V Commissione - Luned́ 30 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 3 A 41, 57, 58, 59, 71, DA 74 A 80, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178 E 180

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

2. La presente disposizione si applica dal periodo dì imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.
3. 102. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
3. 4. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere i commi 1 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.


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Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella C, ridurre del 3 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. 43.Valducci, Lazzari.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater), inserire la seguente: «per i redditi fino a 28.000 euro, le spese sostenute per sé e per i soggetti a carico di cui all'articolo 433 del codice civile per l'acquisto di abbonamenti per trasporto urbano ed extra-urbano, sino ad un massimo di 400 euro annuali pro-capite»;

E conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione delta proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai tini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con


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esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1995, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa odi arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quello marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve e prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttivo si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e


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imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora a difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera o decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.


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13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziono con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero dello somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pori al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predetto perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi


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di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvolgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovuto per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 76. Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.
1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.
1-ter. Le regioni possono modificare le aliquote e scaglioni con legge regionale. Gli scaglioni devono essere in numero pari a quelli di cui all'imposta statale.
1-quater. Le regioni possono modificare, a far valere sulle propria quota di imposta e senza alcun onere per lo Stato, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12.

Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.
3. 94. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Determinazione dell'imposta).

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro e fino a 100.000 euro, 39 per cento;
d) oltre 100.000 euro, 43 per cento.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
3. 110. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci, Crosetto.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.
1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.
1-ter. Le regioni possono modificare le aliquote e scaglioni con legge regionale. Gli scaglioni devono essere in numero pari a quelli di cui all'imposta statale.

Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.
3. 93. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.
1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;


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b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.
Le regioni possono modificare le aliquote con legge regionale.

Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.
3. 92. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.
1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

Conseguentemente, vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso.
3. 91. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 18.000; alla lettera b), la parola: 15.000 con la seguente: 18.000 e la parola: 28.000 con la seguente: 35.000; alla lettera c), la parola: 28.000 con la seguente: 35.000 e la parola: 55.000 con la seguente: 65.000; alla lettera d), la parola: 55.000 con la seguente: 65.000 e la parola: 75.000 con la seguente: 80.000; alla lettera e), la parola: 75.000 con la seguente: 80.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

1. È abrogato il Capo IV del Testo unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 65. Raiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 18.000; alla lettera b), la parola: 15.000 con la seguente: 18.000 e la parola: 28.000 con la seguente: 35.000; alla lettera c), la parola: 28.000 con la seguente: 35.000 e la parola: 55.000 con la seguente: 65.000; alla lettera d), sostituire la parola: 55.000 con la seguente: 65.000 e la parola: 75.000 con la seguente: 80.000; alla lettera e), la parola: 75.000 con la seguente: 80.000.
3. 64. Raiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;


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e-bis) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e degli enti locali.
3. 80. Iacomino, Andrea Ricci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 86 con il seguente:

Art. 86.
(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.
3. 1. La XI Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone che le detrazioni a loro favore siano indipendenti dal reddito


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familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. 39. Palmieri, Gardini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone la sostituzione del sistema fiscale deduzioni detrazioni attualmente vigente con l'istituzione di una no tax area, indipendente dal reddito familiare, per ciascun figlio a carico fino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero fino alla fine del corso di laurea cui lo stesso è iscritto purchè in pari con il piano di studi, pari alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap, prevedendo, altresì, il rimborso annuale della tassa negativa per gli incapienti.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. 40. Palmieri, Gardini.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) del comma 1 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.200»;
2) alla lettera b) del comma 1 la parola: «2.900» è sostituita con la seguente: «6.000»;
3) alla lettera a) del comma 2 la parola: «3.450» è sostituita con la seguente: «6.450»;
4) alla lettera b) del comma 2 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.000»;
5) alla lettera c) del comma 2 la parola: «3.700» è sostituita con la seguente: «6.700»;
6) il comma 4-ter è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
3. 60. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a), sostituire la parola: 800 con la seguente: 2.000;
alla lettera b), sostituire la parola: 800 con la seguente: 2.000, la parola: 900 con la seguente: 2.500 e la parola: 70 con la seguente: 250;
alla lettera c), sostituire la parola: 750 con la seguente: 1.500.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti,


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rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.
3. 59. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 800 euro per coniuge non legalmente ed effettivamente separato con le seguenti: 1.000 euro per coniuge non legalmente ed effettivamente separato; le parole: 800 euro per ciascun figlio con le seguenti: 1.000 euro per ciascun figlio; le parole: la detrazione è aumentata a 900 euro con le seguenti: la detrazione è aumentata a 1.100 euro e le parole: non superiore a 2.480,51 euro con le seguenti: non superiore a 5.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 650 milioni di euro annui.
3. 47.Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera a), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro e alla lettera b), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro, le parole: 900 euro con le seguenti: 1000 euro e le parole: 70 euro con le seguenti: 100 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 70.000.
3. 71. Palomba, Raiti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: 800 euro per il coniuge aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 95. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a) dopo le parole: 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato aggiungere le seguenti: o per il convivente, di sesso diverso o dello stesso sesso.
3. 5. Grillini, Nicchi, Balducci, Cinzia Fontana, Velo, Bellillo, Turci, De Simone.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, alla lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro; alla lettera b) sostituire il quinto periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 110 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 110 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 110 è aumentato di 40; alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.


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3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 81. D'Elpidio.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La predetta detrazione è aumentata di un importo pari a 70 euro se il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
a) benzina e benzina senza piombo;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 22. Piro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: La predetta detrazione è aumentata di un importo pari a 70 euro se il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 106. Piro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.
3. 58. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli adottati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato


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di 15.000 euro. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico le detrazioni sono indipendenti dal reddito famigliare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di handicap. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 86. Calgaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), dopo le parole: 800 euro per ciascun figlio aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 96. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sopprimere le seguenti parole: Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dopo le parole: è aumentato di 15.000 euro aggiungere le seguenti: Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 spetta una detrazione pari a 800 euro, indipendentemente dal reddito complessivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
3. 98. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sostituire le parole: importo pari a 70 euro con le seguenti: importo pari a 300 euro, e le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori con le seguenti: La detrazione può essere ripartita tra i genitori.

Conseguentemente, all'articolo 68, al comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e all'articolo 117, al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni, con le seguenti: 320 milioni.
3. 63. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), aggiungere, ove ricorrano, dopo le parole: 95.000 euro le seguenti: o 130.000 euro nel caso di famiglia monoreddito.


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Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.
3. 8. Campa.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 51.Sereni, Tolotti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sopprimere le parole: la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.
3. 61. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b) ultimo periodo dopo le parole: In caso di coniuge aggiungere le seguenti: incapiente o.
3. 6. Lenzi, Marchi, Pedulli, Ottone, Brandolini, Leddu, Froner.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera c), dopo le parole: per ogni altra persona aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 97. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) 600 euro per la persona vittima di incidente sul lavoro, con una invalidità pari ad almeno il 34 per cento, o di malattia professionale;
c-ter) 500 euro da riconoscersi al personale militare e civile impegnato in operazione peace keeping all'estero;
c-quater) 400 euro da riconoscersi al personale addetto al comparto sicurezza (Forze di polizia);
c-quinquies) 500 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per assistente familiare (badante);
c-sexies) per i contribuenti appartenenti ai primi due scaglioni di reddito la completa detraibilità per le spese dell'affitto della casa di abitazione, nei primi cinque anni dopo l'uscita dal nucleo familiare di provenienza.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
3. 46.Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
all'articolo 19, comma 1, le parole «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'aliquota media di tassazione corrispondente alla media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti, al netto


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dei relativi oneri deducibili, e calcolata come rapporto tra l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente riferita all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione e la citata media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti al netto degli oneri deducibili». All'onere derivante dalla presente lettera, stimato in 350 milioni, si fa fronte con i maggiori diritti accertati di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. 42.Musi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui al comma precedente spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria dei Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, alla Tabella 2 allegata all'articolo 20, comma 22, apportare le seguenti modificazioni:
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1. 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.
3. 73. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 2, sostituire le parole: non superiore a 2.840,51 euro, con le seguenti: non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, al maggiore onere stimato in 50 milioni si fa fronte con le minori spese derivanti dalla applicazione dell'articolo 32.
3. 21. Musi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai contribuenti con quattro o più figli a carico, in aggiunta alla possibilità di detrazione degli affitti universitari, è concessa la detrazione delle spese per libri di testo e cancelleria per un massimo di 50 euro per le scuole elementari, di 130 euro per le scuole medie inferiori , di 210 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per l'università, Per quest'ultima si possono detrarre anche le spese di trasporto documentate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 85. Calgaro.


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Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Dal reddito complessivo sono deducibili:
a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile;
b) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta a domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;
c) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinto la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentato sostenute per il costo della baby-sitter;
d) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi no fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;
e) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa lo veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

Sopprimere l'articolo 19.
3. 99. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Dal reddito complessivo sono deducibili:
a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti atta propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.650 euro. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile;
b) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;
c) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentato sostenute per il costo della baby-sitter;
d) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola


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dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;
e) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
3. 100. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I contribuenti con quattro o più figli a carico, in sede di dichiarazione dei redditi possono detrarre dal reddito famigliare complessivo le bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 87. Calgaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I contribuenti con quattro o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione previsto per gli automezzi con portata superiore a 2600 Kg.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 88. Calgaro.

Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilanciata dall'amministrazione finanziaria del paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello


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stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
3. 7. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone di prolungare la corresponsione degli assegni familiari per le famiglie con almeno quattro figli fino al compimento del venticinquesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero risultano percettori di redditi esenti ai fini Irpef della normativa vigente.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.
3. 29. Palmieri.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: con esclusione di con la seguente: inclusi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 69. Satta, D'Elpidio.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 o 75.000 in caso di famiglia monoreddito. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro o 75.000 in caso di famiglia monoreddito, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro o 75.000 in caso di famiglia monoreddito.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.
3. 9. Campa.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale


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sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 70. Satta, D'Elpidio.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai pensionati ultrasettantacinquenni, alla cui formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è sostituito dal seguente: 350. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fìni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
3. 107. Fincato, Tolotti, Di Salvo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.
*3. 10. Leo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.
*3. 11. Campa.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.
*3. 12. Tomaselli.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere le parole: 66.
*3. 101. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere le parole: 66
*3. 103. Fincato.


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Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo non concorrono redditi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e tale reddito è minore o uguale a 1000 euro, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 230 euro, non cumulabile con le detrazioni di cui ai commi 1, 2, 3.

Conseguentemente, all'artico1o 20, sopprimere i commi 10 e 11.
3. 23. Musi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) All'articolo 13 bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera «c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
d-ter) All'articolo 51, comma 1 la lettera d) sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a tersi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».
d-quater) I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 104. Leone, Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione del comma 1, lettera d-bis), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

All'articolo 30, sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

2. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è abrogato.
3. 83. Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) all'articolo 15 dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione


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al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
3. 105. Piscitello, Piro, Latteri.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
a) benzina e benzina senza piombo;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 24. Piscitello, Piro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino


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o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. 26. Piscitello, Piro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e)
all'articolo 19, comma 1, le parole «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'aliquota media di tassazione corrispondente alla media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti, al netto dei relativi oneri deducibili, e calcolata come rapporto tra l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente riferita all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione e la citata media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti al netto degli oneri deducibili». Al maggior onere, stimato in 350 milioni, si fa fronte con i maggiori diritti accertati di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. 42.Musi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non possedere un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare


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un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.
3. 56. Fedi, Narducci, Farina, Bucchino, Bafile, Ricardo Merlo, Benzoni.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
3. 111. Fedi, Narducci, Gianni Farina, Bucchino, Bafile, Merlo.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di non possedere un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
3. 13. Fedi, Narducci, Farina, Bucchino, Bafile.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12 (per carichi di famiglia) spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 3.000.000;
2008: - 3.000.000;
2009: - 3.000.000.
3. 32. Razzi, Picchi.


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Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti le detrazioni di cui all'articolo 12 (per carichi di famiglia) spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione auto certificativa, di non possedere altri redditi, oltre a quelli prodotti nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
3. 66. Razzi, Raiti.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12 spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
3. 14. Romagnoli.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le detrazioni di cui all'articolo 12 spettano ai soggetti residenti a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza di non possedere altri redditi, oltre quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
3. 87. Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) per i redditi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a euro 40.000, l'imposta netta non potrà essere superiore a quella prevista dalla legislazione previgente.
3. 15. Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 1.500 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni;

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:
Art. 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.
3. 89. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano,


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oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza».
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quinquies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico».
1-quater. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.
1-quinquies. 1-bis. L'importo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figli a carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo.
1-sexies. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza del corsi universitari;».
1-septies. 1-bis. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.
1-octies. 1-bis, All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» aggiungere le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 101.000;


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2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare la seguente modificazione:
2007: - 980;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
3. 78. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo fino a 45.000 euro per l'anno 2007, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».
3. 50.Sereni, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È comunque fatta salva la facoltà dei contribuenti con familiari a carico di


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avvalersi della disciplina fiscale vigente negli anni 2002-2004 ovvero di quella prevista negli anni 2005-2006.
3. 55. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. (Disposizioni al fine di ridurre le dichiarazioni e facilitare la vita dei cittadini). Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
3. 34. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite da: «otto mila euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 36. Ceroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite da: «cinque mila euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 37. Ceroni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il limite che eccede le 250 mila lire per le detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro.
1-ter. Non sono detraibili, a norma del medesimo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo della azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
3. 33. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
«c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino


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nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.».

2-ter. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».

2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009 : - 10.000.
3. 44.Bordo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera: «c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale».
2-ter. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».
2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
3. 25. Di Gioia.

Sopprimere il comma 4.
3. 52.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserire al comma 2 la lettera d-bis): La prestazione di un servizio di lavaggio e stiro degli indumenti di proprietà del personale, erogato alla generalità


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o categorie di dipendenti, organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero Economia e Finanze è così modificata:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
3. 31. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
2-ter. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro.
2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 41. Floresta.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

2-ter. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro.

2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero


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dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
3. 25. Di Gioia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
3-bis. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 58, al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 370 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.160 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica


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effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fui dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai tini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici


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a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati


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a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui ai citato decreto legislativo n. 218 del 1997.


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20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
3. 90. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I contribuenti i cui redditi non eccedano gli importi ai quali si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del medesimo testo unico, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.


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Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000;
b) voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - ;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
c) voce: Ministero dell'interno:
2007: - ;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
d) voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 90.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
e) voce: Ministero della salute:
2007: -;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
f) voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: -;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
g) voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
h) voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
3. 2. Verro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 31 agevolando le famiglie numerose ad adempiere al loro ruolo procreativo ed educativo, le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono rideterminate in misura pari alla soglia di povertà relativa e rese indipendenti dal reddito dei beneficiari.
3-ter. All'attuazione di quanto disposto dal comma precedente si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono altresì definite le modalità per il rimborso, mensile per i lavoratori dipendenti e annuale per i lavoratori autonomi, delle somme corrispondenti a deduzioni d' imposta e altri benefici fiscali non goduti dalle famiglie per in capienza del reddito familiare.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*3. 28. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 31 agevolando le famiglie numerose ad adempiere al loro ruolo procreativo ed educativo, le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono rideterminate in misura pari alla soglia di povertà relativa e rese indipendenti dal reddito dei beneficiari.
3-ter. All'attuazione di quanto disposto dal comma precedente si provvede con


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decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono altresì definite le modalità per il rimborso, mensile per i lavoratori dipendenti e annuale per i lavoratori autonomi, delle somme corrispondenti a deduzioni d'imposta e altri benefici fiscali non goduti dalle famiglie per in capienza del reddito familiare.»

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*3. 108. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 dopo le parole: Per l'anno finanziario 2006, sono inserite le seguenti: e per l'anno finanziario 2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella A, ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 120.000;
Ministero degli affari esteri:
2007: - 20.000;
Ministero peri beni e le attività culturali:
2007: - 5.000.
3. 109. Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
3. 112. Dionisi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.
*3. 16. Crisafulli.

Sopprimere il comma 4.
*3. 72. Sgobio, Napoletano, Soffritti.

Sopprimere il comma 4.
*3. 52. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: e degli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2007 e di 300 milioni di euro.
3. 84. Andrea Ricci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera l-ter è inserita la seguente:
l-ter.1 Le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.
4-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti riduzioni:
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
3. 38. Ceccacci.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari a quello attribuito dall'impresa e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».
4-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi: «7-bis. La determinazione forfetaria del costo complessivo dei fabbricati, di cui al comma 7, non opera nei casi in cui sia dimostrabile, su base certa e documentale, che le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza siano state acquistate separatamente dai fabbricati e prima della edificazione


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degli stessi; 7-ter. Le spese di riparazione, manutenzione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 102, comma 6, del T.U.I.R., imputate ad incremento del costo dei fabbricati rilevano soltanto ai fini della determinazione del valore di questi ultimi».
3. 57. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2007 e 2008, i contribuenti con limite di reddito fino a 55.000 euro, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere il comma 12.
3. 74. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2007, i contribuenti, che si trovino compresi tra gli scaglioni fino a 35.000 euro, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Conseguentemente, all'onere di cui al comma 1 stimato in 180 milioni di euro di minori entrate previste, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per 90 milioni di euro, e della autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985 per un importo di 90 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 3. Catone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
3. 48.Moffa, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'importo di lire un milione (euro 516,46) stabilito per la deduzione integrale delle spese di acquisizione dei beni strumentali viene elevato, dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007, a mille euro. Entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, secondo criteri selettivi e competitivi, tenuto conto del normale periodo di deperimento, di superamento tecnologico e consumo nei vari settori.
3. 35. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, continua ad applicarsi anche per l'anno di imposta 2007.


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Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
a) voce:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 100.000;
2008: - 300.000;
2009: - 100.000;
b) voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000.
3. 17. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come sostituito dalla lettera d), il numero «66» è abrogato.
3. 77. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo adottati nelle scuole di istruzione secondaria per coloro che non abbiano già usufruito di contributi da qualunque ente erogati per le medesime finalità e che presentino un reddito imponibile non superiore a 100.000 euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 79. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è così sostituita:
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10,32 le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3. 45.Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29)» sono sostituite dalle seguenti: «importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19.633 (euro 10.00)».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
*3. 18. Campa.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29)» sono sostituite dalle seguenti: «importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19633 (euro 10.00)».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
*3. 19. Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;
b) nel quarto periodo prima delle parole: «Non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;
c) l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. 27. Campa, Zanetta, Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;
b) nel quarto periodo prima delle parole: «Non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;
c) l'ultimo periodo è soppresso.


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Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero Economia e Finanze è così modificata:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
3. 30. Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole: «7 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «8 per mille»
b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «150 euro»
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I comuni possono stabilire il livello di reddito al di sotto del quale viene riconosciuta l'esenzione totale dell'imposta».
3. 67. Bonelli, Piazza.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 le parole: «per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale» sono abrogate.

Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Sono aumentate di 0.01 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
3. 68. Bonelli, Piazza.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare la detrazione per carichi di familiari eccedenti l'imposta dovuta per la compensazione di debiti tributari e/o di tasse dovute per servizi erogati al nucleo familiare dalla fiscalità nazionale e/o locale ovvero per una erogazione da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato su istanza dell'avente diritto avanzata contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
3. 02. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
*3. 04. Milana.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. I redditi derivanti a locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.


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Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 0. 11. Milana.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
*3. 05. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.

Conseguentemente il comma 1-bis articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
*3. 08. D'Elpidio.

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
3. 07. D'Elpidio, Adenti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

Nel punto 127-quinquies, della tabella 4, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le parole «solare-fotovoltaica ed eolica» sono sostituite con le parole «idrica, solare-fotovoltaica,


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eolica e dalla sfruttamento delle biomasse».
3. 06. Fistarol, Fincato, Crema.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Aliquota Ires).

1. Dopo l'articolo 143 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del presente testo unico, in società ed enti soggetti all'Ires.
2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dai commi i e 2 in relazione agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, in società ed enti soggetti all'Ires.
3. I soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, possono usufruire di un credito per la partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires pari al 25 per cento dell'ammontare dell'utile distribuito sul quale la società partecipata ha scontato l'Ires con aliquota ordinaria.

Conseguentemente dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Nell'articolo 34-quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, l'ultimo periodo è abrogato.
3. 03. Milana.


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ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: 1.400 con la seguente: 1.600;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione degli assegni familiari è prolungata, relativamente alle famiglie con almeno quattro figli, e nei limiti di spesa indicati dal presente articolo, anche ai figli conviventi non percettori di redditi o percettori di redditi esenti dalle imposte sui redditi, fino al compimento del 25o anno di età.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
4. 4. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.

Al comma 1, sostituire la parola: 1.400 con la parola: 1.290.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 203 con il seguente:

Art. 203.-bis.
(Estensione agli stranieri del bonus per i nati negli anni 2005 e 2006 e non ripetibilità delle somme erogate).

1. Le somme di cui all'articolo 1, commi 331 e 332, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono riconosciute ai figli nati in Italia negli anni 2005 e 2006 da genitori stranieri non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.
2. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci e sono dichiarati estinti i relativi procedimenti di opposizione.
4. 7. Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dal 1o gennaio 2007.
4. 2. Musi.

Al comma 1, dopo le parole: dai nuclei familiari fino a tre figli aggiungere le seguenti: , tenendo conto del diverso livello del costo della vita nelle regioni italiane.
4. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, dopo le parole «con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato,» sono aggiunte le seguenti «dai conviventi, di sesso diverso o dello stesso sesso,».
4. 1. Grillini, Nicchi, Balducci, Cinzia Maria Fontana, Velo, Turci, De Simone.

Dopo il comma 1, raggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».
4. 6. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, è abrogato.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è ridotto in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
4. 11. Campa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 262 del 2006 è sostituito dal seguente:
8. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo verrà ridistribuito ai comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 9. Campa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 262 del 2006, prima delle parole: «I trasferimenti erariali» sono aggiunte le seguenti: «Solo per l'anno 2007».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è ridotto in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
4. 10. Campa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aumentata nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.
4. 01. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

L'esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui alla tariffa 21, nota 3, decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è estesa anche ai soggetti affetti da sordomutismo.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1 punto per cento.
4. 02. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso, per ogni


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figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, un assegno pari a 2.500 euro.
2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2006 ai fini della concessione dell'assegno per il figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente, nella tabella C ridurre del 10 per cento gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2007.
4. 0. 6. Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Intervento a favore della maternità delle casalinghe).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 alle casalinghe per gli eventi di parto viene riconosciuta la possibilità di detrarre dal bilancio familiare le spese documentate, per la collaborazione di una domestica o badante due mesi prima e tre mesi dopo il parto.

Conseguentemente, alla tabella C, gli importi di parte corrente sono ridotti del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.
4. 0. 10. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
4. 0. 7. Raiti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.(Norme in materia ambientale) è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la fruibilità dell'acqua quale bene insostituibile, è comunque assicurata la riduzione del 60 per cento della tariffa per consumi domestici


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agli utenti appartenenti a fasce deboli che abbiano difficoltà a sostenere il costo delle forniture idriche. Tale riduzione opera sulla base di una condizione effettiva di precarietà economica e segnatamente nel caso di nuclei familiari con indicatore ISEE, ovverosia l'indicatore della situazione economica equivalente, fino a euro 4.699,76».
4. 0. 11. D'Elpidio, Giuditta, Cioffi, Del Mese.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag).

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale dei valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:
a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, dello detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

Art. 4-ter.
(Integrale recupero del fiscal drag pregresso).

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 dei decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:
a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;


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b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;
c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;
d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
4. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2007, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
4. 0. 8. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi a sostegno del reddito).

1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» è aggiunto il seguente:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
f-quater) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta


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in corso alla data del 1o gennaio 2007.
4. 0. 9. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

1. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono abrogati i commi da 2 a 8 dell'articolo 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.


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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi.
4. 0. 4. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

1. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato l'articolo 5.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.


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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
4. 0. 5. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di imposta ipotecaria, catastale e di registro).

1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrere dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C per ciascuno degli anni 2007 e seguenti.
4. 0. 3. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.


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ART. 5.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le parole: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente articolo, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione sperimentali denominate WI-MAX o, in alternativa della tecnologia WI-FI nelle aree montane non coperte dalla larga banda;».
5. 292. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
5. 222. Amoruso.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Conseguentemente alla tabella C, di cui all'articolo 216, ridurre tutte le voci di parte corrente del 10 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 176. Marinello, Angelino Alfano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009 e seguenti.
5. 146. Bernardo.

Al comma 1, sostituire le parole: ogni tre anni con le seguenti: ogni quattro anni.

Conseguentemente sopprimere il comma 3; al comma 4, lettera a) ultima riga, sostituire le parole: superiore a 7,5 milioni di euro con le seguenti: superiore a 10 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
5. 309.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 265.Mazzoni, Peretti, Zinzi.


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Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 286.Ceccuzzi, Aurisicchio.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 320.Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 34. Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 79. Tomaselli.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 9. Fogliardi, Fincato, Leddi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 108. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 120. Campa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 163. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 10. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 38. Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 112. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.
**5. 164. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.
**5. 231. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
*5. 266. Mazzoni, Peretti, Zinzi.


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Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
*5. 318. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
*5. 218. Piazza.

Dopo il comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 285. Ceccuzzi, Aurisicchio, Filippeschi, Crisci, Velo, Nannicini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d) ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 116. D'Agrò, Peretti, Zinzi, Greco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 117. Lulli, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.


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Al comma 1, capoverso, Art. 10-bis, comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 187.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente periodo:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d) ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
**5. 78. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.
* 5. 278. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.
* 5. 215.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 62-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito della attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore, ovvero della


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loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissato dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopraindicato, della pubblicazione.
* 5. 372.Lulli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione».
*5. 135. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.
* 5. 306.Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
**5. 80. Tomaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente


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della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
**5. 115. Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*5. 33. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*5. 121. Campa.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per l'anno 2007 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216:
alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:
2007: - 715.000;
2008: - 370.000;
2009: - 370.000.
alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 1.400 milioni di euro annui.
5. 188.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
*5. 291.Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
*5. 308.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli stanziamenti fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 343.Fincato.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 8. Fogliardi, Leddi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 35. Leo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 165. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 109. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
**5. 122. Campa.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
5. 233. Manzoni, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ridurre di 1.762 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in Tabella C, Cap. 1694, per il finanziamento delle Università e in Tabella D, Cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le poliche comunitarie.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
u.p.b. 3.1.2.9. - 1762.


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Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
u.p.b. 4.2.3.8. - 1762.
5. 114. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 2.

All'articolo 216, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
u.p.b. 3.1.2.9. - 1762.

Conseguentemente, ridurre di 1.762 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in tabella C, cap. 1694, per il finanziamento delle università e in tabella D, cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
5. 124. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere il comma 2.
5. 119. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 182.Valducci, Lazzari.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 203.Fluvi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Ai fini della relativa approvazione si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
5. 224.Contento.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
f-quater) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatorie o penitenziale.
5. 200.Nannicini.

Sopprimere il comma 4.
5. 403.Campa.


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Sostituire il comma 4 con il seguente: Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dalla data di conclusione degli interventi edilizi modificativi, e comunque non anteriormente al 1o gennaio 2005.
5. 402.Campa.

Al comma 4, capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole: 7,5 milioni di euro; con le seguenti: 5.164.568 euro.
5. 113. Verro.

Al comma 4, capoverso 4, lettera a), sostituire le parole: 7,5 milioni di euro con le seguenti: 5,5 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere la lettera b) del comma 10.
5. 273. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) che hanno iniziato la loro attività da un periodo inferiore a 12 mesi.

Conseguentemente, ridurre corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 184 per un importo di 200 milioni di euro.
5. 328. Del Bue, Barani, Nardi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente comma:
«3-quater. Nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a 1,5 milioni di euro, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 750 milioni di euro».
5. 137. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 344.Fincato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.
5. 311.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo


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dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.
5. 313.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
5. 357.Campa.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze. Il fondo è ripartito tra i Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 360.Campa.

Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
*5. 216.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
*5. 274.D'Elpidio, Fabris.

Al comma 9, dopo le parole: una specifica attività aggiungere le seguenti: di riscontro diretto, cui far seguire un'eventuale azione.
5. 329.Del Bue, Barani, Nardi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi e contestualmente, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge, risultino altri elementi


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concreti che rivelano l'infondatezza dei ricavi risultanti dalle scritture contabili.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009 e seguenti.
5. 147. Bernardo.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 7. Fogliardi, Fincato, Leddi.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 36. Leo.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 81. Tomaselli.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 107. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 126. Campa.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 166. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.


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4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all' articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.
5. 288. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma 12: «Qualora ne faccia richiesta il contribuente, gli Uffici sono tenuti a verificare la congruità della posizione del medesimo rispetto al reddito presuntivo emergente dall'applicazione, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Le posizioni risultanti congrue ai fini reddituali saranno considerate tali anche ai fini dell'accertamento dei ricavi sulla base degli studi di settore. Nel caso di imprese costituite in forma societaria, la disposizione troverà applicazione se ne richiedano l'applicazione la totalità dei soci che esercitano operativamente l'attività nell'impresa qualora la congruità reddituale risulti con riguardo alla totalità dei soci che esercitano tale attività.
5. 148. Bernardo.

Al comma 12, lettera 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.

Conseguentemente al comma 13, lettera 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento;
al comma 14, lettera 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.
5. 310. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 12, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 225. Contento.

Al comma 14, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 226. Contento.

Sopprimere il comma 15.
*5. 6. Fogliardi, Fincato, Leddi.

Sopprimere il comma 15.
*5. 37. Leo.

Sopprimere il comma 15.
*5. 82. Tomaselli.

Sopprimere il comma 15.
*5. 106. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.


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Sopprimere il comma 15.
*5. 125. Campa.

Sopprimere il comma 15.
*5. 167. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 15.
*5. 234. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 15.
*5. 342. Fincato.

Sopprimere il comma 15.
*5. 284. Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

Al comma 15, capoverso Art. 8-bis, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 227. Contento.

Sopprimere il comma 16.
Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) articolo 45, comma 2;
2) articolo 46;
3) articolo 99;
4) articolo 108;
5) articolo 110;
6) articolo 112;
7) articolo 114;
8) articolo 118;
9) articolo 120;
10) articolo 128;
11) articolo 132;
12) articolo 143;
13) articolo 144;
14) articolo 145;
15) articolo 146;
16) articolo 147;
17) articolo 157;
18) articolo 159;
19) articolo 160;
20) articolo 161;
21) articolo 163;
22) articolo 164;
23) articolo 175;
24) articolo 182;
25) articolo 183;
26) articolo 184;
27) articolo 186;
28) articolo 189;
29) articolo 192;
30) articolo 193;
31) articolo 194;
32) articolo 197;
33) articolo 198;
34) articolo 199;
35) articolo 201;
36) articolo 204;
37) articolo 205;
38) articolo 206;
39) articolo 207;
40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;


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3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5. 127. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 16.
5. 271. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
5. 183.Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: qualità e quantità.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
5. 314. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5. 1. Bordo.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5. 235. Luchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5. 269. D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5. 223. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Pedrizzi, Antonio Pepe.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
**5. 144. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.


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Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
**5. 220. Raiti.

Al comma 16, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis. All'articolo 15, il limite che eccede le 250 mila lire per la detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro;
b-ter. Non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale, sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 dei decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5. 151. Filippi, Garavaglia.

Al comma 16 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), all'ottavo periodo le parole: «nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa di lire cinquanta milioni» e le parole: «nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa massima di lire cinquanta milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 143.Armosino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;
al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;
dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5. 4. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per


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cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;
al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;
dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5. 45. Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis). All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;
al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;
dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5. 104. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972.;
b) al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse;
dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;


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nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.
*5. 169. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;
dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5. 5. Fogliardi, Fincato, Leddi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;
dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5. 44. Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;
dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5. 105. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono soppresse;
b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo l, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
**5. 168. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre


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2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
**5. 3. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
**5. 46. Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
**5. 103. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere.
*5. 170. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» e prima delle parole «del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633» aggiungere le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 211.Floresta.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.
*5. 145. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e i servizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica o tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16 del presente articolo.
* 5. 221.Raiti.


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Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II punto 31 «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 432 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5. 272.D'Elpidio, Fabris.


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Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
5. 289. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere i commi 18 e 19.
5. 276.D'Elpidio, Fabris.

Sopprimere i commi 18 e 19.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
5. 315. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
5. 181.Incostante.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.
* 5. 100. Mancini.

Al comma 23, aggiungere in fine le seguenti parole: con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza


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anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.
* 5. 175. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 35, comma 12, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «I soggetti di cui al primo comma» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei medici di medicina generale,».
5. 270.D'Elpidio, Pignataro.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presento legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, di una dichiarazione integrativa ai sanai dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento. Per ogni periodo d'imposta sanato è dovuta una sanzione in misura doppia della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 da versare entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
5. 236.Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 110 milioni di euro;
2008: - 110 milioni di euro.
5. 375. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimere il comma 25.
5. 179. Armosino.

Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso e comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se i percipienti dichiarano al condominio che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 2 per cento dell'ammontare del corrispettivo.
* 5. 83. Tomaselli.

Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso e comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se i percipienti dichiarano al condominio che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 2 per cento dell'ammontare del corrispettivo.
* 5. 260. Mazzoni, Peretti, Zinzi.


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Al comma 25, capoverso A. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
** 5. 338.Leone.

Al comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
**5. 29. Leo.

Al comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
**5. 49. Campa.

Al comma 26, lettera d) capoverso a), aggiungere le seguente:
d-bis) alle cessioni di tv color, apparecchi di riproduzione audio-video ed elettrodomestici;.
5. 294. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile. Con decreto del Ministro del Tesoro, da approvare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabiliti:
a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;
b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all'evasione d'imposta;
c) la quota di detrazione delle. singole operazioni di compravendita;
d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;
e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni;
f) le modalità di fruizione delle deduzioni in funzione del numero dei figli a carico.
5. 237. Peretti, Zinzi, Galletti.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
126-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: «pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario» sono aggiunte le seguenti: «ultimo;».
5. 293. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente comma:
1-ter. Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative i servizi radiomobili delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
5. 173. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;
b) all'articolo 19, comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto della disposizione del comma 6-bis dei medesimo articolo 74,


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l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1072, numero 640»;
c) all'articolo 74:
1. Al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;
2. Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 640».
5. 238. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni é aggiunto il seguente punto: «28) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
5. 241. Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 devono intendersi ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere, ferma restando la facoltà di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
5. 239. Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito dal seguente:
Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1o gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'Iva sull'accisa vigenti nell'anno di competenza.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero dell'interno:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
5. 240. Volontè, Peretti, Zinzi.


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Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
5. 189.Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente nella tabella A, primo comma, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 150. Marras.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
5. 280. Marras.

Sopprimere il comma 28.
*5. 2. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Sopprimere il comma 28.
*5. 47. Leo.

Sopprimere il comma 28.
*5. 102. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 28.
* 5. 149. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 28.
* 5. 172. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 28.
* 5. 363. Ruta, Narducci.

Sopprimere il comma 28.
* 5. 374. Lulli.

Sopprimere il comma 28.
* 5. 275. D'Elpidio, Fabris.

Sostituire il comma 28 con i seguenti:
28. Sono soppressi i commi 2, 3, 4 e 5 del'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
28-bis. Al fine di contrastare l'abusivismo nell'attività di mediatore di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, nell'articolo 8 della legge medesima, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni», sono sostituite con le parole: «una somma compresa tra euro 7.500 ed euro 15.000».
* 5. 279. Marras.

Sostituire il comma 28 con il seguente.
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5. 70. Campa.


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Il comma 28 è sostituito dal seguente:
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5. 184.Alemanno, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5. 195.Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 5. 353.Lulli, Tolotti.

Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
** 5. 378. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
** 5. 370.Mantini.

Al comma 28, sopprimere le lettere a) e b).
5. 140. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. È abrogato l'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. 379. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 28, inserire il seguente:
«28-bis. All'articolo 11 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il comma 2 è soppresso; all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, al comma 1, le parole «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle parole «una somma compresa tra euro 7.500 ed euro 15.000».
5. 141. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.


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2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 186.Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. II comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
« 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 169.Campa.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
« 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 194.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
« 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 354.Lulli, Tolotti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
« 2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.
2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».
* 5. 376. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.


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Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5. 71. Campa.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli


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adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5. 185. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5. 193. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione


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sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5. 366. Lulli, Tolotti.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica


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segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
** 5. 377. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
5. 371. Mantini.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;


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b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
* 5. 277. Marras.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
* 5. 355. Lulli.


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Al comma 29, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Nel rispetto degli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere b) e i), del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, è da ritenersi titolo abilitativo all'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro effettuata attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, per gli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, il possesso dei seguenti requisiti di affidabilità: quotazione ai principali listini UE ed extra Ue; raccolta non inferiore ai 500 milioni di euro annui; licenza riconosciuta da un Paese comunitario; comprovata attività di prevenzione delle Iudopatic, stabile organizzazione in Italia. Alla verifica di detti requisiti è preposto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
5. 364. Milana.

Al comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità.
29-ter. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti.
29-quater. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
5. 365. Milana.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunto la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.

29-ter. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.
5. 201.Nannicini.


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Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Il comma 288, dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n 311 è sostituito dal seguente:
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione, nonché per la raccolta a distanza delle scommesse e per la commercializzazione dei giochi facenti parte del portafoglio AAMS, utilizza e remunera i servizi di un Service Provider abilitato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire a terzi i servizi suddetti. Resta ferma la facoltà per ciascun singolo concessionario di fornire i servizi di cui sopra in favore delle proprie concessioni, previo accertamento dei necessari requisiti e capacità tecniche da parte di AAMS.
Il Service Provider, per essere abilitato dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire i servizi suddetti in favore di terzi concessionari, deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Il rapporto tra il Service Provider e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove il Service Provider assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte del Service Provider, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma deiMonopoli Stato con proprio provvedimento, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esercizio dell'attività di Service Provider di cui al primo periodo del presente comma.
5. 202.Nannicini.

Al comma 32, dopo le parole ed autonomie locali aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIT).
5. 199.Giovanelli.

Al comma 33, dopo le parole direttore dell'Agenzia delle dogane aggiungere le seguenti: d'intesa con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIT).
5. 197.Giovanelli.

Sopprimere il comma 34.
5. 326. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 191.Marchi, Misiani.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 195.Osvaldo Napoli.


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Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 369.Milana.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
* 5. 229.Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 34, dopo le parole: con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata.
5. 290. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezza.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro delle riforme e innovazione nella p.a.
5. 198.Giovannelli.

Al comma 34, dopo le parole: con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 327. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine di dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento.
2. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
23-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite


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dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

23-quater. Le disposizioni del comma 23-ter si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
5. 192.Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.
34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiano è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiano abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di citi ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
* 5. 73. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.
34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiano e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiano abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di citi ai precedenti


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periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
* 5. 268.D'Elpidio.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.
34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiano è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di citi ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
* 5. 242. Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 2 per cento.
5. 287. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Sopprimere il comma 35.
*5. 11. Fogliardi, Fincato, Leddi.

Sopprimere il comma 35.
*5. 41. Leo.

Sopprimere il comma 35.
* 5. 139. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 35.
*5. 101. Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 35.
*5. 133. Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Patarino.


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Sopprimere il comma 35.
* 5. 171. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 35.
* 5. 178. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo Romele, Russo.

Sopprimere il comma 35.
*5. 74. Marras, Giudice, Cicu.

Sopprimere il comma 35.
*5. 382. Musi.

Sopprimere il comma 35.
*5. 243. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
d) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5. 30. Leo.

Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
d) nel comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5. 77. Campa.


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Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
d) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali».
**5. 84. Tomaselli.

Al comma 35, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:
b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;
c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5. 263. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 35, capoverso art. 2-bis, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:
b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione


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all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;
c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5. 325. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 35, capoverso art. 2-bis, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:
b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;
c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;
e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
**5. 340. Fincato.

Al capoverso art. 2-bis, lettera b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis) con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono disciplinati i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato dai soggetti di cui al comma 1 lettera a) per l'invio a ciascun contribuente dell'invito previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. 383.Musi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 2545-octies del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c., l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statuarie di cui all'articolo 2514 c.c. o emetta strumenti finanziari.
5. 244. Peretti, Zinzi, D'Agrò.


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Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-bis, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5. 152. Filippi, Garavaglia.

Dopo comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Gli agenti della riscossione devono segnalare all'anagrafe tributaria i nominativi assegnatari delle vendite degli immobili, di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, entro il mese successivo dalla data delle vendita. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti negli anni 2005 e 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5. 153. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 3 , aggiungere i seguenti:
37-bis. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni in materia di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale di cui alle disposizioni contenute nella legge 411212006 n. 248, nel decreto-legge 311012006 n. 262, nonché nella presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzato alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
37-ter. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 38-bis derivanti dalle misure di accertamento, contrasto all'evasione e all'elusione fiscale adottate.
37-quater. In relazione alle stime del maggiore gettito rispetto a quello preventivato ed imputabile alle misure di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, determinato ai sensi del comma 38-ter, é disposta la riduzione delle imposte di cui al comma 38bis a decorrere dal 2008.
5. 312. Iacomino, Andrea Ricci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: r I soggetti indicati nel comma 1 possono richiedere al sostituto di imposta di effettuare la rateizzazione bimestrale della trattenuta da operare in sede di conguaglio. La richiesta deve essere effettuata dal sostituito di imposta e deve pervenire al sostituto di imposta attraverso comunicazione scritta entro il 12 gennaio dell'anno successivo.
5. 267. Mereu, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,


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come inserito dall'articolo 5, comma 25 le parole 0 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
5. 295. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;
b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».
*5. 18. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;
b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».
*5. 94. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;
b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
*5. 68. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre


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1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;
b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
*5. 345. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;
b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
*5. 252. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.» sono soppresse.
**5. 19. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono abrogate.
**5. 95. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.
**5. 251. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.
**5. 302. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.
**5. 346. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».
**5. 347. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».
**5. 250. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.».
5. 20. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.
* 5. 66. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».
* 5. 96. Tomaselli.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».
3-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre»; b), all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre».
** 5. 138. Cosenza, Alberto Giorgetti.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 2, comma 1, le parole: tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre.
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: entro il 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: entro il 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre.
** 5. 177. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo Romele, Russo.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
** 5. 132. Buonfiglio, Bellotti.

Dopo il comma 37, aggiungere, i seguenti commi:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
* 5. 380. Marras, Cicu.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed


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integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre.».
* 5. 12. Leo.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre.».
* 5. 75. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2. al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2. al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»
c) all'articolo 5:
1. al comma 1:
I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;
II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
2. al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
** 5. 15. Leo.


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Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;
2. al comma 2 le parole: del settimo mese sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;
b) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;
2. al comma 4-bis le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;
c) all'articolo 5:
1. al comma l:
I. le parole: settimo mese sono sostituite dalle seguenti: nono mese;
II. le parole: sette mesi sono sostituite dalle seguenti: nove mesi;
2. al comma 4 le parole: del settimo mese sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;
d) all'articolo 5-bis le parole: del settimo mese, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;
e) all'articolo 8 le parole: 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre.
** 5. 64. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4; al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;
c) all'articolo 5, al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese» e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»; al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
** 5. 92. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;


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c) all'articolo 5:
a) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese» e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
** 5. 301. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;
c) all'articolo 5:
a) al comma 1:
i) le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;
ii) le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
** 5. 254. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;
c) all'articolo 5:
a) al comma 1:
I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»:
II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;


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e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre;».
** 5. 332. Fincato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è corrisposto, per il servizio reso, un compenso pari a 1 euro per ogni modello F24 on-line trasmesso tramite procedura entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Contestualmente viene ridotto il compenso, pari ad euro 0,50, erogato alle banche a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. 162. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:
37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;
b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

37-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:
«In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa


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tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
* 5. 16. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole: commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta sono inserite le seguenti: la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché;
b) al comma 8, le parole: ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 sono sostituite dalle seguenti: o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche;
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

37-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:
In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 32Z a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi.
* 5. 65. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;


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b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

b) L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

«Art. 7-bis.
(Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni).

1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi sì applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
* 5. 93. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;
2. al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;


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3. il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;
4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

37-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:
1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi sì applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
* 5. 253. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
** 5. 28.Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
** 5. 52. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive


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modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5. 85. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» con le seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5. 259. Mazioni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» con le seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5. 282. Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5. 337. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
**5. 296. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole: presenta l'elenco dei soggetti sono aggiunte le seguenti: titolari di partita Iva.
*5. 61. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».
*5. 26. Leo.


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Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5. 298. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5. 257. Manzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5. 335. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5. 14. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5. 91. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5. 62. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5. 255. Mazzoni, Peretti, Zinzi, Lion.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5. 300. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive


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modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.
**5. 333. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5. 27. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5. 53. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5. 297. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5. 258. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
*5. 336. Fincato.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. 1. Al comma 7 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 262 del 2006 prima delle parole I trasferimenti erariali aggiungere le seguenti «Solo per l'anno 2007»

Conseguentemente, ridurre il fondo di xui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
5. 362. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. La lettera a) del comma 25 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 è soppressa.
5. 5. Alfano, Berruti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 35, legge 4 luglio 2006, n. 223, comma 10-ter, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, dopo le parole «ovvero imprese di locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita


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di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirenti dichiari che intende trasferirli entro tre anni e che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili che in sede di acquisto del bene trasferito abbia beneficiato dalla presente disposizione,.
5. 206. Angelo Piazza.

All'articolo 5, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis.
Il comma 10-quater dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«10-quater. L'affitto di azienda, il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soggetto, ove ad esso sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto, anche all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a-bis, del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Tale disposizione si applica ai contratti di affitto stipulati successivamente al 12 agosto 2006».
5. 208.Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e assicurativi e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna da parte del subappaltatore della certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, ovvero fino a quando quest'ultimo non gli abbia consegnato copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.
37-ter. Dopo il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 inserire il seguente:
29-bis. Gli enti impositori, previdenziali e assicurativi tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma precedente stipulano apposita convenzione alfine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva e fiscale e della acquisizione delle relative richieste esclusivamente per via telematica.

37-quater. Il comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo la consegna da parte di quest'ultimo di certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti; in quest'ultimo caso il pagamento


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dovrà avvenire solo dopo che l'appaltatore abbia consegnato al committente copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-quater. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con I modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano solo ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

37-sexies. Dopo il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è inserito il seguente:
34-bis. Gli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si estendono anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, fermo restando che l'acquisizione della certificazione di cui al comma 29, ovvero della documentazione equipollente in caso di attestazione tacita della regolarità, ed il pagamento del corrispettivo in data posteriore di non oltre un mese a quella della certificazione ovvero della tacita attestazione, comportano la liberazione del committente dalla responsabilità solidale inerente sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali obbligatori. Resta salvo il limite annuale, per l'obbligazione solidale, contemplato dall'articolo 29, comma 2, cit.
** 5. 204.Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e assicurativi e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna da parte del subappaltatore della certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, ovvero fino a quando quest'ultimo non gli abbia consegnato copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.
37-ter. Dopo il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 inserire il seguente:
29-bis. Gli enti impositori, previdenziali e assicurativi tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma precedente stipulano apposita convenzione alfine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva e fiscale e della acquisizione delle relative richieste esclusivamente per via telematica.

37-quater. Il comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni,


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dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo la consegna da parte di quest'ultimo di certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti; in quest'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire solo dopo che l'appaltatore abbia consegnato al committente copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-quater. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con I modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano solo ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

37-sexies. Dopo il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è inserito il seguente:
34-bis. Gli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si estendono anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, fermo restando che l'acquisizione della certificazione di cui al comma 29, ovvero della documentazione equipollente in caso di attestazione tacita della regolarità, ed il pagamento del corrispettivo in data posteriore di non oltre un mese a quella della certificazione ovvero della tacita attestazione, comportano la liberazione del committente dalla responsabilità solidale inerente sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali obbligatori. Resta salvo il limite annuale, per l'obbligazione solidale, contemplato dall'articolo 29, comma 2, cit.
** 5. 384.Musi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
* 5. 31. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
* 5. 50. Campa.


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Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
* 5. 87. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
*5. 264. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
*5. 324. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato».
*5. 341. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
** 5. 13. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
** 5. 63. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere


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dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
** 5. 90. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5. 256. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5. 299. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5. 334. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 8 la lettera a) è soppressa;
c) al comma 10, lettera b) i numeri 1 e 2 sono soppressi.
5. 76. Vico, Lulli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
* 5. 22. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4


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agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
* 5. 58. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
* 5. 98. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».
*5. 319.Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».
*5. 349.Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».
*5. 248.Mazzoni, Peretti Zini.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono


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telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 23. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 57. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 99. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 304. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 247. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 350. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,


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convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 21. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 54. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 97. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 303. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 249. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 348. Fincato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole: non superiore al 2 per cento sono sostituite dalle seguenti: non superiore al 4 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 180. Bernardo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non superiore al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia


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e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
* 5. 110. Uggè, Mondello, Di Centa, Zanetta.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non superiore al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
*5. 55. Campa.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «516,46 euro» sono sostituite con: «2.000 euro».

Conseguentemente alla tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5. 011. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite ai beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 200, nonché alle spese di rappresentanza sostenute da imprese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi per un importo comunque non superiore al 2 per cento del volume di affari annuo conseguito».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
**5. 111. Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 108 del testo unico delle imposte


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sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è sostituito dal seguente «Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite ai beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 200, nonché alle spese di rappresentanza sostenute da imprese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi per un importo comunque non superiore al 2 per cento del volume di affari annuo conseguito.».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
**5. 56. Campa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o dì maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».
2. All'articolo 8 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Alle violazioni già contestate si applica, se più favorevoli per il contribuente, la sanzione prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997».
3. All'articolo 7 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione da euro 2.065 ad euro 20.658 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti. Qualora la dichiarazione d'intento di cui il cedente o il prestatore ha omesso la comunicazione o ha comunicato con dati inesatti o incompleti, sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si applica la sanzione di cui al comma 3.».
5. 01. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,


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le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5. 24. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5. 59. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
37-ter. All'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5. 351. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti sono sostituite dalle seguenti: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.
37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del


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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
**5. 246. Manzini, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'i per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 25. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 86. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 60. Campa.


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Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 283. Ceccuzzi, Aurisicchio, Crsci, Visco, Vannucci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 245. Manzini, Pertti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 305. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 352. Fincato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente comma:
37-bis. All'articolo 1, comma 1 della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole «a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86».
5. 205.Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «anche in locazione finanziaria» è aggiunto il seguente periodo «, salva l'applicazione del comma 1-bis;».
37-ter. All'articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «negoziati in mercati regolamentati italiani» sono aggiunte le seguenti «ed alle società ed enti da loro controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile».
34-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In alternativa all'importo derivante dall'applicazione della percentuale prevista dalla lettera b) del comma 1 relativo ai beni immobili, le società e gli enti interessati possono far concorrere il rendimento medio corrente delle stesse immoblilizzazioni. Per rendiemento medio corrente si intende l'importo derivate dall'applicazione al valore di mercato di ciascun bene immobile al termine del periodo d'imposta dell'80 per cento del tasso di rendimento medio, riferito alla stessa data, dei beni immobili aventi analoga destinazione d'uso e collocazione toponomastica. Le modalità e gli adempimenti necessari per l'individuazione sulla base di rilevazioni statistiche ufficiali degli elementi ed informazioni necessari ai fini del computo del rendimento medio corrente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma. Il valore di mercato dei beni immobili deve comunque risultare da apposita perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da esperto indipendente iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili».
5. 207.Angelo Piazza.


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Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all' articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.

Conseguentemente, gli articoli 114 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà), 115 (Imprese pubbliche), 200 (Interventi di solidarietà sociale), comma 2, sono abrogati.
5. 04. Nicola Rossi.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti commi:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo


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da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, sì applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non sì applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*5. 89. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582


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ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i


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soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 22.
* 5. 72. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica


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delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 22.
* 5. 17. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza


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dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
5. 261. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse


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ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
* 5. 317. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non


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debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
* 5. 331. Fincato.


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Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate 14 seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»,
e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,

37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.


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37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né 1'art 19, comma 1, del decreto Ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
** 5. 134. Musi.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate 14 seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»,
e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,

37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis


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del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né 1'art 19, comma 1, del decreto Ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
** 5. 142. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo: «Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente».
5. 154. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'espropriazione immobiliare, l'importo di ottomila è sostituito con: diecimila euro.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 155. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno, ovvero 18 mesi, in presenza di abitazione principale del contribuente o suoi familiari conviventi, dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 156. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i duemila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo


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pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 157. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
5. 159. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: «Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente cinquecento euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo».
37-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
5. 158. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
37-bis. Sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della leggè 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1o gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci ove previsto, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 dicembre 2006.
37-ter. È Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 37-bis devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell'imposta sui


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redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione.
37-quater. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario.
37-quinquies. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
5. 136. Sanza.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. La detenzione degli apparecchi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, ed il relativo numero di abbonamento radiotelevisivo sono soggetti ad obbligo di denuncia in apposito quadro della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
5. 130. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. È abolita la possibilità di dare la disdetta per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
5. 128. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. All'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 è aggiunto il seguente comma:
2-bis Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è inoltre competente l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, cui sono conferiti in materia di canone radiotelevisivo i poteri e le facoltà di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli inviti e le richieste possono essere notificati anche a mezzo posta. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'espletamento delle relative attività operative, l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione si può avvalere di addetti della RAI-Radiotelevisione italiana appositamente incaricati.
5. 129. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine il seguente comma:
Nei limiti necessari per il perseguimento delle propri finalità istituzionali, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione o, per conto di questo, la RAI-Radiotelevisione italiana, ricevono da enti pubblici e privati, da società, imprese e piccole imprese, le generalità e l'indirizzo dei loro iscritti, utenti e clienti.
I fabbricanti, gli importatori, i rivenditori ed i riparatori di apparecchi idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo e le imprese che a qualsiasi titolo sono a conoscenza dei dati personali riportati sui certificati di garanzia dei suddetti apparecchi,


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i videonoleggiatori gli installatori di impianti di ricezione, le emittenti di trasmissioni televisive a pagamento ed i loro agenti trasmettono mensilmente i dati di cui al precedente comma all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, per conto di questo, alla RAI-Radiotelevisione italiana, sotto pena della sanzione amministrativa di 250 euro per ogni omessa, tardiva o incompleta segnalazione di ciascun nominativo od indirizzo.
Per la comunicazione dei dati personali di cui ai precedenti commi non è necessaria l'acquisizione del consenso degli interessati. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, o per conto di questa la RAI-Radiotelevisione italiana, provvedono all'informativa nei confronti degli interessati contestualmente all'utilizzazione dei relativi dati personali.
5. 131. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: Entro 90 giorni dall'acquisto del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione spa provvede al rinnovo dei consigli di amministrazione delle stesse società; ogni consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a tre consiglieri per le società che gestiscono più ambiti territoriali ovvero un unico amministratore negli altri casi.
5. 161. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
* 5. 88. Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
* 5. 67. Campa.


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Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
* 5. 32. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
* 5. 262. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
* 5. 316. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo


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al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
* 5. 339. Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, le parole «pari al 2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 10 per cento».
5. 219.Bonelli, Camillo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007:
a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro;
b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro;
c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 25 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;
d) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, concernente disposizioni in materia di abbandono dei crediti tributari di modesta entità, l'importo di lire trentaduemila viene elevato a 25 euro;
e) l'imposta comunale sugli immobili non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro.
37-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
5. 160. Filippi, Garavaglia.

Aggiungere il fine il seguente comma:
37-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 alle imprese individuali con volume di affari annuo non superiore a 75.000 euro, che svolgono attività nei comuni di montagna con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, é riconosciuta una deduzione dalla base imponibile ai fini IRE, fino a concorrenza dello stesso, per l'importo minimo di 3.000 euro.


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Conseguentemente:
All'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
3) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
4) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007.
5. 174. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
il codice fiscale per la ditta individuale e la partita iva per la società;
il numero di iscrizione al Ruolo agenti affari in Mediazione e la camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e/o per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;
il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;
l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

2. In caso di assenza dell'iscrizione al Ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge n. 39 del 1989, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza;
3. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
5. 7. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori», sono aggiunte in fine le seguenti parole «nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «3,5 milioni di euro».
5. 6. Alberto Giorgetti.


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Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculilstica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.
5. 0. 20.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculilstica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».
*5. 0. 19.D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculilstica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».
*5. 0. 18.Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 54, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «1 milione di lire», sono sostituite con: «2.000 euro».

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5. 08. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale).

1. All'articolo 10-bis, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico», è aggiunto il seguente periodo: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente


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della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
5. 012.Zorzato, Milanato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalle legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 22" e prima delle parole "del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633" sono aggiunte le seguenti "comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6"».
5. 0. 23.Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:
«17. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: "; i trasferimenti erariali" a "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241/1997".
18. L'articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dall'articolo 1, della legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente: "le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
19. È soppresso l'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
20. La procedura di compensazione di cui ai precedenti commi 18 e 19 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti i forza in ciascun mese.
21. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguiti.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
5. 0. 24.Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trasmissione telematica dei corrispettivi).

1. All'articolo 37, comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 014.Floresta.


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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni relative al contratto collettivo per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico locale).

1. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizione in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: «i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997.
2. L'articolo 1, comma 3, primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti avanti diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

3. È abrogato il comma 1 dall'articolo 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
4. La procedura di compensazione, di cui ai precedenti commi 18 e 19, si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni, di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella c, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 013.Floresta.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
14-ter. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini


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delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 2997, n. 446.
14-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1 comma 10 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58.
Conseguentemente alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2005, 2008, 2009.
5. 0. 25.Leone, Gianfran

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 35, comma 12, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sopprimere le parole da: «i compensi in denaro», fino alla fine del periodo del medesimo comma.
5. 09. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il comma 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 223, con vertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 è soppresso.
5. 010. Marinello, Angelino Alfano, Conte.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 sono abrogati.
5. 017.Verro.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. La lettera a) del comma 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 è abrogata.
5. 016.Verro.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera od altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo solo agli enti gestori delle case da gioco autorizzate la possibilità di esercitare l'azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.
5. 0. 21. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine,


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la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
45. 0. 22.D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni).

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza


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di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1o gennaio 2007.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione Spa, ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*5. 02. Tabacci.


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Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni).

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1o gennaio 2007.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione Spa, ivi incluse tutte le


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somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
*5. 03. Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.


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ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 35, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «per almeno l'80 per cento» sono sostituite dalla seguente: «prevalentemente» e la parola « 1.000.000» è sostituita dalla ad seguente: « 2.000.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
6. 44. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 35, comma 12-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 12-bis le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».
2. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.».
6. 42. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio dell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali,


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al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per le zone montane il predetto costo può, in alternativa, essere quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per le zone montane il predetto costo può, in alternativa, essere quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) le parale: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
6. 41. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 27 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di


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cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
6. 45. Brugger, Zeller, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 34 dell'articolo 36, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
6. 46. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.
6. 50. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è a infine il seguente periodo: «Sono escluse a tale obbligo le imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e gli esercenti arti e professioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».
2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
6. 43. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 12, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 5.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti


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dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straodinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
6. 48.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 88, comma 3, lettera b) ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dalle regioni e province autonome per» aggiungere la seguente: «l'acquisto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole: «nella misera di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di curo 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di curo 209,68».
6. 47. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel comma 4-bis dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono esonerati dalla presentazione dell'elenco dei fornitori le aziende agricole, che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del Decreto legislativo 504) del 1995 è aumentata del 10 per cento.
6. 49.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248 sono, le parole «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: curo 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: curo 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: curo 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: curo 75,36 per ettolitro»;


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c) le parole: «l'Alcole etilico: curo 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: curo 880,01 per ettolitro anidro».
6. 51. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nella tariffa, parte 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:
2-ter. Affitti di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo risulti inferiore a mille euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 5 per cento.
6. 52. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
La misura fissa dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della tariffa allegato «A», parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata da euro 1,81 a euro 2,50 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da euro 77,47 ad euro 500,00.
6. 15.Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da euro 1,81 a euro 2,00 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da euro 77,47 ad euro 200,00.
6. 14.Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La tassa annuale di concessione governativa per il passaporto non è dovuta, oltre ai casi di cui al comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea, se previsto l'uso della carta di identità.
6. 16.Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. È imprenditore commerciale chi, titolare di licenza di cui all'articolo 86, terzo comma, b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolge l'attività digestione, anche indiretta, del gioco o la raccolta di gioco pubblico operati attraverso apparecchi automatici, meccanici, elettromeccanici, elettronici e videoterminali. L'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificamente autorizzati o l'attività di raccolta del gioco pubblico comprende i giochi di abilità o di intrattenimento, siano essi senza vincita, con vincita in denaro od a premio.
6-ter. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito con il seguente:
533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è considerata attività di raccolta del gioco, l'insieme delle attività strumentali all'offerta del gioco nonché delle attività ad essa omogenee svolte dai terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2007, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.
6. 30. Tolotti.


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Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. È imprenditore commerciale, anche nel caso in cui l'organizzazione dei mezzi non abbia carattere di industrialità, colui il quale, con organizzazione di mezzi propri o di terzi, svolge l'attività dì gestione, anche indiretta, del gioco o la raccolta di gioco pubblico operati attraverso apparecchi automatici, meccanici, elettromeccanici, elettronici e videoterminali, con software residente o da remoto. L'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificamente autorizzati o l'attività di raccolta del gioco pubblico di cui al comma che prevede comprendono i giochi di abilità o di intrattenimento, siano essi senza vincita, con vincita a denaro o a premio. Chi volge l'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificatamente autorizzati o che svolge attività di raccolta del gioco pubblico è tenuto al rispetto delle leggi e dai regolamenti attuativi per ogni tipologia di gioco gestito dallo Stato direttamente o tramite soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni. Qualora l'attività di gestione e di raccolta del gioco pubblico sta operata mediante soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni, è considerata per attività di raccolta del gioco l'insieme delle attività strumentali all'offerta del gioco e, in particolare: 1) le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita e alle attività commerciali con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia; 2) le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze concordate, dell'importo residuo. In ogni caso il gestore di giochi deve essere titolare di licenza di cui all'articolo 86 del Tulps. È istituito un registro dei gestori di gioco pubblico tenuto a mistero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo i parametri definiti dalla legge.
6. 66.Nardi.

Dopo il comma 6, aggiugere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica».
6. 19.Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-ter. I gestori di gioco pubblico inseriti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato ed operanti la raccolta mediante apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'articolo 110 Tulps possono accedere, con modalità riservate, alla consultazione dei dati di gioco rilevati dalla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e relativi agli apparecchi da essi posseduti; il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici tali da assicurarne l'operatività dell'accesso riservato ai dati di gioco, indipendentemente dalla attività di controllo effettuata da chi è preposto alla lettura dei dati degli stessi apparecchi.
6. 67.Nardi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I gestori di gioco pubblico ed i possessori di apparecchi di gioco operanti la raccolta mediante apparecchi di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 110 Tulps possono accedere alla consultazione dei dati di gioco rilevati dalla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, relativi agli apparecchi da essi posseduti, indipendentemente dalla attività di controllo effettuata da chi è preposto alla lettura dei dati degli stessi apparecchi.
6. 32. Tolotti.


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Al comma 7, capoverso 13-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le modalità ed i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, effettuano i versamenti in acconto ed a saldo delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico per gli apparecchi da questi posseduti, direttamente a favore dell'Erario.
6. 71.Tolotti.

Al comma 7, capoverso 13-bis, dopo la lettera c) aggiungere il seguente:
c-bis) le modalità ed i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del test unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, effettuano i versamenti in acconto delle somme dovute dal soggetto passivo di imposta a titolo di prelievo erariale unico direttamente a favore dell'Erario.
6. 68.Nardi.

Al comma 9, sopprimere il capoverso 39-sexies.
*6. 31. Tolotti.

Al comma 9, sopprimere il capoverso 39-sexies.
*6. 65.Nardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo sono soggetti esclusivamente ad un'unica aliquota fissa del 20 per cento ai fini IRPEF, indipendentemente dal livello del reddito imponibile del percettore. È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente comma. Resta ferma la deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione, già prevista dalla normativa vigente per i redditi derivanti da canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del dieci per cento.
6. 12. Raisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo sono soggetti esclusivamente ad un unica aliquota fissa del 20 per cento ai fini Irpef indipendentemente dal livello del reddito impombile del percettore. È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente comma. Resta ferma la deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione, già prevista dalla normativa vigente per i redditi derivanti da canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.
6. 9. Raisi.


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Sostituire il comma 11 con i seguenti:
11. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2007 e per gli anni successivi.
11-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2004, n. 87, come modificato dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale ammontare, in ogni caso, non può superare l'ammontare dell'imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre precedente».
6. 40. D'Elpidio.

Sopprimere i commi da 12 al 20.

Conseguentemente alla Tabella C sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.
6. 73. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere i commi da 12 a 20.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.
6. 13.Armosino.

Sopprimere i commi da 12 a 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti; benzina e benzina senza piombo; olio da gasolio usato come carburante;
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
6. 53. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 16 e 20.
6. 17.Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 12.
*6. 70.Fincato.

Sopprimere il comma 12.
*6. 8.Tomaselli.

Sopprimere il comma 12.
*6. 6.Campa.


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Sopprimere il comma 12.
*6. 4.Leo.

Sopprimere il comma 12.
*6. 70.Fincato.

Sopprimere il comma 12.
*6. 58.Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 12.
*6. 38. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi da 13 a 19.
**6. 24. Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi da 13 a 19.
**6. 35. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere i commi da 13 a 19.
**6. 4. Margiotta, Luongo, Carta, Lombardi.

Sopprimere i commi da 13 a 19.
**6. 10. Margiotta, Luongo, Carta, Lombardi.

Sopprimere il comma 15.
6. 20. Moffa, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazione, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili).

1. L'imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 15.000 ma non i 28.000 euro, ovvero nella misura del 25 per cento se il reddito complessivo supera i 28.000 euro ma non i 55.000 euro, ovvero nella misura del 10 per cento se il reddito complessivo supera i 55.000 ma non i 70000 euro. Oltre il reddito complessivo di 70000 euro l'imposta comunale sugli immobili non e più detraibile».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
23-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2. alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta: a tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
6. 23. Armani, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Le somme devono essere ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22


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del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 entro 15 giorni dalla riscossione. Le somme devono poi essere accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale entro 7 giorni dalla ripartizione.
6. 61.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Le somme devono essere ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 entro 7 giorni dalla riscossione. Le somme devono poi essere accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale entro 3 giorni dalla ripartizione.
6. 60.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

A1 comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tesoreria comunale inserire le seguenti: comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.
*6. 36. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.
*6. 22. Marchi, Misiani.

Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.
*6. 25. Osvaldo Napoli.

Al comma 18, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. 27.Giovanelli.

Al comma 18, dopo le parole: trasmissione telematica aggiungere le seguenti: per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: nonché le modalità di versamento ed i relativi costi.
*6. 37. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 18, dopo le parole: trasmissione telematica aggiungere le seguenti: per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; e dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: nonché le modalità di versamento ed i relativi costi.
*6. 21. Marchi, Misiani.

Al comma 18 dopo le parole: trasmissione telematica aggiungere le seguenti: per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; e dopo la parola: immobili, aggiungere le seguenti: nonché le modalità di versamento ed i relativi costi.
*6. 26. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 18 si applicano alle dichiarazioni che saranno presentato nell'anno 2009.

Conseguentemente, sono ridotte le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli da 130 a 133 del presente disegno di legge.
6. 59.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
21. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
*6. 7. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
21. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.
* 6. 11. Burtone.


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Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
21. L'articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.
*6. 28.Brandolini, Fiorio, Seruddio.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.
*6. 39. Peretti, Zinzi, D'Agrò, Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.
*6. 34. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, inserire il seguente:

Art. 216-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell'8 per cento e dell'8 per cento.
6. 33. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Ai fini degli adempimenti previsti dai commi 12, 13, 14, 18, 19 e 20 del presente articolo, i comuni o l'associazione territoriale o nazionale dei comuni e l'Agenzia delle Entrate possono accordare l'interscambio telematico dei dati.
6. 54. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:
2-bis. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è fatto obbligo, ai soggetti di cui al comma 1 con acquisti di merci superiori a 500.000 euro, di presentare - esclusivamente in via telematica - l'inventario fisico delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo le modalità di cui al comma 2).
6. 57.Iacomino, Ricci.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della qualifica di imprenditore agricolo sono comunque fatte salve le esenzioni in materia di iscrizione al registro delle imprese;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrete dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I


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del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.
6. 55. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di depositi bancari al portatore in giuro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 3500 euro».

20-ter. II comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito: «I vaglia postali, bancari e circolari per importi superiori a 500 euro davano recare indicazione di nome o della ragione sociale dei beneficiario e la clausola di non trasferibilità».
6. 56.Iacomino, Ricci.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente numero: 28) le prestazioni di cui al n. 27-ter del comma 1 del presente articolo e al n. 41-bis della parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 se effettuate in favore di comuni, province e regioni dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalle ONLUS in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 3 del presente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
20-ter. All'articolo 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono aggiunti i seguenti commi:
3. Per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e per le ONLUS la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19 comma 5 è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione maggiorata dell'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10 comma 1 n. 27-ter e al n. 41-bis tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 effettuate nell'anno e lo stesso ammontare aumentato delle altre operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
4. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le ONLUS che effettuano prestazioni di cui al n. 27-ter del comma 1 dell'articolo 10 e al n. 41 bis parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 possono scegliere, per entrambe le tipologie di prestazioni entro il 31 gennaio di ciascun anno dandone comunicazione alla Agenzie delle entrate competente per territorio, il proprio regime IVA, da mantenere per l'intero anno solare, tra le seguenti alternative: a) regime di imponibilità IVA con aliquota al 4 per cento di cui alla tabella A parte Il del presente decreto, oppure b) regime si esenzione di cui all'articolo 10 del presente decreto.
6. 72.Tolotti.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
2-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono


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sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».
2-quater. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.
6. 29. Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Barbatella, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Portoldi Bellanova.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
21. L'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 è abrogato. All'onere del provvedimento, valutato in 241 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007, 319 milioni euro per l'esercizio finanziario 2008 e 319 milioni euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 184 e 204.
6. 69. Del Bue, Barani.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:
21. A decorrere dal 1o gennaio 2007:
a) il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 è abrogato;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
*6. 62.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:
20-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007:
a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 è abrogato il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
*6. 78. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
20-bis. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
5-bis. Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi».
6. 18.Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a


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tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
6. 05. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi a sostegno del reddito).

1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica: 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» è inserito il seguente:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di curo per ciascun anno a decorrere dal 2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corsa alla data del 1o gennaio 2007.
6. 06. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole da: «adottato dal comune» fino a: «medesimo» sono sostituite con le seguenti: «non solo adottato dal comune ma anche definitivamente approvato, per l'imposizione ai fini ICI, ferma restando la facoltà impositiva dei comuni».
6. 01. Froner, Mantovani.


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Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Soppressione articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.
6. 02.Armosino, Marras.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. Il contributo, previsto dal comma l, si calcola per ciascun anno sul valore degli incrementi del patrimonio netto della fondazione o associazione, realizzati nell'esercizio precedente. Il contributo è dovuto:
a) nella misura del 25 per cento, sulla quota di incremento fino al 5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio del precedente esercizio;
b) nella misura del 15 per cento, sulla quota di incremento superiore al 5 per cento.

3. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relativamente al contributo previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
4. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti).

1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti, istituito presso il medesimo Ministero.
2. Il Fondo istituito a norma del comma l, è destinato all'erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito delle persone fisiche le quali, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in tutto o in parte, dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale determina in particolare i criteri, l'ordine di priorità, i requisiti e i limiti di reddito per la fruizione delle provvidenze previste dal comma 2, nei


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limiti delle disponibilità del Fondo. Lo schema del decreto, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.
6. 03. Garnero Santanchè.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. Il contributo, previsto dal comma 1 è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
3. Il contributo, previsto dal comma 1, non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.
(Fondo per le famiglie).

1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:
a) contributi per le spese di alloggio;
b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del sedicesimo anno;
c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo;
d) assegni di studio, per le spese d'istruzione media-superiore e universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.

3. Le provvidenze indicate al comma 2, sono destinate alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l'importo annuo di euro 15.000, e che siano formate, alternativamente:
a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;
b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita a norma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.

4. Agli effetti dell'applicazione del comma 3 rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, purché a carico. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.


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5. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.
6. 04. Garnero Santanchè.


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ART. 7.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 6. Valducci, Lazzari.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216:
alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720;
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;
voce Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
voce Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;
voce Ministero delle pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;
voce Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'ambiente:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;
voce Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;
voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;
voce Ministero per beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;


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voce Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente in misura pari al 5 per cento.
7. 16. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2007.
7. 17. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 0,4.
7. 19. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa con le seguenti: 31 dicembre dell'anno successivo alla delibera del consiglio comunale che la istituisce.
7. 18. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.
*7. 2. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.
*7. 8. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.
*7. 12. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7. 20. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
[Soppressione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale].

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari,


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appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;
b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 184;
dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

«Art. 212-bis.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720;
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;
voce Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
voce Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;
voce Ministero delle pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;
voce Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'ambiente:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;
voce Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;
voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;
voce Ministero per beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;
voce Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;


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voce Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.
7. 02. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 sono abrogati.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalemte tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro.
7. 06. Del Bue, Barani, Nardi.


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ART. 8.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.


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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi.
8. 61. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.

Conseguentemente, Tabella C, le dotazioni per spese correnti da iscrivere nei singoli stati di previsione dei bilanci 2007, 2008, 2009 sono ridotte del 3 per cento.
8. 9. Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.
* 8. 63. Bertolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.
* 8. 53. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
* 8. 55. Dussin, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
8. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Imposta di scopo sui flussi di traffico o contributo di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani destinata alla parziale copertura della spesa per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere a) e b); ovvero l'istituzione di un contributo di miglioria esclusivamente destinato alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere a), b), e c).
2. Il regolamento, che istituisce l'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani ovvero il contributo di miglioria, determina:
a) l'opera pubblica o le opere pubbliche da realizzare;
b) l'ammontare della spesa o delle spese da finanziare;
c) l'aliquota o le aliquote dell'imposta di scopo per i flussi di traffico interessanti i centri urbani o del contributo di miglioria;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti che:
1) per l'imposta di scopo sui flussi di traffico, tenga conto del numero dei passaggi dei veicoli nei centri storici in relazione alla tipologia dei veicoli stessi e all'inquinamento per produzione di gas ad effetto serra derivante dai medesimi;
2) per il contributo di miglioria, tenga conto, nell'applicazione alla base


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imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, del beneficio differenziale per ogni immobile rispetto all'opera pubblica o alle opere pubbliche realizzate, da finanziare parzialmente a carico di ogni immobile interessato.

3. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani è dovuta in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, di cui alle lettere a) e b), elencate al successivo comma 6 del presente articolo, con l'introduzione di un finanziamento realizzato attraverso sistemi automatici del controllo degli accessi, ovvero con l'installazione a bordo di ogni veicolo di un antenna di rilevamento, da distribuire gratuitamente, per l'addebito diretto della tariffa su carte prepagate. Nell'una o nell'altra ipotesi di rilevamento degli accessi può essere prevista una eventuale differenziata tariffazione per le ore di punta del traffico urbano, diversificando anche le tariffe medesime per tipo di veicolo, per il tasso di inquinamento prodotto in termini di gas ad effetto serra, per ora e per varco di entrata, con la possibilità di rivedere le tariffe medesime ogni anno sulla base delle condizioni del traffico nei diversi punti di accesso alla zona centrale dei centri urbani.
4. Il contributo di miglioria è dovuto, in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, elencate alle lettere a), b), ed c) del successivo comma 7 del presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinato applicando alla base dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota massima, per gli immobili maggiormente beneficati in termini di prossimità, dello 0,5 per mille e un'aliquota decrescente via via che il beneficio di prossimità si riduca.
5. Per la disciplina dell'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero del contributo di miglioria si applicano, rispettivamente, le disposizioni deliberate dai comuni con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al precedente comma 1, con i limiti e le condizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.
6. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano di interesse comunale sul cui territorio sono inserite;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti;

7. Il contributo di miglioria può essere istituito per le seguenti opere pubbliche:
a) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi sul territorio comunale;
b) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
c) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

8. Il gettito complessivo della imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani e il gettito complessivo del contributo di miglioria non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa per l'opera pubblica o per le opere pubbliche da realizzare sulla base del progetto esecutivo della stessa o delle stesse.
9. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica, finanziata parzialmente con l'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero con il contributo di miglioria, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
8. 27. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Al comma 1, dopo la parola: 2007 aggiungere le seguenti: in deroga alle


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norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.
* 8. 37. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, dopo la parola: 2007 e aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, termini di entrata in vigore di nuovi tributi.
* 8. 42. Milana.

Al comma 1, dopo la parola: 2007, aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.
* 8. 28. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'imposta di scopo può essere istituita solo dai comuni che abbiano rispettato gli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno per l'ultimo esercizio finanziario».
8. 33. Della Vedova.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) durata e tipologia dell'imposta;
d-ter) la tipologia di opera pubblica da finanziare;
d-quater) la percentuale della spesa dell'opera da finanziare.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la parola: parziale e le parole: nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
8. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni dieci ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
* 8. 29. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di dieci anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
* 8. 38. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di dieci anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
* 8. 62. Milana.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
8. 12. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 3, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: con esclusione di quella relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,».


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Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il Comune restituisce gli importi versati dai contribuenti anche attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari alle somme effettivamente riscosse da usare per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili situati nel territorio dello stesso Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il credito viene riconosciuto parzialmente in caso di mancata completa realizzazione dell'opera, per la quota proporzionale alla porzione di opera non ultimata.
8. 21. Musi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.
* 8. 39. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.
* 8. 30. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.
* 8. 43. Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere i1 seguente:
3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non può eccedere la misura dello 0,5 per mille.
* 8. 13. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
8. 56. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).
8. 57. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi.
* 8. 31. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi;
* 8. 44. Milana.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi.
* 8. 40. Soffritti, Sgobio, Napoletano.


Pag. 203

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi.
* 8. 14. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: e di maggior decoro dei luoghi.
8. 58. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: e di maggior decoro dei luoghi, aggiungere le seguenti: in particolare nei centri storici a forte vocazione commerciale;
8. 7. Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).
8. 59. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis. progetti integrati di accoglienza turistica, opere per la gestione di impianti e strutture destinati all'attività sportiva, turistica e culturale.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'imposta di scopo di cui al comma 1, può essere istituita anche per finanziare «Progetti integrati di accoglienza turistica» predisposti dalle regioni, sentite le province, i comuni e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese turistiche, commerciali, dei servizi interessate ai progetti medesimi, per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture turistiche, della mobilità turistica, per interventi di manutenzione urbana e di valorizzazione dei centri storici, turistici e culturali. L'imposta può essere applicata anche agli intermediari e ai proprietari di seconde case. Il costo complessivo dei progetti è finanziato per una quota parte dalle regioni, dalle province e dai comuni, e per la rimanente quota con l'imposta di scopo di cui al comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
8. 22. Burchiellato, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
3-bis)
opere di particolare valenza sociale, quali teatri, impianti sportivi, asili, scuole.

Conseguentemente:
dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di garantire la massima partecipazione popolare, le opere da rea
lizzare, dopo una attenta ricognizione da parte della giunta e del consiglio comunale, potranno essere sottoposte a referendum. Le associazioni di cittadini potranno presentare proposte all'amministrazione comunale nei termini e nei modi previsti dai singoli statuti comunali in tema di petizioni popolari.
8. 26. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
e-bis) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica;


Pag. 204


e-ter) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.
8. 49. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
«e-bis) opere di restauro;
e-ter) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche».
8. 36. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) infrastrutture finalizzate alla destagionalizzazione nelle località turistiche a forte caratterizzazione stagionale.
8. 6. Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il gettito complessivo dell'imposta deve essere pari all'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
8. 19. Giovanelli.

Al comma 6, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 100.
* 8. 32. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la seguente: cento.
* 8. 41. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la seguente: cento.
* 8. 45. Milana.

Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la parola: cento.
* 8. 15. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le spese eccedenti la quota del 30 per cento non sono computate ai fini del rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
8. 51. Andrea Ricci.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il Comune è tenuto al rimborso degli importi versati dai contribuenti entro dodici mesi dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Le modalità del rimborso sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 1».
8. 50. D'Elpidio, Adenti.


Pag. 205

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
* 8. 47. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
* 8. 52. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
* 8. 1. Leo.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti: i comuni sotto tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
* 8. 60. Fincato.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
* 8. 5. Campa.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
* 8. 8. Tomaselli.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati, aggiungere le seguenti: o utilizzarli in compensazione, nell'ambito dei tributi comunali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
8. 2. Leo.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati aggiungere le seguenti: o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
* 8. 20. Buonfiglio, Cosenza, Bellotti.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati, aggiungere le seguenti: o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
* 8. 23. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati aggiungere le seguenti: , o


Pag. 206

utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
* 8. 46. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati aggiungere le seguenti: , o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
* 8. 24. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Relativamente agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa i comuni su cui insiste l'opera sono obbligati a deliberare l'imposta di cui al comma 1, nella misura massima di cui al comma 3, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera medesima.
** 8. 18. Floresta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Relativamente agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, i comuni su cui insiste l'opera sono obbligati a deliberare l'imposta di cui al camma 1, nella misura massima di cui al comma 3, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera medesima».
** 8. 35. Raiti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Tale imposta sarà a carico, nella stessa misura, di tutti i soggetti imponibili Ici del Comune di competenza, e l'aliquota Ici complessiva annuale non potrà, in ogni caso, superare l'aliquota Ici al netto dell'imposta di scopo più lo 0,5 per mille».
8. 48. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli enti locali al di sotto dei 5.000 abitanti possono introitare, nelle loro entrate correnti, nella misura massima del 10 per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell'ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».
8. 66. Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per «abitazione principale» si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;


Pag. 207


b) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200;
2008: - 200;
2009: - 200.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50;
2008: - 50;
2009: - 50.
8. 64. Bertolini, Paoletti, Licastro, Cossiga, Crosetto, Carlucci.


Pag. 208

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 33. Alberto Giorgettti, Alemanno, Raisi, Saglia, Amoruso, Germontani, Meloni, Rampelli.

Sopprimerlo.
*9. 37. Pertoldi, Fogliardi, Vichi, Fadda, Crisci, Froner, Pesolo, Chicchi, Lenzi, Calgaro.

Sopprimerlo.
*9. 29. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.
* 9. 25. Musi.

Sopprimerlo.
* 9. 23. Fogliuti, Fincato, Leodali.

Sopprimerlo.
* 9. 16. Raisi, Saglia.

Sopprimerlo.
*9. 20. Affronti.

Sopprimerlo.
*9. 19. D'Agrò, Barbieri, Mereu, Formisano, Greco.

Sopprimerlo.
* 9. 15. Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

Sopprimerlo.
* 9. 10. Nan.

Sopprimerlo.
9. 72. D'Elpidio, Fabris, Affronti.

Sopprimerlo.
9. 76. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimerlo.
9. 77. Mungo, Ricci.

Sopprimerlo.
9. 78. Dussin.

Sopprimerlo.
9. 80. Gravaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
* 9. 9. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.
* 9. 5. Lupi, Stradella, Verro, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Tortoli, Paroli.


Pag. 209

Sopprimerlo.
* 9. 2. Leo.

Sopprimerlo.
9. 87. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.


Pag. 210

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi.
9. 86. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
9. 30. Bernardo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'art. 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
9. 27. Brancher.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
9. 14. Di Centa, Zanetta, Brancher, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di prelievo erariale sul gioco del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è aumentata al 10 per cento.
9. 11. Pizzolante.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


Pag. 211


b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
9. 22. Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;


Pag. 212


4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce
2007
2008
2009
Ministero dell'economia e delle finanze-240.720
-249.720
-249.720
Ministero del lavoro e della previdenza sociale-57.150
-100.197
-100.197
Ministero della giustizia-50.000
-50.000
-50.000
Ministero degli affari esteri-109.116
-106.977
-106.977
Ministero della pubblica istruzione-3.256
-6
-6
Ministero dell'interno-101.000
-100.000
-100.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-986
-82
-82
Ministero della difesa-11
-11
-11
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-45
-45
-45
Ministero per i beni e le attività culturali-92.045
-100.045
-100.045
Ministero della salute-100.000
-100.000
-100.000
Ministero dell'università e della ricerca-20.000
-40.000
-80.000
Ministero della solidarietà sociale-50.000
-200.000
-200.000

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce
2007
2008
2009
Ministero dell'economia e delle finanze-442.145
-450.644
-450.644
Ministero degli affari esteri-1.000
-3.000
-3.000
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali-240.000
-290.000
-290.000
Ministero per i beni e le attività culturali-27.900
-27.900
-27.900
Ministero dell'università e della ricerca-65.000
-5.000
-5.000

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
9. 1. Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.


Pag. 213

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
9. 31. Valducci, Lazzari, Carlucci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(City Tax).

1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, i comuni qualificati come città d'arte con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nonché i comuni delle piccole isole, possono prevedere con apposito regolamento, l'istituzione di una city tax per l'impatto turistico da richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi turistici commisurata alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di curo cinque per persona al giorno a fronte dei maggiori oneri sopportati dai comuni per la conservazione e gestione dei centri urbani.
2. Il contributo non è richiesto ai residenti e a chi stabilmente dimora per ragioni di studio e di lavoro.
3. Il regolamento che istituisce la city tax determina:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed ulteriori esenzioni;
e) le forme di convenzionamento con i soggetti gestori di musei, siti turistici, trasporti, esercizi alberghieri e di ristorazione;
d) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
e) le modalità di acquisto della city tax e la specifica destinazione dei proventi al fine di mitigare l'impatto turistico.
9. 88. Mantini, Costantini, Razzi, Carlucci, Dorina Bianchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro 5 per persona al giorno.
2. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di euro 5 per persona al giorno. La tariffa, di cui al presente comma, non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitino in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.
9. 38. Leddi Maiola, Calgaro, Fogliardi.

Alla rubrica, sopprimere le parole: di ingresso e.
9. 75. Ricci, Mungo.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: capoluoghi di provincia.
9. 47. Gianfranco Conte.


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Al comma 1, dopo le parole: i comuni, aggiungere le seguenti: e le province con densità di popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, e al comma 6, dopo le parole: presentano al comune aggiungere le seguenti: , ovvero alle province,
9. 90. D'Ulizia.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 del decreto legislativo del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.
9. 39. Osvaldo Napoli.

All'articolo 9, comma 1 dopo le parole: possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per i periodi limitati dall'anno, destinato aggiungere le seguenti: alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle strutture turistico ricettive, alla creazione di servizi di accoglienza per i soggetti non residenti, nonché.
9. 70. D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 1, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 212 del 2000 sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.
9. 57. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 1 dopo le parole: possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno aggiungere le seguenti: destinati ad interventi di valorizzazione dei centri storici e di promozione delle attività culturali turistiche anche nelle zone periferiche e, in generale, a tutti i servizi ad intenso utilizzo turistico.

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) i soggetti deputati alla riscossione del contributo, individuati tra le strutture alberghiere, i gestori dei trasporti pubblici o in altre categorie;
d-ter) gli interventi specifici per la valorizzazione dei centri storici e di promozione delle attività culturali e turistiche da attuare;
d-quater) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione o del pagamento del tributo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al termine di ciascun esercizio finanziario l'ente locale dovrà svolgere il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione del contributo di ingresso e di soggiorno di cui alla lettera d-ter), finalizzando questa analisi all'eventuale correzione del regolamento attuattivo di cui al comma 5 del presente articolo.
9. 55. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonete, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 1 dopo le parole: di manutenzione urbana, aggiungere le parole: di salvaguardia del decoro, di iniziative a favore dei turisti,.
9. 54. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: destinato a: storici con le seguenti: il gettito del contributo sarà destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico alberghiere, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.
9. 28. Marinello, Angelino Alfano.


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Al comma 1, dopo le parole: interventi di manutenzione urbana, aggiungere le seguenti: e di salvaguardia del decoro.

Conseguentemente, dopo le parole: alla valorizzazione dei centri storici, aggiungere le seguenti: nonché ad iniziative a favore dei turisti.
9. 13. Martella, Fincato, Viola.

Al comma 1, dopo la parola : destinato aggiungere la parola : prioritariamente.
9. 73. Ricci, Mungo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il primo anno di applicazione del contributo, l'efficacia delle norme stabilite dal regolamento comunale istituivo è stabilita al primo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione del regolamento comunale medesimo.
*9. 58. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il primo anno di applicazione dei contributo, l'efficacia delle norme stabilite dal regolamento comunale istituivo è stabilita al primo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione del regolamento comunale medesimo.
*9. 40. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea.
*9. 41. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti in Italia che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di categoria uguale o superiore alle 4 stelle situate nel territorio comunale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
9. 82. Gravaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea
*9. 59. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea.
*9. 34. Marchi, Misiani.

Al comma 2, dopo le parole: dai soggetti non residenti aggiungere le seguenti: in Italia.
9. 81. Gravaglia Fugatti, Filippi.


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Al comma 2, dopo le parole: strutture alberghiere, sopprimere la parola: campeggi.
9. 79. Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.
*9. 49. Marras, Cicu.

Al comma 2, sopprimere le parole: alloggi agro-turistici.
*9. 26. Marinello.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.
*9. 3. Leo.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.
* 9. 6. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Sono esenti dal contributo le strutture destinate al turismo giovanile e quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
*9. 17. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Sono esenti dal contributo le strutture destinate al turismo giovanile e quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
*9. 42. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Sono esenti dal contributo le strutture destinate al turismo giovanile e quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
*9. 60. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 3, dopo le parole: sono esenti dal contributo i soggetti aggiungere le parole: con disabilità.
9. 53. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 3, dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: , quelli che soggiornano temporaneamente nell'ambito di iniziative collettive dedicate alla terza età.
9. 63. Mungo.

Al comma 3, dopo le parole: regolamento comunale aggiungere le seguenti: nonché le aree strettamente turistiche.
9. 85. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.
9. 48. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché il personale militare e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.
*9. 24. IV Commissione.

Al comma 3, aggiungere infine, le seguenti parole: nonché il personale militare e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.
*9. 84. Pinotti.


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Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: È altresi esente dal contributo di personale militare.
9. 56. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni, se uomo, e a 60, se donna.
9. 7. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni.
9. 8. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
Sono altresì esenti dal contributo i cittadini che soggiornano nei comuni per motivi di lavoro o di salute.
9. 69. D'Agrò, Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano, Greco.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che alloggiano in strutture ricettive dotate di stabilimento di cura in località termali.
9. 68. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
« 3-bis. Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che partecipano a viaggi di turismo scolastico e di turismo religioso organizzate da imprese turistiche o tour operator.
9. 71. D'Elpidio, Adenti.

Sostituire il comma 4 con il seguente: II contributo, che dovrà essere commisurato ai differenti standard alberghieri, è stabilito in un massimo di 3 curo per notte.
9. 74. Mungo.

Al comma 4, sostituire la parola: cinque con la parola: dieci ed al comma 5 sostituire lettera a) con la seguente:
a) le misure del contributo stabilite in:
1) dieci euro per le strutture alberghiere classificate nelle categorie «alberghi di lusso» e «prima categoria» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;
2) tre euro per le strutture alberghiere classificate nella categoria «seconda» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;
3) due euro per le strutture alberghiere classificate nella categoria «terza» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;
4) un euro per le strutture alberghiere classificate nella categoria «quarta» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e per pensioni, campeggi, villaggi turistici ed alloggi agro-turistici;

Conseguentemente, al medesimo comma 5, alla lettera b) sopprimere le parole: «alla categoria ed».
9. 66. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Pagliarini, Pignataro Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, sostituire le parole: di cinque euro per notte con le seguenti: di 2 euro per notte.
9. 83. Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Al comma 4 sostituire le parole; cinque curo con le seguenti: due curo.
9. 51. Pepe Antonio.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di un euro e ottanta centesimi (1.80) per notte.
9. 12. Romagnoli.

Al Comma 4 sostituire le parole: cinque euro con le parole: cinquanta centesimi.
9. 52. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rosinati.

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole. , per i comuni, ed entro la misura massima di un curo per notte, per le province con densità di popolazione non superiore ai 200 mila abitanti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e le province, e al comma 6, dopo le parole: presentano al comune aggiungere le seguenti: e alle province.
9. 91. D'Ulizia.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui all'articolo 11, commi da 4 a 14, della presente legge.
*9. 43. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui all'articolo 11, commi da 4 a 14, della presente legge.
*9. 35. Marchi, Misiani.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui ai commi da 4 a 14 dell'articolo 11 della presente legge.
9. 61. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive, di cui ai comma 2, che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
*9. 44. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive, di cui al comma 2, che provvedono al versamento del contributo con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
*9. 36. Marchi, Misiani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2, che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
*9. 62. Sgobio, Soffritti, Napoletano.


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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In alternativa al contributo di soggiorno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni delle isole minori possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico- sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.
6-ter. I soggetti passivi d'imposta sono le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che sbarcano sulle isole.
6-quater. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.
6-quinquies. Le compagnie di navigazione provvedono al versamento del contributo e presentano al comune la relativa dichiarazione nei rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel regolamento comunale.
9. 45. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In alternativa al contributo di soggiorno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni delle isole minori possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale. I soggetti passivi d'imposta sono le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che sbarcano sulle isole. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero. Le compagnie di navigazione provvedono al versamento del contributo e presentano al comune la relativa dichiarazione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel regolamento comunale.
9. 64. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
8-bis) Le controversie sull'istituzione e sull'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono attribuite alla giurisdizione degli Organi del contenzioso tributario di cui ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992.
9. 65. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le controversie sull'istituzione e sull'applicazione del contributo, di cui al presente articolo, sono attribuite alla giurisdizione degli organi del contenzioso tributario, di cui ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546.
9. 46. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai periodi di soggiorno relativi alla documentata attività itinerante dello spettacolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
9. 32. Carlucci, Garagnani, Palmieri.


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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana e alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro al misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 02. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Contributo sui flussi di traffico finalizzato agli investimenti - Road pricing).

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (road pricing).
2. Il gettito del contributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.
3. Soggetti passivi del contributo, di cui al presente articolo, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.
4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. La misura può essere differenziata per tipologia di veicoli.


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5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.
6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.
7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art. 9-ter.
(Oneri di urbanizzazione).

1. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.
9. 04. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (road pricing).
2. Il gettito del contributo di cui al comma 1, è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientate.
3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.
4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di veicoli.
5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.
6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.
7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art.9-ter.
(Oneri di urbanizzazione).

1. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 389, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.
*9. 07. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (road pricing).
2. Il gettito del contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.
3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino


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proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.
4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di veicoli.
5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.
6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dal commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.
7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi, si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art. 9-ter.
(Oneri di urbanizzazione).

I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.
9. 06. Bonelli, Piazza.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni dell'Isola di Capri (o delle isole minori), con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di ingresso, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana, alla valorizzazione dei centri storici ed al recupero ambientale.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che accedono sull'isola.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a persona.
4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi e alle finalità del soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

5. I gestori delle compagnie di trasporto marittimo o aereo provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
6. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 01. Alemanno, Alberto Giorgetti.


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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno, di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime ed altri vettori.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 03. Gioacchino Alfano, Azzolini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo isole minori).

1. A decorrere dal 1 o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento del servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.
2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolare che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.


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4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
9. 011. D'Elpidio, Fabris, Affronti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(8 per mille IRPEF).

1. L'articolo 47, comma 3, della legge n. 222 del 1985 è sostituito dal seguente:
1. Le destinazioni, di cui al comma precedente, vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione si stabilisce in base ai Comune di residenza del contribuente per provvedere ad interventi di carattere sociale e per la conservazione dei beni culturali.
*9. 05. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Otto per mille IRPEF).

1. All'articolo 47, il comma 3, della legge n. 222 del 1985 sostituito dai seguenti:
«Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione si stabilisce in base al Comune di residenza del contribuente per provvedere ad interventi di carattere sociale e per la conservazione dei beni culturali.».
*9. 08. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
«11. È istituita l'addizionale pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo unico istituito presso il Ministero
dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) Il 20 per cento del totale, a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale ingloba nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limito massimo di 100 chilometri quadrati;
b) Al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 40 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principale stazioni ferroviarie;


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c) Il 20 per cento dei totale, a favore dei comuni nel cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, al fine di soste ere gli oneri finanziari derivanti dall'adozione della misura a sostegno e della sicurezza urbana;
d) il 20 per cento del totale a favore dei comuni che insistono nel raggio di 3 chilometri dalla mezzeria della pista, a sostegno delle limitazioni di edificabiltà imposte dal sito aeroportuale. La somma in questo caso va ripartita in parti eguali tra tutti comuni su indicati per i soli aeroporti con un traffico civile di almeno di 10.000 passeggeri annui.
9. 010. Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento all'esterno di sistemi aeroportuali l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 31 gennaio 2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
9. 09. Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo comunale per il sostegno dei costi del randagismo).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento, possono deliberare l'istituzione di un contributo per ogni cane iscritto all'anagrafe canina destinato ad interventi di sostegno per i forti costi del randagismo.
2. Da tale contributo sono esentati gli allevatori di cani che operano con partita IVA agricola e regolari autorizzazioni ASL.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cento euro.
4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni;
c) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo;

5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
6. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.
7. Per il ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell'importo dovuto.
9. 012. Raisi.


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ART. 10.

Sopprimere il comma 2.
10. 7.Della Vedova.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, l'imposta provinciale di trascrizione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riversata, nella relativa misura, alla provincia dell'acquirente, o del locatario con facoltà di compera, ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con riserva della proprietà, ricorrendo il caso, e con riferimento alla sede legale per le persone giuridiche.
10. 10.Attili, Fiano, Velo, Carbonella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis) in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni».

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50 per cento».

2-quater. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti».
10. 5. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:
«21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati».

2-ter. Il numero 127-duodecies) di detta tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:
«127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati;».

2-quater. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a


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quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;».
10. 4. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuzione. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuzione unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro.
2-ter. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2007. Il contributo non è comunque dovuto se l'importo relativo alla singola quota di possesso è inferiore a 10 euro.
10. 2. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo oli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i Comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 é sostituito dai seguente:
1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
10. 11.Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis
. (Semplificazione in materia di versamento dei contributi consortili). A decorrere dal 1o gennaio 2007, il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene determinato in base ai seguenti criteri:
a) il contributo consortile è dovuto dal Comune in ragione dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;
b) a copertura del contributo il Comune può definire un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti;
c) il contributo consortile dovuto dal Comune non può essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell'anno 2005 dal Consorzio di bonifica, detratti i relativi costi, diretti e indiretti, sostenuti per la gestione e la riscossione degli stessi.
10. 3. Filippi, Garavaglia.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni, nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio, possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
*10. 12.Barani, Del Bue, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
*10. 9.D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai territori urbanizzati e soggetti al pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura non si applica il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
10. 1. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
10. 6.Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Imposte sulla produzione e sui consumi).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la voce: Alcole etilico, sono aggiunte le seguenti:
Alcole etilico in cui concorrano le condizioni indicate all'articolo 33, comma 2, lettere a) e b):
per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro;
per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -800;
2008: -800;
2009: -800.
10. 01. Zanetta.


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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni).

1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto legislativo 15 Novembre 2003, n. 507, è inserito il seguente:

Art. 20-ter.

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi.
10. 02.Giudice, La Loggia, Fallica.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni concernenti il recupero edilizio).

1. All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei comuni montani».
10. 03.Pedrini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 16-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. L'imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dell'imposta lorda se il reddito complessivo non supera euro 15.000, ovvero nella misura del 60 per cento se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera euro 30.000 ma non euro 50.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Tassa sui permessi di soggiorno).

1. Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applica una tassa annua di 100 euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.
10. 04.Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 16-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. Dall'imposta lorda si detrae interamente l'imposta comunale sugli immobili.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Tassa sui permessi di soggiorno).

1. Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applica una tassa annua di 100 euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.
10. 05.Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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ART. 11.

All'articolo 11, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 139 dei codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:
Art. 139. - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa d'abitazione o dove ha l'ufficio o dove esercita l'attività di qualsiasi natura. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto indistintamente nei luoghi indicati nel primo comma, a una persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.
L'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto al portiere dello stabile a mezzo comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l'atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate le disposizioni contenute nei commi che precedono.
11. 18.Filippi, Garavaglia.

All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 139 dei codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:
Art. 139. - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
Se la notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto nell'articolo 138, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è nota la residenza, la notificazione si fa presso la dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni dei commi primo e secondo.
11. 19.Filippi, Garavaglia.

All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativo alla sospensione dei termini processuali, è sostituito dal seguente:
Art. 1. - Il decorso dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, nonché i termini di impugnativa di qualsiasi natura, è sospeso di diritto dal 1o agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine dei periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
11. 20.Filippi, Garavaglia.

Al comma 6, dopo le parole deve essere notificato al contribuente, aggiungere le seguenti: mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento
11. 51. Porfidia.


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Al comma 7 sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti parole: centottanta giorni.
*11. 14.Quartiani.

Al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*11. 35. Osvaldo Napoli.

Al comma 7, sostituire le parole novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*11. 55. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 8.
11. 16.Quartiani.

Al comma 8, sostituire le parole: tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, con le seguenti: un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
11. 15.Quartiani.

Al comma 8, sostituire le parole: dalla data dell'eseguito versamento con le seguenti: dalla data della richiesta.
*11. 31. Marchi, Misiani.

Al comma 8, sostituire le parole: dalla data dell'eseguito versamento con le seguenti: dalla data della richiesta.
*11. 36. Osvaldo Napoli.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole dalla data dell'eseguito versamento con le seguenti: dalla data della richiesta.
*11. 56. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal Consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso.
10-ter. Con la medesima verifica prevista al comma 10-bis il Consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal Comune sono destinate alla eliminazione del debito comunale pregresso e alla copertura di spese dì investimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 20-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n.311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
11. 34. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Al comma 11, aggiungere infine le seguenti parole: In caso di inottemperanza, si applica la disciplina dell'articolo 25 richiamato.
11. 21.Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riguardante l'importo minimo stabilito di 12 euro, viene elevato a 20 euro.
11. 22.Filippi, Garavaglia.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole hanno effetto, aggiungere le seguenti:, salvo che la disciplina dello specifico tributo non disponga diversamente,.
11. 75. Fiano, Carbonella, Velo, Attili.

Dopo il comma 12 aggiungere, il seguente:
12-bis. Ai soli fini della riscossione delle entrate locali, il funzionario responsabile dell'ente locale ed il funzionario della riscossione nominato dal soggetto cui l'ente locale ha affidato il servizio ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, a prenderne visione, ad estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché ad ottenere, in carta libera e senza oneri le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni, l'Unione delle province italiane e l'Associazione nazionale dei concessionari delle entrate degli enti locali (ANACAP).
11. 77. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Grimoldi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ai soli fini della riscossione delle entrate locali, il funzionario responsabile dell'ente locale ed il funzionario della riscossione nominato dal soggetto cui l'ente locale ha affidato il servizio ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, a prenderne visione, ad estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché ad ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei concessionari delle entrate degli enti locali (ANACAP).
11. 52. Porfidia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico


Pag. 234

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni, categorie catastali da A1 a A11, esclusa l'A10, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
11. 68. Milana.

Al comma 13, dopo la parola: costituzione, sostituire le parole: gli enti locali e regionali comunicano con le seguenti: i comuni attraverso l'ANCI comunicano.
*11. 37. Osvaldo Napoli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole gli enti locali e regionali comunicano con le seguenti: i comuni attraverso l'ANCI comunicano.
*11. 57. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata.
11. 76. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bez.

Sostituire il comma 14, con il seguente:
14. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 ed il comma 7, limitatamente al primo periodo, e da 8 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive.
*11. 38. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, limitatamente al primo periodo, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche ai rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive.
*11. 58. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, termini e modalità di cui ai precedenti commi da 4 a 14».
**11. 32. Marchi, Misiani.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della Tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, termini e modalità di cui ai precedenti commi da 4 a 14.
**11. 39. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, i termini e le modalità di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
**11. 59. Soffritti, Sgobio, Napoletano.


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Al comma 16, sopprimere la lettera a).
*11. 40. Osvaldo Napoli.

Al comma 16 sopprimere la lettera a).
*11. 60. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «130 euro» e, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo», sono aggiunte le seguenti: «interndendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
2) al comma 3, le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «130 euro» e le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «350 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
11. 69. Milana.

Sopprimere il comma 18.
*11. 61. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 18.
*11. 41. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Al comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: dal 1o gennaio 2007 il limite massimo di aumento è fissato al 100 per cento».
18-ter. Le tariffe di cui al Capo II del decreto legislativo 507 del 1993, articoli 44, 45, 47 e 48, possono essere aumentate dai comuni e dalle province fino ad un massimo del 50 per cento.
**11. 42. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis.
Al comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è aggiunto il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2007 il limite massimo di aumento è fissato al 100 per cento».
18-ter. Le tariffe di cui al Capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, articoli 44, 45, 47 e 48, possono essere aumentate dai comuni e dalle province fino ad un massimo del 50 per cento.
**11. 62. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere i commi 19 e 20.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;


Pag. 236


11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.
Ministero della giustizia:
2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.
Ministero dell'interno:
2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.


Pag. 237


Ministero della salute:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
11. 2. Gianfranco Conte.

Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 91.Milana.

Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 72. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 85.Del Bue, Barani, Nardi.

Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 7.Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 9.Mazzocchi, Giorgetti, Leo.

Sopprimere i commi 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
11. 83. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 21, dopo la c), aggiungere la seguente:
d) al comma 5-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «fino al 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».
11. 89. Milana.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.


Pag. 238


23-ter. I contribuenti che abbiano tenuto comportamenti difformi, debbono regolarizzare la propria posizione, versando al comune ove sono situati gli immobili entro la data prevista per il saldo dell'ICI relativo all'anno 2007, la differenza d'imposta relativa alle annualità 2005 e 2006, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
23-quater. Dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni di cui al comma 23-bis restano applicabili ai soli immobili classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo, con l'esclusione di quelli concessi in affitto o tenuti a disposizione.
23-quinquies. Al comma 1, articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo le parole: «che non abbiano» è soppressa la parola: «esclusivamente».
*11. 43. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
23-ter. I contribuenti che abbiano tenuto comportamenti difformi, debbono regolarizzare la propria posizione, versando al comune ove sono situati gli immobili entro la data prevista per il saldo dell'ICI relativo all'anno 2007, la differenza d'imposta relativa alle annualità 2005 e 2006, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
23-quater. Dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni di cui al comma 23-bis restano applicabili ai soli immobili classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo, con l'esclusione di quelli concessi in affitto o tenuti a disposizione.
23-quinquies. Al comma 1, articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «che non abbiano» la parola: «esclusivamente» è soppressa.
*11. 63. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere i commi da 24 a 27.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;


Pag. 239


38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.
Ministero della giustizia:
2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.
Ministero dell'interno:
2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.
Ministero della salute:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni :
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.


Pag. 240


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
11. 1. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 24.
11. 79. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 24, sostituire le parole: iscritti all'albo di cui all'articolo 53 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b).
*11. 33. Marchi, Misiani.

Al comma 24, sostituire le parole: iscritti all'albo di cui all'articolo 53 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b).
*11. 44. Osvaldo Napoli.

Al comma 24, sostituire le parole «iscritti all'albo di cui all'articolo 53» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b).
*11. 64. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 25.
11. 80. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 25, aggiungere in fine: salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. 13.Quartiani.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente comma:
133-bis. Il sindaco può, altresì, conferire le funzioni di cui al comma 132 a dipendenti dei soggetti che gestiscono in virtù di contratto di appalto, concessioni o affidamento, i Servizi d'Igiene Urbana, limitatamente alle aree oggetto di divieto per garantire il servizio»;
11. 12.Quartiani.

Sopprimere il comma 26.
11. 81. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 27.
11. 82. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 29 con il seguente:
29. Nelle more dell'attuazione delle specifiche disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 può restare invariato anche per l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli


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18, comma, 2 lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 21.

Restano esclusi dalle aree soggette a prelievo i magazzini di materie prime e di prodotti finiti di pertinenza delle attività produttive.
11. 70. Peretti, Zinzi.

Al comma 29, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatta salva la possibilità per i comuni di adottare, entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale, la tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
11. 28. Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Campa, Paniz, Destro, Gardini.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 71. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 5.Leo.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 8.Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 11.Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 23. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 29, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
29-bis. È soppressa la lettera n), comma 1, dell'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
29-ter.Al comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
**11. 29. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è soppressa.
29-ter. Alla fine del comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto il seguente periodo: «è fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
**11. 10.Marchi, Misiani, Vannucchi.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. Al comma 1 dell'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la lettera n) è soppressa.
29-ter. Al comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
**11. 88. Saglia.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
29-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1o gennaio 2007, su richiesta del soggetto gestore della tariffa rifiuti, le amministrazioni comunali sono autorizzate a trasmettere estrazioni complete di dati non sensibili delle banche dati anagrafiche che consentano la corretta fatturazione


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delle utenze, così come previsto dai regolamenti tariffari deliberati dai Comuni».
11. 17.Lulli.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente comma:
29-bis. Ai fini dell'accertamento delle Tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.
*11. 47. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.
*11. 50. Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.
*11. 67. Soffritti, Sgobio, Napolteano.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.
*11. 90. Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
29-bis. All'articolo 16 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà.
11. 24. Angelino Alfano, Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
29-bis. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, i seguenti commi:
«2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.
2-ter. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa».
11. 25. Angelino Alfano, Marinello.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
29-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modiche è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».
11. 26. Angelino Alfano, Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
29-bis. All'articolo 5 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo».
11. 27. Angelino Alfano, Marinello.

Aggiungere in fine il seguente:
29-bis. All'articolo 37, comma 8, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605».
*11. 87. Fincato.

Aggiungere in fine il seguente:
29-bis. All'articolo 37 comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
*11. 84. Leddi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
29-bis. All'articolo 37, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il capoverso 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
*11. 30. Saglia, Alberto Giorgetti.


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Aggiungere in fine il seguente:
29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
c) il destinatario detenga il registro delle partite.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 3 milioni di euro.
11. 49. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Aggiungere in fine il seguente:
29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
c) il destinatario detenga il registro delle partite.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
11. 78. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:
29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli eventualmente determinati della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
c) il destinatario detenga il registro delle partite.

Conseguentemente i trasferimenti a favore dei comuni sono aumentati di 100 milioni di euro, per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009. All'onere redatto dal presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di qui agli articoli 184 e 204.
11. 86. Barani, Del Bue Nardi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i riproduttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto


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di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
c) il destinatario detenga il registro delle partite.
11. 74. D'Elpidio, Frabris.

Aggiungere in fine il seguente comma:
29-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 26-quinquies è aggiunto il seguente comma:
26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie ed della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli enti locali, dalle regioni e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidata L'ente locale o la regione individuano in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati.
*11. 45. Osvaldo Napoli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
29-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 26-quinquies, è aggiunto il seguente:
«26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie ed della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli enti locali, dalle regioni e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. L'ente locale o la regione individuano in modo selettivo i dipendenti propri o i dipendenti dei predetti enti che possono utilizzare ed accedere ai dati».
*11. 65. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Aggiungere in fine il seguente:
29-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni (categorie catastali da A1 a A11, esclusa l'A10), sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
**11. 66. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
29-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni (categorie catastali da Al a A11, esclusa l'Al0), sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
**11. 46. Osvaldo Napoli.

Aggiungere in fine i seguenti:
29-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.


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29-ter. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
29-quater. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
29-quinquies. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziari nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.
29-sexies. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.
29-septies. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1977 predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del concordato e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
29-octies. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.
29-novies. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni.
29-decies. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, si farà riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.


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29-undecies. È fatto divieto, in caso di costituzione di nuovi rapporti concessori, di effettuarne l'affidamento senza procedura di gara, anche in favore di soggetti pubblici.
11. 73. D'Elpidio.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
29-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
29-ter. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
29-quater. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
29-quinquies. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.
29-sexies. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. 1 comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10% di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.
29-septies. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
29-octies. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.
29-novies. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte


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o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.
*11. 6.Gianfranco Conte.

Aggiungere in fine i seguenti:
29-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
29-ter. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone di pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
29-quater. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione, che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
29-quinquies. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.
29-sexies. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.
29-septies. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni, direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione, predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza. Per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
29-octies. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75% dell'importo complessivo risultante.
29-novies.Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato


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esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni. I comuni, con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono unificare i procedimenti di accertamento e di riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.
*11. 6.Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 1, articolo 39, capoverso 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dalla legge 4 agosto, n. 248, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
*11. 0. 3. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI).

1. Al comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «che non abbiano» è soppressa la seguente: «esclusivamente».
*11. 012. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 130»;
b) al comma 3, le parole «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 130»;
c) al medesimo comma 3, le parole «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 350».
**11. 08. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L 'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così modificato:
a) al comma 2, le parole: lire 200.000» sono sostituite da: «euro 130»;
b) al comma 3, le parole: «lire 200.000» sono sostituite da: «euro 130»;
c) al medesimo comma 3, le parole: «lire 500.000» sono sostituite da: «euro 350».
**11. 0. 4. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del


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26 aprile 1986, le parole da «Non sono sottoposti» a «reddito risultante in catasto» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a centodieci volte il reddito risultante in catasto».

Conseguentemente, il comma 15 è così modificato le parole cento volte sono sostituite con le parole centodieci volte.
11. 09. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 52, comma 5, delle disposizioni relative all'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è sostituito dal seguente:
«5. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a centodieci volte il reddito risultante in catasto».
11. 0. 5. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell' articolo 5 è abrogato;
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
c) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al cinquanta per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad euro 450,00, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con la previsione di detrazioni intermedie, nonché limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.»;
d) all'articolo 10:
1) i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per


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l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
2-bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
2-ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al comune competente a norma dell'articolo 4.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3-bis. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.
2) al comma 5 le parole da «Al fine di» a «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali»; dopo le parole «alla riscossione» aggiungere «, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.»;
e) all'articolo 11 i commi 5 e 6 sono abrogati;
f) all'articolo 12, comma 1, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente «sessanta».

2. Al comma 53 dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente periodo: «Dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è abrogato l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i casi in cui il nuovo sistema non risulti applicabile, ovvero idoneo, a fornire tempestivamente le informazioni relative alle modificazioni della titolarità degli immobili, con riferimento ai quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione e resta in vigore la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
*11. 011. Soffritti, Sgobio, Napoletano.


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Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
c) l'articolo 8, il comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sostituito dal seguente:
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al cinquanta per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad euro 450,00, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con la previsione di detrazioni intermedie, nonché limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
d) all'articolo 10: i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
2-bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
2-ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al comune competente a norma dell'articolo 4.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3-bis. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.
Al comma 5 le parole da: «Al fine di» a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la


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prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali»; dopo le parole: «alla riscossione» aggiungere: «, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere».
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.
e) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;
f) all'articolo 12, comma 1, la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «sessanta»;

2. Al comma 53, articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente periodo:
Dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è abrogato l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i casi in cui il nuovo sistema non risulti applicabile, ovvero idoneo, a fornire tempestivamente le informazioni relative alle modificazioni della titolarità degli immobili, con riferimento ai quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione e resta in vigore la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
*11. 0. 7. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La differenza di posizione economica tra ufficiali giudiziari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, non fa venire meno l'interfungibilità delle loro funzioni né ai fini delle esecuzioni di rilascio né ad alcun altro fine.
11. 014. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, li seguente periodo: «L'ufficiale giudiziario, su invito del locatore che si assuma le spese relative, può richiedere l'assistenza e la collaborazione di un ufficio di vigilanza e di investigazione privata, i cui agenti sono obbligati ad aderire alle richieste dell'ufficiale giudiziario medesimo, collaborando al fine di portare a compimento le operazioni à lui affidate».
11. 015. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Immobili di pregio).

1. All'articolo 3, il comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«13. Con i decreti di cui al comma 1 su proposta dell'osservatorio sul patrimonio


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immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l'agenzia del territorio sono individuati gli immobili di pregio si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».
11. 013. Lenzi, Tolotti, Motta.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Immobili di pregio).

1. All' articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;
b) il comma 13 è abrogato;
c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione comma 1, si provvede fino al limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assi


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curare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 13-bis - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
*11. 0. 1. Lenzi, Tolotti, Motta, Zanotti.


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ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Servizio di promozione dei piani abitativi locali).

1. Al fine di sostenere i comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti.
2. Il servizio è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
3. Il servizio di cui al comma 1 provvede a:
a) monitorare il fabbisogno abitativo;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica ai comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative.

4. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 della presente legge.
12. 16.Milana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: Dall'anno 2008 con le seguenti: Dall'anno 2007;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007;
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
12. 9.Satta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007;


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Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2008 con le seguenti: dall'anno 2007;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipativo, rispetto all'anno 2007.
* 12. 2.Giovanelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: Dall'anno 2008 con le seguenti: Dall'anno 2007;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007.
* 12. 10. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: Dall'anno 2008 con le seguenti: Dall'anno 2007;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007.
* 12. 8. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'anno 2008, per ciascun comune è operata una riduzione dei trasferimenti pari alla compartecipazione al gettito IRPEF di cui al comma 1, generato dal comune stesso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
12. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'articolo 31 della legge n. 289 del 2002, pari all'1 per cento, diviene dinamica; l'incremento di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le province secondo criteri da definirsi con apposito decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (compartecipazione comunale e provinciale all'IRPEF).
* 12. 14. Saglia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte IIdella Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'articolo 31 della legge n. 289 del 2002, pari all'1 per cento, diviene dinamica; l'incremento di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le province secondo criteri da definirsi con apposito decreto.


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Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (compartecipazione comunale e provinciale all'IRPEF).
* 12. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
** 12. 15. Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
** 12. 11. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
** 12. 5. Giudice, Fallica.

Al comma 4, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: le stesse provvedono, in fine aggiungere le seguenti: e per mantenere il necessario equilibrio di bilancio.
12. 1.Crisafulli.

Al comma 4, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: le stesse provvedono e in fine dopo le parole: e comuni aggiungere le seguenti: e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
12. 4. Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Sopprimere il comma 3.
12. 7. Moffa, Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente e quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1o gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento.
12. 02. Lovelli, Leddi Naiola.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Esenzione facoltativa per i fabbricati urbani).
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni definiti montani, ai sensi della legge n. 97 del 1994, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 per i fabbricati ubicati sul


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fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, compresi quelli siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.».
12. 01. Zanetta, Di Centa Uggè, Mondello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. L'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è abrogato.
12. 12. D'Elpidio, Del Mese.


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ART. 13.

Sopprimere gli articoli 13 e 14.
13. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) All'articolo 66, ove ricorrano, le parole «comune» e «comuni» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente con le seguenti «provincia» e «province».
13. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il capoverso a)con il seguente:
«a) alla utilizzazione ed alla pretrattazione degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali con l'Agenzia del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 lettera h);».
13. 3.Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), lettera h), sopprimere le parole: della base dei dati catastali e.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1 dell'articolo 66:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.
* 13. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 2), lettera h), sopprimere le parole: della base dei dati catastali e.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1 dell'articolo 66:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati


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assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.
* 13. 4. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 1, lettera a), numero 2), lettera h), sopprimere le parole: della base dei dati catastali e.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1 dell'articolo 66:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.
* 13. 10. Milana.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
h-bis) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del territorio mediante apposite convenzioni;
h-ter) alla determinazione degli estimi catastali e del classamento di cui al decreto al presidente della repubblica n. 138 del 1998 e del decreto al presidente della repubblica n. 139 del 1998 anche la partecipazione dei comuni;
h-quater) alla revisione del classamento e dell'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
13. 6. Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma , 1, lettera a), n. 2), dopo il capoverso h), aggiungere i seguenti:
i) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del Territorio mediante apposite convenzioni di cui al punto 2 dell'articolo 14 della presente legge;
l) alla determinazione della revisione degli estimi e del classamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 138 e n. 139 del 1998 anche con la partecipazione dei Comuni;


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m) alla revisione del classamento e all'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
13. 2.Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aree di siti ex-minerari, compresi i manufatti in esse ubicati, interessate da interventi di bonifica, o di recupero dal dissesto idrogeologico, sono trasferite ai comuni che ne facciano richiesta all'Agenzia del demanio competente territorialmente. Il trasferimento è condizionato all'obbligo del comune di:
a) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine alle pretese di terzi ed agli eventuali contenziosi giudiziari in essere;
b) non alienare le suddette aree a terzi per un periodo di 10 anni.
13. 5. Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I provvedimenti di questo articolo non potranno portare ad un aumento degli estimi catastali ad iniziativa dell'Ente Locale, se non a misura di legge approvata dal Parlamento.
13.1.Catone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246).

1. All'articolo 1, primo periodo, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».
2. All'articolo 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.
3. L'articolo 10, comma 1, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.
4. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «apparecchi atti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: «apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.
13. 01. Caparini, Garavaglia.


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ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 5.Armosino.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, ai commi 4, 5, 6, e 7, sostituire la parola: comune, e la parola comuni ove ricorrenti, sono rispettivamente con le seguenti: provincia e province.
14. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni e le comunità montane esercitano direttamente per il territorio di competenza, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dalla presente legge, con il divieto di esternalizzare tali funzioni e l'obbligo di convenzionamento di cui al comma 2 del presente articolo, per quei comuni e comunità montane non in grado di gestirle direttamente, salva la facoltà di operare un controllo sugli atti di aggiornamento catastale messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze;
sopprimere il comma 2;
sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni di aggiornamento degli atti catastali sono esercitate dai comuni e dalle comunità montane oppure a cura dell'Agenzia del Territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali;
al comma 6, dopo le parole: «30 giugno 2007» aggiungere le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni sindacali»; e dopo le parole: «l'assegnazione di personale potrà aver luogo» aggiungere le seguenti: «attraverso criteri definiti con le organizzazioni sindacali, su base volontaria».
14. 4.Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni e le comunità montane esercitano direttamente, per il territorio di competenza, le funzioni catastali attribuite ai sensi della lettera b) dell'articolo 13 della presente legge, con il divieto di esternalizzare tali funzioni e l'obbligo di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo, per quei comuni e comunità montane non in grado di gestirle direttamente, salva la facoltà di operare un controllo sugli atti di aggiornamenti catastali messi a disposizione dell'Agenzia del Territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
14. 40.Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o novembre 2007 con le seguenti: 1o novembre 2009.
* 14.1.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.


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Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o novembre 2007, con le seguenti: dal 1o novembre 2009.
* 14. 52.Marras, Cicu.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o novembre 2007, con le seguenti: dal 1o gennaio 2008.
14. 47. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.
* 14. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.
* 14. 19.Milana.

All'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.
* 14. 24.Satta.

Al comma 1, sopprimere le parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.
* 14. 35. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 2.
14. 41.Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
Qualora abbiano attivato le procedure previste dai commi da 335 a 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i comuni non capoluogo di provincia richiedono, con proprio atto deliberativo, di essere inseriti tra quelli che esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalle disposizioni di cui al presente articolo. Le maggiori spese da essi eventualmente sostenute sono coperte con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 335 a 340 della citata legge n. 311 del 2004. A tal fine i comuni possono avvalersi della collaborazione dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
14. 6. Marras, Cicu, Cossiga, Testari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
* 14. 13. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
* 14. 25.Satta.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
* 14. 28. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa incoerenze.
* 14. 48.Milana.

Al comma 3, sostituire le parole: Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni con le seguenti: Le funzioni di aggiornamento degli atti catastali sono esercitate dai comuni e dalle comunità montane.
14. 42.Cogodi, Andrea Ricci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In tutti i casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.
** 14. 14. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In tutti i casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.
** 14. 37.Milana.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.
** 14. 19. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.
** 14. 26.Satta.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
Tali modalità comprenderanno inoltre:
a) la definizione di standard di aggiornamento e di scambio di dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla


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perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;
b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;
c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.
*** 14. 15. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
Tali modalità comprendono inoltre:
a) la definizione di standard di aggiornamento e di scambio dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;
b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;
c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastali.
*** 14. 23.Satta.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
Tali modalità comprenderanno inoltre:
a) la definizione di standard di aggiornamento e di scambio dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;
b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;
c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.
*** 14. 50.Milana.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo:
Tali modalità comprenderanno inoltre:
a) la definizione di standard di aggiornamento e di scambio dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;
b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;
c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.
*** 14. 30. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.
* 14. 8. Marchi, Misiani.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.
* 14. 16. Osvaldo Napoli.


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Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni,.
* 14. 49.Milana.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.
* 14. 22.Satta.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.
* 14. 31. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, sopprimere le parole da: fornisce inoltre, fino alla fine del comma.
14. 43.Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali.
14. 7. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico di cui al successivo comma 7; dopo le parole: tributi speciali catastali, aggiungere le seguenti: non inferiore al 50% per i comuni di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali è costituito un tavolo tecnico, con maggioranza di rappresentanti dei comuni, di monitoraggio e controllo del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, tale organismo svolgerà le funzioni di controllo dei requisiti per l'assunzione in proprio delle funzioni catastali da parte dei Comuni ed emanerà direttive tecniche ed organizzative per il corretto svolgimento delle funzioni decentrate, con particolare riguardo alla fase di avviamento.
** 14. 56. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico di cui al comma 7 e dopo le parole: tributi speciali catastali, aggiungere le seguenti: non inferiore al 50% per i comuni di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali è costituito un tavolo tecnico, con maggioranza di rappresentanti dei comuni, di monitoraggio e controllo del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, tale organismo svolgerà le funzioni di controllo dei requisiti per l'assunzione in proprio delle funzioni catastali da parte dei Comuni ed emanerà direttive tecniche ed organizzative per il corretto svolgimento delle funzioni decentrate, con particolare riguardo alla fase di avviamento.
** 14. 57.Milana.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico di cui al successivo comma 7, e dopo le parole: tributi speciali catastali, aggiungere le seguenti: non inferiore al 50 per cento per i comuni di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali è costituito un tavolo tecnico, con maggioranza di rappresentanti dei comuni, di monitoraggio e controllo


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del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, tale organismo svolgerà le funzioni di controllo dei requisiti per l'assunzione in proprio delle funzioni catastali da parte dei Comuni ed emanerà direttive tecniche ed organizzative per il corretto svolgimento delle funzioni decentrate, con particolare riguardo alla fase di avviamento.
14. 55. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: previa consultazione con le organizzazioni sindacali,.
14. 44.Cogodi, Andrea Ricci.

A1 comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'assegnazione di personale può avere luogo attraverso criteri definiti con le organizzazioni sindacali, solo su base volontaria.
14. 45.Cogodi, Andrea Ricci.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
8. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
i)
alla revisione degli estimi e del classamento.
9. All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: nonché alla revisione degli estimi e del classamento.
14. 10. Armani, Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
8. Per il territorio della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste, le funzioni e i compiti in materia di catasto sono conferiti alla Regione con apposita norma di attuazione ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale.
14. 38. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
8. Le controversie relative alla determinazione e alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
14. 9. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Aggiungere in fine il seguente comma:
8. Fermo restando che le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano in virtù della delega di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni di cui agli articoli 13 e 14 sono esercitate direttamente dalle province autonome.
14. 39. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rifinanziamento fondo rimborso IVA per servizi non commerciali esternalizzati).

Il fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999, per l'anno 2001 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole:
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;


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b) sostituire le parole: di euro 600 milioni annui con le seguenti: di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 600 milioni per gli anni 2008 e 2009.
** 14. 013. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rifinanziamento fondo rimborso IVA per servizi non commerciali esternalizzati).

1. Il fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'anno 2007 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 115:
sopprimere le parole:
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
sostituire le parole: di euro 600 milioni annui con le seguenti: di euro 300 milioni per l'anno 2007 e di euro 600 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
** 14. 02. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norma interpretativa).

1. All'articolo 2752 del codice civile, ultimo comma, che prevede un privilegio generale per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, il riferimento alla legge per la finanza locale va inteso quale riferimento a qualsiasi legge istitutiva dei tributi locali.
* 14. 0. 12. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norma interpretativa).

1. All'articolo 2752 del codice civile, ultimo comma, che prevede un privilegio generale per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, il riferimento alla legge per la finanza locale va inteso quale riferimento a qualsiasi legge istitutiva dei tributi locali.
* 14. 01. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme in materia di contributi per l'edilizia residenziale pubblica).

1. I contributi pubblici erogati alle aziende operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non sono imponibili ai fini IRAP.
14. 09. D'Elpidio, Adenti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Edilizia residenziale pubblica).

1. Le aziende operanti nel settore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica godono dell'applicazione di una aliquota ICI non superiore al 2 per cento.
14. 010. D'Elpidio, Adenti, Affronti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Attribuzione al consiglio comunale della competenza a deliberare le aliquote ICI).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la


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parola «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
14. 07. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'aliquota ICI applicata dai comuni al patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli Istituti autonomi case popolari non può essere superiore a quella deliberata per la prima abitazione.
14. 03.Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Garanzie per i proprietari di seconde case).

1. Dopo l'articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo, cittadini che li tengano, a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base dei particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione del fatto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza del fatto da parte dei contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria.
14. 08. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutela contenziosa del contribuente in materia catastale).

1. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito dei giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
14. 06. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Attribuzione agli enti locali della facoltà di trasferire a comitati spontanei di cittadini l'organizzazione di servizi e la manutenzione di strade e piazze).

1. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.
14. 05. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Affrancamento dall'imposta). - 1. L'imposta può essere defini
tivamente


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assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dai comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento».
14. 04. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o novembre 2007, con le seguenti: 1o novembre 2009.
14. 1. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.


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ART. 15.

Sopprimere gli articoli 15 e 16.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A compensazione dei mancati introiti previsti dall'articolo 16, comma 7, punto 3, derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, sono aumentati i canoni di concessione demaniale, istituti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo massimo di 3 milioni di euro nell'anno 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
15. 3. Burchiellaro.

Sopprimere gli articoli 15 e 16.
15. 4. Angelino Alfano, Marinello.

Sopprimere l'articolo 15 e i commi da 1 a 6 e da 8 a 15 dell'articolo 16.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La compensazione del maggior introito previsto dal comma 7, derivante dall'utilizzo di beni del Demanio aeroportuale, avviene attraverso un complessivo e prestabilito aumento dei canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009, che i gestori verseranno e Enac girerà all'Erario con modalità da determinarsi.
15. 18. D'Elpidio, Pignataro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.500;
2008: - 79.900;
2009: - 138.200.
15. 14. Galletti, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentelente, al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: ovvero aggiungere le seguenti: laddove nella formulazione del parere previsto dall'articolo 2-decies il sindaco non manifesti l'intenzione di utilizzarlo o destinarlo»

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: il quale ha facoltà di chiedere la demolizione del manufatto ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 12,2 milioni;
2008: - 29,7 milioni;
2009: - 57,7 milioni.
15. 15. Galati, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: e ove idonei anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento di attività istituziona1i di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici, aggiungere le seguenti: o misti pubblico-privato svolgenti funzioni di pubblico interesse, quali le fondazioni e le istituzioni culturali.


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Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnano in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, aggiungere le seguenti: nonché alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e alle associazioni culturali e soggetti gestori servizi pubblici culturali.
15. 11. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Blasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: ad enti, aggiungere le seguenti: ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.
*15. 13. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: ad enti, aggiungere le seguenti: ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.
*15. 8. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.
* 15. 2. Martella.

Al comma 2, lettera b),dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.
* 15. 16. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
15. 19. Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiungere le seguenti: nonché agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione di alloggi per particolari categorie di utenti indicate dal comune.
15. 5. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché agli istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione di alloggi per particolari categorie di utenti indicate dal comune.
15. 6. Leddi, Calgaro.


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Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole: se entro, fino alla fine del periodo.
**15. 23. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole: se entro, fino alla fine del periodo.
**15. 25. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, lettera b) terso periodo, sostituire la parola: un anno, con la seguente: due anni.
***15. 26. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, lettera b) terzo periodo, sostituire la parola: un anno, con la seguente: due anni.
***15. 24. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti commi:
18-bis. Il comma 6 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è sostituito dal seguente:
6. Le quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1 possono essere cedute ad investitori diversi dai soggetti conferenti e formare oggetto di offerta al pubblico in conformità al regolamento del fondo ed alle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi provvedimenti di attuazione. L 'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti, di cui al comma 4, e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. Il regolamento del fondo può prevedere che l'offerta al pubblico debba comportare il collocamento di un numero minimo di quote ad investitori diversi dai soggetti conferenti. In tal caso, il regolamento del fondo deve indicare le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per la conclusione dell'offerta ed il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.
18-ter. Il comma 8 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è abrogato.
18-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è sostituto dal seguente:
9. Qualora, decorso il termine indicato nel regolamento del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore al quantitativo minimo eventualmente previsto dal regolamento medesimo ai sensi del comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
18-quinquies. All'articolo 14-bis, comma 13, terzo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 sono soppresse le parole «in alternativa alla procedura prevista dal comma 6.»
18-sexies. All'articolo 14-bis, comma 15, secondo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «in alternativa alla procedura prevista dal comma 6».
15. 20. Angelo Piazza.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti commi:
18-bis. Sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.


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18-ter. All'articolo 14-bis, comma 11, primo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9».
18-quater. All'articolo 14-bis, comma 13, terzo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «In alternativa alla procedura prevista dal comma 6».
18-quinquies. All'articolo 14-bis, comma 15, secondo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «In alternativa alla procedura prevista dal comma 6».
15. 21. Angelo Piazza.

Aggiungere in fine il seguente comma:
18-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «alla data di entrata in vigore del medesimo» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2004».
15. 1. Buontempo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni.
15. 10. Evangelisti.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.
(Diritto di prelazione sugli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato).

1. Ai fini del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto, in forma individuale, di unità immobiliari ad uso residenziale, e loro strumentali pertinenze o connessioni (garage, depositi e simili, formanti unico compendio), non di pregio, di valore complessivo non superiore a 200.000 euro, appartenenti al patrimonio dello Stato, in favore dei conduttori e loro conviventi o aventi causa, per oltre quindici anni e nel possesso dell'immobile alla data del 23 novembre 2001. Il diritto alla prelazione all'acquisto è riconosciuto al conduttore ancorché l'unità abitativa risulti al momento coattamente rilasciata in seguito a controversia con giudizio tuttora pendente.
2. La vendita, al prezzo di mercato di unità abitative similari diminuito del 30 per cento, è esperita con procedura a trattativa privata ed il pagamento potrà avvenire a mezzo mutuo ipotecario decennale. Per le unità abitative realizzate prima del 1945 presentanti necessità di interventi straordinari e non rispondenti alle vigenti norme in materia edilizia, sulle quali lo Stato ovvero l'ente pubblico proprietario non abbiano mai eseguito interventi manutentivi, il prezzo di vendita è ulteriormente ridotto del 20 per cento. Il presente comma si applica anche ai canoni o indennizzi eventualmente chiesti ai conduttori, determinati senza la valutazione della necessità di interventi di manutenzione. Le unità immobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, sono vendute al prezzo, come sopra determinato, riferito alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.
3. Gli uffici dell'agenzia del demanio competenti per territorio provvedono a comunicare ai soggetti conduttori di cui al comma 1 la disponibilità a pervenire alla alienazione in loro favore dell'unità abitativa loro in uso, adoperandosi in tempi brevi al bonario componimento di eventuali controversie pendenti aventi ad oggetto l'immobile medesimo. L'espressa volontà


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di pervenire all'acquisto dell'immobile offerto in vendita vincola l'avente diritto ai sensi del presente articolo e sospende l'azione e gli effetti di eventuali giudizi pendenti, che si intenderanno risolti con la stipula dell'atto pubblico di vendita.
4. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui alla presente norma sono ridotti al 25 per cento. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi. I notai, in occasione degli atti di vendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione e di voltura catastale.
15. 04. D'Elpidio, Adenti.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 2, lettere b) e c) nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.
15. 05. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila).

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.
2. Per il finanziamento degli interventi, di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalla tabella F della presente legge.
15. 01. Cialente.


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Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transative o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
2. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, dopo le parole: «individualmente o collettivamente» sono aggiunte le seguenti: «salvo che la posizione irregolare con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori non sia espressamente imputabile ad una formale contestazione nei confronti del soggetto gestore».
15. 03. Cacciari.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Provvedimento per la eliminazione dell'obbligo di comunicazione a carico dei proprietari che loghino immobili vincolati).

1. Il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero.
15. 02. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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ART. 16.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 il Ministro delle finanze - Dipartimento del territorio - di concerto con il Ministro dei trasporti, rideterminano i canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, in modo da assicurare un maggior gettito per un importo pari a 3 milioni di euro per il 2007, 9,5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per il 2009. Il Ministro delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione determinano le modalità con cui l'ENAC provvederà al versamento all'erario degli importi di cui al presente articolo.
16. 05. D'Elpidio, Fabris.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A compensazione dei mancati introiti previsti dall'articolo 16, comma 7, punto 3, derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, sono aumentati i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo massimo di 3,0 milioni di euro nell'anno 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10,0 milioni di euro nel 2009.
16. 19. Burchiellaro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutti gli importi di parte corrente del 5 per cento.
16. 32. Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), punto 2.1, sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terzario-direzionali e di produzione di beni e servizi, con le seguenti: per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3. del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.
16. 17. Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), numero 2.1, sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, con le seguenti: per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, con esclusione di quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), n. 1 del presente articolo.


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Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. 21. Bernardo.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1) sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi con le seguenti: per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3 del presente articolo,.
*16. 7. Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi con le seguenti: per le volumetrie pertinenziali destinate ad attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3 del presente articolo.
*16. 9. Samperi, Crisafulli.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi con le seguenti: per le volumetrie pertinenziali destinate ad attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse a servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3) del presente articolo,.
*16. 24. Leddi Maiola.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1, sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5 con le seguenti: per un coefficiente pari a 3.
**16. 12. Samperi, Crisafulli.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5 con le seguenti: per un coefficiente pari a 3.
**16. 8. Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1, sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5, con le seguenti: un coefficiente pari a 4.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.
16. 16. Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), capoverso 2.1, sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5 con le seguenti: per un coefficiente pari a 4.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. 22. Bernardo.


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Al comma 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: un coefficiente pari a 6,5 con le seguenti: per un coefficiente pari a 4.
16. 25. Leddi Maiola.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
16. 50. Milana.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, infine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono comunque essere superiori al duecento per cento dei canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
16. 36. Marras.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo;.
*16. 33. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo;.
*16. 43. Milana.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.
16. 15. Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera e).
*16. 7. Samperi, Crisafulli.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera e).
*16. 10. Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.


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Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia liberamente transitabile, le regioni e i comuni, per quanto di competenza, individuano l'ubicazione e le modalità d'uso dei singoli accessi e, ove ciò sia impossibile, stabiliscono le regole per il transito gratuito attraverso gli stabilimenti balneari;.
16. 1. Campa.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia destinata al libero transito, le Regioni e i Comuni, per quanto di competenza, sono tenuti ad individuarne l'ubicazione e le modalità d'uso.
*16. 44. Milana.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia destinata al libero transito, le Regioni e i Comuni, per quanto di competenza, sono tenuti ad individuarne l'ubicazione e le modalità d'uso.
*16. 23. Leddi Maiola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Una quota parte pari al 20 per cento delle risorse rivenienti dalle revisione dei canoni di concessione di cui al comma 1 e al comma 6 sono destinate a progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
16. 47. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Una quota parte pari al 20 per cento delle risorse rinvenienti dalle revisioni dei canoni di concessione di cui al comma 1 e al comma 6 sono destinate a progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
16. 2. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Una quota parte delle risorse di cui alla legge n. 979 del 1982 «Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - Capp. 1644, 1646/P)


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pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e una quota parte delle risorse di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989 e al decreto legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 493 del 1993 (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate a progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.
16. 3. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), capoverso 2.
16. 5. Nan.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per le concessioni di aree demaniali marittime, sedi di discariche autorizzate per lo stoccaggio di residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie/estrattive, si applica il canone annuo determinato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160. Il canone è aggiornato ai sensi degli articoli 4 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle concessioni aventi decorrenza o rilasciate successivamente al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
16. 34. Mereu, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), punto 2).

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni dì parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 120 milioni di euro.
16. 18. Minasso, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti


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per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) capoverso 2.
*16. 28. Pedrini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto dal comma 1), lettera a), capoverso 2.
*16. 35. Dionisi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 7.
16. 29. Moffa.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:
Art. 693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - La compensazione dei maggiori introiti derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, avviene attraverso un complessivo e prestabilito aumento dei canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano, come previsto dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per il 2009. I gestori aeroportuali affluiscono per gli introiti derivanti per le finalità suesposte, all'ENAC che successivamente, con decreto del Ministro dei trasporti, provvede ad affluire all'erario.
16. 20. Angelino Alfano, Marinello.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
*16. 13. La IX Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.
*16. 6. Angelo Piazza.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.
*16. 41. Attili, Carbonella.


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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale aviazione civile.
**16. 14. La IX Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale aviazione civile.
**16. 42. Carbonella, Attili.

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli immobili appartenenti al demanio pubblico dello Stato riconosciuti di interesse storico, artistico o archelogico, situati all'interno dei centri storici e dei siti, riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità, e rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, da almeno dieci anni, e non inseriti nel processo di dismissione o di cartolarizzazione, sono concessi a titolo gratuito, per novantanove anni, agli enti pubblici territoriali interessati, previa richiesta degli enti medesimi, corredata da specifici progetti di utilizzo e valorizzazione ai fini di una loro adeguata riqualificazione e tutela a fini conservativi.
16. 37. Ceccuzzi, Del Mese, Orlando, Fluvi, Crisci.

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'importo del contributo di costruzione, dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativi edilizio.
*16. 30. Soffriti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'importo del contributo di costruzione, dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativi edilizio.
*16. 26. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito alle regioni, con contestuale riduzione dei trasferimenti per un importo complessivo non inferiore a 250 milioni di euro. Le singole regioni possono aumentare o diminuire i canoni di cui al presente articolo. II Ministero dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, i decreti attuativi della presente disposizione.
16. 40. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 4 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le


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parole «beni immobili del patrimonio», sono aggiunte le parole «e demanio».
16. 38. Ceccuzzi, Del Mese.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di trasferire al patrimonio disponibile di ciascun comune le aree di proprietà dello Stato ricadenti all'interno dei centri abitati, come definite ai sensi dell'articolo 91-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sulle quali siano già state realizzate opere di urbanizzazione, valorizzazione architettonica e ambientale e di costruzione da parte di enti, o privati il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per il trasferimento delle aree medesime.
16. 27. Franci, Cordoni, Ceccuzzi, Nannicini.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultino compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e fatte salve le misure di pubblicità di cui al comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica»;
d) al comma 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali».

15-ter. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in


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ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al cinquanta per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
16. 46. Velo, Zunino, Cordoni, Nannicini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al primo periodo del comma 15 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la parola «locazione» sono aggiunte le seguenti: «e per i trasferimenti di terreni destinati alla edificazione della prima casa o di fabbricati adibiti a tale uso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
16. 39. Perugia, Migliore, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente:
all'articolo 20, comma 22, tabella 2, sostituire al numero 2 gli importi:
2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94;
all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo;
dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
*16. 01. La XIII Commissione.


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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile, per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente:
all'articolo 20, comma 22, tabella 2 allegata, sostituire, al numero 2, gli importi:
2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94.
all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.

dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».
2. Le disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
*16. 0. 2. Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Alle minori entrate per gli anni 2004, 2005 e 2006, derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 850.000 euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006.

Conseguentemente, nella tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 170.000;


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2008: - 170.000;
2009: - 170.000.

Conseguentemente, nella Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
16. 03. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. I commi 23 e 24 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono abrogati.
16. 04. Boffa, Incostante, Marone, Aurisicchio.


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ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente: all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «15-bis. Al fine di favorire il dettato dell'articolo 31 della Costituzione, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con i Comuni e gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici ad uso abitativo, in coerenza con le necessità abitative territoriali, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di sostegno alle politiche abitative in favore dei nuclei familiari che versano in difficili condizioni socio-economiche in cui almeno uno dei componenti sia in possesso della cittadinanza italiana e che rispondono ai criteri individuati dall'articolo 29 della Costituzione. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici ad uso abitativo mediante locazione agevolata ai nuclei familiari che rientrano nelle liste comunali per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., nonché a quei nuclei familiari i cui componenti non superino i 40 anni di età ed il cui reddito annuo netto non superi l'importo di euro 15000,00. L'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con i Comuni e gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici cui cambiare la destinazione d'uso dall'attuale in abitativa per favorire i fini in precedenza indicati».
17. 10. Baldelli.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, secondo periodo dopo le parole: nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata, aggiungere le seguenti: Ferma restando la possibilità di procedere all'alienazione e, comunque, fatte salve le intese già raggiunte e sottoscritte.
17. 16. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, ultimo periodo, dopo le parole: la promozione delle attività di solidarietà inserire le seguenti: e di tutela dei diritti dei cittadini da parte di associazioni senza scopo di lucro.
* 17. 7.Martella.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, ultimo periodo, dopo le parole: la promozione delle attività di solidarietà inserire le seguenti: e di tutela dei diritti dei cittadini da parte di associazione senza scopo di lucro.
* 17. 14. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, ultimo periodo, dopo le parole: la promozione delle attività di solidarietà, inserire le seguenti: e di tutela dei diritti dei cittadini da parte di associazioni senza scopo di lucro.
* 17. 23. Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi Trupia, Volpini.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai i progetti di valorizzazione di cui al presente comma sono esclusi i beni immobili pubblici che sono occupati abusivamente o al cui interno si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali e antidemocratiche.
17. 18. Meloni, Rampelli, Giorgetti.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis: Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'articolo 153 e seguenti dei Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nei casi di cui al presente comma, alfine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
17. 19. Caparini, Giorgetti, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
17. 15. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono comunque definiti immobili non più utili ai fini istituzionali quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati all'interno di basi, impianti o installazioni militati.
Sono parte degli immobili alienabili di cui alla successiva lettera b), punto 1, tutti quelli occupati da personale con titolo concessorio scaduto.
Le risorse rivenienti dalle procedure di alienazione dei beni dl cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, sono versate in apposito capitolo di previsione del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla stato di previsione del Ministero della difesa da usarsi per il pagamento del canoni di locazione del numero di alloggi necessario a garantire l'efficienza dello strumento militare.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.
17. 11. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
* 17. 3.IV Commissione.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
* 17. 22. Pinotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per esigenze proprie dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,


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al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della contabilita' generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
17. 12. Cicu, Cossiga Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.
17. 4.IV Commissione

Al comma2, lettera a), aggiungere in fine, le parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti d quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.
17. 21. Pinotti.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) l'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito al Comune di Verona, per una durata massima di 99 anni e previa richiesta del predetto ente, la Cinta Magistrale, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.

Conseguentemente alla Tabella A recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali sono apportate le seguenti riduzioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
17. 9.Fratta Pasini, Armosino.

Sopprimere il comma 3:

Conseguentemente al comma 1, dopo le parole: servizi del tesoro aggiungere le seguenti:ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 5.000;
2009: - 7.000.
17. 13. Cicu, Cossiga Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Sopprimere il comma 3:

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
17. 17. Bosi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 3:
* 17. 20. Pinotti.

Sopprimere il comma 3.
* 17. 5.IV Commissione


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Sopprimere il comma 3.
* 17. 1.Andrea Orlando.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Sono fatte salve le intese già siglate tra amministrazione della difesa ed enti locali.
17. 2.Andrea Orlando.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito gli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla soprintendenza».
17. 6.Pasini, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:
ART. 17-bis - 1. E disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per l'alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente, per la scelta del contraente e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. Sull'andamento del programma, il Ministro dell'economia invierà semestralmente una relazione al Parlamento.
2. Ove al momento dell'alienazione le unità immobiliari indicate al comma i risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni che non possano essere trasferiti, l'Agenzia del demanio stabilisce con l'acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a condizioni di mercato. In tal caso, nella determinazione del prezzo di vendita viene scomputato il corrispettivo del contratto di locazione per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2007, definisce il programma straordinario aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nella misura di almeno 3,52 milioni di metri quadrati.
4. I proventi derivanti dall'alienazione affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
5. Entro il 15 luglio di ogni anno, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del fondo per finalità di tutela ambientale e di sviluppo socio-economico del territorio, in misura equivalente alle maggiori entrate correnti rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertate dal Ministro dell'economia e delle fmanze al momento della presentazione del disegno di legge di assestamento.

Art. 17-ter. - 1. I Comuni capoluogo di provincia possono adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali nelle città metropolitane nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.
2. I programmi di cui al comma i sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento


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ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico
3. Ciascun programma può individuare anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:
a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
b) eventuali finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
c) stipula di accordi di programma;
d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
e) risorse conferite da soggetti privati.

4. Le regioni stabiliscono le tipologie degli interventi, le procedure per la presentazione e approvazione dei programmi, nonché le modalità di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 17-bis, comma 5.
5. Gli importi destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione delle risorse di cui al comma 3, non concorrono al computo delle spese rilevanti per l'applicazione del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 74.
17. 011. Cirino Pomicino, Fabris, La Malfa, Del Bue, Nardi, Catone, Barani, De Luca.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 45, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono sostituiti dai seguenti:
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi o loro congiunti di cui agli articoli 1,17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n.137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato fino al 31 dicembre 2008. Le disposizioni di cui all'articolo5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché dell'articolo34 della legge 26 dicembre 1981 n. 763 e del decreto legislativo C.P.S. 10 aprile 1947 n. 261 con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali e adottivi; collaterali e affini fino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano, quali ne siano stati o ne siano gli Enti proprietari, le leggi di finanziamento e le date di costruzione, ivi compresi quelli realizzati dall'ex Opera Profughi, dall'ex EGAS e dall' ex Ente Nazionale Tre Venezie. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma 24 dell'arti della legge 24. dicembre 1993 n. 560, così come modificato dall'articolo 5 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 649. Per i canoni degli immobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale ne sia l'ente proprietario, la disciplina previa dal comma 8 ter dell'articolo 5 del decreto legge 2 ottobre 1195, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, Gli immobili predetti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzanti per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato.Tale vincolo di destinazione d'uso verrà a cessare solo nel caso in cui gli immobili, non riscattati dai profughi originariamente assegnatari, risultino liberi e siano andati deserti due bandi consecutivi per l'assegnazione degli stessi alla categoria dei profughi.


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3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati a qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari anche degli Enti soppressi di cui al comma 3. Per l'acquisto dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno il diritto all'acquisto alle condizioni previste dal comma 24 dell'articolo1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articoli 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, modificato dalla legge 28 luglio 2004, n. 193, indica all'Ente proprietario l'Associazione o Centro culturale ai sensi della legge predetta, avente personalità giuridica, cui l'immobile va trasferito. Nell'esercizio della potestà regolamentare riservata alle Regioni, anche a statuto speciale, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali le disposizioni del presente comma e del precedente attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell' articoli 117 lett. M) della Costituzione.

Sono abrogati i commi 223, 224 e 225 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e il comma 442 dell'arti della legge 30 dicembre 2004, n 13l.
Al comma 441 del articolo 1 della legge 13 dicembre 2004 n. 131 l'inciso nonché agli alloggi di cui al comma 442 e sostituito dal seguente: nonché agli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640".

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero dell'interno:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 100.000.
17. 09. Giovanelli, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis
(Cessione di immobili ai profughi istriani).

1. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi o loro congiunti di cui agli articolo 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n.137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato fino al 31 dicembre 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché dell'articolo34 della legge 26 dicembre 1981 n. 763 e del decreto legislativo C.P.S. 10 aprile 1947 n. 261 con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali e adottivi; collaterali e affini fino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano, quali ne siano stati o ne


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siano gli Enti proprietari, le leggi di finanziamento e le date di costruzione, ivi compresi quelli realizzati dall'ex Opera Profughi, dall'ex EGAS e dall' ex Ente Nazionale Tre Venezie.
Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, così come modificato dall'articolo5 comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 649. Per i canoni degli immobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale ne sia l'ente proprietario, la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.507. Gli immobili predetti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzanti per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato. Tale vincolo di destinazione d'uso verrà a cessare solo nel caso in cui gli immobili, non riscattati dai profughi originariamente assegnatari, risultino liberi e siano andati deserti due bandi consecutivi per l'assegnazione degli stessi alla categoria dei profughi.
3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3, rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati a qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari anche degli Enti soppressi di cui al comma 3. Per l'acquisto dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno il diritto all'acquisto alle condizioni previste dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n.72, modificato dalla legge 28 luglio 2004, n.193, indica all'Ente proprietario l'Associazione o Centro culturale ai sensi della legge predetta, avente personalità giuridica, cui l'immobile va trasferito. Nell'esercizio della potestà regolamentare riservata alle Regioni, anche a statuto speciale, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali, le disposizioni del presente comma e del precedente attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo117 lett. m) della Costituzione».

2. Sono abrogati i commi 223, 224 e 225 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 131.
3. Al comma 441 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2004, n. 131, le parole: «nonché agli alloggi di cui al comma 442» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640».
17. 07. Maran, Cuperco, Strizzolo, Pertoldi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Dragaggi).

1. Per l'effettuazione del dragaggio dei canali lagunari compresi in tutto o in parte in siti oggetti di bonifica di interesse nazionale ai sensi del'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more delle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la fatura bonifica del sito, il progetto di dragaggio da effettuarsi in conformità con quanto previsto al comma 2 lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza dell'autorità istituzionali


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competente, la quale, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, delle strutture sanitarie ed ambientali regionali, sentite l'APAT, l'Istituto superiore di sanità, l'ICRAM ed avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA per la verifica istruttoria. All'uopo l'amministrazione competente convoca una apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per la legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza delle oper4azioni di dragaggio e delle opere ad essa relative. Il progetto di dragaggio può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata o di barene conterminate idonee alla ricolocazione dei materiali di escavo, previa verifica di compatibilità effetuata mediante analisi di rischio sanitario ed ambientale.
17. 010. Strizzolo.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
17. 0. 4.Andrea Orlando.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
* 17. 05.IV Commissione.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
* 17. 08. Pinotti.


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Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504/1995 è aumentata del 10 per cento.
17. 0. 3.Vico.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 un finanziamento, nella misura massima di 50 milioni di euro, è destinato, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.».
17. 0. 2.Vico.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 un finanziamento, nella misura massima di 30 milioni di euro, è destinato, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.».
17. 0. 1.Vico.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis

All'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è inserita, in fine, la seguente lettera:
d) trasferiti interamente e definitivamente a titolo gratuito ai patrimonio di Enti pubblici, compresi Enti Parco Nazionali e Regionali, che abbiano già ricevuto In concessione dai Comune parte dei dell'immobile confiscato, nel caso in cui lo stesso Comune non abbia mai amministrato direttamente lo stesso bene oppure non abbia mai completato la procedura di acquisizione al patrimonio comunale.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
17. 0. 6.Realacci.


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ART. 18.

Sopprimerlo.
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Art. 215-bis.
All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: del 4,25 per cento, sono sostituite con le seguenti: del 3,75 per cento.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Art. 215-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento.
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2006.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente: Art. 215-quater.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1 gennaio 2006, una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei


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parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;


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c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione dei reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione dei comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti dei 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente


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ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre dei primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione


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con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dei l'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di
imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
18. 76. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e i contributi assistenziali e previdenziali;
2) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.


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b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;
d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso i 'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
18. 33. Bernardo.

Al comma 1, lettera a) capoverso a), nei punti 2-3-4 dopo le parole: lettere da a) a e), aggiungere le seguenti: comprese le università e gli enti di ricerca.
E di conseguenza, sopprimere l'articolo 184.
18. 57. Tocci, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Rusconi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 1, lettera a), capoverso a), numeri 2), 3) e 4) sopprimere le parole: escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) sostituire le parole: 5.000 e: 10.000, rispettivamente, con le seguenti: 4.000 e: 9.000.
18. 38.Valducci, Lazzari.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
al n. 2) sopprimere le parole: «dei trasporti»;
al n. 3 soppri3mere le parole: «dei trasporti»;
al n. 4) sopprimere le parole «dei trasporti».


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
18. 23. Di Gioia.

A1 comma 1, lettera a), capoverso a), numeri 2, 3 e 4, sopprimere le parole: dei trasporti.

Conseguentemente, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis), a e-quinquies, del testo unico delle risposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una risposta sostitutiva del 14,5 per cento.
* 18. 39.Michele Bordo.

Al comma 1, lettera a) capoverso a):
al punto n. 2) sopprimere le parole: dei trasporti;
al punto 3) sopprimere le parole: dei trasporti;
al punto 4 sopprimere le parole: dei trasporti.

Conseguentemente alla tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di pare corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
* 18. 78. Leone, Conte.

Al comma 1, lettera a), numeri 2, 3 e 4, sopprimere le parole: dei trasporti;.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
** 18. 30. Floresta.

Al comma 1, capoverso a), numero 2) sostituire le parole: un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Con le seguenti: un importo fino a 50.000 euro per il 2007, su base annua, dal costo dei lavoro. La deduzione non può superare il costo dei lavoro complessivo;

Conseguentemente sopprimere il numero 3) del comma capoverso a) il numero 5 del comma 1, capoverso a).

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. il comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente articolo 18-bis.
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;


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b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1 gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso ai 1 gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e)
che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota


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del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o


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siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della- programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresi una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o 4 compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato


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entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre dei secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 dei decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 dei 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui ai comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscal effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
18. 74. Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Al comma 1, capoverso a), numero 2), le parole: pari a 5.000 euro sono sostituite con le parole: pari a 6.000 euro.

Conseguentemente al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3.
18. 75. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 18, comma 1, lettera a), capoverso a), numero 2, le parole: 5.000 euro sono sostituite con le parole: 4.830 euro;
all'articolo 18, comma 1, lettera a), alinea a), numero 3) le parole: 10.000 euro sono sostituite con le parole: 9.830 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite entro, il 31 gennaio 2007, le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 94.Di Gioia.

Al comma 1, lettera a) capoverso a) punto 2) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti:
e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Al comma 1, punto 3) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole:
e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, del 8 per cento e del 8 per cento.
18. 50. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico;.

Conseguentemente, al comma 1, numero 3, lettera a), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.
*18. 19. Burtone.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore al e 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico,.


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Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico,.
*18. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, lettera a) capoverso a) punto 2) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti:
e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Al comma 1, punto 3) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole:
e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.
* 18. 51. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a) capoverso a) numero 2) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate/anno nel settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Conseguentemente: Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -200.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.
Ministero del lavoro e previdenza sociale:
2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.
Ministero dell'interno:
2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.
Ministero per i beni culturali:
2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.
18. 59. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e determinato.

Conseguentemente, alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
18. 28. Marinello.

Al comma 1, lettera a), punti 2), 3) e 4) dopo le parole: a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta aggiungere le seguenti: nonché - per il personale impiegato nelle imprese turistiche come individuate all'articolo 1, lettera b), punti da 1) a 6) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 14 febbraio 2002 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 - impiegato anche a tempo determinato nel periodo d'imposta.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.


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voce Ministero degli affari esteri:
2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.
voce Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.
18. 25. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 1 lettera a) capoverso a), numero 2) in fondo al periodo dopo la parola: imposta aggiungere le seguenti: e per investimenti in innovazione tecnologica, ricerca e competitività.

Conseguentemente al comma 1 lettera a) punto 3) dopo le parole: periodo di imposta aggiungere le seguenti parole: e per investimenti in innovazione tecnologica, ricerca e competitività.
18. 55. Diliberto, Sgobio, Napolitano, Pagliarini, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera a), capoverso a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Per i lavoratori impiegati nella regione Calabria la deduzione è elevata a 15.000 euro e alla copertura del relativo onere può concorrere la regione Calabria nella misura massima del 30 per cento;

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 73. Fedele.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e determinato.

Conseguentemente, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
18. 8. Marinello.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: Sicilia, aggiungere le seguenti: e per i dipendenti a tempo indeterminato delle attività professionali e dei servizi.
18. 31. Marinello, Alfano.

Al comma 1, capoverso a), numero 5), dopo le parole: consorzi tra imprese, aggiungere le seguenti: e da gruppi cooperativi paritetici.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle


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finanze, sono aumentatele aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 44611997, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
5. A partire dal 1 gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
18. 80. D'Ulizia.

Al comma 1, lettera a), capoverso a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
6) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le deduzioni di cui ai procedimenti numeri competono anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato occupato per almeno 150 giornate all'anno.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -200.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.
Ministero del lavoro e previdenza sociale:
2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.
Ministero dell'interno:
2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.


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Ministero per i beni culturali:
2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.
18. 58. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale inserire le seguenti: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 18. 20. Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Patarino, Catanoso.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sono ridotte in misura proporzionale» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 18. 24. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale inserire le seguenti: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed


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integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 18. 29. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
* 18. 40.Bordo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale aggiungere le seguenti: ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d).

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2007, le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitarla annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 18. 61. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d)»;


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e successive modificazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
** 18. 21. La XIII Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d).

Consegentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e successive modificazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
** 18. 45.Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogllardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3 e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.
**18. 17. Leo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.
**18. 10. Uggè, Zanetta, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.
**18. 14. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-septies, sopprimere le parole; e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3 e 4), è alternativa


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alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.
** 18. 35. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.
*18. 12. D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.
*18. 1. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.
*18. 16. Leo.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.
*18. 6. Tomaselli.

Al comma 1, lettera e), comma 4-septies, sopprimere la parola: 4-bis.
* 18. 22. Quartiani.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-septies, sopprimere la parole: 4-bis.
* 18. 37.Zorzato, Milanato.

Al comma 1, lettera e), capoverso: 4-septies, sopprimere le parole: 4-bis.
* 18. 42.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, lettera e) capoverso 4-septies, sopprimere le parole: 4-bis.
* 18. 60. D'Agrò, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) Sono soggetti al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002 gli incentivi volti all'assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle aree ricompresse nell'Obiettivo - 1 - dell'Unione Europea di lavoratori svantaggiati così come definiti nel Regolamento (CE) n. 2204/2002 e che determinano un incremento netto occupazionale.
Quanto sopra disposto ha valore di norma interpretativa autentica anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ma non deve determinare esborsi oltre gli stanziamenti previsti dalle rispettive leggi agevolative.
18. 67. D'Elpidio.

Dopo il comma 1 aggiungere seguente:
1-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli importi correnti al 5 per cento negli anni 2007-2008.
18. 62. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, cosi come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a


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tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obbiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi.
18. 48.Crisci.

Sopprimere i commi 2 e 3.
18. 32. Bernardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 54 del TUIR è aggiunto il seguente comma «5-bis. Per i professionisti di età anagrafica inferiore a 45 anni i limiti di cui ai precedenti 3 e 4 (escluse le spese per la partecipazione a convegni ed aggiornamento professionale) sono aumentati di un ulteriore 25 per cento. È ammessa e disposta altresì la deduzione di tutte le somme relative alle spese previdenziali anche di previdenza complementare sostenute dai professionisti di età anagrafica inferiore ai 45 anni per le quali non sia stata applicata alcuna forma di rivalsa nei confronti dei clienti. In favore dei professionisti con anzianità di iscrizione all'Albo non superiore a 10 anni è ammessa e disposta la concessione di una detrazione pari al 50 per cento dei costi sostenuti per gli adempimenti obbligatori in tema di privacy, antiriciclaggio sicurezza informatica.
18. 85. Alemanno, Buonfiglio.

Sopprimere il comma 3.
** 18. 36.Zorzato, Milanato.

Sopprimere il comma 3.
** 18. 41.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dopo il primo periodo è aggiunto: La predetta ritenuta non dovrà essere operata qualora i professionisti con anzianità di iscrizione all'Albo non superiore ai dieci anni abbiano fatto esplicita richiesta per la non applicazione.
18. 81 Buonfiglio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è modificato come segue:
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91.

Conseguentemente all'articolo 101 le parole: 45 per cento, 47,5 per cento e 50 per cento sono sostituite rispettivamente da: 50 per cento, 52,5 per cento e 55 per cento.
18. 70. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3 aggiungere:
3-bis. Le deduzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, si applicano - ragguagliate ai giorni di durate del rapporto di lavoro nel corso del periodo


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d'imposta - anche ai rapporti di lavoro a durate determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali, a condizione che sussista una delle seguenti condizioni:
le attività stesse siano richiamate dalla Tabella allegata al R.D. 10 settembre 1923. n. 195 o dalla Tabella II di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1935, entrambe recanti un elenco delle lavorazioni stagionali;
i contratti collettivi applicati dispongano, per le future assunzioni stagionali, criteri o modalità per la selezione dei lavoratori in questione.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al seguente Ministero è così modificata:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
18. 65. Galletti, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis, Le deduzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, si applicano ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta anche ai rapporti di lavoro a durata determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al seguente Ministero è così modificata:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
18. 64. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l'aliquota del 4,25 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2000;
2008: - 2000;
2009: - 2000.
18. 63. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo, le disposizioni del comma 1; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni del comma 1; agli stessi effetti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 58 e 188.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.
18. 34. Bernardo.


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Dopo il comma 4 aggiungere il seguente.
4-bis. All'articolo 54 del TUIR è aggiunto il seguente comma: 2-bis). Nei confronti dei professionisti di età anagrafica inferiore a 45 anni la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata sino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi.
18. 84. Alemanno, Buonfiglio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del TUIR è aggiunto il seguente periodo: Per i professionisti, con anzianità di iscrizione all'albo non superiore ai dieci anni, le spese di cui al periodo precedente, ivi incluse quelle sostenute a beneficio dei praticanti e dei dipendenti, sono integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
18. 82. Alemanno, Buonfiglio.

Sopprimere il comma 5.
18. 71. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 54 del TUIR secondo comma è aggiunto il seguente periodo: Le predette limitazioni non operano per i professionisti di età anagrafica inferiore a 45 anni.
18. 83. Alemanno, Buonfiglio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessiva pari a 125 milioni di euro annui.
2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento».
4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45», nonché: «l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui


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agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
5. A partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le nonne e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
18. 95.D'Ulizia, Raiti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiorna il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentatele aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
5. A partire dal 1 gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate


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tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
18. 79. D'Ulizia, Raiti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1997, n. 135, al comma 2 sostituire le parole «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
18. 2. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti «euro 15.000».

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
*18. 9. Zanetta, Uggè, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti «euro 15.000».

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
*18. 15. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti «euro 15.000».

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.
18. 18. Leo.


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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole: «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000».

Conseguentemente: Alla Tabella C, tutte le spese diparte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
18. 66. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in.materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. Tale agevolazione è estesa anche in caso di giovani impiegati nella regione Calabria, la quale può concorrere alla copertura del relativo onere nella misura massima dei 30 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 72. Fedele.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 4-septies dell'articolo 11 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera e), le parole: «4-bis» sono soppresse.
18. 77. Fincato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obiettivo I definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi.
18. 26. Crisci.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le predette Regioni e Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente.

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte


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sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
18. 68. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le predette regioni e province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 213.000;
2008: - 249.000;
2009: - 249.000;

alla voce Ministero della salute:
2008: - 100.000;
2009 - 100.000;

alla voce Ministero dell'interno:
2008: - 34.000;
2009: - 58.000.
18. 11. Froner, Betta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le predette Regioni e Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.
* 18. 52. Boato, Piazza.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le predette Regioni e Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.
* 18. 69. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis) Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, i quali devono destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.

Conseguentemente: dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, è dovuta una imposta addizionale erariale


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sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
18. 53. Satta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i quali dovranno destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte alla riduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.
* 18. 13. Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i quali devono destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.
* 18. 44.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis) Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali devono destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.
* 18. 54. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni Inail per il settore agricolo).

1. I premi annuali dovuti all'Inail per i lavoratori agricoli, i coltivatori diretti, loro coadiuvanti, sono ridotti in misura del 2 per cento annuo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 01. Leo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il


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Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 540 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente,
alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:
2007: - 240;
2008: - 240;
2009: - 240;

e alla Tabella C, parte corrente, ridurre tutti gli importi del 3,5 per cento.

18. 010.
Di Gioia, Turco.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 540 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009).

Conseguentemente,
alla Tabella C, parte corrente, ridurre tutti gli importi del 5 per cento.

18. 09.Di Gioia, Turco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 07.Di Gioia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n, 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
18. 0. 4.Di Gioia.


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Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento delle stesse»; dopo le parole: «...le modalità di attuazione del presente comma» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni».
18. 02. Musi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Determinazione del valore della produzione netta dei dipendenti della Pubblica amministrazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 10-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle retribuzioni erogate al personale dipendente» sono soppresse.
2. Per effetto del minor gettito conseguente alla modifica di cui al comma 1, vengono ridotti i trasferimenti erariali del medesimo importo di quanto dovuto ai fini IRAP sull'ammontare delle retribuzioni erogate a personale dipendente nell'anno precedente alle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e alle Amministrazioni pubbliche all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
18. 011.Iacomino, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«6-bis. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente:
Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente: Art. 15-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 256 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per


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l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: «l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
5. A partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
6.Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
18. 08.D'Ulizia.


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ART. 19.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. all'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «del 4,25 per cento», sono sostituite con le seguenti: «del 3 per cento».
19. 39. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle agricole il cui reddito viene determinato in base all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917,

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
19. 30. Andrea Ricci, Migliore, Lombardi, Sperandio.

Al comma 1, dopo le parole Alle imprese aggiungere le seguenti ivi comprese quelle agricole il cui reddito viene determinato in base a l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
19. 23. Zucchi, Frau, Servodio, Brandolini, Fiori, Pertoldi, Fogliardi, Maderloni.

Al comma 1, dopo le parole alle imprese aggiungere le seguenti: e ai titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del T.U.I.R..
19. 31. D'Alia, Perretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: nel comma 3 aggiungere le seguenti: e che producono occupazione aggiuntiva.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: acquisizione o ultimazione aggiungere le seguenti: facendo venire meno l'occupazione aggiuntiva.
19. 21. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Armosino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle imprese cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ad esse equiparate e perciò stesso alle imprese cooperative agricole e agro-alimentari, che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio dei 20 settembre 2005. Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.
19. 43.D'Ulizia.

Al comma 2 sopprimere le parole: con il sostegno de minimis.
* 19. 32. Perretti, Zinzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: con il sostegno de minimis.
* 19. 41.Milana.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nelle aree della Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise non ammissibili alle


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deroghe previste dall'articolo 87, lettera c) del Trattato UE il credito di imposta è comunque attribuito nella misura prevista dal de minimis.

Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
19. 19.Marras.

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: Nelle aree della Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise non ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, lettera c) del Trattato UE il credito di imposta è comunque attribuito nella misura prevista dal de minimis.

Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.
19. 44.Marras, Cicu.

Al comma 3, lettera a), prima delle parole: macchinari premettere le seguenti: fabbricati strumentali,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

«Art. 215-bis.
(Modica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1o aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica».
19. 8. Crisci.


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Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: diversi da quelli infissi al suolo con leseguenti: fabbricati strumentali.
19. 10.Tomaselli.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: diversi da quelli infissi al suolo con la seguente: opifici.
19. 9. Crisafulli.

Sopprimere la lettera c) del comma 3.
19. 40. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro».
19. 15. Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
* 19. 2. Leo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988».
* 19. 6. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi e articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
* 19. 24. Franci, Servodio, Pertoldi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
* 19. 45.Marras, Cicu.

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: della pesca.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro


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dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emana le disposizioni necessarie per consentire l'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni sugli Orientamenti degli aiuti di Stato in materia, assicurando altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198 del 2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca finanziarie ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie così come indicato nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successi del citato regolamento.
19. 46. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005. Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
19. 29. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 commi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005.
Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione.
Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento».
** 19. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 commi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005.
Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione.
Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento».
** 19. 16. Burtone.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5-bis:
5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26


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e 28 comma 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005.
19. 27. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso fino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
Agli investimenti relativi non si applica la deduzione degli ammortamenti per l'anno di riferimento.
* 19. 4. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso fino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
Agli investimenti relativi non si applica la deduzione degli ammortamenti per l'anno di riferimento.
* 19. 11. Burtone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1668 del Consiglio, del 20 settembre 2005».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro».
19. 14. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
* 19. 13. XIII Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato» n. 220/2002 - Italia. Crediti di imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2002 e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio, del 20 settembre 2005».
* 19. 12. Buonfiglio, Bellotti.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
* 19. 22. Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
* 19. 38.Fundarò, Zucchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002)2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia crediti di imposta per investimenti - Modifica del regime di aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
* 19. 33. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al presente articolo, nei limiti della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
** 19. 3. Burtone.

All'articolo 19, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui 'all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione


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europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al presente articolo, nei limiti della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
** 19. 20.Bordo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis.Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso fino al 31 dicembre 2013, con un limite massimo di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Agli investimenti relativi non si applica la deduzione degli ammortamenti per l'anno di riferimento.

Conseguentemente, alla tabella A, Le dotazioni di parte corrente indicate, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.
19. 28. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis.
Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005-2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.
* 19. 25. Scirru, Bellanova, Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.
* 19. 42.Milana.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.
* 19. 34. Perretti, Zinzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nei limiti della somma di 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

 
2007
(Migliaia di euro)
2008
(Migliaia di euro)
2009
(Migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze-200.000
-200.00
-200.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale-40.000
-40.000
-40.000
Ministero dell'interno -70.000
-70.000
-70.000
Ministero della salute-70.000
-70.000
-70.000
Ministero della solidarietà sociale-20.000
-20.000
-20.000

19. 35. Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese, Peretti, Zinzi.


Pag. 336

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 il secondo comma è abrogato.
9-ter. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985 n. 49, come sostituito dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005 n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il periodo: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento delle stesse» è abrogato;
b) dopo le parole: «le modalità di attuazione dei presente comma» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni del Ministero medesimo».
19. 36. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-bis) è così sostituito:
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelle che hanno ad oggetto immobili compresi in programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione»;
b) all'articolo 10, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui al comma 1, il numero 8-bis), del presente articolo, si applicano a tutti gli atti e contratti stipulati successivamente alla data del 4 luglio 2006».
19. 37.D'Elpidio, Capotosti.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».
19. 01. VI Commissione.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».
* 19. 05. D'Elpidio, Li Causi, Morrone.


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Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
19-bis. 1. L'articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2012 nei limiti massimi di spesa di:
1. 100 milioni di euro per l'anno 2007;
2. 100 milioni di euro per l'anno 2008;
3. 100 milioni di euro per l'anno 2009;
4. 100 milioni di euro per l'anno 2010;
5. 100 milioni di euro per l'anno 2011;
6. 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Ai fini della formazione dell'ordine cronologico di presentazione, di cui al comma 1-ter, l'Agenzia dell'Entrate, per il primo anno di applicazione della proroga, darà precedenza alle istanze presentate a decorrere dal primo ottobre 2006 e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, sono estese agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 216.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.
3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
19. 04. D'Elpidio, Li Causi, Morrone.


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ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e nella misura del 10 per cento di quelli sostenuti per attività di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi successivi. La misura del credito d'imposta è elevata di un ulteriore cinque per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
20. 224. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, dopo le parole: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 con le seguenti: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011.
20. 180. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
20. 171. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo le parole: di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo aggiungere le seguenti: nonché per gli investimenti in innovazione tecnologica.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: attività di ricerca e sviluppo agevolabili inserire le seguenti: , alla individuazione degli investimenti in innovazione tecnologica.
*20. 187. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo aggiungere le seguenti: nonché per gli investimenti in innovazione tecnologica.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: attività di ricerca e sviluppo agevolabili aggiungere le seguenti: , alla individuazione degli investimenti in innovazione tecnologica.
*20. 137. Merloni, Lulli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento con le seguenti: La misura del 10 per cento è elevata al 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art 215-bis.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa a e di lire 203.000 con le parole: nella misura


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di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 179. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del dieci per cento è elevata al quindici per cento con le seguenti: del cinque per cento è elevata al venticinque per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 47.000;
2008: - 49.000;
2007: - 52.000.
20. 170. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, Tabella C, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotte del 5 per cento.
20. 13.Ravetto, Misiani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: riferiti con la seguente: relativi.
20. 6.VII Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola ricerca aggiungere le parole: tra i quali si deve intendere incluso a pieno titolo ed a far data dell'entrata in vigore della presente legge l'ENEA.
20. 169. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: o con centri o consorzi di ricerca di diritto privato senza scopo di lucro da questi partecipati.
20. 42.Tomaselli, Tocci.

Al comma 1, secondo perido, aggiungere, in fine, le seguenti: o con centri di ricerca privati senza scopo di lucro da questi partecipati.
20. 38.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In alternativa al credito d'imposta, alle piccole e medie imprese che investono almeno il 15 per cento in ricerca, è concessa una riduzione contributiva parziale nella misura del 10 per cento sui contributi dovuti per il personale dipendente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative


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sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 266. Cialente, Lulli.

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Le misure del 10 e del 25 per cento sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 15 per cento del fatturato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 265. Cialente, Lulli.

Al comma 1, alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: Dette misure sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 20 per cento del fatturato e che sono nate da meno di 10 anni. Per le imprese di cui al punto precedente nate che non abbiano un risultato d'esercizio positivo, è concesse una riduzione parziale nella misura del 50 per cento sul contributi dovuti per il personale dipendente addetto alla ricerca.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 188. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Dette misure sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 20 per cento del fatturato e che sono nate da meno di 10 anni. Per le imprese di cui al periodo precedente che non abbiano un risultato d'esercizio positivo, è concessa una riduzione parziale nella misura del 50 per cento sui contributi dovuti per il personale dipendente addetto alla ricerca.
20. 37.D'Agrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Dette misure sono elevate


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rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 20 per cento del fatturato e che sono nate da meno di 10 anni.
20. 46.D'Agrò.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure del 10 e del 25 per cento sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 15 per cento del fatturato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
20. 40.Cialente, Lulli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura del 10 per cento è elevata al 30 per cento qualora l'attività industriale sia svolta nei comuni o nelle frazioni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre le spese di parte corrente e di capitale, con esclusione delle spese obbligatorie, nella misura necessaria alla totale copertura dell'onere.
20. 99.Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Portino, Garavaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa al credito d'imposta, alle piccole e medie imprese che investono almeno il 15 per cento in ricerca, è concessa una riduzione contributiva parziale nella misura del 10 per cento sui contributi dovuti per il personale dipendente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.
20. 41.Cialente, Lulli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 30 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assi


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curare un maggior gettito complessivo pari a 85 milioni di euro annui.
20. 181. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, commaa 2, Tabella C, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotte del 5 per cento.
20. 12.Ravetto, Misiani.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ed il Ministro dell'università e della ricerca ed informandone preventivamente le commissioni di merito del Parlamento.
20. 178. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il ministro dell'università e della ricerca.
20. 7.VII Commissione.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Alle nuove imprese innovative (start up) operanti nei settori ad alta tecnologia in attività alla data di entrata in vigore del presente articolo si prevede l'applicazione dei seguenti strumenti di agevolazione fiscale:
1. L'esenzione totale dagli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla loro creazione.
2. L'esenzione dagli oneri sociali per tutti i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.
Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative (start up) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondono ai seguenti requisiti:
a) essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria;
b) essere attive da meno di tre anni;
e) non essere state create nell'ambito di una concentrazione, ristrutturazione o di estensione di attività preesistenti;
d) devono aver investito nell'esercizio per il quale chiedono l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;
e) devono presentare un piano/progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione, fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;
f) almeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da:
persone fisiche;
PMI il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche;
associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica;
centri di ricerca pubblici;
società di capitale di rischio;
fondi comuni di investimento;
società di sviluppo regionale;
finanziarie di sviluppo regionale.

3. Le suddette misure sono introdotte per un periodo di 10 anni e sono sottoposte


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a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.
4. La copertura finanziaria della misura proposta sarà assicurata mediante opportuno aumento, disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti, entro il 28 febbraio 2006, dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sul tabacco prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per un importo complessivo di 50 milioni di euro.
20. 183. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'ammontare del credito d'imposta spettante ai sostituti d'imposta per i redditi di lavoro dipendente in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la parte che residua alla data del 31 dicembre 2005, può essere utilizzato in compensazione in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
20. 89. Leo.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore musicale).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Lo Stato sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale. In particolare, lo Stato tutela, valorizza e sostiene:
a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;
b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali; la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
c) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;
d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
e) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
f) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

2. Ai tini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque,


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alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.
3. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici, esercenti l'attività in maniera prevalente e continuativa, che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al successivo comma 4, relative a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.
4. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 3 hanno ad oggetto:
a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione, lancio e promozione del prodotto;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione.

5. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 4.
7. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
9. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 7, nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefici.
10. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche che progettano e realizzano video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, gli obiettivi, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».
11. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione ed esportazione della musica italiana all'estero. L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale


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per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle comunicazioni.
12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 10 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.
13. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
14. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo. Detti decreti legislativi sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;
b) detassazione degli utili reinvestiti, con il tetto annuo di 130.000.000 di euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;
c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;
d) estensione dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;
e) introduzione del tax shelter, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;
f) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e di alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.

15. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 13 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
16. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dall'assegnazione degli schemi dei decreti. Decorso tale termine, i Decreti possono comunque essere adottati dal Governo.
17. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006; 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione


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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a 1 milione di euro a dècorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*20. 030. D'Elpidio, Fabris.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore musicale).

1. La musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Lo Stato sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale. In particolare, lo Stato tutela, valorizza e sostiene:
a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;
b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali; la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
c) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;
d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
e) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
f) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

2. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.
;; 3. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici, esercenti l'attività in maniera prevalente e continuativa, che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al successivo comma 4, relative a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto


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un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.
4. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 3 hanno ad oggetto:
a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione, lancio e promozione del prodotto;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione.

5. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio è di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 4.
7. I credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
9. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 7, nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefici.
10. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche che progettano e realizzano video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, gli obiettivi, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma".
11. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione ed esportazione della musica italiana all'estero [...]. L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative


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a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle comunicazioni.
12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 10 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.
13. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
14. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo. Detti decreti legislativi sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;
b) detassazione degli utili reinvestiti, con il tetto annuo di 130.000.000 di euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;
c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;
d) estensione, dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;
e) introduzione del tax shelter, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;
f) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e di alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.

15. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 13 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziana.
16. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dall'assegnazione degli schemi dei decreti. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati dal Governo.
17. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.


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19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:
21. A decorrere dal 1o gennaio 2007, all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 il comma 2 è soppresso. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
*20. 034. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «compensi erogati» aggiungere le seguenti: «ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali ed filodrammatiche, e quelli erogati»;
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici»;

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere infine il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per la copertura dell'articolo 20, comma 6-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
2. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000, sono sostituite con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20. 225. Brugger, Widmann, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
6-bis. Le imprese di produzione cinematografica possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la produzione, promozione e distribuzione di cono e lungometraggi per opere prime di giovani registi;
6-ter. Le piccole e medie case editrici possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa, promozione e distribuzione di opere prime di giovani autori; le case editrici universitarie possono beneficare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa e distribuzione di saggi di giovani ricercatori che abbiamo meno di anni 35;
6-quater. Le imprese di produzione teatrale possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la produzione, promozione e distribuzione di opere prime di giovani registi e autori.
20. 210. D'Elpidio, Adenti.


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Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006».
20. 1.Verro.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, al comma 20, lettera a), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: non superiore a 210 euro con le seguenti: non superiore a 360 euro.
20. 242. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 8, dopo le parole ai docenti delle scuole pubbliche aggiungere le seguenti parificate e private

Conseguentemente:
dopo le parole: personale docente presso le università statali aggiungere le seguenti: e private, nonché agli assistenti ed ai ricercatori universitari ed ai laureandi, con tesi assegnata;
all'articolo 216, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.
20. 124. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 8, dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti: e ricercatore.
20. 8.VII Commissione.

Al comma 81, dopo la parola: statali, aggiungere le seguenti: o legalmente riconosciute.

Conseguentemente, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 23.
*20. 51.Angeli.

Al comma 8, dopo le parole: nuovo di fabbrica, aggiungere le seguenti: e per l'acquisto di libri e materiale didattico e dopo le parole: università statali, aggiungere le seguenti parole: e presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000.
20. 165. Sasso, De Simone, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
a) rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003):
2007: - 23.000.
b) alla medesima tabella D, stessa rubrica, aggiungere la seguente voce:


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Decreto legislativo n. 102 del 2004 - Art. 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):
2007: 60.000;
2008: 74.000;
2009: 74.000.
**20. 69.Buonfiglio, Bellotti, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Sopprimere il comma 10:

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella D, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), modificare gli importi come segue:
2007: - 23.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, stessa rubrica, aggiungere la voce: «Decreto legislativo n. 102 del 2004». Art. 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439).
2007: 60.000;
2008: 74.000;
2009: 74.000.
**20. 81. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella D, rubrica Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla voce: legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4, comma 242, punto n) - investimenti in agricoltura, foreste e pesca (cap. 7003), apportare la seguente modifica:
2007: - 23.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, stessa rubrica, aggiungere la seguente voce: decreto legislativo n. 102 del 2004 - articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):
2007: 60.000;
2008: 74.000;
2009: 74.000.
**20. 93.Misuraca, Fini, Grimaldi, Ianarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 23.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiungere la voce: decreto legislativo n. 102 del 2004 - articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):
2007: 60.000;
2008: 74.000;
2009: 74.000.
**20. 152.Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Patarino.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero delle


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politiche agricole, alimentari e forestali, legge: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 23.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004 - Articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000.
20. 145.Brandolini, Fiorio, Servodio.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: , a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione, sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno ditali regimi».
10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le


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parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 267. Burchiellaro, Ruggeri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: 8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. II diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: 121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis
(Ritenute sulle vincite del lotto e accise sui superalcolici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
20. 72. Burchiellaro, Ruggeri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso l'ultimo periodo.
23-ter. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della


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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento), dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero: 21-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati, dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata». Alle minori entrate previste, valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
23-quater. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni; congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
23-quinquies. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: 21-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo».

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007:
a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, sopprimere il comma 2;
b) all'artico1o 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
20. 240. Fugatti, Filippi, Garavaglia, Pini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19 bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,».

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso l'ultimo periodo.
23-ter. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della


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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento), dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero: 21-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.». Alle minori entrate previste, valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.
23-quater. All'articolo 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno ditali regimi».
23-quinquies. Alla parte III della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata delle agenzie di viaggi e turismo».
20. 216. D'Elpidio, Fabris.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19-bis1 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «sostitutive di mense aziendali», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimenti degli stessi».

Conseguentemente:
dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

23-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, è soppresso l'ultimo periodo.
23-ter. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».


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23-quater. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.

all'articolo 216, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 117. Calducci, Lazzari.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazione di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».
20. 73. Burchiellaro, Ruggeri.

Al comma 10, sostituire le parole: e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi con le seguenti: e a somministrazioni di alimenti e bevande che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del commercio equo e solidale, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.
*20. 230. Andrea Ricci, Lombardi, Sperandio.

Al comma 10 sostituire le parole: a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, con le seguenti: e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelli che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del commercio equo e solidale, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.
*20. 70. XIII Commissione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;
b) all'articolo 19, comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:


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«ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto della disposizione del comma 6-bis del medesimo articolo 74, l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640»;
c) all'articolo 74:
1. al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;
2. dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
*20. 21. Campa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;
b) all'articolo 19, comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto della disposizione del comma 6-bis del medesimo articolo 74, l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640»;
c) all'articolo 74:
1. al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;
2. dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
*20. 61. Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: 8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre


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dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 e aggiunto il seguente: n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 268. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».
20. 26. Burchiellaro, Martini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.
*20. 4. Fogliardi, Fincato, Leddi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le


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agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.
*20. 9. Leo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.
*20. 55. Uggè, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi, le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul


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valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio, del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

10-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303, del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.
*20. 106.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis.-All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.»;
10-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre l972. n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente all'articolo 216, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.
*20. 132. Leddi Maiola.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre


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1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis). Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi»;
10-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: 121-bis). Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 2l6, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.
*20. 184. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La lettera g), del comma 1, dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituita dalla seguente:
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) dell'articolo 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
20. 47.Fincato, Leddi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al n. 37, parte seconda della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «scuole di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «in ospedali e case di cura, in strutture per la terza età».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 91.Bernardo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al n. 37, parte seconda, della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni,


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dopo le parole «scuole di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «in ospedali e case di cura, in strutture per la terza età».
*20. 19. Campa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al n. 37, parte seconda, della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «scuole di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «in ospedali e case di cura, in strutture per la terza età».
*20. 54. Di Centa, Mondello, Uggè, Zanetta.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il n. 127-novies della Tabella A parte III è soppresso;
b) All'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 3 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
**20. 253. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il n. 127-novies della Tabella A - parte III è soppresso;
b) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
«2-bis. L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella C ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
**20. 94.Floresta.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 40 milioni di euro annui.
20. 154.Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio


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dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
*20. 3. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
*20. 10. Leo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
*20. 56. Uggè, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
**20. 107.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, quarto comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono


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aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 2l6, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
**20. 185. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
**20. 131. Leddi Maiola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero.

Conseguentemente, all'articolo 2l6, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
*20. 186. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente «f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
*20. 5. Fogliardi, Fincato, Leddi.


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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente «f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
*20. 11. Leo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente «f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
*20. 57. Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
*20. 130. Leddi Maiola.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 7, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:
«f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi


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e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
*20. 108.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 74-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 92.Bernardo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
8-quater. Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo:
«L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per


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cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».
20. 227. Brugger, Widmann, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 469, le parole 1o dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: 1o dicembre 2005;
b) dopo il comma 471 è inserito il seguente:
471-bis. L'aliquota del 12 per cento di cui al comma 471 è ridotta al 3 per cento se la rivalutazione viene applicata a beni immobili strumentali per le imprese di cui alla «Classificazione delle attività economiche 2004», strettamente comprese nel gruppo H.55 ed ai singoli codici di attività 92.72.1 e 93.04,2;
c) al comma 472 le parole 10 per cento nel 2006, 45 per cento nel 2007, 45 per cento nel 2008 sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento nel 2007. 45 per cento nel 2008, 45 per cento nel 2009.
20. 258. Mantini, Costantini, Bianchi, Carlucci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico che gestiscono servizi pubblici possono affidare, anche disgiuntamente l'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva delle proprie entrate alle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 a seguito di procedimento a evidenza pubblica.
*20. 167. Porfidia.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico che gestiscono servizi pubblici possono affidare, anche disgiuntamente, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva delle proprie entrate alle società iscritte all'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.
*20. 239. Garavaglia, Grimaldi, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) articolo 45, comma 2;
2) articolo 46;
3) articolo 99;
4) articolo 108;
5) articolo 110;
6) articolo 112;
7) articolo 114;
8) articolo 118;
9) articolo 120;
10) articolo 128;
11) articolo 132;
12) articolo 143;
13) articolo 144;
14) articolo 145;
15) articolo 146;
16) articolo 147;
17) articolo 157;
18) articolo 159;


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19) articolo 160;
20) articolo 161;
21) articolo 163;
22) articolo 164;
23) articolo 175;
24) articolo 182;
25) articolo 183;
26) articolo 184;
27) articolo 186;
28) articolo 189;
29) articolo 192;
30) articolo 193;
31) articolo 194;
32) articolo 197;
33) articolo 198;
34) articolo 199;
35) articolo 201;
36) articolo 204;
37) articolo 205;
38) articolo 206;
39) articolo 207;
40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A apportare le seguenti variazioni:
a) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
c) Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
d) Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
e) Ministero della pubblica istruzione:
2007: -3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
f) Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.
h) Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.


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l) Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
m) Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
n) Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
o) Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Nella tabella B apportare le seguenti modificazioni alle voci:
p) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
q) Ministero degli affari esteri:
2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.
r) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
s) Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
t) Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: -5.000;
2009: -5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
20. 64. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 12.
*20. 164. Frassinetti, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.
*20. 166. Porfidia.

Sopprimere il comma 12.
*20. 174. Soffritti, Napoletano.

Sopprimere il comma 12.
*20. 177. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 12.
*20. 214. D'Elpidio.

Sopprimere il comma 12.
*20. 221. Satta.

Sopprimere il comma 12.
*20. 2. Giovannelli.

Sopprimere il comma 12.
*20. 45. Angelo Piazza.

Sopprimere il comma 12.
*20. 129. Marchi, Misiani.


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Sopprimere il comma 12.
* 20. 138. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 12.
*20. 103.Zorzato, Giudice.

Sopprimere il comma 12.
*20. 101.Marras, Zorzato.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dl cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:
a) del 30 per cento per l'anno 2007;
b) del 60 per cento per l'anno 2008;
c) del 100 per cento per l'anno 2009.

12-ter. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
12-quater. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non interiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.
12-quinquies. La contribuzione di cui al comma 12-quater ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
20. 189. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
12-bis. La retribuzione giornaliera convenzionale imponibile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, riferita ai lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché di cooperative che esplicano l'attività nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati ai medesimi fini appositi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aumentata secondo le seguenti decorrenze e percentuali di calcolo:
a) del 30 per cento per l'anno 2007;
b) del 60 per cento per l'anno 2008;
c) del 100 per cento per l'anno 2009.

12-ter. Il calcolo di cui al comma 12-bis è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali e le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. È fatta salva, nel triennio 2007-2009, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente


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corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come determinato ai sensi del comma 12-bis.
20. 151.Delbono.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n.633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
20. 190. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Sopprimere il comma 13.
20. 241. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-sexies) è aggiunto il seguente:
«27-septies) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività i tali enti».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 96.Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Calmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Calducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il comma 9 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione, elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1o 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) sono deducibili nella misura del 75 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
20. 48. Fincato, Leddi.

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 nei confronti dei concessionari della riscossione, resta esclusa la giurisdizione delle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 554.
18-ter. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) articolo 45, comma 2;
2) articolo 46;


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3) articolo 99;
4) articolo 108;
5) articolo 110;
6) articolo 112;
7) articolo 114;
8) articolo 118;
9) articolo 120;
10) articolo 128;
11) articolo 132;
12) articolo 143;
13) articolo 144;
14) articolo 145;
15) articolo 146;
16) articolo 147;
17) articolo 157;
18) articolo 159;
19) articolo 160;
20) articolo 161;
21) articolo 163;
22) articolo 164;
23) articolo 175;
24) articolo 182;
25) articolo 183;
26) articolo 184;
27) articolo 186;
28) articolo 189;
29) articolo 192;
30) articolo 193;
31) articolo 194;
32) articolo 197;
33) articolo 198;
34) articolo 199;
35) articolo 201;
36) articolo 204;
37) articolo 205;
38) articolo 206;
39) articolo 207;
40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
c) Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
d) Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.


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e) Ministero della pubblica istruzione:
2007: -3.256;
2008: - 6;
2009: -6.
f) Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: -85;
2009: -82.
h) Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
l) Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: -92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
m) Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
n) Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
o) Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
a) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
b) Ministero degli affari esteri:
2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.
c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
d) Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
e) Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: -5.000;
2009: -5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
20. 66. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:
18-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 nei confronti dei concessionari della riscossione, resta esclusa la giurisdizione delle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545
18-ter. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1,


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è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 7, comma .5. della legge 27aprile 1984 n. 186.
20. 43. Piazza.

Sopprimere il comma 20.
20. 100.Filippi, Garavaglia.

Al comma 20, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 1 e 18 anni, nonché per gli anziani di età superiore ai 65 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.
20. 86. Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-quinquies) con il seguente:
i-quinques) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, presso associazioni sportive, palestre , piscine ed altre strutture ed impianti sportivi rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e le attività sportive;
20. 71. Quartiani.

Al comma 20, lettera a) sostituire il capoverso i-quinquies) con il seguente:
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;
20. 223. Aurisicchio, Ceccacci, Crisci, Velo, Nannicini.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-quinquies) con il seguente:
i-quinques) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi dì età compresa tra 1 e 18 anni, nonchè per gli anziani di età superiore ai 65 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;
20. 60. Raisi, Saglia.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinquies), sostituire le parole: tra i 5 e i 18 anni con le seguenti: tra i 3 e i 16 anni.
20. 109.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinques), dopo le parole per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 aggiungere le seguenti: e da altri soggetti di età che abbiano compiuto i 65 anni,.


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Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni.
20. 143.Zanotti, Di Girolamo, Pellegrino, Cancrini.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinques), dopo le parole: per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni inserire le seguenti: «e altri soggetti che abbiano compiuto i 65 anni,».

Conseguentemente all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni, con le seguenti: 797 milioni, e, al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, con le seguenti: 364 milioni.
20. 18. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinquies, dopo le parole: età compresa tra 5 e 18 anni, aggiungere le seguenti: a scuole di musica per attività di educazione musicale, e.

Conseguentemente, alla fine del periodo, dopo le parole: attività sportive aggiungere le seguenti: e musicali.
20. 182. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinquies), dopo le parole anni, aggiungere le seguenti: e gli anziani a carico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.
20. 231. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinquies, dopo la parola: associazioni, aggiungere: e cooperative.
20. 191. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 20, alla lettera a), capoverso i-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periocdo: «la medesima norma si applica anche per le spese effettuate da anziani e pensionati per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, compresi quelli dedicati espressamente al ballo».

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente, fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.
20. 123. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-sexies) con il seguente:
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9


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dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo annuo non superiore a 3.600 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata m vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
20. 220. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-sexies) con il seguente:
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. I contratti di cui alla presente lettera rispondono alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, in seguito ad un confronto con le rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari, con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e le liste studentesche, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, sono individuate le caratteristiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
20. 232. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Al comma 20 lettera a), capoverso i-sexies, sopprimere le parole: di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,.
20. 159.Boato, Piazza, Bonelli.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), sopprimere le parole: dell'articolo 5, commi 2 e 3.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare


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un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
20. 207. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Blasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con collegi universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento di locazione da parte di cooperative.

Conseguentemente, sostituire seguente la parola 2.633 con la seguente 2.500.
20. 193. Peretti, Zinzi.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, aggiungere le parole: , i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi Universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione i godimento di locazione da parte di cooperative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di curo annui.
20. 206. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Blasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: n. 431, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento o di locazione da parte di cooperative.
*20. 247. Fincato.

Al comma 20, lettera a) capoverso i-sexies), dopo le parole: n. 431, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti:
i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento o di locazione da parte di cooperative.
*20. 32. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: un corso di laurea presso una università aggiungere le seguenti: o presso un conservatorio di musica.
20. 168. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena,


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Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tacci.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies) sopprimere le parole: e comunque in una provincia diversa.
20. 254. Piro.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, aggiungere le seguenti: per le università ubicate in province nel cui territorio la maggioranza dei comuni è classificato montano ai sensi della legislazione vigente, il requisito della distanza di cui al periodo precedente è definito in 50 chilometri.
20. 160.Boato, Piazza, Bonelli.

Al comma 20, alla lettera a), capoverso i-sexies), dopo le parole in una provincia diversa aggiungere le seguenti o, nel caso della stessa provincia, quando si evidenziano problemi di spostamento dovuti al percorso, alla difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici o alle caratteristiche psico-fisiche dello studente.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.
20. 125. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 20, lettera a) capoverso i-sexies), sostituire le parole da: dagli studenti fino a: limitrofi con le seguenti: dai soggetti con un reddito inferiore a 15 mila euro, purché domiciliati in un comune diverso da quello in cui sono residenti, a condizione che la distanza minima tra i luoghi indicati sia almeno pari a 100 chilometri.
20. 244. Del Bue, Barani, Nardi.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), aggiungere infine le seguenti parole e altresì le rette pagate per il soggiorno in collegi o convitti universitari da pane di studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questo ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo do non superiore a 1.500 euro.
20. 213. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), aggiungere infine il seguente periodo: Per le università ubicate in province nel cui territorio la maggioranza dei comuni è classificato montano ai sensi della legislazione vigente, il requisito della distanza di cui al periodo precedente è definito in 50 chilometri.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997 le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 34. Froner, Betta.

Al comma 20, lettera a) dopo il capoverso i-sexies, aggiungere il seguente:
i-septies. Le spese per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione


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annuale per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a scuole e istituti di musica e di danza rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente al comma 20 lettera b) è così modificato: dopo le parole ed i-sexies aggiungere le seguenti ed i-septies.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazione relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali alfine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma l t il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario» nonché i 'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
20. 212. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 20, lettera a), dopo il capoverso i-sexies, aggiungere il seguente:
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad


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attività artistiche quali corsi di teatro, cinema, pittura, danza, canto, musica, fotografia o con finalità rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e dei beni e delle attività culturali.
Conseguentemente,
al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: ed i-sexies, con le seguenti: i-sexies ed i-septies;
all'articolo 216, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 50.000;
alla voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
20. 95.Ceccacci Rubino.

Al comma 20, lettera a), dopo il capoverso, i-sexies) aggiungere il seguente:
i-septies) le spese sostenute dalle famiglie numerose, con un numero di figli superiore a tre, per l'acquisto dei libri di testo e spese di cancelleria, per un importo non superiore rispettivamente a 50 euro per la scuola primaria, a 130 euro per la scuola secondaria di primo grado, a 210 euro per la scuola secondaria di secondo grado e a 600 curo per l'università.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole; ed i-sexies con le seguenti: i-sexies ed i-septies.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

20-ter. La disposizione di cui al comma 20-bis si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 115. Di Virgilio, Moroni, Palmieri, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 20, alla lettera a), aggiungere in fine, il seguente capoverso:
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività artistiche quali corsi di teatro, cinema, pittura, danza, canto, musica, fotografia o con finalità rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali.

Conseguentemente, al medesimo comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies), i-sexies) ed i-septies)


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Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 50.000.
b) Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 50.000;
20. 33. Ceccacci, Di Virgilio, Aprea, Colucci, Garagnani.

Al comma 20, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:
a-bis) dopo il capoverso 1-quater è aggiunto il seguente capoverso:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, in deroga a quanto disposto dalla lettera c) del precedente comma 1, un importo pari al 30 per cento delle spese odontoiatriche, per la parte che eccede euro 129,11.

Conseguentemente:
alla lettera
b) dopo le parole i-sexies) sono aggiunte le seguenti: e dopo le parole: comma 1 sono aggiunte le seguenti e dal comma 1-quinquies.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, voce Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
20. 192. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-quater) è aggiunta la seguente:
i-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente euro 2 mila ed entro il limite complessivo di euro 35 mila, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali:
a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata;
b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
* 20. 77. Tabacci.


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Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-quater) è aggiunta la seguente:
i-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente euro 2 mila ed entro il limite complessivo di euro 35 mila, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali:
a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata;
b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.
* 20. 78. Nicola Rossi, Capezzone.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) le spese sostenute, limitatamente all'anno 2007, per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500.00 euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 220.000;
2008: - 220.000;
2009: - 220.000.
20. 260. Bertolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere i seguenti commi:
9-bis. I commi 1, 2, 3, e 7 non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione anche finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti, li destini all'esercizio della propria attività abituale.
9-ter. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in


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misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.
20-ter. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma:
5-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei beni di cui al comma 9-bis dell'articolo 102.
20-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 20-bis. Le autorizzazioni ivi previste sono concesse m modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l'anno 2007 tale misura è stabilita nel limite massimo di tre milioni di euro;
20-quinquies. All'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «dei cadetti» sono sostituite dalle seguenti: «di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1. Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
*20. 248. Fiano, Lovelli, Attili, Rotondo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere i seguenti commi:
9-bis. I commi 1, 2, 3, e 7 non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione anche finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti, li destini all'esercizio della propria attività abituale.
9-ter. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare del corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.
20-ter. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:
5-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei beni di cui al comma 9-bis dell'articolo 102.
20-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 20-bis. Le autorizzazioni ivi previste sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria.


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Per l'anno 2007 tale misura è stabilita nel limite massimo di tre milioni di euro;
20-quinquies. All'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
*20. 251. Sanza.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.
*20. 248. Fiano, Lovelli, Attili, Rotondo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 157, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.
*20. 250. Fiano, Velo, Carbonella.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 156, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.
*20. 252. Sanza.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi:

10-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai


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prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

10-ter. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
10-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
10-quinquies. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
10-sexies. A partire dal 10 gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote Irpef. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le nome e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla nonna di cui al presente comma.
10-septies. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
20. 262. D'Ulizia

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. I Comuni possono dispone una maggiorazione dell'aliquota fino a dieci volte superiore per le aziende alberghiere con più di 60 posti letto.
20-ter. Gli eventuali maggiori introiti comunali, conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, devono essere utilizzati dai Comuni medesimi per la vigilanza urbana, la pulizia e il decoro urbano, l'erogazione dell'acqua, la manutenzione delle strade e dei servizi pubblici.
20. 022. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere in fine le seguenti parole: «la riduzione di cui al presente comma si applica anche a non più di una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà in Italia, da cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).


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20-ter. Il comma 4-ter, articolo 1, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
20. 021. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 22, Tabella 2 allegato, modificare i punti 1 e 2 come segue:

Tipo di veicolo:
1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:
a) Per pagamenti per l'intero anno solare: Euro 0: 3,00; Euro 1: 2,90; Euro 2: 2,80; Euro 3: 2,70; Euro 4 e 5: 2,58.
Per pagamenti frazionati: Euro 0: 3,09; Euro 1: 2,99; Euro 2: 2,89; Euro 3: 2,78; Euro 4 e 5: 2,66.
Per pagamenti per l'intero anno solare: Euro 0: 2,21; Euro 1: 2,13; Euro 2: 2,06; Euro 3: 1,99; Euro 4 e 5: 190.
Per pagamenti frazionati: Euro 0: 2,28; Euro 1: 2,20; Euro 2: 2,12; Euro 3: 2,05; Euro 4 e 5: 1,96.
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg. Con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiori a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 1.
Per pagamenti per l'intero anno solare: 2,58.
Per pagamenti frazionati: 2,66.
Per pagamenti per l'intero anno solare: 1,90.
Per pagamenti frazionati: 1,96.
20. 63. Alemanno, Berruti.

Al comma 22, Tabella 2, sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:        

a) Euro 0
b) Euro 1
c) Euro 2
d) Euro 3
e) Euro 4 e 5
3,00
2,90
2,80
2,70
2,58
3,09
2,99
2,89
2,78
2,66
2,21
2,13
2,06
1,99
1,90
2,28
2,20
2,12
2,05
1,96
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 2.
2,58 2,66 1,90 1,96

* 20. 141. Verro.


Pag. 388


Al comma 22, Tabella 2 allegata, sostituire il punto 1 con il seguente:

Tipo del veicolo

1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare Per pagamenti frazionati Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare Per pagamenti frazionati
a) Euro 0 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)3,00 3,09 2,12 2,28
b) Euro 1 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)2,90 2,99 2,13 2,20
c) Euro 2 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)2,80 2,89 2,06 2,12
d) Euro 3 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)2,70 2,78 1,99 2,05
e) Euro 4 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)2,58 2,66 1,90 1,96

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
20. 79. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 22, tabella 2 allegata, sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 88.000.000.
20. 80. Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 22, Tabella 2 allegata, sopprimere la seguente voce: «2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1».
20. 59. Raisi, Saglia.


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Al comma 22, Tabella 2, sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1. 4,00 4,09 2,0 2,00

20. 175. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglie rini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 22, Tabella 2 allegata, sostituire il punto 2 con il seguente:

Tipo del veicolo
Valore annuo del KW espresso in euro
Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 KW
Per pagamenti per l'intero anno solare
Per pagamenti frazionati
Per pagamenti per l'intero anno solare
Per pagamenti frazionati
2) Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 1.

2,58

2,66

1,90

1,96


Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

20. 88.Gioacchino Alfano, Berruti.


Pag. 390

Al comma 22, tabella 2 allegata, sostituire il punto 2, con il seguente:

D.d.l. finanziaria 2007 (A.C. 1746)

Tipo del veicolo
Valore annuo del KW espresso in euro
Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 KW
Per pagamenti per l'intero anno solare
Per pagamenti frazionati
Per pagamenti per l'intero anno solare
Per pagamenti frazionati
2) Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 1.

2,58

2,66

1,90

1,96


Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
* 20. 102.Marras, La Loggia.

Al comma 22, Tabella 2, punto 2 sostituire le parole: peso complessivo superiore a 2600 kg con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a otto con le parole: di cilindrata superiore a 1950 cc.
20. 211. D'Elpidio, Fabris.

Alla Tabella 2, annessa al comma 22, sostituire il punto 3 con i seguenti:

3. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio immatricolati come «euro 0» 6.63 6.84 4.88 5.03
3-bis. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio immatricolati come «euro 1»3.32 3.42 2.44 2.52

20. 161.Bonelli, Piazza.


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Al comma 22, aggiungere in fine le seguenti parole: esclusivamente per le auto immatricolate a partire dal 1o gennaio 2001.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata m vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
20. 209. D'Elpidio.

Al comma 22 aggiungere in fine il seguente periodo:
Ai proprietari di veicoli con quattro figli o più a carico si applica la tariffa di cui al punto 5 della predetta tabella.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, voce Tabella A, Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
20. 194. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi Delfino.

Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
22-bis. La Tabella A allegata al decreto ministeriale 9 aprile 1999, n. 121, è sostituita dalla Tabella 2-bis annessa alla presente legge.
22-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 22-bis sono destinate prioritariamente ad interventi per migliorare la qualità e l'efficenza del trasporto pubblico locale nelle aree urbane.


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Tabella 2-bis

Portata in Kg
4 mesi (C)
8 mesi (C)
12 mesi (C)
oltrefino a
0 400 10,98 21,96 31,95
400 800 14,11 28,23 41,07
8001000 18,82 34,64 54,77
10001500 26,66 53,32 77,58
15002000 34,50 69,01100,40
20002500 42,34 84,69123,22
25003000 50,19100,37146,04
30003500 58,03116,06168,86
35004000 65,87131,74191,68
40004500 73,71147,42214,50
45005000 81,55163,11237,32
50006000 90,96181,93264,70
60007000100,37200,75292,08
70008000111,00222,00330,00

20. 162.Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alla tabella 2 annessa alla presente legge, alla lettera e) del punto 1 relativa ad euro 4 e 5 gli importi non sono dovuti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 115, 130, 131, 132, 134 e 184.
20. 238. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alla tabella 2 annessa alla presente legge, alla lettera e) del punto 1 relativa ad euro 4 e 5 gli importi sono ridotti del 50 per cento.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 130, 131, 132, 134 e 184.
20. 237. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, alle famiglie con quattro


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o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione prevista per le autovetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
20. 90.Palmieri, Gardini.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:
22-bis. Le famiglie numerose, dai quattro figli in poi, dietro presentazione dello stato di famiglia in carta ad uso legale sono esonerate dal pagamento della sovrattassa, di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 2 ex articolo 20, comma 22 per i mezzi di trasporto ad uso privato dai sei posti in su.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
20. 114.Di Virgilio, Moroni, Palmieri, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:
22-bis. Al pubblico registro automobilistico, in sede di trascrizione, vanno allegate le copie fotostatiche in carta semplice delle fatture di acquisto del veicolo e di acquisizione del contratto di leasing, ove tributariamente prescritte.
20. 229. Carbonella, Velo, Fiano, Attili.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. I veicoli dismessi dalla circolazione, e comunque idonei alla circolazione sulla base delle vigenti norme in materia, possono essere destinati alla circolazione interna ad aree private ed industriali: Gli stessi sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione, devono essere muniti di polizza assicurativa, singola o cumulativa, ai fini della responsabilità civile e sono annotati su appositi registri del P.R.A. come non più circolanti su aree pubbliche.
20. 87. Franzoso, Lazzari, Zanetta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 60-bis comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 27 ottobre 1972, dopo le parole: il cessionario sono aggiunte le parole: diretto.
20. 236. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Il numero 91) della parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
91) foraggi melessati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzare nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici.

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 17 per cento.
20. 155.Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26


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ottobre 1972, n. 633 inserire dopo il numero 120), il seguente: 120-bis) servizi turistici.

Conseguente, all'articolo 216, comma 1, Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.
20. 195. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 120), è inserito il seguente: 120-bis), servizi turistici».
20. 30. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è esteso agli anni 2007, 2008 e 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'unità revisionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della Difesa».
20. 31. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:
22-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Il costo del lavoro delle persone occupate nei servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi connessi, nelle imprese culturali e dello spettacolo, è deducibile per intero dalla base imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dei beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
20. 196. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. La tassa è dovuta per un importo pari alla metà nel caso di una unità immobiliare adibita a civile abitazione di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), qualora detta unità risulti tenuta


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a disposizione per un uso discontinuo e limitato, e comunque non superiore a 90 giorni l'anno.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
20. 157.Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. L'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina della tassa sulle concessioni governative, si interpreta nel senso che fra i soggetti che beneficiano dell'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, ivi disposta, s'intendono compresi le regioni e gli enti locali indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 2 per cento.
20. 147.Crisci.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. Alla nota 3 dell'articolo 21 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 e successive modificazioni, dopo, le parole: perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti sono aggiunte le seguenti: e non udenti.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
20. 142.Zanotti, Pellegrino, Poretti, Cancrini.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. I diritti speciali di prelievo disciplinati dell'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 100 per cento.
20. 156.Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori, nonché a non vedenti e sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la


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relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all' atto della stipulazione dell' abbonamento».

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.
20. 126. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 23.
* 20. 228. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Sopprimere il comma 23.
* 20. 205. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 460 milioni di euro annui.
20. 116. Giudice, Fallica.

Al comma 23, sopprimere le parole e alle province autonome.
* 20. 226. Zeller, Brugger, Bezzi, Widmann, Nicco.

Al comma 23 sopprimere le parole e alle province autonome.
* 20. 233. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 23, sopprimere le parole: e alle province autonome.
* 20. 158.Boato, Piazza.

Al comma 23, sopprimere le parole: e alle province autonome.
* 20. 62. Froner, Betta, Bressa.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.
23-ter. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.
23-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) articolo 45, comma 2;
2) articolo 46;
3) articolo 99;
4) articolo 108;
5) articolo 110;
6) articolo 112;
7) articolo 114;
8) articolo 118;
9) articolo 120;
10) articolo 128;
11) articolo 132;
12) articolo 143;
13) articolo 144;
14) articolo 145;


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15) articolo 146;
16) articolo 147;
17) articolo 157;
18) articolo 159;
19) articolo 160;
20) articolo 161;
21) articolo 163;
22) articolo 164;
23) articolo 175;
24) articolo 182;
25) articolo 183;
26) articolo 184;
27) articolo 186;
28) articolo 189;
29) articolo 192;
30) articolo 193;
31) articolo 194;
32) articolo 197;
33) articolo 198;
34) articolo 199;
35) articolo 201;
36) articolo 204;
37) articolo 205;
38) articolo 206;
39) articolo 207;
40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A apportare le seguenti modificazioni alle voci:
a) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
c) Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
d) Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
e) Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
f) Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.


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h) Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
l) Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
m) Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
n) Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
o) Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B apportare le seguenti modificazioni alle voci:
a) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
b) Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
d) Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
e) Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
20. 65. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti commi:
23-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle regioni, province, comuni e di altri soggetti da questi composti è fissata in 5 milioni di euro.
23-ter. È nullo l'affidamento dei servizi di liquidazione, di accertamento, di riscossione e incasso a qualsiasi titolo dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nonché delle attività ad essi propedeutiche e inerenti, a soggetti non iscritti all'albo o iscritti ma che non abbiano il requisito finanziario suddetto.


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23-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere proroghe, nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette.
20. 215. D'Elpidio.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.
23-ter. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.
23-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo.
In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».
20. 44. Piazza.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito con la seguente:
«1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei veicoli registrati, degli atti di costituzione ed estinzione di diritti di garanzia o di godimento sui veicoli, nonché l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di garanzia o di godimento sui veicoli, nonché l'autenticazione degli atti che precedono per le imbarcazioni da diporto, può essere effettuata, in forma amministrativa, fatta salva la piena validità giuridica e di trascrizione degli atti stessi, tramite i comuni, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti terrestri (DIT) e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ovvero le imprese di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali Sportelli Telematici dell'automobilista (STA) ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, ferme l'imparzialità rispetto alle parti del negozio e la non delegabilità e la riconoscibilità della funzione, sono tenuti a rilasciarla, assicurandone le conservazioni, gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, e contestualmente alla richiesta, salvo motivato diniego».
20. 139. Giudice.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti,


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rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) Alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
20. 133. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-bis.
* 20. 201. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-bis.
* 20. 219. D'Elpidio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2007.
* 20. 199. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2007».
* 20. 14.Lupi, Stradella, Fasolino, Mondello, Paroli, Tortoli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2007».
* 20. 135. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis All'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo sono sostituite dalle seguenti: definitivamente approvato dalla Regione.
* 20. 198. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223, con
vertito


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con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite con le parole «definitivamente approvato dalla Regione».
* 20. 217. D'Elpidio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite dalle seguenti «definitivamente approvato dalla regione».
* 20. 16. Lupi, Stradella, Mondello, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente approvato dalla Regione.».

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento.
20. 134. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessiva.
** 20. 243. Leddi Maiola.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
** 20. 246. Fincato

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Limitatamente agli immobili già di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge, il costo delle aree di cui al comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in assenza della perizia di stima, viene quantificata nella misura del 30 per cento e per i fabbricati industriali nella misura del 40% del valore del bene ancora da ammortizzare. Qualora in sede di accertamento tale valore sia proporzionalmente superiore a quello quantificato come al comma 7 dell'articolo 36 della legge n. 248 del 2006, nella misura del 30 per cento si applicheranno le sopratasse previste dal TUIR».
20. 36. Pedulli, Brandolini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Limitatamente agli esercizi 2006 e 2007, ed unicamente per gli immobili già


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di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge, il costo delle aree di cui al comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in assenza della perizia di stima viene quantificato nella misura del 30 per cento e per i fabbricati industriali nella misura del 40 per cento del bene ancora da ammortizzare.
20. 35. Pedulli, Brandolini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. All'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.
20. 29. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoni.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. All'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale.
* 20. 200. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. All'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale.
* 20. 218. D'Elpidio.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 22», aggiungere le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
20. 75. Di Gioia.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, con
vertito


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con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «I soggetti di cui all'articolo 22» e prima delle parole «del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633» aggiungere le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
20. 120. Bordo.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 10, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni, dopo il numero 27-sexies è aggiunto il seguente: «27-septies) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

«Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell'8 per cento e dell'8 per cento».
20. 119. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre l972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
23-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:
121-bis. Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.250;
2008: - 4.500;
2009: - 4.500.
*20. 256. Mantini, Costantini, Razzi, Bianchi, Carlucci.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti commi:
23-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo


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possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

23-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:
121-bis. Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.250;
2008: - 4.500;
2009: - 4.500.
*20. 204. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:
23-bis. All'articolo 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

23-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:
«121-bis. Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.250;
2008: - 4.500;
2009: - 4.500.
20. 85. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. A partire dal 1o gennaio 2007 l'aliquota IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta al 10 per cento.

Alla tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 12.500.000.
20. 84. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.


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Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. A partire dal 1ogennaio 2007 l'aliquota IVA sugli alimenti per animali d'affezione o compagnia è ridotta al dieci per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 15.000.000.
20. 83. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il comma seguente:
23-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
41-quinquies) compact disc musicali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
20. 235. Garofani.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla tabella A, parte III, al n. 127-novies, dopo le parole «del presente decreto» aggiungere le seguenti «e quelle di trasporto pubblico locale»;
b) all'articolo 16, dopo il secondo comma, è inserito il seguente comma 2-bis: «L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67 comma 1, lettere da c-bis a c-quinques, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
20. 122. Bordo.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al n. 127-novies della Tabella A - parte III dopo le parole: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «e quelle di trasporto pubblico locale di passeggeri»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'aliquota è ridotta al 5per cento per le prestazioni di trasporto pubblico locale di passeggeri».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti


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modificazioni: a) Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

b) voce Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
20. 74. Di Gioia.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:
23-bis. Per i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari pari o inferiore a 26.000 euro ed esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nelle zone montane composte da nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti e nelle case sparse è previsto un regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
20. 98.Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, la lettera a) è abrogata;
2) al comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;
b) alla tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.
23-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2208: - 15.000;
2009: - 15.000.
*20. 20.Campa.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, la lettera a) è abrogata;
2) al comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;
b) alla tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.
23-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633,


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e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2208: - 15.000;
2009: - 15.000.
*20. 58.Zanetta, Mondello, Uggé, Di Centa.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto il seguente articolo:
«32-bis. In deroga a quanto previsto nella Tariffa, parte I allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi per la determinazione dei canoni" e successive modifiche ed integrazioni: per ogni foglio euro 11,00».
20. 111.Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro.
20. 127. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. All'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera I-ter) è inserita la seguente:
«I-quater) le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l'iscrizione all'anagrafe. Le


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tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministero delle finanze del 6 giugno 2001, n. 289, recante «Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta».

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis precedente si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci, in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 22.000.000.
20. 82. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 3, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «e dalle Province autonome per» sono aggiunte le seguenti: «l'acquisto,» e dopo le parole: «a proprietà indivisa e di abitazione per» sono aggiunte le seguenti: «l'acquisto,».
20. 113.Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 3-bis della legge n. 248 del 2005 di conversione del decreto-legge n. 230 del 2005, deve intendersi nel senso che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative all'applicazione dei canoni, imposte e diritti, e non gli atti relativi alla formazione della loro entità, i quali in quanto meri atti amministrativi rimangono di competenza della giurisdizione amministrativa».
20. 52. Crisafulli.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
23-ter. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
23-quater Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 14 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e all'articolo 1 comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
20. 121. Bordo.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al


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decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di curo 45 per mille litri di prodotto.
23-quater. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
23-quienquies. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 14 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e all'articolo 1 comma 10 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
20. 76. Di Gioia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:
«II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni" e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione.
II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta».
20. 110.Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, si intendono rurali».
*20. 17. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si intendono rurali.
*20. 203. Peretti, Zinzi, D'Agrò, Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati delle cooperative


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agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, si intendono rurali».
*20. 68. Burtone.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. L'aliquota ICI applicata dai comuni al patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli Istituti autonomi case popolari non può essere superiore a quella deliberata per la prima abitazione.
**20. 245. Aurisicchio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. L'aliquota ICI applicata dai comuni al patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli Istituti autonomi case popolari non può essere superiore a quella deliberata per la prima abitazione.
**20. 112.Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del comune.
20. 136. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è abrogato.
20. 153.Raiti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Il regime fiscale - riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, con particolare riferimento ai limiti massimi di reddito - applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

«Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».
20. 128. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Il regime fiscale - riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, in particolare relativamente ai limiti massimi di reddito - applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione


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in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
20. 97.Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. Il regime fiscale riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, in particolare relativamente ai limiti massimi di reddito applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.
20. 202. Volonté, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Per gli anni 2007 e 2008 il reddito imponibile annuo derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché il reddito di quelli relativi a immobili oggetto di convenzionamento con i comuni, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del venti per cento. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2007-2009 è istituito un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Per gli esercizi successivi al triennio 2007-2009, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 12.000;
2009: - 3.000.
20. 15. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole: ai centri sono aggiunte le seguenti: e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005,


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n. 139, e nell'albo dei consulenti dl lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
20. 148. Fluvi, Fincato, Toltoti, Fogliardi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
*20. 27. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
*20. 263. Marras, Cicu.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. Non fanno parte dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
20. 234. Franci, Zucchi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero: 6-bis) alle società che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni.
**20. 264. Marras, Cicu.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1, secondo


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periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «6-bis) alle società che rivestono la qualifica di «società agricola» ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni».
**20. 28. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.
20. 197. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Alle imprese, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*20. 144.Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Baratella, Fioro, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma.
23-bis. Alle imprese, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*20. 146.Brandolini, Fiorio, Servodio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*20. 23. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 si applica l'articola 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
*20. 67. Burtone.

Dopo il comma 23, aggiungere, il seguente:
«23-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro».
20. 49.Pescante.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito con il seguente: «2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1o gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza».
20. 140. Marantelli, Benzoni, Codurelli, Misiani.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis.
I crediti di firma e le fideiussioni, di cui all'articolo 2 del decreto


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legislativo 20 giugno 2005, n. 122, se previsti in un contesto di finanziamento fondiario, ove, tali crediti e fideiussioni siano garantiti da ipoteca, fruiscono dei benefici dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Dei predetti benefici fruiscono altresì le formalità ipotecarie di conversione e tutte le conseguenti e successive formalità laddove esse siano previste ed inserite nel contesto di un finanziamento fondiario originario unico, assoggettabile ad imposta sostitutiva ex articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che contempli una somma complessiva da finanziare seppure con strumenti tecnici o negozi giuridici diversi.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
20. 105.Bernardo.

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, il seguente:
23-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:
«Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».
20. 118. Saglia, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. A decorrere dal 1o luglio 2007, al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di euro 0,10 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.
20. 163. Bonelli, Camillo Piazza.

Dopo al comma 23, aggiungere il seguente comma:
23-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1999, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1990, n. 299, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi previdenziali, che non risultano avere regolarizzato e/o definito la loro posizione debitoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche se alla data della presente legge siano stati raggiunti da provvedimenti di iscrizione a ruolo, possono definire la loro posizione, previo accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti interessati, versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo e/o contributo previdenziale a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento (dieci per cento).
L'Amministrazione finanziaria e gli Enti interessati comunicheranno, entro e


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non oltre la data del 30 giugno 2007, ai soggetti colpiti dal sisma di cui al 1o comma gli importi da versare. Se tali importi complessivamente eccedano la somma di euro 3.000 (tremila), gli importi eccedenti potranno essere versati in un massimo di 6 (sei) rate mensili a far data dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.
Se l'Amministrazione finanziaria e gli Enti interessati non avranno comunicato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007, gli importi dovuti ed accertati a titolo di contributi e/o contributi previdenziali, decadranno dal diritto di azionare le proprie pretese fiscali e contributive, anche se i soggetti di cui al primo comma siano stati o saranno raggiunti da provvedimenti di iscrizione al ruolo.
20. 208. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: quattro anni sono sostituite con le seguenti: cinque anni;
b) al n. 8-bis), dopo le parole: legge 5 agosto 2978, n. 457 è aggiunto le seguente periodo:
«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita».

2. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:
«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.400;
2008: - 3.400;
2009: - 3.400.
*20. 02. Lupi, Stradella, Simeoni, Tortoli, Germanà, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Mondello, Paroli.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato


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dall'articolo 35, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: «quattro anni» sono sostituite con le parole «cinque anni»;
b) al n. 8-bis), dopo le parole «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:
«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita;».

2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:
«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.
*20. 015. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: «quattro anni» sono sostituite con le parole «cinque anni»;
b) al n. 8-bis), dopo le parole «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:
«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita».

2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:
«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della


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detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
*20. 027. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole : «quattro anni» sono sostituite con le parole «cinque anni»;
b) ai n. 8-bis), dopo le parole «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:
Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita.

2. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*20. 031. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, il sesto comma è soppresso.
20. 04. Stradella, Lupi, Armani.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Agevolazione IVA su cessione di prodotti editoriali di tipo informatico ai non vedenti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al numero 18), dopo le parole: «anche in scrittura braille e supporti audio-magnetici» è aggiunte le parole «informatici».


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2) al numero 35), dopo le parole: «anche in scrittura braille e supporti audio-magnetici» è aggiunta la parola «informatici».

2. L'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.
20. 026. Cancrini, Napoletano, Poretti, Canotti, Dioguardi, Lucà.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica).

1. L'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica solo a partire dal periodo di imposta IVA per l'anno 2006.
20. 028. Satta.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma. 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
20. 09. Di Gioia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Relativamente a tali somme, non si applicano le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal


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decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, a 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.
*20. 037. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Relativamente a tali somme non si applicano le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1, secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.
*20. 011.Floresta.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante "Misure per il settore dei trasporti locali", si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.


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2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.
*20. 01. Bordo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenuti negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1, secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto di terzi, sia di persone che di merci.
*20. 08. Giacomelli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:
«1. I redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio di attività imprenditoriali svolte dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività commerciale ed artigianale nei comuni appartenenti alle comunità montane può essere determinato forfetariamente nella misura del 10 per cento del volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che:
a) l'attività sia esercitata nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o in località abitate o in frazioni o in parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale con meno di 500 abitanti;
b) il volume di affari sia inferiore a 50 mila euro.

1-bis. La consistenza demografica delle località abitate di cui al comma 1, lettera a), per i comuni con popolazione superiore


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a 1.000 abitanti, è annualmente certificata dai sindaci all'Ufficio delle entrate competente in ragione dei domicili fiscali, sulla base dei dati censuali dell'ISTAT.
1-ter. Le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che hanno optato per il regime agevolato di cui al medesimo comma, sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, fermi restando gli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (NA).
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e cessano di avere efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.
1-quinquies. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 deve essere esercitata mediante apposita istanza, trasmessa per raccomandata all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, entro un mese dall'inizio del periodo di imposta ed ha validità fino a quando non è revocata. La revoca deve essere esercitata con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per l'opzione».

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

20-ter. La disposizione di cui a cui al comma 20-bis si applica dal periodo di imposta decorrente del 1o gennaio 2007.
20. 012.Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo:

Art. 20-bis.
(Incentivi alla pluriattività).

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «25.900 curo lordi»;
b) al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo è rideterminato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali»;
c) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: «1-sexies. Gli enti pubblici operanti nei territori montani possono affidare, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, a società, cooperative e organizzazioni di volontariato aventi i necessari requisiti l'espletamento di attività e l'esecuzione di servizi attinenti al settore sociale quali l'assistenza agli anziani e la prevenzione del disagio giovanile e delle problematiche ad esso correlate, a condizione che l'importo dell'incarico non sia superiore a 51.650 euro annui».
20. 013.Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi).

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari dei servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2001, i debitori possono estinguere il debito senza


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corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2007, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'ottanta per cento delle somme di cui al medesimo comma l. II residuo importo è versato entro il 16 aprile 2007. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2002, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2007, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'ottanta per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.
5. Con provvedimento dei direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
20. 010. Cirielli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.
(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero).

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, e effettuata applicando i seguenti coefficienti:
1o anno: 100 per cento del costo;
2o anno: 70 per cento del costo;
3o anno: 50 per cento del costo;
4o anno: 30 per cento del costo;
5o anno: 10 per cento del costo.

Al termine del 6o anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 20 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


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Art. 20-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal lo gennaio 2006.
20. 035. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero).

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un breve periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:
a) 1o anno: 100 per cento del costo;
b) 2o anno: 70 per cento del costo;
c) 3o anno: 50 per cento del costo;
d) 4o anno: 30 per cento del costo;
e) 5o anno: 10 per cento del costo.

Al termine del 6o anno il valore delle rimanenze é pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
20. 0. 7. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Alla persona disabile che utilizza una carrozzina, debitamente autorizzata dall'Azienda sanitaria locale di competenza, proprietario o convivente in famiglia , di una abitazione principale, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è pari a due terzi dell'imposta dovuta".

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20. 03. Betta, Froner.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Imposta sulla compravendita di animali).

1. Sulla vendita al dettaglio di ogni animale, si applica un'imposta pari a:
20 per cento del prezzo finale di vendita di cani, gatti e furetti;


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30 per cento del prezzo finale di vendita di animali esotici e/o a rischio di estinzione tutelati da convenzioni internazionali;
15 per cento del prezzo finale di vendita di tutti gli altri animali non compresi alle lettere a) e b).

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno destinate ad incrementare gli stanziamenti previsti per la legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché le risorse a favore dell'istituto nazionale della fauna selvatica (IINFS).
3. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, di cui al precedente comma, saranno definite annualmente con decreto del ministero dell'Economia, sentiti i ministri della Salute e dell'Ambiente.
20. 023. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione delle emissioni di ossidi di azoto).

1. I gestori degli impianti di produzione di energia mediante turbine a gas di potenza termica nominale superiore a 50 MW sono tenuti al versamento di una tassa annuale nella misura di 120 euro per tonnellata di ossidi di azoto emessa nell'anno precedente. La tassa è versata per la prima volta nel 2008 con riferimento alle emissioni del 2007. Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 31, 32 primo periodo e 33 della legge 27 dicembre 1997, 449.
2. Con regolamento adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la determinazione delle emissione di cui al comma 1.
3. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono rassegnate, entro sessanta giorni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare interventi di risanamento della qualità dell'aria previsti nei piani regionali adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
20. 024. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Gli importi delle tariffe delle cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e quelle sui servizi di telefonia, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione di residenza, sono ridotti del 30 per cento per i conduttori di abitazioni ultra settantenni il cui reddito netto annuo non è superiore a 15.000 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 6, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;


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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
20. 025. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venir.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Enti bilaterali).

1. Agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si applica la disciplina tributaria vigente per le associazioni sindacali.
2. Nel secondo comma dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante disposizioni in materia di lavoro dipendente, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
«i-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.».
20. 0. 14.Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per le emergenze metropolitane).

1. I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinatari di poteri conferibili con ordinanza a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prescindendo anche dall'intesa con le regioni interessate di cui all'articolo 107, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in considerazione di grandi eventi o di stati di crisi metropolitane relative al traffico e mobilità urbana, all'occupazione, allo smaltimento di rifiuti ed in genere ad emergenze sociali ed ambientali tali da richiedere la tempestiva adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per il superamento dello stato di crisi.
2. L'ordinanza, emanata su richiesta motivata del sindaco competente, nomina il sindaco stesso quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, e individua le leggi e i conseguenti regolamenti attuativi che possono essere derogati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Fino alla data di attuazione delle disposizioni contenute nella seconda parte del titolo V della Costituzione la presente norma costituisce dichiarazione di stato di emergenza per gli stati di crisi evidenziati nel comma 1 ed esplicitati nelle rispettive ordinanze che individuano i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali destinatari di poteri straordinari. Si intendono prorogate fino a tale


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data le ordinanze già emanate ed in corso di attuazione, che si trovino in scadenza prima del predetto termine.
20. 017.Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccai per il giuoco del lotto).

1. L'aggio per i raccoglitori del giuoco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 8 per cento, 10 per cento, 10 per cento.
20. 020.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccai per il gioco del lotto).

1. L'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 20, è introdotto il seguente: 6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
20. 033. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccai per il gioco del lotto).

1. L'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.
20. 029. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Abolizione dell'una tantum novennale per il rinnovo della concessione tabaccai e riduzione dell'una tantum per cessione).

1. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è soppresso il comma 5. L'una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, è ridotta dal 50 al 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
21. A decorrere dal 1o gennaio 2007 all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è soppresso. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mano 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede


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a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
20. 032. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Abolizione dell'una tantum novennale per il rinnovo della concessione tabaccai e riduzione dell'una tantum per cessione).

1. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è soppresso il comma 5. L'una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, è ridotta dal 50 al 10 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.
20. 019.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Vendita di sigari in confezioni singole).

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. È consentita la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari, recanti le indicazioni di legge.
*20. 018.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Vendita di sigari in confezioni singole).

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. È consentita la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari, recanti le indicazioni di legge.
*20. 036. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Vendita di sigari in confezioni singole).

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «3. È consentita la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari, recanti le indicazioni di legge».
*20. 0. 6. Burchiellaro, Ruggeri.


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ART. 21.

Sopprimerlo.
* 21. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Sopprimerlo.
* 21. 30.Dussin.

Sopprimere il comma 1.
21. 32. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.
1-bis. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aeree.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 25.000;
2009: + 25.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e della finanze voce Provvidenze per l'editoria apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
21. 27. Palomba, Raiti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di aree e quartieri degradati aggiungere le seguenti: e per la realizzazione o la ristrutturazione di opere di edilizia popolare, che forniscano alloggi a cittadini o a residenti svantaggiati.
21. 4. Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle città ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
21. 1. La X Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle città ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea.
21. 7. Tuccillo, Piro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nei centri urbani con popolazione superiore a 30.000 abitanti ubicati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea.
21. 9. Samperi.

Al comma 1 sopprimere le parole del Mezzogiorno.
* 21. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
* 21. 10. Zanetta, Uggè, Di Centa, Mondello.

Al comma 1, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
* 21. 36. Zorzato, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Ravetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: delle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 289 del 2002.

Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo provvede al finanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree, che possono


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essere realizzati con l'apporto di risorse pubbliche e private anche mediante finanza di progetto.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il 30 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinato a fronteggiare l'emergenza abitativa, mediante la realizzazione di edilizia residenziale pubblica nelle aree sottoutilizzate, nell'ambito di un programma integrato di intervento.
21. 15.Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia individuato quali aree a grave squilibrio occupazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 236 del 1993.
21. 18. Rosso.

Al comma 1, dopo le parole: nelle città del Mezzogiorno, aggiungere le seguenti: e nei territori inseriti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea in base alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
21. 11. Ulivi, Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: nonché nei centri urbani situati in territori ammissibili agli interventi dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» dei fondi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, ovvero in territori ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, che siano compresi in province confinanti con Stati esteri.
21. 8. Zanetta, Campa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di aggiungere le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre gli importi in maniera lineare in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
21. 17. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 e 150 milioni di curo per l'esercizio 2008.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli importi, fino a concorrenza dell'onere.
21. 16. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di aggiungere le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2007 e di.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto dei Ministro dell'economia e delle


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finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di curo all'anno.
21. 21. Tuccillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di aggiungere le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2007 e di.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è incrementata in misura pari al 10 per cento.
21. 6. Tuccillo, Piro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.
21. 23. Tuccillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è incrementata in misura pari al 10 per cento.
21. 5. Tuccillo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al cofinanziamento con le seguenti: al finanziamento o al cofinanziamento.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: concessione del cofinanziamento con le seguenti: concessione del finanziamento o del cofinanziamento.
21. 3. Tuccillo.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresi gli interventi necessari per la sicurezza e il ripristino della legalità in tali aree, con priorità per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24


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marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005.
21. 2. Tuccillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione dei programmi di recupero urbano deve rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
21. 31. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
21. 33. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 3.
21. 34. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 4.
21. 35. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Analoga zona franca può essere istituita su iniziativa delle Regioni nei cui territori una norma costituzionale lo preveda.
21. 28. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di sicurezza contro la criminalità).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di sistemi di allarme e di sicurezza degli immobili contro atti di criminalità spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 2.500 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 24.000;
2009: - 20.000.
21. 01. La II Commissione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Destinazione delle risorse liberatesi con lo scadere delle Convenzioni CIP6 relative alle energie assimilate). - 1. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62. I minori oneri del sistema elettrico derivanti dal progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6), destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate e ricadenti nella componente tariffaria A3, sono integralmente destinati alla riduzione delle bollette elettriche delle utenze civili.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono dettate disposizioni attuative del presente comma.
21. 02. Galli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per le emergenze metropolitane).

1. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinatari di poteri conferibili con ordinanza


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a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prescindendo anche dall'intesa con le Regioni interessate di cui all'articolo 107, comma 1,lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in considerazione di grandi eventi o di stati di crisi metropolitane relative al traffico e mobilità urbana, all'occupazione, allo smaltimento di rifiuti ed in genere ad emergenze sociali ed ambientali tali da richiedere la tempestiva adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per il superamento dello stato di crisi.
2. L'ordinanza, emanata su richiesta motivata del Sindaco competente, nomina il Sindaco stesso quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, e individua le leggi e i conseguenti regolamenti attuativi che possono essere derogati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Fino alla data di attuazione delle disposizioni contenute nella seconda parte del Titolo V della Costituzione la presente norma costituisce dichiarazione di stato di emergenza per gli stati di crisi evidenziati nel comma 1 ed esplicitati nelle rispettive ordinanze che individuano i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali destinatari di poteri straordinari. Si intendono prorogate fino a tale data le ordinanze già emanate ed in corso di attuazione, che si trovino in scadenza prima del predetto termine.
21. 03. Osvaldo Napoli.


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ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della seguente tabella A allegata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, ricreativi e turistici, e per la copertura del fabbisogno termico per il riscaldamento dell'acqua in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, nella misura di almeno il 50 per cento del fabbisogno annuale per gli usi domestici e del 30 per cento del fabbisogno annuale negli altri casi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro nel caso degli usi domestici, e di 100.000 euro negli altri casi, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Nei casi di installazione di pannelli solari per la copertura del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale nella misura di almeno il 20 per cento, sono ammesse anche le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di adeguamento o sostituzione degli impianti di distribuzione del calore negli edifici, esclusivamente finalizzati a conseguire tale risultato, e in questo caso la detrazione dall'imposta lorda è elevata a una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro nel caso degli usi domestici, e di 200.000 euro negli altri casi, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pompe di calore per la produzione di acqua calda e climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 45 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 50.000 euro nel caso degli usi domestici, e di 150.000 euro negli altri casi, da ripartire in tre quote annuali di pari importo; i predetti valori, relativi sia alla quota della detrazione, sia ai valori massimi della detrazione, sono elevati del 20 per cento nel caso di alimentazione per mezzo dell'energia geotermica a bassa entalpia, in assenza di vapore endogeno.
5. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione


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invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
6. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è concessa con le modalità vigenti in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

7. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007 sono dettate disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Tabella A

Zona climatica
Strutture opache verticali
Strutture opache orizzontali
Finestre comprensive di infissi
Pavimenti
Coperture
A0,720,420,745,0
B0,540,420,553,6
C0,460,420,493,0
D0,400,350,412,8
E0,370,320,382,5
F0,350,310,362,2

22. 19.Piazza, Bonelli.


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Al comma 1, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

22. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: «per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente aggiungere le seguenti: persona fisica o soggetto pubblico.
22. 16. Angelino Alfano, Marinello.

Ai commi 1, 2, 3 e 4 dopo le parole: per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente inserire le seguenti: , persona fisica o soggetto pubblico.
* 22. 17.Marchi.

Al comma 1, 2, 3 e 4 dopo le parole: per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente aggiungere le seguenti: persona fisica o soggetto pubblico,.
* 22. 18.Leddi Maiola.

Al comma 2, sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 60 per cento.
22. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 2, sostituire la cifra: 60.000 con la seguente: 70.000.
22. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: di acqua calda aggiungere le seguenti: e integrazione del riscaldamento;
2) dopo le parole: in piscine, aggiungere le seguenti: strutture alberghiere, turistico-ricettive;

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
22. 22.Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: di acqua calda aggiungere le seguenti: e integrazione del riscaldamento e dopo le parole in piscine, aggiungere le seguenti: strutture alberghiere, turistico ricettive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 295, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I


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del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
22. 4. Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 3, sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 60 per cento.
22. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 3, sostituire la cifra: 60.000 con la seguente: 100.000.
22. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con le seguenti: dotati di caldaie a condensazione classificazione europea 4 stelle, caldaie a condensazione provviste di sistemi di regolazione climatica e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, tecnologie atte al conseguimento di riduzione dei consumi energetici negli usi finali.
22. 1. Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 4, sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 60 per cento.
22. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 4, sostituire la cifra: 30.000 con la seguente: 50.000.
22. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole da: siano fino a: condizioni, con le seguenti: sia rispettata la seguente condizione: , sopprimere la lettera b) e aggiungere il seguente comma:
«5-bis. In particolare, ai fini della detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la seguente ulteriore condizione:
a) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazione energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili».
22. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 5, lettera b) dopo le parole: predisposto ed asseverato da un professionista abilitato aggiungere le seguenti: e in conformità di quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 le asseverazioni possono essere rilasciate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.
22. 6. Crisafulli.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per raggiungere le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali per almeno il venti per cento degli impianti presenti sul territorio di competenza. Per le spese documentate sostenute, per gli interventi di manutenzione degli impianti previsti dalla medesima legge, nonché per le spese di accertamento e di ispezione degli stessi, spetta una detrazione d'imposta pari al 40 per cento degli importi rimasti al carico del contribuente. Tale detrazione spetta nell'anno in cui avviene l'ispezione da parte dell'ente ed è condizionata al riscontro del rispetto delle norme contenute decreto legislativo n. 192 del 2005.
22. 7. Crisafulli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro il 28 febbraio 2009, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
22. 8. Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere cedute dai soggetti aventi titolo alle società operanti nel settore dei servizi energetici, come definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo modalità definite dall'Agenzia delle Entrate».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero del l'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
22. 2. Realacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
* 22. 20.Leddi Maiola.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
* 22. 21.Fincato.


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ART. 23.
Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica).

1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici,
di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 35 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiore spese di progettazione.
2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
3. È fatto altresì obbligo, per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche, di installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria in grado di coprire almeno il 50 per cento del relativo fabbisogno energetico annuale, fatti salvi documentati impedimenti tecnici; valgono, per gli interventi di cui al presente comma, le detrazioni dell'imposta lorda di cui al precedente articolo 22.
23. 8. Piazza, Bonelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2006 e termine entro i tre anni successivi.
23. 4. Leddi Maiola.

Al comma 1, sopprimere le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi e sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
23. 12. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi,.
23. 11. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
*23. 5. Lulli, Cosentino, Marino, Quartiani, Ruggeri.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.


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Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
*23. 9. Mariani.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.
**23. 6. Marchi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 metri cubi con le seguenti: 3.000 metri cubi.
**23. 7. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.
**23. 10. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 metri cubi con le seguenti: 3.000 metri cubi.
**23. 1. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2007, con le seguenti: entro il 31 dicembre 2010; sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
23. 3. Lisi, Giorgetti.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005 e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6 di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151 e successive modificazioni.
*23. 017. D'Agrò, Peretti, Zinzi.


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Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005 e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6 di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.
*23. 0. 11. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici)
.

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.
*23. 01. Lulli, Burchellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici)
.

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.
*23. 06. Campa.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per


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l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005 e successivi analoghi provvedimenti e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.
*23. 012. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Antonio Vito.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e delibera all'Agenzia per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.
*23. 0. 12. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1o gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e delibera all'Agenzia per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.
*23. 014. Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988,


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n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».
**23. 05.Campa.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».
**23. 04.Mazzocchi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».
**23. 02. D'Agrò, Formisano, Greco.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di


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euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».
**23. 03.Milanato, Lazzari.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20 le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
**23. 0. 10. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20 le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
**23. 016. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge del 27 gennaio 1989 n. 20 le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
**23. 013. Piazza, Bonelli.


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Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituire dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
**23. 0. 7. Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Elio Vito.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Certificazione e marchio di ecocompatibilità e marchio di garanzia).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
23. 09. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Produzione di energia elettrica e benefici in campo energetico nelle zone montane).

1. L'energia elettrica prodotta nelle zone montane da impianti utilizzanti fonti rinnovabili è ritirata dal soggetto esercente la rete elettrica nell'area in cui è localizzato l'impianto di produzione. Le condizioni economiche di ritiro della produzione di energia elettrica sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, in modo conforme alle direttive europee e agli indirizzi di politica generale fissati dal Governo. L'energia elettrica prodotta dagli impianti citati ha la precedenza nel dispacciamento degli impianti di produzione.
2. Nei territori montani, in ragione dell'elevato disagio ambientale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione percentuale della tariffa sull'energia elettrica dei consumi domestici dei residenti e delle attività produttive nella quota minima del 20 per cento.
23. 08. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.


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Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, va intesa nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale.
23. 018. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni a favore dell'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico nei servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico).

1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:
«122) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili».
2. Conseguentemente le maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per 1'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte.
3. Le province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo di cui al comma 2, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone la avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.
23. 07. Quartiani, Bandoli, Lulli.


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ART. 24.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 166, comma 1, lettera b), dopo le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: 154 milioni per il 2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2009: - 65.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero della salute apportare la seguente variazione:
2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'università apportare la seguente variazione:
2007: - ;
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero della solidarietà sociale apportare la seguente variazione:
2007: - ;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
24. 7. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 166, lettera b), comma 1, dopo le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere e seguenti: 154 milioni per il 2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, la voce: Ministero dell'economia e finanze apportare la seguente variazione:
2009 - 65.000.
24. 3.Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.
*24. 4.Raisi, Saglia.

Sopprimerlo.
*24. 2.Ravetto.

Sopprimerelo.
*24. 6.Raisi Saglia, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contributi per apparecchi domestici, motori industriali ad alta efficienza, generazione di energia da fonti rinnovabili nei processi produttivi industriali e agricoli e nel terziario, norme per la revisione degli impianti di climatizzazione).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza


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di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1500 euro per motore, in un'unica rata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1500 euro per intervento, in un'unica rata.
4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e degli variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2 e 3 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
5. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diverse da quelle previste ai commi 3 e 3bis del precedente articolo 22, in sostituzione di analoghi apparecchi e impianti, alimentati da fonti non rinnovabili, per usi nei processi produttivi industriali e agricoli, e nel terziario, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 45 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro per intervento, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
6. Al fine di favorire il mantenimento della efficienza energetica e della sicurezza degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, sono stabilite le seguenti modifiche alla normativa vigente:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la frase «illuminazione artificiale degli edifici;» è aggiunto il seguente periodo: «le attività di ispezione e verifica di cui alla presente lettera, a prescindere dalla tipologia degli impianti termici, dovranno essere previste con cadenza almeno biennale»;
b) al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la frase «con cadenza periodica,» è aggiunto il seguente periodo: «almeno biennale,»;
c) alla lettera c) del comma 1 dell'Allegata L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parola «quattro» è sostituita con la parola: «due».
24. 10. Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«
1-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione dalla televisione analogica alla televisione digitale, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio televisivo in un'unica rata».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
«4-bis.
Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni,


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di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 1 bis al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, i tetti massimi di spesa di cui al medesimo comma, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1 bis.

Conseguentemente, all'articolo 122, comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 40 milioni di euro per l'anno 2009 e alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 40.000.
24. 12. Lusetti, Milana, Vannucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per al quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
*24. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
*24. 5.Figliardi, Fincato, Leddi Miola.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti


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nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per al quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
*24. 1.Leo.

Al comma 2 dopo le parole: motori esistenti aggiungere le seguenti: ad elevato consumo energetico o obsoleti.
24. 11. D'Elpidio, Picano.


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ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 7. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Sopprimerlo.
25. 33. Andrea Ricci, Migliore, Acerbo, Provera, Cacciari, Iacomino.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale.
25. 14. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il costo del gasolio per autotrazione è ridotto in misura pari al 30 per cento.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le voci di parte corrente del 20 per cento.
25. 16.Minardo.

Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro e dopo le parole: nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale aggiungere le seguenti: nonché a favore delle regioni ed enti locali già interessati dalla presenza di infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di curo per l'anno 2007, di 1.550 milioni di curo per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di curo per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, con le seguenti: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.680 milioni di curo per l'anno 2007, di 1.530 milioni di curo per l'anno 2008 e di 1.180 milioni di curo per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,.
25. 3. Maderloni.

Al comma 1, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti 75 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel limite di 25 milioni di euro annui, agli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi erariali con finalità ambientali.
25. 35. Maderloni, Attili.

Al comma 1, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti 75 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel limite di 25 milioni di euro annui, agli impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi erariali con finalità ambientali.
25. 36. Maderloni, Galeazzi, Vannucci, Lomaglio, Rotundo.

Al comma 1, dopo le parole da utilizzare aggiungere la parola prioritariamente e dopo le parole previsto al comma 2 e


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aggiungere le parole nei limiti delle residue disponibilità.
25. 26.Alberto Giorgetti.

Al comma 1 sostituire le parole: misure di compensazione con le seguenti: di mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione nei casi di modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi.
25. 34. Provera, Cacciari, Iacomino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di promozione delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE.
25. 28.Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
* 25. 31. Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo e altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
* 25. 29.Mariani.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Fondo e altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
* 25. 18. Lulli, Cosentino, Marino, Quartiani, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere il seguente: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariaro, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
* 25. 30. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
** 25. 2. La X Commissione.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni che, in forma singola o associata, raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
** 25. 1. La X Commissione.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni che, in forma singola o associata, raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente


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con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
** 25. 6. Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.
** 25. 4. Campa, Zanetta, Russo.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.
* 25. 5. Lulli, Aurisicchio, Burchiellaro, Chicchi, Ceccuzzi, Cialente, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Il fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.
* 25. 12. Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie locali, aggiungere le seguenti: e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
25. 9. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Al comma 2 dopo le parole affari regionali e le autonomie locali aggiungere le seguenti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
* 25. 32. Provera, Cacciari, Iacomino.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali interessati in ragione dell'effettivo impatto ambientale dell'opera.
25. 27.Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. È istituita, a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un'imposta sulla produzione in misura di euro 0,001033 per ogni kwh di energia elettrica prodotta. Il regolamento attuativo è emanato dal ministero dell'economia e delle finanze. Il gettito dell'imposta è interamente trasferito alle province in cui sono situate le centrali, con vincolo del suo utilizzo per interventi di compensazione, risanamento, ricerca, sperimentazione ed incentivi per la diffusione di impianti di energie rinnovabili.
25. 10. Ruggeri, Burchiellaro.

Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato interno del gas a livello comunitario, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite modalità che determinano la separazione gestionale e la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche attraverso l'introduzione di regole che assicurino l'indipendenza della governance societaria. In conseguenza di ciò la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto


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2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2010.
25. 11. Testa, Saglia, Bernardo, Zipponi, De Luca, Merloni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato comunitario del gas, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite con apposito decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le competenti commissioni parlamentari, le modalità per la separazione gestionale e la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonchè regole che garantiscano l'indipendenza della struttura di governo societaria. In conseguenza, per garantire il decollo operativo delle disposizioni del comma precedente, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003 n. 290, così come modificata all'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2010.
25. 17.Lulli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato comunitario del gas, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite con apposito decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le competenti commissioni parlamentari, le modalità per realizzare la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonché regole che garantiscano l'indipendenza della struttura di governo societaria. In conseguenza, e per garantire il decollo operativo delle disposizioni del comma precedente, e previa presentazione del piano industriale triennale di investimento e ammodernamento della rete e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e del gas, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003 n. 290, così come modificata all'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2010.
* 25. 25.Lulli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato comunitario del gas, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite con apposito decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le competenti commissioni parlamentari, le modalità per realizzare la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonchè regole che garantiscano l'indipendenza della struttura di governo societaria. In conseguenza, e per attuare il decollo operativo delle disposizioni del comma precedente, e previa presentazione del piano industriale triennale di investimento e ammodernamento della rete e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e del gas, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003 n. 290, così come modificata all'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2010.
* 25. 19.Lulli, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. Nell'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 200 kW nonché da impianti di cogenerazione di potenza elettrica non superiore a 200 kW che rispettano i criteri di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto


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legislativo 16 marzo 1999, n 79. È fatto salvo il diritto ad altri incentivi esistenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, nonché degli impianti di cogenerazione di potenza elettrica non superiore a 200 kW che rispettano i criteri di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nell'ambito della predetta disciplina non è consentita la vendita dell'energia elettrica e la medesima disciplina sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.
25. 02. Realacci.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Sovracanoni idroelettrici).

1. I sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già deliminato.
25. 01. Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La scadenza, di cui all'articolo 1-ter, comma 4, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010, in coerenza con il processo di liberalizzazione a livello comunitario.
25. 15.Bernardo.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Produzione di energia elettrica e benefici in campo energetico nelle zone montane).

1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Produzione di energia elettrica e benefici in campo energetico nelle zone montane) - 1. Nell'ambito della politica energetica e ambientale nazionale sono perseguiti gli obiettivi di sostegno e di valorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili situati nelle zone montane.
2. L'energia elettrica prodotta nelle zone montane da impianti utilizzanti fonti rinnovabili nelle zone montane è ritirata dal soggetto esercente la rete elettrica nell'area in cui è localizzato l'impianto di produzione. Le condizioni economiche di ritiro della produzione di energia elettrica sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, in modo conforme alle direttive europee e agli indirizzi di politica generale fissati dal Governo. L'energia elettrica prodotta dagli impianti citati ha la precedenza nel dispacciamento degli impianti di produzioni.
3. Il ritiro dalla produzione di energia elettrica proveniente da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone montane è soggetto a procedure di selezione ad evidenza pubblica nel quadro degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Sono esonerati dalla partecipazione a tali procedure di selezione i nuovi impianti con potenza inferiore a 1 MW.


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4. Nei territori montani, in ragione dell'elevato disagio ambientale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione percentuale della tariffa sull'energia elettrica dei consumi domestici dei residenti e delle attività produttive nella quota minima del 20 per cento.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone la riduzione delle accise gravanti sul consumo dei combustibili destinati al riscaldamento per i residenti e per le attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e turistiche nei territori montani. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti le modalità e i criteri delle citate riduzioni, tenuto conto delle fasce altimetriche individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
25. 03.Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

La scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010.
25. 04. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione di una frazione non superiore ai tre quarti di crediti residui, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando allo scopo istituti e società pubbliche o controllate.
2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al comma precedente che dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui a far data dal 1o gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come definite dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e sue successive integrazioni e modifiche.
3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di cessione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1, vengono definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni diverse da quanto previsto dalla convenzione.
5. Ai fini dei commi precedenti non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.
25. 05. D'Agrò, Peretti, Zinzi.


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ART. 26.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156.
(Norme in materia di bioenergie).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. L'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater.
(Interventi nel settore agroenergetico).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annuì, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1o marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bioetanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le


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sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro o contratti ad essi equiparati costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, nonché la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

3. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31


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dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche, agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei Costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.
5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive


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28 ottobre 2005, e, nei limiti ditali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.
6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge .23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.
7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. All'articolo 1, comma 422, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 le parole «da utilizzare» fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782 del 2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall' agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a tini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
* 26. 2.La XIII Commissione.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156.
(Norme in materia di bioenergie).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina


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nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

2. L'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater.
(Interventi nel settore agroenergetico).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1o marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bioetanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma l, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di


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concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro o contratti ad essi equiparati costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, nonché la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "e calorica";
b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali" sono inserite le seguenti: "fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli"».

3. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito dì un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, 1'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente


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legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
6. 1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6. 2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.
5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.
6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.
7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati


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negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di curo a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. All'articolo 1, comma 422, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 le parole "da utilizzare" fino alle parole "del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782 del 2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
* 26. 4. Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci Servodio, Barbatella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliari, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26-bis.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali) - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:
Art. 2-quater - (Interventi nel settore agroenergetico) - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del


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decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1o marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bietanolo e dei suoi derivati, nonché' delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento dei di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, e per l'anno 2008 al 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili


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e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni come di seguito sostituito:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle Dogane attribuisce


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in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al precedente comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione.
5. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 4 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.
6. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
7. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. All'articolo 1, comma 422, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 le parole «da utilizzare» fino a «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» sono soppresse.


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Conseguentemente, sopprimere l'articolo 159.
26. 5. Bordo.

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 2, sostituire le parole: nell'anno precedente, con le seguenti: nello stesso anno.
26. 6. Bellotti.

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi, con le seguenti: entro tre mesi.
26. 7. Bellotti.

Al comma 2, capoverso 2-quater, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005. 1 contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
26. 8. Bellotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere le emissioni di C02, nel rispetto del Protocollo di Kyoto,


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garantendo il carattere di fonte energetica rinnovabile della biomassa per uso energetico, degli oli vegetali, di tutte le materie prime utilizzate nella produzione di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, biogas, bioidrogeno e simili) e biocombustibili (pellets, cippato e simili), la quantità di anidride carbonica equivalente emessa nella fase di trasporto dal luogo di produzione agli impianti di trasformazione, non può superare la quantità di 50 kg per tonnellata trasportata. Eventuali deroghe sono autorizzate con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministrò dell'ambiente e con il ministro delle attività produttive.
26. 3. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
2. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
26. 03.Floresta.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al regime IVA sulle locazioni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, Tabella A, parte II, aggiungere il seguente numero:
41-quinquies. Alle locazioni di immobili effettuate da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzioni a canoni concordati con atto di convenzione anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 10 ottobre 1971, n. 865 o comunque realizzati su aree convenzionate e destinati a particolari categorie sociali quali giovani coppie, anziani, portatori di handicap e studenti universitari, anche se imputati in conto prezzo, si applica l'IVA al 4 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
26. 04. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. All'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'aliquota di accisa sul metano usato come carburante per autotrazione, di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al decreto del


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Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, è ridotta a 0,00258 euro per metro cubo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
26. 01. Realacci.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 364 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 la parola «1.000» è sostituita dalla seguente «500».
26. 05. Mereu, Peretti, Zinzi.


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ART. 27

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.
27. 8. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 27. 2. Saglia, Raisi, Lazzari.

Sopprimerlo.
* 27. 4. Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Sopprimerlo.
* 27. 13. Calgaro, Leddi Maiola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica e disposizioni a favore dell'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico nei servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico).

1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituita dalla seguente:
122) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. Conseguentemente le maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle Province in quota parte.
3. Le Province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo di cui al comma 2 fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone la avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.
27. 3. Quartiani, Bandoli, Lulli.

Sostituirlo con il seguente:
1. La voce 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
122) servizi di fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o attraverso un contratto servizio energia, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera p) di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, nonché le relative forniture di beni, apparecchiature e materiali. Sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alla


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fornitura di energia da altre fonti, per fini diversi da quelli previsti alla presente voce, si applica l'aliquota ordinaria.
27. 9. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 122, dopo le parole: ad alto rendimento aggiungere le seguenti: e le forniture di energia, prodotta anche con fonti non rinnovabili, purché nell'ambito del contratto di servizio energia come sopra definito; conseguentemente, dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

L'accisa che grava sul gasolio auto viene aumentata di euro 0,0012 al litro.
27. 7. Marchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete di teleriscaldamento, alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia.
27. 11. Ceccuzzi, Fluvi, Crisci, Filippeschi, Franci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septiesdecies inserire i seguenti:
a) 127-duodevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A/II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 a A/7.
b) 127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi a lavori di sistemazione e livellamenti di terreni agricoli nonché di costruzione e manutenzione di strade e piste agricoli e forestali situati nei comuni montani.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 27, sopprimere le parole: sulla fornitura di energia termica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 27 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
b) Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
27. 12. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984 n. 17, le parole: «entro il giorno sedici del mese successivo» sono sostituite con le seguenti: «entro il giorno sedici del secondo mese successivo».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 27, sopprimere le parole: sulla fornitura di energia elettrica.
27. 14. Leddi Maiola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984 n. 17, le parole: «entro il giorno sedici del mese successivo» sono sostituite con le seguenti: «entro il giorno sedici del secondo mese successivo».
27. 15. Fincato.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:
41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
27. 0. 3. Bertolini, Poletti, Licastro Scardino, Cossiga, Crosetto, Carlucci.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Le aziende elettriche minori isolane, non trasferite all'ENEL ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, operanti in regime di rete isolata, che, al fine di contenere i costi e l'impatto ambientale del processo produttivo e incrementare l'efficienza e il risparmio energetico nella produzione e distribuzione di energia, si collegano alla terra ferma tramite elettrodotto-cavidotto sottomarino, continuano ad usufruire del regime di integrazione tariffaria per un periodo di 8 anni a decorrere dalla data del collaudo dell'elettrodotto-cavidotto medesimo.
27. 0. 4. Villari, Milana, Mantini, Piro.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» è aggiunta la seguente frase: «prestazioni rese dalle farmacie alle Regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».
27. 0. 5. D'Elpidio, Pignataro.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, il sesto comma è soppresso.


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 50.000.
27. 0. 6. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» è aggiunta la seguente fase: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alla Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 26 novembre 2001, n. 405».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
Ministero interno:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
Ministero beni culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
27. 0. 7. Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota IVA sulla distribuzione dei farmaci).

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale;» sono aggiunte le seguenti parole: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405.».
27. 01. Ulivi, Lisi, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

1. Nella tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 26 novembre 2001, n. 405».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
27. 02. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.


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ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».
2. II secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti: «370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
4. Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione dei commi 370, 371 e 372 in vigore precedentemente alle modifiche apportate dalla presente disposizione.
28. 2. Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali)

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dal comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio».


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2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante il rilascio di una licenza standard di riutilizzo; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. Non sono dovuti comunque i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari che risultino già acquisiti al momento del rilascio della licenza standard né si applica la maggiorazione nella misura del 10 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica altresì per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio. Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare comunque i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
28. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 20 per cento con le parole: nella misura del 50 per cento.
28. 1. Conte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 36 comma 7, nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «periti industriali edili,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dottori agronomi e dottori forestali».
28. 4. Napoletano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera od altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso


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di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo solo agli enti gestori delle case da gioco autorizzate la possibilità di esercitare l'azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.
* 28. 02. Campa.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera od altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo solo agli enti gestori delle case da gioco autorizzate la possibilità di esercitare l'azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.
* 28. 06. Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le disposizioni particolari sui criteri del controllo, anche a tutela dei patrimonio aziendale, all'interno delle case da gioco prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in sui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco.
** 28. 04.Campa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le disposizioni particolari sui criteri del controllo, anche a tutela dei patrimonio aziendale, all'interno delle case da gioco prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in sui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco.
** 28. 07.Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 4 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Tutti i locali delle case da gioco autorizzate possono essere adibiti contemporaneamente ai fumatori ed ai non fumatori a condizione che siano dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria conformi alle caratteristiche tecniche definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute».
28. 03.Campa.


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Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. In deroga a tutte le norme e a tutti i regolamenti vigenti, qualunque persona fisica o giuridica che sia stata registrata in una banca dati pubblica o privata o sia segnalata al CAI della Banca d'Italia per un importo complessivo non superiore ad euro ventimila può ottenere la completa cancellazione dei propri dati personali da tali banche dati nel caso in cui dimostri di avere pagato seppure in ritardo quanto dovuto e presenti all'Istituto interessato la ricevuta del versamento allo Stato di euro 500 di imposta per ogni 10.000 euro di debito.
2. La presente norma si applica anche alle persone iscritte al registro dei protesti che abbiano completamente pagato al creditore quanto dovuto secondo la vigente legge in materia.
3. Le centrali rischi pubbliche, private e il CAI della Banca d'Italia devono cancellare in automatico i dati personali relativi alle persone fisiche e giuridiche che hanno già adempiuto al momento dell'entrata in vigore della presente norma; parimenti, esse devono immediatamente cancellarli dopo aver ricevuto la prova del pagamento da parte del soggetto interessato e senza spesa alcuna.
I dati personali di cui ai commi precedenti devono essere distrutti ed è fatto divieto di conservarne anche la traccia storica.
28. 05.Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo. 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Iniziative per contrastare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione).

1. Le imprese che forniscono alla Pubblica Amministrazione centrale e periferica , nonché alle Aziende Socio Sanitarie Locali servizi con una incidenza della mano d'opera superiore al 30 per cento dei costi complessivi hanno la facoltà di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili con gli importi dei versamenti da effettuare mediante modello F 24.
* 28. 01.Campa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Iniziative per contrastare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione).

1. Le imprese che forniscono alla Pubblica Amministrazione centrale e periferica, nonché alle Aziende Socio Sanitarie Locali servizi con una incidenza della mano d'opera superiore al 30 per cento dei costi complessivi hanno la facoltà di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili con gli importi dei versamenti da effettuare mediante modello F 24.
* 28. 08.Zanetta, Di Centa, Mondello, Uggè.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

Il numero 8-bis dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 112.
28. 09.Buontempo.


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ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 3,6 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero dei patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettara b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009 : - 40.000.
Ministero dell'interno:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009 : - 60.000.
Ministero per i beni culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009 : - 50.000.
29. 9. Peretti, Zinzi.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

Art. 29-bis.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi


Pag. 479

previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.700;
2008: - 8.700;
2009: - 8.700.
* 29. 3. Lupi, Stradella, Di Cagno, Fasolino, Germanà, Mondello, Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro; il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l' gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007. -150.000;
2008: -150.000;
2009: -150.000.
* 29. 5.Armani, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 3,6 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi


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previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero dei patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettara b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.
29. 11. D'Elpidio.

Sostituirlo con il seguente:
È prorogata sino al 31 dicembre 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate del 1o ottobre 2006.
29. 15.Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 48.000 euro con le seguenti: 100.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

5-bis.Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo Unico sull'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono aggettate ad una imposta sostitutiva del 16,8 per cento.
29. 12. D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel limite di 48.000 euro con le seguenti: nel limite di 70.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
29. 1.La VIII Commissione.

Al comma 1 dopo le parole: del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: , compreso quello turistico-alberghiero,

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
Art. 215-bis - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella 1 del D. Lgs. 504/1995 è aumentata del 10 per cento.
29. 4. Burchellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. - La detrazione dell'imposta IRPEF di cui al comma 1, è autorizzata per una quota pari al 41 per cento, nel limite di spesa di 80.000 euro per unità immobiliare, per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico della città di Napolì, così come definito dalla perimetazione della zona B del P.R.G. del Comune di Napoli del 1972. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze provvede mediante le risorse del Fondo per le aree sottosviluppate, di sensi del decreto-legge 81/2006, convertito in legge 233/2006.
29. 2.Laurini.

All'articolo 29, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
2-bis. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -10.000.


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Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: -10.000.
29. 6.Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi, Pellegrino, Cancrini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis: L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 deve intendersi applicabile agli immobili utilizzati da istituti scolastici, scuole e università riconosciuti da pubbliche amministrazioni e rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'esenzione di cui al precedente periodo dove inoltre intendersi applicabile agli immobili utilizzati da istituzioni, collegi e pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati ai soggetti indicati nel precedente periodo e rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, purché destinati all'alloggio ed al vitto degli studenti. Gli atti impositivi e sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili agli immobili indicati nei periodi precedenti e pendenti, alla data di entrata in vigore, della presente legge perdono efficacia ed i relativi procedimenti contenziosi si estinguono.
29. 10. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della conservazione e valorizzazione degli immobili situati nei centri storici riconosciuti dall'UNESCO, patrimonio mondiale dell'Umanità, è istituita presso il Ministero per i beni e attività culturali un'apposita commissione con il compito di individuare, entro sei mesi dalla sua nomina, le misure fiscali più appropriate alla riqualificazione dei siti predetti.
29. 7.Ossorio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli interventi e le prestazioni di cui al comma 1 relativi agli immobili situati nei centri storici previsti dall'UNESCO le spese sostenute sono ammesse alla detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 41 per cento nei limiti di euro 90.000. Tale importo massimo è raddoppiato per le prestazioni e per gli interventi di consolidamento sismico, di risanamento conservativo, nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, nonché sugli edifici già sottoposti a vincolo monumentale.
29. 8.Ossorio.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di euro 50.000 ed effettivamente rimaste a carico


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del contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sugli immobili ricadenti nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Vicenza e Verona, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.
2. Se gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, oppure su edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato ad euro 100.000.
3. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche di cui agli articoli 83 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dichiarate ad elevato rischio, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato ad euro 150.000.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo e fino ad un importo massimo di euro 4.000, degli interessi passivi e relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

2. Fino al 31 dicembre 2007 per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 10 per cento.
3. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille per le unità immobiliari oggetto degli interventi di cui al presente articolo e limitatamente al periodo d'imposta in corso ai momento della realizzazione degli interventi.
4. I premi assicurativi versati dalle imprese all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori impegnati negli interventi di cui al presente articolo, per il semestre durante il quale sono stati realizzati gli interventi sono ridotti del 30 per cento.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi realizzati su immobili edificati dopo il 30 maggio 1945.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
29. 03. Taglialatela, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.

1. Ai gestori di attività commerciali che realizzano nei loro locali interventi di abbattimento di barriere architettoniche strutturali e audiovisive spetta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un importo massimo della detrazione di 30 milioni di euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma l.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies,


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del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.
29. 02.Formisano.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.

Per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o ristrutturazione sulla prima casa si applica, ai lavori suddetti, l'aliquota iva del 4 per cento.
29. 0. 13.Raiti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni a favore del recupero del patrimonio edilizio delle zone di montagna).

1. Nei territori delle comunità montane, il recupero del patrimonio edilizio, anche non precedentemente adibito ad abitazione, di particolare valore storico, paesaggistico, architettonico, tradizionale e locale, a scopo di abitazione o per fini commerciali, è consentito con i seguenti vincoli e agevolazioni:
a) mantenimento delle caratteristiche tipiche esterne e del volume;
b) mantenimento delle altezze interne, anche se inferiori alle minime previste dalla vigente normativa, previa realizzazione di idonea areazione;
c) semplice presentazione di dichiarazione di inizio lavori al comune, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, fatta salva la necessità di ottenere, ove prevista, la preventiva autorizzazione paesistico-ambientale di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
d) conferma dell'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
2. Per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 133 e 199.
29. 05. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Dispositivi per l'insediamento nelle zone di montagna).

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, nei limiti degli stanziamenti, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.


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2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
29. 04. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.
2. Al comma 4-bis dell'articolo 37 dei decreto dei presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ridotto forfetariamente dei 15 per cento» sono sostituite dalle parole: «ridotto forfetariamente del 25 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole. «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole. «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
29. 0. 9. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 6, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».
29. 0. 10. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dei seguenti: «I redditi derivanti da contratti di locazione di Immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dei locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui li locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo


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1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 dei codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione dei procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dei conduttore. Per le imposte versate sul canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito dei procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione dei reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
29. 0. 11. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

Art. 29-bis.

All'articolo 35, comma 10, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 242 la parola: «proporzionale» è sostituita dalla parola: «fissa».
All'articolo 35, comma 10, lettera c) è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007:
a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 è soppresso il comma 2;
b) all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
29. 0. 14.Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. All'articolo 35, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».
2. Il comma 10-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con ' modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
29. 0. 8. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché per i portieri di stabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 6, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».
29. 0. 12. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contratti di quartiere).

È autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del programma «Contratti di quartiere», di cui all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -45.000.
29. 0. 6.Marini, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realocci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contratti di quartiere)
.

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del programma «Contratti di quartiere».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
29. 01. Mariani, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. L'articolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è soppresso.
29. 0. 7. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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ART. 30.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere
dall'anno 2007.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono essenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h) e dopo il medesimo comma 5, aggiungere il seguente:
«Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
30. 40. Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono essenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h) e dopo il medesimo comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» con le seguenti: «nonché nel comma 1 dell'articolo 45»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dal periodo


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d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 si applica l'aliquota del 5,25 per cento».
30. 31. Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Funardo, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.
** 30. 13. La XIII Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.
** 30. 20. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;


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Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.
* 30. 26. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà;

Al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
30. 21. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere


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ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono essenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».
30. 29. Bordo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento;

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà;

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
30. 12. Buonfiglio, Cosenza.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è «1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.».
* 30. 61. Marras, Cicu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.».
* 30. 5. Misuraca, Marinello, Giudice.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».
* 30. 4. Leo.


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Al comma 1, sostituire le parole: dell'1,9 per cento con le seguenti: dell'1,6 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
30. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 35 milioni.
30. 57. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 45.000.
* 30. 14. La XIII Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 45.000.
* 30. 22. Fundarò, Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperando.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;


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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 45.000.
* 30. 42. Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 dopo le parole: per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: per il 2008 e per il 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -:
2008: - 46.000;
2009: - 46.000.
30. 62. Misuraca, Marras, Marianello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, alla tabella C, Alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 12.000;
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.
* 30. 41. Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 12.000;
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.
* 30. 63. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, con la legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono inserite le seguenti: di cui al libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile».


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Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150;
2008: - 150;
2009: - 150.
30. 46. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista all'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque, marine e lagunari e servizi connessi.
30. 48. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 37, comma 49 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,».
30. 49. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 37, comma 49 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi,».
30. 50. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I commi 1 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
«1. È istituito il registro delle navi di seguito denominato Registro internazionale, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite a traffici commerciali internazionali e di cabotaggio».
«5. Le navi iscritte nel Registro internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 1-bis.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 63 milioni di euro annui.
30. 58. Catone, Cirino Pomicino, Barani, Franccesco De Luca, Del Bue, Nardi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, così come, in ultimo, prorogate dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono applicate in via definitiva a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 101, comma 1, sostituire le parole: 45 per cento per l'anno 2007, al 47,5 per cento per anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009 con le seguenti: 46 per cento per l'anno 2007, al 48 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
30. 56. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
* 30. 60. Marras, Cicu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
* 30. 6. Misuraca, Marinello, Giudice.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
* 30. 3. Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 2007 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:
2007: -;
2008: - 113.000;
2009: - 113.000.
30. 39. Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti prescritti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.
30. 28. Leo.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
30. 53. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre


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2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
30. 23.Bernardo.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 8 per cento, 10 per cento, 10 per cento.
30. 38. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.
* 30. 47. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.
* 30. 11. Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni immobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritti privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».
30. 51. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».


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Conseguentemente, all'articolo 215 aggiungere, il seguente:

Art. 215-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 29 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui agli articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
30. 52. Bezzi, Brugger, Zeller, Widmann, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»; alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni ammobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle IPAB, delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritto privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata l'anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata l'anno di anidride solforosa e di curo 209,68».
30. 9. Froner, Betta, Lenzi, Ledda, Nannicini.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
30. 18. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2007, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura.
30. 2. Leo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1 gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza».


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Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
30. 27. Casero, Gelmini, Bernardo, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis.
L'aliquota di accisa sul metano usato come carburante per autotrazione, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, resta invariata.
30. 67. Fincato.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro;

Conseguentemente, alla tabella A al Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000.000;
2008: - 3.000.000;
2009: - 3.000.000.
30. 1. La VI Commissione.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per gli anni 2007, 2008, e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
30. 30. Vichi, Sposetti, Mungo, Tolotti, Borghesi, Leddi Maiola, Turci, Fugatti, Del Mese, Leo, Alfano.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000.
30. 10. Vannucci, Orlando, Sposetti, Musi, Ricci, Pegolo, Brandolini.

Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente ai periodi di imposta 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti


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delle imprese nella misura dei trenta per cento per ciascun anno.
30. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. L'articolo 4 del decreto legge 1o ottobre 2001, n. 356 convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:
Art. 4 - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). A decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno.
11-ter. La lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituita dalla seguente:
o-bis) utilizzata in opifici industriali eventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
11-quater. Al comma 4 dell'articolo 6 dei decreto legge 28 novembre 1988 convertito nella legge 27 gennaio 1989; n. 20, dopo dalle parole: «di energia elettrica» inserire le seguenti: «nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre. 1995, n. 504».

Conseguentemente alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 775 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2008, 1.275 milioni di euro.
30. 19. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. L'articolo 4 del decreto legge 1o ottobre 2001, n. 356 convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). A decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno. Ai fini della agevolazione prevista dal presente comma, i consorzi di imprese che utilizzano il gas ai fini industriali si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, e la riduzione dell'imposta si applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
11-ter. La lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:
o-bis) utilizzata in opifici industriali eventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. Ai fini della agevolazione prevista dal presente comma, i consorzi di imprese industriali si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, e la riduzione dell'imposta


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di applica se è lo stesso consorzio ad avere consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh».
11-quater. Al comma 4, dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti «nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007, una minore spesa di 250 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2008, 750 milioni di euro.
30. 17. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
12. Per il triennio 2007, 2008 e 2009, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, per gli anni 2007, 2008, 2009 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente dell'1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
30. 25. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
*30. 24.Lion, Zucchi, Lesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Franci, Servodio, Mariani, Baratella, Bellanova, Oliviero, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolin, Sperandio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto


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3) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
*30. 15. La XIII Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, alla, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
*30. 16. Lion.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 26, nota 1, secondo periodo, del decreto legisiativo 26 ottobre 1995, n. 504, del testo unico delle accise, dopo le parole: «nel settore alberghiero» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pendi e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
30. 59. Testa, Tolotti, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, del testo unico delle accise, nella nota 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
30. 7. Testa, Burchiellaro, Chicci, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartini, Ruggeri, Sanga, Squaglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.


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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 26, nota 1, secondo periodo del testo unico delle accise, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «nel settore alberghiero» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».
* 30. 43. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 26, nota 1, secondo periodo del testo unico delle accise, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «nel settore alberghiero» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».
* 30. 8. Testa, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squaglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato ai 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
30. 44. Lucchese, Peretti, Zinzi, Romano, Ruvolo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. Per le spese processali sostenute dall'imputato assolto con sentenza definitiva, di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo delle stesse.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
30. 01. La II Commissione.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. - 1. Al difensore d'ufficio che non ha recuperato i crediti professionali relativi all'onorario e alle spese sostenute spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo del proprio credito, previa formale rinuncia al credito accertato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
30. 02. La II Commissione.


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Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione dei termini a favore dei soggetti indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio della provincia di Catania nell'anno 2002, che decorreva dal 29 ottobre 2002 fino al 15 dicembre 2005, sono effettuati secondo quando previsto dal Decreto 17 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. È applicabile alle rate scadute a far tempo dai termini fissati al comma 1 la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) anche oltre il termine ivi previsto, con modalità stabilite nel provvedimento di cui al successivo comma 4.
3. Il mancato pagamento di una o più rate non determina la decadenza dal diritto alla rateazione, ma la sanzionabilità ai sensi di legge, sanabile ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone altresì le necessarie misure semplificative ed esaustive inerenti a codici tributo, modelli di versamento e dichiarazione, obblighi dei contribuenti sostituiti e sostituti d'imposta.
30. 06. Samperi, Crisafulli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, è differito al 15 dicembre 2006 (o altra data comunque non oltre il 31 dicembre 2006).
2. I versamenti tributari, non eseguiti per effetto della sospensione che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla data di cui al punto 1, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2006 o altra data comunque non oltre il 31 dicembre 2006), ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di interessi e sanzioni, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione.
3. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, di cui al comma 1, sono effettuati entro il mese di gennaio 2007.
4. È applicabile alle rate scadute a far tempo dai termini fissati al comma 2 la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al successivo comma 6).
5. Il mancato pagamento di una o più rate non determina la decadenza dal diritto alla rateazione, ma la sanzionabilità ai sensi di legge, sanabile ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 2 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone altresì le necessarie misure semplificative ed esaustive inerenti a codici tributo, modelli di versamento e dichiarazione, obblighi dei contribuenti sostituiti e sostituito d'imposta.
30. 05. Samperi, Crisafulli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani,


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le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire le parole: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con le seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.
* 30. 011. Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire le parole: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con le seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.
* 30. 09. Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ullizia, Mellano, Fundarò, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli


Pag. 504

e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire le parole: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con le seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.
* 30. 03. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
30. 016. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Abrogazione dell'articolo 39 ad Decreto-legge n. 223 del 2006, in materia di disciplina di esenzione dall'ICI).

1. L'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 e seguenti.
30. 07. Garagnani.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. È garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensantive determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate.
30. 08. Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. È garantita alle regioni cui sono attribuiti tributi erariali o quote di com
partecipazione


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agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensantive determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con le regioni interessate.
30. 012. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Ove il vigente ordinamento preveda la sospensione o l'ineseguibilità di provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili dovuti a morosità del conduttore, la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di occupazione fino al rilascio in misura pari al canone contrattuale e relativi aggiornamenti, è posta a carico del bilancio dello Stato.
2. Con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di corresponsione ai locatori di quanto dovuto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2007:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
30. 013. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili, predisposti da professionisti appartenenti alle categorie che saranno individuate con apposito decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere richiesta anche agli uffici comunali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 4 lugilo 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. I predetti uffici accertano che gli atti siano stati predisposti da professionista come sopra abilitato e riscuotono per l'attività di autenticazione delle sottoscrizioni i soli diritti di segreteria previsti dal vigente ordinamento e per l'attività di accertamento sull'abilitazione dei professionista i diritti che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.
30. 014. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


Pag. 506

ART. 31.

Sopprimerlo.
31. 1. Ricci.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

1. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005 e successive modificazioni, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, sono riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al decreto suddetto.
31. 01.Marinello, Angelino Alfano.


Pag. 507

ART. 32.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
32. 54. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -20.000;
2008: -20.000;
2009: -20.000.
32. 7.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Semplificazione strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soppresso.
2. L'attività di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione é attribuita all'Ispettorato per la funzione pubblica che la persegue nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dal comma 4, lettere a), b), c), e), f) dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Ai fini dello svolgimento delle predette funzioni, l'Ispettorato medesimo si avvale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che operano nell'esercizio delle attività delegate nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
3. Sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica le risorse strumentali ed organizzative già attribuite all'Alto commissario ivi comprese le risorse umane già attribuite.
32. 01.Giudice.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: emanare, aggiungere le seguenti: previo parere in Conferenza Unificata.
*32. 28. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: emanare, aggiungere le seguenti: previo parere in Conferenza Unificata.
*32. 53. Saglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 marzo 2007.
32. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: , e previo parere obbligatorio e vincolante delle commissioni parlamentari competenti per materia.
32. 35.Proietti Cosimi.


Pag. 508

Al comma 1, alinea, dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
32. 29. Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -4.000;
2008: -8.000;
2009: -10.000.
32. 8.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
32. 40. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture periferiche aggiungere le seguenti: con esclusione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo, l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
32. 50. De Cristofaro, Mascia, Ricci.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente di 2a fascia nomina i propri collaboratori secondo la tabella organica dell'ufficio e stipula con gli stessi il contratto individuale di lavoro con gli obiettivi da raggiungere.
32. 41. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti, assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.
32. 1.I Commissione.

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: al fine di moralizzare le nomine dei Dirigenti di 1a fascia e Dirigenti di 2a fascia della Pubblica Amministrazione le nomine stesse comunque assunte e denominate devono essere fatte su base curriculare a seguito di valutazione motivata a firma del Direttore Generale del Personale dell'Ente cui si riferisce la nomina. La nomina deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con l'estratto del curriculum del nominato.
32. 43. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -2.000;
2008: -4.000;
2009: -6.000.
32. 9.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sopprimere la lettera c) è soppressa.
32. 30. Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) alla soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli


Pag. 509

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le funzioni e le modalità del trasferimento agli organi di cui alla presente disposizione delle risorse e del personale necessario allo svolgimento dei nuovi compiti. Dall'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente disposizione devono conseguire minori spese pari a 10 milioni di euro nel 2007, 15 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009. Una quota pari a 5 milioni di euro del risparmio di spesa conseguito per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata in eguale misura al potenziamento delle Questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 33;
all'articolo 77, primo periodo, sostituire il numero: 33 con il seguente: 32;
alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
32. 52. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante organiche, al fine di realizzare risparmi di spesa. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.
32. 2.I Commissione.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla rideterminazione delle strutture periferiche, aggiungere le seguenti: con esclusione dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco in considerazione della particolarità del modello organizzativo improntato all'esigenza di garantire efficacia ed efficienza al servizio di soccorso alla popolazione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
32. 39. Gianni, Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.


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Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla rideterminazione delle strutture periferiche aggiungere le seguenti: con eccezione delle Questure e degli Uffici periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,.
32. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: periferiche, aggiungere le seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali,.
32. 12.Pedulli, Brandolini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: prevedendo fino a: del Governo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da con la seguente: ad.
32. 31. Pepe.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali.
32. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -5.000;
2008: -10.000;
2009: -15.000.
32. 10.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
32. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.
32. 3.I Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -5.000;
2008: -10.000;
2009: -15.000.
32. 11.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri con le seguenti: all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione,
32. 5.III Commissione.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle unità tecniche locali, istituite con la legge 28 febbraio 1987, n. 49, potranno far parte, oltre al personale locale previsto dalla legge n. 49 del 1987, anche esperti che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso un organismo internazionale di cooperazione allo sviluppo facente capo all'ONU o all'UE.
32. 55. Paoletti, Bertolini, Licastro, Crosetto, Cossiga, Colucci.


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Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis)
alla revisione delle componenti dell'indennità di servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri, determinandone la dotazione nella misura necessaria a mantenerne inalterato il potere d'acquisto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 36.000;
2008: - 36.000;
2009: - 36.000.
32. 48. D'Elpidio, Cioffi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) ad attribuire al Prefetto le funzioni di coordinamento e di organizzazione dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, fermo restando le competenze e le attribuzioni degli uffici della Direzione provinciale dei servizi vari e delle Ragionerie provinciali dello Stato, attualizzandole all'insegna dell'efficienza e dell'utilità nel pubblico interesse.
32. 17. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) alla riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero della salute mediante il loro accorpamento in un'unica sede messa a disposizione, a titolo gratuito, da parte degli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini.
32. 32.Burtone, Di Girolamo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) alla previsione della possibilità di affittare, laddove le strutture lo consentano, occasionalmente e a tariffa l'utilizzo dei locali delle sedi consolaci italiane nel mondo per soli eventi culturali atti a promuovere la cultura italiana. Il ricavato delle suddette attività dovrà essere destinato a finanziare le spese di manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà italiana all'estero.
32. 36.Razzi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h)
alle riduzioni degli emolumenti mensili corrisposti ai manager dei gruppi industriali, società per azioni, enti comunque sottoposti a vigilanza pubblica che non possano superare di due volte i compensi corrisposti al Ragioniere Generale dello Stato.
32. 42. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per il 2007 e 2008 e 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il fondo è ripartito dalla Società Italiana Autori Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore al 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da


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istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentate dalla remunerazione dei prestiti.
1-ter. All'articolo 69, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «diritto» sono soppresse le parole: «al quale non è dovuta alcuna remunerazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
32. 37. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
*32. 16. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195.».
*32. 15.Bocchino, Ascierto, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;


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35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

«Art. 214-bis. - (Abrogazioni). - Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
c) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.
voce Ministero della giustizia:
2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.
voce Ministero degli affari esteri:
2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.
voce Ministero della pubblica istruzione:
2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.
voce Ministero dell'interno:
2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.
voce Ministero della difesa:
2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.
voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.
voce Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.
voce Ministero della salute:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
voce Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.
voce Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.


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Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.
voce Ministero degli affari esteri:
2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.
voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.
voce Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.
voce Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
32. 6. Gianfranco Conte.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
32. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 4, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.
32. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 4, sostituire le parole: un mese con le seguenti: quindici giorni.
32. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio con le seguenti: siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).
32. 4.I Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2008.
32. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2007 con le seguenti: 30 aprile 2007.
32. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
32. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: , ad eccezione del personale impiegato nelle attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -10.000;
2008: -10.000;
2009: -10.000.
32. 14.Bosi.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: , ad eccezione


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del personale impiegato nelle attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10;
2008: - 10;
2009: - 10.
32. 51. Pinotti.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: , ad eccezione di tutto ciò che riguarda le attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.
32. 47. Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis.
È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 delle legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
32. 46. Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Coloro che sono in possesso di idoneità conseguita in concorsi dirigenziali e che esercitano la funzione diridrati nel ruolo dirigenziale dell'amminigenziale da più di tre anni, sono inquastrazione di appartenenza purché senza oneri aggiuntivi.
32. 45. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.
32. 44. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'articolo 42, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
d) trasporto terrestre; circolazione dei veicoli; sicurezza dei trasporti terrestri; esercizio ed investimenti relativi al trasporto rapido di massa; vigilanza sui gestori delle infrastrutture e dei servizi di trasporto terrestre.
32. 38. Soffritti, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere, dopo il comma 12, il seguente comma:
12-bis. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA in sede di parere reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 1993, verifica le possibilità di riuso di applicazioni e prodotti già realizzati nell'ambito di sistemi informativi pubblici, promuovendo l'utilizzo degli stessi da parte di ciascuna amministrazione.
32. 13. Buonfiglio, Bellotti, Catanoso, Cosenza, Patarino.


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Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di contenere i costi per la selezione di personale dirigente di seconda fascia, sono prorogati gli effetti normativi dell'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, con annessa graduatoria fino ad esaurimento totale delle figure professionali di ispettore generale ed ispettore di divisione ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
32. 49. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 362, le parole: «31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno»;
b) al comma 363, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro»;
c) al comma 364 dopo le parole: «quindici anni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dalla data di cessione del credito alla Cassa depositi e prestiti SpA» e le parole: «a decorrere dal 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
32. 05.Crosetto.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
32-bis. - (Modifiche al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233). - 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, è sostituito dal seguente:
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi incluse la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione e le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contenute nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che risultino incompatibili con la presente disposizione di legge.
32. 04. Cosimi.


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ART. 33.

Sopprimerlo.
* 33. 5. Vannucci.

Sopprimerlo.
* 33. 4. Crisafulli.

Sopprimerlo.
* 33. 18.Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
* 33. 34.Saglia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.
** 33. 1. La I Commissione.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.
** 33. 24.Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.
** 33. 30.D'Elpidio, Fabris.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 150 milioni di euro.
33. 27.Ulivi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 25.000;
2009: - 30.000.
33. 6. Zanetta, Rosso, Uggè, Di Centa, Mondello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi sono così modificati:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
33. 19.Marras.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
33. 23.Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fonte a valere delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104, comma 1.
* 33. 29.Raiti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa carico a valere sulle risorse del Fondo


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per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104, comma 1.
* 33. 25.Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 104, secondo periodo, sostituire le parole: 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 250 milioni per il 2007 e di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
33. 7. Belisario, Raiti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
33. 3. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa parte a carico della voce di cui alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987; rinnovo della legge 5 agosto, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e previdenze per l'editoria, Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria 3.1.5.14.
33. 26.Evangelisti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnicolinguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti, purchè la distanza tra il capoluogo del territorio interessato e il capoluogo più vicino non sia superiore a 50 chilometri.
33. 37.Palomba.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.
** 33. 8. Musi.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: nonché a abitanti.
** 33. 33.Barani, Del Bue.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, voce Ministero dell'economia e finanze, modificare gli importi come segue:
2007: - 5;
2008: - 10;
2009: 15.000.
33. 36. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Corlucci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , nonché alla fino alla fine della lettera.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
33. 2. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.


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Al comma 1, lettera d) sostituire la parola:
200.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
33. 20.Marras.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 200.000 abitanti con le seguenti: 150.000 abitanti.
33. 31.D'Elpidio, Adenti.

Al comma 1, lettera d), sono aggiunte infine le seguenti parole: tale disposizione non si applica agli ambiti territoriali provinciali definiti con leggi regionali da parte delle Regioni a Statuto Speciale.
33. 35. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Tesoni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le attribuzioni del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 4.
33. 32. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.


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ART. 34.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
*34. 1. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2007: - 10 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 10 milioni.
*34. 21. Giovanardi, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

Sopprimerlo.
**34. 6. Crisafulli.

Sopprimerlo.
**34. 11. Angelino Alfano, Marinello.

Sopprimerlo.
**34. 27. D'Elpidio, Fabris.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dal medesimo articolo:
a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali;
b) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle finanze mediante la costituzione di un unico ufficio periferico nell'ambito del territorio provinciale che assume la denominazione di Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze e i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, delle Direzione Provinciali dei Servizi Vari, delle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché, nei Capoluoghi di Regione, delle Commissioni Tributarie Regionali;
c) alla semplificazione delle procedure amministrative con conseguente riduzione dei tempi del procedimento e il contenimento dei relativi costi;
d) alla conseguente ridefinizione delle competenze dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali risponderanno funzionalmente ai diversi Dipartimenti Centrali per le materie loro attribuite.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, le Ragionerie Provinciali dello Stato e le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari sono soppresse.
3. Sono abrogati i comma 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
34. 8. Orlando.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è


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ridefinita su base regionale e, a livello provinciale, unificando per ciascuna provincia il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Ragioneria provinciale dello Stato e la Direzione provinciale dei servizi vari in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 si provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia come previsto al comma 1;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, l'ufficio provinciale unificato di cui al comma i del presente articolo assume la seguente denominazione: «Direzione territoriale dell'economia e delle finanze».
4. Previa stipula di apposite convenzioni, le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
34. 4. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34-bis.
(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di una struttura, unica per ciascuna provincia, comprendente le funzioni già svolte dai soppressi uffici di cui al comma 2 lettera a).
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 si provvede:
a) alla soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.

3. A decorrere dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, l'ufficio unico di cui al comma 1 assume la denominazione di Ufficio territoriale dell'economia e delle finanze.
34. 30. D'Elpidio, Fabris.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, con le modalità e i tempi previsti dal medesimo articolo, si provvede all'istituzione di un unico Ufficio provinciale che raggruppi le competenze delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.
34. 12. Angelino Alfano, Marinello.

Sopprimere il comma 1.
34. 9. Pedulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo di


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almeno 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3 ubicate in modo alternativo sul territorio, al fine di assicurare la presenza dell' amministrazione di tutte le province.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.
34. 22. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di ambiti territoriali, determinati tenendo conto della popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.
34. 24. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32 1'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di ambiti territoriali determinati tenendo conto della popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.
34. 29. D'Elpidio, Fabris.

Sostituire il comma 1 con i1 seguente:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base provinciale in uffici unici in numero complessivo comunque non superiore a 100 (103) sedi in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
34. 20. Raiti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 uffici di livello dirigenziale per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione all'esigenza di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.
34. 23. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, l'articolazione periferica dei ministero dell'Economia e delle finanze è ridefinita con regolamento da emanare con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 5 milioni.
34. 25. Galletti, Peretti, Zinzi.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In relazione alle esigenze del conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi da rendere ai cittadini ed all'utenza, l'articolazione periferica del ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32.
*34. 7. Crisafulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle finanze é ridefinita con regolamento da emanare con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32.
*34. 15. Angela Napoli, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e dei miglioramento dei servizi resi alle utenze, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita con regolamento da emanare con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32 della presente legge.
*34. 28. Morrone, D'Elpidio.

Al comma 1 sopprimere le parole: in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3.

Conseguentemente:
al comma 2 lettera
a) dopo le parole: e delle finanze e inserire le seguenti: , previa attenta valutazione delle esigenze organizzative e funzionali;
alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
34. 3. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
Nelle Regioni insulari e con superficie superiore a 20.000 chilometri quadrati, è garantita l'istituzione di almeno due sedi delle strutture di cui al successivo comma 3.
34. 31. Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
34. 17. Rosso.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: e alla soppressione fino alla fine della lettera.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
34. 2. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla soppressione.
34. 10. Pedulli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e delle Direzioni provinciali dei Servizi vari.
34. 26. D'Elpidio.

A1 comma 3, sostituire le parole: Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze


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e di ragionerie territoriali dello Stato, con le seguenti: Uffici Provinciali di ragioneria dello Stato e dei Servizi vari dell'economia e delle finanze.
34. 19. Raiti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la sede di lavoro del personale del Ministero dell' economia e delle finanze interessato dai processi di revisione di cui al presente articolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sono attivati i procedimenti di mobilità.
34. 16. Pepe.

Sopprimere il comma 4.
34. 5. Crisafulli.


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ART. 35.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
35. 4. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 15 milioni.
35. 12. Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3,1 milioni;
2008: - 8,2 milioni;
2009: - 13,1 milioni.
35. 9. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 8,1 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 13 milioni di euro.
35. 2. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3,1 milioni;
2008: - 8,2 milioni;
2009: - 13,1 milioni.
35. 10. Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:: sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato.
*35. 3. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato.
*35. 11. Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. L' articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121 è sostituito dal seguente:
Art. 43-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1o gennaio 2000, ai funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che abbiano


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comunque prestato servizio, senza demerito, con qualifiche funzionali, gradi o livelli contrattuali comportanti funzioni direttive, per tredici anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai funzionari ed ai primi dirigenti dei ruoli della Polizia di Stato che abbiano comunque prestato servizio, senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Le attività lavorative svolte devono risultare da atti e documenti certi in possesso dell'amministrazione di appartenenza. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43, e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
2. Ai sensi dell'articolo 43-ter, il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo è attribuito con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
35. 6. Fasolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. La ripartizione geografica delle sedi di lavoro dei vincitori del concorso per 1640 posti per la qualifica di Vice-Sovrintendente della Polizia di Stato nel ruolo di Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 dicembre 2004, è effettuata dall'Amministrazione di appartenenza dei vincitori di concorso secondo i criteri geografici aggiornati al 30 giugno 2006.
35. 8. Gardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Agli appartenenti alle Forze della Polizia di Stato che portino armi diverse da quelle in dotazione quando vestano l'uniforme oppure siano comandati in servizio tramite ordine o foglio di servizio si applicano le norme vigenti per le altre Forze di polizia.
35. 5. Fasolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, dopo la parola: «polizia» sono aggiunte le seguenti: «o che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica in altro settore».
35. 7. Fasolino.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa).

1. Al fine di potenziare il coordinamento delle attività di amministrazione, indirizzo, controllo ed ispezione delle iniziative private che, soggette ad autorizzazioni di polizia comunque denominate, abbiano incidenza sulle libertà dei cittadini e sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1o aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la Direzione Centrale della Polizia Amministrativa, a cui è preposto un Dirigente Generale di Livello B della Pubblica Sicurezza.
2. Per l'attuazione del comma 1 si provvede, in deroga alle normative vigenti, sopprimendo il posto di funzione di consigliere ministeriale di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sostituito da quello di Direttore Centrale della Polizia Amministrativa, ed anche incrementando di 120 unità l'organico dei ruoli della Polizia di Stato e con il ricorso a concorsi straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale distinto nelle varie qualifiche,


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prevedendosi che almeno il 50 per cento delle predette unità debba possedere titoli che attestino il possesso di esperienza e capacità amministrativo-operativa di pubblica sicurezza e nelle materie delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, della vigilanza e delle investigazioni private.
3. II Ministro dell'Interno, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti vigenti, si avvale della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa per garantire:
a) lo studio, l'implementazione e l'applicazione delle normative interne ed internazionali in materia di armi, munizioni, prodotti esplodenti e, limitatamente agli aspetti concernenti la pubblica sicurezza, di gas tossici per il rilascio dei relativi titoli ed autorizzazioni, nonché il raccordo con le altre Istituzioni interessate anche ai fini della vigilanza sul settore ed il supporto specialistico alle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le relative attività amministrative, preventive e di controllo sulla movimentazione interna, l'uso e la commercializzazione di tali prodotti;
b) la tenuta del catalogo nazionale della armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ed il supporto alla Commissione di cui all'articolo 6 della predetta legge;
c) l'alta vigilanza sulle attività di sicurezza privata comunque denominate che siano soggette a licenze di polizia, nonché il coordinamento info-amministrativo delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed il supporto, anche operativo, degli interventi specialistici della Polizia di Stato e di quelli delle altre Forze di polizia finalizzati a garantire le libertà del cittadino e ad eradicare l'abusivismo ed ogni altra forma di illecito;
d) l'alta vigilanza sulle modalità dei servizi svolti dalle Guardie particolari giurate, con l'obiettivo di garantire, anche con la collaborazione di altre Amministrazioni pubbliche interessate, elevati standard di sicurezza dei lavoratori e, con la tutela dei diritti di questi ultimi, di assicurare la migliore prevenzione delle attività criminali;
e) l'alta vigilanza sulle attività di investigazione privata e di raccolta di informazioni che siano soggette a licenze di polizia, nonché il coordinamento info-amministrativo delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed il supporto, anche operativo, degli interventi specialistici della Polizia di Stato e di quelli delle altre Forze di polizia finalizzati a garantire le libertà dei cittadini nonché ad eradicare l'abusivismo ed ogni altra forma di illegalità;
f) l'alta vigilanza sulle modalità dei servizi svolti dai dipendenti degli Istituti di investigazione e di raccolta di informazioni, con l'obiettivo di assicurare, anche con la collaborazione di altre Amministrazioni pubbliche interessate, elevati standard di sicurezza dei lavoratori e, con la tutela dei diritti di questi ultimi, una migliore prevenzione delle attività criminali;
g) lo studio, l'implementazione e l'applicazione delle normative interne ed internazionali nelle materie concernenti le altre attività soggette a licenze o ad autorizzazioni di polizia, comunque denominate, nonché il supporto specialistico alle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le relative attività amministrative, preventive e di controllo, anche al fine di una migliore prevenzione dei rischi discendenti dalle attività criminali.

4. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per assicurare la autonomia finanziaria alla Direzione Centrale della Polizia Amministrativa e promuovere, con l'autofinanziamento delle relative attività istituzionali,


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la razionalizzazione delle spese e l'impulso delle iniziative di formazione, informatizzazione e di modernizzazione delle risorse delle corrispondenti articolazioni operative territoriali delle Questure, per assicurare maggiore efficienza dei servizi, è interamente attribuito alla predetta Direzione, a decorrere dall'anno 2007, il gettito delle seguenti tasse di nuova istituzione:
a) tassa di possesso, determinata nella misura di euro 1,50 da corrispondersi annualmente per ciascuna arma da sparo comune, sportiva, ad avancarica o a modesta capacità offensiva a qualsiasi titolo posseduta, con esclusione delle sole armi oggetto di raccolta da parte delle Amministrazioni pubbliche o dei musei o di proprietà dei Corpi Armati dello Stato e degli altri Corpi di polizia municipale, provinciale e regionale;
b) tassa di catalogazione delle armi comuni da sparo, determinata nella misura di curo 100 per ciascuna istanza di catalogazione relativa ad un singolo modello o di variazione di annotazioni a catalogo e relative ad un singolo modello;
c) tassa sull'importazione o l'esportazione delle armi comuni, di loro parti, componenti ed accessori specifici, determinata nella misura di euro 2,00 per ogni arma di cui si richiede l'importazione o l'esportazione temporanea o definitiva e dovuta all'atto della presentazione della relativa istanza;
d) tassa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, determinata nella misura di euro 2500. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della tassa effettuato nel termine di scadenza della licenza;
e) tassa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di cui all'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per quelle analoghe relative alle armi tipo guerra di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, dovuta nella misura di euro 5.000 per ciascuna licenza richiesta. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della tassa effettuato nel termine di scadenza della licenza;
f) tassa per il rilascio ed il rinnovo annuale di licenze di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 1000. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della tassa effettuato nel termine di scadenza della licenza;
g) tassa per il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza per la collezione privata di armi da guerra e comuni, nella misura di euro 50, salvo quanto previsto dalla precedente lettera a);
h) tassa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di cui all'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 3000. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della tassa effettuato nel termine di scadenza della licenza;
i) tassa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 1500. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della tassa effettuato nel termine di scadenza della licenza;
l) tassa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze per l'esercizio diistituti di vigilanza e custodia, informazione, investigazione e ricerche, di cui all'articolo 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 2500. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della tassa effettuato nel termine di scadenza della licenza;


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m) tassa per la richiesta di pareri al Ministero dell'Interno per i quali è previsto il ricorso alla Commissione Consultiva Centrale di cui all'articolo 6 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, nella misura di euro 600 a singolo quesito proposto.

6. Le tasse di cui al comma precedente non escludono, ove dovuta, la corresponsione dell'imposta di bollo. L'imposta di bollo è altresì dovuta, nelle misure previste dalla Legge, per la tenuta di tutti registri, per la presentazione delle istanze e per tutti gli altri atti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza.
7. Dall'attuazione del presente articolo, per il quale il maggior gettito sarà pari a 18 milioni di euro per il 2007, 18 milioni di euro per il 2008 e 18 milioni di euro per il 2009, da destinarsi alle esigenze della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa, non devono comunque derivare maggiori spese per il bilancio dello Stato.
35. 01. Folena.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno).

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e di liberare le risorse necessarie per l'istituzione della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa, sono soppressi, a far data dal 30 giugno 2007, l'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana e gli altri Uffici speciali costituiti, presso l'Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale, a seguito della soppressione degli Ispettorati presso il Ministero del lavoro e dei trasporti. Il personale del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, entro il medesimo termine, cessa dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, protezione e tutela delle sedi e degli uffici del Ministero delle Comunicazioni già attribuite al soppresso Ispettorato presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni e da ogni analoga funzione esercitata presso Enti e Autorità diverse dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
2. Le funzioni di raccordo con le Amministrazioni Centrali e con la Regione Siciliana effettivamente esercitate dagli Uffici di cui al precedente comma sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della Polizia di Stato, assicurando il decentramento di quelle aventi prevalente natura locale e regionale.
3. Fermo quanto previsto dalle norme in materia di tutela e protezione di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, il personale della Polizia di Stato in servizio presso le Prefetture Uffici territoriali del governo e che svolga funzioni di sicurezza, vigilanza, conduzione di veicoli o di centralino, a far data dal 30 giugno 2007, è restituito alle Questure ed alle altre articolazioni della Polizia di Stato. I servizi espletati dal personale della Polizia di Stato, ove necessario, sono, rispettivamente, affidati a personale dei corrispondenti ruoli civili dell'Amministrazione dell'Interno o, qualora implichino la vigilanza armata delle strutture, alle guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo le parole: «a cui è preposto un prefetto», sono inserite le parole «o un dirigente generale di pubblica sicurezza».
5. Dall'attuazione del presente articolo dovranno derivare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2007, a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2009.
35. 02. Folena.


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Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Servizi tecnici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato Ufficio centrale per i Servizi tecnici).

1. Al fine di potenziare il coordinamento delle attività di indirizzo, controllo, gestione dei Servizi Tecnici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, anche per le finalità operative, è istituito l'Ufficio Centrale per i Servizi Tecnici della Polizia di Stato a cui è preposto il Dirigente Generale Tecnico della Polizia di Stato.
2. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti si avvale dell'Ufficio Centrale per i Servizi Tecnici per:
a) Gestione del Sistema Informativo della Polizia di Stato;
b) Controllo e Gestione delle Reti di Telecomunicazione dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
c) Formulazione di pareri tecnici; Studi e progettazioni tecniche;
d) Monitoraggio ed analisi delle nuove tecnologie funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e supporto strategico per le esigenze operative;
e) Stesura ed aggiornamento dei capitolati tecnici da porre a base delle gare pubbliche per l'approvvigionamento dei mezzi, dei materiali e dei sistemi della Polizia di Stato;
f) Determinazione delle metodologie tecniche per l'assistenza, la manutenzione e la gestione dei mezzi, degli impianti e dei sistemi telematici, delle infrastrutture;
g) Ricerca, Sperimentazioni, Prove e Collaudi nella varie discipline tecniche, anche a richiesta di altre amministrazioni pubbliche o a privati con servizi resi in convenzione a pagamento;
h) Standard di sicurezza tecnici;
i) Formazione, aggiornamento e valutazione del Personale Tecnico;

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte all'organizzazione tecnica del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, anche mediante la soppressione di organismi o settori, centrali e periferici, in cui si ravvisino duplicazioni di competenze con conseguenti risparmi in termini di economie di gestione, costi di funzionamento dei sistemi e servizi tecnici;
4. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti vigenti, sono adottatati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Dall'attuazione del presente articolo deve derivare un risparmio di gestione o nuove entrate pari a euro 1 milione per il 2007, euro 1,5 milioni per il 2008 ed euro 2 milioni per il 2009.
35. 05. Folena.

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure per la razionalizzazione e il riassetto dei servizi di polizia).

1. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, a carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 53,


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almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
35. 04. Bressa, Ferrari, Amici, Zaccaria, Incostante.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riordino degli assetti organizzativi delle capitanerie di porto).

1. Al fine di consentire il riordino degli assetti organizzativi e funzionali del Corpo della capitaneria di porto-Guardia costiera, nonché al fine di potenziarli conseguendo maggiore efficienza operativa e obiettivi di razionalizzazione della spesa, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2007, di euro 800.000 per l'anno 2008 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100;
2008: - 800;
2009: - 2.000.
35. 03. Giudice.


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ART. 36.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure per la costituzione del Commissariato di pubblica sicurezza di Saronno).

Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini, la ridotazione delle risorse di cui all'articolo 31, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è determinata in 25 milioni di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni di bilancio:
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.

Con successivo decreto, l'Amministrazione di pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, a tal fine costituendo il commissariato di pubblica sicurezza di Saronno.
36. 01. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Alberto Giorgetti, Grimoldi, Cota.


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ART. 37.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.
* 37. 4.Bocchino, Ascierto, Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti: ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.
* 37. 6. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna,
Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2-ter. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
37. 1. Ascierto, Giorgetti, Cossiga, Gasparri, Menia, Zacchera.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3. Per il potenziamento delle strutture e degli apparati di pubblica sicurezza e per assicurare più elevati livelli di ordine pubblico, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
37. 2.Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo Forestale dello Stato, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei radiomobili e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo medesimo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia e del Corpo forestale dello Stato.
37. 3.Cesini, Servodio, Zucchi.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai fini di cui all'articolo 26 della legge 25 ottobre 1989 n. 355 la prestazione dell'attività di trasporto e di custodia dei fondi e dei valori è da intendersi riferita alle attività espletate da Poste Italiane S.p.A. che opera con speciali misure di sicurezza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia e servizi di sicurezza.
37. 7. Milana.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per il riavvio del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico e logistico previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 200 milioni di euro l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartire per le esigenze interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza e per quelle finalizzate alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, è integrata con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e con il capo del dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
37. 01.Gamba, Ascierto.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100 milioni;
2008: - 100 milioni;
2009: - 100 milioni.
37. 02. Ascierto, Giorgetti, Cossiga, Gasparri, Menia, Zacchera.


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ART. 38.

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.

Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica e di personale delle stesse regioni e degli enti locali, con modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.
38. 2.Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza dei cittadini aggiungere le seguenti: , e in relazione a contratti di sicurezza volti a sviluppare azioni di sicurezza urbana integrata.
38. 1.La I Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
2. Al fine di contrastare la illegalità diffusa e da recrudescenza della criminalità e della microcriminalità nel Mezzogiorno che, oltre a determinare forti limiti alla sicurezza dei cittadini, risulta frenante per lo sviluppo socio economico, il Ministero dell'Interno realizza apposito piano straordinario per quelle aree del Mezzogiorno che necessitano maggiori presenze e incrementi dei servizi di polizia. Per tale scopo si istituisce apposito fondo, presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 100 milioni di euro gli esercizi 2008 e 2009.
3. Il Ministero dell'Economia di concerto con il Ministro dell'Interno, si adopera per individuare le risorse necessarie per assicurare la sperimentazione dei servizio di Forza polizia di quartiere.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma. 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
38. 3. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2. Al fine della realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico antincendi e di difesa civile, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali aventi contenuto, procedure e modalità, analoghe a quelle disciplinate al comma 1 del presente articolo, ivi compreso la facoltà di deroga di disposizioni di legge o di regolamento. Quando la convenzione riguarda un comune, il prefetto delega per la stipula i comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
38. 5.D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Per la realizzazione del comando provinciale dei carabinieri di Pescara sono


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stanziati 5 milioni di euro per il completamento dell'opera.

Conseguentemente, all'articolo 122, comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
38. 01.Buontempo.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. La Protezione civile promuove programmi finalizzati all'impiego di animali appartenenti alla razza canina denominata «lupo italiano» nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti da calamità naturali. A tal fine, la Protezione civile é autorizzata a stipulare, nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, apposite convenzioni con l'Ente tutela lupo italiano. A decorrere dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
38. 03.Crosetto.


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ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali, aggiungere le seguenti: ad esclusione della Croce Rossa Italiana.
*39. 2. La IV Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali sono aggiunte le seguenti parole: , ad esclusione della Croce Rossa italiana.
*39. 15.Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 , sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
39. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:
Negli Enti di ricerca e nell'ENEA, la percentuale del personale di supporto è fissata al 30% ed il personale addetto ai Servizi informativi è escluso dal computo del personale di supporto.
39. 12. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 2, dopo la parola: adottano aggiungere: previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
39. 11. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: quattro mesi.
39. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle funzioni di supporto che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.
39. 1. La I Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: diciotto mesi.
39. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, sostituire le parole 29 febbraio 2008, con le seguenti: 31 marzo.
39. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici non economici le cui presidenze e i cui consigli di amministrazione non sono designati da Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali o locali.
39. 3. Quartiani, Froner, Bressa, Rusconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*39. 5. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e


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Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*39. 6. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

All'articolo 39 aggiungere infine il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ali Ordini è Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*39. 13.D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 39 aggiungere infine il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*39. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.
**39. 4. La IX Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.
**39. 18.Attili, Lusetti.

Al comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
6-bis. All'Agenzia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4.
6-ter. I segretari comunali e provinciali in disponibilità, previa deliberazione del Consiglio nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono essere autorizzati a svolgere funzioni presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presso l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e presso l'unione delle province italiane (UPI), su richiesta di questi ultimi soggetti, a titolo gratuito, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarità del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.
39. 16.Strizzolo.


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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis. All'Agenzia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applicano le seguenti disposizioni: articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. 14.Strizzolo.


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ART. 40.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro.
40. 2.Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 4.000;
2009: - 6.000.
40. 1. La IV Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: , tutte le amministrazioni dello Stato aggiungere le parole: , ad eccezione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a causa delle specificità delle loro componenti,.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2,5 milioni;
2008: - 5 milioni;
2009: - 10 milioni.
40. 4. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia,.
40. 5. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di aspettativa per mandato elettivo).

Per il personale delle pubbliche amministrazioni in aspettativa per mandato elettivo, il periodo della medesima aspettativa è riconosciuto ai fini della maturazione dell'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, dell'indennità premio di servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f)
oltre 150.000 euro, 47 per cento.
40. 0. 1. Galante, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.


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ART. 41.

Al comma 1, dopo le parole: istituzioni universitarie, aggiungere le seguenti: e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Al comma 4, dopo le parole: istituzioni universitarie, aggiungere le seguenti: e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro doll'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etnico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 12 milioni di curo annui.
41. 5.Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni, le province, i comuni e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possano costituire centrali di acquisto rispettivamente o anche unitamente ad altre regioni o esclusivamente con altre province, comuni o aziende, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nei rispettivi territori.
8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
9. Le centrali regionali, interprovinciali o intercomunali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione del piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 7.Galati, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni e gli enti sub-regionali, singolarmente o in associazione tra loro, possono costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio


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sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo:
Nelle procedure di gara le centrali di cui al comma 7 devono indicare gli enti che usufruiranno dei servizi, la loro ubicazione e l'importo complessivo del servizio messo a gara in forza di specifiche convenzioni con gli enti aderenti.
41. 4.Marras.

Sopprimere il comma 8.
41. 10.Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
9-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui al comma 10 e comunque nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e la normativa regolamentare dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.
41. 2. Palmieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di consentire un effettivo riutilizzo dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l'esigenza delle singole amministrazioni di personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all'ambito del riuso dei programmi informatici, disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9-ter. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti.
41. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Sopprimere il comma 10.
41. 9.Ghizzoni, Tessitore, Colasio, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Rusconi, Folena, Testa, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Il comma 10 è sostituito dal seguente:
10. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione


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di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. A tal fine, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, senza aggravio per il bilancio dello Stato, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui al primo periodo e, comunque, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
41. 1. Quartiani.

Sostituire il comma 10, con i seguenti:
10. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto del criteri dl cui ai comma 1.
11. Per le finalità dl cui al precedente comma, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui al comma 10 e comunque nel rispetto del criteri dl cui al comma 1, costituire fondazioni dl diritto privato con la partecipazione dl enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e tutta la normativa regolamentare dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254.
12. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
41. 8.Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Perequazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, parte della quota di cui all'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già assegnata al soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è destinata, nella misura massima complessiva di 5,2 milioni di euro annui, all'adeguamento delle indennità di amministrazione del personale appartenente all'ex ruolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), del CCNL 16 maggio 1995, così come rideterminate dai successivi contratti collettivi di lavoro del comparto ministeri, alla misura già prevista per il personale di pari qualifica appartenente all'ex ruolo della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché, fino ad un massimo di euro 800.000 annui a valere sulla predetta somma, ad integrare i fondi per il trattamento accessorio della dirigenza del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sempre a decorrere dal 1o gennaio 2007, parte della quota di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nella misura massima di 2,4 milioni di euro annui, è destinata all'adeguamento delle indennità di amministrazione del personale appartenente agli ex ruoli del Ministero della marina mercantile e del Dipartimento dell'aviazione civile, di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a) del CCNL 16 maggio 1995, così come rideterminate dai successivi contratti collettivi di lavoro del comparto ministeri, alla misura già prevista per il personale di pari qualifica appartenente all'ex ruolo della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
41. 02. Pedica.


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Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Acquisto di software).

1. Al fine di ridurre la spesa per il software e incentivare l'autonomia tecnologica della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquistano il software necessario al loro funzionamento e ai loro compiti in base ai seguenti requisiti:
a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di database, i navigatori internet, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente le seguenti facoltà: l'accesso al codice sorgente; la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle proprie necessità; la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;
b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità considerare: la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni; la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati; la condivisione del patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti;
c) in osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.
41. 03. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sito internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche).

1. Al fine di razionalizzare la spesa informatica delle pubbliche amministrazioni e incentivarne l'autonomia tecnologica, il Ministero degli interni predispone un sito internet in funzione di repository, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software, appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.
2. II Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei software in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni, che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.
3. Il sito internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.
4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 250.000 euro, e per l'anno 2009 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.


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Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle demanio) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 500;
2008: - 250;
2009: - 100.
41. 01. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: ed universitarie.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
41. 05.Formisano, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

Art. 41-bis.
(Aggiornamento informatico nella pubblica amministrazione).

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, le province e i comuni dovranno sostituire progressivamente il software a pagamento con software open source e libero raggiungendo il 70 per cento del totale delle licenze entro il 2007, l'80 per cento entro il 2008 e il 100 per cento entro il 2009.
41. 06.D'Elpidio, Adenti.


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ART. 57.

Sopprimerlo.
57. 66. Proietti Cosimi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Le assunzioni di cui al comma 1, sono finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
57. 160.Pinotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 200 il Corpo di Polizia Penitenziaria è autorizzato, per le esigenze legate alla sicurezze e al traduzioni e piantonamenti ad assumere 523 unità di personale già in servizio in qualità di m leva Parimenti i restanti Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni contingente complessivo di personale non superiore a 1000 unità.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
57. 121.Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul Fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i Corpi di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni rispettivamente per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità per i primi e 3.000 unità per i secondi.

Conseguentemente:
1) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 5. Le limitazioni previste dal precedente comma, in materia di contingente di personale complessivo, non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
57. 147.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 3000 unità.
57. 172.Bartolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 unità con le parole: 3.000 unità.

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento nell'anno 2007.
57. 122.D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia sono autorizzati ad effettuare assunzioni nel limite complessivo di 6.500 unità. Sono altresì assunti gli agenti della


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Polizia di Stato provenienti dal 63o e 64o Corso per allievi agenti ausiliari di leva.
1-bis. Il predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 90 milioni di euro nel 2007, 75 milioni di euro nel 2008 e 55 milioni di euro nel 2009.
57. 162.Cota, Stucchi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 3.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 115 milioni di euro annui.
57. 80.Bressa, Franco Russo, Boato, Amici, Ferrari, Zaccaria, Incostante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo 2007, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1006, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2007: - 31.100;
2008: - 31.100.
57. 1. I Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia effettuano assunzioni per un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a


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1.316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva;

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini del comma 1, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assìcurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 90 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 75 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 55 milioni di euro.
57. 42. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti commi:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, i corpi di polizia effettuano assunzioni per un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a 1316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva.
1-bis. Ai fini del comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
57. 49.Santelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia e il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 4.000 unità.
57. 45. Minasso, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 4500 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 104.000;
2008: - 104.000;
2009: - 104.000.
57. 21. Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Giorgetti, Zacchera, Cossiga.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 1000 unità con le seguenti: pari a 3000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tale fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
*57. 78. La Loggia.


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Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
*57. 29. IV Commissione.

A1 comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e incrementato di 75 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 75.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.
57. 170.Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
*57. 161.Rugghia.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 1.500 unità.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 101,15 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 203,57.
57. 141.D'Elpidio, Adenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1000 unità.
*57. 18. Campa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1000 unità.
*57. 25. Margiotta, Luongo, Carta, Bocci, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1000 unità.


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Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 101,15 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 203,57.
57. 134.D'Elpidio, Fabris.

Dopo il primo periodo del comma 1 inserire il seguente: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.
57. 100.Mura.

Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 inserire il seguente: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.
57. 102.Mura.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:
1-bis. Al fine di garantire un adeguato e celere servizio in tutto il territorio nazionale in materia di soccorso tecnico urgente alla popolazione e di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore alle 5000 unità. A tali assunzioni si provvederà, fatte salve le riserve di legge previste, attingendo prioritariamente alle graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per 184 posti di vigile dei fuoco indetto con decreto dei Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 e alle graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli a 173 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 5 novembre 2001 e riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario, nonché le assunzioni attraverso apposite riserve di legge (militari in ferma breve o prolungata). Pertanto le graduatorie su menzionate, in scadenza il 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009.
1-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, stante la situazione di carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa alle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente, si provvede alla stabilizzazione a domanda del personale volontario o discontinuo richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di 80 giorni.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della


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struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 160 milioni di euro, in ragione annua.
57. 112.Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2007 il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1.000 unità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
57. 63. Trupia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.
57. 19. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1, sono finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
57. 28. IV Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 valgono anche per le assunzioni del personale negli enti di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora siano necessarie al regolare funzionamento degli enti medesimi.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10


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per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
57. 148.Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 3.000 unità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
57. 52.La Loggia, Zorzato, Bertolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contatti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè sia stato assunto con norme previste di legge o mediante procedure selettive di natura concorsuale, nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola Amministrazione interessata.
*57. 123.Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 Settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto con norme previste di legge o mediante procedure selettive di natura concorsuale, nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola Amministrazione interessata.
*57. 163.Nardi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, fatti salvi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data dei 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da nonne di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
57. 62. Minardo.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinato alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato a qualsiasi titolo instaurati per il personale non dirigenziale prima della data del 29 settembre 2006.
2-bis. A questa trasformazione si provvede con procedure selettive pubbliche non riservate, nelle quali costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, il periodo di servizio di almeno tre anni anche non consecutivi presso l'Amministrazione, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
2-ter. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
57. 39.Quartiani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: , inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute.

Al comma 5, dopo le parole: nei limiti di un contingente di personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: , inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute.
57. 77. Giudice, Baiamonte.

Al comma 2, dopo le parole: del personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: fatto salvo i Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, inquadrati ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo n. 502 del 1992.
57. 57. Viola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dirigenziale in servizio inserire le parole: nell'anno 2006, compreso il personale militare.
57. 159.Pinotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi con le seguenti: in servizio a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 decreto legislativo 165/2001, da almeno 2 anni e 6 mesi, anche non continuativi.

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive con le seguenti: Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36 decreto legislativo 165/2001, mediante procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.
57. 166.Boffa, Aurisicchio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in servizio, aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2006.
57. 86.Pinotti.

Al comma 2 dopo le parole: dirigenziale in servizio inserire le seguenti: nell'anno 2006.
57. 157.Ascierto.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: diciotto mesi.
57. 164.Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno cinque anni.
57. 53.Angelino Alfano, Marinello.


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Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da almeno tre anni con le seguenti: da almeno trenta mesi.
57. 145.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, primo periodo, sostituire ovunque ricorrano le parole: tre anni, con le seguenti: trenta mesi.
57. 16. Bellanova, Tomaselli, Vico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: almeno tre anni, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in pubbliche amministrazioni.
57. 26. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Al comma 2, dopo le parole: in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi aggiungere le seguenti: o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi anche non continuativi nell'ultimo triennio.
57. 136.D'Elpidio, Fabris.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: o che sia in servizio alla data del 29 settembre 2006,con contratto a tempo determinato di durata triennale ed abbia svolto servizio per almeno un anno alla medesima data del 29 settembre 2006.
57. 20. Rotondo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o previste da norme di legge.
57. 55.Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: assunto a tempo determinato aggiungere le seguenti: o con altre tipologie di contratto flessibile, incluse le collaborazioni coordinate e continuative.
57. 60. Di Salvo, Buffo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
57. 30. IV Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006.
57. 23. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale, con le seguenti: Le amministrazioni continueranno ad avvalersi del personale.
57. 114.Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: possono continuare con la seguente: continuano.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è abrogato.
57. 107.Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.


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Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
* 57. 158.Pinotti.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
*57. 156.Ascierto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le norme di cui al presente comma, trovano applicazione per i lavoratori di cui all'articolo 7-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168.
*57. 24. Crisafulli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a bandire nell'anno 2007, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, nella misura massima rispettivamente di 45 e 14 unità, e comunque entro il limite di spesa di euro 2.601.340, con corrispondenti variazioni delle tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri frequentatori del 1o e 2o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico, che hanno terminato o termineranno entro l'anno 2007, la ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, gli ufficiali sono trattenuti in servizio. All'onere, pari ad curo 2.601.340 a decorrere dal 2007, si provvede a valere sulla quota del fondo di cui al comma 2.
2-ter. Entro il limite di spesa di euro 1.797.340 per l'anno 2007 e di euro 1.772.759 per l'anno 2008, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, il Ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in servizio, a domanda, per la durata di dodici mesi, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 3o, 4o e 5o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnicologistico dell'Arma dei carabinieri, che termineranno nell'anno 2007, senza demerito, la ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. All'onere pari a curo 1.797.340 per l'anno 2007 ed a euro 1.772.759 per l'anno 2008, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
57. 81.Bressa, Ferrari, Amici, Zaccaria, Incostante.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.
57. 152.De Simone, Folena, Andrea Ricci.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009 a valere sul fondo di cui al successivo comma 6, i comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.
*57. 70. Marchi, Misiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009 a valere sul fondo di cui al successivo comma 6, i comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.
*57. 106.Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009 a valere sul fondo di cui al successivo comma 6, i Comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.
*57. 75. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle FF AA ai sensi del successivo comma 4.

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
Art. 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 - spese generali di funzionamento - cap. 1253):
2007: - 2.100;
2008: - 2.100;
2009: - 2.100.
57. 146.Sgobio, Napoletano, Duranti, Vico, Scotto, Cannavò, Deiana, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È richiamato in servizio, a domanda, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbia terminato senza demerito il proprio periodo di servizio entro l'anno 2006.
57. 22. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.
57. 15. VII Commissione.


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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Ministero della Difesa è autorizzato, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008 a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1o, del 2o, del 3o, del 4o e del 5o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato o termineranno, senza demerito, entro l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole 5 milioni di euro sono sostituite dalle parole 4 milioni di euro.
57. 44. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I requisiti previsti dal comma 2 si applicano anche per la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l'Autorità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
57. 38.Musi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 cosi come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. A.A. ai sensi del successivo comma 4.
57. 133.Satta, D'Elpidio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Sono fatte salve le esigenze del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per li quale il personale assunto a tempo determinato, al sensi dell'articolo1 comma 238 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dovrà avere conseguito, alla data del 31 dicembre 2006, una anzianità di almeno due anni. L'Amministrazione Penitenziaria potrà continuare ad avvalersi dei personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
57. 124.Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per consentire, ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

Conseguentemente, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
*57. 31. XIII Commissione.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per consentire, ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

Conseguentemente, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
*57. 125.Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per consentire ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: 500 unità, sono sostituite dalle seguenti: 1.500 unità. Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.
57. 64. Bordo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni. Il Centro Studi Formez predispone una banca dati per la raccolta delle informazioni relative agli adempimenti previsti in materia di collocamento dei disabili per le pubbliche amministrazioni.
57. 126.Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000.
57. 2.I Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Per gli anni 2008 e 2009 inserire le seguenti: con esclusione del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco.

Conseguentemente allo stesso comma, dopo le parole: Corpi di polizia sopprimere


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le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
57. 113.Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi a: fuoco.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -;
2008: - 55.000;
2009: - 150.000.
57. 127.D'Alia, Peretti, Zinzi.

Ai commi 4, 5, 6, sopprimere le parole: ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I limiti alle assunzioni di personale di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 184 inserire il seguente:

Art. 184-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
57. 143.Satta, D'Elpidio.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo non superiore alle 5000 unità. A tal fine si provvede all'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti, del concorso per titoli a 173 posti riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'Interno il 5 novembre 2001, nonché alle assunzioni attraverso le apposite riserve di legge. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente comma, in scadenza il 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009.
4-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 la stabilizzazione a domanda del personale volontario di cui al comma 4-bis richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di ottanta giorni è finanziato con le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare


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un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
57. 153.De Cristofaro, Mascia, Andrea Ricci.

Al comma 4, sostituire le parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: escluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 85.000;
2009: - 100.000.
57. 51.La Loggia, Zorzato.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le conseguenti variazioni:
2008: - 54.000;
2009: - 149.000.
57. 3.I Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al venti per cento con le parole: corrispondente ad una spesa pari al trenta per cento.
57. 171.Bartolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al venti per cento con le seguenti: corrispondente ad una spesa pari al trenta per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
57. 50.Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 4 sopprimere le parole da: Il limite di cui al presente comma fino alle parole: n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. È abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*57. 169.Saglia.

Al comma 4, sopprimere dalle parole: il limite di cui al presente comma fino alle parole: n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*57. 58. Osvaldo Napoli.


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Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso-concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:
a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;
b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.
57. 4. I Commissione.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*57. 135.D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*57. 151.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*57. 47. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.
*57. 54.Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, militare, amministrativa e contabile.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360.000;
2009: - 29.600.000.
57. 9. II Commissione.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A: voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360.000;
2009: - 29.600.000.
57. 140.D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 84 unità di personale civile con contratto a tempo determinato in servizio presso l'ENAC nell'anno


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2006 e che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.
57. 138. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'Agenzia nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4, della presente legge.
57. 74. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis.
Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi ed ancora valide.
57. 5. I Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per il personale individuato ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 200, la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di ispettore capo è anticipata di due anni, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del medesimo decreto. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo della legge 24 dicembre 2003 n. 350.
57. 128. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per il personale individuato ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 200, la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di ispettore capo è anticipata di due anni, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del medesimo decreto.
57. 129. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi e ancora valide.
57. 130. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le graduatorie del concorso pubblico per 184 posti di Vigile del Fuoco permanente indetto con Decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4o serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2007.
57. 105. Porfidia.

Al comma 5, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: 2007,

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 50 milioni.
57. 6. I Commissione.

Al comma 5, sopprimere le parole da nel limite di, fino a cessazioni avvenute nell'anno precedente.
57. 131. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno,


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Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 5, sostituire le parole: ad una spesa pari al 40 per cento di quella, con le seguenti: ad una spesa non inferiore al 40 per cento di quella.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) oltre 100.000 euro, 47 per cento.
57. 115. Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono, secondo i criteri e i vincoli previsti dal medesimo comma 4, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.
57. 11. XII Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Sulla base delle disposizioni dei commi 4 e 5 è determinato il numero complessivo delle assunzioni e delle stabilizzazioni concernente il complesso delle amministrazioni interessate. Tali contingentamenti sono ripartiti fra le singole amministrazioni sulla base di piani semestrali, approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
57. 7. I Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire continuità funzionale nell'organico dei ruoli dei corpi tecnici del personale militare al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, modificato con l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i quadri organici ad apertura ciclica la posizione soprannumeraria eccedente viene riassorbita entro il 30 giugno dell'anno in cui si apre il quadro».
57. 155. Rugghia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il fondo di cui al comma 6 è, altresì, utilizzato per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per un importo pari, rispettivamente, a 500.000 euro per l'anno 2008, 700.000 euro per l'anno 2009 ed 1 milione di euro a decorrere dal 2010.
57. 116. Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche attuano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione


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e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
57. 12. XI Commissione.

Al comma 7 aggiungere alla fine le seguenti parole: anche in deroga al comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
57. 76. Giudice, Baiamonte.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
57. 59. Di Salvo, Buffo.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 è abrogato.
57. 108. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2006, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, secondo l'ordine di anzianità di servizio, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
7-ter. Qualora i posti disponibili siano inferiori rispetto alle richieste, il personale non trasferito permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al successivo riassorbimento nei ruoli con le successive vacanze di organico.
7-quater. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi comportano, per la Presidenza del Consiglia dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
7-quinquies. I posti resisi vacanti presso le amministrazioni di origine, per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi sono soppressi, con contestuale trasferimento della partita di stipendio presso l'amministrazione di destinazione.


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7-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
57. 120. Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2006, compreso il personale delle Poste Italiane SPA, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, secondo l'ordine di anzianità di servizio, nell'area funzionale a posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
9-bis. Qualora i posti disponibili siano inferiori rispetto alle richieste, il personale non trasferito permane in servizio in posizione di comando e fuori ruolo, fino al successivo riassorbimento nei ruoli con le successive vacanze in organico.
9-ter. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
9-quater. I posti resisi vacanti presso le amministrazioni di origine, per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi sono soppressi, con contestuale trasferimento della partita di stipendio presso l'amministrazione di destinazione.
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
57. 69. Antonio Pepe.

All'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 29 settembre 2006, compreso il personale della Società Poste Italiane Spa, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione dove il personale presta servizio, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economie corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
9-bis. Il personale non dirigente che non sia immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali.
9-ter. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 9, le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del


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Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli arti. 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, 9-ter non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
57. 165. Del Bue, Barani, Nardi.

Sostituire, il comma 9, con il seguente:
9. Al fine di un più efficace e razionali utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, all'immissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 29 settembre 2006, compreso il personale delle Poste Italiane Spa, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione dove il personale presta servizio, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienze.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Il personale non dirigente che non sia immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura dì posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali.
9-ter. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 9, le dotazioni organiche delle amministrazioni sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, 9-ter non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
57. 104. Di Gioia.

Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a, aggiungere le seguenti: e all'Istituto poligrafico e alla Zecca dello Stato S.p.a.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f)
oltre 100.000 euro, 45 per cento.
57. 13. XI Commissione.

Dopo il coma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.
Il personale dell'ACI Global Sps, collocato in mobilità a seguito di processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da società interamente controllata dall'Automobile Club d'Italia (ACI), partecipa a domanda ed apposite selezioni di idoneità per l'assunzione nei ruoli dell'ACI, nell'ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica complessiva del personale dell'ente stesso. Sono ammessi a partecipare alla selezioni i lavoratori che, alla data del 31 luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità. Ai relativi provvedimenti di assunzione l'ACI provvede all'atto della rideterminazione delle tariffe dei servizi affidati all'ente stesso dallo Stato.
57. 119. Ruvolo, Peretti, Zinzi.


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Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 18 per cento.
57. 111. Licandro, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Pagliarini, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli enti gestiti in forma consortile i tagli di cui al periodo precedente si applicano ai fondi di provenienza statale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
57. 149. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle Università non si applica l'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente al comma 188 del medesimo articolo eliminare le parole nonché per le università.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
57. 132. Tocci, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Rusconi, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Testa, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia


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e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
*57. 8. I Commissione.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 11.000;
2008: - 11.000;
2009: - 11.000.
57. 117. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.


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Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni :
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
57. 33. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte


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sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
57. 79. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, Incostante.

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: sono fatte salve le procedure già avviate dalle amministrazioni centrali.
57. 118. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 14, sopprimere la lettera h-bis).
*57. 65. Proietti Cosimi.

Al comma 14, sopprimere la lettera h-bis).
*57. 43. Antonio Pepe, Patarino.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:
h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
*57. 36.La IX Commissione.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:
h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
*57. 168. Carbonella, Attili.

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
15. Il personale titolare ininterrottamente da almeno quattro anni di incarichi conferiti ai sensi articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, è inquadrato nei ruoli della qualifica per la quale ha svolto le funzioni nel periodo considerato.
16. Gli oneri conseguenti alla applicazione del comma 15 fanno carico alle maggiori risorse previste dall'articolo 58, comma 1.
57. 37.Musi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
15. Al personale dell'Agenzia delle entrate assunto in seguito ad un periodo di tirocinio retribuito, con una borsa di studio prima dell'effettuazione della prova orale con la quale è stata decretata l'assunzione definitiva, viene riconosciuto, ai fini del calcolo dell'anzianità giuridica da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'intero periodo di tirocinio.

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole 5 milioni di euro sono sostituite dalle parole 4 milioni di euro.
57. 40.Minasso.


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Aggiungere in fine il seguente comma:
15. Per le finalità previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38, per il triennio 2007-2009, le università, continuano ad avvalersi delle prestazioni dei lavoratori agricoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1987 articolo 1 lettera B, con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue. Per ulteriori esigenze inderogabili nell'ambito delle attività gli atenei possono procedere, sulla base di criteri individuati con le organizzazioni sindacali, di categoria dei contratti integrativi provinciali, all'assunzione graduale a tempo pieno dei lavoratori agricoli.
57. 35. Lumia, Crisafulli, Lomaglio.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:
15. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a partire dal 2007.
57. 109. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere in fine il seguente comma:
15. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli uffici giudiziari C2 e dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
57. 46. Castellani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:
15. Dopo il comma 6 dell'articolo 26, Capo III, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, viene aggiunto il seguente comma 7: «Fermo quanto disciplinato in via generale dall'articolo 4 del presente decreto, il personale per il quale sono in corso le procedure di riqualificazione ex articolo 15 a) CCNL 1998/2001 per l'accesso all'ex profilo professionale di direttore posizione economica C1, già collaboratore di istituto penitenziario, verrà inquadrato nella qualifica di consigliere penitenziario in base alla graduatoria scaturita dall'esame finale del corso-concorso di riqualificazione di cui sopra. Lo stesso viene successivamente avviato alla formazione iniziale ex all'articolo 5 del presente decreto».

Conseguentemente modificare la riga n. 2 della tabella 2 di cui all'articolo 20, comma 22 nel seguente modo:
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta


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a quello di cui al punto 1: 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.
57. 110. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere in fine il seguente comma:
14-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto ministeriale n. 1390 del 2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio.
Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le Politiche Fiscali.
57. 182. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo, è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto , a seguito di procedura selettiva, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.
57. 103. Pedrini.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, alfine di garantire la sicurezza del trasporto aereo è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto, a seguito di procedure selettive, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.
57. 137. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo, è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto , a seguito di procedura selettiva, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.
Inoltre l'ENAC è autorizzato ad assumere il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC nel numero massimo di 10 unità.


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Agli oneri finanziari derivanti dall'approvazione del presente comma provvede con le risorse proprie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 250/97 senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
57. 167. Lovelli, Attili, Velo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo, è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto, a seguito di procedura selettiva, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.
Inoltre l'ENAC è autorizzato ad assumere il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC nel numero massimo di 10 unità.
Agli oneri finanziari derivanti dall'approvazione del presente comma provvede con le risorse proprie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 250/97 senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
57. 27. Lovelli, Attili, Velo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
15. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario dei regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
16. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari dei regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini dei computo del patto di stabilità.
57. 181. Scalia, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere in fine il seguente:
14-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo l, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato riconoscere i passaggi d'area al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha superato con esito favorevole i corsi-concorsi per le figure professionali di accertatore del lavoro - livello C1, esperto informatico - livello C1 e coadiutore amministrativo - livello B1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
57. 71. Bellanova, Schirru, Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. Il Ministro della difesa, in deroga all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 autorizza, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.lgs 8 maggio 2001, n. 215, per


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ciascuno degli anni 2006 e 2007, il trattenimento in servizio, a domanda degli interessati, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in ferma prefissata che al termine dei quarantadue mesi di servizio, non abbiano riportato una qualifica inferiore a «superiore alla media».
Nel biennio 2007-2008 è sospeso il reclutamento di allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri.
57. 142. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel rispetto delle dotazioni organiche, secondo le procedure di mobilità, il personale comandato da altre amministrazioni.
57. 10. II Commissione.

Dopo il comma 14, aggiungere in fine i seguenti commi:
14-bis. Il personale già appartenente ai ruoli del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia è inquadrato a decorrere dal 5 aprile 2000 nella posizione giuridica immediatamente superiore ed economica dal 1o gennaio 2006.
14-ter. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1, si provvede attraverso l'utilizzo del Fondo Unico di amministrazione dell'anno 2006 relativo all'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia.
57. 68. Antonio Pepe.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
15. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel rispetto delle dotazioni organiche, secondo le procedure di mobilità, il personale comandato da altre amministrazioni.
57. 139. D'Elpidio.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il personale civile dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali svolgente mansioni impiegatizie, assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1o gennaio 2000, è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate «assegno ad personam» sono conservate nel loro importo non riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del D. Lgs. 504/1995) è aumentata del 2 per cento.
57. 150. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.
57. 154. Piro.


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Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. Le amministrazioni del comparto delle autonomie locali, che abbiano rispettato i vincoli posti dal patto di stabilità a partire dal 1o gennaio 2007, possono sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato con unità lavorative che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione stessa per non meno di centottanta giorni dal 1o gennaio 2005 alla data di pubblicazione della presente legge, alle seguenti condizioni:
a) riduzione fino al 31 dicembre 2008 della spesa per personale a tempo determinato pari all'importo corrispondente al valore dei contratti di lavoro sottoscritti;
b) riduzione del venti per cento dei posti della dotazione organica che risultassero ancora scoperti dopo la sottoscrizione dei contratti di lavoro.

Le amministrazioni che si avvalgono della presente previsione fino al 31 dicembre 2008 potranno modificare la propria dotazione organica solo per effetto di processi di mobilità o progressioni verticali relative a personale già in servizio da almeno cinque anni. I contratti di lavoro previsti dal primo comma potranno essere sottoscritti senza ulteriori condizioni con i dipendenti che abbiano prestato servizio per non meno di centottanta giorni a seguito di prova concorsuale; diversamente, prima della sottoscrizione del contratto, le amministrazioni sottoporranno il personale interessato a specifica procedura concorsuale, nel rispetto delle normative vigenti. Gli enti che si avvalgono del presente istituto potranno continuare a garantire la copertura dei periodi di maternità con assunzioni interinali.
57. 84. Tolotti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni.
57. 72. Tolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14-bis. Al fine di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di un importo massimo a regime di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.
57. 67. Alemanno, Alberto Giorgetti.


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Aggiungere in fine il seguente comma:
15. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la parola «INAIL», è aggiunto il seguente periodo: «e a tutto il personale del comparto Agenzie Fiscali e dei Vigili del Fuoco».
57. 41. Minasso, Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
15. Per l'anno 2007 e successivi, per le finalità previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38 sono prorogate le assunzioni dei lavoratori agricoli assunti dalle università sulla base di quanto previsto da decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 1987 articolo 1, lettera B, con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue.
57. 34. Lumia, Crisafulli, Lomaglio.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

15. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «tredici».
16. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «nel triennio 2004-2006» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2004-2007».
57. 32. XIII Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
57. 14. XI Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. In favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto infine il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze armate.»;
b) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220 è aggiunto il seguente:
220-bis. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze armate.»;
c) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle parole: «fatte salve».
57. 17. Campa.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
15. All'articolo 4 comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole nei sette anni successivi sono sostituite dalle parole: nei nove anni successivi.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
57. 85. Fincato.


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Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori agricoli assunti nelle università).

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38, per il triennio 2007-2009, le università continuano ad avvalersi delle prestazioni dei lavoratori agricoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1987 articolo 1 lettera b), con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue. Per ulteriori esigenze inderogabili nell'ambito delle attività gli atenei possono procedere all'assunzione graduale a tempo pieno dei lavoratori agricoli.
2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da erogare secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Ministro dell'Università.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
57. 06. Lumia, Dioguardi, Forgione.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori agricoli assunti nelle università).

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38, per il triennio 2007-2009, le università continuano ad avvalersi delle prestazioni dei lavoratori agricoli di cui al DPCM del 21 dicembre 1987, articolo 1 lettera B, con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue. Per ulteriori esigenze inderogabili nell'ambito delle attività gli atenei possono procedere all'assunzione graduale a tempo pieno dei lavoratori agricoli.
1. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. da erogare secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Ministro dell'università.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
57. 01. Lumia.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite Commissioni in ciascuna Regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.
3. Le Commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata.


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4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le Regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000.
57. 04.Fedele.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite Commissioni in ciascuna Regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.
3. Le Commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le Regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.
voce Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100 milioni;
2009: - 200 milioni.
57. 03 Fedele.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mobilità dei dipendenti dello Stato).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni periferiche dello Stato predispongono, a livello regionale, liste di dipendenti in esubero suddivise per competenze (tecniche, amministrative).


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2. Gli enti locali territoriali che intendessero ricorrere all'acquisizione di servizi o consulenze esterne, giustificate dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'Ente, dovranno preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma precedente assumendo nel proprio organico per trasferimento i dipendenti ivi iscritti.
3. I dipendenti dello Stato così chiamati non potranno rifiutare la mobilità (a livello regionale) pena la perdita del posto di lavoro.
4. Nel caso in cui la procedura di mobilità così instaurata dovesse comportare il trasferimento del dipendente in altra regione, sarà al medesimo riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di trasloco».
57. 02. Borghesi.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Reintegro in servizio personale ex legge n. 104 del 2001).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, ed in ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia europea sull'interpretazione della direttiva 1999/70/CE, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato del personale a contratto ai sensi della legge 27 maggio 2002, n. 104 fino ad un massimo di 400 unità.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere cessato dal servizio deve aver effettuato almeno 2 anni di servizio anche non continuativi e deve presentare domanda di assunzione presso le amministrazioni per le quali erano stati impiegati per poter riprendere servizio a partire dal 1o marzo 2007.
57. 07.Razzi, Picchi.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Al fine di assicurare con carattere di continuità il regolare svolgimento delle attività prestate dal personale in servizio presso i centri funzionali appartenenti alle reti del Servizio Nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 267, del 1998, alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, le Regioni, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, commi da 198 a 205 della legge n. 266 del 2005, avviano procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento del predetto personale, nonché di quello assunto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 2000 e successive integrazioni, nel limite massimo di 211 unità, a tempo determinato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nel profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento. Ai relativi oneri si provvede a carico delle Regioni.
57. 05. Realacci.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Ispettori del lavoro).

1. Al fine di fronteggiare le esigenze dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è autorizzato:
a) all'ammissione in servizio di cento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro,


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area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
57. 010.Bellanova.

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

Art. 57-bis.
(Assunzione di personale per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva).

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.
3. A decorrere dall'anno 2007, in deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. A decorrere dall'anno 2007, in deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 184 inserire il seguente:

Art. 184-bis.
(Aumento dell'imposta sostitutiva capital gains).

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostituiva del 20 per cento.
57. 011. Morrone, D'Elpidio.


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Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Indennità di trasferta per i Vigili del fuoco).

1. Al comma 213-bis, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «e di polizia,» sono sostituite dalle parole «, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis.
(Aumento dell'imposta sostitutiva capital gains).

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostituiva del 12,6 per cento.
57. 012. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:
57-bis. Il Ministero della Giustizia è autorizzato, per l'anno 2007, ad assumere 450 unità di personale per coprire le vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari Cl. A tale copertura si provvede attraverso l'assunzione in servizio degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 17, comma 29 della legge 449 del 1997 sostituire le parole nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
57. 013. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Il Ministero della Giustizia, per le esigenze del Dipartimento della Giustizia Minorile, è autorizzato, ai fini della stabilizzazione del personale precario, ad immettere in ruolo il personale, che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio da almeno tre anni, dipendente delle cooperative o associazioni che svolge attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione sia diurna che notturna, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità per minori, istituiti con gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1979.
2. La stabilizzazione è subordinata al superamento di una prova teorico-pratica al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.
3. All'onere economico derivante dall'attuazione del provvedimento stimato in euro 2.230.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Terminate le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori delle cooperative appaltatrici di servizi interinalizzati relativamente ai servizi di cui al punto 1 nel Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, cessano automaticamente le convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante.
57. 014. D'Elpidio, Capotosti.


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Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
57-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 25 luglio 2005, n. 154, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: i direttori reggenti dei centri di servizio sociale per adulti, ora uffici locali di esecuzione penale esterna, i quali siano già destinatari degli effetti dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, purchè preposti alla direzione alla data di entrata in vigore della legge 154/2005, e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
57. 015. Daniele Farina, Forgione, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.

1. Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione ai ruoli normali e speciali degli ufficiali delle Forze armate è riservato agli orfani e fratelli del personale civile e militare delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. La riserva di cui al comma 1 opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.
57. 016. D'Elpidio, Fabris.


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ART. 58.

Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro con le seguenti: 1.185 milioni di euro e le parole: 2.193 milioni di euro con le seguenti: 2.493 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 350 milioni di euro.
58. 21. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: 807 con le seguenti: 407 e le parole: 2.193 con le seguenti: 506.
58. 22.Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole «presso le aziende di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355.
58. 4.Zanetta, Rosso.

Sostituire, il comma 2, con il seguente:
2. Le risorse previste dall'articolo comma 184 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere miglioramenti retributivi per il biennio 2006-2007 al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate per l'anno 2007 di 1032 milioni di euro, con specifica destinazione di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le risorse dovranno essere utilizzate per metà con effetto dal 1o gennaio 2007 e per la restante quota a partire dal 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

«Art. 214-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 660 milioni di euro.
3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2».
58. 28.D'Elpidio, Fabris.

Al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, con le parole: 604 milioni.

Conseguentemente all\`articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo


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da assicurare, a decorrere dall\`anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
58. 12. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 304 milioni con le seguenti: 604 milioni.

Conseguentemente alla tabella A ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
58. 24. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.

Al comma 2, sostituire le parole da 374 milioni a 304 milioni con le seguenti: 674 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 604 milioni.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 300 milioni;
2008: - 300 milioni;
2009: - 300 milioni.
58. 8. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Al comma 2, sostituire le parole: di 304 milioni di euro, con le seguenti: di 604 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
58. 40.Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi.

Al comma 2, dopo le parole: dei Corpi di polizia, aggiungere le seguenti: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. 34.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, dopo le parole: e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 aggiungere le seguenti: e di 100 milioni di curo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
58. 18. La Loggia, Zorzato, Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere le seguenti: e con specifica destinazione di 7 milioni di curo per il 2007 e di 7 milioni di euro per il 2008 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 101,15 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 203,57».
58. 33.D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e


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2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accesorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e succesive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.
58. 13. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare ai trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui ai decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.
58. 5. Ascierto,
Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dall'anno 2006, la somma di 300 milioni di curo da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, direttamente impegnato in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -300.000;
2008: -300.000;
2009: -300.000.
58. 15.Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2007, la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del: personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
58. 1.I Commissione.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere dei personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, a 450 milioni di euro per l'anno 2008 e a 650 milioni di euro per l'anno 2009.
58. 23. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 350 milioni;
2008: - 450 milioni;
2009: - 650 milioni.
58. 6. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3 comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 16.Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia da emanare entro il 2007».
58. 29.D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis
. Le dotazioni di parte corrente o conto capitale, indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa di cento milioni di euro».
58. 27.Cosimi.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 350.000;
2008: - 450.000;
2009: - 650.000.
58. 39.Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale volorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2007, 2008 e 2009, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

voce: Ministero della salute:
2007: - 60.000;
2008: -;
2009: - 70.000.

voce: Ministero dell'università:
2007: -;
2008: -;
2009: - 70.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: -;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
58. 32.Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze Armate e di Polizia, secondo gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre


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2003, n. 350, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni di euro per il 2008 e 650 milioni di euro per il 2009».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009».
58. 36.Cota, Stucchi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinati a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450, e 650 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184. All'ulteriore onere, derivante dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2007, 250 per il 2008 e 450 milioni per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle voci della tabella C allegata alla legge finanziaria.
58. 37.Barani, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450, e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
3) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
4) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di arte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 20. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 2, aggiugere il seguente:
2-bis. Le somme staziate dall\`articolo 3, comma 155, della legge 23 dicembre 2003, n.350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e


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delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2007, 2008, e 2009, secondo gli obbietivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 350 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 450 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 650 milioni di euro.
58.14. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184.
58. 38.Barani, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 19. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2007 e 2008, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero


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dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000.
58. 31Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatte salve le indennità ed i rimborsi previsti, agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni culturali e sportive a pagamento, è corrisposto dagli organizzatori un contributo per la sicurezza, finanziato con la maggiorazione di un euro sui biglietti d'ingresso, compresi gli abbonamenti.

Conseguentemente, all'articolo 216 comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2007: - 100.000;
2007: - 100.000.
58. 25.Santelli.


Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Fatte salve le indennità ed i rimborsi previsti, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni culturali, le società organizzatrici destinano un contributo ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, finalizzato al pagamento del lavoro straordinario di ordine pubblico ed al riammodernamento dei mezzi di servizio delle Forze di Polizia.
2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è finanziato con la corresponsione da parte delle società organizzatrici di 1 euro per ogni biglietto d'ingresso venduto, compresi gli abbonamenti.
58. 7. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di finanziare la speciale indennità prevista dal contratto collettivo nazionale 2002-2005 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tiene conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti, con riferimento all'attività di soccorso tecnico urgente, nonché al rischiò ed al disagio professionale ad esso correlato, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro si provvede mediante riduzione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 12 milioni di euro.
58. 30.Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Di liberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licardo, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I medesimi oneri per il personale delle Università, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono a carico del Ministero dell'università della ricerca.
58. 9. De Simone, Guadagno, Folena.


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Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I medesimi oneri per il personale delle Università, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti al personale di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Conseguentemente: all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
e-bis) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente: ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.
58. 35.De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. È ripristinata l'indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.
58. 17.La Loggia, Zorzato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Limitatamente all'anno 2007, le risorse previste da disposizioni speciali di legge per le Amministrazioni destinatarie dell'articolo 1, comma 189, della legge n. 266 del 2005 che prevedono risorse aggiuntive per le Amministrazioni, non possono essere utilizzate in sede di contrattazione integrativa e sono finalizzate e contabilizzate per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
58. 2.Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.
(Copertura finanziaria per l'inquadramento dei direttori penitenziari).

1. Ai fini della piena attuazione di quanto disposto dagli articoli i e 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per la copertura degli oneri derivanti dall'inquadramento di tutti i direttori penitenziari nella carriera dirigenziale penitenziaria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Aumento e imposta sostitutiva sui capital gains).

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 de1 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostituiva del 12,6 per cento».
58. 02.D'Elpidio, Fabris.


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Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E garantito l'esercizio del diritto di indire assemblee retribuite in orario di lavoro a tutte le organizzazioni sindacali costituite in associazione con proprio Statuto che presentino proprie liste alle elezioni delle RSU e che abbiano componenti eletti nelle RSU».
58. 03.Andrea Ricci, Rocchi.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. Al secondo periodo dei comma 221 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) le parole: «dall'Amministrazione della difesa», sono sostituite dalle parole: «dalle amministrazioni di appartenenza»;
b) dopo le parole: «territorio nazionale», sono inserite le parole: «, nonché le prestazioni di cura, per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute per ferite, lesioni o infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio per attività istituzionali svolte dallo stesso personale in territorio nazionale».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 4.500 milioni;
2008: - 4.500 milioni;
2009: - 4.500 milioni.
58. 04.Rugghia.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2. Al comma 221 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dalle amministrazioni di appartenenza al personale delle Forze armate o dei Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità per diretto effetto di attività operative, addestrative o formative, nonché nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000 milioni;
2008: - 10.000 milioni;
2009: - 10.000 milioni.
58. 05.Rugghia.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la riduzione del 20 per cento non si applica al trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni, né a quello di lungo servizio all'estero di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642».
58. 06.Scotto, Rugghia.


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Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.
(Rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. I trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'onere complessivo si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'aumento a euro 431,4 per mille litri dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi i e 2, dei decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».
58. 09.Milana.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.
(Rinnovo del contratto per i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. I trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

«Art. 214-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione è aumentata a euro 426 per mille litri.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo i del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma


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10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».
58. 07.Velo, Soffritti, Frano, Lovelli, Lunino, Carbonella.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad avvalersi il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007, del personale docente in servizio fino al 22 dicembre 2006 presso le Scuole Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e La Maddalena e la scuola Telecomunicazioni FF.AA. del Ministero della Difesa di Chiavari, assunto con convenzione annuale ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995, per un monte ore settimanali pro capite di 18 più eventuali 6 di secondo incarico.
2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui al comma I e di salvaguardare le specifiche professionalità acquisite dal personale stesso, il Ministero della Difesa può avviare, in deroga all'articolo 34-bis dei decreto legislativo 30 marzo 2001, procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 66 unita e non inferiore a 61 di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente prestati presso l'Amministrazione Difesa con particolare riguardo al servizio prestato in qualità di docente civile convenzionato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995 presso le scuole di cui al comma 1, valutando altresì adeguatamente il servizio pregresso. Alla ripartizione del predetto contingente fra le Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena e la scuola Telecomunicazioni FF.AA. del Ministero della Difesa dì Chiavari, si provvede sulla base degli attuali servizi prestati presso le su citate scuole, previa richiesta dell'amministrazione interessata corredata dall'atto di programmazione biennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro 1131 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo i, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 2 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 1 a 8.
5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure dì reclutamento previste dai commi da 2 a 5, a decorrere dall'anno 2007 8 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia


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e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 5, ai trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 2 a 8 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2.
8. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7».
58. 08.Mondello.


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ART. 59.

Al primo comma sopprimere la lettera b).
Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Le regioni e gli enti locali che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di Pubblica Utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per 60 mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
1-ter. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo possesso della scuola dell'obbligo, le predette pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le medesime pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni i cui al comma 1-bis, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio. I rapporti di lavoro di cui al comma 1-bis possono essere prorogati o confermati fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
59. 14. Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Le regioni e gli enti locali che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di Pubblica Utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per 60 mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
1-ter. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo possesso della scuola dell'obbligo, le predette pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla


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trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le medesime pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio. I rapporti di lavoro di cui al comma 1-bis possono essere prorogati o confermati fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
59. 20. Crisci, D'Elpidio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da personale precario, aggiungere le seguenti: anche con funzioni dirigenziali;.

Conseguentemente, la parola: indeterminato, è sostituita dalla seguente: determinato.
59. 17. Marinello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tara i contratti a tempo determinato previsti da norme di legge di cui al comma 2 dell'articolo 57, sono compresi, per gli enti locali, i precari assunti a tempo determinato con contratto ex articolo 90 e 110 del decreto legislativo 267/2000 e i collaboratori ex comma 6 dell'articolo 7, del decreto legislativo 155/2001.
59. 35. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
59. 1.XI Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli enti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base di calcolo per la riduzione delle spese di personale, vanno escluse le spese di personale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le quote di compartecipazione nazionale e regionale nonché privata.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutti gli importi fino a concorrenza di 150 milioni di euro nel 2007, 200 milioni di euro nel 2008 e 300 milioni di euro nel 2009.
59. 7. Motta, Cordoni, Lenzi.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, vanno escluse le spese per il personale appartenente alle categorie protette.
59. 8. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Sopprimere il comma 2.
59. 11.Giovanelli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2-bis. È soppresso il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-ter. È soppresso l'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
*59. 19. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2-bis. È soppresso il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-ter. È soppresso l'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
*59. 47. Saglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2 ed alle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni di personale soggetto al regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine, stipulati a seguito della stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
2-ter. I trasferimenti statali e regionali, nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in regime transitorio non vengono conteggiati ai fini del computo dei patto di stabilità.
59. 5. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In deroga al comma 2 ed alle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni di personale soggetto al regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine, stipulati a seguito della stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
2-ter. I trasferimenti statali e regionali, nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori in regime transitorio dei lavori socialmente utili, non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.
59. 18. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli enti della regione Calabria, che abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno, possono procedere previo accordo tra la regione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ad assunzioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.
59. 27. Amendola.


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Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
59. 44. Andrea Ricci.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
59. 15. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.
*59. 24. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.
*59. 36. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 3, dopo le parole patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: dello Stato.
59. 46. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, sostituire le parole continuano ad applicarsi con le parole: non si applicano.
59. 40. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: non si applicano.
* 59. 13. Quartiani.

Al comma 3, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: non si applicano.
* 59. 10.Giovanelli.

Al comma 3, dopo le parole: continuano ad applicarsi aggiungere le seguenti: tranne che ai comuni inferiori ai 3.000 abitanti.
59. 6.Nan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. In deroga alle disposizioni di cui alla presente legge sono ammesse assunzioni per la gestione del decentramento catastale e per la lotta alla elusione ed evasione fiscale.
59. 9.Giovanelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 dopo le parole «delle società di gestione dei parcheggi» aggiungere le seguenti: «o personale LSU-LPU in servizio presso l'Ente».
59. 25. Amendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il personale dipendente degli enti locali, comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della giustizia presso i medesimi


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uffici del giudice di pace di appartenenza, in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica del personale e nella stessa posizione economica ricoperta alla medesima data.
59. 45. Aurisicchio, Ceccuzzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il personale in servizio presso gli enti locali con mansioni di vigile urbano, per un periodo di almeno 36 mesi, anche se non consecutivi, è assunto a tempo indeterminato, a condizione che vi siano necessarie disponibilità finanziarie nei relativi bilanci, e che sia rispettato il patto di stabilità, qualora obbligatorio.
59. 43. Satta.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
5. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.
*59. 41. D'Alia, Peretti, Zinzi, Romano, Drago, Lucchese, Ruvolo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
5. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.
* 59. 16. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo n. 468 del 1997, per l'anno 2007 i comuni con meno di 15.000 abitanti, non in dissesto economico, che hanno vuoti in organico possono, per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e nei limiti dei posti disponibili in organico, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. Alle misure di cui al presente comma è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenuta delle vincite al lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta delle vincite al lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
59. 12. Di Salvo, Buffo, Schirru, Aurisicchio, Rocchi, Burgio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Agli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000


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n. 267, non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
59. 3.Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto ministeriale n. 1390 del 2000, ove faccia esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
59. 4. Bellanova, Delbono, Lenzi, Cinzia Maria Fontana, Schirru, Codurelli, Miglioli, Vico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e sicurezza della pubblica incolumità sul territorio di competenza, trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata a trasformare i contratti a tempo determinato ed i contratti di formazione lavoro in essere del personale assunto a seguito di procedura concorsuale pubblica in contratti a tempo indeterminato, nel rispetto degli obiettivi previsti per il contenimento della spesa e della dotazione organica.
59. 2.Baratella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto tramite procedure selettive per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche e amministrazioni, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro da tempo determinati in rapporto a tempo indeterminato.
59. 39. Licandro, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto tramite procedure selettive per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro di tale personale da tempo determinato a tempo indeterminato.


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Conseguentemente, alla tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
59. 34. Violante.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università e gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2007, non potrà essere superiore, a partire dal quinto incarico o studio, al 60 per cento di quella sostenuta nell'anno 2006.
59. 37. Licandro, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di limitare le consulenze e gli incarichi impropri, comunque denominati, e conseguire relativi risparmi di spesa, la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve accertare preventivamente il possesso dell'esperienza e di titoli specifici dei soggetti esterni alle amministrazioni stesse.
59. 38. Napoletano, Sgobio, Licandro, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Agenzia Interregionale per il Fiume Po).

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tra le quali la tutela e la sicurezza della pubblica incolumità sul territorio di competenza, l'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata a trasformare i contratti a tempo determinato ed i contratti di formazione e lavoro in essere del personale assunto a seguito di procedura concorsuale pubblica, in contratti a tempo indeterminato, nel rispetto degli obiettivi previsti per il contenimento della spesa e della dotazione organica.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.
59. 04. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Camere di Commercio).

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del


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contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.
59. 03. Fitto, Franzoso, Lazzari.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla modificazione in rapporto a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con contratti di diritto privato con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, parte prima, n. 49 del 22 dicembre 1995, e dall'articolo 5 della legge regionale n. 24/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, parte prima, n. 54 del 28 novembre 2000, sulla base di apposite procedure selettive riservate, per titoli, o per titoli ed esami, per la verifica delle specifiche idoneità ed attitudini per l'accesso alle relative qualifiche, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei limiti delle dotazioni organiche.
59. 07. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180).

1. Vista la necessità di prevenire il rischio idrogeologico, la Regione Sicilia può procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, tramite procedure selettive, convertendo il predetto rapporto di lavoro da tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
59. 01.Lumia.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Al comma 1 dell' articolo 20 della legge 448/2001 sopprimere le parole da «, sulla base» fino ad «organiche».
2. La regione Siciliana in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25/1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dell'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quella dalla stessa amministrato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge 448 del 2001 fino all'esaurimento


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delle stesse. Successivamente la regione siciliana provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio.
59. 010. Piro, Crisafulli.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: da: «, sulla base» fino alle parole «ad organiche» sono soppresse.
2. La Regione Siciliana in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 a quella dalla stessa amministrato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino all'esaurimento delle stesse Successivamente la Regione Siciliana provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio.
59. 02.Piro.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente comma:
«1-bis. I direttori generali sono autorizzati ad indire un concorso riservato, sussistendone la vacanza del relativo posto in pianta organica, ai dirigenti per i quali sia stato stipulato un contratto di lavoro, ai sensi del 1o comma del presente articolo, a condizione che abbiano svolto servizio, senza demerito, per almeno tre anni, da considerarsi anche cumulativamente, che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo e che abbiano i requisiti di assunzione previsti dalla legge».
59. 09. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
2. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.
59. 0. 5. Giudice, Fallica, Marinello.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario


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del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.
2. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computo del patto si stabilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 449/1997 sostituire le parole «ella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
59. 08. D'Elpidio, Li Causi.


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ART. 71.

Sopprimerlo.
*71. 6.Di Centa, Uggè, Zanetta.

Sopprimerlo.
*71. 2.Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.
*71. 27.Ronconi, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 71. 40. Bertolini, Poretti, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Sostituire l'articolo 71 con il seguente:

Art. 71.
(Norme per la istituzione di nuove facoltà e corsi di studio).

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, in assenza di un piano generale concordato tra le università della medesima regione o che insistono sullo stesso bacino formativo e approvato dal Ministero dell'università e della ricerca.
2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a tre anni oltre la durata del ciclo di studi attivo, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie. Le convenzioni dovranno contenere esplicito riferimento al finanziamento dell'attività didattica, dell'attività di ricerca, all'attrezzatura delle sedi e alla compartecipazione finanziaria al reclutamento dei docenti.
Il Ministero dell'università e della ricerca in accordo con il Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario emana entro il primo semestre del 2007 i principi e le regole per il decentramento universitario che contengono i parametri sia per l'approvazione dei nuovi corsi di laurea in sede decentrata che per la stabilizzazione pluriennale dei corsi esistenti.
3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fèrmo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.
71. 5.Lomaglio, Crisafulli, Rotondo, Samperi, Piro.

Sopprimere il comma 1.
71. 24. Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, inserire dopo le parole: in sedi diverse le seguenti: già esistenti nella sede centrale o in altre sedi staccate.
71. 23. Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, dopo le parole: la sede legale e amministrativa, inserire le seguenti:


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, salvo quelli già autorizzati dai competenti organi e purché si svolgano in sedi nelle quali l'ateneo già svolge attività didattiche.
71. 9.Margiotta.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei corsi di laurea specialistica in proseguimento dei corsi di laurea di primo livello già attivati.
71. 7.Andrea Orlando.

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: il divieto non si applica all'istituzione e attivazione di corsi di studio conseguente all'adeguamento dei corsi di studio esistenti alla disciplina recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
71. 34. Tocci, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Rusconi, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al termine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: Fanno eccezione i corsi biennali di laurea magistrale da istituirsi a completamento del primo ciclo di corsi di laurea triennali già istituiti e non ancora terminati.
71. 38. Pinotti, Zunino, Benvenuto, Andrea Orlando.

Sopprimere i commi 2 e 3.
*71. 1.Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimere i commi 2 e 3.
*71. 22. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 2.
71. 20. Fluvi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei sono autorizzati a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati interessati, ove ciò si renda necessario, in modo da assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al


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decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
71. 33. Tocci, Ghizzoni, Tessitore, Colasio, Rusconi, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei provvederanno a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati interessati, ove ciò si renda necessario al fine di assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.
71. 41. Lulli, Giacomelli.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare, aggiungere la parola: congiuntamente.
* 71. 16. Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare, aggiungere la parola: congiuntamente.
* 71. 19. Verro, Casero, Lupi.

Al comma 2, sostituire le parole: un numero di anni non inferiore a venti con le seguenti: per un numero di anni non inferiore a cinque.
*71. 8.Andrea Orlando.

Al comma 2, sostituire le parole: per un numero di anni non inferiore a venti, con le seguenti: per un numero adeguato di anni e comunque non inferiore a cinque.
*71. 36. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, sostituire la parola: venti con la seguente: otto.
** 71. 17. Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, sostituire la parola: venti, con la seguente: otto.
** 71. 18. Verro, Casero, Lupi.

Al comma 2 sostituire le parole: non inferiori a venti con le seguenti: non inferiori a cinque.
71. 39. Fluvi.

Al termine del comma 2 aggiungere: L'Agenzia di Valutazione, di cui al comma 9, articolo 36 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, procede all'autonoma valutazione delle sedi decentrate di cui al presente comma.
71. 25. Tessitore, Volpini, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sasso, Sircana, Tocci, Villari.

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: Sono escluse dalle norme contenute nel presente comma le Università per le quali è prevista, dal decreto istitutivo, la doppia sede.
71. 30. Benzoni, Codurelli.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rese nulle anche negli effetti.
71. 3.Crisafulli.


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Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si dà luogo in ogni caso a decentramenti da parte di atenei nelle città che siano già sede legale di altre università.
71. 4.Crisafulli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, di sedi istituite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai fini del processo di decongestionamento dei megatenei di cui all'articolo l, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei corsi dell'area medica e delle professioni sanitarie istituti nell'ambito delle programmazioni delle regioni e delle province autonome.
71. 31. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. a) le forme di cooperazione didattica tra Atenei o e Atenei e consorzi universitari promossi da enti pubblici già in essere alla data in entrata in vigore della presente legge, anche nelle forme di insegnamento a distanza, consentono che gli esami di merito possano svolgersi in una delle sedi che cooperano nell'attività didattica e le commissioni d'esame saranno composte dai docenti ufficiali degli Atenei che rilasciano il titolo di studio.
71. 29. Intrieri, Oliverio, Laratta, Amendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, nonché di sedi, facoltà e corsi di studio istituiti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, ai fini del processo di decongestionamento dei mega-atenei di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
71. 37. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, dopo le parole: 31 dicembre 2007, inserire le seguenti: , corredate di un parere della Regione in cui ciascun ateneo ha sede legale e nella quale il corso di studio è istituito,.
71. 35. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, dopo la parola: 2007, inserire le seguenti: corredate di un parere della Regione o della Provincia autonoma nella quale il corso è istituito.
71. 32. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Sono escluse dalla applicazione dei precedenti commi le sedi didattiche in cui l'Università abbia da almeno un quinquennio costituito con enti locali o con altri enti pubblici e privati consorzi che siano statutariamente dedicati a congiungere il decentramento delle attività didattiche allo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, funzionali al trasferimento sul territorio di tecnologie, conoscenze e capacità


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operative per le esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
71. 11.Lulli, Giacomelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Sono escluse dalla applicazione dei precedenti commi le sedi didattiche in cui l'Università abbia da almeno un triennio costituito con enti locali o con altri enti pubblici e privati consorzi che siano statutariamente dedicati a congiungere il decentramento delle attività didattiche allo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, funzionali al trasferimento sul territorio di tecnologie, conoscenze e capacità operative per le esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
71. 10.Lulli, Giacomelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
71. 26. Tessitore, Albonetti, Brandolini, Chicchi, Pedulli, Vichi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviai mediante formali Accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 198 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).
71. 28. Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (Individuazione degli atenei sovraffollati e criteri per la separazione organica degli stessi).

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

A decorrere dal lo gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
71. 42. Albonetti, Tocci.


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Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. Dall'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le quali l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, disciplina la riduzione delle spese per consumi intermedi, vengono eliminati gli Enti o le Aziende per il diritto allo studio universitario e le Università non statali legalmente riconosciute istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 71-bis, qualora necessario, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
71. 0. 8. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2008, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
71. 0. 9. Raiti.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Piano per il lavoro dei giovani laureati).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati», di seguito denominato «piano».
2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.
3. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla seguente disposizione:
a) l'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.
71. 0. 10. Licandro, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio,


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De Angelis, Galante, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis. - (Istituzione del «Fondo sapere aperto» per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). - 1. È istituito un fondo, denominato «Fondo sapere aperto», dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.
2. Il Ministero della pubblica istruzione e il ministero dell'università e della ricerca selezionano, tramite apposita commissione tecnica nomitata congiuntamente, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.
3. Il Ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'università e della ricerca presentano, entro il mese di settembre degli anni 2007, 2008 e 2009, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
2009: - 5.000.
71. 02.Acerbo, Folena, De Simone Titti.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Statizzazione dell'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania).

1. A decorrere dall'anno accademico 2007/2008 l'Istituto musicale «Vincenzo Bellini» di Catania è statizzato.
2. Con apposita convenzione, da stipulare tra il Ministero dell'università e della ricerca, il Comune di Catania e la provincia regionale di Catania, sono stabilite le modalità di passaggio allo Stato, anche con riferimento all'inquadramento dell'attuale personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato nei corrispondenti ruoli dello Stato.
3. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui. Alla copertura si provvede con parte dello stanziamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
71. 04.Crisafulli.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Statizzazione dell'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania).

1. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007 l'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania viene statizzato. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Comune di Catania e la Provincia Regionale di Catania, sono stabilite modalità e termini del passaggio allo Stato, anche con riferimento all'inquadramento dell'attuale personale con contralto a tempo indeterminato, docente e non docente, nei ruoli dello Stato.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata le spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede .........
71. 03.Crisafulli.


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Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo per il finanziamento degli studi universitari).

1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».
2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:
a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;
b) iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;
c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;
d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.

3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.
4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.
7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
8. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. In particolare, il regolamento prevede:
a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;
b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;
e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.

9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione


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dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.
10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.
11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.
71. 05.Buontempo.


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ART. 74.

Al comma 1, dopo le parole: le province e i comuni inserire le seguenti: ivi compresi i loro enti e organismi strumentali.
74. 14.D'Elpidio.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni che nel triennio precedente l'entrata in vigore, della presente legge abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità ed abbiano registrato una spesa pro-capite inferiore a quella media nazionale nel periodo considerato.
74. 78. Delfino, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, lettera a), punto 1) sostituire la parola: 0,456 con la parola: 0,357; alla lettera b) punto 1) sostituire la parola: 0,038 con la parola: 0,035.
*74. 39.Osvaldo Napoli.

Al comma 3, lettera a) punto 1) sostituire le parole: 0,456 con le parole: 0,357.

Al comma 3, lettera b) punto 1) sostituire le parole: 0,038 con le parole: 0,035.
*74. 106. Saglia.

Al comma 3, lettera a), sostituire il n. 2) con il seguente:
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,250 per l'anno 2007, 0,218 per l'anno 2008 e 0,209 per l'anno 2009.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
b), sostituire il n. 2) con il seguente:
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,017 per l'anno 2007, 0,015 per l'anno 2008 e 0,014 per l'anno 2009;
al medesimo articolo, sopprimere il comma 11;
all'articolo 6, dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

20-bis. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
20-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»;
sopprimere l'articolo 7, comma 1, lettera a), l'articolo 8 e l'articolo 9;
all'articolo 20, sopprimere il comma 10;
all'articolo 110, sopprimere il comma 3;
all'articolo 113, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dotazione fino a: 2009 con le seguenti: dotazione di 955 milioni di euro per l'anno 2007, di 742 milioni di euro per l'anno 2008 e di 297 milioni di euro per l'anno 2009.
74. 28. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: la media triennale della spesa corrente inserire


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le seguenti: ad esclusione delle spese per l'espletamento delle funzioni delegate dalle regioni.
74. 11. Lenzi, Marchi, Zanotti, Grillini, Pedulli, Ottone, Brandolini, Misiani.

Al comma 3, lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: La lettera a) si applica solo se la media triennale dei saldi di cassa è negativa.
74. 2. Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frasinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Armani, Fontana, Berruti, Aprea, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.

Al comma 4 dopo le parole: concessione di crediti aggiungere le seguenti: e le spese in conto capitale finanziate con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e al comma 6 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) le spese in conto capitale finanziate con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.
74. 57. Fluvi, Frias.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i pagamenti in conto residui della parte in conto capitale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:
215-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
74. 32. Caparini, Bricolo, Garavaglia.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Non sono altresì considerate le voci di entrata e spesa escluse dal saldo finanziario di competenza, così come definite al successivo comma 6.
74. 23. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Al comma 5 sopprimere le parole: sia in termini di competenza.

Sostituire il primo periodo del comma 6, con il seguente: Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e per quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per la gestione di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali.

Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 74, inserire la seguente:
e) le entrate in conto capitale derivanti dalla dismissioni di partecipazioni mobiliari per la parte utilizzata per l'estinzione anticipata di prestiti.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
74. 79. Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, sopprimere le parole: «sia in termini di competenza sia».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e


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per quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per la gestione di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali».

Conseguentemente, al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
e) le entrate in conto capitale derivanti dalle dismissioni di partecipazioni mobiliari per la parte utilizzata per l'estinzione anticipata di prestiti.
*74. 46. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sopprimere le parole: sia in termini di competenza.

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e per quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per la gestione di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali.

Conseguentemente, al comma 6, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) le entrate in conto capitale derivanti dalle dismissioni di partecipazioni mobiliari per la parte utilizzata per l'estinzione anticipata di prestiti.
*74. 72. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5 sopprimere le parole: sia in termini di competenza sia.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e per quello medio del triennio 2003 - 2005 sono calcolati, per la gestione di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali».
74. 12. Lenzi, Pedulli, Brandolini, Zanotti, Grillini, Ottone, Marchi, Mislani.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le entrate in conto capitale, riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate all'estinzione anticipata di prestiti.
74. 112. Albonetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e le spese finali aggiungere le seguenti: ad esclusione dei pagamenti in conto residui della parte in conto capitale; dopo le parole: e pagamenti totali aggiungere le seguenti: ad esclusione dei pagamenti in conto residui; al secondo periodo, lettera c), dopo le parole: le spese in conto capitale relative, aggiungere le seguenti: alla sicurezza e; dopo la lettera d) aggiungere la seguente: lettera e) le spese correnti relative alla sicurezza.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 133.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 199.

Conseguentemente:
1-bis.
Le dotazioni di parte corrente, indicate nella tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro;
74. 33. Caparini, Bricolo, Garavaglia.

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole da il saldo finanziario sino alla fine del periodo con le seguenti: il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla differenza tra accertamenti e gli impegni di parte corrente in conto capitale.
74. 20. Chianale, Merlo, Di Salvo Provera.


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Al comma 6, alinea, dopo le parole: presente comma sostituire le parole: è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale con le seguenti: quale differenza tra entrate finali e spese finali.
74. 24. Giovanelli.


Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis)
Le somme restituite allo Stato ai sensi dell'articolo 31, commi 12, 13, e 14 della legge n. 289 del 2002.
*74. 15. Marchi, Misiani, Vannucci.

Al comma 6 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le somme restituite allo Stato ai sensi dell'articolo 31, commi 12, 13 e 14 della legge n. 289 del 2002.
*74. 35.Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) le somme restituite allo Stato ai sensi dell'articolo 31, commi 12, 13 e 14 della legge n. 289 del 2002.
*74. 107. Saglia.

Al comma 6 premettere alla lettera a), le seguente:
a-bis) i trasferimenti dalle Regioni , sia di parte corrente sia in conto capitale, finalizzati ai servizi educativi per i bambini di età inferiore a tre anni, nel limite di 520 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 520 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 83. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 6 alla lettera a), premettere la seguente:
a-bis) i trasferimenti dalle Regioni, sia di parte corrente sia in conto capitale, finalizzati alle attività di educazione non formale per la prima infanzia, nel limite di 400 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 84. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 6 alla lettera a), premettere la seguente:
a-bis) i trasferimenti dalle Regioni, sia di parte corrente sia in conto capitale, finalizzati alle attività di educazione non formale per la prima infanzia e per l'apprendimento


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lungo tutto l'arco della vita, nel limite di 350 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 85. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 6, sostituire la b) con la seguente:
b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, nonché le spese di investimento finanziate con l'avanzo di amministrazione.

e dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
e) i pagamenti in conto residui per la parte in conto capitale;
f) gli oneri derivanti dall'applicazione degli incrementi previsti dal rinnovo contrattuale per il personale per il biennio 2004-2005.
*74. 36.Osvaldo Napoli.

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, nonché le spese di investimento finanziate con l'avanzo di amministrazione.

Al comma 6, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
e) i pagamenti in conto residui per la parte in conto capitale;
f) gli oneri derivanti dall'applicazione degli incrementi previsti dal rinnovo contrattuale per il personale per il biennio 2004-2005.
*74. 108. Saglia.

Al comma 6,sostituire la lettera b) con la seguente:
b) le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale e regionale, e le entrate, sia di parte corrente che in conto capitale, derivante dai finanziamenti dell'Unione Europea.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutti gli importi fino a: concorrenza di 300 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 600 milioni di euro nel 2009.
74. 6. Motta, Cordoni, Lenzi.

Al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: alla data del 30 settembre 2006.
74. 3. Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, Decorato, Frassinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Armani, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Testoni, Uggè, Valducci.

Al comma 6, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «nonché quelle realizzate in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e conseguente


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decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468».
74. 44. Marchi.

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) le spese in conto capitale relative ad investimenti finanziati con mutui assunti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successivi rifinanziamenti (Legge speciale per Venezia).

Conseguentemente, all'articolo 117, al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni, con le seguenti: 300 milioni.
74. 70. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 6, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) le spese in conto capitale relative ad investimenti finanziati con mutui assunti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139, legge speciale per Venezia, e successive modifiche.
74. 9. Martella, Fincato, Viola.

Al comma 6, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese di parte corrente relative a convenzioni stipulate dagli enti locali con Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, aventi per oggetto servizi educativi per la prima infanzia.

Conseguentemente alla tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
74. 90. Giacomelli.

Al comma 6, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) le entrate straordinarie in conto capitale derivanti dalla dismissioni di partecipazioni mobiliari.
74. 10. Lenzi, Pedulli, Brandolini, Zanotti, Grillini, Ottone, Misiani.

Al comma 6, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) i pagamenti in conto residui per la parte in conto capitale e le spese di investimento finanziate con l'avanzo di amministrazione.
74. 16. Marchi, Misiani, Vannucci.

A1 comma 6 dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) le spese pagate nel titolo II e finanziate negli anni precedenti e nell'anno corrente con applicazione dell'avanzo di amministrazione.
74. 25. Giovanelli.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:
e) le spese per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
74. 45. Marchi, Misiani.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:
e) le spese per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
*74. 47. Osvaldo Napoli.


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Al comma 6, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) le spese per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
*74. 73. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 6 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le spese di parte corrente destinate alla gestione di servizi educativi per i bambini di età inferiore ai tre anni, nel limite di 400 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 86. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 6 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le spese in conto capitale destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 23 del 1996, nel limite di 550 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 89. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 6 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le spese di parte corrente destinate alle attività di educazione degli adulti, nel limite di 350 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 87. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 6 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le spese di parte corrente finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio, nel limite di 300 milioni di euro in ragione annua.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a partire dal 2007.
74. 88. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le spese in conto capitale derivanti da interventi finanziati da risorse proprie dell'ente quale avanzo economico di gestione, avanzo di amministrazione e proventi da dismissioni.
74. 93. D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) le spese relative alle nuove assunzioni di personale della Polizia Municipale.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
74. 113. Moroni.

Al comma 6, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
e)
le spese connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e alla gestione post-olimpica, limitatamente agli enti locali della Regione Piemonte sedi dei Giochi invernali Torino 2006;
f) le spese del personale, cui si applicano le specifiche disposizioni di settore in ogni caso le spese corrispondenti ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente alla presente legge, le spese per il personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nonché le spese del personale conseguenti all'esercizio di funzioni delegate/trasferite dalla Regione dal 1o gennaio 2006;
g) le entrate e le spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate e trasferite dalle Regioni;
h) le spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
74. 21. Chianale, Merlo, Provera, Di Salvo.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) le spese di carattere sociale codificate nel bilancio dell'ente, nella classificazione per funzioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, con il codice «08» per le province, con il codice «10» per i comuni e con il codice «05» per le comunità montane;
f) le spese per interessi passivi con riferimento alle sole spese codificate nel bilancio dell'ente, nella classificazione economica, all'intervento «1.06» del decreto del Presidente della Repubblica n. 94 del 1996;
g) le spese per calamità naturali con riferimento alle spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
h) le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
i) le spese per oneri derivanti da sentenze, lodo arbitrale o decreto ingiuntivo


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esecutivo che originano debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente attraverso la procedura prevista dall'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro».
74. 42. Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 6 dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) le spese in conto capitale per la prevenzione del dissesto idrogeologico;
d-ter) le spese in conto capitale per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto;
d-quater) i pagamenti in conto residui per la parte in conto capitale;
d-quinquies) le somme restituite allo Stato ai sensi dell'articolo 31 commi 12, 13 e 14 della legge del 27 dicembre 2002 n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
74. 96. Andrea Ricci.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) Ai fini della determinazione del Patto di stabilità, sono considerate spese con carattere di eccezionalità, le seguenti voci di spesa delle Regioni Obiettivo 1:
1) spese per i disabili in condizioni di limitata autonomia che necessitano di prestazioni sanitarie unitamente ad azioni di protezione sociale;
2) spese per minori che necessitano di urgente allontanamento dalla famiglia e/o di tutela temporanea su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
3) spese per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti privi di idoneo supporto familiare;
4) spese per persone temporaneamente senza dimora e/o in condizioni socio-economiche di fragilità estrema;
5) spese per minori immigrati non accompagnati e per donne immigrate sole con figli minori e/o in uscita dai percorsi di prostituzione coatta;
6) spese per garantire condizioni igieniche e sanitarie accettabili e condizioni di sicurezza per le comunità nomadi e per le minoranze etniche anche in vista dell'allargamento dell'area UE.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare


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un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
74. 98. Iacomino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le spese in conto capitale degli Enti locali derivanti dall'attuazione di programmi di investimento in fase di attuazione già dotati di copertura finanziaria che eccedono il limite di cui al comma precedente, possono essere anticipate a carico di un'apposita apertura di credito istituita presso il tesoriere che provvederà a disporre direttamente i pagamenti autorizzati dall'Ente locale. Viene posto un vincolo sulle liquidazioni di spesa assicurate dalla copertura finanziaria dei relativi investimenti a garanzia delle anticipazioni. L'attivazione delle aperture di credito è subordinata alla definizione di un'apposita programmazione dei limiti annuali di utilizzo e di rientro in relazione ai saldi di bilancio, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti nel comma precedente. Le anticipazioni sono estinte entro il 31 dicembre 2009 ed i relativi interessi sono a carico dell'Ente locale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
74. 95. Andrea Ricci.

Dopo il comma 6, aggiungiere il seguente:
6-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali, derivante dall'attuazione di programmi di investimento in fase di attuazione già dotate di copertura finanziaria che eccedono il limite di cui al comma precedente, possono essere anticipate a carico di una apposita apertura di credito presso il Tesoriere che provvederà a disporre direttamente i pagamenti autorizzati all'ente locale. A garanzia di tali anticipazione viene posto un vincolo sulle liquidazioni di spesa assicurate dalla copertura finanziaria dei relativi investimenti. L'attivazione delle aperture di credito è subordinata alla definizione di una apposita programmazione dei limiti annuali di utilizzo e di rientro in relazione ai saldi di bilancio, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal comma precedente. Le anticipazioni sono estinte entro il 31 dicembre 2009 ed i relativi interessi sono a carico dell'ente locale.
74. 17. Marchi, Misiani, Vannucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali, derivanti dall'attuazione di programmi di investimento in fase di attuazione già dotate di copertura finanziaria che eccedono il limite di cui al comma precedente, possono essere anticipate a carico di una apposita apertura di credito istituita presso il Tesoriere che provvederà a disporre direttamente i pagamenti autorizzati dall'ente locale. A garanzia di tali anticipazioni viene posto un vincolo sulle liquidazioni di spesa assicurate dalla copertura finanziaria dei relativi investimenti. L'attivazione delle aperture di credito è subordinata alla definizione di una apposita programmazione dei limiti annuali di utilizzo e di rientro in relazione ai saldi di bilancio, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal comma precedente. Le anticipazioni sono estinte entro il 31 dicembre 2009 ed i relativi interessi sono a carico dell'ente locale.
*74. 37.Osvaldo Napoli.


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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali, derivante dall'attuazione di programmi di investimento in fase di attuazione già dotate di copertura finanziaria che eccedono il limite di cui al comma precedente, possono essere anticipate a carico di una apposita apertura di credito istituita presso il Tesoriere che provvederà disporre direttamente i pagamenti autorizzati dall'ente locale. A garanzia ditali anticipazioni viene posto un vincolo sulle liquidazioni di spesa assicurate dalle copertura finanziaria dei relativi investimenti.
L'attivazione delle aperture di credito è subordinata alla definizione di una apposita programmazione dei limiti annuali di utilizzo e di rientro in relazione ai saldi di bilancio, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal comma precedente. Le anticipazioni sono estinte entro il 31 dicembre 2009 ed i relativi interessi sono a carico dell'ente locale.
*74. 109. Saglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, per gli enti che hanno sempre rispettato il patto di stabilità, il saldo finanziario viene calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni, per quanto riguarda la competenza e, tra le entrate finali e le spese finali, per quanto riguarda la cassa. Tali differenze dovranno essere calcolate al netto delle entrate in conto capitale non rivenienti da debito e delle relative spese.
74. 114. Moroni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento per il 2007 e del 50 per cento per il 2008.
74. 30. Piro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per definire le variazioni del saldo di cui ai precedenti commi 5 e 6, al fine di promuovere le aggregazioni tra le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) prevedere che, per gli enti locali che erogano contributi annuali a beneficio delle società che gestiscono servizi pubblici locali, si determini, a seguito dell'aggregazione tra le società, un saldo ridotto della misura del contributo erogato alle stesse.
74. 27. Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A partire dal 1o gennaio 2007 nel saldo finanziario per i comuni nei quali hanno sede uffici giudiziari non sono considerate le spese correnti e le spese in conto capitale derivanti dagli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
74. 102. Piro.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. A partire dal 1o gennaio 2007 nel saldo finanziario per gli enti locali della Regione Abruzzo sede dei Giochi del mediterraneo - Pescara 2009, non sono considerate le spese correnti e le spese in conto capitale derivanti dagli interventi, da


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concludere entro il 30 dicembre 2009, connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi del Mediterraneo.
74. 101. Piro.

Al comma 7, dopo le parole: predetto Ministero aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.
74. 55. Giovanelli.

Al comma 9 sostituire il secondo periodo con il seguente: Per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2003, i vincoli del patto di stabilità indicati al comma 4 si applicano a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stato approvato il primo conto consuntivo riferito all'annualità successiva alla rielezione degli organi istituzionali.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
74. 80. Mereu, Oppi, Peretti, Zinzi, Pili.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Per gli enti locali commissariati a decorrere dall'anno 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le regole del patto di stabilità, di cui al presente articolo, si applicano a condizione che per ciascun anno in oggetto siano soddisfatte due condizioni:
a) la base di calcolo su cui applicare le regole deve essere riferita ad esercizi finanziari non caratterizzati dalla gestione commissariale e successivi alla rielezione degli organi istituzionali;
b) i dati presi a base di calcolo devono derivare da conti consuntivi approvati al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. Quale norma interpretativa ai fini della corretta applicazione dell'articolo 1 comma 149, della legge n. 266 del 2005, le condizioni di cui sopra si applicano al patto di stabilità interno per l'anno 2006 con riferimento ai Comuni commissariati nell'anno 2004.
*74. 31. Oliverio.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:
10. Per gli enti locali commissariati a decorrere dall'anno 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le regole del patto di stabilità di cui al presente articolo si applicano a condizione che per ciascun anno in oggetto siano soddisfatte due condizioni:
a) la base di calcolo su cui applicare le regole deve essere riferita ad esercizi finanziari non caratterizzati dalla gestione commissariale e successivi alla rielezione degli organi istituzionali;
b) i dati presi a base di calcolo devono derivare da conti consuntivi approvati al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. Quale norma interpretativa ai fini della corretta applicazione dell'articolo 1, comma 149, legge n. 266 del 2005, le condizioni di cui sopra si applicano al patto di stabilità interno per l'anno 2006 con riferimento ai comuni commissariati nell'anno 2004.
*74. 53. Picano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Per gli enti locali commissariati a decorrere dall'anno 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le regole del patto di stabilità di cui al presente articolo si applicano a condizione che per ciascun anno in oggetto siano soddisfatte due condizioni:
a) la base di calcolo su cui applicare le regole deve essere riferita ad esercizi


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finanziari non caratterizzati dalla gestione commissariale e successivi alla rielezione degli organi istituzionali;
b) i dati presi a base di calcolo devono derivare da conti consuntivi approvati al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.
*74. 56. Cesario.

Sopprimere i commi 11 e 13.
74. 18. Marchi, Misiani, Vannucci.

Sopprimere il comma 11.
*74. 38.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 11.
*74. 94. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sopprimere il comma 11.
*74. 110. Saglia.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Gli enti, di cui al comma 1, possono aumentare l'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione delta imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria,


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tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,


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diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10, per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3.


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Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla, base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 curo per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 curo per le società di capitali e 5.000 curo per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dai giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.


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19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
74. 34. Caparini, Bricolo, Garavaglia.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
1. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, il debito degli enti di cui al comma 1 non può per il triennio 2007-2009 crescere in misura superiore complessivamente al 10 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere alla chiusura dell'esercizio 2006 e comunque nel limite massimo annuale del 5 per cento. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
11-bis. Per gli enti che, sulla base dei dati di bilancio 2003-2005, dimostrano una oggettiva maggiore capacità di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall' indebitamento, la variazione consentita del debito nel triennio può arrivare fino al 20 per cento. Gli indicatori necessari a dimostrare tale maggiore capacità saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
11-ter. Gli enti locali che nel periodo 2007/2009 effettuano operazioni di dismissione


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mobiliare o immobiliare possono utilizzare i relativi proventi per il rimborso anticipato di prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito.
11-quater. Ogni anno gli enti locali possono ricorrere al mercato per finanziare il rimborso di un massimo del 25 per cento delle quote di ammortamento del capitale dei prestiti contratti».
*74. 48. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:
11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, il debito degli enti di cui al comma 1 non può per il triennio 2007-2009 crescere in misura superiore complessivamente al 10 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere alla chiusura dell'esercizio 2006 e comunque nel limite massimo annuale del 5 per cento. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi. Il comma 1 dell'articolo 204 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
11-bis. Per gli enti che, sulla base dei dati di bilancio 2003-2005, dimostrano una oggettiva maggiore capacità di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'indebitamento, la variazione consentita del debito nel triennio può arrivare fino al 20 per cento. Gli indicatori necessari a dimostrare tale maggiore capacità saranno individuati con decreto del Ministro dell'Economia da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
11-ter. Gli enti locali che nel periodo 2007/2009 effettuano operazioni di dismissione mobiliare o immobiliare possono utilizzare i relativi proventi per il rimborso anticipato di prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito.
11-quater. Ogni anno gli enti locali possono ricorrere al mercato per finanziare il rimborso di un massimo del 25 per cento delle quote di ammortamento del capitale dei prestiti contratti.
*74. 74. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito:
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
*74. 49. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 267/00, è così sostituito:
«1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del


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rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione».
*74. 75. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 11, sostituire le parole da: per gli anni 2007, 2008 e 2009 fino alla fine del periodo con le seguenti: per l'anno 2007, in misura pari alla media del corrispondente ammontare di spese in conto capitale del triennio 2003-2005, aumentato del 6,4 per cento e per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentate del 3,1 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.
74. 117. Moffa, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Nelle percentuali di cui al comma 11 non si tiene conto dell'indebitamento contratto dagli enti locali per la ristrutturazione o la costruzione di nuove scuole e palestre scolastiche di ogni ordine e grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 5 per cento.
74. 103. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11 nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità nonché per i proventi derivanti da alienazioni patrimoniali. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il decreto di cui al comma 7 l'importo della consistenza del debito dell'anno precedente e l'eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dell'eventuale quota di debito in aggiunta ai sensi delle disposizioni del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro».
74. 43. Moffa, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 13.
*74. 26. Giovannelli.


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Sopprimere il comma 13.
*74. 50. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 13.
*74. 76. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 13.
*74. 81. Bosi, Peretti, Zinzi, Delfino.

Al comma 13 sostituire le parole: e le comunità montane con le seguenti: con esclusione delle comunità montane.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
74. 105. Allasia, Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:
14-bis. Per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 25 per cento.
74. 104. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'articolo 74, i commi 15, 16 e 17 sono sostituiti dal seguente:
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 8, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
74. 99. Andrea Ricci.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Nei Comuni interessati, con decorrenza 1o Gennaio dell'anno successivo, sono ridotti i trasferimenti dallo Stato per il successivo biennio 2008-2009, fino a copertura dello scostamento economico dal patto di stabilità.
74. 4. Gasparrini.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Nelle Province interessate, con decorrenza 1o Gennaio dell'anno successivo, sono ridotti i trasferimenti dallo Stato per il successivo biennio 2008-2009, fino a copertura dello scostamento economico dal patto di stabilità.
74. 5. Gasparrini.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
6. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo l, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

«Art. 214-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».
74. 41. Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: dello 0,3 per cento con le seguenti: di una percentuale, comunque non superiore allo 0,3 per cento, tale da assicurare un incremento del gettito pari allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo di saldo determinato a norma del presente articolo. Per il calcolo della suddetta percentuale, ci si riferisce alla media della base imponibile degli tre esercizi disponibili.
74. 58. Della Vedova.

Al comma 16, lettera b), sostituire le parole: del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse con le seguenti: di una aumento sulla tariffa vigente nelle province stesse, comunque non superiore al 5 per cento, tale da assicurare un incremento del gettito pari allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo di saldo determinato a norma del presente articolo. Per il calcolo della suddetta percentuale, ci si riferisce alla media della base imponibile degli tre esercizi disponibili.
74. 59. Della Vedova.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Al comma 150 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:
Le disposizioni previste dal comma 33 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli Enti per i quali i parametri 6, 7 e 8 della tabella b) allegata al Decreto Ministero dell'Interno 10 giugno 2003, n. 217 presentano riscontri contabili positivi pari ad almeno il 30 per cento rispetto ai valori base ivi indicati.
74. 1. Costantini, Raiti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:
18. Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 24, 25, 26 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogate.
*74. 51. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 17, inserire il seguente comma:
8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 24, 25, 26 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogate.
*74. 54. Marchi, Misiani.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
18. Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 24, 25, 26 della legge 266/2005 sono abrogate.
*74. 77. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis
. Sono abrogati il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e i commi 24 e 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
74. 7. Misiani, Vannucci.


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Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che nel 2006 non hanno rispettato il Patto di stabilità Interno possono, solo per il 2007, procedere ad assunzioni, semprechè abbiano rispettato il vincolo della diminuzione della spesa del personale così come previsto dalla legge finanziaria 2006, e procedere all'effettuazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi (int. 02-03-04), sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa, nei limiti delle spese sostenute nel 2005.
74. 13. Margiotta, Luongo, Carta, Lombardi.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo si applicano anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2006. È abrogato l'articolo 1, commi 32 e 33, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
74. 22. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

All'articolo 74, aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, relativamente alla determinazione del concorso del singolo Ente e all'individuazione dei saldi finanziari, sono applicabili, a richiesta dei comuni e delle province interessate, anche all'esercizio finanziario 2006 in riferimento alle medie triennali 2002-2004.
74. 29. Quartiani.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
18. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
144. Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143.
144-bis. Il primo periodo del comma 142 della legge n. 266 del 2005 è sostituito dal seguente:
«Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:»;
144-ter. Il primo periodo del comma 143 della legge n. 266 del 2005 è sostituito dal seguente:
«Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato per la gestione di competenza, al netto delle:».
*74. 52. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi).

1. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente articolo 74-ter:
144. Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi del commi 142 e 143.

2. Il primo periodo del comma 142 della legge 266/2005 è sostituito dal seguente:
Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:.


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3. Il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è sostituito dal seguente:
Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:.
74. 0. 6. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al comma 150 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: «Le disposizioni previste dal comma 33 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli Enti per i quali i parametri 6, 7 e 8 della tabella b) allegata al decreto del Ministero dell'interno 10 giugno 2003, n. 217 presentano riscontri contabili positivi pari ad almeno il 30 per cento rispetto ai valori base ivi indicati».
74. 71. Costantini, Raiti.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Al comma 24 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di acquisizioni di beni immobili per pubblica utilità».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
74. 82. Delfino, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Gli enti locali e le comunità montane possono incentivare mediante riduzione della Tarsu l'installazione, presso privati o attività commerciali, di apparecchi di cui all'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 25 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Previa verifica tecnica, per gli impianti le cui reti di adduzione abbiano caratteristiche deficitarie in carbonio, l'Ente Gestore del servizio idrico può disporre la gestione in comodato d'uso degli apparecchi di cui al presente comma, al fine di sostenere i processi di rimozione biologica dell'azoto e del fosforo.
74. 97. Galli.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
17-bis. Al comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «1.000» sono sostituite da «5.000».

Conseguentemente, alla Tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità revisionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.
74. 100. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono soppressi. Al comma 1 del medesimo articolo sono soppresse le parole: «una struttura dotata di personalità giuridica».
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono soppressi.
3. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminare la parola: «l'organizzazione». Al comma 2 del medesimo articolo sopprimere


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le parole: «Una struttura dotata di personalità giuridica» e le parole: «sull'evidenza pubblica»; al comma 5 sopprimere la lettera b).
*74. 01. Marchi, Misiani, Vannucci.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2002, n. 152).

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi. Al comma 1 del medesimo articolo le parole «una struttura dotata di personalità giuridica» sono soppressi.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.
3. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la parola «l'organizzazione» è soppressa. Al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le parole «una struttura dotata di personalità giuridica» e le parole «sull'evidenza pubblica».
4. Al comma 5 dello stesso articolo 201 è soppressa la lettera b).
*74. 0. 3.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono soppressi. Al comma 1 del medesimo articolo le parole: «una struttura dotata di personalità giuridica» sono soppressi.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 152/06 sono soppressi.
3. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 152/06 la parola: «l'organizzazione» è soppressa. Al comma 2 del medesimo articolo sopprimere le parole: «una struttura dotata di personalità giuridica» e le parole: «sull'evidenza pubblica»; al comma 5 sopprimere la lettera b).
*74. 0. 10. Saglia.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e al decreto ministeriale 17 novembre 2003 n. 372).

1. Al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».
2. Al comma 4 dell'articolo 3, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, sostituire la parola «decennale» con la parola «quindicennale».
*74. 0. 2.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

1. Al comma 14, articolo 31, della legge n. 289/02 la parola: «dieci» è sostituito dalla parola: «quindici».
2. Al comma 4, articolo 3, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola: «decennale» è sostituita dalla parola: «quindicennale».
*74. 0. 9. Saglia.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

1. All'articolo 142, lettera g), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «spe
se


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per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «spese per oneri diretti ed accessori derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;».
2. All'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) spese per oneri diretti ed accessori derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;.
74. 0. 7. D'Elpidio, Giuditta.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Ulteriori Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale).

1. È autorizzata la spesa di euro 200 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'Economia e delle finanze:
2007: - 200.000.
74. 0. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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ART. 75.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 75.

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono stabiliti in base alla disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il valore base dei trasferimenti è determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. In relazione al singolo ente locale, il valore di cui al comma 2 del presente articolo è diminuito di una cifra pari al totale dei dividendi ottenuti nell'anno 2006 dalle partecipazioni del singolo ente locale a società di diritto privato.
4. Se le società di diritto privato partecipate dall'ente locale, durante l'anno 2006, hanno offerto beni o servizi in condizioni che, per prezzo, efficienza o qualità, siano state inferiori a quanto si sarebbe potuto produrre in un sistema di libero mercato, ai fini della sottrazione di cui al comma 3 del presente articolo, in relazione a tali società, il valore dei dividendi ottenuti da ogni singolo ente locale è incrementato di una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 70 per cento.
5. È costituita in seno al Ministero dello sviluppo economico la commissione per la tutela del mercato. La commissione per la tutela del mercato è composta da dieci membri esperti in valutazione dell'attività imprenditoriale. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nomina, con decreto ministeriale, cinque componenti della commissione per la tutela del mercato. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nomina tre componenti della commissione per la tutela del mercato. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nomina due componenti della commissione per la tutela del mercato.
6. La determinazione dei criteri per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo è compiuta con delibera della commissione per la tutela del mercato da emanarsi entro il 31 marzo 2007.
7. In relazione al singolo ente locale, il calcolo della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo, in applicazione dei criteri stabiliti ai sensi del comma 6 del presente articolo, è compiuta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. I trasferimenti erariali a favore delle Regioni e degli enti locali sono ridotti di una cifra pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo. Il valore così ottenuto è ulteriormente diminuito di una quota determinata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
4-bis. La quota di cui al comma 4 del presente articolo è pari al rapporto tra i dividendi ottenuti, nell'anno precedente a quello per cui vengono erogati i trasferimenti erariali, dalle partecipazioni della singola Regione, o del singolo ente locale, a società di diritto privato e gli introiti complessivi, aumentato di una percentuale stabilita dalla commissione per la tutela del mercato in base ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 75 della presente legge. In relazione a ogni singolo ente locale, tale quota è calcolata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In aggiunta alla riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, dall'anno 2008, per ciascun Comune, è operata e consolidata una ulteriore riduzione dei


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trasferimenti ordinari determinata in base ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 75 della presente legge;

all'articolo 20, sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e alle Province Autonome. I trasferimenti sono ulteriormente ridotti di una quota determinata ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della presente legge.
* 75. 5. Tabacci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 75.

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono stabiliti in base alla disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il valore base dei trasferimenti è determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. In relazione al singolo ente locale, il valore di cui al comma 2 del presente articolo è diminuito di una cifra pari al totale dei dividendi ottenuti nell'anno 2006 dalle partecipazioni del singolo ente locale a società di diritto privato.
4. Se le società di diritto privato partecipate dall'ente locale, durante l'anno 2006, hanno offerto beni o servizi in condizioni che, per prezzo, efficienza o qualità, siano state inferiori a quanto si sarebbe potuto produrre in un sistema di libero mercato, ai fini della sottrazione di cui al comma 3 del presente articolo, in relazione a tali società, il valore dei dividendi ottenuti da ogni singolo ente locale è incrementato di una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 70 per cento.
5. È costituita in seno al Ministero dello sviluppo economico la commissione per la tutela del mercato. La commissione per la tutela del mercato è composta da dieci membri esperti in valutazione dell'attività imprenditoriale. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nomina, con decreto ministeriale, cinque componenti della commissione per la tutela del mercato. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nomina tre componenti della commissione per la tutela del mercato. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nomina due componenti della commissione per la tutela del mercato.
6. La determinazione dei criteri per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo è compiuta con delibera della commissione per la tutela del mercato da emanarsi entro il 31 marzo 2007.
7. In relazione al singolo ente locale, il calcolo della percentuale di cui al comma 4 del presente articolo, in applicazione dei criteri stabiliti ai sensi del comma 6 del presente articolo, è compiuta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. I trasferimenti erariali a favore delle Regioni e degli enti locali sono ridotti di una cifra pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo. Il valore così ottenuto è ulteriormente diminuito di una quota determinata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
4-bis. La quota di cui al comma 4 del presente articolo è pari al rapporto tra i


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dividendi ottenuti, nell'anno precedente a quello per cui vengono erogati i trasferimenti erariali, dalle partecipazioni della singola Regione, o del singolo ente locale, a società di diritto privato e gli introiti complessivi, aumentato di una percentuale stabilita dalla commissione per la tutela del mercato in base ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 75 della presente legge. In relazione a ogni singolo ente locale, tale quota è calcolata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In aggiunta alla riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, dall'anno 2008, per ciascun Comune, è operata e consolidata una ulteriore riduzione dei trasferimenti ordinari determinata in base ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 75 della presente legge;

all'articolo 20, sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e alle Province Autonome. I trasferimenti sono ulteriormente ridotti di una quota determinata ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della presente legge.
* 75. 6. Capezzone, Nicola Rossi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in modo da garantire, almeno ai piccoli comuni montani, l'adeguamento degli importi trasferiti al tasso d'inflazione programmato.
75. 1.Nan.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: A partire dal 2007 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è incrementato di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo, di cui all'articolo 115, è decurtato di un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007.
* 75. 8. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: A partire dal 2007 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è incrementato di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo, di cui all'articolo 115, è decurtato di un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007.
* 75. 13. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 2.
** 75. 9. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 2.
** 75. 15. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. È ripristinato per l'anno 2007 il contributo di cui all'articolo 1 commi 54 e 55 della Legge n. 311/2004 a beneficio dei comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
75. 2.Nan.


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Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
2-bis. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati a province e comuni soggetti a monitoraggio, ai sensi dell'articolo 66 comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
* 75. 3. Misiani, Fiano, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
3. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati a province e comuni soggetti a monitoraggio, ai sensi dell'articolo 66 comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
* 75. 10. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
3. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati a province e comuni soggetti a monitoraggio, ai sensi dell'articolo 66 comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono obbligatoriamente reiscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
* 75. 14. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
2-bis. I trasferimenti erariali in favore dei Comuni sono incrementati, a decorrere dall'anno 2007, di 760 milioni di euro.
2-ter. L'incremento annuale di tale risorse è distribuito come segue:
a) 300 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Comuni la cui media dei trasferimenti correnti è inferiore alla media nazionale dei trasferimenti per la fascia di appartenenza);
b) 300 milioni di euro in favore della generalità dei Comuni;
c) 160 milioni di euro in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
75. 4. Margiotta, Luongo, Carta, Lombardi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 104 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ad integrazione di quanto previsto nel comma 142, lettera c), non si considerano, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000, n. 267. Nel calcolo del rispetto dell'obbiettivo previsto dal comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non rileva la spesa per il personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 114 della legge 18 agosto 2000, n. 267, imputata ai bilanci di tali enti.
75. 11. Marchi, Lenzi.

Dopo l'articolo 75, inseguire il seguente:

Art. 75-bis.

1. È fatto obbligo ai comuni, con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, di


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provvedere, entro 12 mesi dalla data della presente legge, ad una ripartizione del proprio territorio in microzone uniformi ai fini del valore di mercato degli immobili ivi compresi.
In caso di inadempienza da parte dei Sindaci, si provvederà con il potere di sostituzione da parte dei Prefetti.
Obbligatoriamente entro 6 mesi dalla predisposizione del piano, l'agenzia delle entrate provvederà a definire nuove tariffe d'estimo uniformi per ciascuna microzona, da sottoporre al parere della Commissione censuaria centrale, che provvederà entro 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intenderà favorevole.
Nella eventualità che dalle nuove tariffe emergesse una sperequazione fiscale tra quanto pagato e quanto dovuto i contribuenti potranno presentare domanda di rimborso delle maggiori imposte versate e non ancora resesi definitive, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi valori di estimo catastale conseguenti alle disposizioni approvate con la presente proposta.
75. 01. Nardi.

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

Art. 75-bis.

1. I proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento.
75. 02. Giovanelli.

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni finanziarie a favore degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafiose).

1. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.
2. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. spettanti per l'intero esercizio.
3. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
4. Per la copertura degli oneri anche relativi ad esercizi pregressi di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente, come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore


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a 10.000 abitanti, sono considerati come enti di 10.000 abitanti.
75. 05. Gabriele.

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

Art. 75-bis.

1. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.
2. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, spettanti per l'intero esercizio.
3. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 329, convertito nella legge 11 febbraio 1994, n. 108, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007, un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente.
75. 07. Astore, Raiti.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Liberalizzazioni nel settore dei servizi pubblici locali).

1. L'articolo 15 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 è abrogato.
2. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «campo di applicazione», inserire le seguenti: «dei commi 2-15 quater»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole «le disposizioni», inserire le seguenti: «dei commi 2-15 quater»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole «le disposizioni», inserire le seguenti: «dei commi 2-15 quater»;
d) dopo il comma 15-quater sono aggiunti i seguenti:
«15-quinquies. L'ammontare dei trasferimenti erogati annualmente dallo Stato a ciascun ente locale è ridotto in misura proporzionale alle partecipazioni che risultano, nel bilancio dell'anno finanziario precedente, detenute nelle società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica e all'ammontare dei dividendi ottenuti da tali partecipazioni.
15-sexies. Le somme derivanti dalla riduzione dei trasferimenti sono destinate nella misura del quaranta per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare e per il rimanente sessanta per cento, in parti uguali, a contributi agli enti locali erogati attraverso due appositi Fondi speciali, denominati rispettivamente «Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione», istituito presso il Ministero


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dello Sviluppo economico e «Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche», istituito presso il Ministero delle infrastrutture.
5-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di calcolo del fattore di riduzione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione e i criteri preferenziali ai fini dell'accesso al contributo da parte degli enti locali che attuano efficaci misure di liberalizzazione, promozione della concorrenza e contenimento delle tariffe nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle contribuzioni del Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche e le modalità di erogazione dei contributi ai comuni nel cui territorio sono in corso interventi connessi alla realizzazione del programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 che determinano rilevanti impatti ambientali.
75. 0. 3. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, è sostuito dal seguente:
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono escluse dall'applicazione del presente articolo.
75. 06. Volontè, Peretti, Zinzi.


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ART. 76.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
76. 57. Milana.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, la voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze è così modificata:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
76. 14. Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.
*76. 18. Giovanelli.

Sopprimerlo.
*76. 15. Misiani, Fiano, Vannucci.

Sopprimerlo.
* 76. 27. Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
* 76. 43. Sgobio, Napoletano.

Sopprimerlo.
* 76. 56. Saglia.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), f), g), h) e i).
76. 60. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Corsetto, Cossiga.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
76. 54. Allasia, Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al


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decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
76. 32. Zaccaria, Boato, Franco Russo, Amici, Ferrari, Bressa, Mascia, Incostante.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
76. 1. I Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: comunità montana ha con le seguenti: e i bacini imbriferi montani hanno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: della comunità aggiungere le seguenti: o dei bacini.
76. 53. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Caparini, Romele.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola «monocratico».
76. 8. Quartiani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
76. 33. Boato, Zaccaria, Franco Russo, Bressa, Amici, Incostante.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
76. 2. I Commissione.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: da un rappresentante con le seguenti: da due rappresentanti.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
76. 55. Allasia, Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Aumento tassa superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 507/1995) è aumentata del 10 per cento.
76. 41. Satta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
76. 3. I Commissione.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), f), h) ed l).
76. 13. Crisafulli.


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Al comma 1, lettera d), capoverso 5, primo periodo, dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.
76. 4. I Commissione.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.
76. 42. Raiti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
76. 51. Mascia, Russo, Ricci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20 milioni;
2008: - 20 milioni;
2008: - 20 milioni.
* 76. 45. Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20 milioni;
2008: - 20 milioni;
2008: - 20 milioni.
* 76. 49. Ricci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 76. 16. Marchi, Misiani, Aurisicchio, Pedulli, Vannucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 76. 47. Satta.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: , i presidenti fino alla fine della lettera con le seguenti: e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 29 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui agli articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le risposte di produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro.
76. 28. Bordo.

Al comma 1, la lettera e), sostituire le parole: i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali con le seguenti: gli assessori comunali e provinciali.
76. 48. D'Elpidio, Adenti.


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Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti: , i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
76. 31. Ferrari, Amici, Bressa, Boato, Zaccaria, Franco Russo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: consigli provinciali, inserire le seguenti: i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti.
76. 5. I Commissione.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e i presidenti e gli assessori delle comunità montane.
76. 9. Quartiani.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
76. 29. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20 milioni;
2008: - 20 milioni;
2008: - 20 milioni.
76. 44. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 76. 12. Ascierto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 76. 52. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Al comma 1, lettera f), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari ad un quinto con le seguenti: pari ad un terzo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Incremento dell'aliquota di accisa sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'accisa sui superalcolici, come determinata ai sensi dell'Allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 2 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 3 per cento.
76. 58. Fiano.


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Al comma 1, lettera h), capoverso c), secondo periodo, sostituire le parole da: un comune avente popolazione fino alla fine della lettera con le seguenti: il comune avente la maggiore popolazione.
76. 6. I Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
m) l'articolo 234 - organo di revisione economico-finanziario - del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 234.
(Organo di revisione economico-finanziario).

1. I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei revisori sono scelti:
a) due tra quattro iscritti agli albi territorialmente competenti dei dottori commercialisti e degli esperti contabili indicati dai rispettivi presidenti;
b) uno tra due iscritti nel registro dei revisori contabili, residenti nel territorio provinciale di competenza, indicati dalla commissione centrale per i revisori contabili istituita ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle Comunità montane, la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra due iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed un iscritto nel registro dei revisori contabili, indicati con le medesime modalità sub 2).
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall' avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;
n) all'articolo 235 - Durata dell'incarico e cause di cessazione - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo comma eliminare le parole: «e sono rieleggibili per una sola volta».
76. 10. Costantini, Raiti.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione tra i 30.000 e i 200.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2».
76. 17. Vincenzo De Luca.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali,


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computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.
76. 7. I Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli eletti negli enti locali, dipendenti delle amministrazioni delle forze armate e delle forze di polizia, che prestano servizio fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, deve essere concesso dalla propria amministrazione, per tutta la durata del loro mandato, il trasferimento nella sede di servizio più vicina allo stesso ente»;.
76. 11. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
76. 20.Garagnani.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente alla Tabella A, voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
76. 22.Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente alla Tabella A, voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
76. 23.Armosino.

Al comma 1, lettera d), punto 5), sopprimere le parole: nonché di altri enti territoriali.
76. 24.Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
76. 25.Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I sindaci e gli assessori possono stipulare una polizza sulla vita e contro gli infortuni con oneri a carico della Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente alla Tabella A, voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
76. 19.Fratta Pasini, Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 15 comma 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, aggiungere in


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fine il seguente periodo: «L'incremento della pensione spettante ai lavoratori di cui al comma 1 si intende aggiuntivo a quanto calcolato sulla base della retribuzione dell'azienda di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
76. 50. Provera, Ricci.

Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

Art. 76-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nelle elezioni relative ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
2. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo precedente, ha efficacia retroattiva nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico ancora pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, alla data di entrata in vigore della presente legge.
76. 02. Crapolicchio, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.


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ART. 77.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


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Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce
2007
2008
2009
a) Ministero dell'economia e delle finanze-240.720
-249.720
-249.720
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale-57.150
-100.197
-100.197
c) Ministero della giustizia-50.000
-50.000
-50.000
d) Ministero degli affari esteri-109.116
-106.977
-106.977
e) Ministero della pubblica istruzione-3.256
-6
-6
f) Ministero dell'interno-101.000
-100.000
-100.000
g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-986
-82
-82
h) Ministero della difesa-11
-11
-11
i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-45
-45
-45
l) Ministero per i beni e le attività culturali-92.045
-100.045
-100.045
m) Ministero della salute-100.000
-100.000
-100.000
n) Ministero dell'università e della ricerca-20.000
-40.000
-80.000
o) Ministero della solidarietà sociale-50.000
-200.000
-200.000

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce
2007
2008
2009
a) Ministero dell'economia e delle finanze-442.145
-450.644
-450.644
b) Ministero degli affari esteri-1.000
-3.000
-3.000
c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-240.000
-290.000
-290.000
d) Ministero per i beni e le attività culturali-27.900
-27.900
-27.900
e) Ministero dell'università e della ricerca-65.000
-5.000
-5.000

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
77. 7.Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, La copertura finanziaria è contenuta nell'importo di 50 milioni di euro di cui al precedente articolo 33 con la contestuale diminuzione del fondo di cui all'articolo 104. Fondo di 300 milioni di euro per il 2007 e 400 milioni di euro ciascuno per il 2008 e 2009.
77. 16.Belisario, Raiti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla Tabella A, la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
77. 3.Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.
*77. 4.Farinone.

Sopprimerlo.
*77. 5.Vannucci, Bordo.

Sopprimerlo.
*77. 6.Raiti.

Sopprimerlo.
*77. 9.Angelino Alfano, Marinello.


Pag. 656

Sopprimerlo.
*77. 10.Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
*77. 18. Garavaglia, Filippi, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 77.

1. L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria Trani restano disciplinate dalle disposizioni, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, e dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
77. 8.Ceroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 77.

1. L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani restano disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147 e dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148.
77. 17. Antonio Leone, Gianfranco Conte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 77.

1. L'organizzazione degli Uffici Periferici delle Amministrazioni Statali sui territori delle istituende Provincie di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo, restano regolate dalle leggi n. 146 del 2004, n. 147 del 2004 e n. 148 del 2004 istitutive delle suddette Provincie.
77. 14.D'Elpidio.

Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni collegate alla costituzione delle neo istituite province.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la parola istituende con la seguente: istituite Sopprimere l'ultimo periodo.
77. 15.Forlani, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 sostituire le parole: , 34 e 35 con le seguenti: e 34.
77. 1.I Commissione.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
77. 2.Quartiani, Fiano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In caso di istituzioni di nuovi comuni, la divisione del patrimonio immobiliare dell'Ente originario avverrà esclusivamente secondo criteri di territorialità. La presente norma si applica a tutte le separazioni di comuni avvenute anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è intervenuto il trasferimento di titolarità dei beni immobili e non è stata raggiunta alcuna intesa tra le parti.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di nuovi comuni.
77. 19.Monaco.


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ART. 78.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto ad inviare entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 l'elenco dei provvedimenti adottati ai fini del contenimento della spesa pubblica. In caso di mancato rispetto il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 diffida le Regioni ad adempiere entro il 30 settembre 2007.
Qualora i suddetti enti non adempiano il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta adotta entro il 30 novembre 2007 i necessari provvedimenti.
Decorso inutilmente il termine del 30 novembre 2007 nelle regioni interessate con riferimento all'anno successivo si applica automaticamente la previsione di cui all'articolo 73, comma 15 lettere a) e b) della presente legge.
78. 1.Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo la parola: Regioni, inserire la seguente: ordinarie.
78. 2. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, dopo le parole: strutture organizzative, aggiungere le seguenti: inclusa la riduzione del numero delle aziende sanitarie regionali.
78. 3.Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono escluse dall'applicazione del presente articolo.
78. 01. Volontà, Peretti, Zinzi.


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ART. 79.

Sopprimerlo.
* 79. 16.Ulivi.

Sopprimerlo.
* 79. 20.Andrea Ricci.

Sopprimerlo.
* 79. 21.Garavaglia, Filippi, Giorgetti.

Sopprimerlo.
* 79. 23.Milana.

Sopprimere il comma 1.
** 79. 10.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1.
** 79. 15.Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Sopprimere il comma 1.
** 79. 22.Saglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali nonché di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali di cui ai commi 2, 3 e 4, è istituita un'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, incaricata di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali, alla definizione dei parametri di valutazione della loro attività, alla misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini, all'apprezzamento dei risultati conseguiti, al monitoraggio del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità e crescita interno ed all'accertamento delle condizioni che legittimano i benefici previsti dal presente articolo. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Agenzia, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Agenzia. Per il funzionamento dell'Agenzia è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a cinque milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni.
79. 13.Bressa, Zaccaria, Amici.

Sostituire il comma 1, con seguente:
1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento delle circoscrizioni provinciali. Detta Commissione fornisce al Parlamento una relazione tecnica sui progetti e disegni di legge in discussione che


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prevedono la modifica delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove provincie.
Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell'ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i rispettivi bilanci.
79. 19.Galati, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'interno con le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'interno.
79. 1.I Commissione.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
* 79. 2.I Commissione.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
* 79. 3.Catone.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
* 79. 6.Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
* 79. 9.Pelino.

Al comma 1, dopo le parole: Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti, concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province aggiungere le seguenti: La sospensione non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la Commissione Parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, oltre a completare la fase di discussione generale, sia giunta ad approvare un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
** 79. 4.Catone.

Al comma 1, dopo le parole: Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti, concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province aggiungere le seguenti: La sospensione non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la Commissione Parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, oltre a completare la fase di discussione generale, sia giunta ad approvare un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
** 79. 8.Pelino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La sospensione dei procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la Commissione parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, abbia, in presenza della prevista Relazione governativa, completato la fase di discussione generale ed approvato un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
79. 7. Pelino.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.


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Conseguentemente dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Imposta addizionate sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta allatto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di curo.
3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
79. 24.Satta.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
* 79. 11.Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
* 79. 17.Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere i commi 5 e 6.
79. 5.Giovanelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5-bis. I Comuni facenti parte delle comunità montane previste dall'articolo 27 che diano luogo alla costituzione di Unioni di Comuni recedono automaticamente dalla Comunità Montana di appartenenza.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai Comuni facenti parte delle Unioni di Comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti spetta la ripartizione delle risorse o di quota parte delle stesse, attribuite alla Comunità Montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 79.
** 79. 12.Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5-bis. I Comuni facenti parte delle comunità montane previste dall'articolo 27 che diano luogo alla costituzione di Unioni di Comuni recedono automaticamente dalla Comunità Montana di appartenenza.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai Comuni facenti parte delle Unioni di Comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti spetta la ripartizione delle risorse o di quota parte delle stesse, attribuite alla Comunità Montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 79.
** 79. 18.Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni di cui al Capo IV ed in particolare degli articoli 76 e 79 non determinano la riduzione degli organi rappresentativi dei comuni fino a 5.000 abitanti.
79. 0. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.


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ART. 80

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

«Art. 215-bis.

1. All'articolo l, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
9) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
10) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2006».
80. 12. Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una ipotesi addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente la vendita di beni di lusso all'ufficio erariale territoriale competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
80.32.Satta.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
80. 10. Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.
* 80. 13. Giovanelli.

Sopprimerlo.
* 80. 14. Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo, Raisi, Lazzari.

Sopprimerlo.
* 80. 8. Misiani, Fiano, Vannucci.

Sopprimerlo.
* 80. 9. Crisafulli.

Sopprimerlo.
* 80. 15. Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
* 80. 22. Soffritti, Sgobio, Napoletano.


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Sopprimerlo.
* 80. 28. Andrea Ricci.

Sopprimerlo.
* 80. 29. Milana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
80. 6. Lupi, Craxi, Valducci, Romani, Colucci, Casero, Aprea, Pecorella, Bocciardo, Rivolta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il limite di cui al comma 1 non si applica agli amministratori di cui all'articolo 2381, comma 2, del Codice civile.
80. 1. I Commissione.

Sopprimere comma 2.
80. 11. Marchi, Misiani, Vannucci.

Al comma 2 sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.
80. 2. I Commissione.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , che abbiano una partecipazione non inferiore al 10 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
80. 26. Garavaglia, Filippi, Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.
80. 3. I Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , in tutto o in parte, con la seguente: totalmente.
80. 4. I Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. I presidenti. e i componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione totale di comuni o province, qualora da questi nominati, per la durata del mandato e per i due anni successivi alla scadenza del medesimo, non possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle società nelle quali esercitano il suddetto mandato.
5-ter. Nessuno può essere nominato da comuni, province ed altri enti pubblici in più di un consiglio di amministrazione o collegio sindacale di società a partecipazione totale degli enti medesimi.
80. 24. Attili.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
80. 25. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dei soli comuni capoluogo di provincia con le seguenti: dei soli comuni con più di 15.000 abitanti.
80. 31. D'Elpidio, Adenti.


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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
80. 5. Costantini, Raiti, Ossorio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 18 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi da tale limite gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette limitatamente ai finanziamenti erogati dall'Unione Europea, da fondazioni e/o altri soggetti privati e da quegli enti territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di progetti ed in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un parco nazionale.
80. 21. Francescato, Piazza, Borelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
9. L'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
10. II comma 5 dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, nonché i direttori generali nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge».
80. 23. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
«Art. 80-bis.
(Fondo incentivi per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo, denominato «Fondo incentivi per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», destinato a finanziare le spese in conto interessi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa. Per la gestione del fondo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per gli Affari regionali e per le autonomie locali, sentita la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14 comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative di assegnazione dei suddetti fondi e di erogazione degli stessi per le finalità di cui al comma 1.

Conseguentemente, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -15 milioni;
2008: -15 milioni;
2009: -15 milioni.
80. 01. I Commissione.

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

Art. 80-bis.
(Divieto di cumulo di compenso).

1. È vietato il cumulo di compensi, indennità, gettoni comunque riconducibili


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alle attività prestate nell'esercizio delle funzioni di sindaco, assessore, consigliere comunale, presidente, consigliere di circoscrizione, presidente di provincia, assessore, consigliere provinciale, presidente di comunità montana, assessore, consigliere, presidente di regione, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo, membro del Governo, sottosegretario, presidente o consigliere di amministrazione di enti, istituzioni, aziende pubbliche, presidente o consigliere di amministrazione di società a totale o parziale capitale pubblico.
2. Al fine di rendere operativo il divieto imposto dal 1 comma, chiunque si trovi in una delle condizioni sopra descritte è tenuto, entro i dieci successivi alla nomina, a scegliere quale compenso, indennità o gettone percepire, comunicando per iscritto tale decisione a tutti gli Enti c/o società interessati.
3. Nel caso in cui una delle condizioni indicate al comma 1 risulti sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti stabiliti al comma 2 dovranno essere formalizzati entro i 60 giorni successivi.
4. La violazione del divieto stabilito al comma 1 implica l'obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti, maggiorati di una sanzione del 100 per cento.
80. 02. Costantini, Raiti.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modifiche e integrazioni, è assegnato alla regione siciliana un ulteriore limite di impegno di 10 milioni di euro per la durata di quindici anni, corrispondente ad un capitale mutuabile di 103 milioni di euro».
80. 04. Crisafulli.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
«Art. 80-bis.
(Contributo di solidarietà in favore della Regione siciliana).

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2007 è corrisposto alla regione siciliana nella misura di 200 milioni di euro.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo perle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla regione siciliana, a decorrere dall'anno 2008, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro annui. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'incremento del PIL regionale rispetto a quello nazionale».
80. 05. Crisafulli.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006).

1. All'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 223, del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti» sono aggiunte le seguenti: «nonché con gli altri soggetti


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pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante»;
b) le parole: «sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti», sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse dall'applicazione del presente articolo».
80. 0. 7. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «affidanti» sono inserite le seguenti: «nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante,»;
b) dopo la parola: «n. 385,» sono inserite le seguenti: «sono escluse dall'applicazione del presente articolo.».
80. 06. Gelmini, Bernardo, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Spese sostenute dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari).

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della 0iustizia.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2007. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni regresso si provvede entro il 31 dicembre 2006, mediante uno o più decreti del Ministro della giustizia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente la vendita di beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
80. 0. 16. Satta.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Spese sostenute dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari).

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli


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uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2007. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni regressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006, mediante uno o più decreti del Ministro della giustizia.
* 80. 0. 8. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Spese sostenute dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari).

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo paria 400 milioni di euro a partire dall'anno 2007 Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006, mediante uno o più decreti del Ministro della giustizia.
* 80. 0. 17. Sgobio, Napolitano.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Risanamento delle situazioni debitorie degli enti locali).

1. È consentito ai comuni ed alle province l'accesso al credito presso la Cassa depositi e prestiti anche per il risanamento delle situazioni debitorie. Male accesso è consentito per una sola vota ogni 10 annualità finanziarie, previo apposito parere preventivo dell'Assessorato regionale agli enti locali, in aggiunta alla normale anticipazione di cassa erogata dalle rispettive tesorerie. L'estinzione del relativo debito dovrà avvenire nelle 5 annualità finanziarie successive alla effetti erogazione, senza pre-ammortamento, con oneri esclusivamente a carico dell'ente richiedente.
80. 0. 12. Romano, Drago, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
1. Il Procuratore Generale della Corte dei conti di ogni sezione regionale, nomina per ogni comune, provincia o città Metropolitana, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. Al comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri» sono sostituiti: «nominato dal Procuratore generale della Corte dei conti di ogni sezione regionale».
80. 0. 13. Pedrini.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Agevolazioni tariffarie per i voli degli amministratori delle isole).

1. Agli amministratori dei comuni delle isole minori, nonché di Sicilia e Sardegna, si applicherà uno sconto del 50 per cento sulle tariffe aree da e per la capitale in coincidenza con impegni istituzionali legati all'attività tipica di mandato. In ogni


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caso al beneficio non potrà essere ammesso lo stesso ente per più di quattro voli mensili.

Conseguentemente, all'articolo 215, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100 milioni;
2008: - 100 milioni;
2009: - 100 milioni.
80. 0. 14. Romano, Drago, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Uso razionale delle risorse idriche).

1. Al fine di attivare un uso razionale delle risorse idriche presenti nel territorio nazionale, i soggetti competenti in materia, individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle comunità montane e nelle autorità di bacino devono, entro sei mesi dalla classificazione delle acque bianche non potabili prevista dal comma 2, adeguare le rispettive norme di legge e di regolamento, nonché le procedure amministrative, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i nuovi piani urbanistici relativi ad aree di espansione edificatoria devono prevedere una nuova rete di distribuzione e di captazione per le acque classificate, ai sensi del comma 2, acque bianche non potabili, in aggiunta alle reti ordinarie previste dalle normative urbanistiche regionali atte a rendere urbanizzabile un'area;
b) l'approvazione di qualsiasi strumento urbanistico che comporta espansione edificatoria, nonché il rilascio delle concessioni a edificare nuovi insediamenti pubblici e privati, qualsiasi sia la loro destinazione d'uso e la dimensione, devono essere subordinati al rispetto della distinzione di rete per le acque bianche non potabili individuate ai sensi del comma 2, in rete di raccolta o di captazione e in rete di distribuzione;
c) per le aree già urbanizzate ed edificate, deve essere prevista l'elaborazione, da parte delle amministrazioni locali competenti per territorio, di piani d'intervento atti ad adeguare il territorio pre-edificato a quanto previsto alle disposizione di cui alle lettere a) e b). I lavori inerenti all'adeguamento devono essere iniziati nei termini definiti da apposita legge regionale;
d) l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere, a), b) e c) non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Governo emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito provvedimento volto a definire le caratteristiche chimiche delle acque classificate acque bianche non potabili nonché i relativi usi di impiego consentiti.
80. 0. 18. Galli.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Norme in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: si è verificato il fatto dannoso sono sostituite dalle seguenti: è stata realizzata la condotta produttiva di danno.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nella ipotesi in cui per l'accertamento dell'ammontare del danno sia rilevante l'esito di un giudizio civile o amministrativo, il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, instaurato nel termine quinquennale, può essere sospeso fino all'esito del detto giudizio.


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3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono inseriti i seguenti commi:
3-bis. È fatto obbligo ad ogni amministratore, dirigente o pubblico ufficiale che venga a conoscenza di domande o giudizi promossi nei confronti di una pubblica Amministrazione per ottenere il risarcimento di danni o l'accertamento di responsabilità potenzialmente fonte di danni erariali, di effettuare immediato rapporto alla procura regionale della Corte dei conti con comminatoria, in difetto, di responsabilità solidale relativa ai fatti non denunciati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
3-ter. È istituito presso ogni procura regionale della Corte dei conti un registro contenente la annotazione di ogni denuncia, rapporto o segnalazione pervenuta alla stessa. Ogni sei mesi la procura regionale redige una pubblica relazione nella quale si dà notizia dell'esito e dello stato delle dette denuncie rapporti o segnalazioni in maniera complessiva e trasmette la relazione medesima al Procuratore generale della Corte dei conti.
80. 0. 19. Del Bono.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure per il trasporto rapido).

1. Il fondo di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa è finanziato con euro 200.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e della finanza Legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 205.995;
2008: - 168.495;
2009: - 168.495.
80. 0. 20. Raiti

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

Art. 80-bis.

L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
Art. 101: - (Disponibilità e mobilità). - 1. Il segretario rimasto comunque privo di incarico è collocato transitoriamente in disponibilità per la durata massima di due anni.
2. Durante il periodo di disponibilità, il segretario resta iscritto all'albo e percepisce lo stipendio, i diritti, le indennità ed ogni altro emolumento comunque denominato corrisposto ai segretari in servizio, al netto di quanto percepito per gli incarichi conferitigli per effetto del collocamento in disponibilità. Il segretario in disponibilità può essere utilizzato:
a) per le attività dell'Agenzia a norma dell'articolo 103 nonché per attività di consulenza ed incarichi di supplenza e reggenza;
a) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti alla posizione professionale rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedono, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sospendono, per un periodo pari alla loro durata, lo stato di disponibilità.

4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene posto in mobilità con il procedimento di cui al successivo comma 12, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che verrà conservata ad personam.
5. I segretari collocati in disponibilità possono richiedere in qualunque momento di essere trasferiti in mobilità volontaria presso altre pubbliche amministrazioni presso le quali abbiano verificato la disponibilità di posti di qualifica corrispondente a quella posseduta.


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6. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che presentino disponibilità di organico, il Dipartimento della funzione pubblica provvede annualmente, entro il 30 giugno, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che sono obbligate a segnalarle al medesimo dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, pena la nullità delle assunzioni comunque effettuate.
7. Le pubbliche amministrazioni alle quali pervengano domande di trasferimento in mobilità volontaria di segretari comunali e provinciali, in numero eccedente le disponibilità compilano entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, una graduatoria delle domande pervenute nell'anno precedente formata secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di servizio nella qualifica;
b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza di figli di età inferiore agli anni otto.

8. I criteri di cui al comma 7 sono applicati secondo i punteggi riportati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto a punteggio ottenuto da ciascun dipendente. A parità di punteggio si considera l'età anagrafica.
9. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie l'amministrazione procedente comunica a ciascun interessato, l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento.
10. Il segretario in disponibilità ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.
11. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 9, ed il funzionario deve assumere servizio entro quindici giorni.
12. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per, l'assegnazione di uno dei posti scelti. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.
13. Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici,
14. Le procedure di cui ai precedenti commi sono concluse entro il primo semestre solare successivo all'anno in cui è stata presentata la richiesta di trasferimento.
15. Nei comuni che anche a seguito del procedimento di cui ai commi che precedono restano sprovvisti di segretari possono essere utilizzati, compatibilmente con la posizione di carriera, gli idonei degli ultimi concorsi banditi dal Ministero dell'interno nonché i vincitori degli ultimi corsiconcorsi effettuati. In tal caso la mancata


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assunzione del servizio nelle sedi assegnate vale come rinunzia, con la conseguente cancellazione automatica dall'albo.
16. I trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, sono disposti prima dei trasferimenti conseguenti ad esuberi di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ad ogni disposizione che disponga il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai ingenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.
18 Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei segretari in disponibilità e in mobilità rimangono a carico degli enti locali ultime sedi di servizio attivo, fino alla data della nomina presso un altro ente locale o del trasferimento ad altre amministrazioni.
* 80. 03. Raiti.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

L'articolo101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

Art. 101.
(Disponibilità e mobilità).

1. Il segretario rimasto comunque privo di incarico è collocato transitoriamente in disponibilità per la durata massima di due anni.
2. Durante il periodo di disponibilità, il segretario resta iscritto all'albo e percepisce lo stipendio, i diritti, le indennità ed ogni altro emolumento comunque denominato corrisposto ai segretari in servizio, al netto di quanto percepito per gli incarichi conferitigli per effetto del collocamento in disponibilità. Il segretario in disponibilità può essere utilizzato:
a) per le attività dell'Agenzia a norma dell'articolo 103 nonché per attività di consulenza ed incarichi di supplenza e reggenza;
b) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti alla posizione professionale rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedono, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sospendono, per un periodo pari alla loro durata, lo stato di disponibilità.
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene posto in mobilità con il procedimento di cui al successivo comma 12, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che verrà conservata ad personam.
5. I segretari collocati in disponibilità possono richiedere in qualunque momento di essere trasferiti in mobilità volontaria presso altre pubbliche amministrazioni presso le quali abbiano verificato la disponibilità di posti di qualifica corrispondente a quella posseduta.
6. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che presentino disponibilità di organico, il Dipartimento della funzione pubblica provvede annualmente,entro il 30 giugno, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie qualifiche della camera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che sono obbligate a segnalarle al medesimo Dipartimento della funzione


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pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, pena la nullità delle assunzioni comunque effettuate.
7. Le pubbliche amministrazioni alle quali pervengano domande di trasferimento in mobilità volontaria di segretari comunali e provinciali in numero eccedente le disponibilità compilano entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, una graduatoria delle domande pervenute nell'anno precedente formata secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di servizio nella qualifica;
b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza di figli di età inferiore agli anni otto.

8. I criteri di cui al comma 7 sono applicati secondo i punteggi riportati nella tabella A allegata al decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria è compila a in or me decrescente rispetto al punteggio ottenuto a ciascun dipendente. A parità di punteggio si considera l'età anagrafica.
9. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie l'amministrazione procedente comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento.dono restano sprovvisti di segretari possono essere utilizzati, compatibilmente con la posizione di carriera, gli idonei degli ultimi concorsi banditi dal Ministero dell'interno nonché i vincitori degli ultimi corsiconcorsi effettuati. In tal caso la mancata assunzione del servizio nelle sedi assegnate vale come rinunzia, con la conseguente cancellazione automatica dall'albo.
16. I trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, sono disposti prima dei trasferimenti conseguenti ad esuberi di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ad ogni disposizione che disponga il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.
18. Gli oneri relativi a trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei segretari in disponibilità e in mobilità rimangono a carico degli enti locali ultime sedi di servizio attivo fino alla data della nomina presso un altro ente locale o del trasferimento ad altre amministrazioni.
* 80. 0. 15. Belisario, Raiti.


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ART. 82.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis)
coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'ENPALS.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Tassa sulle emissioni di anidride solforica).

All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
82. 3. Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le parole: inferiore all'80 per cento sono sostituite delle seguenti: di qualsiasi entità e grado.
8. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo le parole: dalle stragi di tale matrice, sono aggiunte le seguenti: e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti.
9. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.
10. All'articolo 5, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa aggiungete le seguenti: o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo comma 1;
b) sostituire le parole: all'elargizione di cui al comma 1, e con le seguenti: all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modifiche.

11. All'articolo 6 comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 206, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Viene altresì riconosciuto per gli eventi verificatisi dopo il primo gennaio 2007, il danno esistenziale e patrimoniale».


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12. All'articolo 6, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i casi di prima valutazione si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5.247.271 euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 5.404.917 in euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 5.565.275 euro.
82. 1.Patarino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.
82. 2.Morrone, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Tutela previdenziale dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili, comunque privi di altra tutela previdenziale, iscritte alla Gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La copertura finanziaria di quanto disposto nel precedente comma è assicurata dalle risorse della Gestione, tramite:
il ricorso al gettito della contribuzione obbligatoria per le prestazioni pensionistiche;
il ricorso al contributo dello 0,50 per cento di cui all' articolo 84 del decreto legislativo 26 maggio 2001, n. 151, versato dai lavoratori iscritti alla Gestione, non iscritti ad altre forme di previdenza, per le prestazioni temporanee.
82. 0. 1.Alberto Giorgetti.


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ART. 85.

Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 36. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali; al secondo periodo sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 735 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 683 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 538 milioni di euro.
85. 66.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali, al secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono ulteriormente elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis A decorrere dal 1o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 735 milioni di curo per l'anno 2007, 683 milioni di curo per l'anno 2008 e 538 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009.
85. 61.Zorzato, Milanato.

Al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni:
al primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali.


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al secondo periodo, sostituire le parole: sono elevate al 20 per cento con le seguenti: sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 500 milioni, e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.693 milioni e all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni rispettivamente con le seguenti: 39 milioni, 752 milioni, 20 milioni e 540 milioni.
85. 15. Campa.

Al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni:
al primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali.

al secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,8 punti percentuali;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con effetto dal 1o gennaio 2009, le aliquote contributive sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento, a regime, di un'aliquota pari al 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 77 milioni di euro, di 1.703 milioni di euro per il 2008 e 1.863 milioni di euro per il 2009.
85. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1o gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
*85. 62. Nardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1o gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
*85. 63. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso il pagamento delle cartelle esattoriali emesse dalla Montepaschi Serit, con importi esosi non verificati, per conto dell'INPS ed il fermo amministrativo.
2. Non sono più dovuti gli interessi di mora e le sanzioni sui contributi non versati relativi alle cartelle di cui al comma 1.


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3. È autorizzata la rateizzazione in almeno dieci anni del pagamento dei contributi INPS di cui ai punti precedenti.
85. 20. Minardo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 840 milioni di euro, per l'anno 2008, una minore spesa di 1000 milioni di euro, e per l'anno 2009, una minore spesa di 1.055 milioni di euro.
85. 65.Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».
*85. 23. Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo


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pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».
*85. 25. Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, le cifre degli incrementi, indicate all'articolo 58, sono proporzionalmente ridotte di 1.053 milioni di euro.
85. 6. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.


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Ministero lavoro e previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero interno:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Ministero beni culturali:
2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero salute:
2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero università:
2007: -;
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.

Ministero solidarietà sociale:
2007: -;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
85. 39. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere il primo periodo.
85. 32.Palmieri.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 325, con le seguenti: e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e categorie assimilate di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
85. 33. Palmieri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dall'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
85. 2. La XI Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi sono sostituite dalle seguenti: una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta.
85. 3. La XI Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'incremento della contribuzione derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, da computarsi secondo la ripartizione oggi in vigore, non può avere in nessun modo come effetto una riduzione del compenso percepito dal collaboratore al 31 dicembre 2006.
85. 4. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1o gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti versano alla gestione separata di cui all'articolo 2,


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comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
85. 40. Moroni.

Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 58.
85. 30. Bernardo.

Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 37. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole da: per gli apprendisti artigiani fino, alla fine del periodo con le seguenti: per gli apprendisti non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i contratti di apprendistato relativi al settore dell'artigianato la disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 25 mese di apprendistato.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».
85. 74.Sereni, Lulli.

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e
b) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni e 2.193 milioni rispettivamente, con le seguenti: 492 milioni e 1.878 milioni.
85. 16. Campa.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sopprimere le parole:
artigiani e;
b) sopprimere il quarto periodo.


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Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 557 milioni.
*85. 21. Tomaselli.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e;
b) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni, con le seguenti: 557 milioni.
*85. 8. Campa.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo le parole: «artigiani e» sono soppresse;
sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono in maniera lineare, in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annui 275 milioni di euro.
85. 60.Zorzato, Milanato.

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e, e sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 275 milioni di euro.
85. 67.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nel 10 per cento, con le seguenti: nel 2,44 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 7. Campa.

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: ai fini previdenziali aggiungere le seguenti:
«, tale onere si applica per un periodo corrispondente al 50 per cento della durata del contratto di apprendistato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare


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un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Modifica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1 aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. I trasferimenti erariali in favore degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo.
85. 73.Nannicini, Crisci, Ceccuzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il secondo periodo dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è così sostituito: «Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione».
85. 68.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis.
All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della


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amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione».
85. 12. Campa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 49, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un impegno ridotto per i soggetti già in possesso di titolo di studio superiore all'adempimento dell'obbligo scolastico o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere».
*85. 13. Campa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 49, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un impegno ridotto per i soggetti già in possesso di titolo di studio superiore all'adempimento dell'obbligo scolastico o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.».
*85. 70.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 10 e 11.
85. 26. Musi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero dell'economia e finanze è così modificata:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
85. 38. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 5.
85. 9. Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si applica fino al 31 dicembre 2007».
85. 10. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45,


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nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
85. 42. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».
85. 43. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
5-quater. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativo con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».


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Art. 215-ter.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni dì euro annui.
85. 44. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni».
85. 45. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni».
85. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso con il coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando a limite massimo di cui al successivo comma 4».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.
85. 47. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.
85. 48. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori


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autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».
85. 49. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».
85. 50. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.
85. 51. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, sono abrogati».
85. 52. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.


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Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le tabelle di cui al precedente comma sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti percentuali.
85. 53. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
5-ter. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.
85. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.
85. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «nei limiti di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 13.000»;
b) al comma 18, dopo la lettera a), è aggiunta le seguente: «a-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 13 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati nel luglio 2003, dipendenti da imprese in crisi operanti nel settore ad alta tecnologia»;
c) al comma 19, le parole: «del numero di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di 13.000».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».
85. 56. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. I soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del presente decreto, già iscritti alla gestione «Mutualità pensioni» presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,


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sono autorizzati al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione di cui all' articolo 1 del presente decreto, dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati.
Il predetto versamento può essere effettuato tramite delega diretta al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito o di debito. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione assicurativa presso il fondo pensione medesimo.».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1000 milioni di euro.
85. 64.Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.
85. 31. Fabbri, Zorzato, Verro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Ai giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, sono estesi gli incentivi al posticipo del pensionamento, di cui al comma 12 e seguenti della legge 23 agosto 2004, n. 243.
85. 34. Bernardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa.
85. 41. Moroni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La predetta facoltà è estesa anche ai liberi professionisti che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto il rimborso delle quote versate presso le citate forme previdenziali, previa restituzione dell'importo liquidato con relativa rivalutazione a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso».
Conseguentemente. dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le prole «per la quota del 20 percentuali» con le seguenti: «per la quota del 40 percentuali»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 percentuali» con le seguenti: «per la quota del 60 percentuali».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal lo gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 35. Fasolino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nel comma 365 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono abrogate le parole da: approvata fino a: finanze.


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Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.
85. 57. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 32, comma 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, riguardante il diritto al rimborso delle quote versate al Fondo dal lavoratore, le parole: decorso il quinto anno sono sostituite con: decorso il secondo anno;
85. 58. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il lavoratore che abbia gia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2008. In tal caso viene riconosciuta un'ulteriore anzianità contributiva pari ad un'aliquota dell'1 percentuali per ogni anno di contribuzione superiore a 40.
85. 59. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura penale promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate».
85. 1. II Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis Nell'articolo 1, comma 365, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 le parole da: approvata, fino a: finanze, sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'Università e della ricerca legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica. Articolo 5, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.350.000;
2008: - 1.350.000;
2009: - 1.350.000.
85. 22. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Nel comma 365 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono abrogate le parole da «approvata» fino a «finanze».


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Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.400 milioni di euro.
85. 69.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole da: approvata, fino a: finanze sono soppresse.

Conseguentemente ridurre di 1.350 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in Tabella C, cap. 1694, per il finanziamento delle Università, o in Tabella D, Cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
2007: - 1.350.000;
2008: - 1.350.000;
2009: - 1.350.000.
85. 11. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. All'articolo 1, comma 365 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono soppresse le parole da: approvata, fino a: finanze.
85. 14. Campa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 luglio 1901, n. 306, la lettera e), come sostituita dall'articolo 52, comma 23, legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppressa.
85. 18. Nardi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«7. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50% del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa d 600 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: «807 milioni», con le seguenti: «207 milioni».
85. 17. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
7. All'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, a decorrere dal 1o gennaio 2007 sono apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2, le parole «sino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2011»;
2) al comma 2, le parole «9,50 per cento» sono sostituite con le seguenti: 11,50 per cento»;
3) il comma 5 è soppresso.
85. 19. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
7. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a 781 settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1o gennaio 1994, vengono riliquidate in pro quota a far tempo dal 1o gennaio 2002, attribuendo


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ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo erogato dall'Inps per ogni effettivo lavoro o frazione di esso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
85. 125.Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
7. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza, successiva a 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1o gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di euro 10 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di euro 25 mensili, oltre al trattamento minimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;


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c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
85. 126.Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica vengono applicate anche nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alla persone non autosufficienti. Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento ditali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiranno gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione del presente articolo.
85. 127.Bressa.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
7. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i titolari ultrasettantenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'Ago, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori delle minieri, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore ad euro 551.35, riceveranno quale «nuova maggiorazione sociale» una somma pari alla differenza tra la pensione percepita ed il nuovo importo sopra indicato di euro 551.35 per l'aumento del costo vita.
8. La nuova maggiorazione sociale spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi 8337,81 euro annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 16675,62 euro annui.
9. Ai fini del calcolo del reddito di cui al comma precedente sono esclusi:
a) la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;
b) gli interessi generati da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 10.000 euro annui;


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c) l'assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell'articolo della legge 140/85 e dalla legge 544/88.
10. Per i titolari di pensione di cui al comma 7, componenti unici del nucleo familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 1 della legge 140/85 e dall'articolo 1 della legge 544/88, la nuova maggiorazione sociale sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 9.500 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
85. 128. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro.
6-ter. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma precedente siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo superiore a 10.000 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso
6-quater. In ogni caso il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
6-quinquies. Le disposizioni dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non si applicano


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qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
85. 72. Fedi, Narducci, Farina Gianni, Bucchino, Bafile, Merlo.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono soppressi.
2. Le competenze in materia di invalidità civile permangono in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale si avvale di un ufficio all'uopo predisposto, articolato a livello provinciale, completamente autonomo dall'attuale Direzione provinciale dei servizi vari. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si individuano le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, senza ulteriori oneri per lo Stato.
3. Resta ferma la competenza delle Commissioni mediche di verifica degli invalidi civili.
85. 04. Lazzari.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le parole: sino al 31 dicembre 1996 sono sostituite dalle seguenti: sino al 31 dicembre 2011.
6-ter. Dalla medesima data la misura del «9,50 percentuali» ivi contenuta e sostituita con la seguente misura 11,50 per cento».
6-quater. Dal 1o gennaio 2007 il comma 5 dell'articolo 29 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 percentuali, del 12 percentuali e del 12 per cento.
2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 percentuali»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 percentuali».

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.

Conseguentemente, gli accantonamenti di parte corrente della Tabella C, sono


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ridotti in maniera lineare del 5 per cento a decorrere dall'anno 2007.
85. 71.Armani.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
«1. L'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 è abrogato.
2. I beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 1104 e successive modificazioni e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni e che abbiano interrotto il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare nella fase di ricognizione ossia dopo l'invio delle lettere di propensione all'acquisto o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano, comunque, manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, saranno alienati secondo quanto disposto dal decreto legge 25 settembre 2001, n.351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104.
3. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, le Autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili di proprietà degli enti predetti, anche se trasferiti in blocco a soggetti terzi nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione.
4. Il procedimento di dismissione dovrà concludersi entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa.
5. È riconosciuto ai conduttori delle unità immobiliari oggetto di dismissione, nonché a coloro che detengono dette unità immobiliari dopo la scadenza del contratto di locazione, il diritto soggettivo all'acquisto che potrà essere esercitato individualmente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2932 del codice civile, nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, nel caso in cui il procedimento di dismissione non sia stato concluso nel suindicato termine perentorio di due anni».
85. 0. 1. Giachetti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. La medesima disposizione si applica anche con riferimento alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività, e con riguardo a tutti i lavoratori da esse licenziati ovvero ai lavoratori addetti al ramo di azienda cessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità


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da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione».
85. 0. 3 Verro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'articolo 69, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
85. 28. Alberto Giorgetti, Amoruso, Lo Presti.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
7. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
85. 27.Amoruso, Lo Presti.

Dopo l'articolo 178 aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Estensione della tutela previdenziale in favore dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili comunque prive di altra tutela previdenziale iscritte alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 4 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa di 6 milioni di euro.
85. 015.Amoruso, Lo Presti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Cooperative sociali).

1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:
a) del 30 per cento per l'anno 2007;
b) del 60 per cento per l'anno 2008;
c) del 100 per cento per l'anno 2009.

Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
2. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali


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restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.
3. La contribuzione, di cui al comma 2 ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
85.0.14.Musi.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro».

Conseguentemente:
a)
all'articolo 58 comma 1, sostituire le parole: «807 milioni» e 2.193 milioni» rispettivamente con le seguenti: «407 milioni» e 1.793 milioni»;
b) all'articolo 58 comma 2 sostituire le parole: «374 milioni», «1.032 milioni», «304 milioni» e «805 milioni» rispettivamente con le seguenti: «89 milioni», «747 milioni», «60 milioni» e «600 milioni».
85. 0. 2Campa.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 percentuali.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;


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b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
85. 0.19.La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1997 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti tutti i benefici economici previsti dal CCNL del 26 novembre 1994, con vigenza dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, a valere sugli importi relativi alle indennità di buonuscita ed al trattamento pensionistico.
2. I benefici economici di cui al comma 1 vanno ad integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità e si sommano agli incrementi perequativi degli importi di pensione di cui all'articolo 21 delle legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti, nonché sulla indennità di buonuscita e vanno attribuiti dal momento del collocamento in quiescenza, con il pagamento delle quote arretrate.

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 05. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Fasolino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. L'articolo 7-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si interpreta nel senso che, la dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità per tutto il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, tenendo conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi nelle vigenze dei contratti triennali ivi succedutisi.
85. 06. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Fasolino.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493).

1. Al Capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le prole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;


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c) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 ed i 75 anni»;
d) al comma 4 dell'articolo 7, le parole: «sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 percentuali»;
e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis»;
f) all'articolo 8, comma 2, le parole: «per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che abbiano compiuto il 65 anno di età nonché per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,»;
g) all'articolo 8, comma 2, lettera a), le parole: «a lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 7.069,27 annue»;
h) all'articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: «a lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 11.943,88 annue»;
i) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero ha avuto per conseguenza la morte»;
j) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo le modalità di cui all'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».
85. 07. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Assicurazione volontaria).

1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:
«7-bis. - (Assicurazione volontaria). - 1. All'assicurazione possono iscriversi, altresì, su base volontaria le donne che non svolgono in via esclusiva le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)».
85. 08. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la


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misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

1-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Qualora nei dodici mesi successivi al termine del periodo agevolato i nuovi assunti vengano illegittimamente licenziati, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo di tre anni.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.
4. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di pane corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».
85. 09. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 percentuali del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 407 milioni e 1.793 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 89 milioni, 747 milioni, 60 milioni e 600 milioni.
85. 010. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.


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Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte».
85. 011. Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;
b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2;
c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma: 9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005».
85. 012.Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,


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n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
85. 0.19.La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
85. 29.La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti intesi a favorire 1' inserimento al lavoro la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011


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per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi per 1' accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze.
3. Entro il 30 giugno 2001 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione e delle nuove assunzioni previsto dal comma 1, al fine di valutare l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e sui comportamenti delle imprese fruitici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.
85. 0. 16.Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente: 1) all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a l .015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, al medesimo articolo, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
«20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20-ter. l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.
20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis a e-quinquies, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 percentuali.
2) Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;


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b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole tilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
85. 018. Delbono, Motta, Migliori, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 218, dopo il comma 1, inserire il seguente:
2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.

85. 017.Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente idicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

85. 0. 13.Zorzato, Milanato.


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ART. 86.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il limite massimo di 20 giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti: per un periodo pari a un sesto della durata complessiva del rapporto e con esclusione degli eventi morbosi fino a 3 giorni.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis) L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.
86. 15. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il limite fino alla fine del periodo, con le seguenti: per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a 3 giorni.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo, con il seguente: la misura della predetta prestazione è pari all'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
86. 10. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di venti giorni nell'arco dell'anno solare con le seguenti: di un quarto della durata complessiva del rapporto e al terzo periodo sostituire le parole: al 50 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
86. 3.Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguenti: L'incremento della contribuzione non determina in alcun modo una riduzìone del compenso netto pattuito con lo stesso committente, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
86. 4.Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti.

Conseguentemente, dopo le parole: corresponsione dell'indennità di maternità aggiungere le seguenti: ; nel corso di detto periodo la prestazione oggetto del rapporto contrattuale è sospesa e, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Il mancato versamento contributivo da parte del committente non lede in alcun modo il


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diritto del lavoratore alla fruizione delle prestazioni previste.
86. 11. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sostituire il settimo periodo, con il seguente:
Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata a norma della legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis) L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.
86. 14. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: corresponsione dell'indennità di maternità, aggiungere le seguenti: nel corso di detto periodo il rapporto contrattuale è sospeso.
86. 16. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici, di cui al presente comma, che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti contributivi previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
86. 2.Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente:
Alle lavoratrici che abbiano titolo all'indennità di maternità, la stessa è corrisposta anche in presenza di maternità a rischio come certificata dalla legislazione vigente.
86. 9. Delbono.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente:
In caso di gravidanza a rischio sono estese le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001.
86. 13. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di 3 mesi nel primo anno di vita del


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bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.
86. 5. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'indennità di comunicazione sordi, è elevata di euro 154,30 mensili.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le parole: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
86. 12. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Pensioni ai superstiti di assicurato).

1. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.
2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1o dicembre 2006, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1o gennaio 2007.
3. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;


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n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
86. 0. 24. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

È definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottato in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000 una specifica tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'attività delle case da gioco, stante l'inquadramento nella gestione tariffaria secondo la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge 88/89.
86. 0. 26. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. In attesa di una specifica disciplina in materia e della definizione dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni è riconosciuto, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 agli assicurati che svolgono lavori di cura a disabili gravi di parenti in linea retta entro il quarto grado.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro della famiglia, definisce con proprio decreto le modifiche alla tabella A di cui al decreto legislativo il agosto 1993 n. 374 al fine di inserire i lavori relativi alla cura dei disabili gravi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
214-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2007.
86. 0. 27. Bellillo, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

Le Regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap grave ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni che saranno svolte dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti i gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Le Regioni provvedono a determinare le modalità concrete.
All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 3, dopo le parole: «si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992,


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n. 104» è aggiunto il seguente periodo: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5 della medesima legge».
86. 0. 28. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Ai titolari di esattorie private in data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali viene riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989. I contributi previdenziali da accreditare in favore di tali dipendenti sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori di cui all'articolo 123, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7 milioni;
2008: - 7 milioni;
2009: - 7 milioni.
86. 0. 29. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le Regioni e Province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
86. 03. Froner, Leddi Maiola, Pertola, Zeller, Vichi, Fluvi, Vannucci.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di reversibilità ai famialiari degli ex deportati, nei campi di sterminio nazista KZ).

Il secondo periodo dell'articolo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente: «L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati elle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 e non fruivano del beneficio di quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio»

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2007», con le seguenti: ed a 1.103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».
86. 04. Longhi, Di Salvo, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Cooperative sociali).

1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre


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cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:
a) del 30 per cento per l'anno 2007;
b) del 60 per cento per l'anno 2008;
c) del 100 per cento per l'anno 2009.

Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
2. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.
3. La contribuzione, di cui al comma 2 ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
86. 05. Musi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere la seguente:

Art. 86-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 234 del 2004 ha natura solidaristica ed è dovuto con l'applicazione ad esso degli abbattimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica numeri 119 e 120 del 1988 coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e con l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
86. 06. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Modalità di adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1 comma 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. L'adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, della legge 243 del 2004, quando maturato, viene assolto entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento da parte delle regioni delle prestazioni fornite dallo strutture accreditate.
86. 08. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale norma interpretativa).

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende direttocoltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
86. 07. Leo.


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Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(rivalutazione indennità ex articolo 4 legge n. 508 del 1988).

L'indennità di comunicazione di cui di cui all'articolo 4 della legge 508 del 21 novembre 1988 è aumentata di 92,6 euro per dodici mensilità per ogni anno per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce
2007
2008
2009
Voce «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»-35.000
-35.000
-55.000
Voce «Ministero della solidarietà sociale»-20.000
-75.000
-110.000
-55.000
-110.000
-165.000

L'indennità di comunicazione per i sordi, paragonabile a quella di accompagnamento per i ciechi, è stata istituita nel 1988 per un importo di 200.000 lire per dodici mensilità ed è ora di 226,53 euro, cioè in 18 anni è aumentata di meno di 8 euro all'anno.
Si propone di aumentare l'indennità di meno di 93 euro al mese ogni anno per i prossimi tre anni. I sordi in Italia che percepiscono l'indennità sono 49.000. Il totale del maggior esborso è il seguente:
2007: 55.000;
2008: 110.000;
2009: 160.000.
86. 0. 9.Buontempo.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
2. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1 si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione dei finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a per l'anno 2007 una minore spesa di 5 milioni di euro.
86. 0. 10. Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso


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le Regioni e Province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
86. 0. 30. Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Trasmissione telematica certificato medico di malattia).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dal 1o giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2007»;
b) il comma 3 è abrogato.
86. 0. 31. Delbono.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Indennità a favore del personale proveniente dalle ex Compagnie Portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
215. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date e peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della sopra richiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente articolo, pari a euro 12 milioni annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni,


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con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
3. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».
4. La dicitura «trasformazione» di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio, n. 84, deve essere, in modo autentico, interpretata come «costituzione».
5. Nei porti ove, per motivazioni di tutela dell'ambiente marino, ovvero per la tutela di beni culturali ed archeologici, sia stata disposta la chiusura al traffico commerciale, allo scopo di favorire la riconversione produttiva delle imprese portuali trasformate in via coattiva ai sensi dell'articolo 21, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le stesse hanno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e/o diportistiche od altre attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo diverso da quello commerciale.
6. L'onere derivante dal presente articolo è stimabile in 12 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 15, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati.
86. 0. 25. Sgobio, Napoletano, Soffritti, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
86. 0. 23. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Misure di sostegno ai centri per l'impiego).

Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 236/1993.
86. 0. 32. Saglia.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stanziata la somma di 50 milioni dl euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236.
86. 0. 11.Osvaldo Napoli.


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Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per l'individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.
3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
86. 02. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, é erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 curo, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per (individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.
3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare


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un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
86. 0. 12. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro.
2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.
3. 1 limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenutaunica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
86. 0. 1. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro. 2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.
3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante


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dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
86. 0. 13. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 91 milioni di euro.
86. 0. 14.Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, è destinato un contributo di 2,5 milioni di euro.
2. L'attività del Centro nazionale permanente di video documentazione è sottoposta alla vigilia del Ministero per i beni e delle attività culturali.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.
86. 0. 15.Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici, di cui al presente comma, che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti contributivi previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi


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e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
86. 2.Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di venti giorni nell'arco dell'anno solare con le seguenti: di un quarto della durata complessiva del rapporto e al terzo periodo sostituire le parole: al 50 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
86. 3.Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguenti: L'incremento della contribuzione non determina in alcun modo una riduzìone del compenso netto pattuito con lo stesso committente, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
86. 4.Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.
86. 5. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stanziata la somma di 50 milioni dl euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236.
86. 0. 11.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, é erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 curo, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per (individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.
3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si


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applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
86. 0. 12. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro. 2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.
3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
86. 0. 13. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare, le spese di parte


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corrente in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 91 milioni di euro.
86. 014.Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, è destinato un contributo di 2,5 milioni di euro.
2. L'attività del Centro nazionale permanente di video documentazione è sottoposta alla vigilia del Ministero per i beni e delle attività culturali.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.
86. 0. 15.Alberto Giorgetti.


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ART. 166.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
166. 5. Baldelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) in favore delle imprese cooperative, nella misura del 10 per cento dello stanziamento annuo;.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le spese di parte corrente del 5 per cento.
166. 9. D'Ulizia.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: situazioni di crisi aggiungere le seguenti: nonché per consentire l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'onere derivante dall'articolo 166, coma 1, lettera d), valutato in 10 milioni annui si provvede fino a concorrenza dell'onere medesimo, mediante il maggiore gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172 sono soppressi.
166. 13. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: interessate da situazioni di crisi aggiungere le seguenti: nonché per consentirne l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
166. 11. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere: ascoltate le organizzazioni sindacali confederali.
166. 7. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavori irregolari, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali locali, da svolgersi presso i Centri per l'Impiego di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è destinata, per l'anno 2007, la somma di 52 milioni di euro.
166. 1. XI Commissione.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 2 milioni di euro.
166. 6. Alberto Giorgetti, Pedruzzi, Amoruso.


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Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.
166. 3. Marinello, Angelino Alfano.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sette con la seguente: otto.
166. 4. Marinello, Angelino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) per gli enti rispettosi del patto di stabilità viene riconosciuta, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, la possibilità di assunzione, negli organici, dei lavoratori di pubblica utilità e dei lavoratori socialmente utili, ove sussista un accordo tra la Regione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
166. 2. Amendola.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2007;
e-quater) l'importo dell'assegno di cui all'articolo 8 comma 3, decreto legislativo n. 468 del 1997 è incrementato del 20 per cento.
L'assegno spettante ai soggetti di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, prorogati con convenzioni regionali è incrementato del 50 per cento e rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
e-quinquies) gli enti utilizzatori di soggetti nella disponibilità degli stessi da almeno un triennio possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato in deroga ai limiti previsti dall'articolo 59 della presente legge, in applicazione all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; come modificalo dall'articolo 2-bis, comma 1 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, limitatamente all'anno 2007.
Agli enti procederanno a tali stabilizzazioni sono assegnati finanziamenti con oneri a carico del Fondo, in misura pari all'assegno ASU mensile più gli assegni familiari, nonché alla corresponsione degli oneri previdenziali diretti e indiretti spettanti ai soggetti assunti per la durata di tre anni.
e-sexies) per facilitare la fuoriuscita dal bacino, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogate ai 31 dicembre 2007.
Per i soggetti non rientranti nella disciplina del decreto legislativo n. 468del 1997; i Comuni e le Regioni, possono


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stipulare apposite convenzioni con l'Inps, ai fini del riconoscimento dell'anzianità contributiva, con oneri a carico del Fondo.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti Isu/Ipu sono ammessi alla contribuzione volontaria per i 5 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, con oneri a carico del Fondo nella misura del 100 per cento. Per i periodi antecedenti gli ultimi cinque la contribuzione volontaria è agevolata con oneri al 50 per cento a carico del Fondo, Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede con specifico decreto a definire le procedure per il versamento dei contributi a carico del lavoratore.

Conseguentemente, all'articolo 85, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni, conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento.
166. 15. Caruso, Acerbo, Duranti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori inserire le seguenti: per il tramite degli enti bilaterali costituiti ad iniziativa delle associazioni dei datori di lavoro, e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
166. 8. Merloni, Delbono.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) ai soggetti che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età si applicano le norme previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare 1e seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
166. 12. Mereu, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta una disciplina volta ad incentivare la realizzazione delle misure per il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, prevedendo a tal fine l'attribuzione di sgravi contributivi alle imprese che, nell'ambito dei piani di sicurezza e di valutazione dei rischio, intraprendono specifiche azioni a ciò finalizzate.

A tal fine, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge n. 148 del 1993, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
166. 14. Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.


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Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Rifinanziamento per il prestito d'onore e la microimpresa).

1. In sede di riparto per l'anno 2007 del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, le cui risorse sono conferite al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104 della presente legge, la dotazione per gli interventi di cui al decreto legislativo 185 del 2000, Titolo II, per il prestito d'onore e le microimprese, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
166. 0. 1. Samperi, Burtone, Crisafulli, Lo Maglio, Rotondo, Piro.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Rifinanziamento per il prestito d'onore e la microimpresa).

1. In sede di riparto per l'anno 2007 del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, le cui risorse sono conferite al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104 della presente legge, la dotazione per gli interventi di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, Titolo II, per il prestito d'onore e le microimprese, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.
166. 05. Samperi, Burtone, Crisafulli, Lo Maglio.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Misure in materia di occupazione dei volontari delle Forze armate).

1. Alle imprese che assumono i volontari in ferma breve o prefissata delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta ovvero prosciolti per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale riconosciuta dipendente da causa di servizio è riconosciuto il beneficio di cui dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
166. 02. Rugghia.


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Dopo l'articolo 166, inserire il seguente:

Art. 166-bis.
(Trattamento economico del personale militare in posizione di aspettativa per infermità).

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, che sia giudicato non idoneo in forma parziale al servizio militare incondizionato, conserva durante la posizione di aspettativa per infermità il trattamento economico ridotto alla metà previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 5, maggio 01976, n. 187, fino alla definitiva pronuncia circa il giudizio di dipendenza da causa di servizio dell'infermità stessa.
166. 04. Rugghia.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Gestione del fondo-casa di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

1. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono versate su apposita contabilità per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi. Agli effetti del presente comma non si applica la limitazione di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
166. 03. Rugghia.


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ART. 169.

Sopprimerlo.
* 169. 1. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.
* 169. 2. Bernardo.

Sopprimerlo.
* 169. 8. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimerlo.
* 169. 7. D'Elpidio, Fabris, Ciuffi.

Sopprimerlo.
* 169. 4. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimerlo.
* 169. 5. Alberto Giorgetti.

Al comma 2, dopo le parole: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori aggiungere: tenendo anche conto delle differenziazioni registrate nelle regioni.
169. 3. Leo.

Al comma 2 dopo le parole: qualità dei beni prodotti aggiungere le seguenti: direttamente ovvero in appalto.
169. 6. Napoletano, Sgobio, Di liberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Paglierini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 169, aggiungere il seguente:

Art. 169-bis.

1. Il contenzioso in essere con la pubblica amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo all'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2005, anche se definito dall'Amministrazione Finanziaria, è sanato con il versamento di una somma complessiva pari a 1.500 euro.
169. 01. Fabbri.

Dopo l'articolo 169, aggiungere il seguente:

Art. 169-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 55, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

1. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 76, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007.
169. 0. 2. D'Elpidio, Cioffi.

Dopo l'articolo 169, aggiungere il seguente:

Art. 169-bis.
(Percentuale di inabilità per il diritto a rendita INAIL).

1. All'articolo 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la percentuale del 16 per cento, a partire dalla quale spetta la rendita, è rideterminata nella misura dell'11 per cento.


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2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le tabelle delle lettere a) e b) di cui al comma precedente sono adeguate al diverso grado previsto dal presente articolo.
3. All'articolo 13, comma 8. del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole «non prima di sei mesi e non oltre un anno» sono sostituite dalle parole «non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi».

Conseguentemente all'articolo 188, comma 1 le parole «la spesa 1 miliardo di euro «sono sostituite dalle seguenti «la spesa 995 milioni di euro».
169. 0. 3. D'Elpidio, Cioffi.


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ART. 170.

Sopprimerlo.
* 170. 10.Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
* 170. 15.Lo Presti.

Sopprimerlo.
* 170. 17.D'Elpidio, Fabris, Cioffi.

Sopprimerlo.
* 170. 1. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2007 con le seguenti: terzo mese successivo all'adozione del decreto di cui al comma 2.
170. 12.Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la parola: rispetto aggiungere la seguente: integrale.
* 170. 2. Campa.

Al comma 1, dopo la parola: rispetto aggiungere la seguente: integrale.
* 170. 3. Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 2, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: previo avviso comune per i diversi comparti.
* 170. 9.Alberto Giorgetti.

Al comma 2, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: previo avviso comune per i diversi comparti.
* 170. 14.Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 2, dopo le parole: le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti: nonché le regioni e le province autonome.
170. 18.Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
170. 19.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 2, dopo le parole; nonché le tipologie di sopprimere la seguente: pregresse.
170. 13.Alberto Giorgetti.

Al comma 2, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere le seguenti: , per la quale le disposizioni di cui al comma 1, entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81.
170. 20.Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».
* 170. 8. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».
* 170. 6. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».
* 170. 4. Buonfiglio, Cosenza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
** 170. 5. XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000,
** 170. 16.Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Gli enti bilaterali, espressione di CCNL sottoscritti fra rappresentanti di organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi, che aderiscono agli accordi di reciprocità previsti dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, e dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono sempre e comunque autorizzati a rilasciare il documento unico di regolarità contributiva o documentazione equipollente.
170. 7. Cosenza, Lisi, Amoruso, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 170, inserire il seguente:

Art. 170-bis.
(Tutela della volontarietà delle dimissioni del prestatore d'opera).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissione volontaria, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro.
2. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, la sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite nel decreto di cui ai comma 3, che


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garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
4. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sia reso possibile al prestatore d'opera acquisire, gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
170. 01. XI Commissione.


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ART. 171

Sopprimerlo.
* 171. 7. Bernardo.

Sopprimerlo.
* 171. 6. Baldelli.

Sostituire i commi 1 e 2 seguente:
1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999, nonché gli importi delle sanzioni per l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui all'articolo 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono aumentati della metà. Nel caso di omessa istituzione dei libri matricola e paga non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.
171. 11. Merloni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:
a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2007;
b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2008;
c)
un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2009».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000» con le seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a curo 6.000 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1o gennaio 2008», e sopprimere il secondo periodo del comma 2.
* 171. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:
a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2007;
b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2008;
c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2009.


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Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 con le seguenti: è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1o gennaio 2008, e sopprimere il secondo periodo.
* 171. 4. Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:
a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2007;
b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2008;
c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 con le seguenti: è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1o gennaio 2008, e sopprimere il secondo periodo.
* 171. 5. Fogliardi, Fincato, Leddi Maiolo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:
a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2007;
b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2008;
c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 con le seguenti: è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1o gennaio 2008, e sopprimere il secondo periodo.
* 171. 2. Leo.

Sostituire il comma 1 è con il seguente:
«1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:
a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2007;
b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2008;
c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1o gennaio 2009.».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 con le seguenti: è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a


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euro 6.000 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1o gennaio 2008, e sopprimere secondo periodo.
* 171. 13. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2 con le seguenti: sono adeguate in base all'indice dell'inflazione verificatasi dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2006.
171. 14. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire le parole: sono quintuplicati con le seguenti: sono aumentati dei cinquanta per cento.
171. 3. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli importi delle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono decuplicati.
1-ter. Nel caso di violazione dell'integrità psicofisica delle persone o dei lavoratori impiegati nella lavorazione o utilizzo dell'amianto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno il cui il danneggiato o i prossimi congiunti siano venuti a conoscenza delle lesioni subite, della causa del danno, dell'identità del danneggiante o dal giorno in cui risultino conoscibili secondo l'ordinaria diligenza».
171. 9. Di Salvo, Buffo.

Sopprimere il comma 2.
171. 15. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, sostituire le parole: da euro 4.000 ad euro 12.000 con le seguenti: da euro 5.000 ad euro 15.000.
171. 12.Lo Presti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di potenziare l'attività di vigilanza e di ispezione per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere in servizio i candidati risultati idonei al concorso per il ruolo di ispettori del lavoro indetto con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23 novembre 2004.
171. 10. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Nel caso di violazione dell'integrità psicofisica delle persone oltre che dei lavoratori dipendenti derivante dalla lavorazione o utilizzo di amianto, la prescrizione del diritto di risarcimento del danno alla persona comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato o i prossimi congiunti siano venuti a conoscenza della entità delle lesioni subite, della causa del danno e dell'identità del danneggiante, oppure dal giorno in cui questi dati risultano conoscibili secondo l'ordinaria diligenza.
171. 1. Di Salvo, Buffo, Schirru, Aurisicchio, Rocchi, Burgio.


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ART. 172.

Sopprimerlo.
172. 4. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le seguenti parole: e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
172. 9. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marianello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: avente data certa. aggiungere le seguenti: Per i datori di lavoro agricoli si continua ad applicare la normativa vigente al 1o ottobre 2006.
172. 27. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
172. 7. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo, aggiungere le seguenti: di collaborazione occasionale.
*172. 16.Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.


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Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo aggiungere le seguenti: e di collaborazione occasionale.
*172. 19.Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo, aggiungere le seguenti: di prestazione occasionale.
*172. 25.Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, capoverso 2, le parole: ivi compresi quelli agricoli sono soppresse:
b) al comma 1, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 01, comma 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
c) al comma 4, al n. 6-bis, sono soppresse le seguenti parole: «e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
**172. 17. Fincato, Fiano.

Sono apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso 2, le parole: ivi compresi quelli agricoli sono soppresse:
b) al comma 1, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente: All'articolo 01, comma 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
c) al comma 4, al n. 6-bis, sono soppresse le seguenti parole: e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
**172. 15. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Patarino, Catanoso.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti con le seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
* 172. 10. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, sono sostituite dalle seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
172. 18.D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti con le seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
* 172. 5. Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti con le seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
* 172. 2. Leo.

Al comma 1, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello con le seguenti: entro 5 giorni da quello.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla Tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».
172. 22.Brugger, Zeller, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti sono sostituite dalle seguenti: entro il decimo giorno da quello di instaurazione dei relativi rapporti.
172. 24.Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti con le seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
* 172. 5. Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti con le seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.
* 172. 2. Leo.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti con le seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;


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17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.
Ministero della giustizia:
2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.
Ministero dell'interno:
2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.
Ministero della salute:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:


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2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni :
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
172. 1. Gianfranco Conte.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*172. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*172. 6. Uggè, Di Centa, Mondello, Zanetta.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
* 172. 8. Bernardo.

Al comma 1, al capoverso 2-bis apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
b) sopprimere il secondo periodo;
e conseguentemente,
c) al comma 4, sopprimere il capoverso comma 6-bis.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
172. 23. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2-bis secondo periodo sopprimere le parole da: fermo a: lavoro.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
** 172. 21. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, capoverso 2-bis secondo periodo sopprimere le parole da: fermo a: lavoro.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
** 172. 14. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, capoverso 2-bis secondo periodo sopprimere le parole da: fermo a: lavoro.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
** 172. 26. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente numero:
2-ter. Le sanzioni ancora in essere, comminate in base all'articolo 9-quater, commi 4 e 18, abrogati all'articolo 85, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annullate e sono sospesi ii relativi atti di esecuzione, qualora la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.
* 172. 11.Marras.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
2-ter. Le sanzioni ancora in essere, comminate in base all'articolo 9-quater, commi 4 e 18, successivamente soppresse dall'articolo 85, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, qualora la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.
*172. 12. Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
2-ter. Le sanzioni ancora in essere, comminate in base all'articolo 9-quater, commi 4 e 18, successivamente soppresse dall'articolo 85, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, qualora la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.
* 172. 20. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 172, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis.

Al fine di potenziare i controlli sull'evasione contributiva, il Ministero del lavoro


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e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, nella misura massima di un terzo per ogni ufficio periferico, gli idonei della procedura concorsuale di cui al decreto del direttore generale delle risorse umane e affari generali del 15 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 23 novembre 2004, con il quale sono stati indetti concorsi pubblici, per esami, per il profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanze, apportare la seguente variazione:
2007: + 950.000.

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:
2007: + 950.000.
172. 01. Palomba.


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ART. 173.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2. È istituito il Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere da 2007 al quale possono accedere gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di compiere uno studio sui danni prodotti da un eccessiva esposizione all'inquinamento atmosferico ed acustico da parte degli operatori del servizio di trasporto pubblico di persone all'interno delle aree urbane, includendo nell'elenco delle malattie professionali previsto dall'articolo 139 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quei lavoratori che, seppure autonomi, dovendo garantire un servizio pubblico, sono maggiormente esposti a fattori inquinanti.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
173. 1. Alfano.

Dopo l'articolo 173 aggiungere il seguente:

Art. 173-bis.
(Corsi di formazione professionale).

1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni. Sono soppresse inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 12, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza automobilistica e per l'accesso all'esame, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991, ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio.
173. 0. 1. Giudice.


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ART. 176.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 460 milioni di euro, con le seguenti: 448 milioni di euro.

Conseguentemente alla fine del comma 1 inserire il seguente comma:
2. Sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
176. 2. Attili, Zunino, Velo, Albonetti.

Al comma 1, dopo le parole: 460 milioni di euro, aggiungere le seguenti: di cui 12 milioni di euro destinati all'attuazione del comma 2 del presente articolo.

Conseguentemente, alla fine del comma 1 aggiungere il seguente:
2. Sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
176. 1. Attili, Zunino, Velo, Albonetti.

All'articolo 176, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 460 milioni di euro con le seguenti: 448 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 176, inserire il seguente:

Art. 176-bis.
(Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti).

1. Sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo famigliare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri, da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
176. 02. Attili, Zunino, Velo, Albonetti.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.
(Trattamento d'integrazione salariale per i lavoratori portuali che prestano lavoro nei porti).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive


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modificazioni è soppresso e sostituito dal seguente:
15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'Impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.
Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della sopra richiamata indennità, da parte dell'INPS, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente articolo, pari a euro 12 milioni annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della Legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
3. La parola «trasformazione» di cui alla rubrica all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio, n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come «costituzione».
4. Nei porti ove, per motivazioni di tutela dell'ambiente marino, ovvero per la tutela di beni culturali ed archeologici, sia stata disposta la chiusura al traffico commerciale, alla scopo di favorire la riconversione riproduttiva delle imprese portuali trasformate in via coattiva ai sensi dell'articolo 2, lettera a) b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le stesse avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e/o diportistiche od altre attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo diverso da quello commerciale.
176. 03. Velo, Attili, Albonetti, Zunino.

Dopo l'articolo 176 il seguente:

Art. 176-bis.
(Incentivi alla trasformazione dei contratti di lavoro part-time).

1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti atti a favorire l'inserimento


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al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011 per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Entro il 30 giugno 2011 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di cui al comma 1, al fine di valutarne l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, sui comportamenti delle imprese fruitici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.
176. 01.Amoruso, Lo Presti.


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ART. 177.

Sopprimere l'articolo.
* 177. 36. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 177. 13. Marinello.

Sopprimerlo.
* 177. 16. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.
* 177. 12. Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
** 177. 8. Fogliari, Fincato, Leddi Maiola.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
** 177. 7. Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
** 177. 6. Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007, con le seguenti: 31 dicembre 2007.
** 177. 19. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente.
177. 15. Pelino.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero territoriale, aggiungere le seguenti: , nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,.
177. 1. La XI Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero territoriale aggiungere le seguenti: nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali.
177. 28.Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, dopo le parole: associazioni nazionali aggiungere: considerazioni sindacali.
177. 35. Campa.

Sopprimere il comma 3.
177. 14. Pelino.

Al comma 3, dopo le parole: lavoro subordinato, aggiungere la seguente: promuove.
177. 2. La XI Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: stipula di contratti di lavoro subordinato e aggiungere la seguente: promuovere.
* 177. 29.Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti


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nella istanza della regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.
* 177. 3. La XI Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.
177. 34. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti ditali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla regolarizzazione per cui sia stata positivamente espletata procedura di conciliazione ai sensi del comma 3 a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 2 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti accertativi degli enti competenti, per gli interi periodi per cui è stata contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
177. 32. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
È prevista una quota, a carico dell'INPS e attivabile solo al pagamento da parte del datore di lavoro dalla quota di cui al punto a) del periodo precedente, tale da raggiungere il massimo della contribuzione dovuta per i lavoratori subordinati per gli anni oggetto dell'atto di conciliazione di cui al comma 3.
177. 5. Di Salvo, Delbono, Buffo, Rocchi, Burgio.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La restante parte della quota dovuta dal datore di lavoro è a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

Conseguentemente, per l'anno 2007 il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti di sostegno dell'occupazione convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato di 50 milioni di euro;
all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce
Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000.
177. 20. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Il versamento della somma con le parole: L'intero versamento della somma.
177. 33. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, sopprimere le parole da: all'articolo 51 del testo unico a: nonché.
177. 21. Merloni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
* 177. 31. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.


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Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
* 177. 4. La XI Commissione.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
177. 26.Balducci, Piazza.

Al comma 7, sostituire le parole: per la durata di un anno a decorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e per il periodo necessario all'espletamento della procedura di regolarizzazione è sospesa, nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza, nell'ambito di accertamenti ispettivi, espletabili successivamente alla presentazione dell'istanza medesima, ogni contestazione di violazione amministrative, omissioni contributive e connessi illeciti penali, contemplati dalle presenti norme, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 3, a fronte di condotte, attive od omissive, realizzate nei periodi indicati e riconducibili al contenuto dell'istanza di regolarizzazione medesima.
177. 30.Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al Regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422 e l'articolo 2, secondo comma, del Regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924 n. 2270, sono abrogati. In attuazione di quanto previsto al comma 1, viene meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale. Eventuali procedimenti di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
177. 9. Delbono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al Regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422 e l'articolo 2, secondo comma, del Regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924 n. 2270, sono abrogati. In attuazione di quanto previsto al comma 1, viene meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale. Eventuali procedimenti di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
177. 10. Delbono.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Sono riconosciuti alla Regione Abruzzo per le annualità 1994, 1995, 1996 i benefici degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000.
177. 11. Crisci.

All'articolo 177, aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Tutti i lavoratori autonomi che abbiano cessato la loro attività possono regolarizzare la propria posizione contributiva ed assicurativa entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in pendenza di contenziosi amministrativi e giudiziari definiti con sentenza irrevocabile, con il pagamento della sola sorte capitale dovuta, con esclusione di eventuali sanzioni, interessi di mora e spese accessorie.
177. 27.D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 177, è inserito il seguente:

Art. 177-bis.
(Apprendistato in cicli stagionali).

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali.
2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.
* 177. 01. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Apprendistato in cicli stagionali).

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali.
2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.
* 177. 02. Bernardo.


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Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Misure per favorire la regolarizzazione dei lavoratori stranieri).

1. Al decreto legislativo n. 86 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 7, sostituire le parole «in lire 10 miliardi annui» con «in euro 10 milioni annui»;
b) dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo).

1. Quando, in occasione dell'intervento delle autorità ispettive del Ministero del Lavoro, dell'INAIL, degli enti previdenziali o di polizia, anche a seguito di segnalazione da parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale a cui si è rivolto, sia accertata l'occupazione, da parte di un'impresa, di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, il questore, sulla base del verbale ispettivo o del rapporti di polizia, o a seguito di comunicazione di cui al comma 2, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per motivi di sfruttamento lavorativo, per consentire allo straniero la continuazione del rapporto di lavoro regolarizzato o la ricerca di un lavoro regolare in caso di cessazione del rapporto nel frattempo intervenuto.
2. Il lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno può congiuntamente al proprio datore di lavoro, entro e non oltre il 30 giugno 2007, promuovere domanda di regolarizzazione esclusivamente nei casi in cui non sussistano violazioni di norme penali e amministrative connesse con i reati di intermediazione illecita di manodopera, privazione o restringimento delle libertà personali, schiavismo, sfruttamento della prostituzione, attività criminali organizzate con finalità eversive, truffa e raggiro, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. La domanda va presentata al questore ai sensi del comma 1 nonché alle commissioni di cui all'articolo 410 del Codice di proceduta civile, che ne esamineranno i contenuti al fine di giungere ad una transazione sui pregressi previdenziali e salariali. L'esame presso le sovra indicate commissioni è subordinato al rilascio del permesso di cui al comma 1. Le Commissioni di cui all'articolo 410 Codice di procedura civile, alla perfezione dell'atto di conciliazione, ne danno comunicazione al questore. Al datori di lavoro di cui al presente comma non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche.
3. A decorrere dalla data del verbale ispettivo, del rapporto di polizia, della comunicazione di cui al comma 2 e fino al provvedimento del questore, lo straniero non può essere espulso o sottoposto a misure di restrizione in quanto privo del permesso di soggiorno, né può essere eseguito un provvedimento espulsivo già emesso. Se l'intervento delle autorità è conseguenza della segnalazione del lavoratore, il divieto di cui al periodo precedente, decorre dalla data della segnalazione, ma viene meno nel caso di verbale o rapporto negativo.
4. Il permesso è revocato se viene accertata con sentenza passata in giudicato l'insussistenza del rapporto di lavoro posto a base del provvedimento del questore.
5. Il rilascio del permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo, consente ai datori di lavoro, se ne ricorrano i presupposti, di regolarizzare lo straniero presso gli istituti previdenziali. La regolarizzazione e la corresponsione delle eventuali competenze arretrate dovute allo straniero in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria produce l'estinzione delle pene connesse al reato di cui all'articolo 22 comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche.
6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo ha la durata di un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali


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e allo studio, nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età e per l'esercizio di specifiche professioni. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente articolo l'interessato risulti inoccupato trovano vigenze le norme ordinarie connesse ai tempi e modi di ricerca di nuova occupazione previsti dal presente decreto legislativo e successive modifiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 6 milioni di euro annui.
177. 03. Buffo, Nicchi, Zanotti, Di Salvo, Aurisicchio, Trupia, Sasso, D'Antona, Cialente, Fumagatti, Attili, Maderloni, Leoni, Longhi, Gianni Farina, Lomaglio, Scotto, Samperi, Fiorio, Bandoli, Falomi, Rocchi.


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ART. 178.

Sopprimerlo.
*178.8.Pelino.

Sopprimerlo.
*178.9.Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.
* 178. 5. Ravetto.

Sostituire l'articolo 178 con il seguente:

Art. 178.
(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato e di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché degli associati in partecipazione e delle partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, i committenti datori i lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, conformemente alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1, promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo, i lavoratori alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro, stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. In ogni caso, i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia


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e delle finanze, approva i relativi accordi relativaménte alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4, comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e i1 versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.
7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti ditali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5. La concessione ditali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
8. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
9. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione è riconosciuto, in termini di titoli e/o punteggio, il lavoro prestato in collaborazione coordinata e continuativa o con Partita IVA in monocommittenza presso la stessa amministrazione.
178. 03. Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi con i singoli lavoratori interessati per promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
178. 34. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, dopo le parole: continuativa anche a progetto, aggiungere le seguenti: nonché degli associati in partecipazione e delle Partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335


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che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.
178. 17. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, dopo le parole: anche a progetto, aggiungere le seguenti: nonché degli associati in partecipazione e dei titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Conseguentemente, all'onere derivante, valutabile in 140 milioni circa di euro all'anno, si provvede mediante la seguente disposizione:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 29 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui agli articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
178. 22. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti : 31 dicembre.
*178.11.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
* 178. 4. Leo.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
* 178. 6. Uggè, Zanetta, Mondello, Di Centa.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
* 178. 7. Fogliardi, Fincato.

Al comma 1, dopo le parole: associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: confederazioni sindacali.
178. 35. Campa.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.
178. 21. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 2, dopo la parola: rapporti sono aggiunte le seguenti: risultanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
178. 26. Leone.


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Al comma 2 sostituire il secondo e il terzo periodo con le seguenti parole: a tempo indeterminato, i quali godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
178. 31. Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i lavoratori comunitari ed extracomunitari iscritti nel libro matricola, che non sono più rintracciabili, basta la sola dichiarazione del datore di lavoro.
178. 36. Campa.

Al comma 3, sostituire le parole: accordi interconfederali con le seguenti: accordi stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
* 178. 1. La XI Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: accordi confederali con le seguenti: accordi stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
* 178. 33. Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 3, dopo le parole: accordi interconfederali inserire le seguenti: e/o aziendali.
178. 25. Leone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: la concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
178. 16. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.
178. 23. Napoletano, Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota contributiva prevista grava per 1/3 sul lavoratore e per i rimanenti 2/3 a carico del datore di lavoro; i lavoratori possessori di partita IVA dovranno indicare nell'atto di fatturazione una rivalsa previdenziale pari alla quota di aliquota a carico del committente.
178. 24. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, sostituire le parole: La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento con le seguenti: Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.


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Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento previdenziale, sopprimere la seguente: di.
178. 2. La XI Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento con le seguenti: Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.
178. 30. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS i contratti stipulati con ciascun lavoratore e l'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in 36 ratei mensili successivi. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 10897.
178. 27. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuali conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva e contributiva relativi al periodo pregresso. Per effetto dei predetti atti di conciliazione, è sospesa ogni contestazione di illeciti di natura fiscale, contributiva ed amministrativa, per i pregressi periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori interessati, come esattamente individuati nel verbale di conciliazione, per il tempo necessario al versamento delle somme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. I datori di lavoro, a tal fine, sono tenuti a depositare presso gli enti competenti copia autentica dei verbali di conciliazione di cui al presente comma.
178. 28. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, sopprimere dalle parole: all'articolo 51 del testo unico alla parola: nonché.
178. 12.Merloni.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
178. 3. Di Salvo Buffo, Rocchi, Burgio.


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Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti degli enti accertatori, per gli interi periodi per cui è contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
178. 29. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 6.
178. 32. Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
178. 19. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai comuni A tal fine è destinato un importo pari al 10 per cento del fondo di cui al comma successivo.
* 178. 18. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
7-bis
. L'accesso alla procedura, di cui al presente articolo, è consentita anche ai comuni. A tal fine è destinato un importo pari al 10 per cento del fondo di cui al comma successivo.
* 178. 13.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione è riconosciuto, in termini di titoli ovvero di punteggio, il lavoro prestato attraverso le fattispecie di contratti di cui al comma 1 in monocommittenza presso la stessa ammmistrazione.
178. 20. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

1. All'articolo 20, al comma 1, della Legge n. 44 del 2001 sono soppresse le parole da: «sulla base» a «organiche».
2. La Regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20 della legge n. 448 del 2001, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, gia equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.


Pag. 755


3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge n. 448 del 2001, fino ad esaurimento delle stesse. Successivamente la Regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio.
178. 02. Raiti, Ossorio.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI SEGNALATI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE O PER COMPENSAZIONE INIDONEA

3.0.10 Galletti Gian Luca
3.127 Cesini Rosalba
3.129 Diliberto Oliviero
3.42 Musi Adriano
4.0.12 D'Elpidio Dante
5.0.2 Tabacci Bruno
5.0.27 Rossi Nicola
5.0.28 Rossi Nicola
5.188 Giorgetti Alberto
5.209 Fincato Laura
5.358 D'Elpidio Dante
5.359 D'Elpidio Dante
5.361 D'Elpidio Dante
5.396 Zorzato Marino
5.399 Conte Gianfranco
6.0.7 Napoletano Francesco
6.0.9 Froner Laura
6.74 Brugger Siegfried
6.75 Zeller Karl
6.77 D'Elpidio Dante
7.0.4 Zorzato Marino
8.69 Burchiellaro Gianfranco
11.34 Armani Pietro
16.49 Piazza Camillo
17.22 Pinotti Roberta
18.86 Nannicini Rolando
18.89 Zucchi Angelo Alberto
18.91 Zorzato Marino
19.0.2 Oliva Vincenzo
19.26 Oliva Vincenzo
19.48 Zucchi Angelo Alberto
19.49 Zucchi Angelo Alberto
20.0.39 Leone Antonio
20.136 Armani Pietro
20.257 D'Elpidio Dante
20.274 Capitanio Santolini Luisa
20.278 Rossi Nicola
20.279 Mantini Pierluigi
20.280 Fistarol Maurizio
20.281 Fincato Laura
20.282 Fincato Laura
20.77 Tabacci Bruno
25.37 Piazza Camillo
29.0.3 Taglialatela Marcello
29.17 Lupi Maurizio Enzo
30.10 Vannucci Massimo
30.32 Buonfiglio Antonio
30.34 Garavaglia Massimo
30.35 Garavaglia Massimo
30.36 Garavaglia Massimo
33.41 Boscetto Gabriele
42.40 D'Elpidio Dante
42.42 D'Elpidio Dante
42.43 D'Elpidio Dante
42.44 D'Elpidio Dante
42.9 Quartiani Erminio Angelo
47.23 Quartiani Erminio Angelo
51.18 Conte Gianfranco
53.7 Peretti Ettore
53.8 Conte Gianfranco
57.101 Cesini Rosalba
57.11 XI Commissione
57.42 Bocchino Italo
57.98 Napoletano Francesco
57.99 Diliberto Oliviero
58.41 Cicu Salvatore
58.42 Marras Giovanni
59.28 Oliva Vincenzo
59.3 Tuccillo Domenico
59.48 Crisci Nicola
61.0.9 D'Elpidio Dante
63.2 Giachetti Roberto
64.11 Raiti Salvatore
64.13 Raiti Salvatore
66.102 Diliberto Oliviero
66.103 Diliberto Oliviero


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66.105 Diliberto Oliviero
66.99 De Simone Titti
67.1 VII Commissione
68.182 Garagnani Fabio
68.78 Goisis Paola
69.2 Filipponio Tatarella Angela
69.4 Ossorio Giuseppe
69.6 Mancini Giacomo
69.8 Tranfaglia Nicola
70.12 Misiti Aurelio Salvatore
74.0.4 Astore Giuseppe
74.112 Albonetti Gabriele
74.115 Ravetto Laura
74.17 Marchi Maino
74.42 Moffa Silvano
74.61 Oliva Vincenzo
74.62 Ricci Andrea
74.67 Sgobio Cosimo Giuseppe
75.0.4 Milana Riccardo
75.5 Tabacci Bruno
79.14 Bressa Gianclaudio
80.0.11 Raiti Salvatore
80.12 Verro Antonio Giuseppe Maria
84.0.1 Sereni Marina
84.41 Turci Lanfranco
84.42 D'Elpidio Dante
84.48 Rossi Nicola
84.64 Zorzato Marino
84.65 Zorzato Marino
85.0.20 Zorzato Marino
85.0.22 Napoletano Francesco
85.123 Zorzato Marino
85.124 Zorzato Marino
85.67 Giorgetti Alberto
85.74 Sereni Marina
85.83 Peretti Ettore
85.84 D'Agro' Luigi
85.86 Nannicini Rolando
86.0.17 Ricci Andrea
86.0.20 Sgobio Cosimo Giuseppe
88.183 Conte Gianfranco
88.73 Bordo Michele
88.93 D'Elpidio Dante
88.94 Ricci Andrea
88.96 Sgobio Cosimo Giuseppe
88.98 Nannicini Rolando
99.0.2 Cancrini Luigi
104.0.18 Merloni Maria Paola
104.0.7 Lomaglio Angelo Maria Rosario
104.9 X Commissione
105.12 Alemanno Giovanni
105.13 Bono Nicola
105.26 Pili Mauro
105.27 Pili Mauro
109.21 Giorgetti Alberto
113.3 Ricci Andrea
118.0.2 Ugge' Paolo
136.19 Zunino Massimo
137.24 Velo Silvia
138.0.5 Leone Antonio
138.12 Astore Giuseppe
139.0.27 Forlani Alessandro
139.0.28 Lucchese Francesco Paolo
139.0.49 Marinello Giuseppe Francesco Maria
139.0.50 Leddi Maiola Maria
139.1 Aurisicchio Raffaele
143.11 Ricci Andrea
145.0.2 Velo Silvia
146.0.5 IX Commissione
152.144 Franci Claudio
156.48 D'Elpidio Dante
160.20 Bonelli Angelo
161.0.8 D'Elpidio Dante
161.0.9 D'Elpidio Dante
161.15 Burchiellaro Gianfranco
163.51 Conte Gianfranco
165.0.7 Raiti Salvatore
175.10 Villetti Roberto
182.0.9 D'Elpidio Dante
183.10 Bonelli Angelo
183.7 Bordo Michele
186.5 Ricci Andrea
186.6 Volonte' Luca
191.0.5 De Biasi Emilia Grazia
194.2 Rossi Gasparrini Federica
198.25 Moroni Chiara
200.0.7 Satta Antonio
Tab.C.13 Cancrini Luigi
Tab.C.14 Napoletano Francesco
Tab.C.17 Giorgetti Alberto


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ALLEGATO 3

Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI NON SEGNALATI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE O COMPENSAZIONE INIDONEA RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 3 A 30 E DA 74 A 80

3.3 Catone Giampiero
3.4 Campa Cesare
3.5 Grillini Franco
3.6 Lenzi Donata
3.7 Di Salvo Titti
3.8 Campa Cesare
3.9 Campa Cesare
3.13 Fedi Marco
3.14 Romagnoli Massimo
3.15 Borghesi Antonio
3.16 Crisafulli Vladimiro
3.18 Campa Cesare
3.19 Ugge' Paolo
3.21 Musi Adriano
3.24 Piscitello Rino
3.25 Di Gioia Lello
3.27 Campa Cesare
3.28 Di Virgilio Domenico
3.34 Filippi Alberto
3.35 Filippi Alberto
3.40 Palmieri Antonio
3.41 Floresta Ilario
3.43 Valducci Mario
3.44 Bordo Michele
3.50 Sereni Marina
3.52 Napoli Osvaldo
3.55 Pedrizzi Riccardo
3.57 Giorgetti Alberto
3.61 Pedrizzi Riccardo
3.64 Raiti Salvatore
3.66 Razzi Antonio
3.68 Bonelli Angelo
3.71 Palomba Federico
3.72 Sgobio Cosimo Giuseppe
3.74 Diliberto Oliviero
3.79 Mazzoni Erminia
3.91 Garavaglia Massimo
3.92 Garavaglia Massimo
3.93 Garavaglia Massimo
3.94 Garavaglia Massimo
3.99 Garavaglia Massimo
3.100 Garavaglia Massimo
3.104 Leone Antonio
3.108 Di Virgilio Domenico
3.109 Mosella Donato Renato
3.110 Bertolini Isabella
3.111 Fedi Marco
3.0.2 Pedrizzi Riccardo
3.0.3 Milana Riccardo
3.0.4 Milana Riccardo
3.0.5 Garavaglia Massimo
3.0.6 Fistarol Maurizio
3.0.7 D'Elpidio Dante
3.0.8 D'Elpidio Dante
4.1 Grillini Franco
4.9 Campa Cesare
4.10 Campa Cesare
4.11 Campa Cesare
4.0.7 Raiti Salvatore
4.0.8 Napoletano Francesco
4.0.9 Diliberto Oliviero
4.0.11 D'Elpidio Dante
5.1 Bordo Michele
5.19 Leo Maurizio
5.20 Leo Maurizio
5.24 Leo Maurizio
5.29 Leo Maurizio
5.30 Leo Maurizio
5.35 Leo Maurizio
5.49 Campa Cesare
5.55 Campa Cesare
5.56 Campa Cesare
5.59 Campa Cesare
5.66 Campa Cesare


Pag. 759


5.78 Campa Cesare
5.80 Tomaselli Salvatore
5.83 Tomaselli Salvatore
5.84 Tomaselli Salvatore
5.95 Tomaselli Salvatore
5.96 Tomaselli Salvatore
5.109 Zanetta Valter
5.110 Ugge' Paolo
5.111 Ugge' Paolo
5.113 Verro Antonio Giuseppe Maria
5.114 Mazzocchi Antonio
5.115 Mazzocchi Antonio
5.116 D'agro' Luigi
5.117 Lulli Andrea
5.119 Campa Cesare
5.121 Campa Cesare
5.122 Campa Cesare
5.124 Campa Cesare
5.135 Burchiellaro Gianfranco
5.144 Di Virgilio Domenico
5.146 Bernardo Maurizio
5.151 Filippi Alberto
5.160 Filippi Alberto
5.162 Filippi Alberto
5.173 Garavaglia Massimo
5.174 Caparini Davide
5.176 Marinello Giuseppe Francesco Maria
5.179 Armosino Maria Teresa
5.182 Valducci Mario
5.183 Giorgetti Alberto
5.187 Giorgetti Alberto
5.215 Giorgetti Alberto
5.218 Piazza Angelo
5.220 Raiti Salvatore
5.222 Amoruso Francesco Maria
5.223 Ulivi Roberto
5.233 Mazzoni Erminia
5.235 Lucchese Francesco Paolo
5.236 Barbieri Emerenzio
5.238 Adolfo Vittorio
5.246 Mazzoni Erminia
5.250 Mazzoni Erminia
5.251 Mazzoni Erminia
5.260 Mazzoni Erminia
5.263 Mazzoni Erminia
5.266 Mazzoni Erminia
5.267 Mereu Antonio
5.269 D'Elpidio Dante
5.271 D'Elpidio Dante
5.273 D'Elpidio Dante
5.276 D'Elpidio Dante
5.278 D'Elpidio Dante
5.285 Ceccuzzi Franco
5.288 Zeller Karl
5.289 Zeller Karl
5.291 Garavaglia Massimo
5.295 Fugatti Maurizio
5.302 Filippi Alberto
5.306 Fugatti Maurizio
5.308 Garavaglia Massimo
5.309 Garavaglia Massimo
5.318 Fugatti Maurizio
5.325 Fugatti Maurizio
5.329 Del Bue Mauro
5.340 Fincato Laura
5.343 Fincato Laura
5.346 Fincato Laura
5.347 Fincato Laura
5.351 Fincato Laura
5.372 Lulli Andrea
5.383 Musi Adriano
5.403 Campa Cesare
5.0.1 Ulivi Roberto
5.0.3 Rossi Nicola
5.0.4 Rossi Nicola
5.0.5 Alfano Gioacchino
5.0.12 Zorzato Marino
6.4 Leo Maurizio
6.5 Campa Cesare
6.6 Campa Cesare
6.7 Campa Cesare
6.8 Tomaselli Salvatore
6.9 Raisi Enzo
6.10 Margiotta Salvatore
6.11 Burtone Giovanni Mario Salvino
6.13 Armosino Maria Teresa
6.15 Filippi Alberto
6.16 Filippi Alberto
6.17 Filippi Alberto
6.18 Alfano Angelino
6.19 Alfano Angelino
6.24 Napoli Osvaldo
6.28 Brandolini Sandro
6.34 Bellotti Luca
6.35 Soffritti Roberto
6.38 Mazzoni Erminia
6.39 Peretti Ettore
6.40 D'Elpidio Dante
6.44 Zeller Karl
6.46 Brugger Siegfried
6.47 Brugger Siegfried
6.48 Zeller Karl
6.52 Brugger Siegfried
6.58 Fugatti Maurizio


Pag. 760


6.70 Fincato Laura
6.72 Tolotti Francesco
6.73 Zorzato Marino
6.0.6 Napoletano Francesco
7.0.2 Zorzato Marino
8.51 Ricci Andrea
8.64 Bertolini Isabella
8.65 Marras Giovanni
10.1 Filippi Alberto
10.3 Filippi Alberto
10.4 Alfano Angelino
10.5 Alfano Angelino
10.0.3 Pedrini Egidio Enrico
10.0.4 Filippi Alberto
10.0.5 Filippi Alberto
11.22 Filippi Alberto
11.24 Alfano Angelino
11.25 Alfano Angelino
11.26 Alfano Angelino
11.27 Alfano Angelino
11.69 Milana Riccardo
11.74 D'Elpidio Dante
11.0.5 Napoli Osvaldo
11.0.8 Soffritti Roberto
11.0.9 Soffritti Roberto
12.2 Giovanelli Oriano
12.6 Napoli Osvaldo
12.8 Napoli Osvaldo
12.12 D'Elpidio Dante
12.14 Saglia Stefano
13.7 Garavaglia Massimo
14.14 Napoli Osvaldo
14.37 Milana Riccardo
14.55 Napoli Osvaldo
14.56 Soffritti Roberto
14.57 Milana Riccardo
14.0.3 Alfano Angelino
14.0.4 Filippi Alberto
14.0.9 D'Elpidio Dante
14.0.10 D'Elpidio Dante
15.1 Buontempo Teodoro
15.3 Burchiellaro Gianfranco
15.4 Alfano Angelino
15.10 Evangelisti Fabio
15.18 D'Elpidio Dante
15.21 Piazza Angelo
15.0.4 D'Elpidio Dante
16.2 Burchiellaro Gianfranco
16.5 Nan Enrico
16.7 Mondello Gabriella
16.8 Mondello Gabriella
16.9 Samperi Marilena
16.19 Burchiellaro Gianfranco
16.24 Leddi Maiola Maria
16.25 Leddi Maiola Maria
16.28 Pedrini Egidio Enrico
16.29 Moffa Silvano
16.33 D'agro' Luigi
16.35 Dionisi Armando
16.0.2 Franci Claudio
16.0.5 D'Elpidio Dante
17.10 Baldelli Simone
17.11 Alemanno Giovanni
17.12 Cicu Salvatore
17.13 Cicu Salvatore
17.20 Pinotti Roberta
17.0.1 Vico Ludovico
17.0.2 Vico Ludovico
18.2 Campa Cesare
18.37 Zorzato Marino
18.40 Bordo Michele
18.42 Giorgetti Alberto
18.44 Napoli Osvaldo
18.45 Zucchi Angelo Alberto
18.51 Bellotti Luca
18.52 Boato Marco
18.54 Soffritti Roberto
18.55 Diliberto Oliviero
18.61 Ruvolo Giuseppe
18.69 Garavaglia Massimo
18.70 Garavaglia Massimo
18.76 Garavaglia Massimo
18.77 Fincato Laura
18.81 Alemanno Giovanni
18.82 Alemanno Giovanni
18.83 Alemanno Giovanni
18.84 Alemanno Giovanni
18.85 Alemanno Giovanni
18.0.4 Di Gioia Lello
18.0.7 Di Gioia Lello
18.0.11 Iacomino Salvatore
19.3 Burtone Giovanni Mario Salvino
19.4 Campa Cesare
19.5 Campa Cesare
19.9 Crisafulli Vladimiro
19.10 Tomaselli Salvatore
19.11 Burtone Giovanni Mario Salvino
19.12 Buonfiglio Antonio
19.13 XIII Commissione
19.14 Cosenza Giulia
19.16 Burtone Giovanni Mario Salvino
19.17 Misuraca Filippo
19.18 Caparini Davide
19.20 Bordo Michele


Pag. 761


19.22 Zucchi Angelo Alberto
19.27 Bellotti Luca
19.28 Bellotti Luca
19.31 D'Alia Gianpiero
19.32 Peretti Ettore
19.33 Delfino Teresio
19.37 D'Elpidio Dante
19.38 Fundaro' Massimo Saverio Ennio
19.39 Garavaglia Massimo
19.40 Garavaglia Massimo
19.41 Milana Riccardo
19.43 D'Ulizia Luciano
19.44 Marras Giovanni
19.46 Misuraca Filippo
20.4 Fogliardi Giampaolo
20.6 VII Commissione
20.8 VII Commissione
20.9 Leo Maurizio
20.11 Leo Maurizio
20.16 Lupi Maurizio Enzo
20.17 Campa Cesare
20.18 Campa Cesare
20.19 Campa Cesare
20.23 Campa Cesare
20.27 Misuraca Filippo
20.28 Misuraca Filippo
20.29 Lupi Maurizio Enzo
20.30 Lupi Maurizio Enzo
20.32 Lupi Maurizio Enzo
20.35 Pedulli Giuliano
20.36 Pedulli Giuliano
20.37 D'Agro' Luigi
20.38 Tomaselli Salvatore
20.40 Cialente Massimo
20.41 Cialente Massimo
20.42 Tomaselli Salvatore
20.46 D'Agro' Luigi
20.47 Fincato Laura
20.48 Fincato Laura
20.51 Crisafulli Vladimiro
20.54 Di Centa Manuela
20.55 Ugge' Paolo
20.57 Mondello Gabriella
20.59 Raisi Enzo
20.63 Alfano Gioacchino
20.67 Burtone Giovanni Mario Salvino
20.68 Burtone Giovanni Mario Salvino
20.72 Burchiellaro Gianfranco
20.73 Burchiellaro Gianfranco
20.78 Rossi Nicola
20.86 Raisi Enzo
20.87 Franzoso Pietro
20.89 Leo Maurizio
20.99 Caparini Davide
20.102 Marras Giovanni
20.106 Garavaglia Massimo
20.108 Garavaglia Massimo
20.110 Alfano Angelino
20.111 Alfano Angelino
20.112 Alfano Angelino
20.113 Alfano Angelino
20.118 Saglia Stefano
20.130 Leddi Maiola Maria
20.132 Leddi Maiola Maria
20.134 Armani Pietro
20.137 Merloni Maria Paola
20.140 Marantelli Daniele
20.141 Verro Antonio Giuseppe Maria
20.144 Franci Claudio
20.146 Brandolini Sandro
20.148 Fluvi Alberto
20.153 Raiti Salvatore
20.155 Zanella Luana
20.158 Boato Marco
20.159 Boato Marco
20.160 Boato Marco
20.161 Bonelli Angelo
20.165 Sasso Alba
20.168 Colasio Andrea
20.170 Tranfaglia Nicola
20.179 Tocci Walter
20.180 Tocci Walter
20.182 Tocci Walter
20.183 Tocci Walter
20.184 D'Agro' Luigi
20.186 D'Agro' Luigi
20.187 Peretti Ettore
20.190 Peretti Ettore
20.191 Ciocchetti Luciano
20.192 D'Agro' Luigi
20.198 Peretti Ettore
20.200 Peretti Ettore
20.201 Peretti Ettore
20.203 Peretti Ettore
20.205 Oliva Vincenzo
20.207 Tocci Walter
20.208 Oliva Vincenzo
20.209 D'Elpidio Dante
20.210 D'Elpidio Dante
20.213 D'Elpidio Dante
20.216 D'Elpidio Dante
20.217 D'Elpidio Dante
20.218 D'Elpidio Dante
20.219 D'Elpidio Dante


Pag. 762


20.224 Nicco Roberto Rolando
20.226 Zeller Karl
20.227 Brugger Siegfried
20.228 Nicco Roberto Rolando
20.233 Garavaglia Massimo
20.243 Leddi Maiola Maria
20.244 Del Bue Mauro
20.245 Aurisicchio Raffaele
20.246 Fincato Laura
20.247 Fincato Laura
20.248 Fiano Emanuele
20.249 Fiano Emanuele
20.250 Fiano Emanuele
20.251 Sanza Angelo Maria
20.252 Sanza Angelo Maria
20.254 Piro Francesco
20.258 Mantini Pierluigi
20.260 Bertolini Isabella
20.264 Marras Giovanni
20.265 Cialente Massimo
20.266 Cialente Massimo
20.0.1 Bordo Michele
20.0.3 Betta Mauro
20.0.8 Lulli Andrea
20.0.11 Floresta Ilario
20.0.27 Peretti Ettore
20.0.29 D'Elpidio Dante
20.0.31 D'Elpidio Dante
20.0.32 Fugatti Maurizio
20.0.35 Fugatti Maurizio
20.0.37 Leone Antonio
22.7 Crisafulli Vladimiro
22.9 Garavaglia Massimo
22.10 Garavaglia Massimo
22.11 Garavaglia Massimo
22.12 Garavaglia Massimo
22.13 Garavaglia Massimo
22.14 Garavaglia Massimo
22.15 Garavaglia Massimo
22.19 Piazza Camillo
24.2 Ravetto Laura
24.4 Raisi Enzo
24.6 Raisi Enzo
24.10 Piazza Camillo
25.16 Minardo Riccardo
25.0.2 Realacci Ermete
27.0.1 Ulivi Roberto
27.0.3 Bertolini Isabella
27.0.5 D'Elpidio Dante
29.3 Di Cagno Abbrescia Simeone
29.4 Burchiellaro Gianfranco
29.5 Armani Pietro
29.6 Zanotti Katia
29.8 Ossorio Giuseppe
29.11 D'Elpidio Dante
29.15 Filippi Alberto
29.0.4 Caparini Davide
29.0.8 Filippi Alberto
29.0.11 Filippi Alberto
29.0.13 Raiti Salvatore
29.0.14 Filippi Alberto
30.2 Leo Maurizio
30.3 Leo Maurizio
30.4 Leo Maurizio
30.5 Misuraca Filippo
30.6 Misuraca Filippo
30.7 Testa Federico
30.8 Testa Federico
30.11 Bernardo Maurizio
30.12 Buonfiglio Antonio
30.13 XIII Commissione
30.20 Cosenza Giulia
30.26 Misuraca Filippo
30.29 Bordo Michele
30.43 Peretti Ettore
30.47 D'Elpidio Dante
30.48 D'Elpidio Dante
30.56 Garavaglia Massimo
30.57 Garavaglia Massimo
30.60 Marras Giovanni
30.61 Marras Giovanni
30.0.8 Giudice Gaspare
30.0.12 Oliva Vincenzo
30.0.16 Misuraca Filippo
74.3 Ravetto Laura
74.9 Martella Andrea
74.11 Lenzi Donata
74.12 Lenzi Donata
74.15 Marchi Maino
74.16 Marchi Maino
74.20 Chianale Mauro
74.21 Chianale Mauro
74.24 Giovanelli Oriano
74.25 Giovanelli Oriano
74.28 Russo Franco
74.32 Caparini Davide
74.35 Napoli Osvaldo
74.36 Napoli Osvaldo
74.37 Napoli Osvaldo
74.39 Napoli Osvaldo
74.44 Marchi Maino
74.45 Marchi Maino
74.46 Napoli Osvaldo
74.47 Napoli Osvaldo


Pag. 763


74.58 Della Vedova Benedetto
74.72 Soffritti Roberto
74.73 Soffritti Roberto
74.78 Delfino Teresio
74.83 Napoletano Francesco
74.84 Napoletano Francesco
74.85 Napoletano Francesco
74.86 Napoletano Francesco
74.87 Napoletano Francesco
74.88 Napoletano Francesco
74.89 Napoletano Francesco
74.93 D'Elpidio Dante
74.96 Ricci Andrea
74.98 Iacomino Salvatore
74.101 Piro Francesco
74.102 Piro Francesco
74.106 Saglia Stefano
74.107 Saglia Stefano
74.108 Saglia Stefano
74.109 Saglia Stefano
74.114 Moroni Chiara
74.0.2 Napoli Osvaldo
74.0.9 Saglia Stefano
75.1 Nan Enrico
75.2 Nan Enrico
75.3 Misiani Antonio
75.4 Margiotta Salvatore
75.6 Capezzone Daniele
75.10 Napoli Osvaldo
75.14 Soffritti Roberto
75.0.5 Albonetti Gabriele
75.0.7 Astore Giuseppe
80.0.3 Belisario Felice
80.0.5 Crisafulli Vladimiro
80.0.8 Napoli Osvaldo
80.0.15 Belisario Felice
80.0.17 Soffritti Roberto

Con riferimento agli articoli da 3 a 30 e da 74 a 80 risultano inammissibili per compensazione inidonea le seguenti proposte emendative:
6.59 Garavaglia Massimo
10.0.1 Zanetta Valter
20.31 Lupi Maurizio Enzo
20.0.2 Lupi Maurizio Enzo
20.0.15 Armani Pietro
23.3 Lisi Ugo
80.0.20 Raiti Salvatore


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ALLEGATO 4

Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 181.
(Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali).

All'articolo 181 il comma 11 è soppresso.
181. 6.Il Governo.

ART. 3.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b), prima del capoverso 2, inserire il seguente: «1-bus. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 curo, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta.»;
b) nella lettera c):
1) sostituire il capoverso a), con il seguente:
«a)
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro, ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro.;
2) nel capoverso b), sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro con le seguenti: in presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo., aggiungere dopo le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori, le seguenti: non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori., e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si


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applicano, se più convenienti le azioni previste alla lettere a).;
3) sostituire il capoverso 4, con il seguente:
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.;
c) nella lettera d), nel capoverso 3, sopprimere la cifra: 55;
d) dopo il comma 3), inserire il seguente:
3-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, e ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1o gennaio 2007 secondo la tabella allegata. Sulla base di detti importi annuali, verranno elaborate a cura dell'Inps le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli vengono rivalutati del 15 per cento;
c) le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli adottati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro per le politiche per la famiglia, e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini Irpef;
d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008.

6. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole: o gennaio 2008» e: «31 dicembre 2007» sono sostituite rispettivamente da: o gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;
c)
al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole. «alle prestazioni pensionistiche


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maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate».

Conseguentemente, 1) sopprimere l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 84; 2) all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: , a 1.090 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Nuova tabella degli Assegni per il nucleo familiare per nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili

Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore
Importo annuale dell'Assegno
1 componenti oltre i genitori o il genitore 
Fino a 12.500 euro di reddito familiare1.650
Oltre 12.500 euroImporto annuale dell'Assegno 1.650 euro L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 24.000;oltre 24.000 l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000;oltre 40.000 l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
2 componenti oltre i genitori o il genitore 
Fino a 12.500 euro di reddito familiare3.100
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 29.000;oltre 29.000 l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000;oltre 40.000 l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
3 componenti oltre i genitori o il genitore 
Fino a 12.500 euro di reddito familiare4.500
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 34.700;oltre 34.700 l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000;oltre 40.000 l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
4 componenti oltre i genitori o il genitore 
Fino a 12.500 euro di reddito familiare6.000


Pag. 767

Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore
Importo annuale dell'Assegno
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 5 euro per ogni 100 curo di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300;oltre 21.300 l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100;oltre 36.100 l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000;oltre 45.000 l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
5 componenti oltre i genitori o il genitore 
Fino a 12.500 euro di reddito familiare7.500
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300;oltre 21.300 l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 3 6.100;oltre 36.100 l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000;oltre 39.000 l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000;oltre 45.000 l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitoreImporto annuale dell'Assegno aggiuntivo
Fino a 14.500 euro di reddito familiare1.000
oltre 14.500L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitoreImporto annuale dell'Assegno aggiuntivo
Fino a 14.500 euro di reddito familiare1.000
oltre 14.500 euroL'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino a 53.000; oltre 53.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 curo di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitoreImporto annuale dell'Assegno aggiuntivo
Fino a 21.300 euro di reddito familiare1.550


Pag. 768

Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore
Importo annuale dell'Assegno
Oltre 21.300 euroL'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 fino a 56.000;oltre 56.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitoreImporto annuale dell'Assegno
L'importo dell'assegno é quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nei caso di nucleo con un solo genitore, dell'Assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti dei genitori o del genitore l'importo annuale dell'Assegno va ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.
3. 140.Il Governo.


Pag. 769

ALLEGATO 5

Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI NON SEGNALATI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE O PER COMPENSAZIONE INIDONEA RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 32 A 41 E AGLI ARTICOLI 57, 58, 59, 71, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 180

Con riferimento agli articoli dal 32 a 41, e agli articoli 57, 58, 59, 71, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 180, risultano inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative:
32.40 Peretti Ettore
33.4 Crisafulli Vladimiro
33.5 Vannucci Massimo
33.12 Boscetto Gabriele
33.13 Alfano Angelino
33.18 Napoli Osvaldo
33.24 Evangelisti Fabio
33.30 D'Elpidio Dante
33.34 Saglia Stefano
34.6 Crisafulli Vladimiro
34.7 Crisafulli Vladimiro
34.9 Pedulli Giuliano
34.11 Alfano Angelino
34.15 Napoli Angela
34.17 Rosso Roberto
34.27 D'Elpidio Dante
40.5 D'Elpidio Dante
57.2 I Commissione
57.0.5 Realacci Ermete
57.6 I Commissione
57.0.11 Morrone Giuseppe
57.12 XI Commissione
57.22 Ascierto Filippo
57.31 XIII Commissione
57.35 Crisafulli Vladimiro
57.41 Minasso Eugenio
57.58 Napoli Osvaldo
57.64 Bordo Michele
57.66 Proietti Cosimi Francesco
57.74 Napoli Osvaldo
57.76 Giudice Gaspare
57.111 Licandro Orazio Antonio
57.112 Pagliarini Gianni
57.117 Mazzoni Erminia
57.125 Delfino Teresio
57.147 Oliva Vincenzo
57.154 Piro Francesco
57.162 Cota Roberto
57.169 Saglia Stefano
57.171 Bertolini Isabella
57.181 Scalia Giuseppe
58.6 Ascierto Filippo
58.8 Ascierto Filippo
58.9 De Simone Titti
58.15 Santelli Jole
58.21 Giorgetti Alberto
58.30 Pagliarini Gianni
58.39 Cicu Salvatore
58.40 Cicu Salvatore
59.5 Misuraca Filippo
59.6 Nan Enrico
59.8 Chianale Mauro
59.9 Giovanelli Oriano
59.10 Giovanelli Oriano
59.13 Quartiani Erminio Angelo
59.14 Crisci Nicola
59.16 Alfano Angelino
59.18 Misuraca Filippo
59.20 Crisci Nicola
59.37 Licandro Orazio Antonio
59.40 Bosi Francesco
59.41 D'alia Gianpiero
59.0.5 Giudice Gaspare
60.3 Martella Andrea
60.7 Viola Rodolfo Giuliano
60.11 Tranfaglia Nicola


Pag. 770


61.0.1 II Commissione
61.0.4 Vitali Luigi
61.0.7 Cesario Bruno
61.0.10 Buemi Enrico
61.0.11 D'Elpidio Dante
64.5 Martusciello Antonio
64.7 Pepe Antonio
64.9 Santelli Jole
64.10 Proietti Cosimi Francesco
64.19 Misiti Aurelio Salvatore
64.30 Tocci Walter
64.31 Tocci Walter
65.3 Napoli Osvaldo
65.6 Soffritti Roberto
66.12 Mancini Giacomo
66.18 Campa Cesare
66.21 Piro Francesco
66.24 Russo Paolo
66.25 Garavaglia Massimo
66.28 Garavaglia Massimo
66.32 Garavaglia Massimo
66.37 Garavaglia Massimo
66.39 Garavaglia Massimo
66.90 Giorgetti Alberto
66.120 Bono Nicola
66.141 Poletti Roberto
66.144 Cassola Arnold
66.159 Turci Lanfranco
66.164 Barbieri Emerenzio
66.174 Ruvolo Giuseppe
66.197 Barbieri Emerenzio
66.215 D'elpidio Dante
66.217 De Simone Titti
66.220 De Simone Titti
66.224 Meloni Giorgia
66.225 Meloni Giorgia
66.227 Del Bue Mauro
66.0.2 Piazza Camillo
67.2 Aprea Valentina
67.3 Garavaglia Massimo
67.4 Poletti Roberto
68.1 Mancini Giacomo
68.7 Garagnani Fabio
68.31 Aprea Valentina
68.36 Garagnani Fabio
68.43 Goisis Paola
68.69 Napoli Osvaldo
68.96 Bono Nicola
68.119 Mancini Giacomo
68.134 Barbieri Emerenzio
68.146 Soffritti Roberto
68.155 Viola Rodolfo Giuliano
68.160 Viola Rodolfo Giuliano
68.164 Viola Rodolfo Giuliano
68.0.5 D'Elpidio Dante
68.0.6 Lucchese Francesco Paolo
69.9 Tocci Walter
69.12 Tocci Walter
69.0.1 Piro Francesco
69.0.16 Piro Francesco
71.0.3 Crisafulli Vladimiro
85.5 Campa Cesare
85.7 Campa Cesare
85.8 Campa Cesare
85.9 Campa Cesare
85.10 Campa Cesare
85.15 Campa Cesare
85.16 Campa Cesare
85.17 Campa Cesare
85.19 Lupi Maurizio Enzo
85.21 Tomaselli Salvatore
85.31 Fabbri Luigi
85.32 Palmieri Antonio
85.36 Fabbri Luigi
85.40 Moroni Chiara
85.48 Garavaglia Massimo
85.59 Filippi Alberto
85.60 Zorzato Marino
85.61 Zorzato Marino
85.62 Nardi Massimo
85.63 Bordo Michele
85.66 Giorgetti Alberto
85.71 Armani Pietro
85.73 Nannicini Rolando
85.75 Nannicini Rolando
85.87 Giorgetti Alberto
85.92 Bonelli Angelo
85.93 Bonelli Angelo
85.94 D'Agro' Luigi
85.99 Peretti Ettore
85.106 Napoletano Francesco
85.113 D'Elpidio Dante
85.114 D'Elpidio Dante
85.118 Fabbri Luigi
85.119 Fabbri Luigi
85.120 Del Bue Mauro
85.121 Del Bue Mauro
85.125 Napoletano Francesco
85.126 Napoletano Francesco
85.0.19 XI Commissione
85.0.36 Napoletano Francesco
85.0.37 Delbono Emilio
86.2 Di Salvo Titti


Pag. 771


86.3 Di Salvo Titti
86.10 Pellegrino Tommaso
86.0.4 Longhi Aleandro
86.0.24 Napoletano Francesco
86.0.25 Sgobio Cosimo Giuseppe
86.0.27 Bellillo Katia
166.12 Mereu Antonio
177.5 Di Salvo Titti
177.10 Delbono Emilio
177.27 D'elpidio Dante


Pag. 772

ALLEGATO 6

Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI RIESAMINATI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE O PER COMPENSAZIONE INIDONEA

3.42 Musi
3.127 Cesini
3.129 Diliberto
5.396 Zorzato
5.399 Gianfranco Conte
6.74 Brugger
6.75 Zeller
6.7 Napoletano
5.396 Zorzato
8.64 Bartolini
8.66 Marras
30.10 Vannucci
51.18 Gianfranco Conte
53.8 Gianfranco Conte
55.04 Tabacci
59.28
88.183 Gianfranco Conte
146.05 Commissione IX
163.51 Gianfranco Conte
19.02 Oliva
139.49 Marinello
17.12 Cicu
17.13 Cicu
19.26 Oliva
19.44 Marras
19.49 Zucchi
20.6 Tocci
20.8 Tocci
20.264 Marras
20.039 Leone
18.89 Zucchi
18.91 Zorzato
25.37 Piazza
30.60 Marras
30.61 Marras
57.101Cesini
20.264 Marras
58.9De Simone
58.42 Cicu
67.1 Sasso
74.61 Oliva
74.115 Ravetto
74.28 Franco Russo
76.19 Pasini
84.01 Sereni
85.123 Zorzato
85.124 Zorzato
85.22 Napoletano
88.96 Sgobio
88.158 Iacomino
99.02 Cancrini
104.9 X Commissione
105.26 Pili
105.27 Pili
138.05 Leone
74.98 Iacomino
160.20 Bonelli
163.51 Gianfranco Conte
183.10 Bonelli
104.01 Folena
104.02 Folena
104.03 Folena
104.04 Folena
163.06 Ricci
191.7 Folena
191.9 Folena
209.08 Ricci
74.96 Ricci
66.217 De Simone
66.220 De Simone
8.51 Ricci
143.11 Ricci Andrea
86.017 Ricci Andrea
74.62 Ricci
143.15 Ricci Mario.
66.99 De Simone
186.5 A.Ricci
113.3 Ricci Andrea
122.014 Ricci
207.08 De Simone