X Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006


Pag. 266


ALLEGATO 1

Decreto-legge in materia tributaria e finanziaria (C. 1750).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge C. 1750, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
in considerazione della necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici e per il riordino di settori della pubblica amministrazione;
del fatto che l'entità dell'impatto economico del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, pari ad oltre 6.700 milioni di euro, costituisce una posta rilevante dell'intero pacchetto destinato alla sviluppo della competitività del sistema-Paese;
dell'impegno profuso da un lato per il recupero dell'evasione fiscale e dall'altra per garantire l'invarianza del carico fiscale per le classi meno abbienti,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all'articolo 1, comma 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto interministeriale che deve definire i termini e le modalità esecutive delle procedure relative alla distruzione delle merci contraffatte;
b) in relazione all'articolo 8, appare necessario che il Governo indichi con chiarezza le modalità di impiego delle risorse economiche rivenienti dalla revoca dei contratti già approvati dal CIPE in base alla disciplina che il comma 1 sospende.


Pag. 267


ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo);
tenuto conto che i citati disegni di legge intervengono a correggere dati macroeconomici estremamente delicati, in un contesto in cui le decisioni dell'Italia sono attese con attenzione anche dagli organismi economici internazionali, e principalmente dalla Commissione europea;
considerato che la manovra economica per il 2007 nel suo complesso (inclusiva quindi dei disegni di legge collegati) mira a pervenire sinergicamente a tre risultati, risanamento, equità e sviluppo, e che tale tentativo non può che essere apprezzato;
tenuto conto che obiettivo della manovra è garantire, in primo luogo, che riprendano gli investimenti pubblici e, in particolare, i progetti infrastrutturali indispensabili per elevare il tasso di crescita del sistema nel suo complesso;
rilevato che essa destina ulteriori risorse ad agevolare attività con forti esternalità positive, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di reti di impresa;
sottolineando comunque alcuni punti di criticità dell'impianto generale della manovra, quale ad esempio il dato che le risorse derivanti dal cosiddetto cuneo fiscale non riusciranno ad essere fruite dalle piccole aziende al di sotto di un certo numero di addetti, ovvero l'aumento della contribuzione relativamente ai contratti di apprendistato, che può scoraggiare questa forma di avviamento al lavoro;
rilevato che le parti del disegno di legge finanziaria di pertinenza della Commissione attività produttive sono molte e varie, spaziando dalle misure a sostegno delle zone franche urbane, a quelle finalizzate a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e a diffondere l'utilizzo delle apparecchiature di superiore classe energetica e con minore impatto ambientale, agli interventi finalizzati a favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche strategiche, a disposizioni volte a sostenere l'innovazione industriale e a modificare la normativa sui brevetti, ad interventi in favore del made in Italy,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) sembrerebbe opportuno, a proposito delle misure previste dall'articolo 21, in favore delle zone franche urbane, meglio chiarire qual è il tipo di intervento


Pag. 268

previsto, ovvero se si tratta di agevolazioni di carattere fiscale o di interventi diversi, di recupero urbano e simili nonché prevedere la decorrenza degli interventi stessi a partire dall'anno finanziario 2007;
b) in relazione all'efficienza energetica sembrerebbe opportuno prevedere misure destinate all'incentivazione della ristrutturazione di edifici già esistenti, oltre che misure di sostegno per l'edilizia di nuova ideazione;
c) in relazione agli interventi sulla fiscalità energetica appare necessario prevedere la destinazione di parte del gettito fiscale in favore delle energie rinnovabili;
d) in relazione alla separazione proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, come previsto dalla legge n. 290 del 2003, valuti la Commissione l'opportunità di suggerire al Governo di considerare, dopo un approfondito esame presso le competenti Commissioni parlamentari, la necessità di una proroga al 31 dicembre 2010 assicurando entro il 2008 la separazione gestionale e l'indipendenza della governance societaria;
e) per quanto concerne l'articolo 104, relativo ai nuovi fondi per la competitività e lo sviluppo e per la finanza d'impresa, appare indispensabile prevedere uno strumento a favore del Parlamento per il controllo delle modalità di utilizzo delle risorse che confluiscono nei citati fondi;
f) necessario e auspicabile appare prevedere specifiche misure in favore delle piccole e piccolissime imprese e della promozione di reti di imprese, nonché in favore delle imprese artigiane;
g) in relazione alla disciplina relativa ai brevetti, sembrerebbe pertinente avviare una riflessione più complessiva sull'appartenenza dei risultati della ricerca scientifica;
h) in merito alle misure previste per il made in Italy appare necessario operare con più convinzione nella direzione dell'istituzione del relativo marchio;
i) sarebbe opportuno prevedere specifiche misure per l'incentivazione della realizzazione di parchi scientifici e tecnologici, ovvero di parchi tematici;
j) appare altresì opportuno valutare la congruità degli stanziamenti previsti in favore dell'Artigiancassa.


Pag. 269


ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 19, relativa allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo);
rilevato le importanti competenze in materia di competitività internazionale e politica commerciale e promozionale con l'estero che il nuovo Ministero ha assunto in seguito allo scorporo dal Ministero delle attività produttive (oggi dello sviluppo economico);
considerando le risorse a tale ministero assegnate (217,2 milioni di euro) esigue in relazione alle suddette attività, oltre che quasi tutte destinate a contributi in favore dell'Istituto per il commercio estero (157 milioni di euro);
osservato altresì che non sono previsti accantonamenti di segno positivo nelle tabelle A e B della legge finanziaria, prospettando così una situazione di immobilità nell'immediato futuro della struttura,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifici interventi per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato e per lo sviluppo dello sportello unico per le imprese all'estero, nonché la possibilità di incrementare le risorse dello stato di previsione del Ministero stesso.


Pag. 270


ALLEGATO 4

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 14: Ministero per i beni e le attività culturali.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 14, relativa allo stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo;
rilevato che l'articolo 107 del disegno di legge finanziaria prevede un cospicuo rifinanziamento per le attività del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
considerato che l'articolo 182 del disegno di legge finanziaria prevede rilevanti finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo del settore turistico;
rilevato altresì che nella Tabella B del disegno di legge finanziaria è previsto un accantonamento nella rubrica «Ministero per i beni e le attività culturali» preordinato alla riqualificazione dell'offerta turistica ed è altresì previsto in tabella C un notevole incremento degli stanziamenti in favore dell'ENIT;
sottolineato quale dato problematico l'introduzione della cosiddetta tassa di soggiorno che potrebbe avere un impatto negativo sull'attività delle imprese attive nel settore turistico,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


Pag. 271


ALLEGATO 5

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 17, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo), relativamente alle parti di competenza della Commissione;
considerato che l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) consentirà di unificare le risorse di vari fondi aventi la funzione di incentivare la ricerca, contribuendo quindi a orientare le spese per ricerca in modo più funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
rilevato altresì che il disegno di legge finanziaria prevede che la gestione degli incentivi alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica relativi ai Fondi di competenza dei vari Ministeri sia attuata in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, mirando quindi a rendere uniformi per l'assegnazione degli incentivi;
valutati positivamente gli stanziamenti previsti dell'articolo 110 del disegno di legge finanziaria volti a favorire la competitività nei settori industriali ad alta tecnologia nonché le misure recate dall'articolo 111 finalizzate alla gestione coordinata del complesso delle risorse relative alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica;
sottolineato quale dato di criticità che non sono previsti accantonamenti nelle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria destinati alla ricerca applicata,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


Pag. 272


ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007). A.C. 1746-bis.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 21.
(Misure a sostegno delle zone franche urbane).

Al comma 1 sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle città ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea,.
1746-bis/X/21. 1.Sanga, Lulli, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

ART. 22.

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con le seguenti: dotati di caldaie a condensazione classificazione europea 4 stelle, caldaie a condensazione provviste di sistemi di regolazione climatica e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, tecnologie atte al conseguimento di riduzione dei consumi energetici negli usi finali.
1746-bis/X/22. 2.Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

ART. 25.

Al comma 1 dopo le parole: e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, aggiungere il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le Regioni che, in forma singola o associata, raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.
*1746-bis/X/25. 3.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le Regioni, in forma singola o in partenariaro, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.
*1746-bis/X/25. 4.Mazzocchi, Giorgetti Alberto.

ART. 104.

Al comma 2 dopo le parole: aree tecnologiche dell'efficienza energetica aggiungere le seguenti: e della captazione, trasformazione e distribuzione di energie rinnovabili.
1746-bis/X/104. 2.Provera, Zipponi, Ferrara.


Pag. 273

Al comma 2 dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa.
1746-bis/X/104. 3.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 2 sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.
*1746-bis/X/104. 38.Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Cansi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 2 dopo le parole: ... tecnologie innovative per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: e turistico.
1746-bis/X/104. 6.Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
*1746-bis/X/104. 7.Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
*1746-bis/X/104. 8.D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale


Pag. 274

e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
*1746-bis/X/104. 9.Mazzocchi, Giorgetti Alberto.

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
*1746-bis/X/104. 10.Lazzari, Milanato.

Al comma 7 dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, aggiungere le seguenti: di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.
**1746-bis/X/104. 18.Marino, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 7 dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, aggiungere le seguenti: di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.
**1746-bis/X/104. 19.Mazzocchi, Giorgetti Alberto.

Al comma 8 al primo capoverso dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: senite le competenti commissioni parlamentari.
1746-bis/X/104. 20.Provera, Zipponi, Ferrara.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 stabilisce la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3


Pag. 275

sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
1746-bis/X/104. 25. Bernardo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore e titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le


Pag. 276

disposizioni del presente comma si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle predette strutture è istituito un fondo per la cui dotazione, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 11. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' abrogato.
1746-bis/X/104. 31. Cialente, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
1746-bis/X/104. 36. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

ART. 110.

Al comma 1, dopo le parole: legge 14 maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti: con particolare attenzione verso progetti sperimentali volti all'impiego civile delle produzioni.
1746-bis/X/110. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 2, dopo le parole: legge 14 maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti: con particolare attenzione verso progetti sperimentali volti all'impiego civile delle produzioni.
1746-bis/X/110. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.

ART. 128.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.110 milioni di euro.
1746-bis/X/128. 1. D'Agrò.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, una quota del predetto fondo pari a 5 milioni di euro è destinata all'istituzione del marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, volto ad individuare i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto


Pag. 277

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del marchio di cui al comma 1 e le modalità per i relativi controlli.
1746-bis/X/128. 3. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea;
b) e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera, pratica».
1746-bis/X/128. 5. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

ART. 182.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una quota non superiore a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 destinati a favorire l'acquisto delle strutture ricettive da parte del gestore.
1746-bis/X/182. 1. Chicchi.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:
2.1.5.1 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:
CP: + 497.470;
CS: + 497.470.

Conseguentemente, alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:
2.1.5.1 Dipartimento per il mercato - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:
CP: - 497.470;
CS: - 497.470.
1747/X/Tab. 19. 1. Capezzone.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:
5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi).
Art. 3 (Missioni all'estero):
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

Conseguentemente alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:
3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):
CP: - 5.000;
CS: - 5.000.
1747/X/Tab. 19. 2. Capezzone.


Pag. 278

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazioni:
5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 10 (Spese di rappresentanza):
CP: - 1.400;
CS: - 1.400.

Conseguentemente alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:
3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 14 (Spese di rappresentanza):
CP: + 700;
CS: + 700.

4.1.1.0 - Direzione generale per la promozione degli scambi - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2220 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 11 (Spese di rappresentanza):
CP: + 700;
CS: + 700.
1747/X/Tab. 19. 3. Capezzone.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:
2.1.1.0 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Funzionamento:
Capitolo 1200 (Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione):
Art. 4 (Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale):
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.

Capitolo 1335 (Spese per acquisto di beni e servizi):
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
1747/X/Tab. 19. 4. Capezzone.