V Commissione - Marted́ 31 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 2 NOVEMBRE 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI 104, 105, 107, 108, 109, 111, 128 E 182 INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE O PER COMPENSAZIONE INIDONEA

104.33 Cialente Massimo
104.37 Cialente Massimo
104.145 D'Agrò Luigi
104.155 Milana Riccardo
104.0.1 Folena Pietro
104.0.2 Folena Pietro
104.0.3 Folena Pietro
104.0.4 Folena Pietro
104.0.5 Lomaglio Angelo Maria Rosario
104.0.8 Burchiellaro Gianfranco
104.0.13 Merloni Maria Paola
104.0.15 Giorgetti Alberto
105.2 Misuraca Filippo
105.4 Margiotta Salvatore
105.7 Aurisicchio Raffaele
105.10 Alemanno Giovanni
105.14 Bono Nicola
105.17 Bono Nicola
105.18 Bono Nicola
105.22 Pili Mauro
105.23 Pili Mauro
105.0.2 Rotondo Antonio
105.0.3 Misuraca Filippo
105.0.4 Misuraca Filippo
105.0.6 Misuraca Filippo
105.0.11 Misuraca Filippo
105.0.13 Misuraca Filippo
105.0.19 Samperi Marilena
108.0.2 Raiti Salvatore
109.18 Burchiellaro Gianfranco
109.26 Peretti Ettore
109.28 D'Elpidio Dante
128.0.18 Froner Laura
128.0.19 Raiti Salvatore
128.0.20 D'Agrò Luigi
182.0.10 Giorgetti Alberto
182.0.20 D'Elpidio Dante
182.0.21 Fugatti Maurizio


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

ARTICOLI AGGIUNTIVI AMMISSIBILI

ART. 206.

Dopo l'articolo 206, inserire il seguente:

Art. 206-bis.

È stanziato un contributo in conto capitale da destinare alla provincia di Milano pari a 15.000.000 di euro per l'anno 2007 di cui 10.000.000 di euro per l'attivazione dell'accordo di programma Regione Lombardia/Provincia di Milano/Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo, finalizzato alla realizzazione di un centro tecnico integrato per lo sport di base presso l'Idroscalo e 5.000.000 per la realizzazione di un impianto artificiale di canoa-kayak presso l'idroscalo.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 1.700 milioni con le seguenti: 1.685 milioni.
206. 05. Rocchi, Frassinetti, Andrea Ricci.

ART. 210.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Adempimento di obblighi internazionali).

1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 280 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 113, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 1.420 milioni di euro.
210. 06. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Utilizzo nel triennio 2007-2009 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1o gennaio 2007 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri per:
a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;
b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione


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del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri;
c) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2007 e 2008 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate alle unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2008 e 2009 con le medesime procedure.
210. 07. Andrea Ricci.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI 5.399, 88.183, 53.8, 163.51, 20.039

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 20.9.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.


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Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
5. 399. Gianfranco Conte.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
41) Articolo 45, comma 2;
42) Articolo 46;


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43) Articolo 99;
44) Articolo 108;
45) Articolo 110;
46) Articolo 112;
47) Articolo 114;
48) Articolo 118;
49) Articolo 120;
50) Articolo 128;
51) Articolo 132;
52) Articolo 143;
53) Articolo 144;
54) Articolo 145;
55) Articolo 146;
56) Articolo 147;
57) Articolo 157;
58) Articolo 159;
59) Articolo 160;
60) Articolo 161;
61) Articolo 163;
62) Articolo 164;
63) Articolo 175;
64) Articolo 182;
65) Articolo 183;
66) Articolo 184;
67) Articolo 186;
68) Articolo 189;
69) Articolo 192;
70) Articolo 193;
71) Articolo 194;
72) Articolo 197;
73) Articolo 198;
74) Articolo 199;
75) Articolo 201;
76) Articolo 204;
77) Articolo 205;
78) Articolo 206;
79) Articolo 207;
80) Articolo 20.9.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
7) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
8) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
9) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.


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Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
88. 183. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dagli accantonamenti di cui al comma 1 sono escluse le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
81) Articolo 45, comma 2;
82) Articolo 46;
83) Articolo 99;
84) Articolo 108;
85) Articolo 110;
86) Articolo 112;
87) Articolo 114;
88) Articolo 118;
89) Articolo 120;
90) Articolo 128;
91) Articolo 132;
92) Articolo 143;
93) Articolo 144;
94) Articolo 145;
95) Articolo 146;
96) Articolo 147;
97) Articolo 157;
98) Articolo 159;
99) Articolo 160;
100) Articolo 161;
101) Articolo 163;
102) Articolo 164;
103) Articolo 175;
104) Articolo 182;
105) Articolo 183;
106) Articolo 184;
107) Articolo 186;
108) Articolo 189;
109) Articolo 192;
110) Articolo 193;
111) Articolo 194;


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112) Articolo 197;
113) Articolo 198;
114) Articolo 199;
115) Articolo 201;
116) Articolo 204;
117) Articolo 205;
118) Articolo 206;
119) Articolo 207;
120) Articolo 20.9.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
10) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
11) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
12) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.


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Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
53. 8. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis.
In attesa del riordino degli incentivi per l'attività nel settore cinematografico, alle imprese che operano in tale settore per la produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di film è attribuito un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari all'investimento effettuato per la realizzazione di nuovi film, anche ai sensi degli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile, ovvero ai sensi dell'articolo 2342, comma 3 e dell'articolo 2464, commi 5 e 6 del codice civile, dichiarati nazionali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea. L'importo complessivo del contributo, per ciascun nuovo film, non può superare i 2 milioni di euro.
6-ter. Gli utili derivanti dalla realizzazione di film prodotti, distribuiti, diffusi e proiettati in sala mediante le agevolazioni di cui al comma 6-bis, non sono soggetti a tassazione Ires ed Ire, fino ad un importo pari al doppio della somma del contributo riconosciuto.
6-quater. Tali utili sono accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia delle entrate, e sono versati al Fondo rotativo istituito presso il Ministero per le attività e i beni culturali, e sono utilizzati per le medesime finalità di cui al comma 6-bis.
6-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, verranno emanati i criteri e le modalità per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo.
6-sexies. Per il triennio 2007-2009 il contributo nella forma di credito di imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno.
6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di una quota parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modifiche fino all'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine la quota del Fondo destinata alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del medesimo fondo unico come determinata annualmente dalla legge finanziaria e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla ripartizione dei fondi Lotto di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
121) Articolo 45, comma 2;
122) Articolo 46;


Pag. 33


123) Articolo 99;
124) Articolo 108;
125) Articolo 110;
126) Articolo 112;
127) Articolo 114;
128) Articolo 118;
129) Articolo 120;
130) Articolo 128;
131) Articolo 132;
132) Articolo 143;
133) Articolo 144;
134) Articolo 145;
135) Articolo 146;
136) Articolo 147;
137) Articolo 157;
138) Articolo 159;
139) Articolo 160;
140) Articolo 161;
141) Articolo 163;
142) Articolo 164;
143) Articolo 175;
144) Articolo 182;
145) Articolo 183;
146) Articolo 184;
147) Articolo 186;
148) Articolo 189;
149) Articolo 192;
150) Articolo 193;
151) Articolo 194;
152) Articolo 197;
153) Articolo 198;
154) Articolo 199;
155) Articolo 201;
156) Articolo 204;
157) Articolo 205;
158) Articolo 206;
159) Articolo 207;
160) Articolo 20.9.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
13) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
14) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
15) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.


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Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
163. 51. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.


Pag. 35

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
161) Articolo 45, comma 2;
162) Articolo 46;
163) Articolo 99;
164) Articolo 108;
165) Articolo 110;
166) Articolo 112;
167) Articolo 114;
168) Articolo 118;
169) Articolo 120;
170) Articolo 128;
171) Articolo 132;
172) Articolo 143;
173) Articolo 144;
174) Articolo 145;
175) Articolo 146;
176) Articolo 147;
177) Articolo 157;
178) Articolo 159;
179) Articolo 160;
180) Articolo 161;
181) Articolo 163;
182) Articolo 164;
183) Articolo 175;
184) Articolo 182;
185) Articolo 183;
186) Articolo 184;
187) Articolo 186;
188) Articolo 189;
189) Articolo 192;
190) Articolo 193;
191) Articolo 194;
192) Articolo 197;
193) Articolo 198;
194) Articolo 199;
195) Articolo 201;
196) Articolo 204;
197) Articolo 205;
198) Articolo 206;
199) Articolo 207;
200) Articolo 20.9.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:
16) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
17) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
18) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.


Pag. 36


Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
20. 039. Leone, Gianfranco Conte.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 73.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che in termini di cassa».

Il comma 9 è soppresso.

Al comma 11 aggiungere il seguente periodo:
«Le nuove regole dovranno comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa; il saldo di competenza verrà calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale».
73. 23.Il Governo.

ART. 74.

Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

Al comma 3, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
«1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009».

Al comma 3, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009».

Al comma 3, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:
«1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009».

Al comma 3, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009».

Al comma 3, lettera c) è aggiunto il seguente periodo:
«Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b)».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3,


Pag. 38

lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti per i Comuni di cui al comma 1 superiore all'8 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale».

Al comma 4 le parole: di cui al comma 3 sono soppresse.

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo:
«Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno».

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali vengono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata».

Al comma 6, sopprimere le parole da: Nel saldo finanziario non sono ...... a ...... e le spese per concessione di crediti.

Al comma 10 le parole: a decorrere dal 2003 sono sostituite dalle parole: a decorrere dal 2007 e le parole da: sono soggetti alle ...... a su cui applicare le regole sono sostituite con le seguenti: sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Si intendono esclusi per l'anno 2006 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali per i quali nell'anno 2004, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dal seguente:
«Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane possono ricorrere all'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura tale che la consistenza del debito alla fine di ciascuno dei predetti anni non superi la consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006 incrementata, rispettivamente, del 2,6 per cento, del 5,4 per cento e del 6,9 per cento.
74. 118. Il Governo.

ART. 75.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle parole: «non supera il 15 per cento».
75. 18. Il Governo.

ART. 101.

Al comma 1, sostituire le parole: 45 per cento, 47,5 per cento e 50 per cento rispettivamente con le seguenti: 44,85 per cento, 47,05 per cento e 49,11 per cento.
101. 15. Il Governo.


Pag. 39


ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTO 53.9 DEL GOVERNO

All'articolo 53, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: in maniera lineare inserire le seguenti: con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge;
b) dopo le parole: nel bilancio dello Stato inserire le seguenti: , indicate nell'elenco n. 1, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente;
c) dopo le parole: (categoria 4), con esclusione inserire le seguenti: del Fondo ordinario delle università statali;
d) dopo le parole: degli enti previdenziali aggiungere le seguenti: , della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) dopo le parole: e alle spese in conto capitale, con esclusione inserire le seguenti: del Fondo per le aree sottoutilizzate;
f) dopo le parole: dei trasferimenti agli enti territoriali aggiungere le seguenti: , dei trasferimenti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


53. 9. Il Governo.


Pag. 40

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 74.118 E 101.15 DEL GOVERNO

Subemendamenti all'emendamento 74.118 del Governo

Sostituire le parole: al comma 6 fino a: di crediti con le seguenti: non sono considerate nel saldo finanziario le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate all'estinzione anticipata di prestiti.

Conseguentemente, sono soppresse le lettere da a) a d).
0. 74. 118. 1. Albonetti.

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
d) è istituito un fondo speciale di 50 milioni di euro a favore degli Enti che hanno sempre rispettato il patto di stabilità interno, da ripartire tra i medesimi enti in misura proporzionale alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
0. 74. 118. 2. Ravetto, Casero, Verro.

I commi 11, 12 e 13 sono soppressi.
0. 74. 118. 3. Marchi, Misiani, Vannucci.

Sostituire le parole: i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dal seguente con le seguenti: i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti.

E aggiungere i seguenti commi:
12. Limitatamente agli anni 2005-2006 le spese correnti e le spese in conto capitale relative ad interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici nel territorio della regione Piemonte sono escluse dal patto di stabilità interno.
13. La scadenza del 31 dicembre 2006 del piano di rientro del debito di cui all'articolo 28 comma 3 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, presentato dal Comune di Torino interessato alle Olimpiadi invernali 2006, è posticipata di tre anni ed i mutui contratti da detto ente locale per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici non finanziati dalla legge n. 285 del 2000 sono esclusi, ai fini del suddetto piano, dall'ammontare dell'indebitamento.
14. Gli interessi sui mutui contratti dal Comune di Torino per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici sono esclusi dall'ammontare degli interessi relativo ai mutui contratti, di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
0. 74. 118. 4. Leddi Maiola, Calgaro.


Pag. 41

Sostituire le parole: i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dal seguente con le seguenti: i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti.

E aggiungere i seguenti commi:
12. Limitatamente agli anni 2005-2006 le spese correnti e le spese in conto capitale relative ad interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici nel territorio della regione Piemonte sono escluse dal patto di stabilità interno.
13. La scadenza del 31 dicembre 2006 del piano di rientro del debito di cui all'articolo 28 comma 3 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, presentato dal Comune di Torino interessato alle Olimpiadi invernali 2006, è posticipata di tre anni ed i mutui contratti da detto ente locale per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici non finanziati dalla legge n. 285 del 2000 sono esclusi, ai fini del suddetto piano, dall'ammontare dell'indebitamento.
14. Gli interessi sui mutui contratti dal Comune di Torino per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici sono esclusi dall'ammontare degli interessi relativo ai mutui contratti, di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

E di conseguenza, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
0. 74. 118. 5. Leddi Maiola, Calgaro.

Subemendamenti all'emendamento 110.15 del Governo

All'articolo 101, comma 1, le parole: 45 per cento, 47,5 per cento e 50 per cento sono rispettivamente sostituite dalle parole: 40 per cento, 40 per cento e 40 per cento.
0. 101. 15. 1. Lo Monte, Rao, Reina.

Soppressione dell'intero articolo 101.
0. 101. 15. 2. Lo Monte, Rao, Reina.


Pag. 42

ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO OLIVA 19.02

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto disposto nei commi 1-bis e 1-ter»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 che aprano nuovi impianti produttivi nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».
«1-ter. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo delle Comunità europee».

2. L'esenzione di cui all'articolo 73, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica per tre periodi di imposta prorogabili di altri tre in presenza di nuovi investimenti a decorrere da quello riferito all'anno 2007.

Conseguentemente:
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;


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c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;


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d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli


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stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento


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delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Stima
2007: 1.335;
2008: 735;
2009: 735;
2010: 735.

Alla tabella C, le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotte del 5 per cento.


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3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, per la quota parte di 500 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e in 300 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate le risorse derivanti dal mantenimento della componente A3 delle tariffe elettriche, liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate.
19. 02. (Nuova formulazione) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.


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ALLEGATO 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 120, 122, 129, 130 132, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, E 144 INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE INIDONEA

122.0.14 Ricci Andrea
129.12 Barbieri Emerenzio
129.0.2 Tolotti Francesco
129.0.3 Tolotti Francesco
129.0.4 Tolotti Francesco
130.0.2 Laurini Giancarlo
130.0.14 Sposetti Ugo
135.0.9 Realacci Ermete
136.9 Zunino Massimo
136.14 Nan Enrico
139.3 Margiotta Salvatore
139.9 Forlani Alessandro
139.10 Galeazzi Renato
139.11 Vannucci Massimo
139.0.5 Piazza Angelo
139.0.8 Carta Giorgio
139.0.9 Margiotta Salvatore
139.0.15 Marinello Giuseppe Francesco Maria
139.0.16 Marinello Giuseppe Francesco Maria
139.0.20 Realacci Ermete
139.0.21 Realacci Ermete
139.0.22 Margiotta Salvatore
139.0.23 Realacci Ermete
139.0.38 Lucchese Francesco Paolo
142.2 Pedica Stefano
142.0.4 Giorgetti Alberto
143.1 Motta Carmen
143.9 Motta Carmen
143.15 Ricci Mario
143.17 Soffritti Roberto
144.0.1 Ronconi Maurizio