IV Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 18 OTTOBRE 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 9.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché il personale militare e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.
1746-bis/IV/9. 1.Pinotti, Papini, Scotto.

ART. 17.

Sopprimere il comma 2.
1746-bis/IV/17. 1.Bosi.

Al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
*1746-bis/IV/17. 2.Pinotti, Papini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
*1746-bis/IV/17. 3.Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.
**1746-bis/IV/17. 4.Pinotti, Papini.


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Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.
**1746-bis/IV/17. 5.Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
1746-bis/IV/17. 6.Bosi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
1746-bis/IV/17. 01.Vico.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 una somma di 50 milioni di euro è destinata, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.
1746-bis/IV/17. 02.Vico, Deiana, Duranti, Cannavò.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 una somma di 30 milioni di euro è destinata, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.
1746-bis/IV/17. 03.Vico.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: enti finanziari aggiungere le seguenti: le imprese a prevalente produzione di alta tecnologia militare.
1746-bis/IV/18. 1.Cannavò, Deiana, Duranti.


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ART. 32.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: ad eccezione del personale impegnato nelle attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.
1746-bis/IV/32. 1.Bosi.

ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali aggiungere le seguenti: ad esclusione della Croce Rossa Italiana,.
1746-bis/IV/39. 1.Bosi.

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: tutte le amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle Forze armate e delle Forze di polizia a causa delle specificità delle loro componenti,.
1746-bis/IV/40. 1.Bosi.

Al comma 1, dopo le parole: servizi del tesoro aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 4.000;
2009: - 6.000.
1746-bis/IV/40. 2.Ascierto.

ART. 57.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Le assunzioni di cui al comma 1, sono finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
1746-bis/IV/57. 1.Pinotti.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
*1746-bis/IV/57. 2.Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
*1746-bis/IV/57. 3.Pinotti, Papini, Vico.


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Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
1746-bis/IV/57. 5.Pinotti, Papini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. II Ministero della Difesa è autorizzato, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008 a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente , riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1o, del 2o, del 3o, del 4o e del 5o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato o termineranno, senza demerito, entro l'anno 2007.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare e seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
1746-bis/IV/57. 4.Ascierto.

ART. 58.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 350.000;
2008: - 450.000;
2009: - 650.000.
*1746-bis/IV/58. 1.Ascierto.

Al comma 2, sostituire le parole: di 304 milioni di euro, con le seguenti: di 604 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
*1746-bis/IV/58. 3.Ascierto.

Al comma 2, sostituire le parole: di 304 milioni di euro, con le seguenti: di 604 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
*1746-bis/IV/58. 4.Scotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio


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del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
*1746-bis/IV/58. 2.Ascierto.

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis.

1. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad avvedersi, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007, del personale docente in servizio fino al 22 dicembre 2006 presso le Scuole Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e La Maddalena, assunto con convenzione annuale ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995, per un monte ore settimanali pro capite di 18 più eventuali 6 di secondo incarico.
2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui al comma 1 e di salvaguardare le specifiche professionalità acquisite dal personale stesso, il Ministero della Difesa può avviare, in deroga all'articolo 34-bis dei decreto legislativo 30 marzo 2001, procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 60 unita e non inferiore a 55 di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente prestati presso l'Amministrazione Difesa con particolare riguardo al servizio prestato in qualità di docente civile convenzionato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995 presso le scuole di cui al comma 1, valutando altresì adeguatamente il servizio pregresso. Alla ripartizione del predetto contingente fra le Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena si provvede sulla base degli attuali servizi prestati presso le su citate scuole, previa richiesta dell'amministrazione interessata corredata dall'atto di programmazione biennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro 1131 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 2 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 1 a 8.
5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento


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delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 2 a 5, a decorrere dall'anno 2007 8 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 5, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 2 a 8 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2.
8. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
1746-bis/IV/58. 01.Sgobio, Duranti, Vico, Scotto, Cannavò, Deiana.

ART. 61.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 120.000;
2008: - 123.000;
2009: - 126.000.
1746-bis/IV/61. 2.Bosi.

Sopprimere il comma 1.
1746-bis/IV/61. 1.Bosi.

ART. 62.

Al comma 4, sostituire le parole: venti unità con le seguenti: quaranta unità.
1746-bis/IV/62. 1.Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.

ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
1746-bis/IV/64. 1.Ascierto.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
1746-bis/IV/64. 3.Pinotti, Papini, Scotto, Vico.

Sopprimere il comma 1.
1746-bis/IV/64. 2.Bosi.

ART. 113.

Sopprimerlo.
1746-bis/IV/113. 1.Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: con una dotazione di 1.700 fino a: per l'anno 2009 con le seguenti: con una dotazione di


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800 milioni di euro per l'anno 2007, di 700 milioni di euro per l'anno 2008 e di 600 milioni di euro per l'anno 2009.
1746-bis/IV/113. 3.De Zulueta.

Al comma 1 sostituire le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 900 milioni di euro per l'anno 2007, di 750 milioni di euro per l'anno 2008 e di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
1746-bis/IV/113. 2.Cannavò, Deiana, Duranti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 1 del decreto-legge n. 3 del 2005 all'articolo 39 vicies semel, del decreto-legge n. 273 del 2005 è incrementato di venti milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota parte delle risorse di cui al comma 1.
1746-bis/IV/113. 4.Vico.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter sono riallocate ad incrementare le risorse destinate al velivolo da combattimento Eurofighter 2000 (EF2000).
1746-bis/IV/113. 01.Galante.

ART. 135.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 una somma di 50 milioni di euro è destinata al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
1746-bis/IV/135. 1.Pinotti, Papini, Vico.

ART. 157.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la bonifica del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare nella Regione Sardegna è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
1746-bis/IV/157. 1.Cicu, Marras.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la bonifica del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000.
1746-bis/IV/157. 1. (Nuova formulazione) Cicu, Marras.


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ART. 187.

Al comma 1, sostituire le parole: dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le parole: dotazione di 1.400 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1746-bis/IV/187. 1.Bosi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, con le seguenti: scorte, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, assicurando i livelli occupazionali sul territorio nonché.
1746-bis/IV/187. 2.Pinotti, Deiana, Papini, Duranti, Cannavò, Sgobio, Vico, Scotto.

Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.
(Semplificazione della disciplina in materia di cessione in proprietà di unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia).

1. I soci delle cooperative edilizie finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492, assegnatari di alloggio in uso e godimento o già assegnatari ma tuttora in possesso dell'alloggio, hanno diritto alla cessione in proprietà o al riscatto dello stesso ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, come modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, ed ai sensi dell'articolo 146 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 anche singolarmente, secondo le modalità previste al successivo secondo comma, qualora abbiano inoltrato al Ministero delle Infrastrutture o inoltreranno al competente Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche apposita espressa richiesta di cessione in proprietà o di riscatto. Alle cooperative finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492 si applicano altresì le norme di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179.
2. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche competenti per territorio rilasciano il nulla osta propedeutico alla cessione in proprietà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma a tutti i soci assegnatari o già soci ma ancora in possesso dell'alloggio che abbiano presentato la documentazione di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 . Il nulla osta si considera concesso decorsi sessanta giorni dalla richiesta in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, ed il socio assegnatario, il già socio assegnatario ma tuttora in possesso dell'alloggio od il suo erede in possesso dell'alloggio possono attestarne la concessione a beneficio dell'ente mutuante per le finalità previste dall'articolo 139 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell'articolo 39-undevicies della legge 23 febbraio 2006 n. 51 non è più richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione realizzata con il contributo erariale di cui al primo comma del presente articolo. Le cooperative edilizie che hanno ottemperato alla richiesta ministeriale di adeguamento dello statuto sociale ai fini dell'ottenimento del nulla osta per il passaggio a proprietà individuale sono da considerare a tutti gli effetti di legge a proprietà divisa dalla data di assunzione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 139 e seguenti del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, l'ente mutuante deve provvedere alla stipula del contratto di


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mutuo edilizio individuale entro novanta giorni dalla ricezione del nulla osta del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche o, in mancanza del citato nulla osta, dalla data di ricezione dell'autocertificazione da parte del richiedente prevista al secondo comma del presente articolo.
4. Alle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo si applicano l'articolo 15, commi 7 ed 8 della legge 3 aprile 1999 n. 136 e l'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165.
5. Le eventuali esclusioni da socio assegnatario di alloggio a proprietà divisa od indivisa non adottate dal Ministro vigilante, tenuto conto dell'inderogabilità dell'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, sono nulle. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche, in presenza di tali provvedimenti nulli, sono tenuti ugualmente al rilascio del nulla osta alla cessione in proprietà anche nei confronti dei soci destinatari di tali provvedimenti. L'eventuale mancato reperimento presso il Ministero delle infrastrutture della documentazione a suo tempo inoltrata dalle cooperative edilizie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 può essere attestata, ora per allora, dal socio mediante autocertificazione.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 187, comma 2.
1746-bis/IV/187. 01.Il relatore.

ART. 188.

Sostituirlo con il seguente:
1. Per l'anno 2007 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.
1746-bis/IV/188. 1.Cannavò, Deiana, Duranti.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
1746-bis/IV/188. 3.De Zulueta.

Sopprimere i commi da 2 a 5.
1746-bis/IV/188.7.Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: atto di indirizzo del Parlamento con le seguenti: previo atto di indirizzo del Parlamento da adottare con cadenza annuale.
1746-bis/IV/188. 4.De Zulueta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al personale di cui al comma 3, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.500;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.
1746-bis/IV/188. 5.Pinotti, Papini.


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Al comma 5, sostituire le parole: le missioni cui si applica il presente comma sono quelle, con le seguenti: il presente comma si applica al trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni, a quello di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, comma l, della legge 8 luglio 1961, n. 642, nonché alle missioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
1746-bis/IV/188. 6.Scotto, Vico.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche al personale militare beneficiario dell'assegno di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 642/1961.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, apportare le necessarie variazioni.
1746-bis/IV/188. 2.Cannavò, Deiana, Duranti.

Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.

1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate alle missioni militari in Afghanistan (Isaf ed Enduring Freedom) sono riallocate ad incrementare le risorse destinate alla Operazione Joint Enterprise in Kosovo.
1746-bis/IV/188. 01.Galante.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

ORDINI DEL GIORNO

La IV Commissione difesa,
visto il disegno di legge finanziaria 2007;
premesso che:
è necessario disporre di mezzi finanziari adeguati per assicurare l'evoluzione positiva dello strumento militare e la sua efficienza come richiesto dal mutato quadro strategico ed in rapporto al ruolo dell'Italia nello svolgimento della politica internazionale;
lo sviluppo tecnologico incide in misura decisiva sul successo della pianificazione, specie per quanto riguarda le capacità di mettere in rete le informazioni necessarie, rese possibili solo con l'impiego di strumenti innovativi (satelliti, sensori, radar, velivoli senza pilota, GNSS, eccetera);
richiamate le disposizioni di legge in vigore che definiscono compiti istituzionali e militari da riassumere essenzialmente in due proposizioni:
operazioni di mantenimento della pace, dì soccorso umanitario, di cooperazione post conflitto ed altresì di salvaguardia delle pubbliche Istituzioni e del concorso in caso di calamità;
operazioni di prevenzione della minaccia, di tutela degli interessi nazionali, di partecipazione collettiva;
richiamate le previsioni di carattere strategico formulate dalla pianificazione militare che sono principalmente tre:
a) sicurezza degli spazi nazionali;
b) partecipazione ad operazioni, in coalizione;
c) operazioni risolutive comprendenti la difesa della integrità nazionale, della integrità collettiva, la gestione della crisi;
sottolineare che essendo ammessi solo gli interventi nei suddetti scenari è decisivo l'apprestamento delle relative forze e con esse, sia dai supporti tecnologici, sia dalla base produttiva degli stessi;
ribadito che ponendo la dovuta attenzione al rapporto tra la domanda di sicurezza e il dinamismo dell'offerta scientifica e produttiva si può constatare la eccellenza tecnologica posseduta dall'Italia, insediata in Regioni territoriali di grande valore per la tipologia industriale (velivoli, elicotteri, spazio, elettronica), con i seguenti totali (unità: Nord: 14920; Centro: 10223; Sud: 7236),

impegna il Governo:

1). ad adottare misure per definire strategiche talune aree territoriali ove


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sono presenti industrie e centri di ricerca, da salvaguardare e sostenere in quanto componenti essenziali del sistema di sicurezza e di difesa nazionale;
2. ad includere nelle misure suddette l'adeguamento strutturale, dei distretti tecnologici, con riferimento particolare a:
Distretto Aerospaziale del Lazio, (da integrare con l'obiettivo del coordinamento della industria a tecnologia avanzata della difesa), insediata nell'area della Tiburtina;
Distretto Tecnologico di Torino, di valore strategico per la Difesa;
3). ad identificare una politica capace di sostenere le filiere produttive per la difesa e per la sicurezza, da considerare incluse nei distretti tecnologici, assistiti da una governance tale da consentire la piena partecipazione delle forze produttive, scientifiche e sociali nella gestione del distretto;
4. a studiare l'apporto di attori significativi dei sistemi finanziario a livello regionale, con iniziative riguardanti: fondazioni bancarie, fondazioni private, strutture di ventural capital, pianificando - in particolare con le Università di Roma e di Torino l'utilizzazione degli Spin-Off.
0/1746-bis/IV/1.Bosi, Tassone, Tucci.

La IV Commissione difesa,
considerato che le risorse previste nella legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali risultano condizionate dal mancato stanziamento che doveva essere disposto nella legge Finanziaria per l'anno 2006 per il quale è stata disposta la copertura della sola «vacanza contrattuale»;
tenuto conto del calendario delle scadenze contrattuali e delle difficoltà incontrate dal COCER nell'ottenere in sede di concertazione la possibilità di tutelare fino in fondo il personale rappresentato,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa per riconoscere di fatto ai COCER, in sede di concertazione, il ruolo di parte sociale e consentire quindi una utilizzazione delle risorse contrattuali che tenga massimamente conto delle richieste e delle proposte, dell'organismo di rappresentanza del personale militare, sia per gli aspetti relativi alla parte economica e ancor più per quelli relativi alla parte normativa.
0/1746-bis/IV/2.Il relatore.

La IV Commissione difesa,
visto il disegno di legge finanziaria 2007;
premesso che:
è necessario disporre di mezzi finanziari adeguati per assicurare l'evoluzione positiva dello strumento militare e la sua efficienza come richiesto dal mutato quadro strategico ed in rapporto al ruolo dell'Italia nello svolgimento della politica internazionale;
lo sviluppo tecnologico incide in misura decisiva sul successo della pianificazione, specie per quanto riguarda le capacità di mettere in rete le informazioni necessarie, rese possibili solo con l'impiego di strumenti innovativi (satelliti, sensori, radar, velivoli senza pilota, GNSS, eccetera);
richiamate le disposizioni di legge in vigore che definiscono compiti istituzionali e militari da riassumere essenzialmente in due proposizioni:
operazioni di mantenimento della pace, dì soccorso umanitario, di cooperazione post conflitto ed altresì di salvaguardia delle pubbliche Istituzioni e del concorso in caso di calamità;
operazioni di prevenzione della minaccia, di tutela degli interessi nazionali, di partecipazione collettiva;


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richiamate le previsioni di carattere strategico formulate dalla pianificazione militare che sono principalmente tre:
a) sicurezza degli spazi nazionali;
b) partecipazione ad operazioni, in coalizione;
c) operazioni risolutive comprendenti la difesa della integrità nazionale, della integrità collettiva, la gestione della crisi;
sottolineare che essendo ammessi solo gli interventi nei suddetti scenari è decisivo l'apprestamento delle relative forze e con esse, sia dai supporti tecnologici, sia dalla base produttiva degli stessi;
ribadito che ponendo la dovuta attenzione al rapporto tra la domanda di sicurezza e il dinamismo dell'offerta scientifica e produttiva si può constatare la eccellenza tecnologica posseduta dall'Italia, insediata in Regioni territoriali di grande valore per la tipologia industriale (velivoli, elicotteri, spazio, elettronica), con i seguenti totali (unità: Nord: 14920; Centro: 10223; Sud: 7236),

impegna il Governo:

1) ad adottare misure per definire strategiche talune aree territoriali ove sono presenti industrie e centri di ricerca, da salvaguardare e sostenere in quanto componenti essenziali del sistema di sicurezza e di difesa nazionale;
2) ad includere nelle misure suddette l'adeguamento strutturale, dei distretti tecnologici;
3) ad identificare una politica capace di sostenere le filiere produttive per la difesa e per la sicurezza, da considerare incluse nei distretti tecnologici, assistiti da una governance tale da consentire la piena partecipazione delle forze produttive, scientifiche e sociali nella gestione del distretto;
4) a studiare l'apporto di attori significativi dei sistemi finanziario a livello regionale, con iniziative riguardanti fondazioni bancarie, fondazioni private, strutture di ventural capital, e Università.
0/1746-bis/IV/1. (Nuova formulazione) Bosi, Tassone, Tucci.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La IV Commissione,
esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2007, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:
la programmazione economico-finanziaria di medio e lungo termine rappresenta un fattore determinante per il buon funzionamento dello strumento militare;
le risorse destinate alla funzione difesa dovrebbero derivare quindi da una programmazione di medio e lungo termine coerente con il modello di difesa esistente;
negli ultimi anni, nonostante l'avvio del processo di professionalizzazione della leva e l'accresciuto impegno delle Forze Armate a livello internazionale, tuttavia, le risorse destinate alla funzione difesa sono state sensibilmente ridotte;
ciò ha comportato un accentuato disequilibrio sia nel rapporto tra spese del personale, da un lato, e spese di esercizio e di investimento, dall'altro, sia nell'ambito dei ruoli del personale militare;
per quanto concerne il rapporto tra le diverse spese, appare necessario ridefinire gli stanziamenti relativi all'esercizio e all'investimento che, a causa delle diverse manovre di contenimento della spesa che si sono succedute negli ultimi anni risultano sottodimensionate rispetto agli impegni assunti e ai servizi necessari ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, con conseguenti effetti negativi anche sui lavoratori delle imprese che erogano servizi in appalto al Ministero della difesa;
per quanto riguarda i ruoli del personale militare dovrebbe essere affrontato sia il problema dell'esodo dei sottufficiali, prevedendo a tal fine adeguati incentivi sia quello della effettiva attuazione della disciplina vigente in materia di inserimento nelle Forze di polizia e sul mercato del lavoro dei militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata che terminano il proprio servizio;
rispetto alla legislazione vigente, appare necessaria l'introduzione di misure correttive da adottare sia con il disegno di legge finanziaria sia con successivi interventi legislativi, in mancanza delle quali dovrebbe essere valutata la compatibilità dell'attuale modello di difesa con il quadro complessivo di finanza pubblica;
le misure correttive adottate dal disegno di legge finanziaria sono volte in buona parte ad affrontare il problema


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della carenza degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio e per gli investimenti;
quanto riguarda le spese di investimento, le misure correttive appaiono rivolte esclusivamente ad onorare impegni già assunti a livello internazionale, posto che, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria, gli effetti finanziari del fondo per le esigenze di investimento per la difesa di cui all'articolo 113 «sono già considerati nel tendenziale poiché relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente»;
per quanto riguarda le spese di esercizio, le misure correttive, sono volte ad assicurare, mediante il fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, ad assicurare continuità a servizi volti al mantenimento dello strumento militare, molti dei quali appaltati all'esterno;
le modalità di alimentazione del citato fondo - a valere sulle risorse finanziarie del fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto - destano perplessità in quanto, da un lato, non assicurano certezza alla provvista finanziaria - che risulta subordinata sia agli effettivi introiti derivanti dai versamenti relativi al TFR sia alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile da attribuire agli introiti stessi - dall'altro lato, non appaino scevre da critiche sotto il profilo della opportunità;
per quanto riguarda le spese per il personale, dovrebbero essere condotti approfondimenti e valutazioni sugli effetti determinati sullo strumento militare dalla riduzione degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione di cui all'articolo 61 del disegno di legge finanziaria;
ritenuto che:
un sensibile contributo al risanamento dei conti pubblici potrebbe essere offerto dalla dismissione degli immobili del Ministero della difesa non più utili ai fini istituzionali che, ai fini della realizzazione degli obiettivi finanziari indicati dall'articolo 17, comma 2, potrebbero essere adeguatamente valorizzati mediante il coinvolgimento nel processo di dismissione degli enti locali a cui dovrebbero essere riconosciuti adeguati incentivi;
il Ministero della difesa, sulla base delle considerazioni precedenti, dovrebbe essere preservato dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 53, comma 1, che potrebbe arrecare nocumento alla funzionalità dello strumento militare;
le misure previste dal disegno di legge finanziaria, con riferimento al trattamento economico-normativo del personale militare, possano essere opportunamente modificate sia nel senso di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia nel senso di approntare - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica - maggiori risorse per il miglioramento trattamento economico-normativo del personale medesimo, ivi incluso quello operante fuori area,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) siano coinvolti gli enti locali nelle procedure di dismissione immobiliare del Ministero della difesa, riconoscendo loro una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni da essi assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana;
2) sia escluso il Ministero della difesa dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio prevista dall'articolo 53, comma 1;
3) siano adeguatamente incrementate le risorse destinate nell'anno 2007 dall'articolo 57,


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comma 2, al miglioramento retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
4) siano elevate a 3.000 unità le assunzioni di cui all'articolo 57, comma 1, e siano finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
5) sia precisato che le procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 57, comma 2, si riferiscono anche al personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006;
6) sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, che riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali;
7) siano destinate le risorse del fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, anche ai servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto da terzi, in modo da assicurare i livelli occupazionali sul territorio;
8) sia uniformata, all'articolo 188, comma 4, la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare inquadrato nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace;
8) siano esclusi il trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni e quello di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1961, n. 642; dalla riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero;
9) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;
10) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, che incentivino l'esodo anticipato di una parte dei 40 mila marescialli eccedenti rispetto alle dotazioni previste nel modello professionale di difesa, relativamente al 2007.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2007, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:
la programmazione economico-finanziaria di medio e lungo termine rappresenta un fattore determinante per il buon funzionamento dello strumento militare;
le risorse destinate alla funzione difesa dovrebbero derivare quindi da una programmazione di medio e lungo termine coerente con il modello di difesa esistente;
negli ultimi anni, nonostante l'avvio del processo di professionalizzazione della leva e l'accresciuto impegno delle Forze Armate a livello internazionale, tuttavia, le risorse destinate alla funzione difesa sono state sensibilmente ridotte;
ciò ha comportato un accentuato disequilibrio sia nel rapporto tra spese del personale, da un lato, e spese di esercizio e di investimento, dall'altro, sia nell'ambito dei ruoli del personale militare;
per quanto concerne il rapporto tra le diverse spese, appare necessario ridefinire gli stanziamenti relativi all'esercizio e all'investimento che, a causa delle diverse manovre di contenimento della spesa che si sono succedute negli ultimi anni risultano sottodimensionate rispetto agli impegni assunti e ai servizi necessari ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, con conseguenti effetti negativi anche sui lavoratori delle imprese che erogano servizi in appalto al Ministero della difesa;
per quanto riguarda i ruoli del personale militare dovrebbe essere affrontato sia il problema dell'esodo dei sottufficiali, prevedendo a tal fine adeguati incentivi sia quello della effettiva attuazione della disciplina vigente in materia di inserimento nelle Forze di polizia e sul mercato del lavoro dei militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata che terminano il proprio servizio;
rispetto alla legislazione vigente, appare necessaria l'introduzione di misure correttive da adottare sia con il disegno di legge finanziaria sia con successivi interventi legislativi, in mancanza delle quali dovrebbe essere valutata la compatibilità dell'attuale modello di difesa con il quadro complessivo di finanza pubblica;
le misure correttive adottate dal disegno di legge finanziaria sono volte in buona parte ad affrontare il problema


Pag. 121

della carenza degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio e per gli investimenti;
quanto riguarda le spese di investimento, le misure correttive appaiono rivolte esclusivamente ad onorare impegni già assunti a livello internazionale, posto che, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria, gli effetti finanziari del fondo per le esigenze di investimento per la difesa di cui all'articolo 113 «sono già considerati nel tendenziale poiché relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente»;
per quanto riguarda le spese di esercizio, le misure correttive, sono volte ad assicurare, mediante il fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, ad assicurare continuità a servizi volti al mantenimento dello strumento militare, molti dei quali appaltati all'esterno;
le modalità di alimentazione del citato fondo - a valere sulle risorse finanziarie del fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto - destano perplessità in quanto, da un lato, non assicurano certezza alla provvista finanziaria - che risulta subordinata sia agli effettivi introiti derivanti dai versamenti relativi al TFR sia alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile da attribuire agli introiti stessi - dall'altro lato, non appaino scevre da critiche sotto il profilo della opportunità;
per quanto riguarda le spese per il personale, dovrebbero essere condotti approfondimenti e valutazioni sugli effetti determinati sullo strumento militare dalla riduzione degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione di cui all'articolo 61 del disegno di legge finanziaria;
ritenuto che:
un sensibile contributo al risanamento dei conti pubblici potrebbe essere offerto dalla dismissione degli immobili del Ministero della difesa non più utili ai fini istituzionali che, ai fini della realizzazione degli obiettivi finanziari indicati dall'articolo 17, comma 2, potrebbero essere adeguatamente valorizzati mediante il coinvolgimento nel processo di dismissione degli enti locali a cui dovrebbero essere riconosciuti adeguati incentivi;
il Ministero della difesa, sulla base delle considerazioni precedenti, dovrebbe essere preservato dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 53, comma 1, che potrebbe arrecare nocumento alla funzionalità dello strumento militare;
le misure previste dal disegno di legge finanziaria, con riferimento al trattamento economico-normativo del personale militare, possano essere opportunamente modificate sia nel senso di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia nel senso di approntare - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica - maggiori risorse per il miglioramento trattamento economico-normativo del personale medesimo, ivi incluso quello operante fuori area,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) siano coinvolti gli enti locali nelle procedure di dismissione immobiliare del Ministero della difesa, riconoscendo loro una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni da essi assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana, mantenendo la possibilità per il Ministero della difesa di ricorrere alle permute;
2) sia escluso il Ministero della difesa dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio prevista dall'articolo 53, comma 1;
3) siano adeguatamente incrementate le risorse destinate nell'anno 2007 dall'articolo 57,


Pag. 122

comma 2, al miglioramento retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
4) siano elevate a 3.000 unità le assunzioni di cui all'articolo 57, comma 1, e siano finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
5) sia precisato che le procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 57, comma 2, si riferiscono anche al personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006;
6) sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, che riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali;
7) siano destinate le risorse del fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, anche ai servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto da terzi, in modo da assicurare i livelli occupazionali sul territorio;
8) sia uniformata, all'articolo 188, comma 4, la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare inquadrato nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace;
8) siano esclusi il trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni e quello di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1961, n. 642; dalla riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero;
9) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;
10) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, che incentivino l'esodo anticipato di una parte dei 40 mila marescialli eccedenti rispetto alle dotazioni previste nel modello professionale di difesa, relativamente al 2007;
11) sia salvaguardato dalle procedure di riduzione del personale di cui all'articolo 32 il personale impiegato in funzione di supporto delle Forze Armate e delle Forze di polizia.