II Commissione - Resoconto di marted́ 24 ottobre 2006


Pag. 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 259/06: Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.
C. 1838 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, osserva preliminarmente che il Senato ha apportato sostanziali modifiche al decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, alla cui conversione in legge è diretto il provvedimento in esame, che è stato emanato al fine di rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte. Le modifiche del Senato impongono alla Commissione di verificarne attentamente la portata, valutando se queste abbiano inciso sulla ratio stessa del decreto-legge. Ritiene che questa debba essere rinvenuta nell'esigenza di non diffondere documenti, supporti ed i atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illecitamente formati o acquisiti. In particolare, osserva che dalle modifiche del Senato comportano la diffusione del contenuto del materiale illecito almeno nei confronti di tutti i soggetti che sono legittimati a partecipare alla udienza camerale, che il Senato ha previsto per poter procedere alla distruzione del materiale stesso. Rileva, infatti, che, con finalità garantistiche, il Senato ha sottratto al pubblico ministero il potere di disporre l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni di traffico telefonico e telematico,


Pag. 31

illegalmente formati o acquisiti nonché della documentazione formati tramite i dati illecitamente raccolti, per attribuire tale potere al giudice per le indagini preliminari.
Il nuovo articolo 1, pertanto, introduce una nuova disciplina del procedimento di distruzione delle intercettazioni e della ulteriore documentazione illecita. Nel testo iniziale della norma, sono stati colti, nel corso dell'esame presso il Senato, diversi punti di criticità, in merito alla concreta individuazione dell'autorità giudiziaria procedente, alla possibile dispersione dei mezzi di prova, al divieto assoluto di utilizzo del materiale anche come spunto investigativo, alla violazione del principio costituzionale del contraddittorio nel procedimento di distruzione della documentazione e dell'obbligo di esercizio dell'azione penale di fronte ad una notizia di reato. È stato riformulato, pertanto, il procedimento di distruzione dei materiali illeciti, prevedendo una disciplina meno stringente e considerata più aderente al dettato costituzionale sul giusto processo. Per tale ragione, la distruzione dei documenti non è più immediata bensì preceduta da una procedura in sede giudiziale, sottoposta a precisa tempistica.
Il nuovo comma 2 individua nel pubblico ministero l'autorità giudiziaria «protagonista» della prima fase della procedura: il pubblico ministero dispone la secretazione e la custodia, in un luogo protetto, delle intercettazioni e dell'altro materiale illecito. A tale proposito, osserva che potrebbe essere necessario verificare l'applicabilità della disposizione nella parte in cui prevede la custodia in luoghi protetti, in quanto questi non sono individuati specificamente dal provvedimento in esame. Rispetto al testo iniziale rimane fermo il divieto di fare copia in qualunque forma del citato materiale e quello di utilizzo dello stesso, ma è espunto dal testo il divieto di considerare il contenuto della documentazione come possibile notizia di reato.
Il nuovo comma 3 individua nel giudice delle indagini preliminari l'autorità giudiziaria procedente nella seconda fase della procedura di distruzione: infatti, il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'acquisizione dei documenti chiede al giudice per le indagine preliminari di disporne la distruzione. Questi, nelle successive quarantotto ore fissa un'udienza camerale da tenersi entro dieci giorni, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore, almeno tre giorni prima dell'udienza. Il giudice per le indagini preliminari, ascoltate le parti, legge il provvedimento in udienza e valutata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, ne dispone la distruzione, dandovi esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.
Il comma 6 prevede la redazione del verbale di distruzione della documentazione illecita, dando atto in esso dell'avvenuta intercettazione, acquisizione o detenzione illecita dl materiale, delle modalità e dei mezzi usati nonchè dei soggetti interessati; è esplicitamente escluso che nel verbale si faccia riferimento al contenuto dei materiali illeciti.
In relazione alla procedura prevista dal Senato, osserva che questa, da un lato, salvaguarda alcuni principi costituzionali, come quelli relativi alla terzietà del giudice chiamato a decidere delle questioni relative al procedimento, ma, dall'altro, rischia di travolgerne altri, come, ad esempio, quello che tutela la riservatezza, il quale rischia di essere pregiudicato dalla diffusione della documentazione illecita in occasione dell'udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati a tale documentazione.
Altra innovazione introdotta dal Senato, riguarda il comma 1-bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2 del testo originario del decreto-legge. La nuova norma, sopprimendo il riferimento al solo comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, estende la possibilità di lettura del verbale di acquisizione e distruzione delle intercettazioni illegali anche ai verbali di distruzione di documenti contenenti dichiarazioni anonime.


Pag. 32


L'articolo 3 del decreto, relativo al nuovo reato di detenzione di atti, supporti e documenti di cui sia disposta la distruzione, risulta modificato sia per consentire una più tassativa definizione dell'illecito che per l'entità delle pene edittali.
Si prevede espressamente, e forse in maniera superflua, che la detenzione del materiale illecito debba essere commessa consapevolmente. Inoltre, il nuovo testo chiarisce che il reato di detenzione sussiste solo una volta disposta la distruzione del materiale a seguito del procedimento camerale di cui all'articolo 1 del decreto. Ritenuta eccessiva l'onerosità della sanzione, anche in riferimento ad analoghe fattispecie di reato, il Senato ha diminuito da sei a quattro anni la misura massima della reclusione. Analoga riduzione riguarda l'ipotesi aggravata del reato ovvero quando autore ne sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: l'entità massima della reclusione scende, infatti, da sette a cinque anni. Ritiene che la Commissione dovrà valutare la congruità delle modifiche apportate dal Senato, tenendo conto anche della scelta del Senato di limitare la fattispecie illecita alla detenzione del materiale illecito del quale non sia stata ancora disposta la distruzione.
Rileva che il Senato ha modificato anche l'articolo 4, che viene riformulato sia in relazione alle modalità procedurali dell'azione che per quel che concerne l'entità della sanzione pecuniaria. Si precisa che la sanzione riparatoria può conseguire non ad una generica «divulgazione» degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, bensì soltanto alla loro «pubblicazione»; ciò anche in considerazione della gravosità della sanzione pecuniaria. Viene altresì dimezzata l'entità della sanzione minima irrogabile a titolo di riparazione, che passa da 20.000 a 10.000 euro. Risulta inoltre circoscritto e precisato l'ambito di coloro che possono proporre l'azione riparatoria, individuati in «coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento»: il precedente testo faceva riferimento più genericamente a ciascun interessato. Il termine di prescrizione dell'azione è aumentato da uno a 5 anni dalla data di pubblicazione dei documenti, riportando così tale termine a quello ordinario della prescrizione breve del risarcimento del danno da fatto illecito di cui all'articolo 2947 del codice civile. È espunto il riferimento alla decisione della causa con procedimento in camera di consiglio; è aggiunto, poi, un periodo al comma 2, nel quale si stabilisce che, ai fini della prova della corrispondenza dei documenti pubblicati con quelli relativi alle illecite intercettazioni di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, fa fede il verbale di distruzione di cui allo stesso articolo 240, comma 6. È stato introdotto, infine, sempre allo stesso comma 2 dell'articolo 4, un ulteriore periodo con cui si prevede - in forza del rinvio al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile - la possibilità di una tutela anticipatoria in sede cautelare. Al comma 3 si prevede che l'azione per la riparazione può essere esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre, ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato. Il comma 4, infine, riformula con maggiore chiarezza la disposizione, prima contenuta al comma 2, relativa all'ipotesi in cui per i medesimi fatti di cui al comma 1 dell'articolo 4 sia promossa anche un'azione per il risarcimento del danno. In questo caso, il giudice, in sede di determinazione e liquidazione del danno risarcibile, tiene conto della somma già corrisposta in sede riparatoria. Conclude sottolineando come il provvedimento in esame incida su materie estremamente delicate, che coinvolgono direttamente i diritti della persona. Per tale ragione, invita la Commissione a valutare attentamente la portata del decreto-legge alla luce delle modifiche apportate dal Senato.

Pino PISICCHIO, presidente, ritiene che la Commissione debba soffermarsi anche sulle questioni di diritto transitorio relative ai procedimenti penali in corso al


Pag. 33

momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. In particolare è da chiedersi se il materiale illecito riconducibile a quello disciplinato dal decreto-legge in esame debba comunque essere distrutto dal pubblico ministero in applicazione della disciplina originaria del decreto medesimo e come debba essere valutata la condotta del magistrato che non abbia proceduto immediatamente a tale distruzione.

Rosa SUPPA (Ulivo), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita nell'ulteriore corso dell'esame preliminare, invita la Commissione a verificare la portata delle modifiche effettuate dal Senato alla fattispecie penale descritta dall'articolo 3 del decreto-legge, in materia di detenzione di materiale illecito. In particolare ritiene che occorra riflettere sulla scelta del Senato di punire la detenzione solo nel caso in cui sia stata disposta la distruzione di tale materiale.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), riservandosi di intervenire in seguito, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 4 nella parte in cui si prevede l'applicabilità delle norme di cui al capo III, del titolo I, del libro IV, del codice di procedura civile in relazione all'azione riparatoria ivi prevista. Ritiene che la disposizione possa suscitare dubbi interpretativi in quanto non viene fatto espresso riferimento al tipo di procedura applicabile.

Daniele FARINA (RC-SE) si sofferma in particolare sugli articoli 3 e 4 del decreto-legge, ritenendo che, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, possano suscitare problemi applicativi. In particolare, esprime perplessità sul rapporto tra le fattispecie previste da tali articoli, in quanto, anche a causa della loro formulazione, sembrerebbe essere punito in maniera eccessiva il giornalista che pubblica gli atti o i documenti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. In sostanza vi è il rischio che l'unico soggetto punito sia il giornalista, il quale in una vicenda del genere non appare essere il soggetto al quale addossare le maggiori responsabilità.

Luigi VITALI (FI), riservandosi di intervenire successivamente, sottolinea che il provvedimento in esame è volto a porre un rimedio all'emergenza delle intercettazioni illegali. Si tratta di un grave fenomeno al quale occorre porre freno senza alcun indugio. In riferimento alla relazione del collega Gambescia, ritiene che non susciti alcun problema applicativo il comma 1, dell'articolo 1, ove si prevede che il materiale illecito debba essere secretato dal pubblico ministero e custodito in un luogo protetto, in quanto gli uffici giudiziari sono già attrezzati per procedere a tale operazione. Per quanto attiene alla procedura di distruzione del materiale disciplinata dal Senato, sottolinea l'esigenza che il materiale illecito venga distrutto, al fine di non poterlo più utilizzare in futuro. Ritiene che la Commissione debba soffermarsi principalmente sulle modifiche apportate al Senato agli articoli 3 e 4 del decreto-legge. In primo luogo, non condivide la scelta dell'altro ramo del Parlamento di limitare la fattispecie penale alla sola ipotesi in cui la detenzione abbia per oggetto materiale del quale sia stata già disposta la distruzione. La Commissione, pertanto, dovrà verificare se da tale scelta possa derivare una lacuna normativa nell'ambito della tutela penale. Non condivide neanche la scelta di limitare la portata dell'articolo 4, in materia di riparazione del danno, alla sola ipotesi della pubblicazione degli atti o dei documenti relativi a traffico telematico o telefonico, illegalmente formati o acquisiti, rimanendo inspiegabilmente esclusa la ipotesi di divulgazione del materiale medesimo.

Federico PALOMBA (IdV) si sofferma in particolare sull'articolo 240, comma 4, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, nella parte in cui si prevede che il giudice per le indagini preliminari, fissata l'udienza in camera di consiglio, debba darne avviso a tutte le parti interessate, le


Pag. 34

quali potranno nominare un difensore di fiducia. Esprime perplessità su tale disposizione, non apparendo chiaro come debbano essere individuate le parti interessate né quali siano le finalità del predetto avviso. Osserva che tutto ciò porta necessariamente ad una eccessiva diffusione del contenuto del materiale illecito, che non trova alcuna giustificazione di natura processuale. Ricorda, infatti, che di tale materiale non è prevista alcuna forma di utilizzazione, neanche per fini risarcitori. Dopo aver rilevato l'inutilità della previsione che la detenzione di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame debba essere consapevole, sottopone alla Commissione la questione relativa alla punibilità della detenzione del medesimo materiale prima che ne sia stata disposta la distruzione, esprimendo serie perplessità sulle modifiche apportate dal Senato a riguardo.

Paola BALDUCCI (Verdi), dopo aver dichiarato di condividere i rilevi espressi dal collega Vitali in ordine agli articoli 3 e 4 del decreto-legge in esame, invita la Commissione a riflettere sulla procedura di distruzione del materiale illecito prevista dal Senato. Ritiene che tale procedura debba essere condivisa nella parte in cui sottrae al pubblico ministero il potere di distruzione del materiale illecito per attribuirlo ad un giudice terzo, quale è il giudice per le indagini preliminari, mentre sottolinea come susciti forti perplessità la diffusione del materiale stesso a seguito dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. A tale proposito sarà necessario verificare quali categorie di soggetti possano essere ricondotte alla nozione di persona «interessata». Per quanto attiene alle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 3, del decreto-legge, osserva che suscita serie perplessità la scelta di non punire penalmente anche la detenzione di materiale illecito del quale non ne sia stata ancora disposta la distruzione. Conclude sottolineando l'esigenza che alla Commissione giustizia sia riservato un tempo adeguato per esaminare il provvedimento trasmesso dal Senato, incidendo questo su rilevanti disposizioni del codice di procedura penale.

Manlio CONTENTO (AN), richiamando l'intervento del presidente della Commissione circa l'opportunità di valutare anche le questioni di diritto transitorio relative alle modifiche apportate dal Senato al testo originario del decreto-legge, sottolinea l'opportunità che la Commissione acquisisca dati ed informazioni in ordine all'applicazione in concreto delle disposizioni modificate dal Senato. In particolare, in relazione al procedimento penale sulla cosiddetta vicenda «intercettazioni Telecom», che è stato lo spunto che ha portato il Governo ad emanare il decreto-legge in esame, sarebbe utile comprendere - anche attraverso audizioni di magistrati eventualmente secretate - come la procura del tribunale di Milano abbia applicato la disposizioni del decreto-legge volta a prevedere la distruzione immediata, da parte del pubblico ministero, dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazione e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti.

Rosa SUPPA (Ulivo), alla luce della complessità del provvedimento in esame, sottolinea l'esigenza che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Giustizia programmi i lavori della Commissione medesima in maniera tale da consentire alla stessa una approfondita istruttoria legislativa.

Pino PISICCHIO, presidente, in relazione all'intervento del deputato Contento, rileva che l'acquisizione di informazioni relative a procedimenti penali in corso potrebbe incontrare l'ostacolo dell'articolo 329 del codice di procedura penale, secondo cui gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero sono coperti da segreto. Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori della Commissione, osserva che questa sarà condizionata dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea ed, in particolare, dalla data in cui il disegno di legge trasmesso dal Senato


Pag. 35

verrà iscritto nel calendario dei lavori di questa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento e C. 809 Ascierto.

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 528 Buemi.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella.

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
C. 1428 Capezzone.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Atto n. 24.