Commissioni Riunite V e VI - Mercoledì 18 ottobre 2006


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ALLEGATO

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI E DEL GOVERNO E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.129

ART. 6.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
1) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;
2) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
3) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

3. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote, dei beni o diritti attribuiti:
1) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;
2) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
3) a favore di altri soggetti: 8 per cento;

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato


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con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001.
5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7 commi da 1 a 2-quater del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
b) articolo 12 commi 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56 commi da 1 a 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relative alle successioni di cui al periodo precedente. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, oggetto di mancata conversione con la presente legge.

Art. 6-bis.
(Interventi per la sicurezza nel trasporto pubblico locale).

1. È istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali ed il loro sviluppo, con un dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite con decreto non avente natura regolamentare adottato dal Ministro di trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra Stato, regioni ed autonomie locali.

Conseguentemente:
nell'articolo 7:
a) sopprimere i commi da 1 a 4;
b) al comma 5, sostituire le parole:
per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose, con le seguenti: per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate; nel medesimo comma sostituire le parole: per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1 con le seguenti: che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700;
c) sopprimere i commi da 6 a 11;
d) al comma 16, inserire, in fine, il seguente periodo:
Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.;
e) dopo il comma 18, inserire i seguenti:
«18-bis. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nell'allegata tabella.
18-ter. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 18-bis.


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Tabella

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche
TARIFFE
a) Euro 0Fino a 11 kw euro 25.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,60 per ogni kw di potenza.
b) Euro 1Fino a 11 kw euro 23.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1.30 per ogni kw di potenza.
c) Euro 2Fino a 11 kw euro 21.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza.
d) Euro 3Fino a 11 kw euro 19,11.
Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.

f) al comma 19, lettera c), capoverso 7.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto;
g) al comma 20, dopo le parole: «dal comma 19, inserire le seguenti: e dal comma 21, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro..
6. 129. (ulteriore nuova formulazione) I Relatori.

ART. 12.

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe ed il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;
2) la lettera b) è soppressa;
3) nella lettera d) le parole: a vantaggio degli utenti di parte sono soppresse;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)
il recupero della parte degli introiti tariffari relativi ad impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
5) nella lettera f) le parole: esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal


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concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario sono sostituite dalle seguenti: dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
6) nella lettera h) le parole: nel progetto definitivo sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei sevizi di pubblica utilità (NARS), le società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nei termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del CIPE, che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.;
c) nel comma 4:
1) nella lettera c) le parole: , conseguentemente, sono sostituite dalle seguenti: in tale veste;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997 relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità»;
3) nella lettera e) le parole: e che nessun operatore del settore delle Costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite dei 5 per cento del capitale sociale sono soppresse;
4) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis)
nei casi di cui alle lettere c) e d), le Commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; la composizione del Consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del Consiglio;
d) nel comma 6 dopo la parola: dichiari è inserita la seguente: espressamente; le parole da: automaticamente fino alla fine del periodo: ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara dovranno essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini e modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.;
e) nel comma 7 le parole da: dalla concessione» fino alla fine del periodo


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sono sostituite dalle seguenti: , previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 6 per la gestione delle sue attività; si procede in modo analogo qualora Anas s.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 1».
12. 60.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 12. 60 del Governo

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
0. 12. 60. 4.Armani, Brancher, Garavaglia, Zorzato.

Sopprimerlo.
0. 12. 60. 8.Peretti, Galletti.

Alla lettera a), n. 1, sostituire le parole: revisione periodica con le seguenti: di definizione dell'obiettivo di recupero produttività;

sopprimere la lettera b);

alla lettera c), n. 4), sostituire la parola: contratti con la seguente: lavori;

sostituire la lettera d) con la seguente:
d) sopprimere il comma 6;

sostituire la lettera e) con la seguente:
e) sopprimere il comma 7;
0. 12. 60. 11.Piazza.

Alla lettera a) sostituire il n. 2 con il seguente: la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.
0. 12. 60. 1.Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera a) numero 4 aggiungere le parole: secondo procedure di calcolo automatiche stabilite nella convenzione.
0. 12. 60. 9.Peretti, Galletti.

Alla lettera a) numero 4 aggiungere le parole: da impiegare, tramite apposito fondo, in programmi di investimento infrastrutturali.
0. 12. 60. 6.Peretti, Galletti.


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Alla lettera a) il numero 5) è sostituito dal seguente:
5) la lettera f) è soppressa.
0. 12. 60. 2.Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), numero 2) sostituire le parole da: vietare a: progettazione con le seguenti: vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti, relative alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, nei confronti di società comunque collegate ai concessionari.
0. 12. 60. 10.Andrea Ricci.

Sopprimere il numero 4 della lettera c).
0. 12. 60. 5.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), numero 4) dopo le parole: contratti aggiungere le seguenti: nel numero di 5 componenti e dopo: ministro delle infrastrutture aggiungere: scelte tra personalità di notoria indipendenza, prive di conflitto di interessi.
0. 12. 60. 7.Peretti, Galletti.

Alla lettera c) numero 4) sopprimere le parole da: la composizione del Consiglio dell'Autorità fino alla fine del capoverso.
0. 12. 60. 13.Fugatti, Garavaglia, Filippi.

Dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) Nel comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) sottoporre a pedaggio reale tutti i tratti autostradali in gestione, utilizzando il 50 per cento delle maggiori entrate per il finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui al presente comma e il restante 50 per cento per l'attività di manutenzione delle tratte autostradali in gestione.
0. 12. 60. 3.Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis)
è aggiunto in fine il seguente comma 8-bis. «Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostradali le sui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».
0. 12. 60. 14.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)
la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe ed il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;
2) le lettere b) e c) sono soppresse;
3) nella lettera d) le parole a vantaggio degli utenti di parte sono soppresse;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)
il recupero della parte degli introiti tariffari relativi ad impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
5) nella lettera f) le parole esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario sono sostituite dalle seguenti dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;


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6) nella lettera h) le parole nel progetto definitivo sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del CIPE, che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate»;
c) nel comma 4:
1) nella lettera c) le parole , conseguentemente, sono sostituite dalle seguenti in tale veste;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente
d)
sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997 relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;
3) la lettera e) le parole e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale sono soppresse;
4) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis)
nei casi di cui alle lettere c) e d), le Commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; la composizione del Consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del Consiglio»;
d) nel comma 6 dopo la parola dichiari è inserita la seguente: espressamente; le parole da: automaticamente fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara dovranno essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.;
e) nel comma 7 le parole: nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti , previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 6 per la


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gestione delle sue attività; si procede in modo analogo qualora Anas s.p.a. ritenga motivamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 1».
12. 60 (nuova formulazione). Il Governo.

ART. 17.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È affidata all'Arcus S.p.A. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, che utilizza l'attuale stazione appaltante. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'unità previsionale di base di parte capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
17. 10.I Relatori.

ART. 18.

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «dell'immobile sede del predetto Teatro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intero immobile nel quale ha sede il predetto Teatro»;
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole «del Teatro medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'intero immobile, trasferito nella proprietà comunale ai sensi del comma 2.».
18. 17.I Relatori.

ART. 20.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga termini per i versamenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali della provincia di Catania).

1. Alle popolazioni del territorio della Provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 15 giugno 2007.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma II del DPCM 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 16 dicembre 2006.
4. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente comma, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorché siano notificate le cartelle esattoriali.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 05.I Relatori.


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ART. 22.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Riduzione dei premi INAIL).

1. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 170 milioni».
2. Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere rassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
22. 04. Il Governo.

Sopprimerlo.
26. 26.I Relatori.

ART. 27.

Sopprimerlo.
27. 12.I Relatori.

ART. 31.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, la RAI, previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento».
31. 2.I Relatori.

ART. 41.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Articolazione Settori Infrastrutture S.I.I.T. Sardegna).

1. La Sede Coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna assume natura e funzioni di Provveditorato Regionale per le Opere pubbliche della Sardegna, con sede in Cagliari. A capo del predetto provveditorato è preposto il dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, rendendo corrispondentemente indisponibile la analoga posizione già prevista per il Provveditorato interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna. Le funzioni previste ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 184/2004 sono ripartite tra i Provveditorati di cui al presente articolo. Al predetto Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna, nell'ambito della propria competenza territoriale, competono gli ambiti di attività di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Il personale in servizio presso la Sede Coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna, ora Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna resta in servizio nell'ufficio di assegnazione attuale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.


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3. Al Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna, come determinato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
41. 06.I Relatori.

ART. 44.

All'emendamento 44. 47, capoverso 5, apportare le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «per sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per trenta giorni»;
b) le «quando nel corso di un bienni ...» fino alla fine del periodo, sono soppresse.

Al capoverso 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro e di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, del decreto legislativo dei 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.
0. 44. 47. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti;
4-bis
. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sta stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».
4-ter. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n, 285, il comma 2-sexies, è sostituito dal seguente:
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.».
44. 47.Il Governo.