Commissioni Riunite V e VI - Marted́ 17 ottobre 2006


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ALLEGATO

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI DAI RELATORI E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.129 DEI RELATORI

Al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale».
1. 83.I relatori.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: comma 12.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il capoverso: 10-bis con il seguente:
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
1. 84.I relatori.

Al comma 9, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «del modello F24», aggiungere le seguenti: «per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;
b) sostituire la parola: «assolto» con la seguente: «assolta».
1. 85.I relatori.

Al comma 10, sostituire le parole: e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore con le seguenti: e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.
1. 86.I relatori.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: dell'amministrazione economico-finanziaria, inserire le seguenti: , per metà delle risorse, dopo le parole: amministrazioni statali, inserire le seguenti: per la restante metà delle risorse,.
1. 87.I relatori.

Al comma 16, dopo le parole: Lo schema di regolamento inserire le seguenti: previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,.


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Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: delle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
1. 88.I relatori.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: è soppressa, con le seguenti: il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
1. 89.I relatori.

Al comma 6, capoverso articolo 72-bis, sostituire la rubrica con la seguente: Pignoramento dei crediti verso terzi.
2. 90.I relatori.

Al comma 11, sostituire la parola: denominati con la seguente: denominate.
2. 91.I relatori.

Al comma 15, sopprimere le parole: comma 1.
2. 92.I relatori.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le disposizioni dell'articolo 188- bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disosizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
3. 65.I relatori.

Al comma 12 sostituire l'alinea e il capoverso 25 fino alle parole: i seguenti periodi con il seguente alinea: i periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti.
3. 66.I relatori.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
3. 64.I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che individua i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del


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predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo nono superiore a 7000 euro, i quali si avvalgono del regime della franchigia agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 32-bis e 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'arficolo 34.
4. 89.I relatori.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non vengano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
4. 90.I relatori.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non vengano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
5. 35.I relatori.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuita e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
1) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo della quota eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;
2) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
3) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

3. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
1) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo della quota eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;
2) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta. nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
3) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001.
5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle


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finanze si procede all'aggiornamento delgi importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
6. Sono abrograte le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuiti fatti e per le scritture private autenticate, per le scritture private non autenticate, presentate per la registrazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse docorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relative alle successioni di cui al periodo precedente. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, oggetto di mancata conversione con la presente legge.

Conseguentemente
Nell'articolo 7:
a) al comma 1, sostituire le parole «meno di» con le seguenti «non oltre»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tre annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare solo in compensazione secondo le disposizioni del comma 7. Si applicano, per il resto, ove compatibili le disposizoni dei commi da 4 a 11.
c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «di portata inferiore» con le seguenti: «di peso complessivo non superiore»; allo stesso comma, nello stesso periodo, sostituire le parole «portata» con le seguenti «peso compessivo non superiore a 3,5 tonnellate»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «omologate» con le seguenti: «e di veicoli di cui al comma 2, omologati»;
e) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, che possono essere fruite nel rispetto della regola del "de minimis" di cui a regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.»;
f) al comma 5, sostituire le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose», con le seguenti: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate»; nel medesimo comma sostituire le parole «per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione della categoria M1 a quella N1» con le seguenti: «che, pur immatricolate o reimmatricolati con N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700»;
g) al comma 6, primo periodo le parole: «centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite da: «centri


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autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;
h) al comma 7, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 96» sostituire con: «di cui agli articoli 96 e 109, comma 5,»;
i) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo»;
j) al comma 8, lettera b) le parole: «copia del libretto e» sono sostituite da: «copia del libretto o»;
k) al comma 8, la lettera c) è sostituita dal seguente: «c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito»;
l) al comma 11, sostituite le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi precedenti, salvo quanto previsto dal comma 18-ter,»;
m) al comma 16, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.»;
n) dopo il comma 18, inserire i seguenti: «18-bis. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nell'allegato tabella 18-ter. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 18-bis.»;

Tabella
Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche
TARIFFE
a) Euro 0Fino a 11 kw euro 25.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,60 per ogni kw di potenza.
b) Euro 1Fino a 11 kw euro 23.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1.30 per ogni kw di potenza.
c) Euro 2Fino a 11 kw euro 21.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza.
d) Euro 3Fino a 11 kw euro 19,11.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.


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o) al comma 19, lettera c), capoverso 7.1., in fine è aggiunto il seguente periodo: «Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto.»;
p) al comma 20, dopo le parole: «dal comma 19» sono inserite le seguenti: «e dal comma 21, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006».
6.129.I relatori.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 1, dopo le parole: sulla costituzione di vincoli di destinazione aggiungere le seguenti: che comportano trasferimenti di diritti.
0.6.129.13.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 2, n. 1, le parole: valore complessivo eccedente 1 milione di euro vanno sostituite con le parole: quota eccedente 50 milioni di euro».

Al comma 3, n. 1, le parole: valore complessivo eccedente 1 milione di euro vanno sostituite con le parole: quota eccedente 50 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento, e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0.6.129.2.Armani, Alberto Giorgetti, Leo, Germontani, Pedrizzi.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 2, n. 1 dopo la parola: eccedente aggiungere: per ciascun beneficiario.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento, e del 12 per cento.


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Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0.6.129.7.Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 2, numero 1, sostituire le parole: 1.000.000 di euro con le seguenti: 2.500.000 di euro.

Al comma 3, numero 1, sostituire le parole: 1.000.000 di euro con le seguenti: 2.500.000 di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1 hanno effetto a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano per gli anni 2008-2009;
all'articolo 7, sopprimere il comma 27.
0.6.129.3.Gioacchino Alfano.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 2:
al numero 1), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento;
al numero 2) dopo le parole: terzo grado aggiungere le seguenti: sul valore complessivo della quota eccedente 500.000 euro e sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento;
al numero 3), dopo le parole: soggetti aggiungere le seguenti: sul valore complessivo della quota eccedente 300.000 euro e sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 6 per cento;
al comma 3:
al numero 1), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento;
al numero 2), dopo le parole: terzo grado aggiungere le seguenti: sul valore complessivo della quota eccedente 500.000 euro e sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento;
al numero 3), dopo le parole: soggetti aggiungere le seguenti: sul valore complessivo della quota eccedente 300.000 euro e sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 6 per cento.


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Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il comma 12,
al comma 13 sostituire le parole
«euro 416,00» con le seguenti «euro 419,00».

Conseguentemente aggiungere infine i seguenti commi:
A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativi alla birra ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
Aggiungere i seguenti commi:
a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «bitumi di petrolio lire 60.000 per mille Kg.» sono sostituite dalle seguenti: «bitumi di petrolio euro 37,188 per mille Kg.»;
b) all'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
0.6.129.1.Peretti, Galletti.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 2, lettera 1), 2) e 3) sostituire le parole: 4-6 e 8 con le seguenti: 3,5,7.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento, e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0.6.129.9.Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Sostituire la parola: 4 con la parola: 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti,


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rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento, e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

0.6.129.8
Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 3 n. 1), 2) e 3) sostituire le parole: 4, 6 e 8 con le seguenti: 2, 5, e 7.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento, e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0.6.129.10.Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 3, n. 1 sostituire la parola: 4 con la parola: 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento, e del 12 per cento.


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Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0.6.129.5.Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Dopo il comma 3 si inserisce il seguente:
3-bis. Nei casi di trasferimenti per causa di morte e di donazione di aziende o di quote sociali, il valore dell'avviamento è escluso dalla base imponibile».

Conseguentemente al punto 2) le parole: 3) devolute a favore di altri soggetti: 8 per cento sono sostituite con le seguenti: 3) devoluti a favore di altri soggetti: 8,5 per cento.

Conseguentemente sopprimere i commi 12, 14, 15 e 27 dell'articolo 7.
0.6.129.14.Garavaglia, Fugatti.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Eemendamento all'articolo 6.129 (Nuova formulazione del I relatori)

Dopo il comma 4 aggiungere il comma 4-bis: le norme contenute nei commi 2, 3, 4 non si applicano per i terreni agricoli e fabbricati rurali.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0.6.129.11.Marinello, Giudice, Ravetto.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) Articolo 56 commi da 1 a 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
0.6.129.4.Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.


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Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 6, lettera: c) aggiungere infine: .fermo peraltro il comma 5 dell'articolo 34.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento, e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0.6.129.6.Antonio Pepe, Gianfranco Conte, Germontani.

Subemendamento all'emendamento 6.129 (Nuova formulazione)

Al comma 7, sostituire le parole: 3 ottobre 2006 con le seguenti: 4 ottobre 2006.
0.6.129.12.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuita e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
1) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;
2) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in line collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
3) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

3. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente


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a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
1) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;
2) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta. nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
3) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001.
5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento delgi importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
6. Sono abrograte le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuiti fatti e per le scritture private autenticate, per le scritture private non autenticate, presentate per la registrazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relative alle successioni di cui al periodo precedente. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, oggetto di mancata conversione con la presente legge.

Conseguentemente
Nell'articolo 7:
a) sopprimere i commi da 1 a 4;
b) al comma 5, sostituire le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» con le seguenti: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnelate»; nel medesimo comma sostituire le parole: «per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1» con le seguenti: «che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700»;
c) sopprimere i commi da 6 a 11;
d) al comma 16, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.»;
e) dopo il comma 18, inserire i seguenti: «18-bis. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nell'allegato tabella 18-ter. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 18-bis.»;


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Tabella
Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche
TARIFFE
a) Euro 0Fino a 11 kw euro 25.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,60 per ogni kw di potenza.
b) Euro 1Fino a 11 kw euro 23.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1.30 per ogni kw di potenza.
c) Euro 2Fino a 11 kw euro 21.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza.
d) Euro 3Fino a 11 kw euro 19,11.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.

o) al comma 19, lettera c), capoverso 7.1., in fine è aggiunto il seguente periodo: «Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto.»;
p) al comma 20, dopo le parole: « dal comma 19» sono inserite le seguenti: «e dal comma 21, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006».
6. 129. (Nuova formulazione). I relatori.

Al comma 1, dopo le parole: la sostituzione aggiungere le seguenti: e l'acquisto».
7. 74.I relatori.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'esenzione prevista dai periodi precedenti è concessa a fronte della sostituzione di un veicolo avente, sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore, la medesima categoria e immatricolato come «euro 0» o «euro 1».
7. 69.I relatori.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le agevolazioni di cui ai due commi precedenti si applicano solo a condizione che il veicolo sostituito sia consegnato al venditore per la rottamazione. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati, di cui ai due commi precedenti, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
7. 75.I relatori.


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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione della categoria M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».
7. 70.I relatori.

All'articolo 7, comma 6, lettera b), dopo le parole: per la consegna aggiungere le seguenti: alle case costruttrici ovvero.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: o ai centri appositamente autorizzati con le seguenti: o ai centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. 71.I relatori.

Al comma 22, sostituire la parola: ispezioni con la seguente: consultazioni.
7. 72.I relatori.

All' articolo 7, comma 25, apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1), le parole: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati», sono sostituite dalle seguenti «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;
b) al numero 3), le parole da : «Tale percentuale è elevata» fino a: «nella misura dell'ottanta per cento»sono sostituite dalle seguenti: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell' 80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell' articolo 54 del citato d.lgs. n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a) numero 1)».
7. 76.I relatori.

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: alla legge con le seguenti: all'articolo 3 della legge.
7. 73.I relatori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi di convenzione unica, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
12. 58. I relatori.

Al comma 4, capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile con le seguenti: secondo quanto previsto nella parte IV, titolo III, sezione VI, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, in quanto applicabile.
12. 59.I relatori.


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Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. 10.I relatori.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «Istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «delle Agenzie per l'ambiente delle Regioni».
20. 04.I relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema del regolamento previsto dal comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.
24. 19. I relatori.

Sopprimere l'articolo 32.
32. 19.I relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui al comma 2.
39. 4.I relatori.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: , fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e rendendo indisponibile ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario.
41. 32.I relatori.

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2.
44. 46. I relatori.

Al comma 7, sostituire le parole: senza oneri a carico dei bilanci pubblici con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
45. 6.I relatori.