XI Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006


Pag. 288

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 43

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 5000;
2008: - 5000;
2009: - 5000.
1746-bis/XI/43. 1. Di Salvo, Buglio.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 802 milioni, e le parole: 2193 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 2188 milioni.
1746-bis/XI/43. 2. Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti al sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, delta legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XI/43. 3. D'Agrò, Formisano, Greco.

ART. 57

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale, con le seguenti: Le amministrazioni continueranno ad avvalersi del personale.
1746-bis/XI/57. 2. Pagliarini.

Al comma 5, sostituire le parole: ad una spesa pari al 40 per cento di quella, con le seguenti: ad una spesa non inferiore al 40 per cento di quella.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) oltre 100.000 euro, 47 per cento.
1746-bis/XI/57. 3. Pagliarini.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro


Pag. 289

precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.
1746-bis/XI/57. 4. Pagliarini.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 del presente articolo provvedono, secondo i criteri e i vincoli previsti dal medesimo comma 4, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.
1746-bis/XI/57.4. (Nuova formulazione). Pagliarini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche attuano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1746-bis/XI/57. 5. Pagliarini.

Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a, aggiungere le seguenti: all' istituto poligrafico e alla Zecca dello Stato S.p.a.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f)
oltre 100.000 euro, 45 per cento.
1746-bis/XI/57. 6. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere in fine il seguente comma:
14-bis. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati di un triennio.
1746-bis/XI/57. 7. Schirru, Di Salvo.

Aggiungere in fine il seguente comma:
14-bis. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
1746-bis/XI/57.7. (Nuova formulazione). Schirru, Di Salvo.

ART. 59

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di


Pag. 290


cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
1746-bis/XI/59. 1. Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) articolo 57 commi 2, 3 e 11 della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato;».
1746-bis/XI/59. 2. Motta.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b) dopo le parole: articolo 57, commi 2, 3, aggiungere, 4, 5, e sopprimere le parole da: , valutando la possibilità, fino a: tempo indeterminato.
1746-bis/XI/59. 3. Cordoni, Delbono, Motta, Bellanova, Buffo, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b) dopo le parole: articolo 57, commi 2, 3 aggiungere 4, 5.
1746-bis/XI/59. 4. Cordoni, Motta.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: e 12.
1746-bis/XI/59. 5. Cordoni.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: da personale precario, inserire le seguenti: anche con funzioni dirigenziali.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: indeterminato, con la seguente: determinato.
1746-bis/XI/59. 6. Marinello.

ART. 84

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.


Pag. 291


Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
  2007 (Migliaia di euro) 2008 (Migliaia di euro) 2009 (Migliaia di euro)
Min. economia e finanze
-200.000 -200.000-200.000
Min. lavoro e previdenza
- 40.000 - 40.000- 40.000
Min. interno
- 60.000 - 60.000- 60.000
Min. beni culturali
- 60.000 - 70.000- 70.000
Min. salute
- 60.000 - 70.000- 70.000
Min. università
- - 20.000- 50.000
Min. solidarietà sociale
- -150.000-150.000

1746-bis/XI/84. 1. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 12, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sostituire le parole: «il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi», con le seguenti: «per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi».
1746-bis/XI/84. 2. Gasparrini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito un fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, la tipologia delle micro e delle piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento al fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti dl variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico del tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota dl base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XI/84. 3. D'Agrò, Formisano, Greco.


Pag. 292

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito un fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, le micro e piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 752 milioni, e le parole: 2193 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 2038 milioni.
1746-bis/XI/84. 4. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Lo Presti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le paro1e: 1o gennaio 2007, aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
215-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1746-bis/XI/84. 5. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro, aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1746-bis/XI/84. 6. Fabbri.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro, aggiungere le seguenti: che occupino almeno 10 dipendenti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1746-bis/XI/84. 7. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.


Pag. 293

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai lavoratori con a carico figli affetti da gravi handicap.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 625, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
1746-bis/XI/84. 8. Galletti, Compagnon, De Laurentiis.

Al comma 10, lettera a), al capoverso articolo 8, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Dal 1o gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentate del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte


Pag. 294

sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
1746-bis/XI/84. 9. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

ART. 85.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.
1746-bis/XI/85. 1. Fabbri, Baldelli, Cam pa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: stabilite in misura pari al 19,5 per cento, con le seguenti: elevate di 0,8 punti percentuali.

Conseguentemente:
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0.6 punti percentuali.
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0.2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

All'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 500 milioni e 1.693 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 39 milioni, 752 milioni, 20 milioni e 540 milioni.
1746-bis/XI/85. 2. Fabbri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,8 punti percentuali, e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2009, le aliquote contributive sono elevate 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento, a regime, di un'aliquota pari al 20 per cento.


Pag. 295

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro. sono sostituite dalle seguenti: sono incrementate per l'anno 2007 di 77 milioni di euro, di 1703 milioni di euro per il 2008 e 1863 milioni di euro per il 2009.
1746-bis/XI/85. 3. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Baldelli.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009,
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, la voce relativa ai seguenti inisteri è così modificata:

  2007 (Migliaia di euro) 2008 (Migliaia di euro) 2009 (Migliaia di euro)
Min. economia e finanze
-200.000 -200.000-200.000
Min. lavoro e previdenza
- 40.000 - 40.000- 40.000
Min. interno
- 60.000 - 60.000- 60.000
Min. beni culturali
- 60.000 - 70.000- 70.000
Min. salute
- 60.000 - 70.000- 70.000
Min. università
- - 20.000- 50.000
Min. slidarietà sociale
- -150.000-150.000

1746-bis/XI/85. 4. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non può determinare in alcun modo come effetto una qualsiasi riduzione del compenso vigente del lavoratore interessato, pattuito nell'anno precedente con lo stesso committente, che può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il committente.
1746-bis/XI/85. 5. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dal comma 30, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1746-bis/XI/85. 6. Cordoni, Delbono, Motta, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole


Pag. 296

«una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta».
1746-bis/XI/85. 7. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'incremento della contribuzione, derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, da computarsi secondo la ripartizione oggi in vigore, non può avere in nessun modo come effetto una riduzione del compenso percepito dal collaboratore al 31 dicembre 2006.
1746-bis/XI/85. 8. Di Salvo.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

la presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007, Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009.
1746-bis/XI/85. 9. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e e, al quarto periodo, le parole da: Con riferimento ai periodi contributivi sino a: legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Conseguentemente, all'articolo 58, le parole: 807 milioni sono sostituite dalle seguenti: 557 milioni e le parole: 2193 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1943 milioni.
1746-bis/XI/85. 10. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Baldelli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e e, al quarto periodo, le parole da: Con riferimento sino a: legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 492 milioni e 1.878 milioni.
1746-bis/XI/85. 11. Fabbri.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e, al quarto periodo, le parole: Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:
215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi dl vendita al pubblico del tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto


Pag. 297

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XI/85. 12. D'Agrò, Formisano, Greco, Compagnon.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
1746-bis/XI/85. 13. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
215-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004, è aumentata dal 6 al 7 per cento.
1746-bis/XI/85. 14. Farinone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, il beneficio di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva indipendentemente dal momento del riconoscimento della invalidità stessa.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
1746-bis/XI/85. 15. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 58, le parole: 807 milioni sono sostituite dalle seguenti: 207 milioni e le parole: 2193 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1593 milioni.
1746-bis/XI/85. 16. Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo


Pag. 298

di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 407 milioni e 1.793 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805
milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 89 milioni, 747 milioni, 60 milioni e 600 milioni.
1746-bis/XI/85. 01. Fabbri.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
1746-bis/XI/85. 02. Delbono, Motta, Cordoni, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

ART. 86.

Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la


Pag. 299

predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari all'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità; nel corso di detto periodo la prestazione oggetto del rapporto contrattuale è sospesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il mancato versamento contributivo da parte del committente non lede in alcun modo il diritto del lavoratore alla fruizione delle prestazioni previste.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
1746-bis/XI/86. 1. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 86.
(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia


Pag. 300

diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11» , dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f)
oltre 100.000 euro, 45 per cento.
1746-bis/XI/86.1.(Nuova formulazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è corrisposta sino a quattro giorni con le seguenti: è corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un quinto della durata, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 3 giorni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311/2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
1746-bis/XI/86. 2. Di Salvo.

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: ai lavoratori di cui al presente comma con le seguenti: alle lavoratrici di cui al presente comma.
1746-bis/XI/86. 3. Di Salvo.

Al comma 1, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire, il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
* 1746-bis/XI/86. 4. Di Salvo.

Al comma 1, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le


Pag. 301

disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
*1746-bis/XI/86. 5. Cordoni.

Al comma 1, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma è riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza a rischio nonché a un'indennità. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
1746-bis/XI/86. 6. Cordoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1 comma 488 della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 al 10 per cento.
1746-bis/XI/86. 7. Cordoni, Delbono, Motta, Bellanova, Buglio, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Schirru, Viola.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
Art. 86-bis - 1. L'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è abrogato.

Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguente variazioni:
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 100.000.
1746-bis/XI/86. 01. Schirru, Bellanova.

ART. 107.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento»;
b) al comma 2, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».


Pag. 302

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
1746-bis/XI/107. 01. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento»;
b) al comma 2, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica delle vincite al lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311/2004, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
1746-bis/XI/107. 02. Farinone.

ART. 166.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1746-bis/XI/166. 1. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: situazioni di crisi, aggiungere le seguenti: nonché per consentirne l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
1746-bis/XI/166. 2. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavori irregolari, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali locali, da svolgersi presso i Centri per l'Impiego di cui al Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è destinata, per l'anno 2007, la somma di euro 52.000.000.
1746-bis/XI/166. 3. Motta.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 1.000.
1746-bis/XI/166. 4. Marinello, Fabbri.


Pag. 303

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta una disciplina volta ad incentivare la realizzazione delle misure per il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, prevedendo a tal fine l'attribuzione di sgravi contributivi alle imprese che, nell'ambito dei piani di sicurezza e di valutazione del rischio, intraprendono specifiche azioni a ciò finalizzate.
A tal fine, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legge n. 148 del 1993, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alta tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
1746-bis/XI/166. 5. Galante, Pagliarini.

ART. 167.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), con le seguenti: Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera a), 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 1, le parole: nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di spesa di 406 milioni di euro.
1746-bis/XI/167. 1. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Baldelli.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e ai commi 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
215-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto del provvedimenti dl variazione delle tariffe del prezzi dl vendita al pubblico del tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti al sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, dl cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già prèvisto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 54 milioni di euro annui per il 2007.
1746-bis/XI/167. 2. D'Agrò, Formisano, Greco, Compagnon.

ART. 168.

Sopprimerlo.
1746-bis/XI/168. 1. Baldelli.

ART. 170.

Sopprimerlo.
1746-bis/XI/170. 1. Lo Presti, Baldelli.

Dopo l'articolo 170, inserire il seguente:
Art. 170-bis (Tutela della volontarietà delle dimissioni del prestatore d'opera). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118, la lettera di dimissione volontaria, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su


Pag. 304

appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro.
2. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ella presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, la sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
4. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sia reso possibile al prestatore d'opera acquisire, gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
1746-bis/XI/170. 01. Delbono, Motta, Bellanova, Buffo, Buglio, Codurelli, Cordoni, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Nicchi, Schirru, Viola, Pagliarini.

ART. 171.

Sopprimerlo.
1746-bis/XI/171. 1. Baldelli.

Al comma 2 le parole: da euro 4.000 ad euro 12.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 5.000 ad euro 15.000.
1746-bis/XI/171. 2. Lo Presti, Baldelli.

ART. 172.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo, aggiungere le seguenti: di collaborazione occasionale.
1746-bis/XI/172. 1. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

ART. 175.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2006, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.
1746-bis/XI/175. 1. Cordoni.

ART. 177.

Sopprimerlo.
*1746-bis/XI/177. 1. Raisi, Saglia.


Pag. 305

Sopprimerlo.
1746-bis/XI/177. 2. Marinello.

Sopprimerlo.
1746-bis/XI/177. 3. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente.
1746-bis/XI/177. 4. Pelino, Baldelli.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero territoriale aggiungere le seguenti: , nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,.
1746-bis/XI/177. 5. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sopprimere il comma 3.
1746-bis/XI/177. 6. Pelino, Baldelli.

Al comma 3, dopo le parole: lavoro subordinato e aggiungere la seguente: promuove.
1746-bis/XI/177. 7. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, aggiunge, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.
1746-bis/XI/177. 8. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla regolarizzazione per cui sia stata positivamente espletata procedura di conciliazione ai sensi del comma 3, a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 2 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti accertativi degli enti competenti per gli interi periodi per cui è stata contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
1746-bis/XI/177. 9. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Il versamento della somma con le seguenti: L'intero versamento della somma.
1746-bis/XI/177. 10. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
1746-bis/XI/177. 11. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, sostituire le parole da: per la durata di un anno a decorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e per il periodo necessario all'espletamento della procedura di regolarizzazione è sospesa, nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza, nell'ambito


Pag. 306

di accertamenti ispettivi, espletabili successivamente alla presentazione dell'istanza medesima, ogni contestazione di violazioni amministrative, omissioni contributive e connessi illeciti penali, contemplati dalle presenti norme, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 3, a fronte di condotte, attive od omissive, realizzate nei periodi indicati e riconducibili al contenuto dell'istanza di regolarizzazione medesima.
1746-bis/XI/177. 12. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

ART. 178.

Sopprimerlo.
*1746-bis/XI/178. 1. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.
*1746-bis/XI/178. 2. Pelino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 178.
(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nonché degli associati in partecipazione e dei lavoratori in possesso di Partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 segg. del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. In ogni caso i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.


Pag. 307


5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.
7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5. La concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
9. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella P.A. è riconosciuto, in termini di titoli e/o punteggio il lavoro prestato in collaborazione coordinata e continuativa o con Partita IVA in monocommittenza presso la stessa amministrazione.
1746-bis/XI/178. 3. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: a tempo indeterminato, i quali godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1746-bis/XI/178. 4. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, sostituire le parole: accordi interconfederali con le seguenti: accordi stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
1746-bis/XI/178. 5. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.


Pag. 308

Al comma 4, sostituire le parole: La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo date di lavoro, del versamento con le seguenti: Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento previdenziale, sopprimere la seguente: di.
1746-bis/XI/178. 6. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS i contratti stipulati con ciascun lavoratore e l'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in 36 ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1746-bis/XI/178. 7. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuali conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva e contributiva relativi al periodo pregresso. Per effetto dei predetti atti di conciliazione, è sospesa ogni contestazione di illeciti di natura fiscale, contributiva ed amministrativa per i progressi periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori interessati, come esattamente individuati nel verbale di conciliazione, per il tempo necessario al versamento delle somme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. I datori di lavoro a tal fine sono tenuti a depositare presso gli enti competenti copia autentica dei verbali di conciliazione di cui al presente comma.
1746-bis/XI/178. 8. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti degli enti accertatori, per gli interi periodi


Pag. 309

per cui è contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
1746-bis/XI/178. 9. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla trasformazione dei rapporto di lavoro che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 6.
1746-bis/XI/178. 10. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.


Pag. 310


ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di sostegno allo sviluppo e di ripristino dell'equità sociale, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009 e nella successiva nota di aggiornamento;
la manovra finanziaria in esame consente, in ordine al risanamento dei conti, il rispetto dei parametri concordati con l'Unione europea relativamente al contenimento del deficit e del rapporto debito-Pil, ricostruendo l'avanzo primario;
per il sostegno allo sviluppo, si mettono in campo risorse significative a favore della crescita, innanzitutto attraverso la riduzione del cuneo fiscale, che riduce il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro ed aumenta la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, con un intervento che tende a favorire l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
ai fini del ripristino dell'equità sociale - tenuto conto che l'Italia è tra i Paesi europei con la più alta disuguaglianza tra i redditi, cresciuta negli ultimi anni a causa del massiccio spostamento di ricchezza dai ceti cosiddetti medi alle fasce di reddito più alte - si prevedono azioni di riequilibrio, che intervengono attraverso una manovra sul fisco, sugli assegni familiari e sulle deduzioni fiscali, per favorire i bassi redditi, sia dei lavoratori autonomi che dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, i quali rappresentano circa il 90 per cento dei contribuenti;
valutato che:
nell'ambito di competenza della Commissione, sono previste misure volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro - sia nel settore privato che nel settore pubblico -, a favorire l'emersione del lavoro irregolare e del lavoro nero, a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e una più ampia tutela della salute dei lavoratori, ad assicurare gli ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi aziendale, a tutelare l'occupazione e ad adeguare il sistema previdenziale, in particolare per accrescere la tutela sociale dei lavoratori «parasubordinati»;


Pag. 311


delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle tematiche riguardanti l'accantonamento del trattamento di fine rapporto non optato, l'aumento dell'aliquota riguardante i lavoratori autonomi e apprendisti, i processi di stabilizzazione del pubblico impiego, nonché il sistema di tutela del personale parasubordinato e precario, anche tenuto conto del confronto in corso tra le parti nonché del costruttivo processo emendativo del Governo.


Pag. 312


ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 18, relativa allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di sostegno allo sviluppo e di ripristino dell'equità sociale, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009 e nella successiva nota di aggiornamento;
il provvedimento persegue, per quanto attiene all'obiettivo programmatico dell'equità sociale e alle conseguenti azioni in tema di welfare policies, il rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare, la costruzione di un sistema di sostegno dei redditi e delle persone, il rafforzamento e il miglioramento della rete dei servizi per l'infanzia e i non autosufficienti, nonché il rilancio della politica abitativa;
le disposizioni recate sono volte a promuovere la tutela dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, anche attraverso la valorizzazione degli organismi del terzo settore e il consolidamento dei loro rapporti con le istituzioni pubbliche;
le disposizioni volte ad una revisione della disciplina riguardante l'immigrazione potranno favorire la piena integrazione delle persone provenienti dai paesi extracomunitari;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


Pag. 313


ALLEGATO 4

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE DI MINORANZA

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
l'Italia da anni ha un problema di spesa pubblica eccessiva, come il Governo aveva riconosciuto nel DPEF. La Legge Finanziaria per il 2007 varata dal Consiglio dei Ministri appare più volta ad aumentare le entrate anziché tagliare le spese. La manovra, inoltre, ha un volume sproporzionato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema paese ed appare per un terzo un intervento di finanza pubblica e per due terzi un'operazione politica volta a plasmare la società italiana secondo gli schemi sociali redistributivi e fiscalmente opprimenti, tanto graditi all'attuale maggioranza parlamentare. Gran parte delle norme previste rientrano nell'ottica di comprimere gli spazi di libero mercato e di fare cassa, malgrado negli ultimi sei mesi si siano registrati effetti fiscali virtuosi della politica economica del Governo Berlusconi. In tal senso va interpretata, ad esempio, la disposizione di cui all'articolo 84 che vede il Governo impegnato ad intervenire in una materia che, invece, dovrebbe essere oggetto di concertazione tra le parti sociali;
le disposizioni di cui all'articolo 84 rischiano di diventare la pietra tombale sulla speranza di creare dei fondi pensione in Italia; si tratta di un'operazione che va a svantaggio dei lavoratori più giovani, quelli che hanno maggiormente bisogno di previdenza integrativa per garantirsi un reddito adeguato quando andranno in pensione. Si prevede, infatti, di utilizzare il 50 per cento dei flussi di Tfr «inoptati», cioè non espressamente destinati dai lavoratori ai fondi pensione, per alimentare un fondo per il finanziamento delle infrastrutture istituito presso la Tesoreria. Si prevede in questo modo di raccogliere 5,2 miliardi di euro. Il flusso annuale verso il Tfr è di circa 13,5 miliardi, dunque il flusso potenziale verso le casse dello Stato è di 6,75 miliardi (il 50 per cento di 13,5 miliardi), ciò significa che la Finanziaria «scommette» in modo preoccupante sul fatto che quasi l'80 per cento dei dipendenti non eserciteranno l'opzione di destinare parte del Tfr ai fondi pensione integrativi. Va aggiunto inoltre che lo stesso contestato articolo 84 toglie una risorsa vitale soprattutto alle piccole e medie imprese le quali saranno sempre più costrette ad indebitarsi, con conseguenze drammatiche sul sistema produttivo;
a questo problema, creato dalla previsione normativa formulata in Finanziaria dal Governo, il Governo stesso non sembra, ad oggi, aver trovato una soluzione credibile, al di là delle semplici


Pag. 314

intenzioni espresse in sede di question time in commissione, in ordine al finanziamento di fondi per sostenere il credito all'impresa;
vi sono poi diversi altri aspetti su cui il Governo sembra intervenire in maniera dirigista in tema di lavoro. L'indagine «Plus» condotta dall'Isfol su un campione di oltre 40 mila interviste a giovani tra i 15 e i 24 anni, i cui risultati sono stati resi noti proprio in questi giorni, ci dice che la mancanza di esperienza lavorativa è per uno su due il problema principale per avere una occupazione;
è evidente che in questo senso le disposizioni di aumento contributivo dell'apprendistato dal 6 al 10 per cento non sembrano andare nella giusta direzione, giacché rendono questa formula di avviamento al sistema del lavoro più gravosa e meno conveniente per il datore, con particolari ripercussioni negative nel sud;
allo stesso modo può essere valutata la disposizione, anch'essa prevista dall'articolo 85, che stabilisce l'aumento dell'aliquota contributiva per i parasubordinati. Anche a questo proposito l'impostazione dirigista e distante dalle logiche di libero mercato che pervade il provvedimento non considera l'ipotesi che l'irrigidimento del lavoro flessibile possa nuocere all'occupabilità di quelle fasce sociali più contigue al sommerso;
la scelta di aumentare i contributi previdenziali ai lavoratori parasubordinati, una delle categorie più deboli del mercato del lavoro, equivale, infatti, a penalizzare i giovani sia in entrata che in uscita dal mercato del lavoro. I parasubordinati avendo un saldo attivo enorme stanno contribuendo a mantenere in piedi l'intero sistema previdenziale visto che dal 1996 ad oggi hanno 'regalato' oltre 33 miliardi di euro alle altre gestioni deficitarie;
il rischio concreto è che il Governo stia illudendo i giovani con la promessa di pensioni migliori, quando in realtà al momento dell'uscita dal lavoro le casse dell'Inps rischieranno di essere vuote. Un incremento dell'aliquota, poi, potrebbe avere effetti negativi sui livelli complessivi di occupazione senza agevolare quella stabile. Ma è soprattutto sul terreno dell'equità che l'incremento annunciato sembra discutibile e dettato dall'esigenza di fare cassa;
appare curioso poi, che nell'ambito di una Finanziaria incentrata sulle entrate e che almeno a parole si ponga l'obbiettivo del rigore, si creino nuove poltrone, come quelle della «cabina di regia nazionale di coordinamento» che dovrebbe concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei CLES (articolo166, comma 1);
inoltre dalla Finanziaria emerge la visione fiscalmente diffidente e punitiva verso i contribuenti. Nel combinato disposto degli artt. 168 e171, infatti, da un lato si dà vita ad una sorta di «grande fratello tributario» con l'incrocio dei dati delle utenze con quello dei registri delle imprese detenuti presso le Camere di Commercio, e dall'altro si prevede di quintuplicare le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e documentazione obbligatoria. A questo proposito è opportuno ricordare che ci sono state dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo, come quelle rese dal Ministro Ferrero in audizione presso la Commissione Lavoro, che facevano intendere provvedimenti in direzione completamente opposta;
l'intera Casa delle Libertà, come appare anche dal corpo degli emendamenti presentati sull'intero articolato di interesse della XI Commissione, è, dunque, contraria a provvedimenti che vadano nella direzione della riduzione dello spazio di manovra per l'impresa, che aumentino i costi indiretti sul sistema del lavoro attraverso l'aggravio in genere della pressione fiscale e contributiva;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Fabbri, Lo Presti, Compagnon, Bodega.