difesa previsto per l'anno 2008 e istituito all'articolo 184, comma 1.
1746-bis/VII/70. 11. Titti De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino a precedente anno.
*1746-bis/VII/70. 3. Barbieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: purché entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
1746-bis/VII/70. 16. Sasso, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Razzi, Rusconi, Schietroma, Sircana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

Al comma 2, aggiungere all'inizio del comma le parole: Limitatamente al personale tecnico-amministrativo delle università e al personale degli enti pubblici di ricerca.
1746-bis/VII/70. 13.Tocci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3-bis. In attesa di sistematica regolamentazione, le procedure di valutazione per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale e quelle concernenti l'accesso nei ruoli universitari sono regolate come segue:
a) l'idoneità scientifica nazionale indispensabile per partecipare alle procedure di accesso ai ruoli universitari è regolata da Decreto Ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle commissioni parlamentari di competenza;
b) i criteri cui deve ispirarsi il decreto ministeriale di cui alla precedente lettera a), sono i seguenti:
1) le procedure di valutazione sono governate da Commissioni di 9 membri elette per ciascuna area disciplinare così come definita dal CUN, sentito il parere delle Commissioni sono eletti su base nazionale;
2) le Commissioni suddette formeranno una lista di idonei, che avrà carattere temporaneo, restando in vigore per due anni solari successiva alla pubblicazione del DM di approvazione degli atti della Commissione;
3) le liste di idonei di cui al precedente numero 2) sono formate da studiosi che, previo domanda, hanno chiesto di partecipare alle procedure di valutazione. L'idoneità si consegue con i 2/3 dei voti dei Commissari, in base a giudizi individuali e ad un giudizio comparativo;
4) le Commissioni dovranno esaurire i propri lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della composizione della Commissione. Non sono ammesse proroghe. In caso di non completamento dei lavori entro i sei mesi indicati, le Commissioni saranno sostituite mediante nuove votazioni. Ogni componente di ciascuna


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area disciplinare dispone di due voti per la formazione delle Commissioni di area. Qualora un'area disciplinare non raggiunga il numero di 60 componenti, si procederà ad apparentamenti tra settori di analoga competenza in base a criteri stabiliti dal CUN, sentita la CRUI. Gli apparentamenti vanno definiti preliminarmente all'indizione delle votazioni per la formazione delle Commissioni di area e non possono essere modificati per almeno due anni; i settori scìentifico-dìscìplinari che non raggiungono il numero di 60 componenti e vanno apparentati con settori analoghi, devono vedere in Commissione non meno di 3 propri rappresentanti;
5) i Componenti delle Commissioni di area non potranno far parte di nessun'altra Commissione nei tre anni seguenti alla scadenza della vigenza della Commissione di cui abbiano fatto parte;

c) i Concorrenti alle procedure di valutazione saranno dichiarati idonei in base a pareri comparativi motivati (cfr. lettera b), numero 3). Potranno essere sentite le opinioni di studiosi autorevoli, anche non italiani e non facenti parte della Commissione, previa richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione, I pareri richiesti ad esperti dovranno essere motivati e resi pubblici negli atti delle procedure di valutazione;
d) le strutture universitarie competenti provvederanno a chiamare gli idonei in ragione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, in base a decisioni motivate. Le procedure di chiamata di cui al precedente comma saranno definite dagli Statuti e Regolamenti universitari. L'idoneo chiamato a ricoprire un insegnamento sarà nominato con decreto del Rettore della sede interessata, sentito il parere del Senato accademico della sede stessa;
e) i docenti chiamati in base ai criteri di cui alla precedente lettera d), sono inquadrati nei corsi di laurea competenti e sono soggetti alle procedure di valutazione definite dai Nuclei di valutazione della sede in cui operano, tenendo conto dei principi enunciati dall'Autorità Nazionale di valutazione del sistema universitario. Il primo giudizio va espresso, obbligatoriamente, dopo tre anni dall'immissione in ruolo. Al fine di assicurare procedure di immissione in ruolo responsabili e rigorose da parte degli Atenei, in considerazione della valutazione da parte della Autorità o Agenzia appositamente costituite, ogni Docente dovrà ottenere il giudizio dei Nuclei di valutazione ogni 4 anni accademici. I Docenti che non conseguiranno un giudizio positivo, potranno chiedere una ulteriore valutazione dopo due anni accademici. Se anche in tal caso non conseguiranno un giudizio positivo saranno collocati in pensione, se avranno maturato il diritto alla quiescienza. In caso contrario, sarano iscritti in altro ruolo dello Stato delle Regioni. Tale ipotesi potrà realizzarsi, su richiesta del Docente, in luogo del collocamento in pensione, se l'età lo consente;
f) la mobilità nazionale e internazionale dei docenti e dei ricercatori universitari sarà adeguatamente incentivata con appositi provvedimenti che favoriscano le iniziative in materia di sedi universitarie;
g) le Commissioni nazionali di valutazione di cui ai precedenti articoli saranno formate per ciascuna area disciplinare e per ciascuna fascia di docenza secondo i seguenti criteri:
1) per le procedure di idoneità a professore ordinario, faranno parte della Commissione solo Docenti di prima fascia;
2) per le procedure di idoneità a professore associato faranno parte della Commissione 4 professori ordinari e 5 professori associati;
3) per le procedure di idoneità a ricercatore (o docente di terza fascia), faranno parte della Commissione 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori o Docenti di terza fascia. Ciascuna fascia di docenti vota i propri rappresentanti nella Commissione;


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h) sono conseguentemente abrogate le norme delegate emanate in base alla legge 4 novembre 2005, n. 230 e tutte le altre disposizioni di legge in materia per le parti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
1746-bis/VII/70. 17. Tessitore, Volpini, Tocci, Testa.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3-bis. In aggiunta a quanto stabilito dal comma 1, entro il 31 marzo 2007 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica autorizza un piano straordinario di assunzione di Ricercatori per le università, di ricercatori e tecnologi negli enti ed istituzioni di ricerca, nell'ENEA e nell'ASI.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
1746-bis/VII/70. 7.Tranfaglia.

Al comma 3 sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007.
1746-bis/VII/70. 8.Tranfaglia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le procedure di reclutamento dei ricercatori saranno ispirate e governate secondo i principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione sottoscritti dalle Università italiane a Camerino il 17 luglio 2005, e dagli Enti di Ricerca a Roma il 13 dicembre 2005, quali il valore della mobilità, la valutazione, la non discriminazione, l'equilibrio di genere la supervisione e le condizioni dell'ambiente di ricerca.
1746-bis/VII/70. 2. Barbieri, Marcazzan, Tassone.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Ai fini della consultazione prevista in merito alla definizione del Piano Straordinario di assunzioni è costituita la Conferenza Permanente dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER). Con regolamento interministeriale dei Ministri della Ricerca e della Università, da emanare entro 120 giorni dalla approvazione della presente legge, saranno regolate le attività della Conferenza e le modalità di funzionamento della stessa.
1746-bis/VII/70. 1. Barbieri, Marcazzan, Tassone.

Al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008, con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote dì cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
1746-bis/VII/70. 9.Tranfaglia.


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Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.
(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma i dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo i si applica la normativa vigente per le Università.».
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo i possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».
4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo i è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».
5. La lettera e) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.
1746-bis/VII/70. 10.Barbieri.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 70-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori e istituzione della terza fascia docente).

1. Nelle more di un riordino organico dello stato giuridico della docenza universitaria, allo scopo di ridurre la spesa delle università per la copertura di insegnamenti mediante supplenze, affidamenti e contratti, è istituita la terza fascia dei professori universitari di ruolo. I professori di terza fascia sono denominati professori aggregati. È abrogato il comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005.
2. I professori aggregati svolgono ricerche e sono titolari di insegnamenti universitari loro affidati, anche con incarichi pluriennali, dagli organi competenti delle università. L'impegno orario per la didattica dei professori aggregati è eguale a quello stabilito per i professori ordinari e associati. L'attività di ricerca dei professori aggregati è svolta secondo le medesime modalità dei professori ordinari e associati. Il trattamento economico dei professori aggregati è eguale a quello dei ricercatori universitari. Salvo quanto stabilito


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dal presente articolo, lo stato giuridico dei professori aggregati è eguale a quello dei ricercatori universitari.
3. Salvo quanto stabilito nei successivi commi, il reclutamento ordinario dei professori aggregati avviene con le vigenti procedure stabilite per i ricercatori universitari. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di ricercatori stabilite autonomamente da ciascuna università per il personale assunto a tempo determinato, con la sola modifica della qualifica in professore aggregato.
4. I ricercatori universitari che hanno tenuto, come professori ufficiali, insegnamenti universitari per supplenza o affidamento per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio, sono inquadrati, a domanda, come professori aggregati. Per gli altri ricercatori universitari l'inquadramento è disposto dalle università previo giudizio positivo del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento interessati, con procedure stabilite autonomamente nei regolamenti universitari. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.
5. I professori aggregati sono componenti dei consigli di facoltà, di dipartimento e di corso di studio. Godono dell'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. L'eventuale elettorato passivo a cariche accademiche è stabilito dagli statuti delle università.
6. Allo scopo di potenziare l'attività didattica e di ricerca delle università reclutando nuovo personale docente qualificato a livello internazionale, è istituita a titolo sperimentale per il quinquennio 2007-2011 una ulteriore procedura straordinaria di reclutamento dei professori aggregati fondata su valutazioni dei curricula dei candidati, anche comparative, affidate a revisori esperti di alta qualificazione sia italiani che stranieri e basate anche su parametri quantitativi di qualità riconosciuti validi a livello internazionale per ciascuna area disciplinare.
7. La procedura straordinaria di reclutamento è riservata esclusivamente a chi è in possesso del dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, e non è già professore aggregato o ricercatore di ente pubblico di ricerca. Si svolge con modalità che saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri stabiliti nel successivo comma e dei principi di trasparenza, semplicità e allineamento alle migliori pratiche internazionali.
8. I revisori esperti sono selezionati, anche utilizzando elenchi internazionali già disponibili, da commissioni di garanzia nominate per ampie aree disciplinari. Le commissioni di garanzia producono, al termine dei lavori ed esclusivamente sulla base dei giudizi dei revisori esperti, una graduatoria dei candidati ritenuti idonei indicando per ognuno di loro il settore scientifico-disciplinare di pertinenza. Le commissioni di garanzia garantiscono comunque l'anonimato dei revisori esperti.
9. Gli idonei che rientrano nel numero dei posti disponibili per ciascuna area disciplinare sono dichiarati vincitori e scelgono, in ordine di graduatoria, la sede universitaria dove chiedono di essere reclutati, previo gradimento degli organi di governo dell'ateneo. I vincitori possono anche scegliere di essere reclutati in qualità di ricercatori presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca, previo gradimento dei competenti organi di governo dell'ente. Al termine del reclutamento dei vincitori, le università e gli enti possono chiamare direttamente, nell'ordine della graduatoria, ulteriori candidati idonei, a totale carico dei rispettivi bilanci.
10. Per ciascuno degli anni del quinquennio 2007-2011, il Ministro dell'università e della ricerca bandisce duemila posti di professore aggregato, suddivisi per aree disciplinari sulla base di criteri oggettivi e di risultati di procedure di valutazione previste dall'ordinamento vigente. Le somme necessarie al pagamento degli stipendi dei vincitori sono interamente trasferite alle università presso cui hanno preso servizio e sono recuperate dal Ministero al momento dell'eventuale trasferimento in altra sede. All'atto del reclutamento è previsto il trasferimento alle università interessate di un'ulteriore


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somma per ciascun professore aggregato vincitore destinata al sostegno dell'avviamento della sua attività. di ricerca. Le procedure per l'assegnazione ditale finanziamento di ricerca sono stabilite con apposito decreto ministeriale.
1746-bis/VII/70. 15.Tocci.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 70-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori e istituzione della terza fascia docente).

1. In attesa del riordino complessivo dello stato giuridico della docenza universitaria e delle procedure e modalità di governo del sistema universitario e della ricerca pubblica, anche al fine di ridurre la spesa delle università per la copertura di insegnamenti mediante supplenze, affidamenti e contratti, è definito un piano straordinario di assunzione di ricercatori. A tal fine, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di modificare lo stato giuridico dei ricercatori universitari e le relative procedure di reclutamento, anche mediante un canale aggiuntivo straordinario, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire la terza fascia dei professori universitari e definire le procedure di passaggio dei ricercatori universitari alla nuova fascia, garantendo comunque automaticità a coloro che abbiano già svolto per almeno un triennio insegnamenti universitari;
b) istituire una procedura straordinaria e sperimentale di reclutamento nazionale, per ampie aree disciplinari, nella terza fascia dei professori universitari e nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca con le seguenti modalità:
1) la procedura è riservata esclusivamente ai dottori di ricerca;
2) la valutazione è effettuata sulla base dell'esame dei curricula dei candidati affidato a revisori di alta qualificazione sia italiani che stranieri secondo procedure che garantiscano trasparenza, semplicità e allineamento alle migliori pratiche internazionali;
3) i vincitori per ciascuna area disciplinare scelgono, nell'ordine della graduatoria, l'università o l'ente pubblico di ricerca dove chiedono di essere reclutati, previo gradimento degli organi di governo dell'istituzione;
4) gli oneri stipendiali relativi ai vincitori sono a carico di apposito finanziamento ministeriale;
5) i candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere direttamente chiamati in servizio dalle università o dagli enti pubblici di ricerca a totale carico dei rispettivi bilanci.

2. I decreti di cui al comma i sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la CRUI ed il CUN, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati.
3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
1746-bis/VII/70. 14.Tocci.

ART. 71.

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: il divieto non si applica all'istituzione e attivazione di corsi di studio conseguente all'adeguamento dei corsi di studio esistenti alla disciplina


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recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n.270.
1746-bis/VII/71. 4. Tocci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera per le sedi ubicate nei Comuni ove siano già attivi facoltà e corsi di studio di università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti riduzioni:
2007: -30.000 (migliaia di euro);
2008: -30.000 (migliaia di euro);
2009: -30.000 (migliaia di euro).
1746-bis/VII/71. 1.Costa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei sono autorizzati a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati interessati, in modo da assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.
1746-bis/VII/71. 3. Tocci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi dì programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).
1746-bis/VII/71. 2. Tessitore, Albonetti, Brandolini, Chicchi, Pedulli, Vichi.

ART. 104.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologie della vita aggiungere le seguenti: delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
1746-bis/VII/104. 2. Tocci.

Al comma 2, sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.
1746-bis/VII/104. 1. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

ART. 106.

Al comma 1, dopo le parole: al fondo confluiranno aggiungere le parole: con decorrenza 1o gennaio 2007.
1746-bis/VII/106. 8. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante


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procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.
4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.
1746-bis/VII/106. 1. Tocci.

Al comma 3 aggiungere, dopo le parole: n. 204, le seguenti: garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca.
1746-bis/VII/106. 3. Tocci.

Al comma 3, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le parole: e acquisito il parere delle Commissioni legislative competenti di Camera e Senato.
1746-bis/VII/106. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3 sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1746-bis/VII/106. 2. Tocci.

Al comma 3, alla fine aggiungere: assicurando lo sviluppo delle ricerche di base, le collaborazioni in questo campo anche a livello europeo e internazionale, lo sviluppo dei settori di ricerca più avanzata, la realizzazione di infrastrutture e di grandi impianti di ricerca di interesse fondamentale, l'equilibrio territoriale delle medesime attività.
1746-bis/VII/106. 4. Tocci.

Al comma 4, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le parole: e acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni legislative competenti.
1746-bis/VII/106. 7. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

ART. 120.

Dopo le parole: per l'innovazione aggiungere: a condizione della valutazione positiva espressa sul programma di attività dall'Agenzia per la valutazione istituita dall'articolo 36 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
1746-bis/VII/120. 1.Tocci.

ART. 163.

Sopprimere il comma 2.
*1746-bis/VII/163. 11. Barbieri.

Sopprimere il comma 2.
*1746-bis/VII/163. 5. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere i commi 3 e 4.
**1746-bis/VII/163. 12. Barbieri.

Sopprimere i commi 3 e 4.
**1746-bis/VII/163. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.


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Al comma 3, dopo le parole: è istituito, aggiungere le parole: a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: e 2009.
*1746-bis/VII/163. 15. Barbieri.

Al comma 3, dopo le parole è istituito aggiungere le parole: a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole e 2009.
*1746-bis/VII/163. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'individuazione degli interventi viene attribuita priorità al proseguimento e al completamento delle opere già intraprese con stanziamenti disposti da apposite leggi speciali.
1746-bis/VII/163. 7. Bocci, Margiotta.

Al comma 6 sopprimere il periodo da: tale contributo, fino alle parole: dello spettacolo.
*1746-bis/VII/163. 13. Barbieri.

Al comma 6, sopprimere il periodo da: tale contributo fino alle parole: dello spettacolo.
*1746-bis/VII/163. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
**1746-bis/VII/163. 14. Barbieri.

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
**1746-bis/VII/163. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, ai comma 1, dopo la parola «diritta» sono soppresse le parole «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione».
6-ter. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e Integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato «Fondo»), con una dotazione di euro 3.000.000,00 annui.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.
1746-bis/VII/163. 9.Palmieri.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali nonché.
*1746-bis/VII/163. 10. Barbieri.


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Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.
*1746-bis/VII/163. 6. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9 dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono inserite le seguenti: da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.
1746-bis/VII/163. 18. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volopini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Per la messa in sicurezza della cinta muraria della Città di Amelia (TR), investita dal crollo di una sua porzione il 18 gennaio 2006, e per la sua prosecuzione delle opere di consolidamento, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo pari a euro 5.000.000.

Conseguentemente si riduce di pari importo la tabella B dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
1746-bis/VII/163. 16. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Alla tabella A, numero 86 della legge 16 ottobre 2003 n. 291 sostituire in seconda colonna il periodo relativo alla finalità dell'intervento con il periodo "Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi a favore di case editrici o di imprese che forniscano servizi alle stesse ovvero a consorzi o associazioni temporanee tra gli stessi soggetti, per lo sviluppo di servizi volti alla trasposizione dei tradizionali formati dei prodotti editoriali già disponibili in commercio in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti o dei non vedenti, ovvero alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici per tali soggetti, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati o creati.
1746-bis/VII/163. 8.Palmieri.

Dopo l'articolo 163, inserire il seguente:

Art. 163-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. L'articolo 42, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si interpreta nel senso che la documentazione corrente e di deposito delta Presidenza del Consiglio dei Ministri è conservata presso l'archivio della stessa mentre per la documentazione storica, che ha compiuto i quaranta anni secondo la normativa vigente, rimangono inalterati tutti i compiti e le attribuzioni del Ministero per i Beni e te Attività Culturali, Archivio centrale dello Stato.
1746-bis/VII/163. 17. Ghizzoni, Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Razzi, Rusconi, Schietroma, Sircana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.


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ART. 164.

Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Studi storici).

1. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 e 11 novembre 2005, n. 255. È altresì abrogato l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.
1746-bis/VII/164. 1. Rusconi, Colasio, Ghizzoni, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

ART. 165.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavoratori, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/VII/165. 5.Barbieri.

Sopprimere il comma 1.
1746-bis/VII/165. 9. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

Sopprimere il comma 3.
1746-bis/VII/165. 10. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

Al comma 3, dopo le parole: non regolamentare, aggiungere le parole: udita la Conferenza Stato-Regioni.
*1746-bis/VII/165. 8. Barbieri.

Al comma 3, dopo le parole: non regolamentare aggiungere le parole: udita la Conferenza Stato-Regioni.
*1746-bis/VII/165. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 4 le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, sono sostituite dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006; e le parole: alternativamente, all'impresa di produzione ovvero, sono sostituite dalle seguenti: alternativamente, all'impresa ovvero.
1746-bis/VII/165. 12. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.


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Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*1746-bis/VII/165. 6. Barbieri.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).
*1746-bis/VII/165. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
**1746-bis/VII/165. 7. Barbieri.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).
**1746-bis/VII/165. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Disposizioni per le attività di produzione).

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi nei commi 2, 3, 5, 7 e 8.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, nella misura del 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. La restituzione del contributo deve essere effettuata dopo la copertura totale della parte del costo del film a carico di tutti i soggetti che hanno contribuito alla chiusura finanziaria del film. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 %.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.
5. È concesso un acconto sui contributi di cui al comma 2, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
6. Variazioni sostanziali nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) ed in base al quale è stato ottenuto il contributo, che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca o la modifica del contributo concesso.
7. Sono corrisposti annualmente contributi agli autori per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
8. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di un progetto filmico sulla base delle sceneggiature che hanno ricevuto un contributo ai sensi del comma 7 del presente articolo, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3.


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9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della professione e della cultura cinematografica, designate dal Ministro per i beni e le attività culturali, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.
1746-bis/VII/165. 11. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena.

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

Art. 165.

Per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia è autorizzato lo stanziamento con vincolo di destinazione di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 a favore della fondazione «Biennale di Venezia».

Conseguentemente all'articolo 130 sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.
1746-bis/VII/165. 4.Barbieri.

ART. 190.

Sopprimerlo.

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/VII/190. 2. Barbieri, Lucchese.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2007, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

Conseguentemente alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
1746-bis/VII/190. 1. Marinello.

ART. 206.

Dopo l'articolo 206 aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.
(Misure in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. L'importo di euro 250,000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 11 sostituire le parole: 1.100 milioni di euro, con le seguenti: 1.101 milioni di euro.
1746-bis/VII/206. 2. Rusconi, Ghizzoni, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte,


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Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Tocci, Sasso, Tessitore, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:
Art. 206-bis. (Erogazioni liberali in materia di beni culturali). 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è inserita la seguente: «cultura,»;
c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;
d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;
e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni


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e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e 1-quinquies)».
1746-bis/VII/206. 1.Ciocchetti.

ART. 207.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La quota pari ad un terzo degli incrementi è destinata all'attività di Special Olympics Italia per le proprie finalità.
1746-bis/VII/207. 1. Ciocchetti.

ART. 215.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 250.000;
2008: + 250.000;
2009: + 250.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007.


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Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1 aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
1746-bis/VII/215. 1. Ghizzoni, Volpini, Testa, Tessitore, Tocci, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schiedroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Rusconi.

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione della Camera dei deputati,
premesso che:
il decreto interministeriale 26 febbraio 2002, in forza della legge n. 266 del 1997, riordina il sistema di «ricerche in Antartide»;
nelle note esplicative attinenti al ruolo assegnato al Consorzio per l'Attuazione del Programma Nazionale Ricerche in Antartide, è precisato che il Consorzio provvede anche «alla gestione delle infrastrutture polari in genere ed al coordinamento delle iniziative finalizzate alle ricerche antartiche e polari»;
le proposte legislative, presentate nella XIV e nella XV legislatura, ricordano che la Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide ha costituito il comitato nazionale per l'anno polare internazionale;
i ricercatori italiani hanno contribuito alla formulazione di oltre il 10 per cento dei progetti sottoposti all'International Polar Year (ICSU);
il relativo svolgimento è previsto debba interessare l'Artide e l'Antartide;
quindi la comunità scientifica risulta favorevole alla gestione unitaria dei programmi suddetti, che l'Anno Polare consiste in un programma di ricerca con osservazioni nelle regioni polari del pianeta;
le stazioni polari sono in Antartide «Mario Zucchelli» e «Concordia» ed in Artide «dirigibile Italia» alle Isole Svalbard;
infine è altamente auspicabile uno sforzo di collaborazione a livello internazionale;

impegna il Governo (ed in particolare il Ministro della Ricerca Scientifica):

1) a concedere l'approvazione della partecipazione italiana all'anno polare internazionale, cogliendo questa occasione per introdurre tra i programmi di ricerca, in atto nei due poli del nostro


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Pianeta, il necessario coordinamento, valutando l'estensione delle competenze al Consorzio già operante, ovvero ad un organismo similare, opportunamente ridisegnato;
2) a considerare l'alto valore della suddetta iniziativa, anche dal punto di vista delle economie finanziarie, riconducendo ad unità competenze attualmente frammentate ed aumentando la qualità complessiva della ricerca;
3) a sostenere l'impegno della comunità scientifica che ha dotato l'Italia di un organism capace di intervenire nei due emisferi;
4) a definire, nel detto contesto, un congruo impegno finanziario stimato dai Parlamentari (presentatori delle proposte) in 5,5 milioni di euro, per la partecipazione all'Anno Polare.
0/1746-bis/VII/1.Barbieri, Tassone.