XIV Commissione - Resoconto di giovedì 19 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 24 OTTOBRE 2006


Pag. 127

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Luigi Vimercati.

La seduta comincia alle 9.25.

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi dei campionati di calcio.
C. 1496 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in titolo.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, sottolinea come il provvedimento in esame, profondamente innovativo nel mondo del calcio, sia diretto a tutelare i diritti dello spettatore e, più in generale, dei cittadini interessati a questo sport. Ricorda quindi che il dibattito che si è sviluppato nella VII Commissione è stato sicuramente influenzato dagli scandali di questi ultimi mesi, e tuttavia esso è stato teso a definire un importante adeguamento della situazione italiana alle regole europee. Intende sottolineare un aspetto a suo avviso particolarmente importante, relativo alla distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, delle quali una quota uguale per tutti è destinata ai partecipanti alla competizione sportiva, una quota è riservata agli organizzatori degli eventi ed una parte, infine, alla mutualità: a suo avviso ciò non penalizzano i soggetti più forti, ma consente una distribuzione più equa di tali risorse. E questo è importante trattandosi di eventi che coinvolgono un numero di cittadini, specie quelli più giovani, e hanno un'eco rilevante attraverso i media, cosa che non può non richiedere un maggiore senso di responsabilità.


Pag. 128


Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Gianluca PINI (LNP), rilevato come il suo gruppo sia favorevole allo spirito del provvedimento sia per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi alla mutualità del sistema sportivo, sia per quanto attiene alla distribuzione più equa delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi preannuncia, tuttavia, il voto contrario, perché non ritiene in alcun modo condivisibile il fatto che tale materia sia regolata attraverso lo strumento della delega.

Antonello FALOMI (RC-SE) sottolinea due elementi, a suo avviso particolarmente importanti, del provvedimento: il passaggio dalla vendita individuale a quella collettiva dei diritti televisivi, la diversificazione delle piattaforme utilizzate per la distribuzione dei diritti stessi. Si tratta di una disciplina fortemente innovativa rispetto alla legislazione vigente, che a sua volta rifletteva la impostazione in precedenza prevalente a livello europeo, che poneva l'accento sulla concorrenza tra le imprese e considerava come «cartello» un meccanismo di commercializzazione dei diritti stessi. Tale atteggiamento è cambiato, anche alla luce delle vicende intervenute, consentendo l'affermarsi del concetto opposto. D'altra parte l'affermarsi delle nuove tecnologie, satellitare, digitale terrestre e sistema analogico, favorisce l'emergere di una pluralità di operatori. Il provvedimento si muove in questa direzione. Quanto allo strumento della delega, di cui pure si è molto discusso in Commissione Cultura, esso è, a suo avviso, giustificato dalla complessità tecnica del provvedimento. Annuncia infine il suo voto favorevole.

Arnold CASSOLA (Verdi), osservato che la distribuzione dei diritti individuata dal provvedimento risponde a un principio di parità tra tutte le squadre, rileva che se scopo del disegno di legge è quello di consentire la massima fruibilità delle partite da parte del pubblico questo non è raggiunto per quanto riguarda gli italiani all'estero, dal momento che le reti italiane sono oscurate. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che risulterebbero esclusi dalle disposizioni in esame tutte quelle manifestazioni, che coinvolgono squadre di calcio internazionali a livello di club e di squadre nazionali, organizzate a livello nazionale, ad esempio dalle FIGC, che pure sono degli eventi sportivi importanti.

Massimo ROMAGNOLI (FI), sottolinea l'importanza che sia garantito anche agli italiani all'estero la fruibilità del servizio pubblico, anche attraverso RAISAT.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, rileva come la questione sollevata in ordine alla fruibilità del servizio pubblico sia un problema rilevante, sollevato anche nella Commissione Vigilanza RAI, che affronterà la riforma di RAI International e del servizio pubblico televisivo all'estero. Rileva infine che, a suo avviso, la Lega calcio potrà definire particolari criteri per gli eventi sportivi, anche non rientranti nel campionato.

Luigi VIMERCATI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, apprezzata la concordanza che emerge dal dibattito in ordine ai principi di fondo che ispirano il provvedimento, rileva come il ricorso alla delega sia giustificato dalla complessità della materia da disciplinare. Quanto al tema delle trasmissioni all'estero rileva che è in corso un confronto tra il Governo e la RAI sui contratti di servizio: invita pertanto i parlamentari a trasmettere la documentazione rilevante per rappresentare questa criticità. Quanto alla questione dei tornei a livello nazionale, nel disegno di legge si è ritenuto preferibile limitarsi ai campionati e agli eventi maggiori data la complessità della regolamentazione richiesta. Dichiara comunque la disponibilità del Governo a raccogliere suggerimenti utili a migliorare il testo, nel quale sono state in ogni caso recepite molte osservazioni dell'opposizione. Ricorda infine che esso abbia suscitato un apprezzamento anche da parte degli esponenti del mondo dello sport e degli operatori del settore, tra i quali ad esempio il presidente Matarrese.


Pag. 129


La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno, Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
Atto n. 19.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, rilevato come lo schema di decreto legislativo in esame rappresenti uno strumento per l'integrazione degli stranieri regolari, e disponga maggiori garanzie nei casi di espulsione anche alla luce della giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, osserva come esso dia attuazione alla direttiva 2003/109/CE, il cui termine indicato per il recepimento era il 23 gennaio 2006.
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo riscrive integralmente l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione (approvato dal Decreto legislativo n. 286 del 1998), sostituendo (comma 1, lettera a) la disciplina della carta di soggiorno ivi recata con quella del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ed aggiunge (comma 1, lettera b) un nuovo articolo 9-bis, che definisce lo status dello straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro.
L'articolo 9 del testo unico, nella riformulazione proposta, prevede come requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (comma 1) il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità (per il rilascio della carta di soggiorno è oggi previsto il regolare soggiorno nel territorio dello Stato da almeno sei anni e la titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo.
In caso di richiesta formulata per i familiari, la disposizione in commento prevede i più elevati requisiti di reddito fissati, ai fini del ricongiungimento, dal comma 3, lettera b), del citato articolo 29 nonché il requisito della disponibilità di un alloggio, le cui caratteristiche di idoneità sono riferite non solo ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ma, in alternativa, ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'ASL competente (ciò, precisa la relazione illustrativa, oltre ad evitare disparità di trattamento di regione in regione, eleva a norma di legge una disposizione già contenuta nel regolamento di attuazione del testo unico).
Il permesso di soggiorno che, non diversamente dalla carta di soggiorno, è a tempo indeterminato, è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta (comma 2).
Il comma 3 del nuovo articolo 9 individua le ipotesi in cui il permesso di soggiorno non può essere richiesto: permanenza del personale diplomatico, titolarità di permessi soggiorno per motivi di carattere temporaneo, soggiorno per motivi di carattere umanitario, soggiorno dei rifugiati e dei richiedenti asilo, soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale. Se le relative categorie di stranieri non possono richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo, la (trascorsa) permanenza in Italia per i motivi su elencati è tuttavia computata (comma 5) ai fini del calcolo del periodo di permanenza (con l'eccezione dei permessi di soggiorno di breve durata e della permanenza


Pag. 130

del personale diplomatico); il successivo comma 6 reca ulteriori criteri per il computo del periodo di permanenza.
Il comma 4 esclude il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. A tale riguardo si fa riferimento all'appartenenza dello straniero alle categorie di persone che la legge ritiene pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica, oppure all'affiliazione ad associazioni di tipo mafioso, nonché all'irrogazione di condanne, anche non definitive, per delitti per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 codice di procedura civile), ovvero per delitti non colposi per i quali si prevede l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 codice di procedura civile). Il diniego è comunque subordinato alla valutazione di ulteriori elementi, quali la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
I commi 7 e 8 disciplinano le ipotesi di revoca del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo; tale revoca non esclude, qualora sussistano i requisiti, il rilascio di un permesso di soggiorno (ordinario) ad altro titolo.
I commi 9 e 10 precisano (e delimitano) le ipotesi in cui è possibile disporre l'espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo. Si tratta di motivi in ogni caso attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; analogamente a quanto previsto per il diniego, la relativa decisione dovrà inoltre tener conto di ulteriori elementi, quali la durata del soggiorno, l'età dell'interessato, le conseguenze per lui e per i familiari, i vincoli con il Paese di soggiorno e l'assenza di vincoli con quello di origine. Tali previsioni, necessarie per adeguarsi alla normativa comunitaria, innovano fortemente la disciplina oggi vigente, introducendo un elemento di valutazione discrezionale, finora assente.
Il comma 11 elenca i diritti del soggiornante di lungo periodo. Questi ultimi, pur adeguandosi nella formulazione al dettato della direttiva, non si discostano, nella sostanza, dai diritti riconosciuti oggi al titolare della carta di soggiorno. Giova comunque rilevare l'esplicita esclusione, ai fini dello svolgimento di attività lavorative, della necessità di stipulare il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis del testo unico, e la diversa formulazione della facoltà di «partecipare alla vita pubblica locale».
Ai sensi del comma 12, infine, lo straniero espulso da altro Stato membro e titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo può essere riammesso sul territorio nazionale, se non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
L'articolo 9-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema in esame, elenca i casi e le modalità con cui uno straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può essere ammesso a soggiornare in Italia.
Il soggiorno per brevi periodi (inferiori a tre mesi) è ammesso (comma 4) secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 7, del testo unico per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro e valido per il soggiorno in Italia. Gli stranieri in questione sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato; ad essi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per periodi superiori a tre mesi può essere richiesto (commi 1-3) per motivi di lavoro subordinato o autonomo, di studio, o per altri scopi leciti previa dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza (pari almeno al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria), e di una assicurazione sanitaria. È possibile inoltre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia previsto dall'articolo 30 del testo unico. Per l'ingresso in Italia non è richiesto il visto e si prescinde dall'effettiva residenza all'estero per il rilascio del nulla osta al lavoro di cui all'articolo 22 testo unico (comma 5).


Pag. 131


Il diniego e la revoca del permesso di soggiorno possono essere disposti (comma 6) in presenza di presupposti (pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato), sostanzialmente non dissimili da quelli previsti dal precedente articolo 9.
In caso di espulsione (comma 7), l'allontanamento è di norma disposto verso lo Stato membro di provenienza, ma in caso di espulsione disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, testo unico), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo (articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 144 del 2005), l'espulsione - sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno - comporta l'allontanamento dal territorio dell'Unione europea.
Il comma 8, infine, prevede che il titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro e regolarmente presente in Italia possa richiedere alle autorità italiane, se in possesso dei requisiti, il permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo. in esame reca norme transitorie e di coordinamento, principalmente volte a consentire l'applicazione della nuova disciplina agli attuali titolari della carta di soggiorno, e ad attivare i meccanismi di scambio informativo tra le autorità italiane e quelle degli altri Stati membri previste dalla direttiva.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2006 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
L'articolo 4, infine, demanda a un successivo regolamento l'adozione delle norme di integrazione e attuazione del decreto legislativo.
Concludendo propone di esprimere parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP), rileva che il provvedimento non presenta particolari punti di criticità se non per due aspetti: non è chiaro in che modo il permesso di soggiorno CEE si armonizzi con l'articolo 5 del testo unico in vigore. Non vi è inoltre nessun richiamo nel provvedimento all'articolo 18, comma 2, della direttiva 2003/109/CE, nel quale si prevede che gli Stati membri possono respingere le domande di soggiorno se l'interessato rappresenti una minaccia per la sanità pubblica in quanto affetto da alcune malattie. Concludendo, annuncia il suo voto contrario.

Arnold CASSOLA (Verdi), chiede un chiarimento sui seguenti punti, se cioè per ottenere il permesso di soggiorno sia necessario un periodo continuativo di cinque anni o, se siano ammesse soluzioni di continuità; nel caso poi di espulsione dal territorio dell'Unione europea, dove viene inviato il soggetto da espellere se proveniente da un paese non definito sicuro? Rileva, inoltre, non possibile discriminare i cittadini di paesi terzi perché portatori di malattie, laddove comunque non sono certamente previste analisi per gli italiani che tornano da Paesi non sicuri dal punto di vista sanitario. Richiama, infine, l'opportunità di prevedere una carta di identità per i cittadini italiani residenti all'estero che al momento non possono attraversare i confini di alcuni paesi, ad esempio il Belgio, se non esibendo il passaporto.

Massimo ROMAGNOLI (FI), si chiede se le disposizioni in esame potrebbero consentire che un cittadino di un paese terzo che venga arrestato e rimanga in un carcere italiano dopo dieci anni possa ottenere poi il permesso di soggiorno.

Sandro GOZI (Ulivo), relatore, rileva che il provvedimento prevede due livelli di valutazione nei confronti degli individui che appaiono pericolosi. Da un lato vi è una pregiudiziale negativa, dall'altro, tuttavia, intervengono altri criteri, peraltro a suo avviso piuttosto rigidi che sottostanno alla valutazione del caso specifico. Quanto al rilascio del permesso di soggiorno CE e la possibilità di ingresso in Italia da parte di uno straniero in possesso di permesso rilasciato da un altro Stato membro rileva l'auspicabilità di una armonizzazione a livello europeo nel lungo periodo. Quanto


Pag. 132

all'espulsione per motivi di sicurezza, ad esempio terrorismo, verso paesi non sicuri, non crede che ci si debba far carico anche di questo problema.

Marcella LUCIDI, Sottosegretario di Stato per l'Interno, rilevato come già ora gli stranieri possano ottenere la carta di soggiorno dopo un periodo di sei anni, che vengono ridotti a cinque per il permesso di soggiorno di cui al provvedimento in esame, sottolinea come in alcun modo viene messo in discussione l'articolo 5 del testo unico.
Ritiene importante che sia garantita la stanzialità dell'immigrato e la sua circolarità, consentendogli di muoversi anche in ambito europeo: tali disposizioni configurano un approccio positivo e moderno al fenomeno migratorio.
Quanto ai profili della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, non ritiene in alcun modo che vi sia un'interpretazione più lieve nella direttiva e nel provvedimento in esame rispetto alla normativa attuale, che è giustamente molto rigorosa. I reati gravi vengono richiamati dal testo in esame come indice di pericolosità, anche se essi non possono far scattare automaticamente il diniego della concessione del permesso o la revoca dello stesso o l'espulsione del cittadino, ma si richieda comunque una valutazione caso per caso.
Quanto all'assenza di un richiamo, nel testo in esame, all'articolo 18 della direttiva, rileva come nel nostro ordinamento non vi è un concetto di sanità pubblica.
Per quanto riguarda le disposizioni relative ai rifugiati, essi non sono ricompresi tra i soggetti che possono chiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo perché è prevista per loro un diverso tipo di protezione. È importante al riguardo non fare confusione tra coloro che immigrano di fronte a violazioni delle libertà fondamentali e quelli che, invece, sono spinti da motivazioni di carattere economico.
Quanto ai provvedimenti di espulsione, precisa che non viene messo in discussione il principio generale che prevede che il cittadino terzo sia rinviato nel paese di origine.

Franca BIMBI, presidente, sottolineato il carattere costruttivo del dibattito, rileva come il problema della immigrazione sia stato preso in considerazione nella giornata di ieri, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo sul ricongiungimento familiare, per gli aspetti relativi all'integrazione dei cittadini terzi «nello» spazio comune europeo e nella vita familiare, mentre invece lo schema in esame nella seduta odierna è diretto a favorire la integrazione «dello» spazio comune europeo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.25.