XIII Commissione - Mercoledì 18 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E RIFORMULAZIONI

ART. 18.

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d)»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»
1746-bis/XIII/18.4 (Nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

ART. 26.

Sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156.
(Norme in materia di bioenergie).

«1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo


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di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.»

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater.
(Interventi nel settore agroenergetico).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 - 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1o marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bietanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.


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4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

3. I commi 6, 6.1 e 6.2: dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contigente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare


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entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256.
6. 1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6. 2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.»
4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.
5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.
6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.
7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati


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negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. All'articolo 1, comma 422 della legge n.266 del 23 dicembre 2005 le parole «da utilizzare « fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» sono soppresse.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
1746-bis/XIII/26.7 (nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

ART. 152.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/XIII/152.23 Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro».


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Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/XIII/152. 22. (nuova formulazione) Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.


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ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Con riferimento all'emendamento Zucchi 1746-bis/XIII/18. 4 (nuova formulazione), si precisa che, per consentire al settore agricolo di beneficiare in misura equivalente agli altri settori della riduzione del cuneo fiscale, occorre operare sui contributi INAIL dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e autonomi con il meccanismo bonus e malus, utilizzando le risorse finanziarie già destinate a coprire la riduzione del cuneo sull'IRAP, da cui pertanto vengono esplicitamente esclusi i datori dei lavori agricoli. Per quanto concerne gli effetti dell'emendamento, il preconsuntivo INAIL 2005 evidenzia la seguente situazione:
per l'assicurazione dei lavoratori autonomi: disavanzo finanziario pari a 160 milioni di euro;
per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti: avanzo finanziario pari a 373 milioni di euro.
Ne consegue che la gestione nel suo complesso presenta un avanzo finanziario di 213 milioni di euro, che dovrebbe costituire pure il limite massimo di spesa. Tale limite massimo corrisponde a circa 30.000 contratti di lavoro a tempo parziale (considerato anche il maggiore importo per le aree sottoutilizzate), un numero in linea a quello che è stato considerato possibile nella previsione attuativa della norma sul cuneo.


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ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
(C. 1747 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (agricoltura),
esaminata la tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

e trasmette gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati.