Commissioni Riunite V e VI - Resoconto di marted́ 17 ottobre 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente della V Commissione Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 1750 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Lino DUILIO, presidente, in considerazione del protrarsi dei tempi per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262, avverte che la seduta della Commissione Bilancio per l'esame del disegno di legge finanziaria, già prevista per le 13.30, non avrà luogo.

Gianfranco CONTE (FI) chiede al presidente di procedere alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti presentati, ricordando come già ieri l'onorevole Giudice avesse ricordato che la procedura di segnalare gli emendamenti prima della dichiarazione di inammissibilità risulti innovativa rispetto alla prassi fin qui seguita. In tale contesto, ritiene quindi che occorre procedere subito alla dichiarazione di inammissibilità, onde consentire ai gruppi di sostituire gli emendamenti segnalati che fossero dichiarati inammissibili.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, hanno concordato unanimemente sul fatto che la presentazione e la segnalazione degli emendamenti debba avvenire contestualmente. Ritiene quindi che ci si debba attenere a quanto concordato in quella sede.


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Ettore PERETTI (UDC) pur non essendo animato da volontà ostruzionistica, ricorda come il disegno di legge finanziaria ed il decreto-legge in esame siano strettamente collegati. Suggerisce quindi di valutare la possibilità di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Lino DUILIO, presidente, con riguardo alla questione posta dall'onorevole Peretti, osserva come la stessa debba essere affrontata nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Marino ZORZATO (FI), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Peretti, rileva come da ben quattro giorni si stia discutendo esclusivamente dell'ammissibilità degli emendamenti presentati. Rileva, al riguardo, come l'accordo definito in seno agli Uffici di presidenza prevedesse la tempestiva segnalazione degli emendamenti, ma consenta comunque di procedere ad alcune integrazioni, nel caso in cui gran parte degli emendamenti segnalati da uno stesso gruppo dovessero essere considerati inammissibili.

Maurizio LEO (AN) osserva come l'accordo tra i gruppi raggiunto in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni prevedesse la segnalazione degli emendamenti ai fini della discussione, e come pertanto esso debba intendesi riferito agli emendamenti ammissibili.

Alberto GIORGETTI (AN) rileva come, all'interno della maggioranza, sia in corso una discussione di natura politica che coinvolge, a suo avviso, anche i presidenti delle Commissioni in merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti, avvertendo che il suo gruppo potrà esprimere consenso solo a quelle determinazioni che assicurino un esame approfondito del provvedimento, dichiarando invece il proprio dissenso rispetto ad ogni decisione volta ad affrettare impropriamente i lavori delle Commissioni.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritira l'emendamento 18.01 del Governo; concorda quindi con le decisioni assunte dai relatori in merito alla riformulazione di alcune loro proposte emendative.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame, avvertendo che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, sono convocati per le ore 13, al fine di definire le successive modalità di esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 14.05.

Lino DUILIO, presidente, avverte che alcuni degli emendamenti presentano profili di criticità per quanto concerne l'ammissibilità, in quanto vertenti su questioni che non rientrano nell'ambito delle materie su cui insiste il decreto-legge.
Ricorda in proposito che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato in via ordinaria con riferimento agli altri progetti di legge dall'articolo 89 del medesimo regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Ricorda inoltre che il decreto legge risulta collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2007.
Ciò comporta che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità, le proposte emendative onerose debbano essere corredate di idonea e congrua copertura finanziaria.


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Alla luce di tali considerazioni, la Presidenza giudica inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:
l'emendamento Leo 1.7, che autorizza l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane ad assumere dirigenti di seconda fascia;
l'emendamento Piazza 1.26, che modifica la disciplina IVA per le cessioni di energia elettrica;
l'emendamento Turci 1.28, recante modifiche della disciplina IVA per le importazioni;
l'articolo aggiuntivo Picano 1.02, che interviene in materia di giudizio di responsabilità della Corte dei conti;
l'articolo aggiuntivo Galli 1.04, il quale interviene in materia di individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo;
l'articolo aggiuntivo Nicola Rossi 1.07, il quale reca disposizioni in materia di compensazione per i titolari di conti fiscali. L'articolo aggiuntivo è altresì carente di compensazione;
l'articolo aggiuntivo Alfano 2.06, il quale reca disposizioni in materia di assistenza fiscale;
l'emendamento Cota 2.2, il quale prevede agevolazioni fiscali in favore di soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994;
l'emendamento 2.84 del Governo, che interviene in materia di incompatibilità dei legali rappresentanti delle società di riscossione;
l'emendamento 2.85 del Governo, il quale interviene in materia di bilancio del Consorzio delle società di riscossione;
l'emendamento 2.87 del Governo, recante disposizioni in materia di IVA nel settore edilizio;
l'articolo aggiuntivo Nicola Rossi 2.01, che reca disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi, il quale è altresì carente di compensazione;
l'emendamento Antonio Pepe 3.2, il quale interviene in materia di regime fiscale applicabile alle compravendite immobiliari, come definito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, che è altresì carente di compensazione;
l'emendamento 3.53 del Governo, il quale interviene sul regime di segretezza dei dati dell'anagrafe tributaria;
l'emendamento Brugger 3.52, volto a modificare la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro autonomo agli effetti dell'imposta sui redditi;
l'emendamento Brugger 3.40, volto a modificare la disciplina tributaria in materia di società non operative, il quale è altresì carente di compensazione;
l'emendamento 3.54 del Governo, recante la sanatoria e la regolazione degli effetti prodotti da una disposizione del decreto legge n. 223 del 2006, in materia di IVA sugli immobili, soppressa nel corso dell'esame parlamentare;
gli identici articoli aggiuntivi Galletti 3.03 e Leddi Maiola 3.04, i quali intervengono in materia di ricorsi sulla legittimità dell'IRAP, quali risultano altresì carenti di compensazione;
l'emendamento Alberto Giorgetti 4.1, il quale introduce la facoltà di affrancamento dell'ICI, che è altresì carente di compensazione;
l'emendamento Armani 4.2, il quale interviene in materia di competenza per la determinazione dell'aliquota ICI;
l'articolo aggiuntivo Fundarò 4.01, il quale estende ad altre fattispecie la speciale procedura per l'estinzione di crediti previdenziali del settore agricolo, da stabilirsi in base al decreto-legge n. 2 del 2006;


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l'emendamento Armani 5.1, il quale interviene sulla determinazione delle funzioni catastali trasferite ai comuni;
l'emendamento D'Elpidio 6.12, recante delega legislativa per la riforma del regime fiscale dei redditi di natura fondiaria;
l'emendamento Mereu 7.25, recante disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime a fini di riempimento con residui di lavorazioni industriali, il quale risulta altresì carente di compensazione;
l'emendamento Sereni 7.9, che modifica il regime IVA per determinate categorie di veicoli, il quale è altresì carente di compensazione;
l'emendamento Sereni 7.34, che reca agevolazioni IVA in favore di anziani e inabili, il quale è altresì carente di compensazione;
l'emendamento 7.61 del Governo, il quale reca disposizioni in materia di regime IVA applicabile al settore edilizio;
l'emendamento 7.62 del Governo, il quale interviene in materia di applicazione dell'imposta di bollo alle Agenzie fiscali;
l'articolo aggiuntivo Quartiani 7.01, il quale prevede l'istituzione di un fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e per il risparmio energetico;
l'emendamento Incostante 8.21, il quale prevede la concessione di un contributo a favore degli enti fieristici ed è altresì carente di compensazione;
gli emendamenti Milana 8.23 e 8.24, i quali recano disposizioni in materia di disciplina delle aliquote di compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali;
l'articolo aggiuntivo 8.02 del Governo, il quale reca disposizioni di carattere prevalentemente ordinamentale concernenti le procedure per le grandi imprese in crisi;
l'articolo aggiuntivo 11.02 del Governo, il quale reca disposizioni per il finanziamento dell'accordo di programma quadro sottoscritto l'8 febbraio 2002 tra il Governo e la Giunta della Provincia autonoma di Trento;
l'articolo aggiuntivo 13.02 del Governo, il quale reca la proroga del termine per l'adeguamento alla denuncia dei pozzi di scarico delle acque per le imprese agricole;
l'articolo aggiuntivo Bonelli 19.03, il quale è volto a introdurre deroghe all'applicazione dei vincoli del Patto di stabilità ai parchi e all'ICRAM;
l'articolo aggiuntivo Bonelli 20.01, il quale prevede l'adozione di un Piano nazionale di azione sugli acquisti verdi, che è altresì carente di compensazione;
l'articolo aggiuntivo Raiti 20.02, che proroga termini per i versamenti fiscali e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali nella provincia di Catania;
l'articolo aggiuntivo Bonelli 20.03, che reca disposizioni concernenti la trasformazione di SOGESID, la cui previsione è contenuta nell'articolo 50 del disegno di legge finanziaria per il 2007;
l'articolo aggiuntivo Pellegrino 21.01, il quale prevede modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, recante «Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato»;
l'articolo aggiuntivo Bonelli 34.01, concernente controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica;
l'emendamento Pellegrino 37.1, che reca modifiche alla disciplina concernente il conferimento di incarichi di insegnamento da parte dell'università;
l'articolo aggiuntivo 41.03, in materia di sgravi contributivi nella regione Abruzzo, il quale risulta altresì carente di compensazione;


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l'articolo aggiuntivo Palomba 41.04, il quale reca disposizioni relative alla sede cagliaritana del Provveditorato delle opere pubbliche;
l'articolo aggiuntivo Gamba 41.02, che reca disposizioni relative ai requisiti per gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione;
l'articolo aggiuntivo Fabris 46.01, il quale esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 gli ordini e i collegi professionali e relative federazioni;
l'articolo aggiuntivo Leo 46.02, il quale modifica la disciplina generale in materia di regolamenti governativi, posta dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;
l'articolo aggiuntivo 46.06 del Governo, il quale proroga i contratti di lavoro a tempo determinato presso gli organi della giustizia amministrativa;
l'articolo aggiuntivo 46.07 del Governo, il quale consente al Centro nazionale per prevenzione e il controllo delle malattie di stipulare fino a venti contratti triennali per consulenti di studi e ricerche;
l'articolo aggiuntivo 46.08 del Governo, il quale reca disposizioni in materia di comando e collocamento fuori ruolo del personale militare.

Risultano invece inammissibili per carenza della compensazione i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:
1.1 Zorzato; 1.29 Crisci; 1.45 Galletti; 1.59 Gianfranco Conte; 2.57 Fogliardi; 2.62 Gianfranco Conte;
2.76 Villetti; 2.02 Nicola Rossi; 3.7 Rusconi; 3.33 Piazza; 4.28 Teresio Delfino; 4.66 Leddi Maiola; 4.78 D'Ulizia; 5.13 Galletti; 6.2 Armani; 6.5 Zorzato; 6.6 Zorzato; 6.7 Zorzato; 6.10 D'Elpidio; 6.13 Filippi; 6.14 Filippi; 6.15 Pepe Antonio; 6.16 Pepe Antonio; 6.18 Leo; 6.21 Ventura; 6.22 Galletti; 6.27 Ventura; 6.47 Galletti; 6.34 Ricci; 6.70 Ricci; 6.77 Galletti; 6.80 Galletti; 6.102 Borghesi; 7.2 Zorzato; 7.7 Garavaglia; 7.52 Raiti; 7.53 Raiti; 8.8 Galletti; 12.5 Garavaglia; 12.10 Dussin; 13.8 Bonelli; 23.2 Fugatti; 23.3 Bellotti; 23.4 Crisci; 26.2 Garavaglia; 29.7 Ricci; 30.4 Nannicini; 30.7 Ricci; 37.4 Turco; 41.2 Garavaglia.

Avverte altresì che la Presidenza delle Commissioni si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle seguenti proposte emendative:
l'articolo aggiuntivo Lulli 1.09, che esonera determinati soggetti da alcuni adempimenti fiscali in materia di trasmissione di dati all'amministrazione finanziaria;
l'emendamento Tolotti 1.74, il quale reca disposizioni in materia di assistenza di fronte alle commissioni tributarie;
l'articolo aggiuntivo Ricci 1.015, il quale prescrive ai soggetti che nell'esercizio annuale acquistino merci per oltre 500.000 euro la presentazione in via telematica dell'inventario delle rimanenze finali;
gli identici emendamenti Armani 5.2 e D'Elpidio 5.34, relativi alla giurisdizione in materia di determinazione e revisione delle tariffe d'estimo;
l'emendamento Ceccuzzi 7.58, il quale reca disposizioni in materia di regime fiscale delle contrade storiche di Siena;
l'emendamento Acerbo 11.5, il quale estende le procedure di alienazione previste dall'articolo 11, includendovi anche le aree sottoposte a tutela paesistica ancorché non comprese nel patrimonio delle Ferrovie dello Stato;
l'emendamento Acerbo 11.6, il quale detta disposizioni di natura urbanistica relative alle aree non edificate;
l'articolo aggiuntivo Martella 13.01, in quanto finalizzato a destinare parte delle risorse previste dalla «legge obiettivo» per l'infrastruttura MOSE ad altri


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interventi relativi alla salvaguardia della laguna di Venezia, il quale deve essere valutato anche con riferimento ai profili di copertura finanziaria;
l'emendamento Tolotti 28.18, il quale estende l'IVA agevolata ai servizi di informazione e diffusione dei dispacci delle agenzie di stampa;
l'articolo aggiuntivo Cacciari 40.01, recante destinazione di quote di stanziamento per interventi volti alla salvaguardia di Venezia, il quale va valutato anche con riferimento ai profili di copertura finanziaria;
l'emendamento D'Elpidio 44.1, il quale interviene in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
l'emendamento 6.11 D'Elpidio, il quale va valutato con riferimento ai profili di copertura finanziaria.

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene incomprensibile che la presidenza delle Commissioni si sia riservata di effettuare ulteriori approfondimenti su talune proposte emendative, chiedendo dunque che tale riserva sia sciolta in tempi molto rapidi.
Non concorda con la valutazione di inammissibilità degli emendamenti 6.2 e 6.15, nonché dell'articolo aggiuntivo 41.02, chiedendone il riesame.

Gaspare GIUDICE (FI) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Alberto Giorgetti, dichiarando la propria sorpresa circa la scelta delle presidenze di rinviare il vaglio di ammissibilità di talune proposte emendative, rilevando come la questione abbia carattere pregiudiziale, in quanto l'esito del giudizio di ammissibilità potrebbe incidere sull'ordine delle votazioni.

Antonio LEONE (FI) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Giudice, invitando la presidenza delle Commissioni a risolvere quanto prima le questioni di ammissibilità rimaste in sospeso, evitando che le stesse possano ulteriormente rallentare il prosieguo dei lavori. Preannuncia il suo intendimento di chiedere in ogni caso al Presidente della Camera la proroga del termine per l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, rileva come i problemi relativi al giudizio di ammissibilità di talune proposte emendative derivino esclusivamente dalla particolare delicatezza della valutazione in ordine ai profili dell'estraneità di materia, nonché della copertura finanziaria e come gli stessi saranno comunque risolti quanto prima.
Avverte quindi che i relatori hanno presentato talune proposte emendative (vedi allegato).

Gianfranco CONTE (FI), rileva come gli emendamenti sui quali la presidenza si è riservato di esprimere il giudizio siano tutti presentati da gruppi di maggioranza, e siano anche evidentemente inammissibili per estraneità di materia, ovvero per difetto di copertura, ritenendo quindi inaccettabile ed irritale tale comportamento. Invita quindi la Presidenza delle Commissioni a sciogliere quanto prima la riserva in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative rimaste in sospeso.

Nicola ROSSI (Ulivo) contesta la dichiarazione di inammissibilità dei propri articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02.

Pietro ARMANI (AN) auspica che gli identici emendamenti 5.2, a sua firma, e 5.34, siano dichiarati ammissibili, chiedendo inoltre che si possa procedere ad una riformulazione degli emendamenti 6.2 e 6.15.

Nicola CRISCI (Ulivo) esprime perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 1.29, il quale


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appare simile all'emendamento 1.10, che è stato invece dichiarato ammissibile.

Ettore PERETTI (UDC), constatando l'avvenuta presentazione di un emendamento dei relatori volto a sostituire l'articolo 6 del provvedimento in esame, chiede che si proceda alla quantificazione degli oneri derivanti da tale proposta emendativa, al fine di consentire la corretta formulazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento.

Maurizio LEO (AN) chiede di conoscere quanto prima l'esito del giudizio di ammissibilità sugli ulteriori emendamenti presentati dai relatori, al fine di consentire la presentazione di eventuali subemendamenti.

Lino DUILIO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 17.55.

Lino DUILIO, presidente, con riferimento agli emendamenti presentati dai relatori, avverte che è stato giudicato inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo 20.04 dei relatori, che esclude le Agenzie per l'ambiente delle regioni dai limiti all'incremento delle spese di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale risulta anche carente di compensazione.
Avverte inoltre che i relatori hanno ritirato l'emendamento 7.74.
Quanto alle richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità già effettuate, precisa che:
l'emendamento Crisci 1.29, il quale consente, in merito alla deduzione di spese per operazioni intercorse con imprese residenti in paradisi fiscali, la tardiva annotazione in dichiarazione anche nel caso di già avvenuti accessi o ispezioni, è suscettibile di ridurre gli effetti antielusivi della disposizione e di determinare minori entrate a titolo di accertamento, senza prevedere alcuna forma di copertura: pertanto sull'emendamento va confermato il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione;
l'emendamento Armani 5.2, il quale reca disposizioni sulla giurisdizione in materia di determinazione e revisione delle tariffe d'estimo, è da ritenersi estraneo per materia, in quanto l'articolo 5 del decreto legge non prevede interventi in materia di risoluzione delle controversie in ordine alla determinazione e alla revisione delle tariffe d'estimo;
l'articolo aggiuntivo Gamba 41.02, recante la disciplina degli incarichi extragiudiziari, interviene su una materia che non è oggetto di alcuna disposizione del decreto-legge, ricordando in particolare come l'articolo 41 si limiti ad intervenire in materia di incarichi dirigenziali delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo: si deve pertanto confermare il giudizio di inammissibilità per materia dell'articolo aggiuntivo.

Per quanto concerne le proposte emendative ulteriormente segnalati dai gruppi, rileva come siano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti:
Giudice 7.35, il quale reca una clausola di salvaguardia al fine di garantire l'invarianza del gettito dei tributi erariali per le regioni e gli enti locali, ed è altresì carente di compensazione;
Garavaglia 2.26 e 2.24, i quali modificano i limiti oltre i quali si può procedere all'espropriazione immobiliare e intervengono sulla disciplina relativa all'iscrizione dell'ipoteca e dell'applicazione del fermo amministrativo, che sono altresì carenti di compensazione;
Filippi 3.25, il quale abroga disposizioni relative alle modalità di pagamento dei compensi di esercenti arti o professioni;


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Cesini 4.3, il quale estende al corpo forestale dello Stato la facoltà di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
Cesini 19.01, il quale autorizza assunzioni aggiuntive di personale del Corpo forestale dello Stato da utilizzare nelle aree nazionali protette.

Sono invece inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti Giudice 2.42; Filippi 2.79; Giudice 4.69; Giudice 5.25; Giudice 5.26; Giudice 5.29; Fugatti 23.6 e Lupi 41.26.

Pietro ARMANI (AN) esprime perplessità sul giudizio di inammissibilità espresso sul proprio emendamento 5.2, il quale risulta identico all'emendamento 5.34.

Laura FINCATO (Ulivo) avverte che i relatori hanno un emendamento soppressivo dell'articolo 32, provvedendo inoltre a riformulare il proprio emendamento 6.129 (vedi allegato).

Gianfranco CONTE (FI) contesta il giudizio di inammissibilità reso in ordine ai propri emendamenti 1.59 e 2.62.

Michele VENTURA (Ulivo) rileva come la discussione sull'ammissibilità delle proposte emendative si sia ormai protratta per un tempo più che sufficiente, invitando la presidenza a sciogliere definitivamente tutte le riserve in merito.

Marino ZORZATO (FI) associandosi alle considerazioni del deputato Ventura, si dichiara disponibile a proseguire i lavori per tutto il tempo necessario ad approfondire l'esame del provvedimento.

Ettore PERETTI (UDC) chiede, a nome del proprio gruppo, che i lavori siano organizzati in modo da garantire un adeguato approfondimento delle disposizioni più rilevanti, con particolare riferimento agli articoli 6, 7 e 12.

Maurizio LEO (AN) esprime forti perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia del proprio emendamento 1.7.

Lino DUILIO, presidente, comunica che il Presidente della Camera ha testé trasmesso una lettera, in risposta ai quesiti postigli dai presidenti delle Commissioni riunite in merito alle proposte emendative sulle quali essi si erano riservati il giudizio.
Da quindi lettura del contenuto della missiva:
«Cari presidenti,
mi riferisco alla Vostra lettera con la quale sottoponete alla Presidenza una serie di emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 che presentano dubbi di ammissibilità. Al riguardo è da ritenere che gli emendamenti da Voi segnalati siano inammissibili in quanto contengono disposizioni non strettamente attinenti agli oggetti previsti dal decreto-legge presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7 del Regolamento, secondo i criteri costantemente seguiti nella prassi da questo ramo del Parlamento».
Pertanto, alla luce di tale valutazione del Presidente della Camera, devono considerarsi inammissibili tutte le proposte emendative sulle quali i Presidenti delle Commissioni si erano in precedenza riservati di svolgere ulteriori approfondimenti.

Francesco NAPOLETANO (Com.It) esprime perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 19.01.

Gianfranco CONTE (FI) chiede al Governo di fornire quanto prima una relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 6.129 dei relatori, come riformulato.


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Il sottosegretario Alfiero GRANDI si impegna a presentare una nota tecnica che evidenzi la sussistenza di un'adeguata copertura alla nuova formulazione dell'emendamento 6.129 presentata dai relatori, che condivide.

Lino DUILIO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative presentate dai relatori è fissato alle ore 18.45.
Con riferimento all'organizzazione dei lavori, assicura che verranno trattati in modo approfondito gli aspetti principali del provvedimento, e che, in ogni caso, saranno esaminati gli articoli 6, 7 e 12.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alle ore 19.15.

La seduta, sospesa alle ore 18.20, riprende alle 19.15.

Lino DUILIO, presidente, con riferimento alle richieste di revisione dei giudizi di ammissibilità avanzate dai deputati Gianfranco Conte e Leo, rileva, per quanto concerne l'emendamento Gianfranco Conte 1.59, come la proposta emendativa intervenga sul comma 17 dell'articolo sopprimendo il primo periodo, relativo alla soppressione di una struttura interdisciplinare e limitando la portata di una riduzione di una autorizzazione di spesa prevista dal terzo periodo. Con particolare riguardo al primo di tali interventi, evidenzia come esso faccia venir meno una disposizione finalizzata, come testualmente indicato dalla norma alla riduzione di oneri connessi al funzionamento di organismi collegiali. Benché tali risparmi non possano essere desunti in maniera puntuale dalla relazione tecnica e dall'allegato 7 , ritiene che il venir meno degli stessi debba essere oggetto di una copertura, non prevista nell'emendamento.
Per quanto concerne invece l'emendamento Gianfranco Conte 2.62, osserva come la proposta soppressione del comma 7 dell'articolo 2 faccia venir meno il riconoscimento del potere agli agenti della riscossione di attivarsi direttamente per l'esercizio di alcuni poteri preordinati a facilitare la funzione di riscossione: la disposizione appare quindi strettamente funzionale alla realizzazione degli effetti di maggior gettito complessivamente ascritti all'articolo 2. La soppressione della norma andrebbe pertanto corredata di copertura, non presente nell'emendamento.
Avverte infine che la Presidenza conferma la decisione precedentemente assunta circa l'emendamento Leo 1.7, il quale autorizza il reclutamento di dirigenti di seconda fascia presso l'Agenzia delle entrate. Benché infatti i commi 15 e 16 dell'articolo 1 prevedano il complessivo riordino dell'organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nonché delle Agenzie fiscali, la misura proposta appare, da un lato, oltremodo specifica e riferita a uno solo dei soggetti cui la richiamata norma fa riferimento, e, dall'altro, estranea al contenuto della riorganizzazione, la quale non prevede incremento del personale.

Gianfranco CONTE (FI) esprime il proprio rammarico per la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 1.59 e 2.62, che ritiene assolutamente priva di fondamento, segnalando in particolare come la norma del decreto-legge soppressa dall'emendamento 2.62, presenti rilevanti profili di incostituzionalità.

Lino DUILIO, presidente, si impegna a rappresentare al Governo tale ultimo aspetto segnalato dall'onorevole Gianfranco Conte.

Maurizio LEO (AN) si rammarica del giudizio di inammissibilità in ordine all'emendamento 1.7.

Lino DUILIO, presidente, fa presente che l'esigenza di potenziamento dell'Amministrazione finanziaria prospettata nell'emendamento 1.7, potrebbe essere tenuta in considerazione in sede di esame del disegno di legge finanziaria.
Informa quindi che sono stati presentati 14 subemendamenti all'emendamento 6.129 del relatori, come riformulato (vedi allegato).


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In merito a tali subemendamenti risultano inammissibili, per carenza di compensazione, il subemendamento 0.6.129.3 Gioacchino Alfano, in quanto non reca la copertura per l'anno 2006, ed il subemendamento 0.6.129.14 Garavaglia, in quanto la copertura per il medesimo anno 2006 risulta insufficiente.
Rinvia quindi il seguito dell'esame in sede referente alle ore 8,45 di domani.
Avverte altresì che il Comitato ristretto costituito per l'esame del provvedimento è convocato alle ore 20,30.

La seduta termina alle 19.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 1750 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 20.45 alle 23.15.