IX Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 18 OTTOBRE 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 16.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 9.500;
2009: - 10.000;
*1746-bis/IX/16. 1. Attili, Meta, Lovelli, Velo.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 9.500;
2009: - 10.000;
*1746-bis/IX/16. 2. Soffritti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 144/99 e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale civile.
1746-bis/IX/16. 3. Attili, Lovelli, Velo, Lusetti.

ART. 32.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
13. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) trasporto terrestre; circolazione dei veicoli; sicurezza dei trasporti terrestri; esercizio ed investimenti relativi al trasporto pubblico locale ed al trasporto


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rapido di massa; vigilanza sui gestori delle infrastrutture e dei servizi di trasporto terrestre.
1746-bis/IX/32. 1. Giachetti, Carbonella.

ART. 39.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/IX/39. 1. Attili, Meta, Lovelli, Lusetti.

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 250;
2008: - 250;
2009: - 250.
1746-bis/IX/42. 1. Il Relatore.

ART. 57.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:
h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
1746-bis/IX/57. 1. Attili, Rotondo, Carra, Carbonella, Lusetti.

ART. 58.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rinnovo del contratto per i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'onere complessivo si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'aumento a euro 431,4 per mille litri dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione.


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3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 e rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
1746-bis/IX/58. 01. Albonetti, Soffritti.

ART. 63.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Trattamento economico degli amministratori delegati e dei consigli di amministrazione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista di maggioranza o di riferimento di società per azioni o presenti nel settore dei trasporti determina la retribuzione lorda complessiva annua, comprensiva di eventuali emolumenti o trattamenti accessori, dei membri dei consigli di amministrazione e degli amministratori delegati sulla base della media delle retribuzioni riconosciute alle medesime figure in analoghe aziende dei paesi dell'Unione europea, prevedendo comunque che una quota di detta retribuzione, non superiore ad un terzo, sia riconosciuta in aumento o in diminuzione in ragione dei risultati di gestione. La retribuzione così determinata è corrisposta esclusivamente in relazione al periodo di effettiva vigenza dell'incarico.
1746-bis/IX/63. 01. Attili, Velo, Zunino, Fiano, Lovelli.

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1746-bis/IX/105. 1. Boffa, Attili, Lusetti.

ART. 130.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.
(Interventi per la metropolitana di Bologna).

1. Per la realizzazione della Metropolitana di Bologna è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1746-bis/IX/130. 1. Raisi.


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ART. 134.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 600 milioni di euro per l'anno 2009.
1746-bis/IX/134. 1. Cacciari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministro delle infrastrutture, di concerto con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.
1746-bis/IX/134. 2. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

ART. 135.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai fini della realizzazione del sistema plurimodale dei Castelli Romani (riqualificazione delle linee ferroviarie FM4 e FM6; nodo intermodale Ciampino 2; copertura delle trincee ferroviarie a Ciampino; nuova fermata a Santa Maria delle Mole) è autorizzato un contributo alla regione Lazio pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
1746-bis/IX/135. 1. Rugghia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione del nodo interporto merci di Santa Palomba e della bretella ferroviaria di collegamento a Pomezia con una nuova stazione, è autorizzato un contributo alla regione Lazio pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
1746-bis/IX/135. 2. Rugghia.

ART. 136.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
L'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci è trasformata in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci Porto Torres. L'Autorità portuale di Cagliari è trasformata in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, fissa i limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.
1746-bis/IX/136. 1. Attili.


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ART. 137.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni parlamentari competenti.
1746-bis/IX/137. 1. Rotondo, Velo, Boffa, Zunino, Lusetti.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
1746-bis/IX/137. 01. Zunino, Albonetti, Meta, Carbonella, Rotondo, Velo, Attili, Lovelli, Lusetti.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi può essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della indennità da parte dell'I.N.P.S. è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate


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di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
3. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».
4. La dicitura «trasformazione» di cui alla rubrica e all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come «costituzione».
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo stimato nel limite massimo in 13 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si fa fronte mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze delle seguenti somme:
2007: - 13.000 euro;
2008: - 13.000 euro;
2009: - 13.000 euro.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreta, le occorrenti variazioni di bilancio.

E conseguentemente dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 5 per cento.
1746-bis/IX/137. 02. Velo, Meta, Rotondo, Carbonella, Zunino, Albonetti, Boffa, Attili, Lovelli.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione


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delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della sopra richiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a euro 12 milioni annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993 n. 236.
2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986 n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
3. In fine al comma 3, dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».
4. La dicitura «trasformazione» di cui alla rubrica e all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come «costituzione».
5. L'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo è autorizzato nel limite massimo di 13 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.013 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/IX/137. 03. Velo, Rotondo, Meta, Carbonella, Zunino, Albonetti, Boffa, Attili, Lovelli.

ART. 140.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Per il completamento degli interventi strutturali di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.
1746-bis/IX/140. 1. Albonetti, Soffritti, Velo.

ART. 143.

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/IX/143. 3. Tassone.

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.300 milioni di euro.
1746-bis/IX/143. 4. Tassone.

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.
1746-bis/IX/143. 1. Albonetti, Soffritti.

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 1.1) con il seguente:
1.1) area scoperta: euro 3,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,30 al metro quadrato per la categoria B.
1746-bis/IX/143. 5. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
1746-bis/IX/143. 2. Lovelli, Fiano, Rotondo, Boffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i commi


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3-sexies e 3-septies come introdotti dall'articolo 1 comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
1746-bis/IX/143. 6. Albonetti, Soffritti, Velo, Lovelli.

ART. 144.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.
1746-bis/IX/144. 1. Rotondo, Zunino, Albonetti, Meta, Attili, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza della componente aeronavale e dei sistemi operativi connessi alla sicurezza in mare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/IX/144. 2. Velo, Attili, Rotondo, Lovelli, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutuando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100;
2008: - 100;
2009: - 100.
1746-bis/IX/144. 3. Velo, Meta, Attili, Albonetti, Rotondo, Lovelli, Fiano, Boffa, Zunino, Lusetti.

ART. 145.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro con le seguenti: è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 1.1) con il seguente:
1.1) area scoperta: euro 3,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,50 al metro quadrato per la categoria B.
1746-bis/IX/145. 1. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

Al comma 1, dopo le parole: di proprietà aggiungere le seguenti: delle regioni e delle province autonome e.
1746-bis/IX/145. 2. Boffa.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, costituisce l'agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti. Gli oneri afferenti a tale agenzia sono coperti dalle imprese e dalle reti operanti ai sensi delle vigenti normative nazionali ed europee di settore.
1746-bis/IX/145. 3. Soffritti.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia dì investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:
a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo decennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;
b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di curo per l'anno 2007;
c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n.522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 22.000 euro.
1746-bis/IX/146. 01. Rotondo, Zuino, Fiano, Boffa, Meta, Lovelli.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Salvaguardia occupazionale nelle imprese di cabotaggio marittimo).

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
1746-bis/IX/146. 02. Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli, Velo.


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ART. 147.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 21 ottobre 2003 e.
1746-bis/IX/147. 2. Attili, Velo, Fiano, Meta.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: immatricolate al 3 ottobre 2006 e.
1746-bis/IX/147. 1. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Requisiti di sistema nel trasporto aereo).

1. All'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) di una quota non superiore al 50 per cento del margine conseguito da gestore aeroportuale in relazione lo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
10-bis. La maggiorazione dei 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituita da una maggiorazione dei diritti pari ai costi effettivamente sostenuti per l'offerta di tali servizi nelle ore notturne.
1746-bis/IX/147. 01. Attili.

ART. 161.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:
«c-bis). le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.846;
2008: - 10.846;
2009: - 10.846.
1746-bis/IX/161. 01. Meta, Velo, Albonetti, Soffritti.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ticket per il trasporto e incentivi fiscali).

1. All'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto»;


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2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
1746-bis/IX/161. 02. Albonetti, Soffritti.

ART. 183.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Indicizzazione delle compensazioni per obbligo di servizio pubblico e tariffe).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) Al medesimo articolo 18, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore al tasso di inflazione del settore trasporti, come annualmente determinato con decreto adottato di concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dei trasporti. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data»;
c) all'articolo 19, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e) sono soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi sono incrementati, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera i), in misura pari al tasso di inflazione del settore trasporti.
d) All'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e sulla base del tasso di inflazione del settore trasporti determinato secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera i), costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi della presente legge.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, nella misura di euro 0,00431 per litro, è attribuita alle regioni a statuto ordinario nel territorio in cui avviene il consumo, a titolo di tributo proprio, con le modalità e con le finalità di cui all'articolo 12 della legge 28 n. 549.
1746-bis/IX/183. 01. Albonetti, Attili, Fiano, Boffa, Lovelli, Rotondo, Soffritti.

ART. 214.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.
1746-bis/IX/214. 1. Attili, Lusetti.

ART. 216.

Al comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.158 euro;
2008: - 10.158 euro;
2009: - 10.158 euro.


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Conseguentemente al medesimo articolo 216, comma 2, tabella C - voce: Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 128 del 1998 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla comunità europea, articolo 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 10.158 euro;
2008: + 10.158 euro;
2009: + 10.158 euro.
1746-bis/IX/Tab.A 1. Attili, Velo, Zunino, Lovelli.

ART. 16.

Allo Stato di previsione del Ministero dei trasporti (tabella 16), inserire l'Unità previsionale di base denominata «Trasporto rapido di massa» con i relativi stanziamenti di competenza, cassa e residui.

Conseguentemente alla tabella 10 sopprimere la omonima UPB e i relativi stanziamenti di competenza e cassa e residui dallo Stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture.
*1747/IX/16. 1. Soffritti.

Allo Stato di previsione del Ministero dei trasporti (tabella 16), inserire l'Unità previsionale di base denominata «Trasporto rapido di massa» con i relativi stanziamenti di competenza, cassa e residui.

Conseguentemente alla tabella 10 sopprimere la omonima UPB e i relativi stanziamenti di competenza e cassa e residui dallo Stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture.
*1747/IX/16. 2. Lovelli, Meta, Fiano, Carbonella, Albonetti, Attili, Velo, Boffa, Zunino.

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 16.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
*1746-bis/IX/16. 1 (nuova formulazione). Attili, Meta, Lovelli, Velo, Lusetti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
*1746-bis/IX/16. 2 (nuova formulazione). Soffritti.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.
1746-bis/IX/134. 2 (nuova formulazione). Mario Ricci, Locatelli, Olivieri, Lusettti, Nicco.

ART. 144.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.
1746-bis/IX/144. 1 (nuova formulazione). Rotondo, Zunino, Albonetti, Meta, Attili, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Lusettti.

ART. 145.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro con le seguenti: è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
1746-bis/IX/145. 1 (nuova formulazione). Mario Ricci, Locatelli, Olivieri, Lusettti.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:
a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;
b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;
c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta


Pag. 247

unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 22.000 euro.
1746-bis/IX/146. 01 (nuova formulazione). Rotondo, Zuino, Fiano, Boffa, Meta, Lovelli, Lusetti.

ART. 147.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005 e.
*1746-bis/IX/147. 2 (nuova formulazione).Attili, Velo, Fiano, Meta, Lusetti.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005 e.
*1746-bis/IX/147. 1 (nuova formulazione). Mario Ricci, Locatelli, Olivieri.

ART. 161.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:
«c-bis), le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.846;
2008: - 10.846;
2009: - 10.846.
1746-bis/IX/161. 01 (nuova formulazione). Meta, Velo, Albonetti, Soffritti, Lusetti.

ORDINE DEL GIORNO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

considerato che:
con la legge finanziaria 2007 si prevede l'autonomia finanziaria delle autorità portuali;
importanti porti della Sardegna quali Porto Torres, Oristano, Arbatax non sono sede di Autorità portuali e sono perciò privi di una gestione efficace ed efficiente che ne consenta lo sviluppo;
è prevedibile un incremento di richiesta finalizzato alla istituzione di Autorità portuali;
al fine di contenere tale spinta è utile prevedere un allargamento delle circoscrizioni


Pag. 248

territoriali delle attuali Autorità portuali:

impegna il Governo:

a) a trasformare l'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres e l'Autorità portuale di Cagliari in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax;
b) a definire entro un mese dalla data di approvazione della legge, con decreto del Ministro dei trasporti, i nuovi limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.
0/1746-bis/IX/1.Attili.

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
considerato che:
con la legge finanziaria 2007 si prevede l'autonomia finanziaria delle autorità portuali;
importanti porti della Sardegna quali Porto Torres, Oristano, Arbatax non sono sede di Autorità portuali e sono perciò privi di una gestione efficace ed efficiente che ne consenta lo sviluppo;
è prevedibile un incremento di richiesta finalizzato alla istituzione di Autorità portuali;
al fine di contenere tale spinta è utile prevedere un allargamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Autorità portuali:

impegna il Governo:

a) a trasformare l'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres e l'Autorità portuale di Cagliari in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax;
b) a definire entro tre mesi dalla data di approvazione della legge, con decreto del Ministro dei trasporti, i nuovi limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.
0/1746-bis/IX/1 (nuova formulazione). Attili.


Pag. 249

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno 2007 (limitatamente alle parti di competenza) (C. 1747).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


Pag. 250

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno 2007 (C. 1747).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2007 (C. 1747).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 16, recante lo stato di previsione del Ministero dei trasporti e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2007 si pone obiettivi rilevanti per la vita economica e sociale del nostro Paese quali il risanamento dei conti pubblici per rientrare, dopo 5 anni, nei parametri del Patto di stabilità europeo; il sostegno alla competitività attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica e lo spostamento delle relative risorse verso programmi di sviluppo economico; il ripristino di un minimo di equità sociale attraverso una redistribuzione del reddito mediante il sistema fiscale e parafiscale;
il primum movens della manovra è stato determinato dalla situazione dei conti pubblici lasciati in eredità dal centrodestra. Un avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005. Il debito pubblico in rapporto al PIL che, dopo un decennio di continua discesa, è tornato ad aumentare nel 2005. Un indebitamento netto della Pubblica amministrazione che per il 2007 a livello tendenziale viaggia oltre il 4 per cento del PIL;
al di là del preoccupante deterioramento dei saldi si è dovuto tener conto di un'altra eredità nascosta costituita dalla crescita fuori controllo della spesa pubblica, aumentata di 2,6 punti di PIL nel periodo 2001-2005, e dal prosciugamento - determinato in particolare con l'ultima legge finanziaria della passata legislatura - di gran parte delle risorse fondamentali per il funzionamento di molte funzioni pubbliche essenziali, come le spese in conto capitale, i finanziamenti per le infrastrutture, le reti ferroviarie e stradali, gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il Decreto Bersani-Visco ha dovuto rifinanziare con 2,8 miliardi di euro Anas e FS onde evitare la chiusura di cantieri già appaltati;
preso atto che:
la manovra 2007 riesce a portare fuori dalla zona di pericolo i conti pubblici italiani e nello stesso tempo riesce a reperire disponibilità finanziarie per interventi di sviluppo e di equità sociale mobilizzando risorse per oltre 34,7 miliardi di euro, pari a circa il 2,3 per cento del prodotto interno lordo; di questi, 15,2 miliardi di euro vengono destinati alla riduzione del deficit di bilancio, mentre 19,5 miliardi di euro vengono destinati ad interventi per lo sviluppo e l'equità sociale;
verranno rispettati gli impegni presi con l'Unione europea di operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, al fine di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007;


Pag. 252


il rapporto debito-PIL inizierà a ridursi già a partire dal prossimo anno e si inizia a ricostituire la «dote» dell'avanzo primario puntando ad un valore pari al 2 per cento del prodotto interno lordo;
la spesa pubblica, grazie agli interventi del disegno di legge finanziaria, avrà, nel 2007, un profilo stabile rispetto a quest'anno e risulterà in discesa a partire dal 2008. Quella in conto capitale, cruciale per l'andamento degli investimenti, avrà, invece, un profilo moderatamente crescente dal 2007;
valutato che:
la manovra contiene rilevanti misure di equità sociale operando una redistribuzione del reddito attraverso una diversa modulazione dell'imposta sul reddito delle persone; un sostegno ai nuclei familiari con redditi bassi e con figli attraverso un cospicuo aumento degli assegni al nucleo familiare, delle detrazioni per carichi di famigli e la programmazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo degli asili nidi per cui sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
vi è un imponente operazione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale che si stima porteranno alle casse dello Stato risorse aggiuntive per circa 8 miliardi di euro. Le misure si aggiungono a quelle già disposte dal decreto Visco Bersani del luglio scorso da cui dovrebbero derivare, a regime, 6 miliardi di euro per un totale, quindi, di 14 miliardi di nuove risorse;
la manovra mira a restringere le aree di precariato attraverso l'aumento dei contributi sociali per i lavoratori parasubordinati, al fine di porre le basi per trattamenti pensionistici relativamente più adeguati e ridurre il vantaggio fiscale di cui fruisce questa forma di occupazione. Inoltre la stessa riduzione del cuneo fiscale alle imprese, selettiva e a vantaggio del lavoro a tempo indeterminato, contribuirà a ridurre l'incentivo a ricorrere al lavoro precario da parte delle imprese;
con il disegno di legge finanziaria si mettono risorse a disposizione di numerosi altri interventi in campo sociale per un ammontare complessivo di oltre 6 miliardi nel prossimo triennio, di cui oltre 2 già stanziati per il prossimo anno. Vengono potenziati i fondi di occupazione e di indennità alla disoccupazione. Vengono creati e potenziati diversi fondi a favore dei giovani, delle famiglie e delle pari opportunità. Viene finanziato il rilancio della politica abitativa, agevolando interventi di edilizia residenziale pubblica a favore dei giovani e dei ceti meno abbienti. Si compiono altresì interventi articolati sulla non autosufficienza, in collaborazione con le autonomie locali e interventi a favore delle donne e per le pari opportunità introducendo incentivi a favore della loro assunzione al lavoro;
considerato che:
la manovra finanziaria non solo consegue il rigore, ma libera risorse significative e ne cambia destinazione a favore della crescita;
si riduce la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta effettivamente ricevuta dal lavoratore, il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, eliminando dalla base dell'IRAP gli oneri non retributivi, riducendo così tale imposta di circa 2 punti percentuali in termini di retribuzione lorda;
ad ulteriore riduzione del costo del lavoro la manovra prevede una deduzione dall'imponibile d'impresa in cifra fissa pari a 5 mila e 10 mila euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato al centro-nord e al sud, favorendo così le imprese che operano al sud;
obiettivo della manovra finanziaria è garantire, in primo luogo, che riprendano gli investimenti pubblici e, in particolare, i progetti infrastrutturali indispensabili per elevare il tasso di crescita della produttività nel suo complesso. A tale obiettivo rispondono, ad esempio, le risorse aggiuntive stanziate per gli investimenti ferroviari e stradali;


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rilevanti sono anche gli investimenti previsti in infrastrutture, immateriali e in capitale umano che, nell'economia della conoscenza, sono condizione essenziale per una crescita sostenuta della produttività;
la legge finanziaria destina ulteriori risorse ad agevolare attività con forti esternalità positive, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di reti d'impresa. Essa si propone allo stesso tempo di alleviare i vincoli che, dal lato del mercato finanziario, penalizzano le imprese minori e scoraggiano gli investimenti innovativi, creando a tal fine un fondo per la finanza d'impresa;
tenuto conto che:
una buona parte del differenziale di crescita economica tra i paesi sia imputabile al funzionamento delle istituzioni e che la qualità del servizio delle amministrazioni ministeriali, della scuola, della sanità, degli enti locali è determinante perché lo Stato sia un propulsore di sviluppo e non un freno;
la manovra compie passi notevoli, anche se ancora insufficienti per superare il gap che si è creato, per il miglioramento dell'efficienza della burocrazia pubblica;
considerato in particolare, quanto allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, che:
costituisce un'esigenza primaria il reperimento delle risorse finanziarie finalizzate ad assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
si ravvisa l'esigenza di un forte incremento dei fondi destinati al miglioramento della mobilità dei pendolari, anche al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti;
assume altresì uno specifico rilievo la necessità di una complessiva revisione degli importi dei canoni demaniali marittimi, al fine di adeguarli ai valori effettivi dei beni demaniali;
è infine necessario reperire risorse sufficienti per consentire all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo lo svolgimento di un'azione efficace ai fini della prevenzione nel campo della sicurezza aerea,
delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 16.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
La IX Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36


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della legge 144/99 e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale civile.
La IX Commissione.

ART. 39.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.
La IX Commissione.

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 250;
2008: - 250;
2009: - 250.
La IX Commissione.

ART. 57.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:
h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
La IX Commissione.

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La IX Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le


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Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.
La IX Commissione.

ART. 137.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni parlamentari competenti,.
La IX Commissione.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
La IX Commissione.

ART. 144.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.
La IX Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutuando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100;
2008: - 100;
2009: - 100.
La IX Commissione.


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ART. 145.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro con le seguenti: è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
La IX Commissione.

ART. 146.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:
a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;
b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di curo per l'anno 2007;
c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 22.000 euro.
La IX Commissione.

ART. 147.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005 e.
La IX Commissione.

ART. 161.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al .... pubblico locale).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:
«c-bis). le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico».


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Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.846;
2008: - 10.846;
2009: - 10.846.
La IX Commissione.

ART. 214.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.
La IX Commissione.

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
considerato che:
con la legge finanziaria 2007 si prevede l'autonomia finanziaria delle autorità portuali;
importanti porti della Sardegna quali Porto Torres, Oristano, Arbatax non sono sede di Autorità portuali e sono perciò privi di una gestione efficace ed efficiente che ne consenta lo sviluppo;
è prevedibile un incremento di richiesta finalizzato alla istituzione di Autorità portuali;
al fine di contenere tale spinta è utile prevedere un allargamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Autorità portuali:

impegna il Governo

a) a trasformare l'Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci in Autorità portuale di Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres e l'Autorità portuale di Cagliari in Autorità portuale di Cagliari-Oristano-Arbatax;
b) a definire entro tre mesi dalla data di approvazione della legge, con decreto del Ministro dei trasporti, i nuovi limiti delle circoscrizioni territoriali delle stesse Autorità.
La IX Commissione.