XIV Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'articolo 181, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11».
1746-bis/XIV/181.1Relatore.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 - C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre;
rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 262 del 2007 recante disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta dell'11 ottobre, ha già espresso parere favorevole con una osservazione e una condizione;
apprezzato l'obiettivo di un ridimensionamento dell'indebitamento netto della P.A. al di sotto della soglia del 3 per cento già dal prossimo anno, e di un percorso di riduzione del debito in rapporto al PIL che passadal 106,9 del 2007 al 97,8 per cento dell'ultimo anno di previsione, confermando così gli impegni presi in sede comunitaria dall'Italia;
considerato, in particolare, che la manovra finanziaria per il 2007 appare coerente con la previsione di un indebitamento delle pubbliche amministrazioni al 2,8 per cento, e un avanzo primario pari al 2 per cento;
rilevato con riferimento al disegno di legge di bilancio 2007, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 17.400 milioni di euro;
rilevato che per quanto riguarda, invece, la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali, e che a seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 sono state definitivamente adottate le proposte legislative relative alla politica di coesione dell'UE per il medesimo periodo da cui risultano destinati all'Italia complessivi


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25,6 miliardi di euro nel periodo 2007-2013;
atteso che il cofinanziamento nazionale di tali interventi avviene a valere sia delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987, che dei trasferimenti effettuati dalle Amministrazioni statali;
apprezzato che per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento pari a 4,204 miliardi nel 2007, 5,7 miliardi nel 2008, 4,899.500 miliardi nel 2009 e di 5 miliardi nel 2010 e successivi, che tiene conto sia del rifinanziamento per 4 miliardi di euro nel 2009 disposto dalla Tabella D della legge finanziaria che delle rimodulazioni in Tabella F degli stanziamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, tenendo conto sia di quanto già previsto nel bilancio a legislazione vigente (Tab. 2 - UPB 4.2.3.8- Cap. 7493), sia del rifinanziamento disposto dalla Tabella D;
rilevato inoltre che l'articolo 123 della legge finanziaria prevede l'esclusione dalla cd. regola del 2 per cento delle spese degli enti pubblici non territoriali relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;
atteso che nella Tabella C della legge finanziaria, è iscritta rubrica Ministero dell'Economia, alla voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», cap. 2115), l'autorizzazione di spesa pari a 443,3 milioni di euro per il 2007, 430,3 milioni di euro per il 2008 e 462,2 milioni di euro per il 2009, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui interno «è enucleato» il Dipartimento per le Politiche comunitarie;
rilevato che, per quanto attiene la legge finanziaria, l'articolo 181, contiene misure volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato, in particolare derivanti dalle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali); che l'articolo, prevede l'esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti indicati al comma 1, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia; che in caso di inadempimento dei predetti obblighi, si prevede il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli indicati enti per compensare gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ex articolo 228 TCE, e della Corte europea dei diritti dell'uomo; che tale disposizione appare quanto mai importante oggi, a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea della nuova comunicazione (Sec (2005) 1658), relativa all'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di sentenze di inadempimento;
rilevato altresì che il comma 29 dell'articolo 5 dispone che con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto degli obblighi comunitari, siano stabilite le modalità per impedire l'offerta non autorizzata di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione, effettuata mediante reti telematiche o di telecomunicazione, e che tale disposizione é intesa a ovviare a obiezioni circa la compatibilità delle norme, adottate in precedenza e da essa abrogate, con i princìpi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
rilevato che i commi 14-18 dell'articolo 20, in materia di imposte relative a fondi pensione, fondi d'investimento ed emittenti residenti nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo, estendono


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determinate facoltà, attualmente previste solo per i soggetti istituiti ai sensi della legislazione italiana, anche a quelli istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni; che sussiste una procedura d'infrazione avviata dalle Istituzioni comunitarie per violazione del principio di libera prestazione dei servizi, sancito dall'articolo 49 del TCE, della libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti (articolo 39 TCE) e della libertà di stabilimento di quelli autonomi (articolo 43), nonché del principio di libera circolazione dei capitali, sancito dall'articolo 56 del TCE; che le disposizioni citate intendono ovviare alle obiezioni circa la compatibilità comunitaria;
rilevato che l'articolo 26 modifica una serie di disposizioni relative all'immissione in consumo ed alla tassazione dei biocarburanti, al fine di adeguarle agli obiettivi stabiliti in sede comunitaria con la direttiva 2003/30/CE;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 12 dell'articolo 181 del disegno di legge finanziaria, riformulandolo come articolo a se stante, atteso che esso ha un oggetto non omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo citato, che introduce una procedura di carattere generale attivabile dallo Stato in caso di inadempimento di obblighi comunitari e internazionali;
e con l'emendamento allegato.