V Commissione - Venerd́ 3 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GOVERNO


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL GOVERNO

Emendamenti segnalati

ART. 53.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.
53. 4.Turco.

Subemendamenti all'emendamento governo n. 53.9 (Nuova formulazione)

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente: Ministero per i beni e le attività culturali - 05.02.03.09 Fondo Unico per lo Spettacolo.
2007 - 13.612.359;
2008 - 15.168.774;
2009 - 14.586.104.
* 0. 53. 9. 5.Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente: Ministero per i beni e le attività culturali - 05.02.03.09 Fondo Unico per lo Spettacolo.
2007 - 13.612.359;
2008 - 15.168.774;
2009 - 14.586.104.
* 0. 53. 9. 9.Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente:
L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:
2007 - 2.869.895;
2008 - 2.817.386;
2009 - 2.837.044;

L. n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:
2007 - 862.054;
2008 - 846.281;
2009 - 852.186.

Ministero Comunicazioni:
2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.
** 0. 53. 9. 4.Bordo, Nicola Rossi.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.


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Conseguentemente:
L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:
2007 - 2.869.895;
2008 - 2.817.386;
2009 - 2.837.044;

Lf n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:
2007 - 862.054;
2008 - 846.281;
2009 - 852.186.

Ministero Comunicazioni:
2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.
** 0. 53. 9. 6.Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente:
L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:
2007 - 2.869.895;
2008 - 2.817.386;
2009 - 2.837.044;

Lf n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:
2007 - 862.054;
2008 - 846.281;
2009 - 852.186.

Ministero Comunicazioni:
2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.
** 0. 53. 9. 8.Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 122 le parole: 40 milioni vengono sostituite dalle parole: 26.387.641 nel 2007, 24.831.226 nel 2008 e 25.413.896 nel 2009.
*** 0. 53. 9. 7.Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 122 le parole: 40 milioni vengono sostituite dalle parole: 26.387.641 nel 2007, 24.831.226 nel 2008 e 25.413.896 nel 2009.
*** 0. 53. 9. 10.Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accantonamenti di cui al comma 1 non possono comunque superare il 10 per cento con riferimento a ciascuna unità previsionale di base.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di Tabella C in misure pari al 10 per cento per la parte corrente e al 9 per cento per la parte capitale.

Conseguentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dallo gennaio 2006.


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3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
0. 53. 9. 11.Di Gioia.

All'articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 primo periodo è sostituito dai seguenti:
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5,6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
b) al comma 2, dopo le parole «stato di previsione» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «unità previsionali» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,»
53. 9. (Nuova formulazione). Governo.

Al comma 1, primo periodo sull'emendamento n. 53.10 del relatore Michele Ventura dopo la frase: restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente aggiungere la frase: e fatta comunque eccezione per gli accantonamenti relativi a spese determinate in via legislativa.

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216 II comma, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Beni e Attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;


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Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
0. 53. 10. 5. Ravetto, Peretti, Alberto Giorgetti, Casero, Verro, Armani, Garavaglia, Marino, Marinello, Giudice, Armosino, Marras.

Dopo le parole: risorse di parti corrente aggiungere: degli ordinamenti di cui al presente comma sono esclusi le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di spesa:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Ministero dei lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.


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Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009:-106.977.

Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste alla tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
0. 53. 10. 3.Gianfranco Conte.

Al comma 1 dopo le parole: l'acquisizione del parere aggiungere la parola:»1 vincolante.
0. 53. 10. 2.Armani.


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Dopo il secondo periodo aggiunto dal comma 1, aggiungere le parole: Conseguentemente è soppresso il comma 2.
0. 53. 10. 1.Armani.

All'articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione dei parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario; al comma 3, primo periodo, dopo le parole: unità previsionali inserire le seguenti: fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;
53. 10.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dagli accantonamenti di cui al comma 1 sono escluse le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.
53. 8.Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 3.
53. 3.Villetti.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie ed Enti di ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
53. 01. Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Bianco, Ossorio.

Emendamento del Governo 75.08

Dopo l'articolo 75 è aggiunto il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni varie in materia di enti locali).

1. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato


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in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socioassistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni, con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 5 per cento, secondo i gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b) è concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di 57,4 milioni di euro.

2. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.
3. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.
4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007 un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei corami 2, 3, 4 e 5, si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Ai funi dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri dì bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
8. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 20 per cento.


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9. Al comma 3 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».
10. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 4 del Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1o luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
11. Le dichiarazioni relative alle minori entrate ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
12. All'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, in calce al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.».
13. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonch6 l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
14. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 e 65 milioni di euro per l'anno 2009.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 75-bis.

La disposizione di cui al comma I prevede che nell'ambito del fondo ordinario di finanza locale, come definito dall'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengano riconosciuti contributi erariali ai comuni di modeste dimensioni. Le lettere a) e b) incrementano il contributo ordinario nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ove la presenza di anziani e bambini risulti superiore alla media, ed interessano, rispettivamente, 818 e 788 enti, dei quali 29 doppiamente beneficiari; con la lettera e), si finanziano le spese di investimento dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per incentivare situazioni che, notoriamente, fungono da volano per lo sviluppo dell'economia locale. La norma prevede l'assegnazione, per l'anno 2007, di un contributo di 10.000 euro ad ogni singolo ente, che si aggiunge a quello già concesso nell'anno 2004, con le stesse finalità. Gli enti beneficiari sono 4.126. Con la lettera d), si prevede l'assegnazione di un contributo massimo complessivo di 57,4 milioni di euro, in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti che non siano beneficiari delle provvidenze assegnate in base alle lettere a) e b).
II fenomeno dei comuni sciolti per condizionamenti mafiosi si presenta ancora di viva attualità e merita una cura particolare sotto il versante legislativo,


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vista l'esperienza maturata nell'applicazione della stessa, e sotto quello economico, in quanto la sostanziale assenza di provvidenze in favore di questi enti ostacola il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione degli enti ed al ripristino della legalità.
Con la proposta normativa contenuta nei commi 2 e 4, di natura ampia e generale, ci si prefigge di non gravare ulteriormente il bilancio dell'ente locale dell'onere connesso alle spese riferite all'organi di gestione straordinaria: le spese sia per i compensi che per il rimborso spese delle commissioni straordinarie farà carico al bilancio statale, che provvederà a rimborsare le anticipazioni all'uopo effettuate dagli enti locali, nei confronti dei quali viene previsto il vincolo di destinare tali somme a spese di investimento. Parimenti viene previsto circa le spese per il personale distaccato o comandato presso le gestioni straordinarie, valutato in circa 5 milioni di euro, che attualmente è finanziato con proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati alle organizzazioni criminose, sistema che non offre la dovuta garanzia di regolarità temporale nei rimborsi delle somme anticipate all'uopo dai prefetti, per effetto degli elementi di discontinuità insiti nelle procedure di vendita dei beni oggetto di confisca.
Al tempo stesso, consolidando una nonna già operante nei precedenti esercizi finanziari, con il comma 3, viene data la possibilità alle commissioni straordinarie di ottenere in una unica soluzione il versamento dei trasferimenti e delle compartecipazioni erariali, in quanto le stesse il più delle volte si trovano a dover affrontare emergenze operative, avendo a disposizione bilanci asfittici, specie sotto l'aspetto della riscossione delle entrate pregresse.
La norma contenuta nel comma 5 si propone di rilanciare l'attività di investimento nelle realtà comunali destinatarie dell'intervento, contraddistinte, per la situazione socio ambientale, da un grave stato di degrado.
Con il comma 7, si confermano per il 2007, le disposizioni vigenti negli anni precedenti in materia di mancata approvazione del bilancio di previsione e della verifica degli equilibri. Vi è, infatti, l'esigenza, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma costituzionale del Titolo V, di armonizzare talune disposizioni per consentirne l'immediata operatività.
Fra queste ultime va annoverato l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui secondo comma, che disciplina la procedura da seguire in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, necessita tuttavia di talune modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della riforma costituzionale ed in particolare all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che ha soppresso il comitato regionale di controllo.
Per tali motivi, il decreto-legge n. 13 del 2002 ha dettato disposizioni, per il solo anno 2002, per fronteggiare le ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. Le stesse disposizioni sono state richiamate, da successivi provvedimenti legislativi, per il 2003, per il 2004, il 2005 ed il 2006.
Ugualmente è stata disciplinato il caso di violazione dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Dette disposizioni sono state formulate come norme non a regime ma valevoli per i soli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 in modo da non anticipare scelte del Parlamento in sede di attuazione della riforma costituzionale.
Allo stato attuale le stesse esigenze soddisfatte con le citate norme si ripropongono nella loro interezza, non essendo stata ancora emanata la normativa di attuazione conseguente alla riforma costituzionale.
Il comma 8 si prefigge di limitare l'utilizzo per spese correnti dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni entro il 20 per cento del loro ammontare.


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La disposizione di cui al comma 9 chiarisce che il fondo di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999, è destinato esclusivamente al contenimento delle tariffe dei servizi non commerciali, soggetti al pagamento di una tariffa da parte degli utenti.
Con il comma 10 si prevede - a decorrere dall'anno 2007 e con riferimento alle minori entrate derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, operata secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, relative agli anni 2006 e successivi - la trasformazione, da ordinatorio in perentorio e a pena di decadenza, del termine del 30 giugno entro il quale gli enti locali interessati, al fine dell'ottenimento del contributo statale previsto a ristoro delle minor gettito ICI dichiarato dallo stesso ente, devono inviare al Ministero dell'interno la dichiarazione sull'ammontare delle predette minori entrate, relative all'anno precedente, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, del 1o luglio 2002, n. 197.
Tale modifica, in particolare, trae origine dalla circostanza che la natura ordinatoria del termine di invio delle suddette dichiarazioni comporta che al Ministero dell'interno continuano a pervenire dichiarazioni attestanti perdite relative, non solo all'anno di riferimento, ma anche a quelli precedenti, con conseguente necessità, da parte dello stesso Ministero, di richiedere l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti anni.
Infatti, già nell'anno 2003 è stata richiesta ed assegnata una integrazione pari ad euro 97.191.000, di cui euro 18.873.604 per i contributi dovuti per l'anno 2001 ed euro 26.105.806 per i contributi dovuti per l'anno 2002 e tale circostanza si è ripetuta nell'anno 2005, allorquando è stata richiesta e concessa, con la legge finanziaria 2006, una integrazione di euro 377.808.000, di cui 286.869.000 per gli anni 2005 e precedenti ed euro 90.939.000 per gli anni 2006 e successivi.
Anche per il 2006, sulla base di ulteriori dichiarazioni trasmesse dai comuni, il Ministero dell'interno ha avanzato una ulteriore richiesta di integrazione di fondi per il complessivo importo di euro 203.870.000, di cui 6,59 milioni per l'anno 2002, 14,93 milioni per il 2003, 37,8 milioni per il 2004, nonché 55,71 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 e per il consolidamento.
Conseguentemente, con il comma 11, si provvede a fissare un termine (30 giugno 2007) anche per l'invio da parte dei comuni delle dichiarazioni relative agli anni 2005 e precedenti, al fine di evitare che gli stessi enti possano continuare ad avanzare richieste di contributo per minore entrate ICI, senza alcun vincolo temporale.
Il comma 12 prevede la validità, fino all'adozione di nuovi criteri, di quelli precedentemente individuati. Essa si rende indispensabile in relazione ai tempi notevolmente lunghi per completare l'iter di adozione di un nuovo decreto che tenga adeguatamente in considerazione la necessità di rivedere sostanzialmente gli elementi indicatori dello stato di deficitarietà, per le intervenute modifiche strutturali del bilancio degli enti locali, connesse alla maggiore autonomia finanziaria riconosciuta agli stessi. Infatti, in assenza della disposizione che si propone, si potrebbe verificare, come già successo in passato, che per alcuni anni non risulterebbe possibile rilevare la condizione di deficitarietà ed attivare i conseguenti controlli, rendendo vana la disposizione legislativa di cui al citato articolo 242.
Con la disposizione di cui al comma 13 si prevede che le commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose abbiano la possibilità di poter dichiarare decaduti e risolti di diritto, entro un brevissimo tempo dal loro insediamento, i revisori dei conti ed i rapporti di collaborazione coordinata e


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continuativa e di consulenza previsti dall'articolo 110 del T.U.E.I,. Ciò in quanto l'esperienza delle commissioni straordinazrie ha posto in evidenza come i fenomeni di infiltrazione mafiosa sono evidenti non solo negli organi politici di gestione degli enti, ma anche, ed in alcuni casi con maggiore ambito di penetrazione, nell'organizzazione amministrativa alla quale è riservata la gestione operativa dell'ente locale stesso.

RELAZIONE TECNICA

Art. 75-bis.

L'emendamento comporta un onere di circa 65 milioni annui.
La determinazione degli oneri é stata effettuata facendo riferimento all'ammantare dei maggiori trasferimenti previsti dall'emendamento in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.
Si é poi considerato che, sulla base della legislazione vigente, i Comuni con popolazione tra 3000 e 5000 abitanti sono soggetti a1 Patto di stabilità, mentre il decreto-legge Finanziaria 2007 ne prevede l'esclusione: esclusione che si traduce in un peggioramento in termini di indebitamento netto.
Sotto il profilo quantitativo, è da evidenziare che le somme complessivamente destinate ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ammontano a circa 242 milioni, di cui circa 65 ascrivibili ai Comuni con popolazione tra 3000 e 5000 abitanti.
All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo aree sottoutilizzate per un importo che tiene conto della minore spendibilità del FAS rispetto alla tipologia di spesa corrente, quale é quella dell'emendamento. In particolare, la compensazione è pari a 195 milioni per l'anno 2007, 130 milioni per l'anno 2008 e 65 milioni per l'anno 2009.
75. 08.Il Governo.

Emendamento del Relatore 76.63

All'articolo 76 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.

Alla lettera d) dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.

Sopprimere la lettera e).

Alla lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: pari ad un quinto dell'indennità massima con le seguenti: pari al 30 per cento dell'indennità massima.

Alla lettera h), capoverso c), le parole da: avente popolazione pari fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: avente maggiore popolazione.
76. 63.Il Relatore.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE 76.03

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni,


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dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono inserite le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, entro ulteriori diciotto mesi»;
c) al comma 4, ultimo periodo, la parola «perfezionate» è sostituita dalla parola «bandite».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento serve ad assicurare un regime transitorio più duttile e a garantire l'affidamento, in ordine alla validità dei relativi contratti, delle società che hanno partecipato a procedure di aggiudicazione indette sotto il vigore della disciplina previgente.
La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.
76. 03.Il Relatore.

ART. 104.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.
(Modifiche a1 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39).

1. All'articolo 8 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio,2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4 bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale.

RELAZIONE

La modifica vale innanzitutto a rendere espressa, in sede di interpretazione autentica, l'applicabilità, ai casi di amministrazione straordinaria previsti dal d.l. n. 347 del 2003 della norma che attribuisce al commissario straordinario la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari e, al contempo, a chiarirne l'esatta operatività.
Come è noto, il 1o comma dell'articolo 240 L.F. prevede che «il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi, parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'articolo 97 decreto-legge n. 270 del 1999 stabilisce che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240; 1o comma, L.F. è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario».
Il decreto-legge n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'articolo 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili; alla


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luce della norma di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'articolo 240 comma 1 L.F.
Con il secondo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 8, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processò penale dell'assuntore dei concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni (organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
La disposizione risulta opportuna in ragione delle possibili letture riduttive cui si, presta il dettato dell'articolo 74 c.p.p., che legittima alla costituzione il soggetto danneggiato dal reato od il suo «successore universale».
Nell'ambito applicativo della norma processuale penale deve farsi rientrare anche la posizione del cessionario del diritto (qual è appunto l'assuntore del concordato), non già in quanto successore del danneggiato, ma quale titolare iure proprio dell'azione risarcitoria, per aver acquisito il diritto prima dell'instaurazione del processo. Tuttavia, formalisticamente intesa, la nonna potrebbe consentire interpretazioni distorte, al punto da precludere l'azione di chi non abbia direttamente subito il danno ovvero non sia succeduto a titolo universale nella posizione dei diretto danneggiato; del resto, un consolidato orientamento della giurisprudenza civile qualifica il rapporto tra l'assuntore del concordato e le posizioni creditorie concorsuali come successione a titolo particolare.
L'assuntore, pur titolare del diritto al risarcimento del danno ex delicto, in forza delle pattuizioni del concordato, risulterebbe dunque privo dell'azione necessaria a far valere nel processo penale il diritto acquisito. Il che darebbe luogo ad una situazione paradossale nella sua irragionevolezza. È ben vero infatti che, resterebbe aperta la via del ricorso al giudice civile; ma alta luce del principio consacrato dall'articolo 24 comma 1 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», la mancata opzione a favore dell'azione contestuale all'accertamento penale rappresenta, se non una irrimediabile violazione, certamente una ingiustificata, e dunque irragionevole compressione del diritto individuale alla tutela giudiziaria riconosciuto dalla Carta costituzionale, anche perché collegata ad una circostanza assolutamente contingente quale è il momento di cessazione dalle funzioni dei commissario straordinario.
Il terzo periodo del comma 2 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'articolo 79 c.p.
Si tratta di una applicazione del principio, di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'articolo 76, comma 2 c.p.p., in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legale. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed ex tune, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.
Nella fattispecie considerata dal nuovo articolo 8 comma 2 del decreto, è dunque coerente con il sistema cosi delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dai commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'articolo 79 c.p.p.
Ove si consideri che nel sistema delineato dal concordato previsto dal decreto-legge 347/03, i creditori (risparmiatori - fornitori - creditori finanziari ...) dell'impresa assumono, la qualità di azionisti dell'assuntore del concordato, è evidente come la modifica normativa qui proposta appaia funzionale ed opportuna sotto il più generale profilo della tutela dei risparmiatori.
104. 021.Il Governo.


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Emendamento del Governo 104. 020.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;
b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4. 3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.
5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.

RELAZIONE

L'emendamento assume un forte impatto istituzionale, in quanto recepisce una delle principali richieste formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, in sede di parere sulla manovra finanziaria, sancendo la possibilità per le Regioni di potersi avvalere dello strumento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), relativamente alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento sancisce l'importante principio secondo cui le Regioni possono accedere al fondo rotativo gestito dalla Cassa Depositi e prestiti, che consente, mediante il meccanismo tipico dei fondi rotativi, un rilevantissimo effetto moltiplicatore degli interventi in conto interessi a favore delle imprese. Gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo rotativo saranno a carico delle regioni che utilizzeranno questa opportunità. Qualora le iniziative regionali risultino coerenti con gli obiettivi e i contenuti dei progetti di


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innovazione industriale previsti dall'Art. 104, gli oneri per l'accesso al fondo rotativo potranno essere posti a carico del Fondo per la Competitività secondo le procedure previste dallo stesso articolo 104.
Ne consegue che la norma non comporta alcun maggiore onere o minore entrata per la finanza pubblica, in quanto costituisce solo uno dei possibili strumenti tra i quali potranno ripartirsi le risorse già destinate dalla legge finanziaria alla realizzazione di progetti di innovazione industriale mentre per quel che riguarda le iniziative non riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 104 gli oneri, per l'attivazione degli interventi in esame in conformità alle previsioni delle leggi regionali, restano a carico delle regioni, nell'ambito e nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie.
Non è, quindi, necessario prevedere una specifica copertura finanziaria.
104. 020.Il Governo.

ART. 138.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 all'articolo 2 relativi alla Val di Noto e all'articolo 8 relativi ai territori del Belice, sono autorizzati:
a) un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 in favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come «patrimonio mondiale dell'umanità», titolari di programmi comunitari Urban che abbiano una popolazione superiore ai 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia;
b) un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 da utilizzare ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1998, n. 67. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
1-ter. Alle popolazioni del territorio della provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con DPCM del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2007. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1 comma 2 del DPCM 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 31 dicembre 2006. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente periodo si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali.
1-quater. Ai fini del potenziamento della funzionalità delle strutture di Protezione civile dedicate alla prevenzione antisismica, la Regione Siciliana può provvedere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere con il personale addetto alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 25 del 1993. All'onere relativo, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede in parte mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili previste dall'articolo 20


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della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per la parte residua con gli stanziamenti disposti dalla Regione Siciliana a carico del proprio bilancio.
138. 19 Il relatore.

Emendamento del Governo 104. 02.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 104-bis.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;
b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.
5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.

RELAZIONE

L'emendamento assume un forte impatto istituzionale, in quanto recepisce una delle principali richieste formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, in sede di parere sulla manovra finanziaria, sancendo la possibilità per le Regioni di potersi avvalere dello strumento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), relativamente alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.


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RELAZIONE TECNICA

L'emendamento sancisce l'importante principio secondo cui le Regioni possono accedere al fondo rotativo gestito dalla Cassa Depositi e prestiti, che consente, mediante il meccanismo tipico dei fondi rotativi, un rilevantissimo effetto moltiplicatore degli interventi in conto interessi a favore delle imprese. Gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo rotativo saranno a carico delle regioni che utilizzeranno questa opportunità. Qualora le iniziative regionali risultino coerenti con gli obiettivi e i contenuti dei progetti di innovazione industriale previsti dall'articolo 104, gli oneri per l'accesso al fondo rotativo potranno essere posti a carico del Fondo per la Competitività secondo le procedure previste dallo stesso articolo 104.
Ne consegue che la norma non comporta alcun maggiore onere o minore entrata per la finanza pubblica, in quanto costituisce solo uno dei possibili strumenti tra i quali potranno ripartirsi le risorse già destinate dalla legge finanziaria alla realizzazione di progetti di innovazione industriale mentre per quel che riguarda le iniziative non riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 104 gli oneri, per l'attivazione degli interventi in esame in conformità alle previsioni delle leggi regionali, restano a carico delle regioni, nell'ambito e nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie.
Non é, quindi, necessario prevedere una specifica copertura finanziaria.

Emendamento del Governo 58. 44 (Nuova formulazione).

Riformulazione emendamento governativo 58. 44.

All'articolo 58, dopo il comma 1 aggiungerei seguenti commi:
1-bis. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 1.
1-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è cosi sostituito: In ogni caso la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, e fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6 da parte dei Comitati di settore delle amministrazioni pubbliche non statali. Ai fini dell'esame delle ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, i termini di cui al presente comma possono essere sospesi una sola volta per motivate esigenze istruttorie dei Comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro 10 giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro 10 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o comunque dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali.
58. 44 Il Governo.

RELAZIONE TECNICA

Dalla nuova formulazione dell'emendamento non scaturiscono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:
Il comma 1-bis. si limita a precisare che le risorse finanziarie previste dal precedente comma 1 sono da attribuire con esclusivo riferimento al biennio 2006-2007 senza modificare l'entità dei benefici riconoscibili a regime.


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Il comma 1-ter. prevede una messa a punto della procedura successiva alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001) al fine di renderne certi i tempi di conclusione (40 giorni). Per le esigenze di verifica viene comunque introdotta la possibilità di un'unica sospensione dei predetto termine al fine di acquisire dall'Aran i chiarimenti necessari. Anche tale fase istruttoria deve comunque concludersi in tempi certi (10 giorni).
Si conferma inoltre il principio che i contratti debbono essere accompagnati dalla relazione tecnica e contenere le clausole di salvaguardia previste dall'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il principio dell'efficacia delle ipotesi di accordo, alla scadenza dei termini sopra indicati, viene affermato per i soli contratti relativi al personale delle amministrazioni dello Stato.
Tale procedimento, ancorché perentorio, risulta idoneo a garantire l'esame della compatibilità finanziaria delle ipotesi in quanto tutti in Comitati di settore dei comparti delle amministrazioni dello Stato sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per il personale delle amministrazioni pubbliche non statali l'automatismo risulta temperato dalla circostanza che vengono fatti salvi gli adempimenti da parte dei Comitati di settore, previsti dal comma 6 del medesimo articolo 47, al fine di consentire la piena responsabilizzazione di questi ultimi in ordine alla sostenibilità economico finanziaria dei contratti.
58. 44 Il Governo.

Emendamento del Governo 188. 8.

Sostituire l'articolo 188 con il seguente:
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze.
2. 11 termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui ai decreti legge 5 luglio 2006, n. 224, convertito con la legge del 4 agosto 2006, n. 247, e 28 agosto 2006, n. 253, convertito con la legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valersi sul fondo di cui al comma 1. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le correnti variazioni di bilancio.
188. 8 Il Governo.

Emendamento del Governo 42. 0.10.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e delle società controllate, nonché della società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle società controllate è ridotto a tre. 1 componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni.


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RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per provvedere, con la massima urgenza, ad una razionalizzazione della spesa per il funzionamento dei consigli di amministrazione della società Sviluppo Italia, della SOGIN e delle decine di società da queste controllate. La riduzione a tre del numero dei membri produrrà un risparmio di varie centinaia di migliaia di euro annui.
42. 0.10 Il Governo.

Subemendamenti agli interventi del Relatore

Subemendamenti all'emendamento 6.81 del relatore

Alla lettera a), comma 13, sostituire le parole: con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, con le seguenti: con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.
0. 6. 81. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla lettera c), comma 23, dopo le parole: comunicano annualmente sono aggiunte le seguenti: , entro il 31 marzo.
0. 6. 81. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla lettera c), comma 24, sostituire le parole: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
0. 6. 81. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Il comma 25 è così sostituito:
25. Per le omesse o incomplete o infedeli comunicazioni di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
0. 6. 81. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:
«12. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 13, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all'indirizzo, 1'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.
13. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 12».
b) sopprimere i commi da 14 a 19.
c) sostituire il comma 20 con i seguenti:
«20. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
21. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.
22. I Comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del Territorio, per via


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telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
23. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
24. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
25. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a perseguire, in via progressiva, gli effetti che i commi oggetto delle modifiche proposte producono in termini di adempimenti a carico dei contribuenti.
Il comma 12 è strutturato in modo tale da consentire l'indicazione dei dati relativi a tutti i fabbricati compresi quelli strumentali nonché l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente, in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni dei redditi rese dai contribuenti a decorrere dall'anno 2008.
Il successivo comma 13 anticipa il suddetto obbligo dichiarativo nei confronti dei soggetti IRES a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente per tali soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'obbligo dichiarativa decorre dall'anno 2007.
Il comma 20 disciplina le modalità di controllo dei versamenti ICI avvalendosi dei criteri in materia di liquidazione delle dichiarazioni; da qui il richiamo espresso all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 21 è diretto ad anticipare alle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, quanto già disposto al comma 12 relativamente all'importo dell'ICI per ciascun immobile dichiarato nel quadro dei fabbricati ove non sono indicati quelli detenuti in regime di impresa e di lavoro autonomo, per i quali la decorrenza è stata fissata dal comma 12 all'anno 2008.
Il comma 22 prevede, a carico dei Comuni, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del Territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nei casi in cui questi siano discordanti da quelli catastali, che non siano rispondenti con quelli catastali. Le modalità ed i termini delle relative comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
La disposizione, attraverso il monitoraggio dei dati risultanti dall'attività di controllo ai fini ICI, è finalizzata all'aggiornamento dei dati catastali.
Le disposizioni di cui ai commi da 23 a 25 prevedono, a carico dei soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimenti dei rifiuti l'obbligo di comunicare i dati identificativi degli immobili ricompresi nell'ambito territoriale per il quale il servizio è prestato, le generalità dei soggetti che occupano l'immobile ed il relativo titolo, nonché ogni altra informazione rilevante ai fini del controllo in materia di imposte sul reddito. Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'agenzia delle entrate con cadenza annuale ed in via telematica.


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I commi da 23 a 25 mirano, attraverso la collaborazione dei soggetti che gestiscono i servizi in esame, a consentire un monitoraggio costante dell'agenzia delle entrate sul settore immobiliare; in particolare attraverso la rilevazione dei dati identificativi dei soggetti che occupano gli immobili e del relativo titolo, specie nei casi in cui si tratti di soggetti diversi dal proprietario, la norma consente di acquisire elementi utili per il controllo sia ai fini delle imposte sul reddito.
6. 81. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 14. 58 del relatore

Al comma 1, sostituire le parole: 1o novembre 2007 con le seguenti: 30 marzo 2008.

Al comma 2, dopo le parole: Associazione nazionale comuni italiani aggiungere: da emanarsi entro il 31 dicembre 2007.

Conseguentemente eliminare l'ultimo periodo.

Al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2007 con le parole: 31 dicembre 2007.
0. 14. 58. 1. Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o novembre 2007 con le seguenti: A decorrere dal 1o dicembre 2007.
0. 14. 58. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: dei comuni interessati. Aggiungere le seguenti: Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2007.
0. 14. 58. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: durata decennale con le seguenti: durata quinquennale.
0. 14. 58. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, dopo le parole: del Presidente del Consiglio dei Ministri sono aggiunti le seguenti: , da emanarsi entro il 30 giugno 2007.
0. 14. 58. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 1o ottobre 2007 con le seguenti: entro il 31 luglio 2007.
0. 14. 58. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).

1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei


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comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, é in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.
4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento sostituisce l'articolo 14 del d.d.l. finanziaria per il 2007, in tema di modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali, disponendo che:
i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'ari. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a far data dal 1o novembre 2007 (comma 1). Tuttavia, al fine di tenere conto dello stato di attuazione della informatizzazione del sistema di banche dati catastali, nonché della capacità organizzativa e tecnica dei comuni interessati, la data di effettiva decorrenza della l'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano è individuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Naturalmente tale ultima previsione non si applica ai poli catastali già costituiti (comma 2).;
è attribuita ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'ari. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. I requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio


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delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, ì termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali saranno individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3);
l'Agenzia del territorio, con apposito provvedimento del Direttore predisporrà entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale (comma 4);
l'Agenzia del Territorio assicurerà il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali, fornendo assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale;
l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle predette disposizioni elaborerà annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 58. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 20. 288 del relatore

Sostituire le parole: per un importo non superiore a 2.100 euro con le seguenti: per un importo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
0. 20. 288. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:
a) nella lettera a), dopo il capoverso i-sexies, aggiungere le seguenti parole: «i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.»;
b) nella lettera b), dopo le parole ed i-sexies aggiungere le seguenti, nel secondo periodo le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» e, dopo il secondo periodo, é aggiunto il seguente: «Per le spese di cui alla lettera i-septies), del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BADANTI

L'emendamento è finalizzato a prevedere una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti in luogo della deduzione delle predette spese introdotta con la finanziaria 2005 (articolo 12, comma 4-bis). Sono state mantenute le


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medesime condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ancorché lo stesso, anche in considerazione del fatto che ciò appare coerente con la riforma in materia di IRPEF, assuma ora la natura e non più di deduzione. È previsto che la detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta su di un importo di spesa non superiore a 2.100 euro, sempreché il reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa non superi 40.000 euro. In considerazione del fatto che, come si è detto, la disposizione non è innovativa essendo già presente nell'ordinamento, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
20. 288. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 28.10 del relatore

Sostituire le parole: nella misura del 20 per cento con le parole: 50 per cento.
0. 28. 10. 1. Conte.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatoci commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento potranno comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di adeguare le modifiche al regime «autorizzatorio» di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, previste dall'articolo 28 del disegno di legge finanziaria 2007, alle disposizioni introdotte con il decreto legge 262/2006,


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che, nell'approvare la nuova tabella dei tributi speciali catastali, ha considerato non imponibili le consultazioni catastali.
Si è ritenuto pertanto opportuno prevedere la corresponsione di un importo fisso annuale per la riutilizzazione commerciale di dati catastali, nonché una specifica sanzione, svincolata dai tributi, per l'ipotesi di riutilizzazione commerciale di dati catastali non autorizzata.
28. 10. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 57. 183 del relatore

Sostituire le parole da: 20 milioni di euro fino a 2008 con le seguenti: 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 57. 183. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno; 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , sentito le amministrazioni vigilanti, su proposta della PCM- Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 20.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.

RELAZIONE

In considerazione della specifica valenza strategica che assume il settore della ricerca nei contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, la proposta emendativa è diretta a stabilizzare i ricercatori degli Enti di ricerca, implementando tali professionalità e riducendo nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contestò europeo ed internazionale.
Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 70, che consentirà di utilizzare stabilmente qualificate professionalità selezionate a seguito di procedure concorsuali.
57. 183. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 64. 016 del relatore

Sopprimere la parola: maggiormente.
0. 64. 016. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire le parole: le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con le seguenti: le organizzazioni sindacali che hanno propri rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.
0. 64. 016. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire la parola: maggiormente con le seguenti: comparativamente.
0. 64. 016. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero i rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.
0. 64. 016. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le organizzazioni monocategoriali dei quadri presenti all'interno delle istituzioni o organismi pubblici rappresentativi delle categorie.
0. 64. 016. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite te organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
64. 0. 16. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 66. 236 del relatore

Dopo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque incrementato di ulteriori 15.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque nel rispetto non inferiore al numero complessivo di 4.700 unità.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque nel rispetto non inferiore al numero complessivo di 4.800 unità.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque incrementato di ulteriori 12.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.
0. 66. 236. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le parole: nonché la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA in relazione agli effetti dell'incremento del rapporto medio nazionale alunni/classe.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l'espressione


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del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.

All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: e 66 e la lettera b).
66. 236. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 85. 039 del relatore

Sopprimerlo.
0. 85. 039. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali).

1. All'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, primo periodo, dopo le parole «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

RELAZIONE

Sulla base dell'attuale normativa (articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), gli enti sono tenuti a corrispondere agli aventi diritto a prestazioni previdenziali non corrisposte nel termine assegnato per la conclusione del procedimento, gli interessi legali; attesa la natura accessoria degli stessi alla prestazione principale; indipendentemente dai motivi che hanno causato il ritardo nell'adozione del provvedimento medesimo.
La norma proposta recepisce un orientamento giurisprudenziale (Cass. 317/96) secondo cui solo la domanda amministrativa completa di tutti gli elementi idonei a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione previdenziale determina il decorrere del termine assegnato all'ente previdenziale per emanare il provvedimento, in quanto costituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto di credito, oltre ché condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Resta salvo l'obbligo dell'ente ricevente di acquisire eventuale documentazione d'ufficio (documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, indispensabili per l'istruttoria) quando siano già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni in virtù di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241190).
85. 0. 39. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 104. 019 del relatore

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di attività di innovazione tecnologica per le imprese che operano nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
0. 104. 0. 19. 1. Garavaglia, Fugatti, Cota.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.
(Potenziamento della misura dì assistenza tecnica alle imprese).

1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero


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dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, dì cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di: ricerca e. sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.
2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE

Appare necessario valorizzare le attività di sostegno alla nascita di imprese innovative (Articoli 103 e 106 della legge finanziaria 38812000); oggi marginali all'interno delle attività della D.G.C.I.I.
A tal fine si potrebbe prevedere di associare gli incentivi del FIT a tali misure di aiuto (che consistono sostanzialmente nell'erogazione di servizi alle neoimprese, quali predisposizione di studi di fattibilità técnica, economica, finanziaria; assistenza alla fase organizzativa e di avvio, valutazione tecnologica dei progetti, messa a disposizione di laboratori e spazi condivisi ecc.).
La valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo delle neoimprese potrebbe avvenire adopera degli stessi soggetti che attuano le azioni di sostegno (università, enti pubblici di ricerca, organismi promossi e partecipati dai medesimi soggetti per almeno il 25 per cento) nell'ambito delle convenzioni che questi stipulano con il Ministero.
Le modalità agevolative dovrebbero essere quelle previste per le PMI, con risorse statali dirette del FIT anche provenienti da ulteriori operazioni di cartolarizzazione dei crediti concessi negli anni precedenti.
104. 0. 19.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 104. 173 del relatore

Sopprimerlo.
0. 104. 173. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma a).
0. 104. 173. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma b).
0. 104. 173. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma d).
0. 104. 173. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano» sono soppresse le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «assegnate dal CIPE» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;


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c) al comma 4, le parole «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle parole «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
d) al comma 4, sono soppresse le parole «Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al comma 4 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma»;
f) al comma 8, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono inserite le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto, legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

RELAZIONE

L'emendamento proposto mira sostanzialmente a ricondurre la formulazione dell'articolo 104 al testo del disegno di legge sugli «Interventi per l'innovazione industriale», approvato dal Consiglio dei Ministri.
L'emendamento di cui al comma 4 prevede che il CIPE si pronunci sui progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzato in una seduta sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. L'emendamento proposto permette al CIPE con propria delibera di adottare le norme relative al proprio funzionamento in questo caso di particolare composizione del Comitato, così come già previsto dall'articolo 2, comma 1; ultimo capoverso del disegno di legge sull'innovazione industriale, in un caso di identica composizione del Comitato.
Sono inoltre inserite disposizioni volte a prevedere intese in Conferenza Stato-Regioni.
104. 173. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 128. 11 del relatore

Prima delle parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007, inserire le seguenti: , anche alfine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica, e dopo le parole: e 2009 aggiungere le seguenti: Al fine di definire specifiche certificazioni di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti è stanziato 1 milione di Euro per ciascun anno 2007, 2008 e 2009 per studi e ricerche, realizzati da Istituti Tecnici Industriali.

e di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
0. 128. 11. 1. Lulli.

Sostituire le parole: 20 milioni di euro per il 2007 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 30 milioni di euro per il 2007 e di 36 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.


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Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazione:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
0. 128. 11. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 128, comma 1, le parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad elevare a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse in favore del marchio «Made in Italy» con un onere per ciascuno dei predetti anni pari a 6 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
128. 11.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 128. 026 del relatore.

Sopprimere l'emedamento.
0. 128. 0. 26. 2.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 sopprimere le parole: il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.
0. 128. 0. 26. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 sopprimere il numero: 14 e sostituirlo con il seguente: 5.

Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazione:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
0. 128. 0. 26. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione, culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.

RELAZIONE

L'emendamento propostosi rende necessario per dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 20, del decreto 18 maggio 2006, n. 181 concernenti «Disposizioni in materia


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di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri». Il citato comma 20 è intervenuto, modificandolo, sull'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, che disponeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del dipartimento per gli italiani nel Mondo. La relativa competenza è, pertanto, stata attribuita al Ministero degli affari esteri.
128. 026.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 129. 13 del relatore.

Sostituire le parole: e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
0. 129. 13. 2.Fincato.

Alle parole: 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009, sostituire: 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 85.000.
0. 129. 13. 1.Zorzato, Peretti, Giorgetti.

Sostituire le parole: 95 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0. 129. 13. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 129, comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle. finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000.

RELAZIONE

L'emendamento dispone un aumento di 80 milioni di euro per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa prevista per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
129. 13.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 130. 17 del relatore.

Sostituire le parole: 170 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro.
0. 130. 17. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 130, comma 1, sostituire la parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. con le seguenti: 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

RELAZIONE

L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di. stralcio della disposizione di


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cui all'articolo 130, comma 2, in ordine alla quale il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da tale disposizione per la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi all'EUR possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
130. 17.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 144. 26 del relatore

Alla lettera a) sostituire le parole: 7 milioni di euro con le parole: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
0. 144. 26. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera b) la parola: 60 è sostituta dalla parola: 67.

Conseguentemente, alla tabella A allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 7.000;
2009: - 7.000.
0. 144. 26. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque aumentato di ulteriori 10.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 66. 236. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 144, apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) al comma 1 la parola: 60 è sostituita dalla parola: 53.

RELAZIONE

L'emendamento è reso necessario dalla indifferibile esigenza di potenziare i mezzi aereonavali a disposizione della Guardia Costiera per poter far fronte agli accresciuti compiti per la salvaguardia della vita umana in mare e alla crescita degli eventi di immigrazione clandestina.
La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
144. 26.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 166. 07 del relatore

Sopprimere i commi 1 e 2.
0. 166. 07. 2 Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sostituire le parole 3 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il Ministero


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del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2007, è autorizzato a stipulare con i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che hanno già avviato programmi di fuoriuscita dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000.
0. 166. 07. 1 Rao, Oliva, Lo Monte, Reina, Neri, Marinello.

Dopo l'articolo 166 inserire il seguente:

Art. 166-bis.
(Disposizioni varie in materia di lavoro).

1. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori anziani è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale, è . prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 amai, e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni; oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrò dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso, al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel, limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000 sono sostituite dalle seguenti: euro 37 milioni per l'anno 2007 e di euro 42 milioni a decorrere dal 2008.
4. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 15 milioni per l'anno 2007.
5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa.di 23 milioni di: euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. A decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale. obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione. Il


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Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma: 3, lettera i-quater) e dell'articolo 11-ter, compia 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 47.010;
2008: - 96.010;
2009: - 96.010.

RELAZIONE

L'emendamento é diretto a prevedere:
ai commi 1 e 2, l'istituzione di accordi di solidarietà tra generazioni, finalizzati alla trasformazione a tempo parziale, su base volontaria, déi contratti di lavoro dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e la correlata assunzione a tempo parziale di giovani inoccupati o disoccupati con orario di lavoro pari a quello ridotto, demandando ad un decreto interministeriale (Lavoro Economia) le modalità di stipula ed i contenuti di detti accordi;
al comma 3, l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
al comma 4, un rifinanziamento per l'anno 2007 ai fini dello potenziamento dello sviluppo dei servizi per l'impiego;
ai comma 5, il rifinanziamento delle attività di formazione professionale svolte dall'ISFOL e dagli enti privati gestori di attività formative;
al comma 6, la ricostruzione, a decorrere dal 2008, nell'assicurazione generale obbligatoria, secondo un modello già utilizzato in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuati in Albania tra il 1955 e il 1997.
166. 07.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 207. 011 del relatore

Al comma 2 aggiungere infine il seguente comma:
2-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 32 relativamente all'anno 2007 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5000
0. 207. 0. 11. 1 Quartiani.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.
(Genova esposizione internazionale «Colomba 92»).

1. Per gli interventi connessi al programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 marzo 2006, è destinato un contributo di 97.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, che per l'importo di 97.000.000 di euro, sono mantenute nei conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo


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è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata' del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
2. La somma indicata al precedente comma 1 finanziera le opere già individuate agli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 29.3.2006, con la sola eccezione dell'opera denominata «rifacimento della copertura del torrente Bisagno nel tratto tra la stazione Brignole e la zona della Questura II lotto» alla cui realizzazione viene destinata una somma pari a 33 milioni di euro, a riduzione dell'importo previsto di 50 milioni di euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, nella tabella B, sotto Ministero,dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 13.000;
2008: - 21.000;
2009: - 21.000.

RELAZIONE

Viene previsto per il programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», un contributo complessivo di 97 milioni di curo, per il periodo 2007-2011, cui si provvede, previa conservazione dei residui, utilizzando, tramite versamento in entrata e successiva riassegnazione alla spesa, le somme in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, per 13 milioni di euro nel 2007 e 21 milioni di euro dal 2008 al 2011. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede riducendo l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
207. 011.Il Relatore.

Subemendamenti agli emendamenti del Governo

Subemendamenti all'emendamento 5. 405 del Governo.

A comma 33-bis, sostituire le parole: in materia tributaria e finanziaria, con le seguenti: tributarie e finanziarie.
0. 5. 405. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 33-ter dopo le parole: da adottare concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze apporre: sentita la commissione per il controllo dell'anagrafe tributaria.
0. 5. 405. 1.Conte.

Al comma 33-ter sostituire le parole: entro il 31 marzo 2007 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2007.
0. 5. 405. 3.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 33, inserire i seguenti:
33-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
33-ter. Ai fini di cui al comma 33-bis, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2007 ai sensi del decreto legislativo 7


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marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazione che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
33-quater. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.».
33-quinquies. Dall'attuazione dei commi 33-bis, 33-ter e 33-quater non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

NOTA TECNICA

La costituzione della banca dati proposta rappresenta un elemento imprescindibile per consentire a Regioni ed Enti Locali di sviluppare una reale capacità di programmazione e monitoraggio delle politiche fiscali e di gestione dei flussi di spesa.
Si ritiene che tale sistema possa sviluppare fortissimi benefici complessivi sia sul contenimento della spesa che sull'ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata; di seguito, a livello prudenziale, si limita la stima dei benefici a ambiti specifici.
Oggi gran parte degli Enti Locali (si tenga conto che appena 660 Comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) non possiedono strumenti, procedure e sistemi che consentono la valutazione e simulazione delle proprie manovre di politica fiscale locale. Si ritiene che la sola ottimizzazione di questa capacità può consentire, in aggiunta al recupero di evasione già evidenziato in altri interventi in materia di ICI, un miglioramento sugli effetti di gettito a regime di almeno 50 milioni di euro, a partire dalla competenza 2008. Tale stima è stata sviluppata ipotizzando, in maniera assolutamente conservativa, un miglioramento dell'efficacia di imposizione di circa lo 0,5 per cento a livello nazionale sul gettito associato alla sola ICI.
Ulteriore effetto di miglioramento deve essere considerato in materia di contenimento della spesa informatica degli Enti Locali. Come già accennata, molti Comuni di medio-piccole dimensioni possiedono soluzioni informatiche non integrate e focalizzate sulla attività di gestione e accertamento delle imposte mentre devono provvedere, quando lo fanno, in modo estemporaneo alla estrazione di informazioni a supporto delle politiche di programmazione. Una valutazione dei costi informatici consente di stimare benefici desumibili dalla messa a disposizione di strumenti di analisi e simulazione di almeno 40 milioni di euro in termini di contenimento della spesa connessa a agli interventi di natura tecnologica. La stima si basa su una media assolutamente conservativa di circa 10.000 euro sul 50 per cento dei Comuni.
5. 405. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 24. 13 del Governo.

Dopo il comma a) aggiungere in fine: per gli utenti che, non possono superare delle detrazioni dell'imposta sul reddito per le persone fisiche, la misura aggiuntiva di cui al presente comma, su un importo equivalente, viene corrisposta con assegno diretto, previa presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale.


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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 60 milioni.
0. 24. 13. 1.Peretti.

All'articolo 24 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola per fanno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta, del periodo di imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al compia 1 bis al fune di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1-bis.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 40 milioni.
24.13.Governo.

Subemendamenti all'emendamento 54. 3 del Governo.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 350 milioni.

Conseguentemente:
Sostituire la copertura come segue:

Conseguentemente:
All'articolo 119 sostituire al comma 1 le parole: 170 milioni con le seguenti:
120 e al comma 2 le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni.
0. 54. 3. 1.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 370 milioni.

Conseguentemente: sostituire la copertura come segue:
Conseguentemente: all'articolo 119 sostituire al comma 1 le parole: 170 milioni con le seguenti: 120 e al comma 2 le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni.
0. 54. 3. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 390 milioni.

Conseguentemente aggiungere: conseguentemente all'articolo 119 aggiungere il seguente comma:
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge


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20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata all'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'anno 2006 è integrata di euro 30 milioni.
0. 54. 3. 3.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 370 milioni.

Conseguentemente aggiungere: Conseguentemente all'articolo 75, al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo:
Per l'anno 2006, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è incrementato di 50 milioni di euro.
0. 54. 3. 4.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'articolo 54, comma 1, le parole: 300 milioni sono sostituite con le seguenti: 420 milioni.

Conseguentemente, l'articolo 119 è soppresso.

RELAZIONE

L'emendamento prevede l'incremento delle risorse da destinare al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 54, per l'importo di 120 milioni di euro per il 2007.
Alla compensazione finanziaria di tale aumento si provvede utilizzando l'effetto positivo connesso alla soppressione dell'articolo 119 che recava un onere di 120 milioni.
54. 3. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 57. 0. 17 del Governo.

Sopprimerlo.
0. 57. 017. 2.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al primo periodo, sostituire le parole: può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica con le seguenti: è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica.
0. 57. 017. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: dotazioni organica aggiungere è ... mediante modalità da attuarsi nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
0. 57. 017. 1.Governo.

Al primo periodo, sostituire le parole: senza aumenti di finanziamento con le seguenti: senza nuovi oneri.
0. 57. 017. 4.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al secondo periodo, sostituire le parole: recante la proposta motivata con le seguenti: recante la richiesta motivata di incremento.
0. 57. 017. 5.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 57-ter è inserito il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni concernenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La deliberà dell'Autorità


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recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.

RELAZIONE

Lo schema di articolo che si allega regola le modalità di una possibile ridefinizione della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Alla luce delle nuove competenze da ultimo attribuite all'Autorità dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004 si ritiene che la dotazione organica prevista dalla normativa vigente sia non solo insufficiente, in relazione ai carichi di lavoro gravanti sulla propria organizzazione, ma anche eccessivamente rigida.
In proposito non pare superfluo rammentare che tra i principi della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica sanciti dal legislatore comunitario figura espressamente l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare alle autorità nazionali di regolamentazione le risorse necessarie sia sul piano del personale e delle competenze sia dei mezzi finanziari per l'assolvimento dei compiti loro assegnati (cf l'articolo 3 e soprattutto il considerando n. 11 della direttiva n. 2002/21/CE, c.d. «direttiva quadro»).
Occorre anche ricordare come, nel frattempo, il regime di finanziamento dell'Autorità sia stato radicalmente modificato.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 65, ha profondamente innovato il finanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità, prevedendo che questo attinga ormai solo marginalmente al finanziamento statale, e sia invece prevalentemente incentrato sul contributo a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, da versare direttamente all'Autorità secondo entità di contribuzione che la medesima è chiamata a determinare (entro i limiti massimi previsti per legge) con propria deliberazione, soggetta ad approvazione da parte dell'Esecutivo.
Anche in coerenza con tale significativa riforma legislativa, la norma che si propone attribuisce all'Autorità la possibilità di ridefinire la propria pianta organica.
A tal fine viene indicato un procedimento improntato a criteri di garanzia e trasparenza per la determinazione dell'entità di contribuzione a carico degli operatori del mercato. La delibera di proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (nonché, si è aggiunto, il Ministro delle comunicazioni).
È importante evidenziare che gli, oneri derivanti dalla possibile futura revisione della pianta organica sono destinati a gravare esclusivamente a carico della componente del bilancio dell'Autorità alimentata dai contributi degli operatori del settore ai sensi dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza quindi alcun aumento del finanziamento a carico del bilancio dello Stato (eventualità che è stata espressamente ed inequivocabilmente esclusa; con la previsione che gli oneri occorrenti saranno tratti dalle risorse assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Un ulteriore elemento di garanzia è comunque fornito dalla presenza di un limite invalicabile di aumento massimo possibile, indicato nella misura del venticinque per cento della attuale consistenza complessiva della pianta organica dell'Autorità.
57. 0. 17. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 57. 018 del Governo

Sopprimerlo.
0. 57. 018. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.


Pag. 173

Dopo le parole: dotazione organica esclusivamente mondiali mobilità da attuarsi nell'ambito della pubblica amministrazione.
0. 57. 018. 1. Conte.

Dopo l'articolo 57-bis è inserito il seguente:

Art. 57-ter.
(Disposizioni concernenti il Garante per la protezione dei dati personali).

1. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

RELAZIONE

Il ruolo organico del Garante stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2406, n. 196) è attualmente di sole cento unità. L'organico resta infatti quello, del tutto esiguo, determinato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 e da allora rimasto immutato, nonostante l'assoluta sproporzione tra le risorse umane a disposizione e i nuovi assai più articolati compiti che il menzionato Codice, la legislazione vigente e la disciplina comunitaria demandano al Garante. Si tratta di compiti molto impegnativi ed onerosi dal punto di vista organizzativa, ai quali il Garante può far fronte solo in presenza di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti.
L'incremento, pur contenuto, dell'attuale organico, che non potrà comunque superare il 25 per cento dell'attuale consistenza, sarà finalizzato a realizzare un programma dì interventi avviati dal nuovo Collegio del Garante volto all'attuazione del predetto Codice e al potenziamento della vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza delle infrastrutture, delle reti telematiche e di telecomunicazione e di alcune banche dati, anche in ambito pubblico, di particolare rilevanza.
Le predette unità verrebbero ripartite tra le diverse aree e qualifiche di cui si compone attualmente l'organico dell'Autorità, tenendo conto dell'esigenza di acquisire per lo sviluppo delle attività istituzionali, in prevalenza, professionalità medio-alte.
Come noto, il trattamento economico del personale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lettera d), del menzionato Codice, è determinato nell'80 per cento di quello spettante al corrispondente personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'organico si farà fronte nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio previsto nella tabella C, allegata alla legge finanziaria.
57. 0. 18. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 57. 019 del Governo.

Sopprimerlo.
0. 57. 019. 5. Giudice, Crosetto, Verro.

Sopprimere il comma 1.
0. 57. 019. 6. Giudice, Crosetto, Verro.

Sopprimere il comma 2.
0. 57. 019. 2. Giudice, Crosetto, Verro.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (Covip), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, secondo le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 2.
0. 57. 019. 1. Cordoni.

Sopprimere il comma 3.
0. 57. 019. 3. Giudice, Crosetto, Verro.

Sopprimere il comma 4.
0. 57. 019. 4. Giudice, Crosetto, Verro.

5-bis. In deroga all'articolo 1, comma 87 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il triennio 200709, le università sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, e ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, nel limite di spesa di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
0. 57. 019. 7. Raiti.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 % della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di due milioni di euro a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196, come determinata nella tabella C della presente legge.
57. 019. (Nuova formulazione) Governo.


Pag. 175

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 % della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di due milioni di euro a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196, come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266.
57. 019. Governo.

Subemendamento all'emendamento 64. 42 del Governo

Sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma con le seguenti: è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui; ferma restando la spettanza dell'intero incremento percentuale di adeguamento retributivo con decorrenza dal 1o gennaio 2009, senza che ciò comporti diritto alla corresponsione delle somme arretrate relative agli anni 2007 e 2008.
0. 64. 42. 1. Palomba, Ossorio, Raiti.

All'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -;
2008: -;
2009: - 60.000.


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Ministero della Giustizia:
2007: -;
2008: -;
2009: - 20.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -;
2008: -;
2009: - 40.000.


RELAZIONE

L'emendamento all'articolo 64, comma 1, tende a riformulare il meccanismo di parziale congelamento a tempo indeterminato dei meccanismi di automatismo stipendiale introdotto, per tutte le categorie del pubblico impiego non privatizzato di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.165/2001 a fini di contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione e razionalizzazione dei trattamenti retributivi.
Per tener conto delle osservazioni delle categorie interessate si è riformulata la disposizione introducendo un sistema di riduzione per il solo biennio 2007-2008 applicato non più agli scatti e classi biennali ma - e ciò anche nella riconsiderazione delle posizioni iniziali - al meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nel senso che l'adeguamento stesso viene corrisposto nella misura del 70 per cento limitatamente al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui e senza dar luogo a successivi recuperi.
La nuova tipologia di intervento è comunque coerente con gli effetti finanziari sottesi all'articolo 64, comma 1, nella formulazione originaria per gli anni 2007 e 2008 ma non anche per il 2009, trattandosi di intervento temporaneo limitato ad un biennio.
Pertanto la compensazione della minore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2009 viene assicurata apportando, nella Tabella A, le seguenti variazioni in migliaia di euro:
Ministero dell'economia e delle finanze: - 60.000;
Ministero della giustizia: - 20.000;
Ministero dell'Università e della ricerca: - 40.000.
64. 42. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 70. 44 del Governo

Dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell' anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over.
0. 70. 44. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell' anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over, che presentano specifiche esigenze funzionali.
0. 70. 44. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7 sostituire le parole 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente: a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo di 115 milioni di euro l'anno.
0. 70. 44. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Sostituire l'articolo 70 con il seguente:

Art. 70.
(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti di ricerca).

1. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo, indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante; entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo.
2. Sono fatti salvi i principi di cui all'articolo 57, comma 5.
3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
5. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il CUN e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Al fine, di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il medesimo decreto definisce un numero aggiuntiva di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
6. Per l'anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dall'articolo 57, comma 4, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o dei Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di prevedere che la disposizione trovi applicazione solo per gli enti pubblici di ricerca, e non anche per le università, posto che solo per i primi vi è stato, negli


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anni precedenti, un problema di blocco delle assunzioni.
Si prevede pertanto di contenere le possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 90 per cento delle cessazioni di analoghi rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno, con riferimento a tutti gli enti di ricerca. Contestualmente, si prevede la possibilità di autorizzare, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori assunzioni di personale di ricerca nel limite di spesa corrispondente al festante 10 per cento complessivo, a fini perequativi in favore di enti con scarso turn over, che presentino specifiche esigenze funzionali.
Inoltre, vengono definite (comma 5) con maggior chiarezza le procedure di assunzione dei ricercatori.
Infine, il comma 6 introduce, una disciplina transitoria, in forza della quale per l'anno 2007 gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, in deroga al limite di cui all'articolo 57, comma 12, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data dei 30 settembre 2006.
70. 44. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 84. 66. del Governo

Sopprimere la lettera a).
0. 84. 66. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0. 84. 66. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera a), sostituire le parole: trentuno giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0. 84. 66. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 120.000;
2008: - 120.000;
2009: - 120.000.
0. 84. 66. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1,5 punti per cento.
0. 84. 66. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
0. 84. 66. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera e), sostituire le parole: 50 addetti con le seguenti: 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 2 punti per cento.
0. 84. 66. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Sopprimere la lettera h).
0. 84. 66. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di versamento del contributo al Fondo, di cui al presente comma, non è dovuto, in nessun caso, da parte delle società di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
0. 84. 66. 1. Lupi.

All'articolo 84, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo. Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: che è gestito, per conto dello Stato, con le seguenti: le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. II predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4, dal Fondo di cui al comma 2, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.»;
d) al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: nei limiti ivi specificati con le parole: nei limiti degli importi di cui all'elenco 1;
b) dopo la parola: utilizzati, inserire le seguenti: , per gli importi accertati ai sensi del comma 6, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,;
e) il comma 8 è così riformulato:
8. I primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento


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dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.»;

f) al comma 9, le parole: e dall'articolo 13 del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: e dall'articolo 9 del medesimo decreto;

g) al comma 10 le parole: in 45,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sono sostituite dalle seguenti: in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
h) l'elenco di cui comma 5, è sostituito dal seguente:

Elenco n. 2
(Art. 84, c. 5)

Quote da accantonare

articolo/comma
intervento
Saldo netto da finanziare
indebitamento netto
  
(in milioni di euro)
  
2007
2008
2009
2007
2008
2009
104 Fondo competitività
300
400
400
100
200
300
106 Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica
300
300
360
150
200
300
115 imprese pubbliche
600
600
600
500
500
500
117 Autotrasporto
520
  520
  
134, comma 1 Alta velocità/Alta capacità
0
900
1.200
0
900
1.200
134, comma 2 Apporto capitale Ferrovie S.p.A.
400
0
0
400
0
0
134, comma 5 Rifinanziamento rete tradizionale F.S.
2.000
1.200
0
2.000
1.200
0
142, comma 8 ANAS - Nuovi investimenti
  1.500
1.500
  400
500
187, comma 1 Fondo per le spese di funzionamento della Difesa
180
350
200
180
350
200
216, comma 3 (Tab. D) Rifinanziamenti spese di investimento
2.966
1.469
6.428
1.300
800
1.000
  6.966
6.719
10.688
5.000
4.550
4.000


Pag. 181


Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000:
2009: - 60.000.

RELAZIONE

L'emendamento vale ad escludere dall'obbligo di versamento al Fondo per l'erogazione del TFR di cui al comma 2 dello stesso articolo 84, del contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
Ciò al fine di corrispondere alle segnalazioni pervenute dal mondo produttivo in merito alle crisi di liquidità per investimenti che sarebbero derivate alle piccole imprese dall'applicazione generalizzata dell'obbligo di versamento al neo istituito Fondo gestito dall'INPS di quota parte del TFR trattenuto dai datori di lavoro.
Inoltre, è stabilita come ulteriore compensazione per i datori di lavoro, rispetto al testo originario del disegno di legge, l'estensione anche ai flussi di TFR destinati al Fondo presso la Tesoreria della deducibilità dal reddito di impresa, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005.
Alla copertura degli oneri pari a 60 milioni a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di tabella A relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (60 mln).
84. 66. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 102. 36 del relatore.

All'emendamento 102.36 del Governo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) al comma 5 le parole «le funzioni relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio» sono soppresse.
0. 102. 36. 1.Marras, Cicu.

All'articolo 102 apportare- le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione»;

Conseguentemente è soppresso il comma 2 dello stesso articolo.
b)
al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;
c) al comma 4, dopo la parola «finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «del fabbisogno complessivo»;


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d) al comma 5, la parola «contiguità» è sostituita dalla parola «continuità» e le parole «e le funzioni relative all'Agenzia del Territorio» sono soppresse.

RELAZIONE

L'emendamento introduce alcune necessarie correzioni all'articolato, in parte introducendo mere correzioni di drafting, in parte rendendo l'articolo conforme all'accordo stipulato tra il Governo e la Regione Sardegna.
In particolare, la prima modifica è volta a correggere un errore materiale, riportando il comma 2 dell'articolo 102 nella novella all'articolo 8 dello Statuto. L'attuale comma 1, lettera m), utilizza una disposizione analoga a quella prevista per le Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol; pertanto, la modifica si rende necessaria essendo la Sardegna una Regione non una Provincia autonoma. La modifica al comma 4 è una mera operazione di drafting. La modifica al comma 5 corregge, nella prima parte, un errore materiale dell'attuale disposizione, in linea con gli accordi intercorsi tra la Regione Sardegna e il Governo; nella seconda mira ad assicurare il coordinamento tra l'articolo 102 e gli articoli 13 e 14 della presente legge.
Con l'articolo 13, infatti, innovandosi all'articolo 65 comma 1 lettera d) ed all'articolo 66 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, si sottrae ai comuni la funzione di conservazione dei dati catastali, ricondotta nell'alveo delle competenze statali. Lo scopo della novità, consiste nel rafforzamento dell'unitarietà nazionale della base dati catastale, la gestione certificata della quale si vuole accentrare in capo all'Agenzia del Territorio.
L'articolo 14, nel regolare il passaggio di talune funzioni (soprattutto in materia di utilizzazione ed accesso dei dati) ai comuni, si preoccupa di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Al compito, avvalendosi del quadro di evoluzione tecnologica che sta progressivamente spostando sul canale telematico l'aggiornamento e la consultazione dei dati catastali, dovrà provvedere l'Agenzia.
Appare quindi coerente, con l'introduzione di un regime accentrato, di conservazione unitaria nazionale della base catastale e di coordinamento dei servizio reso dai comuni, l'eliminazione della previsione di una sorta di catasto autonomo regionale.
102. 36.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 129. 015 del relatore.

Sono soppresse le parole da emanazione fino alle parole modificare, in.
0. 129. 015. 2.Quartiani.

Aggiungere il seguente comma:
Con riferimento alle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta o altre misure agevolative contenute negli articoli 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 della presente legge, è garantita alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
0. 129. 0. 15. 1.Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole 40 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0. 129. 015. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

Art. 129-bis.

In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione stessa, i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto, per la prima attuazione del prdetto protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modificazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare all'attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispettivamente finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.
A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
129. 015.(Nuova formulazione) Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 138. 18 del Governo

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera d) al fine di consentire la ricostruzione del Belice per il completamento degli intenti di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67 è autorizzato un costituito di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla Tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
0.138. 18. 1 Mariniello, Angelo Alfano, Giudice.

All'articolo 138, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «nel territorio del Molise» sono inserite: «e nel territorio della Provincia di Foggia»;
2) sostituire le parole da «totalmente» fino a «5 milioni,» con le parole: «colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) la rubrica «(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise)» è sostituita con la seguente: «Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise e nel territorio della Provincia di Foggia»;
c) dopo le parole: 95» inserire le seguenti: «, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente:
all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole da «63.273 milioni» a «2008»


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con le seguenti: «63.223 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2007, 100 milioni per l'anno 2008»;
alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere a tutti i comuni colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 le misure e gli interventi di ricostruzione, aumentando di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse già previste dall'articolo 138, in 5 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinate solo ai comuni totalmente evacuati.
A tal fine viene integrata l'autorizzazione di spesa riferita al Fondo di protezione civile per i suddetti importi, con compensazione per 30 milioni per ciascuno dei predetti anni mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, e per la differenza mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 1, relativa al Fondo perle aree sottoutilizzate.
138. 18.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 139. 051 del Governo

Al comma 1, sostituire le parole: Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni con le seguenti parole: Per la ricostruzione dei territori delle zone colpite dalle alluvioni del 2000 e del 2002.

Sopprimere le parole: da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
0. 139. 051. 1 Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, nella tab. B, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento autorizza contributi in favore delle Regioni Basilicata e Campania, di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2004, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei medesimi territori, da ripartire con successivo DPCM.
139. 0. 51.Il Governo.


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EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 20.

Aggiungere in fine i seguenti commi.
23-bis. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, le parole: e le minusvalenze e gli immobili e sono soppresse e, dopo le parole: o da collezione, sono aggiunte le seguenti: di cui al comma 5;
b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-bis. 1 Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministero delle Finanze. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi;
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo del beni ai quali si riferiscono.
23-ter. Le disposizioni del comma 23-bis in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 2007, e ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire


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dalla stessa data; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008, e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

Misure per la tutela degli attuali concessionari di scommesse ippiche e sportive.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettera 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 38, comma 4, lettera 1), del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i concessionari ivi indicati possono aderire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle convenzioni di concessione allegate ai bandi di gara pubblicati nella GUCE del 28 agosto 2006, previo versamento di un corrispettivo:
a) relativamente alla raccolta presso l'agenzia, pari al 40 per cento (quaranta per cento) del valore medio di aggiudicazione, su base regionale, dei diritti relativi ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; tale valore medio è individuato con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) relativamente alla raccolta a distanza, pari a 120.000 Euro, limitatamente ai concessionari già abilitati a tale raccolta al 31 ottobre 2006.
20. 291.Il Relatore.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
24. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio percepito in dipendenza della cessazione dalle cariche elettive, con caratteristiche non previdenziali e il cui accantonamento è comunque obbligatorio, non sono deducibili dal reddito.
20. 292.Il Relatore.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 40.Il Relatore.

ART. 26.

Gli articoli 26 e 156 sono sostituiti dal seguente unico articolo:

Art. XXX.
(Norme in materia di biocarburanti e filiere agroenergetiche).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 - 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di curo annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004,


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comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n, 311. Entro il 1o marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bietanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, e per l'anno 2008 al 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo l, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accesa o quale aumento allo stanziamento previsto per 1'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
5. I biocarburanti e gli altri carburanti, rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, PETBE e il bioidrogeno.
6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti del settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere


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la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso dei biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitore e l'ubicazione dei siti di produzione.
10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni come di seguito sostituito dai seguenti:
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato coree carburante, coane combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accesa, determinata come percentuale dell'accesa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accesa. Per il primo anno, l'accesa è fissata al 20 per cento della corrispondente accesa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai finì dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate- Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea Nelle more del


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l'adozione del decreto di cui al presente comma e dell'approvazione da parte della Commissione Europea, l'Agenzia delle Dogane attribuisce per l'anno 2007 quote in via transitoria pari a 180.000 tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accesa di cui al presente comma, sulla base delle disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256. La restante quota a valere sul contingente per l'anno 2007, pari a 70.000 tonnellate, è attribuita secondo le modalità, dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6-bis. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Per l'anno 2007, gli importi corrispondenti ai quantitativi da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6-ter. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di 180.000 tonnellate di cui al precedente comma 3 è incrementato in misura corrispondente alla somma di 16.726.523,00 euro. Al relativo onere per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di giuro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
6. In caso di mancato impiego dei contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di


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concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «da utilizzare ...» fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» sono soppresse.
8. Ai fini del presente articolo, per intesa di filiera e contratto quadro si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo interviene organicamente sui biocarburanti, argomento sul quale la vigente situazione normativa ha generato apertura di provvedimenti di infrazione da parte della Commissione europea, mancata applicazione di disposizioni legislative, inefficiente uso delle risorse.
La norma proposta, non ha impatto sul bilancio dello Stato per l'anno 2007 in quanto predisposta a parità di gettito rispetto alle disposizioni già vigenti.
Il maggiore impiego dei biocarburanti discende da obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche primaria e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tale ambito, peraltro, la direttiva 2003/30/CE stabilisce obiettivi di penetrazione degli stessi biocarburauti in misura pari al 2% al 2005 e al 5,75 per cento al 2010 rispetto a tutti i carburanti usati nei trasporti.
A fronte di tali indicazioni, il decreto legislativo 128/05 fissava obiettivi pari,all'1 per cento al 2005 e al 3,5 per cento al 2010.
È poi intervenuta la legge 81/06 che, cosa l'intento di promuovere la filiera agroenergetica nazionale, prevede che produttori di carburanti diesel e di benzina hanno l'obbligo, a partire dal 1o luglio 2006, di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico in misura pari all'1 per cento del carburante diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, disponendo che tale percentuale sia incrementata di un punto per ogni anno fino al 2010. La legge è rimasta inattuata per la mancata emanazione dei previsti provvedimenti attuativi e, inoltre, per la dubbia compatibilità con le norme europee e per la pratica impossibilità di adeguare il sistema agricolo e di produzione di biocarburanti nei tempi e con le modalità fissate dalla legge.
L'obbligo introdotto dalla legge 81/06 avrebbe dovuto tramutarsi in un incentivo indiretto ai biocarburanti, i cui maggiori costi sarebbero stati scaricati sui costi dei carburanti immessi in commercio.
A tale incentivo indiretto si aggiunge la previgente disponibilità di incentivi diretti, consistenti in concessione di accasa ridotta a quantità contingentate di biodiesel, bioetanolo e ETBE.
L'intervento normativo proposto affronta in modo organico e realistico i problemi citati. Precisamente:
1) si ridefiniscono gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti, in modo coerente con le disposizioni della direttiva 2003/30/CE, onde risolvere il contenzioso con la Commissione e prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione;
2) si riformula in modo realistico, ma coerente con gli obiettivi richiamati al punto 1), l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui alla legge 81/06;
3) si rimodulano e riordinano le esenzioni da accasa già vigenti, in modo da: a) evitare sovracompensazioni conseguenti all'intervenuto aumento del prezzo industriale del gasolio; b) consentire l'impiego di risorse rese disponibili a seguito dell'emanazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità garante per la concorrenza


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e il mercato; c) favorire l'uso ottimizzato di tutte le risorse disponibili, consentendo, laddove necessario, il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa.

In merito al punto 1), gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti sono stati così ridefiniti dal comma 1: 1 per cento al 2005; 2,5 per cento al 2008; 5,75 per cento al 2010.
Il punto 2 è stato affrontato riformulando l'articolo 2-quater della legge 81/06. La riformulazione dell'articolo, proposta al comma 2, definisce un obbligo di immissione di biocarburanti pari all'1 per cento a decorrere dal 2007, ampliandolo al 2 per cento per l'anno 2008 e prevedendo di ampliarlo negli anni successivi al fine di renderlo coerente con l'obiettivo ridefinito e compatibile con le esigenze di potenziale riconversione dell'agricoltura nazionale.
Il comma 3 armonizza le disposizioni vigenti ira materia di contingente fiscalmente agevolato con gli obiettivi del comma precedente. A tal fine già dall'anno 2007 è previsto il passaggio per il prodotto biodiesel da un regime di esenzione fiscale ad un regime di agevolazioni fiscali, fissando al 20 per cento dell'aliquota di accisa fissata per il gasolio l'imposizione fiscale sul biodiesel. In tal modo, a parità di mancato gettito, si liberano risorse che rendono possibile un aumento dell'attuale contingente che porta complessivamente a fissare per l'anno 2007 a 250.000 tonnellate l'ammontare del contingente stesso. L'assegnazione di tali maggiori quantitativi è legata alla stipula di intese di filiera e/o contratti quadro per lo sviluppo dei settore agro-energetico.
Il comma 4 consente di utilizzare le risorse già disponibili provenienti dalla destinazione dei fondi delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato disposta con decreto del ministro delle attività produttive in data 28 ottobre 2005.
I commi 5 e 6 rispondono all'esigenza, indicata alla lettera c) del precedente punto 3, di ottimizzare le risorse a disposizione, prevedendo il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa.
Il comma 7 cancella una frase dell'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale prevedeva che l'utilizzo delle risorse del fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche tenesse conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale necessità deriva dal fatto che la Commissione in questione doveva terminare i propri lavori entro un anno dalla sua istituzione, e tale periodo dì tempo è ormai trascorso.
Il comma 8, infine, chiarisce il significato dei termini «intesa di filiera» e «contratto quadro» con un rinvio a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, i cui articoli 9 e 10 trattano appunto di intesa di filiera e contratto quadro.
26. 10. Il relatore.

ART. 30.

All'articolo 30 sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 7.000;
2009: - 7.000.
30. 68. Il relatore.


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ART. 38.

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

Art. 38.
(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).

1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Quando i programmi di cui al comma 1 riguardano più regioni, gli stessi sono approvati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di attuazione dei programmi di cui al comma 1 che derogano a disposizioni di legge o di regolamento.
38. 6. Il relatore.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:
e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.
47. 09. Il relatore.

ART. 50.

L'articolo 50, è sostituito dal seguente:

Art. 50.
(Trasformazione della Sogesid SpA).

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid S.p.A., al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico, che svolgano attività nel medesimo settore della Sogesid SpA.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione della Sogesid SpA, sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
50. 8. Il relatore.

ART. 57.

All'articolo 57, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2007 è autorizzata l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 11.700.000;
2008: - 20.676.000;
2009: - 20.676.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le vacanze nell'organico dei vigili del fuoco rendono necessario assicurare, comunque,


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un adeguato livello dei servizi da rendere ai cittadini per il pronto intervento e per i servizi specializzati.

RELAZIONE TECNICA

Il costo unitario di un vigile del fuoco per il 2007 è di euro 19.500. La disposizione intende assicurare le assunzioni a decorrere dal 1o luglio 2007.
A regime il costo unitario è euro 34.460.
Gli arrotondamenti sono in eccesso.
57. 185. Il relatore.

All'articolo 57, il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 31,1 mln;
2008: - 31,1 mln.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è necessaria per assicurare almeno una modesta copertura delle gravi carenze di organico delle Forze di polizia, nonché per chiudere una lunga serie di trattenimenti temporanei in servizio di agenti della Polizia di Stato, provenienti dalla cessazione della leva. Si evita, così, la creazione di precariato nelle Forze di polizia, fenomeno non auspicabile.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione trova capienza nelle disponibilità del Fondo. Il costo unitario di un agente è di euro 31.100; pertanto, l'assunzione di 1316 unità determina a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un onere di euro 40,928 mln, in parte assorbito dallo stanziamento già esistente. In concreto, la maggiore spesa attiene a sole 1.000 unità con un onere di euro 31,1 milioni, già accertato in sede di relazione tecnica al decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260.
57. 186. Il relatore.

ART. 60.

Dopo l' articolo 60 aggiungere:

Art. 60-bis.

1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla: stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006


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ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 22.700;
2008: - 22.700;
2009: - 22.700.

RELAZIONE

Il programma avviato dal Ministero della Salute, quando l'emergenza BSE interessò l'intera Unione Europea, era finalizzato esclusivamente alla sola sorveglianza attiva di tale malattia; successivamente, in considerazione della portata internazionale dell'emergenza, il suddetto programma è stato esteso anche al controllo della Scrapie ovina, nonché alle attività analitiche e di sorveglianza epidemiologica riguardanti la Blue Tongue ovi-caprina. Da ultimo, poi, le attività laboratoristiche e di sorveglianza epidemiologica hanno riguardato anche l'Influenza Aviaria, in considerazione della paventata pandemia influenzale umana che tale malattia animale avrebbe potuto generare a livello mondiale.
D'altra parte le attività di controllo e monitoraggio - che hanno avuto il loro esordio come «emergenze», per fronteggiare le quali, come detto, sono stati allestiti nuovi laboratori all'uopo dedicati e che hanno necessariamente richiesto il coinvolgimento di ricercatori specificatamente formato ed alle stesse destinato, nel corso di quasi sei anni dal loro avvio si sono tradotte in attività ordinarie, aggiuntive a quelle di carattere istituzionale normalmente svolte dagli Istituti. A fronte di un'iniziale fase di emergenza sanitaria, è stato in tal modo ampliato il mandato istituzionale degli II.ZZ.SS, confermando attribuzioni e competenze, che, fino a qualche tempo prima, potevamo essere considerate connesse a situazioni contingenti ed «emergenti» e che, invece, come hanno anche dimostrato i recenti interventi sull'Influenza Aviaria, si concretizzano in attività divenute routinarie e caratterizzanti il ruolo svolto dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dai loro Osservatori Epidemiologici Veterinari ai fini della tutela della salute umana.
I risultati ed i benefici di tale operazioni appaiono evidenti e tangibili sia per quanto attiene il funzionamento dei laboratori, che in numero non esiguo sono stati attivati su tutto il territorio nazionale e di cui è palese l'indispensabilità, sia per l'ottimale l'utilizzo degli investimenti effettuati, sia per il patrimonio intangibile di professionalità e conoscenze costruito in questi anni che, oltre a non andare perso, dovrebbe anzi essere sviluppato, potenziato ed arricchito sempre ai fini della tutela e salvaguardia della salute pubblica.
Tutto ciò potrà realizzarsi a condizione che lo stanziamento previsto al capitolo 5391 del bilancio di previsione per l'anno 2007 del Ministero della salute, previsto in euro 20,300 milioni, venga incrementato di euro 22,700 milioni.
60. 06. Il relatore.

ART. 62.

All'articolo 62, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire migliori livelli di efficacia nelle città metropolitane dei nuclei NBCR e fermo restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle attuali disposizioni, 50 unità di personale per le esigenze dei predetti nuclei.


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Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 975.000;
2008: - 1.723.000;
2009 - 1.723.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione si rende necessaria per assicurare un miglioramento dei livelli di efficienza dei nuclei NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) chiamati ad intervenire nelle città metropolitane in cui il rischio da attacco non convenzionale risulta essere più alto.

RELAZIONE TECNICA

Il costo unitario di un vigile del fuoco per il 2007 è di euro 19.500. La disposizione intende assicurare le assunzioni a decorrere dal 1o luglio 2007.
A regime il costo unitario è euro 34.460.
Gli arrotondamenti sono in eccesso.
62. 1. Il relatore.

ART. 64.

All'articolo 64, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le predette categorie di personale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta variazioni finanziarie.
64. 43. Il relatore.

ART. 66.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: personale docente, sono aggiunte le parole: ivi compresi i docenti pubblici e a tempo indeterminato dei licei linguistici provinciali paritari.
66. 238. Il Relatore.

ART. 69.

All'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
6. Per l'anno 2007, non trovano applicazione, nei confronti delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; le disposizioni di cui all'articolo 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, determinati in 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003)

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento si rende necessario al fine di estendere l'esclusione dall'applicazione della riduzione delle spese di funzionamento anche alle università e agli enti pubblici di ricerca, in coerenza con quanto già disposto in relazione a soggetti aventi natura e finalità analoghe.
69. 20 Il Relatore.

ART. 74.

All'articolo 74, aggiungere in fine il seguente comma: all'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: per il Consiglio superiore della magistratura: sono inserite le seguenti: per gli enti gestori delle aree naturali protette.

Conseguentemente, alla Tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 4000.
74. 120 Il Relatore.


Pag. 196

ART. 85.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis.) All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sostituire le parole: Il finanziamento delle forme può essere altresì attuato delegando con le seguenti: Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare.
85. 129 Il Relatore.

ART. 88.

All'articolo 88, al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis. A decorrere dal 1 settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione-le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento, di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 10 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 10 milioni.
88. 191 Il Relatore.

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico dalle regioni meridionali.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo è aggiunto infine il seguente periodo:1 Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dai Ministeri competenti, avvalendosi di risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
105. 30 Il Relatore.

ART. 112.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
112. 37 Il Relatore.

ART. 128.

All'articolo 128, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica
128. 12 Il Relatore.

All'articolo 128, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del made in Italy, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che viene contestualmente


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abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
128. 13 Il Relatore.

All'articolo 128 alla fine aggiungere: di cui 1 milione di curo per ciascun anno è finalizzato al finanziamento di studi e ricerche, realizzati da Istituti Tecnici Industriali al fine di definire specifiche certificazioni di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.
128. 14 Il Relatore.

ART. 134.

All'articolo 134 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 24 milioni;
2008: - 24 milioni.
134. 16 Il Relatore.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
6. A valere sulle risorse di cui al comma 5, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso.
134. 16 Il Relatore.

ART. 135.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le opere di collegamento viario e ferroviario interne ai porti ed agli interporti indicate nel programma approvato con delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001, i cui progetti definitivi siano già stati presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro e non oltre il 31 dicembre 2004.
135. 42 Il Relatore.

ART. 136.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di curo, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.
8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma precedente pari a 10


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milioni di curo a decorrere dall'anno 2007 si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 168bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 168 inserire il seguente:

Art. 168-bis.
(Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori).

1. Nel settore agricolo, l'omesso versamento nelle forme e nei termini di legge delle ritenute assistenziali e previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni ai lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 il comma 3 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge è abrogato. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, eccedenti la quota di 10 milioni di euro, integrano il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
136. 21 Il Relatore.

ART. 137.

All'articolo 137, comma 3, dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le altre: in aggiunta a quelli già individuati tra i quali Augusta.
137. 29 Il Relatore.

ART. 138.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 all'articolo 2 relativi alla Val di Noto e all'articolo 8 relativi ai territori del Belice, sono autorizzati:
a) un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 in favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come "patrimonio mondiale dell'umanità", titolari di programmi comunitari Urban che abbiano una popolazione superiore ai 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia;
b) un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 da utilizzare ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1998, n. 67. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

1-ter. Alle popolazioni del territorio della provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con DPCM del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 30. giugno 2007. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1 comma 2 del DPCM 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 31 dicembre 2006. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente periodo si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali.
Ai fini del potenziamento della funzionalità delle strutture di Protezione civile


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dedicate alla prevenzione antisismica, la Regione Siciliana può provvedere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere con il personale addetto alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 25 del 1993. All'onere relativo, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede in parte mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili previste dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per la parte residua con gli stanziamenti disposti dalla Regione Siciliana a carico del proprio bilancio.
138. 19 Il Relatore.

ART. 141.

Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Ammodernamento della viabilità secondaria).

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento ed adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'ANAS, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni, a decorrere dall'anno 2007, in favore delle nove province regionali siciliane.
2. Il contributo annuale è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture tra le nove province della Regione Siciliana, in proporzione alla viabilità esistente nelle singole province. Il decreto è trasmesso - anche con evidenze telematiche - al Ministro dell'economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti e alle competenti commissioni parlamentari.
3. Ai fini dell'accelerazione delle procedure di spesa, il ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per l'individuazione delle priorità e della consistenza degli interventi. Le strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formulano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le medesime finalità di cui al comma 1.
4. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rideterminato ai sensi dell'articolo 105 della presente legge.
141. 09 Il Relatore.

ART. 142.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
9. Nell'elenco di cui al comma 1, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
142. 33 Il Relatore.

ART. 175.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente.
175. 14 Il Relatore.


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ART. 187.

Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,n. 266.

RELAZIONE

L'emendamento non comporta oneri.
Si introduce, in concreto, la procedura per regolare l'afflusso di somme versate all'Entrata generale dello Stato (Ministero dell'economia e delle finanze) da soggetti pubblici e privati per servizi resi o da rendere dalle strutture del Ministero dell'interno in vari settori di attività.
Gli introiti sono già vincolati da precisi obblighi e, dunque, la regolarità nelle riassegnazioni consente l'ordinario svolgimento degli impegni istituzionali.
La riassegnazione è già prevista da varie leggi e le somme ricevute sono già destinate. La spesa è, quindi, già nota e contabilizzata.
L'emendamento propone una disposizione con un contenuto globale delle riassegnazioni a favore del Ministero dell'interno, comprendendo, tra l'altro, i seguenti temi:
1. Fondo antiusura: - 187, 729 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare le spettanze agli usurati;
2. Fondo vittime reati mafiosi: - 14, 203 mln; 'occorre rendere disponibili le somme per pagare le vittime;
3. Vigili del fuoco (sopralluoghi e vigilanza antincendi): - 22,90 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare i servizi aggiuntivi resi dal personale;
4. Pubblica sicurezza (autostrade, ferrovie, poste): - 10,10 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare i servizi aggiuntivi resi dal personale.
I debiti sono, peraltro, così certi che i giudici emettono i relativi decreti ingiuntivi.
Nel contenuto dello schema sono comprese anche le somme dei diritti aeroportuali ammontanti a - 21,50 mln da distribuire nella misura del 40% ai comuni ricadenti nel sedime aeroportuale (- 7,50 mln) e del 60% al Dipartimento della pubblica sicurezza (- 14 mln).
In totale, l'onere di questi crediti (in alcuni casi risalenti negli anni) ammonta a circa - 256 mln e sono già nella parte di competenza del bilancio del Ministero dell'interno.
In altri casi, si tratta di ricevere somme da convenzioni internazionali (esempio: Fondo UNNR.A) che determina l'equivoco per l'Italia di accettare i fondi esteri e non impiegarli per la propria naturale destinazione.
187. 011 Il Relatore.

Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:

Art. 187-bis.
(Carta di identità elettronica).

Per l'anno 2007, è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione delle attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del


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decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'anticipazione nasce dall'esigenza di consolidare, in vista dell'imminente fase di consolidamento e di razionalizzazione del sistema di emissione della carta d'identità elettronica avviata da questo Ministero (in via sperimentale nell'anno 2001) sulla base delle disposizioni del Piano nazionale di e-government.
Tali disposizioni attribuiscono alla carta d'identità elettronica una valenza fondamentale quale mezzo di accesso ad una molteplicità di servizi di e-government, a favore dei cittadini. La anticipazione viene poi recuperata dalle entrate derivanti dal corrispettivo della carta, il cui costo sarà successivamente definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta oneri.
187. 012.Il Relatore.

Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:

Art. 187-bis.
(Rete nazionale cifrante).

1. Per le esigenze infrastrutturali, anche di natura informatica, della rete nazionale cifrante dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa annua di 100.000 euro.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La rete nazionale cifrante è costituita da un insieme di apparecchiature di alta tecnologia per assicurare le comunicazioni classificate del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e del Governo.
Nel corso del 2005, con uno specifico finanziamento di 3 milioni di euro (articolo 1, comma 548, della legge finanziaria 2005), la rete è stata rinnovata completamente (capitolo 7002).
Il finanziamento annuale serve a mantenere la funzionalità del sistema.

RELAZIONE TECNICA

Il calcolo si basa sulla media dei costi delle apparecchiature necessarie per mantenere la rete cifrante adeguata alle innovazioni.
187. 013.Il Relatore.

ART. 192.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.
(Assicurazione contro gli infortuni domestici)
.

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: 33 per cento sono sostituite dalle seguenti: 27 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1; pari a 1 milione di euro a


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decorrere dal 2007, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
192. 09.Il Relatore.

ART. 194.

Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo)
.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2007: + 3 milioni;
2008: + 3 milioni;
2009: + 3 milioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per assicurare l'efficacia degli interventi in materia di immigrazione ed asilo e per garantire il funzionamento dei servizi connessi al fenomeno emergenziale derivante dai flussi migratori irregolari, non programmabile e di particolare criticità, è necessaria l'istituzione di un «Fondo a disposizione» e del relativo capitolo da imputare al Centro di responsabilità amministrativa 3 - Libertà civili e immigrazione.
Con l'istituzione di un apposito fondo si intende sopperire alle maggiori esigenze di spesa di alcuni capitoli relativi al funzionamento e agli investimenti fissi lordi del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.
194. 04.Il Relatore.

ART. 213.

Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

Art. 213-bis.
(Proroga della legge n. 193 del 2004).

1. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge prorogata sono pari complessivamente a euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.200;
2008: - 6.200;
2009: - 6.200.
213. 07.Il Relatore.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 8.

All'articolo 8 sono apportate, le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «nonché le date di inizio e termine dei lavori»;
b) al comma 2, lettera d), aggiungere in fine: «La comunicazione al contribuente dovrà riportare, a pena di nullità,


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oltre che i dati relativi all'imposta dovuta, i riferimenti di cui alla lettera a) nonché l'indicazione del diritto alla restituzione di cui al comma 7.;
c) al comma 3, è aggiunto in fine: «Nell'arco del quinquennio dall'applicazione della prima imposta, possono essere stabilite altre imposte di scopo in relazione a nuove opere pubbliche, purché il complesso delle aliquote non superi la misura massima dello 0,5 per mille;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro un anno dalla data prevista dal progetto esecutivo o di mancato termine dei lavori entra la data di conclusione prevista dal medesimo progetto, l'imposta è restituita dal Comune al contribuenti entro i cinque anni successivi a quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

L'emendamento all'articolo 8 del disegno di legge finanziaria per il 2007 ha lo scopo di modificare alcune disposizioni al fine di evitare sia eccessivi scollamenti tra l'applicazione dell'imposta e la realizzazione dell'opera pubblica, sia un'eccessiva pressione fiscale sul cittadino derivante dall'applicazione di più imposte di scopo in un ristretto arco temporale.
A tal fine, in primo luogo, viene previsto l'obbligo di restituzione dell'imposta da parte del Comune, qualora l'opera pubblica non venga iniziata entro un anno dalla data prevista dal progetto esecutivo o non venga terminata entro la data prevista dal medesimo progetto. In secondo luogo, si ammette che, nei cinque anni successivi all'istituzione della prima imposta di scopo, il Comune possa istituire altre imposte di scopo con riferimento a nuove opere pubbliche, purché il carico
fiscale complessivo sul cittadino nel quinquennio non ecceda quello che deriverebbe dall'applicazione di una sola imposta scopo con aliquota massima.
8. 70.Il Governo.

ART. 15.

Al comma 13 , dopo le parole: a società a totale sono soppresse le parole: o prevalente.

RELAZIONE

L'emendamento mira ad eliminare l'incongruenza insita in ciò che: trattandosi di attività liquidatorie di aziende confiscate, come tali svolte ordinariamente da Commissari liquidatori, le stesse possono essere ormai conferiti: con il sistema degli affidamenti a società «in house», il cui presupposto fondamentale è il capitale totalmente pubblico, e non anche a società miste a capitale solo prevalentemente pubblico.
15. 27.Il Governo.

ART. 20.

All'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Non occorre alla formazione del reddito la differenza tra l'importo corrisposto al socio recedente e la corrispondente quota di patrimonio netto.

RELAZIONE

L'emendamento dovrebbe avere carattere innovativo per disciplinare una fattispecie oggetto di interpretazioni divergenti.
Le società di persone che, in precedenza, hanno dedotto le somme corrisposte al socio recedente si vedrebbero riconosciuta la legittimità del loro comportamento.


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La proposta vale a chiarire e risolvere un problema di non facile soluzione a fronte dell'attuale quadro normativo.
Sul punto sono state registrate in sede periferica opinioni discordanti.
La norma consente altresì di recuperare un maggior gettito; tuttavia, in via prudenziale; in considerazione della prevedibile esiguità degli importi coinvolti e tenuto conto delle difficoltà per una corretta quantificazione, si ritiene opportuno non ascrivere alcun importo in termini di recupero di gettito.
20. 290.Il Governo.

ART. 27.

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica, dopo la parola: «termica», sono aggiunte le seguenti: «e sul commercio dello zinco greggio»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
2. All'articolo 74, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppressa la lettera e).

RELAZIONE

L'emendamento propone di assoggettare nuovamente al regime fiscale IVA ordinario la cessione dei semilavorati in zinco greggio.
27. 16.Il Governo.

ART. 32.

All'articolo 32 è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Per la Presidenza del Consiglio del Ministri, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005; n. 266, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in modo tale da assicurare una riduzione della spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2004, in misura non inferiore al 20 per cento.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad assicurare un adeguato e duraturo contenimento della spesa anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, contemperando: tale necessità con l'esigenza propria della struttura di supporto del primo Ministro di modulare detta spesa con l'assetto concreto dell'organo di Governo è con la flessibilità organizzativa della Presidenza cui è correlata l'autonomia finanziaria e di bilancio della stessa.
32. 59.Il Governo.

All'articolo 32, aggiungere; in fine, il seguente comma:
12-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 ottobre 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 ottobre 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» inserite le seguenti: «ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; e.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze; sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 250;
2008: - 250;
2009: - 250.


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RELAZIONE

L'emendamento è volto ad escludere dalla misura di contenimento prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 223/2006 i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
32. 60.Il Governo.

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole da: regolamenti fino a: n. 400 sono sostituite dalle seguenti: regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2007,;
2) alla lettera f), sopprimere le parole da: in modo da assicurare fino alla fine del periodo;
3) dopo la lettera
f) inserire la seguente: f)-bis. Alla revisione della distribuzione del personale in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane; sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;
b) al comma 4, le parole: entro due mesi sono sostituite dalle seguenti: entro 90 giorni;
c) al comma 7, la parola: predisposizione è sostituita con la parola: trasmissione;
d) al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: utilizzando anche i dati dalle stesse trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

RELAZIONE

Le modifiche proposte al comma 1 dell'articolo in esame mirano per un verso, ad allungare il termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture ministeriali ivi previsti in quanto le procedure indicate per l'emanazione di questi ultimi prevedono l'acquisizione dei pareri obbligatori del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari; per altro verso, a fissare termini certi entro i quali le singole amministrazioni devono predisporre gli schemi di regolamento e compiere le conseguenti attività; ciò anche in considerazione della natura dell'adempimento, alla cui mancanza l'articolo 32, comma 7, connette il divieto di procedere ad assunzioni di personale per gli anni 2007 e 2008.
Da ultimo la modifica al comma 12 consente all'unità per la riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, di utilizzare le informazioni presenti nella banca dati del personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze e di acquisire, eventualmente, specifichi informazioni finalizzate all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
32. 61.Il Governo.

ART. 37.

All'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, in caso di gravi ed eccezionali situazioni di emergenza per l'ordine e la sicurezza pubblica dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno può autorizzare il Capo della polizia a porre in essere, anche in deroga all'ordinamento vigente, le attività negoziati e i pagamenti occorrenti


Pag. 206

per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e nell'ambito delle risorse disponibili.

RELAZIONE

La disposizione che si propone di emendare pone rilevanti dubbi di compatibilità con l'assetto costituzionale nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare con il principio di legalità e di tipicità delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche a causa della indeterminatezza del potere innominato riconosciuto al Ministero dell'interno di legittimare in capo agli organi di polizia ovvero ai Prefetti un generale potere di delega di ampiezza sostanzialmente illimitata con riferimento a situazioni di emergenza del pari indeterminate.
Si propone quindi di prevedere un potere di autorizzazione limitato al capo della polizia, per gravi situazioni di pericolo per l'ordine é la sicurezza pubblica, previamente dichiarate dal Consiglio dei Ministri.
37. 8.Il Governo.

ART. 41.

All'articolo 41, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 10, dopo le parole: e successive, modificazioni, sono aggiunte le seguenti: , ad eccezione del comma 3;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole: Per le finalità ci cui al presente articolo, nonché e le parole: , in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,.

RELAZIONE

L'emendamento è volto a escludere dall'abrogazione prevista nel comma 10 dell'articolo 41 la disposizione che consente alle università di costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla, ricerca. Ciò anche in considerazione dell'attività svolta fino ad oggi dalle fondazioni costituite in attuazione, dell'articolo 50 della legge finanziaria per il 2001. Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
41. 11.Il Governo.

ART. 47.

All'articolo 47, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del DL 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 337 del 3 agosto 1995.

RELAZIONE

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1995 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione dell'ENCC» dispone quanto segue:
2. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati


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nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi; che ne abbiano fatto richiesta.
La norma riduce il valore commerciale dei cespiti immobiliari in corso di alienazione, avendo alcuni soggetti pubblici, potenziali acquirenti dei beni medesimi, rivendicato la opzione in rassegna.
Al fine di poter realmente acquisire al bilancio dello Stato tutta la somma indicata nel comma terzo dell'articolo 47, si rende necessario procedere all'abrogazione del riportato articolo 2, comma 1 legge n. 337 del 1995.
47. 26.Il Governo.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure per la razionalizzazione del sistema elettrico nazionale).

1. Al fine di razionalizzare le attività di servizio a supporto del sistema elettrico italiano, entro 120 giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge le funzioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e conseguentemente l'Ente è soppresso.
2. Dalla data dell'operazione, il personale dipendente della Cassa Conguagli, per il Settore Elettrico e tutte le attività e passività dell'Ente sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A..
3. Il GSE, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, costituisce apposito patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti commi, anche in deroga al limite previsto allo stesso articolo 2447-bis, comma 2, cui destina le risorse finanziarie derivanti dalle componenti tariffarie attualmente gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; sull'utilizzo di tale patrimonio sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria delibera; individua le attività che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. svolge per conto della medesima Autorità e fornisce i relativi indirizzi. I rapporti conseguenti e le modalità di svolgimento sono disciplinati con convenzione.
4. Le azioni del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. sono assegnate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fatti salvi i poteri di regolazione e gli indirizzi dell'AEEG.

RELAZIONE

In seguito alle operazioni di integrazione tra proprietà e gestione della Rete di Trasmissione Nazionale previste dalla legge n. 290/03 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, si rende necessario procedere ad una razionalizzazione dell'assetto del gruppo che fa capo al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (già GRTN S.p.A.), società detenuta interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Attraverso la disposizione che si propone, saranno valorizzati gli assetti societari e le professionalità manageriali rimaste in capo al gruppo a seguito della cessione a TERNA del ramo d'azienda relativo a trasmissione e dispacciamento.
Il gruppo GSE si configura essenzialmente come il principale trader del mercato elettrico (avendo come principale core business l'attività di trading sull'energia CIP 6).
Le altre attività rimaste in capo a GSE riguardano:
la gestione dell'energia CIP6;
la qualificazione d'impianti da fonti rinnovabili per l'emissione dei certificati verdi;


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l'accertamento dei requisiti degli impianti di cogenerazione.

La Cassa Conguaglio Settore Elettrico svolge funzioni di perequazione dei costi, nonché, quale soggetto di cui si avvale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, compiti di verifica tecnica in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa primaria e secondaria per usufruire di alcuni trattamenti speciali quali, tra gli altri, la priorità di dispacciamento collegata alla qualifica di sistemi efficienti di cogenerazione, la legittimazione ad essere titolare di certificati verdi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera Cip n. 6/92.
Tali funzioni evidenziano una notevole vicinanza con le attività del GSE ed è pertanto opportuno procedere ad un'integrazione degli stessi compiti in capo e GSE, in considerazione dei vantaggi che ne deriveranno, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia per quanto attiene ai miglioramenti d'efficienza della struttura organizzativa.
Il comma 1 prevede che i compiti e le funzioni attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono trasferite alla società GSE ne dispone la soppressione dell'Ente.
Il comma 2 dispone il trasferimento del personale nonché delle attività e delle passività al GSE.
Il comma 3 stabilisce le modalità di salvaguardia dell'autonomia delle risorse finanziarie derivanti dalle tariffe, attualmente gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, nonché dei poteri di vigilanza e direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il comma 4 infine dispone il trasferimento a titolo gratuito delle azioni del GME, in una prospettiva di valorizzazione della partecipazione pubblica nella società in vista di una possibile apertura dell'azionariato dello stesso a terzi.
47. 08. Il Governo.

ART. 49.

Al comma 10, sopprimere le parole: non aventi natura regolamentare.
49. 3. Il Governo.

ART. 51.

All'articolo 51, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché quelle in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge»;
b) al secondo periodo, le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo sono soppresse.

RELAZIONE

È un emendamento tecnico finalizzato a porre rimedio ad un evidente errore materiale. L'esclusione dai vincoli in materia di personale ed organizzazione risulta erroneamente inserita nel secondo periodo dell'articolo 51 ed in tal modo si conseguirebbe il risultato opposto (sottoposizione delle amministrazioni non incluse nell'elenco ISTAT a tutti i vincoli di personale). La modifica tecnica proposta renderebbe coerenti i periodi 1 e 2, con quello finale dell'obbligo di adeguamento a principi di razionalizzazione e contenimento.
51. 20. Il Governo.

ART. 57.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «possono continuare» sono sostituite dalle: «continuano»;


Pag. 209


b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 4, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni: previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dal comma 12, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio;
c) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008».
d) Al comma 14 capoverso 4-quater le parole: «degli addetti alla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "del personale»;
e) Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
14-bis. - Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2006, n. 117,
possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

RELAZIONE

Con il comma 7-bis si avvia un processo finalizzato alla progressiva eliminazione dei contratti di lavoro parasubordinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, indicate al comma 4 del medesimo articolo, che hanno prodotto un eccessivo aumento di spesa e creato aspettative di stabilizzazione di soggetti che, per natura stessa del contratto stipulato, sono e rimangono esterni alle amministrazioni. La natura della disposizione è straordinaria e destinata a concludere la propria portata in considerazione del fatto che l'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dettato stringenti presupposti di legittimità per il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative rendendo impossibile l'attivazione di tali contratti per attività aventi carattere di subordinazione.
La modifica al comma 10, estendendo l'ultrattività delle graduatorie concorsuali del settore pubblico anche al 2008, consentirebbe di procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 57 anche attingendo a dette graduatorie, la cui validità altrimenti si esaurirebbe in base alla legislazione oggi vigente, il 31 dicembre 2007. Con questa possibilità ulteriore, alla quale ciascuna amministrazione potrebbe volta per volta liberamente ricorrere in alternativa all'indizione di nuovi concorsi, si otterrebbero fra l'altro gli intuitivi risparmi di spesa derivanti dal consequenziale mancato svolgimento di nuove procedure selettive.
L'emendamento al comma 14 in esame proroga al 30 aprile 2007 il termine entro il quale le amministrazioni possono procedere alle assunzioni autorizzate per l'anno 2006 in forza del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2006, n. 117).
57. 184. Il Governo.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224).

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, le parole: «assegni previsti nel tempo» si interpretano nel senso che gli stessi assegni sono


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da intendere comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

RELAZIONE

L'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) è una posizione del servizio permanente, in cui gli ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi delle disposizioni sullo stato giuridico e sull'avanzamento; possono transitare con provvedimento d'autorità delle rispettive Amministrazioni, in relazione ad esigenze di ruolo. Il fenomeno è legato ai meccanismi di avanzamento degli ufficiali che sono vincolati da un lato, al numero delle promozioni annuali previste per legge e dall'altro, al rispetto dei volumi organici del singolo grado.
Esso interessa in via generale gli ufficiali di ogni grado ma, in concreto, riguarda soprattutto il personale dal grado di colonnello a quello di vertice.
Il comma 2 dell'articolo 43 della legge n. 224 del 1986 prevede che al citato personale «competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio».
Al fine di evitare, in sede applicativa, dubbi interpretativi sorti sulla portata di tale norma, con l'emendamento in titolo s'intende precisare che gli assegni comsposti, ridotti al 95 per cento, sono da intendere comprensivi delle sole indennità attribuite alla vigilia del transito nella stessa posizione di aspettativa e, quindi, non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.
Il provvedimento si inquadra nella manovra finanziaria perché in grado di assicurare effetti di contenimento della spesa, essendo idoneo ad evitare applica zioni estensive della disposizione interpretata.
64. 0. 17. Il Governo.

ART. 66.

All'articolo 66 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
1) dopo le parole «dello 0,4», sono inserite le seguenti: «si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)».
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole «sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di
concorso».
b) Al comma 8, lettera d), capoverso 1, al secondo periodo, le parole «Gli otto membri», sono sostituite dalle seguenti: componenti del Comitato».

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per dare un riscontro normativo a quanto indicato nella relazione tecnica relativamente ai risparmi quantificati con la riduzione dell'organico del personale ATA.
L'articolo 66, comma 1, lettera c), ultimo periodo, prevede il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media per i docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 - 2006/2007, privi del requisito di servizio d'insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica


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istruzione 13 febbraio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996).
Va evidenziato che il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 all'articolo 6, commi 2 e 3, faceva in effetti, riferimento ad elenchi prioritari, permanenti ed aggiornabili ogni tre anni, nel quali erano iscritti, solo i docenti, di educazione musicale a tempo indeterminato ovvero mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 270 del 1982, forniti di un punteggio minimo di idoneità di almeno 78 punti; al successivo comma 6, era inoltre prevista là compilazione di elenchi aggiuntivi, da utilizzare in via sussidiaria, nel quali erano iscritti i docenti, forniti dei medesimi requisiti dei docenti di cui ai comuni 2 e 3, che non potevano essere iscritti negli elenchi prioritari, perché non avevano raggiunto il suddetto punteggio di 78 punti.
La dizione «elenchi prioritari» contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 66 in esame ne limita quindi l'applicabilità ai soli docenti iscritti negli elenchi prioritari previsti dai citati commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, escludendo cioè i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi previsti dal successivo comma 6. Ciò, peraltro, appare in contrasto con la finalità per la quale la nona è stata formulata, il cui scopo, appunto, è quello di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale docente comunque iscritta negli elenchi (sia prioritari che aggiuntivi) del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ponendo fine ad una complessa vicenda di contenzioso ancora in atto, che riguarda, peraltro, solo poche decine di docenti. Al fine di evitare un'applicazione restrittiva dell'articolo 66, si rende pertanto necessario espungere dal testo la parola «prioritari», in maniera cioè da comprendere nell'applicazione della norma tutti i docenti che sono stati a suo tempo iscritti a pieno titolo in entrambi gli elenchi previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996.
La modifica al comma 8, di natura strettamente tecnico-formale, è finalizzata a ricomprendere il presidente nel- numero complessivo dei componenti del Comitato di indirizzo dal momento che, la nomina del Presidente, avviene nell'ambito di una terna di nominativi, proposti dal Comitato «fra i propri componenti», come specificato nella lettera c) del comma stesso.
66. 237.Il Governo.

ART. 67.

All'articolo 67, comma 1, lettera b) inserire dopo le parole personale della scuola le seguenti: e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di evitare una disparita di trattamento tra il personale della scuola ed il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
67. 5.Il Governo.

ART. 68.

All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) al primo periodo le parole «Fino all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti «Fino alla messa a regime»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «dei predetti percorsi», le parole «da parte delle strutture accreditate», sono sostituite con le seguenti: «Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate»;
3) l'ultimo periodo è soppresso.


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b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

RELAZIONE

Con l'emendamento proposto si intende:
garantire la continuità dei percorsi sino alla completa messa al regime del nuovo sistema, evitando il «vuoto», che si è determinato in passato con l'abrogazione della legge n. 9 del 1999 sull'elevazione dell'obbligo scolastico;
evitare di rendere l'assegnazione delle risorse del 2007 vincolata, all'adozione dei nuovi criteri di accreditamento delle strutture formative, criteri che richiedono un tempo congruo per affrontare il difficile confronto istituzionale che deve comporre, in un nuovo quadro di regole, le diversità dei sistemi regionali.

Il comma 12-bis ha lo scopo di configurare alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, demandandone la puntuale definizione ad un apposito decreto del Ministro. La norma proposta si fa carico peraltro di individuare un ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi, in relazione alle risorse disponibili.
68. 183.Il Governo.

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.
(Scuola per l'Europa di Parma).

1. Al fine di superare l'attuale fase sperimentale nonché per la realizzazione della sede della scuola per l'Europa di Parma, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2008 e 1.800.000 decorrere dall'anno 2009. Dei predetti importi, per l'anno 2008, la somma di euro 3.200.000,O0 è destinata alla realizzazione della sede della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle risorse previste dal presente articolo, nomina gli organi di gestione e di controllo della predetta scuola.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 1.800.

RELAZIONE

L'articolo detta norme specifiche per superare l'attuale fase sperimentale e realizzare quindi la sede definitiva per l'Europa di Parma. Si tratta di una norma necessaria per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative europee in campo di sviluppo dell'educazione e lo scambio di esperienze tra i paesi membri dell'unione europea.
All'onere previsto in 5 milioni per l'anno 2008 e 1,8 milioni dal 2009 si provvede con la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
68. 0. 9.Il Governo.

ART. 73.

All'articolo 73, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle


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finanze», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
b) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «funzioni statali», sono inserite le seguenti: «in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti»;
2) dopo le parole «31 marzo 2007» sono soppresse le parole: «e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti».

RELAZIONE

La modifica richiesta al comma 2 è volta a prevedere il coinvolgimento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, in forza della delega attribuita, sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui verranno stabiliti i criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione previste in relazione al patto di stabilità interno. Le proposte emendative concernenti il comma 7 si rendono necessarie ai fine di rendere più chiara la previsione relativa all'assunzione dell'esercizio delle funzioni statali da parte delle regioni a statuto speciale.
73. 24.Il Governo.

ART. 74.

All'articolo 74, comma 7, primo periodo, dopo le parole predetto Ministero sono inserite le seguenti: nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto, legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato ad uniformare le modalità di trasmissione dei dati per via telematica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali dovranno operare nel pieno rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, e successive modificazioni.
74. 119.Il Governo.

ART. 75.

All'articolo 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in esame prevede l'abrogazione dei commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo unico della legge finanziaria 2006, in quanto tali disposizioni sono suscettibili di dar luogo a non pochi problemi applicativi e, ciò, in ragione della specificità e della complessità della materia cui attengono.
Inoltre tali disposizioni, che non sembrano pienamente rispettose dell'autonomia degli enti territoriali, sono penalizzanti nei confronti di quegli enti che, non avendo operato alcun acquisto di immobile nel quinquennio precedente e trovandosi comunque nella necessità di acquistare immobili, si vedono applicata la prevista sanzione di riduzione dei trasferimenti erariali.
75. 19.Il Governo.

ART. 76.

All'articolo 76, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'indennità di fine mandato, ove prevista spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.


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RELAZIONE

La necessità della correzione deriva da esigenze di drafting, onde evitare che con legge ordinaria venga modificato un decreto ministeriale, mentre appare preferibile stabilire un principio generale in materia.
76. 64.Il Governo.

ART. 83.

All'articolo 83, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso, e la relativa dotazione affluisce al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riconosciute, nei limiti delle predette risorse, prestazioni una tantum ad integrazione del trattamento pensionistico del personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato.

RELAZIONE

L'emendamento sopprime il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005 e trasferisce al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS, le relative risorse.
83. 2.Il Governo.

ART. 84.

Al comma 9 dell'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «campagne informative» sono inserite le seguenti: «a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

RELAZIONE

L'emendamento in primo luogo, è finalizzato ad attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto sede competente, i compiti relativi alla comunicazione istituzionale, come tali rientranti nell'area funzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Inoltre, avuto riguardo alla duplice destinazione dello stanziamento, si rende necessario prevederne uno strumento di ripartizione nella forma del decreto presidenziale, giustificata dalle suddette ragioni di competenza, fatto salvo il coinvolgimento delle amministrazioni interessate.
84. 67.Il Governo.

ART. 88.

All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di


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cui all'articolo l, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

RELAZIONE

Per quanto attiene alla modifica al comma 1, lettera b), l'emendamento è teso a meglio: specificare le modalità con cui verranno accompagnati nella loro realizzazione i Piani di rientro, dai disavanzidelle Regioni indicati dal medesimo articolo 88 al comma 1 lettera b) con un'attività di affiancamento già prevista dall'articolo 8 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale attività sarà rivolta all'affiancamento alle Regioni, per quanto concerne:
l'individuazione dei provvedimenti regionali di programmazione sanitaria che saranno sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e la relativa procedura per il monitoraggio degli stati di avanzamento, concordata con il Ministero della salute e dell'economia e delle finanze. Con il protocollo di intesa sul patto per la salute del 28 settembre 2006 tra il Governo e le Regioni si é convenuto che tale attività si svolgerà anche con Nuclei da realizzarsi nelle regioni stesse.
Le attività di affiancamento vengono ricondotte nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per quanto attiene alla modifica al comma 3, lo scopo dell'emendamento è quello di rivedere la disposizione concernente lo stanziamento a regime per l'attività del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di consentire la realizzazione di quanto esposto con la correlata proposta, contenuta nel presente emendamento, di modifica al comma l, lettera b) dell'articolo 88 del presente disegno di legge.
In particolare si propone di stabilire che, a fronte degli ulteriori compiti affidati al SiVeAS, si rende necessario fissare il finanziamento a regime, a decorrere dall'anno 2007 , in 8 milioni di euro, anziché 7 milioni di euro come previsto nell'attuale testo del disegno di legge.
88. 189.Il Governo.


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Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzato a concedere alla regione Sicilia anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione.

2) alla lettera i) sopprimere le parole «di natura non regolamentare».
88. 190.Il Governo.

ART. 89.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Progetto Tessera Sanitaria).

All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: accertamenti specialistici prescritti, aggiungere le seguenti parole: ovvero dei dispositivi di assistenza protesici e di assistenza integrativa;
al comma 5, nel primo periodo, tra le parole: presidi di specialistica-ambulatoriale e le parole: 7 e degli altri presidi, sono inserite le seguenti parole: , delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesici e di assistenza integrativa;
dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:
5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1 luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema Pubblico di Connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati, di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007, in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriore disposizioni attuatine del presente comma:
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma, 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici: convenzionati con il SSN,


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per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12;
al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche aggiungere le seguenti parole: ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa e dopo le parole: codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche aggiungere le seguenti parole: ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa;
al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: pubbliche e private aggiungere le seguenti parole: e perle strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito;
al comma 9 nel primo periodo, dopo le parole: Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi aggiungere le seguenti parole: del comma 5-bis e all'ultimo periodo, dopo le parole: e al nomenclatore ambulatoriale aggiungere le seguenti parole: è al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa;
al comma 10, dopo il secondo periodo, dopo le parole: ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari, aggiungere le seguenti parole: Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; da emanarsi entro il 31 marzo 2007, sono definitivi dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle, strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione.

RELAZIONE

L'articolo aggiuntivo 89-bis riformula la disciplina sulla tessera sanitaria, introdotta dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 326 del 2004, quale strumento per aumentare i livelli di monitoraggio della spesa sanitaria, soprattutto sotto due profili.
Con le tecnica della novella all'articolo 50, in primo luogo, viene ampliato l'oggetto della ricetta medica, ora disciplinato dal comma 3 del citato articolo 50, estendendolo anche ai dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa.
In secondo luogo viene rafforzato anche il sistema di collegamento in rete telematica aggiungendo ai soggetti abilitati a tale collegamento (asl, icrs, Farmacie ecc.) anche i medici del SSN abilitati dalle Regioni ad effettuare prescrizioni, prevedendosi uno speciale procedimento per la trasmissione dei dati cui partecipa anche il Dipartimento per l'innovazione nella p.a., nonché un contributo ai medici di base ed in genere convenzionati con il SSN per le spese da loro sostenute per l'introduzione dei collegamenti telematici.
89. 018.Il Governo.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Rapporti debitori dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I).

Per i debiti posti a carico della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, a norma dell'articolo 2, comma 3 e seguenti, del decreto legge 1o ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, non può essere intentata né proseguita ad alcun titolo, alcuna azione giudiziaria nei confronti dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e del Miistero dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE

La norma ha lo scopo di escludere la legittimazione passiva dell'università degli studi «La Sapienza» e del MEF nei giudizi


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intentati da creditori dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, soppresso con il decreto-legge 1o ottobre 1999 n. 341, contestualmente alla istituzione, sulla stessa struttura, dell'Azienda Policlinico Umberto I.
La detta normativa ha dato vita ad una gestione liquidatoria per i debiti ed i crediti dell'Azienda soppressa, e ciononostante sia l'università «La Sapienza» sia il MEF vengono chiamati in giudizio e subiscono condanne per risarcimento danni, con evidente pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
89. 019.Il Governo.

ART. 91.

L'articolo 91, è sostituito dal seguente:

Art. 91.
(Reati in danno del Servizio Sanitario Nazionale).

1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 316-bis del codice penale, ovvero sia condannato con sentenza passata in giudicato nel giudizio instaurato d'ufficio o ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 2001, n. 97, l'Autorità competente può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro.
2. Ove per i reati di cui al comma 1 sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, altro soggetto operante in ambito sanitario che, personalmente o per il tramite di una società che dirige o di cui è responsabile, eroga o riceve prestazioni per conto di enti ed organi del Servizio Sanitario Nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando il giudice penale o quello contabile, nel giudizio instaurato d'ufficio o ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, abbia accertato un danno erariale superiore a 50.000 euro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

L'emendamento proposto tende a correggere delle imprecisioni evidenti nell'articolo 94, il quale reca in rubrica una figura di reato insussistente nel panorama vigente delle fattispecie delittuose e contravvenzionali, non essendo stato convertito in legge il decreto-legge 3 marzo 2003 n. 32 il cui articolo 3 aveva integrato l'articolo 640 codice penale con riguardo ad ipotesi di truffa a danno del Servizio Sanitario Nazionale imputabile ad operatori sanitari vari.
Al di là del rischio, per vero remoto stante il principio di tassatività che assiste il sistema penalistico, di lasciar indirettamente configurare una fattispecie di reato nuova, si pone la necessità di colpire il professionista sanitario, ed il farmacista in particolare, il quale - nell'erogazione di un pubblico servizio per conto della ASL, ed a fronte dei flussi di denaro che riceve dagli organi ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, in primis proprio dalla ASL di riferimento - ponga in essere attività truffaldine o assimilate allo scopo di ritrarre profitto o comunque di ottenere - ancorché indirettamente - indebite prestazioni pubbliche.
L'emendamento proposto tende inoltre a confermare la natura erariale del danno dal quale, pure, fa derivare importanti conseguenze a carico del farmacista. La riparazione di detto danno va quindi prioritariamente perseguita nell'apposita sede,


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che è quella del processo contabile (in tal senso, v. ampia giurisprudenza della Corte dei conti).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si desume infatti agevolmente che il farmacista convenzionato, nell'attività di dispensazione dei farmaci, si configura come professionista che, per conto dell'A.S.L., provvede all'erogazione di un pubblico servizio e, a tal fine, è sottoposto ad obblighi specifici che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'Amministrazione sanitaria, con tutte le conseguenze in ordine alla giuri
sdizione per i danni causati all'erario nell'esercizio di tale attività.
91. 4.Il Governo.

ART. 94.

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

Art. 94-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2006, n. 266).

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate; calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e, non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore


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del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta, anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a).

RELAZIONE

L'articolo che si propone è diretto ad apportare varie modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di dispositivi medici contenute nel comma 409 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il corrente anno.
La modifica di cui alla lettera a) è diretta a meglio precisare l'area delle aziende soggette al versamento del contributo previsto dalla lettera e) del richiamato comma 409; in particolare viene chiarito che le aziende soggette al contributo sono anche quelle che producono o commercializzano di dispositivi medico-diagnostici in vitro e dispositivi su misura non espressamente menzionati nella norma oggi in vigore.
Con il disposto della lettera b) si intende riformulare integralmente la lettera d) del citato comma 409 al fine di prevedere una maggiorazione del contributo e una specifica sanzione in caso di ritardo dei pagamento da parte delle aziende, nonché al fine di vincolare l'utilizzazione dei proventi del contributo ad una serie di attività e di spese tutte riferentesi alla stessa area dei dispositivi medici. Sarebbe infatti estranea alla natura del «contributo» la previsione della possibilità di utilizzare i proventi per scopi del tutto estranei alla materia dei dispositivi.
La lettera e), infine, detta norme integrative sul pagamento della tariffa di 100 euro prevista per l'inserimento dei dispositivi nel repertorio nazionale e specifica, anche in questo caso, le possibili destinazioni delle risorse.
94. 08.Il Governo.

ART. 104.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.
(Modifiche al decreto legge 23) dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39).

1. All'articolo 8 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dall'articolo 4-bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79, del codice di procedura penale.


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RELAZIONE

La modifica vale innanzitutto a rendere espressa, in sede di interpretazione autentica, l'applicabilità ai casi di amministrazione straordinaria previsti dal decreto-legge n. 347 del 2003 della norma che attribuisce al commissario straordinario la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari e, al contempo, a chiarirne l'esatta operatività.
Come è noto, il 1o comma dell'articolo 240 legge finanziaria prevede che «il curatore, il commissario giudizi aie e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'articolo 97 decreto legislativo n. 270 del 1999 stabilisce: che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dell'articolo 240; 1o comma, legge finanziaria è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario».
II decreto-legge n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'articolo 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano norme di cui, al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»; alla luce della norma di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'articolo 240 comma 1 legge finanziaria.
Con il secondo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 8, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processò penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l'organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
La disposizione risulta opportuna in ragione delle possibili letture riduttive cui si presta il dettato dell'articolo 74 codice procedura penale, che legittima alla costituzione il soggetto danneggiato dal reato od il suo «successore universale».
Nell'ambito applicativo della norma processuale penale deve farsi rientrare anche la posizione del cessionario del diritto (qual è appunto (assuntore del concordato), non già in quanto successore del danneggiato, ma quale titolare iure proprio dell'azione risarcitoria, per aver acquisito il diritto prìma dell'instaurazione del processo. Tuttavia, formalisticamente intesa, la norma potrebbe consentire interpretazioni distorte, al punto da precludere l'azione di chi non abbia direttamente subito il danno ovvero non sia succeduto a titolo universale nella posizione del diretto danneggiato; del resto, un consolidato orientamento della giurisprudenza civile qualifica il rapporto tra l'assuntore dei concordato e le posizioni creditorie concorsuali come successione a titolo particolare.
L'assuntore, pur titolare del diritto al risarcimento del danno ex delicto in forza delle pattuizioni dei concordato, risulterebbe dunque privo dell'azione necessaria a far valere nel processo penale il diritto acquisito. Il che darebbe luogo ad una situazione paradossale nella sua irragionevolezza. È ben vero infatti che resterebbe aperta la via del ricorso al giudice civile; ma alla luce del principio consacrato dall'articolo 24, comma 1 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», la mancata opzione a favore dell'azione contestuale all'accertamento penale rappresenta, se non una irrimediabile violazione, certamente una ingiustificata, e dunque irragionevole compressione del diritto individuale alla tutela giudiziaria riconosciuto dalla Carta costituzionale, anche perché collegata ad una circostanza assolutamente contingente quale è il momento di cessazione dalle funzioni del commissario straordinario.
Il terzo periodo del comma 2 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'articolo 79 codice procedura penale.


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Si tratta di una applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'articolo 76, comma 2 codice procedura penale, in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legate. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed ex tunc, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.
Nella fattispecie considerata dal nuovo articolo 8 comma 2 del decreto, è dunque coerente con il sistema così delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dal commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'articolo 79 codice procedura penale.
Ove si consideri che nel sistema delineato dal concordato previsto dal decreto-legge n. 347 del 2003, i creditori (risparmiatori - fornitori - creditori finanziari....) dell'impresa assumono la qualità di azionisti dell'assuntore del concordato, è evidente come la modifica normativa qui proposta appaia funzionale ed opportuna sotto il più generale profilo della tutela dei risparmiatori.
104. 021.Il Governo.

ART. 105.

All'articolo 105, comma 1, le parole: salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sostituite dalle seguenti: salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

RELAZIONE

La disposizione che si vuole emendare prevede che la dotazione aggiuntiva complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate ed il periodo di programmazione 2007-2013 non possano esser variati salvo intese di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La delibera CIPE n. 77/2005 - adottata in attuazione delle Linee guida per l'elaborazione del QSN 2007-2013 - approvate con l'Intesa sancita in Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 - già prevede l'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, in merito alla programmazione integrata delle risorse comunitarie e nazionali (in particolare del Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS) nel periodo 2007-2013.
È pertanto coerente con l'attuale assetto delle competenze attribuite al CIPE che anche eventuali variazioni della dotazione aggiuntiva FAS di cui al comma 1 e/o del relativo periodo finanziario di riferimento siano approvati dal CIPE sentita la Conferenza unificata.
105. 29.Il Governo.

ART. 106.

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente articolo:

Art. 106-bis.

Con lo scopo di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 8, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440,


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nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani ché hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

RELAZIONE

L'accorpamento in un apposito fondo delle risorse destinate al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore consente non solo di assicurarne una più efficace utilizzazione, anche di correlarle agli interventi a sostegno dello sviluppo industriale, che hanno bisogno di avvalersi di risorse umane con una specializzazione approfondita e mirata.
106. 07.Il Governo.

ART. 112.

All'articolo 112, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le seguenti da adottare.
112. 36.Il Governo.

ART. 116.

All'articolo 116, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «di pubblica utilità» sono inserite le seguenti: «ovvero di immobili destinati alle amministrazioni statali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitino per lo svolgimento delle proprie funzioni.

RELAZIONE

L'emendamento vuole assicurare la possibilità del ricorso allo strumento della locazione finanziaria anche per l'acquisizione di edifici da destinare alla sistemazione ed allocazione di uffici pubblici.
116. 15.Il Governo.

ART. 118.

All'articolo 118, comma 1, sostituire le parole: 45 con: 50 e 5 con: 10.

RELAZIONE

L'incremento della spesa di 5 milioni di euro è da porre in relazione alle necessità inderogabili dei sistemi informativi di supporto del Ministero dei trasporti per far fronte al rinvio dei contratti in scadenza. La maggiore spesa e compensata da un aumento delle entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione e di cui all'articolo 18 della legge n. 870 del 1986.
118. 4.Il Governo.

ART. 121.

All'articolo 121, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50.000.000 di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50.000.000 di euro.


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RELAZIONE

Al fine di sostenere i nuovi processi realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», l'emendamento proposto prevede un incremento delle risorse del Fondo, per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento di tali attività da parte del Ministero delle comunicazioni, per il tramite del soggetto attuatore Infratel Italia spa. Tale incremento pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2009 trova la sua compensazione finanziaria nella contestuale riduzione delle risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico. La attribuzione delle risorse suddette avverrà con delibera CIPE, secondo le modalità previste dall'articolo 61, comma 5, della legge n. 289 del 2002.
I contenuti del presente emendamento riflettono l'accordo intervenuto nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge finanziaria. Infatti, nel testo presentato alla Camera dei Deputati, la Tabella F, a pagina 788 dello stampato parlamentare A.C. 1746, riportava al punto 4, per il Ministero dello sviluppo economico, all'anno 2009, l'importo di 4.950.000.000, e per il Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2009, l'importo di 50.000.000.
Tuttavia, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 5 ottobre u.s., il Presidente della Camera, sulla base del parere della V Commissione, ha stralciato la previsione della Tabella F, in quanto «non coerente con i requisiti fissati dalla legislazione contabile relativamente alle voci da includere in ciascuna tabella».
In particolare, per la Tabella F, il parere della V Commissione reca la seguente motivazione «l'individuazione di un'ulteriore finalità per il riparto del Fondo aree sottoutilizzate dovrebbe essere effettuata con delibera CIPE».
Lo stesso parere della V Commissione ha, altresì, disposto che «le disposizioni non coerenti con i requisiti fissati dalla legislazione contabile potranno essere riformulate nell'articolato del disegno di legge finanziaria».
Pertanto, conformemente al parere della Commissione parlamentare, l'emendamento in questione ha riformulato la previsione della Tabella F nel senso di introdurla all'interno dell'articolato, prevedendo la delibera CIPE come strumento attuativo dello spostamento di risorse.
121. 6.Il Governo.

ART. 122.

Dopo l'articolo 122, inserire il seguente:

Art. 122-bis.

1. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del decreto legislativo, 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato a ridurre a un decimo l'entità delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché dei soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale.
La norme trae motivo dalla duplice esigenza, da un lato, di conformare il quadro sanzionatorio di cui trattasi, applicabile al settore radiotelevisivo in virtù del disposto dell'articolo 52, comma 1 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005), al principio di cui all'articolo 51, comma 5, del medesimo Testo unico che prevede una riduzione delle sanzioni nei confronti degli operatori locali di settore, dall'altro, dalla opportunità


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di non assoggettare - il settore radiofonico nazionale, composto da poco più di una decina di soggetti di medie dimensioni, con un fatturato complessivo di circa 300 milioni di euro, al medesimo regime sanzionatorio previsto in capo ai grandi operatori di telefonia fissa mobile ed ai grandi broadcasters televisivi nazionali le cui dimensioni ed i cui volumi di fatturato non sono equiparabili a quelli delle emittenti radiofoniche in questione.
122. 019.Il Governo.

ART. 127.

All'articolo 127, comma 1, capoverso 4-bis dopo le parole possono essere concessi contributi, inserire le seguenti d'intesa con i Ministri competenti.

RELAZIONE

L'articolo 10-del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel disciplinare l'erogazione di agevolazioni da parte del Ministro del commercio con l'estero a consorzi del settore agroalimentari e del settore turismo, prevede, rispettivamente, ai commi 1 e 2, che siano previamente sentiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro del turismo e dello spettacolo.
Ora, il disegno di legge finanziaria 2007, all'articolo 127, al fine di favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, si propone di inserire al citato articolo 10 il nuovo comma 4-bis, che estende le predette agevolazioni a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero.
Ciò posto, l'emendamento in questione mira a conferire una ottimale operatività alla futura previsione normativa, regolando compiutamente il nuovo procedimento agevolativo, nel rispetto del vigente riparto di competenze delle amministrazioni interessate, ed anche sulla scorta del modulo già tracciato dai commi 1 e 2 del precitato articolo 10.
127. 011.Il Governo.

ART. 129.

All'articolo 129, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
2. La composizione del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è integrato con la partecipazione del presidente della Giunta della Provincia di Venezia e del sindaco del Comune di Cavallino Treporti, o loro delegati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad integrare la composizione del Comitato che ha il compito di definire l'indirizzo; il coordinamento ed il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
129. 14.Il Governo.

ART. 132.

L'articolo 132 è sostituito dal seguente:

Art. 132-bis.
(Candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015 Esposizione Internazionale di Saragozza-2008-Esposizione Universale di Shanghai 2010).

1. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale: del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per il 2007 e euro 1.000.000 per il 2008.


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2. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di curo 2.000.000 per il 2007, di euro 3.8.00.000 per il 2008 e di curo 450.000 per il 2009.
3. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2007, di euro 1.250.000 per il 2008 e di euro 7.000.000 per il 2009.
4. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Expo di Saragozza 2008 è un Commissariato Generale per l'Expo di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3.
5. Con decreto dei Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del l economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario Generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.
6. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari Generali del Commissariato e del Commissariato Generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di Ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.
7. Il Commissario e il Commissario Generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario Generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario ed il Commissario Generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario ed il Commissario Generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga all'articolo 3, comma 147 della legge n. 350 del 2003, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di Direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario Generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento omnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato Generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario Generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.
9. Il Commissario ed il Commissario Generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari Generali ed i Direttori Amministrativi vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.
10. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita


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l'indennità spettante al Commissario, al Commissario Generale, ai Segretari Generali, ai Direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 8, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella
dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.
11. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 5, 6 e,8 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti:
12. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.
13. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 12 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 5.900;
2008: - 1.050;
2009: - 2.450.

RELAZIONE

L'Italia intende presentare la propria candidatura per l'organizzazione dell'Esposizione universale del 2015. Tale candidatura deve essere formalizzata entro il 3 novembre 2006.
L'Italia ha formalizzato la partecipazione, alla Esposizione Internazionale di Saragozza 2008 e all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 con, lettere indirizzate dal Presidente del Consiglio al Primo Ministro spagnolo e al Presidente della Repubblica Popolare Cinese.
Le due Esposizioni costituiscono un'opportunità per rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, valorizzando, d'intesa con le competenti Amministrazioni, il patrimonio storico, ambientale culturale nonché le capacità tecnologiche e imprenditoriali, anche nel quadro di un'azione di sistema volta anche a favorire l'attrazione di flussi turistici.
L'entità della spesa autorizzata nell'articolo 132 per la partecipazione alle Expo di Saragozza e Shanghai è stata definita sulla base:
della diversa natura delle esposizioni (l'Expo internazionale di Saragozza ha una durata di 3 mesi, quella Universale di Shanghai di 6 mesi), nonché delle dimensioni dei rispettivi padiglioni, dei progetti di allestimento e dei costi di funzionamento e di promozione;
della valenza politica attribuita alla nostra partecipazione sia sul piano nazionale, sia da parte dei Paesi ospitanti;
delle indicazioni fornite dagli enti organizzatori delle due esposizioni nonché degli impegni sostenuti per la partecipazione a passate Esposizioni.

Il fabbisogno per l'Expo di Saragozza viene indicato complessivamente in curo 6.250.000 per il triennio 2007-2009.
Il fabbisogno per l'Expo di Shanghai viene indicato solo per gli esercizi 2007/2009 per un totale di 9.050.000 euro. Considerato che l'Expo di Shanghai si svolgerà nel 2010 e comporterà delle attività anche nel 2011, il relativo fabbisogno, sarà definito con apposito successivo strumento legislativo.
Il fabbisogno per la campagna promozionale della candidatura italiana all'Esposizione


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Universale del 2015 viene indicato in euro 4.000-000 per gli anni 2007-2008.
Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010, in base alle disposizioni del Bureau International des Expositions (BIE) ed in analogia a quanto realizzato per, le precedenti Esposizioni a cui l'Italia ha partecipato, è, necessaria l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, rispettivamente di un Commissariato per l'Expo di Saragozza e di un Commissariato Generale per l'Expo di Shanghai 2010.
Il comma 5 prevede.le modalità di nomina del Commissario e del Commissario Generale. Il comma 6 prevede le modalità di comma dei Segretari Generali.
Come per le precedenti esposizioni internazionali, si conferisce l'incarico di Segretario Generale a un funzionario diplomatico, introducendo la specifica previsione del grado di Ministro Plenipotenziario al fine di assicurare, al Commissario per l'Expo di Saragozza ed al Commissario Generale per l'Expo di Shanghai (evento a cui il nostro, Governo, attribuisce una importante valenza politica ai fini dei nostri rapporti con la Cina e del consolidamento della presenza della nostra industria e delle PMI nel tessuto economico cinese) la collaborazione di un funzionario vicario dotato di vasta e comprovata esperienza.
Al comma 7 dell'articolo 132 sono previste le modalità di gestione dei fondi messi a disposizione del Commissario Generale, nonché gli obblighi di presentazione dei preventivi di spesa e dei rendiconti finali. Il prolungamento a nove mesi, rispetto ai 6 mesi previsti nelle passate Esposizioni, del periodo entro il quale il Commissario ed il Commissario Generale debbono rendere il conto è stato suggerito dalle esperienze pregresse de Aichi 2005 ed Hannover 2000. I sei mesi previsti per quelle esposizioni si sono rivelati insufficienti per la chiusura definitiva dei conti ed il periodo di attività dei due Commissariati Generali ha dovuto essere di fatto prorogato per consentire la definizione di rapporti prolungatisi oltre il termine fissato. Il periodo di nove mesi (a suo tempo previsto anche per l'Expo di Siviglia 1992) è ritenuto più adeguato per evitare di lasciare in eredità all'Amministrazione Centrale pendenze ancora in atto.
È previsto altresì che il Commissario e il Commissario Generale, ai fini di una efficiente e spedita gestione dei fondi a disposizione nel limitato tempo di operatività, siano autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
Al comma 8 si delinea la composizione delle strutture di supporto al Commissariato e al Commissariato Generale. Queste comprendono, oltre ai Segretari Generali e ai Direttori Amministrativi, personale dipendente dal Ministero degli affari esteri o da altre amministrazioni pubbliche e personale esterno, da impiegare soprattutto per le attività logistiche e di accoglienza al pubblico nei padiglioni, nonché consulenti specializzati in settori tecnici e giuridici in Italia e nei Paesi che ospitano le esposizioni (si pensi ad esempio ai consulenti che dovranno assicurare l'approvazione dei progetti di allestimento da parte delle Autorità locali). Per i Direttori Amministrativi la norma è intesa ad assicurare che le funzioni possano essere affidate ad un livello elevato di professionalità dirigenziale, considerata l'esiguità dell'organico relativo. Al comma 8 è previsto che gli stessi vengono nominati dal Ministero degli affari esteri, in analogia con le passate Esposizioni, ad eccezione dell'Esposizione di Aichi 2005, in occasione della quale alla previsione di designazione anche da parte di un'altra Amministrazione aveva fatto seguito la mancata nomina del Direttore Amministrativo stesso. D'altra parte l'assunzione di responsabilità gestionali al Ministero degli affari esteri comporta la diretta assunzione delle relative attività.
Il comma 9 riguarda la posizione di stato del Commissario, del Commissario Generale e dei Segretari Generali, dei Direttori Amministrativi e del restante personale di ruolo, mentre il trattamento economico degli stessi è definito al comma 10.


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Al comma 12 sono disciplinati i rimborsi corrisposti ai soggetti di cui ai commi 5, 6 e 8 per i periodi di servizio prestati fuori sede.
Al comma 12 viene disciplinata la costituzione di un collegio di revisori dei conti da designare fra i funzionari dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio internazionale.
Al comma 13 viene previsto che tutte le spese relative ai commi da 4 a 12 gravano sulle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3.
L'onere dà coprire è dato dalla differenza tra quello già previsto dall'articolo 132 del testo originario e quello risultante dal presente emendamento ed è pari a 5,8 milioni per l'anno 2007, 1,05 milioni per il 2008 e 2,45 milioni per l'anno 2009 cui si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
132. 5.Il Governo.

ART. 145.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: autorizzato un contributo con le parole: autorizzata la spesa;
b) dopo la voce: 2009 eliminare le parole: e a decorrere dal 2008;
c) conseguentemente all'articolo 144, comma 2, sostituire le parole: 20 con la parola: 15.

RELAZIONE

L'incremento della spesa è da porre in relazione alle maggiori esigenze relative alla sicurezza del trasporto ferroviario delle gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del ministero dei trasporti.
La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 2, del disegno di legge finanziaria.
145. 11.Il Governo.

ART. 146.

Apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. Per le finalità di, cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma;
b) conseguentemente all'articolo 147 sostituire la parola «30» con la seguente «29».

RELAZIONE

Il nuovo contributo all'INSEAN è da porre in relazione allo sviluppo delle attività di ricerca, in particolare degli studi per il consolidamento delle basi tecnologiche dell'industria marittima e lo sviluppo nel miglioramento della sicurezza in mare.
Alla maggiore spesa si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 147 del disegno di legge finanziaria 2007.
146. 2.Governo.

ART. 147.

Al comma 1, dopo le parole: venti anni inserire le seguenti: e che alla data del 1o gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali.


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RELAZIONE

Rispetto alla formulazione originaria, l'emendamento specifica il limite del 1o gennaio quale data di iscrizione nei registri nazionali, per evitare che vengano strumentalmente iscritte navi obsolete, al solo fine di beneficiare del contributo pubblico.
147. 11.Governo.

ART. 148.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
Al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2006, n. 81» sono inserite le seguenti: «e i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89, a decorrere dal 1o luglio 2007;»
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
7-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato.
7-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è soppresso;
b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita».

RELAZIONE

Il comma 7-bis serve, a consentire l'assegnazione delle borse di ricerca direttamente da parte del Corpo Forestale e non attraverso enti terzi, come avviene attualmente.
Il comma 7-ter abroga il, comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; che prevede, nella sua formulazione attuale, che sia costituito presso l'AGEA il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; al quale far confluire le risorse comunitarie destinate alla diversificazione, recate dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 1432, nonché gli aiuti nazionali ai bieticoltori previsti dal successivo comma 4-bis. Tale formulazione è in contrasto con le disposizioni, comunitarie in materia di FEAGA. La destinazione delle risorse comunitarie e, infatti, stabilità dalla normativa comunitaria.
148. 56.Governo.

ART. 149.

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.
(Modificazioni all'articolo 1, comma 416, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accelerazione dell'affidamento del servizio idrico integrato).

1. All'articolo 1, comma 416 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le seguenti: «entro sette mesi dalla data di pubblicazione della delibera medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,».

RELAZIONE

I commi 415 e 416 della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria per il 2006) hanno previsto l'accantonamento di una riserva premiale, pari a 300 neuro, della dotazione aggiuntiva dei Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 legge n. 289 del 2002, finalizzata ad accelerare


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nel Mezzogiorno l'attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato. Tale fine viene perseguito destinando la riserva premiale ai comuni e le province del Mezzogiorno - area per cui il problema idrico riveste particolare gravità - che entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge abbiano realizzato l'affidamento delle gestioni, operative nel territorio dell'ambito territoriale ottimale.
Considerato cime la delibera CIPE n. 34 del 27 maggio 2005 ha già accantonato le risorse necessarie, la concreta operatività della riserva premiale richiede che, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, altra delibera del CIPE ne determini i criteri di riparto e di assegnazione.
Tale atto è necessario ai fini dell'efficacia dell'incentivo, in quanto la determinazione della misura del premio da parte dei CIPE rende concrete le aspettative degli Enti locali, ne indirizzale scelte in ordine alle varie opzioni di attuazione della legge n. 36 del 1994, favorendo criteri di mercato, e consente all'Amministrazione di procedere ad una adeguata campagna informativa tale da stimolare nei destinatari della riserva premiale il comportamento atteso dalla norma.
Tuttavia, il termine di 60 giorni stabilito dal comma 416, legge n. 266 del 2005, non è stato rispettato: la delibera attuativa, pur approvata dal CIPE nella seduta del 22 marzo 2006, non è stata ancora formalizzata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Tale ritardo nella formalizzazione della delibera CIPE rischia di vanificare l'obiettivo del legislatore di favorire ed incentivare il processo di concentrazione e aggregazione delle gestioni del servizio idrico.
Per tale motivo, l'articolo proposto è volto a sostituire il termine originario di nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006 (ossia il 30 settembre 2006) con il termine più elastico di sette mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera CIPE nella Gazzetta Ufficiale.
Tale soluzione risponde, infatti, all'esigenza che gli Enti locali che non abbiano ancora affidato a un soggetto gestore e reso operativo il servizio idrico integrato dispongano di un termine elastico e ragionevole entro cui potere materialmente raggiungere l'obiettivo prefissati.
La disposizione non comporla nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
149. 05.Governo.

ART. 150.

Al comma 2, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
150. 42.Governo.

ART. 152.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'UE e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai, sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo; 28, agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono, accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti


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dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
9-ter. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
9-quater. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

RELAZIONE

Il settore forestale da tempo soffre di una poca attenzione da parte del legislatore: un intervento coordinato e sinergico con le regioni è quindi quanto mai auspicabile, anche in relazione agli obblighi che, l'Italia deve rispettare in aderenza agli accordi internazionali in materia di ambiente.
La norma prevede l'emanazione, nel rispetto e sulla base delle competenze regionali, di un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27, dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
La norma prevede altresì il finanziamento degli altri piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
152. 145.Governo.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole «di natura non regolamentare»;
b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applica l'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

RELAZIONE

L'emendamento al comma 7 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca disposizioni concernenti la mobilità del personale nelle amministrazioni pubbliche, anche ai lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità.
152. 146.Governo.

ART. 154.

Aggiungere il seguente comma:
5-bis. L'efficacia del presente articolo è subordinata alla notifica delle disposizioni alla Commissione europea.


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RELAZIONE

L'emendamento si pone in linea con quanto disposto dall'articolo 88, comma 3, del Trattato CE in tema di comunicazione alla Commissione dei progetti destinati ad istituire o modificare aiuti.
154. 52.Governo.

ART. 161.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono inserite le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari esteri,.

RELAZIONE

La modifica proposta ha lo scopo di estendere il concerto già previsto anche al Ministro degli affari esteri in aderenza al disposto del comma 1 che inserisce, tra le finalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile, anche il finanziamento di progetto afferenti materia di competenza del Ministero degli affari esteri.
161. 16.Governo.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo sviluppo sostenibile, allo scopo» con le seguenti: «Il Fondo sviluppo sostenibile, istituito dall'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, nello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha lo scopo»;
b) al comma 2 sostituire le parole da: «Con decreto» a: «sono individuate» con le seguenti: «Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i criteri e le modalità di gestione del Fondo e»;
c) alla fine del comma 2 sono aggiunte il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce al Comitato sull'attività del Fondo, in occasione della presentazione al CIPE del programma annuale».

RELAZIONE

L'attuale formulazione del comma 1 comporta l'istituzione di un fondo già esistente. Nello specifico si osserva, infatti, che il Fondo per lo sviluppo sostenibile era già stato istituito con la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 109, e modificato successivamente con la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), articolo 62. Tale normativa, che non risulta abrogata, stabilisce che il programma annuale di utilizzazione del Fondo sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente. La proposta emendativa mira a richiamare l'assetto normativo vigente. Per quanto concerne il comma 2, l'emendamento proposto è teso a ripristinare i poteri del CIPE ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448 articolo 62 (legge finanziaria 2002) in materia di individuazione dei criteri e delle modalità di gestione del citato Fondo.
161. 17.Il Governo.

ART. 163.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: «di natura non regolamentare»;
b) al comma 6, ultimo periodo, in fine, le parole: «avente natura non regolamentare» sono soppresse.
163. 53.Il Governo.


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ART. 165.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, capoverso «Art. 24. - (Contributi dello Stato)», primo periodo, sono soppresse le parole: «avente natura non regolamentate»;
b) al comma 4, le parole: «per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006» e le parole: «alternativamente, all'impresa di produzione ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «alternativamente, all'impresa ovvero».

RELAZIONE

Le modifiche proposte al comma 4 suggerite da numerose associazioni di categoria e dall'Istituto di credito attualmente gestore del Fondo per le attività cinematografiche (BNL-SCCT), hanno lo scopo di perfezionare la disposizione inserita nel disegno di legge finanziaria 2007 volta a dare soluzione, con benefici per l'erario, al rilevante ed annoso problema della mancata restituzione, da parte delle imprese, dei finanziamenti statali, a valere sui Fondi esistenti prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n, 28 del 2004 (cosiddetta «legge cinema»).
In particolare, è stato evidenziato come l'utilizzo dell'espressione: «erogazioni» di risorse statali per connotare l'ambito di applicazione della procedura di definizione bonaria, oltre a rivelarsi tecnicamente non corretto, si traduce in un'iniqua esclusione dalla procedura medesima di tutti i procedimenti di finanziamento dell'anno 2005 e 2006, che rimarrebbero senza la relativa disciplina, tenuto anche conto che per i procedimenti a partire dal 1o gennaio 2007 è stata pure prevista un'analoga nuova regolamentazione in altra parte dell'articolo 165 del disegno di legge finanziaria (confronta comma 5).
Ciò in quanto il procedimento di sostegno ai progetti filmici prevede, in ordine al suo ottenimento, due distinti momenti, e cioè, da un lato, il provvedimento di «deliberazione», adottato dal Direttore generale per il cinema previo parere della Commissione per la cinematografia, e, dall'altro, la vera e propria «erogazione» delle risorse, effettuata dall'Istituto di credito gestore, per conto dello Stato, del Fondo cinema (attualmente la BNL - Sezione per il credito cinematografico e teatrale) che tuttavia ha luogo, a termini di legge (articolo 13, comma 2, terzo periodo, decreto legislativo n. 28 del 2004) fino ad un anno dopo la citata «deliberazione».
Fare riferimento, quindi, alle erogazioni di risorse entro il 31 dicembre 2005, significherebbe, in pratica, poter applicare la procedura bonaria, nei dettagli che saranno fissati nell'apposita Convenzione tra Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.A., soltanto ai sostegni deliberati entro il 2004, con chiara disparità di trattamento per tutti i progetti filmici che hanno ottenuto un provvedimento favorevole dell'Amministrazione nelle due annualità successive.
Atteso quanto sopra, risulta chiaro anche il motivo per il quale la data indicata del 31 dicembre 2005 va rettificata in 31 dicembre 2006.
L'ulteriore modifica, concernente l'ambito soggettivo di applicazione ovvero l'inclusione delle imprese di distribuzione ed esportazione, va invece ricondotta alla circostanza che, con specifico riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della «legge cinema» (dopo, infatti, non e stato più possibile) era contemplata l'eventualità che, per un medesimo progetto filmico, venisse concesso un finanziamento per la sua distribuzione ed esportazione «autonomo» rispetto a quello concesso per la sua produzione, e che tale finanziamento fosse attribuito a singole imprese «dedicate» a quei segmenti della filiera. Vi possono essere, quindi, per il passato (ante 22 gennaio 2004) casi di sostegni per la


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distribuzione ed esportazione per i quali non vi è stata restituzione e che, senza la modifica proposta, rimarrebbero estranei alla procedura bonaria, con le relative ripercussioni in tema di mancata possibilità di successivo sfruttamento dei diritti delle relative opere filmiche da parte del soggetto demandato a ciò dalla normativa (Cinecittà Holding).
165. 33.Il Governo.

ART. 168.

Dopo l'articolo 168, inserire il seguente:

Art. 168-bis.
(Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori).

1. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle, ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore, di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma, 3 è abrogato.

RELAZIONE

Attualmente, la disciplina del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è disciplinato dall'articolo 2 comma 1-bis, 1-ter, e 1-quater, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per il settore agricolo, il comma 3 del citato decreto prevede che la fattispecie di appropriazione indebita per il reato di, omesso versamento delle, ritenute previdenziali si verifica solo in conseguenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele.
La proposta normativa, prevedendo, in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento, le medesime sanzioni penali in vigore per la generalità dei datori di lavoro, si pone la finalità di eliminare il rilevante fenomeno dell'evasione contributiva nell'area agricola.
168. 01.Governo.

ART. 169.

All'articolo 169, comma 1, le parole: ed eventualmente per territorio sono sostituite dalle seguenti: e per territorio.

RELAZIONE

La modifica è stata richiesta dalle Regioni ed è fondata per il fatto che fin d'ora taluni benefici e concessioni, effettuati dalle Regioni ed Enti Locali fanno riferimento a parametri territoriali. Quindi il riferimento al territorio non ha motivo di ritenersi eventuale.
169. 9.Governo.

ART. 172.

Sostituire l'articolo 172 con il seguente:

Art. 172.
(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).

1. Il comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con: modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavorò subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al, Servizio competente nel cui ambito territoriale


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è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Resta fermo, per i datori di lavoro, agricolo, quanto previsto: dall'articolo 01, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è abrogato.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, è introdotto dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere:
e-bis). Trasferimento del lavoratore;
e-ter). Distacco del lavoratore;
e-quater). Modifica ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies). Trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

5. Il comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli: di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione: nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale, dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura - ufficio territoriale del Governo.
6-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni è abrogato.
6-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28,6 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «o le assume per, qualsiasi causa alle proprie dipendenze,» sono abrogate.

6. Per le comunicazioni di cui ai presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti


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presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni disciplina anche le modalità e i tempi, di applicazione di quante previsto dal presente comma.

RELAZIONE

Sono state apportate talune modifiche intese à migliorare le modalità di effettuazione delle comunicazioni, ad estendere l'obbligo delle comunicazioni stesse ad una serie di eventi significativi sugli organici, e soprattutto ad escludere dalla nuova disciplina il settore agricolo.
L'abrogazione dell'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (articolo 172, comma 6-bis), avrebbe infatti conseguenze negative per tale settore, in quanto la mancata trasmissione, per via telematica, direttamente all'INPS delle comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione dei rapporti di lavorò agricolo comporterebbe:
l'impossibilità del controllo preventivo sul, rapporto di lavoro é sull'attendibilità dei dati retributivi ed occupazionali denunciati sul DMAG (dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola);
con la riduzione dell'attendibilità delle risultanze degli elenchi aumenterebbe il rischio di prestazioni indebite, di posizioni assicurative fittizie e lavoro nero;
l'eventuale controllo successivo atta pubblicazione degli elenchi sulla base delle liste di provenienza dai centri per l'impiego creerebbe un vuoto temporale durante il quale si possono annidare fenomeni truffaldini.

È pertanto opportuno che:
la comunicazione di assunzione/cessazione continui a pervenire all'INPS visti i fenomeni di lavoro nero e rapporti fittizi nei settore agricolo;
l'INPS sia depositario dei dati aziendali;
l'INPS possa continuare a controllare ed accertare le aziende assuntrici, per conoscere e monitorare il fabbisogno di manodopera, controllare le, comunicazioni di assunzione, che si riverberano sul DMAG, da cui consegue la composizione degli elenchi costitutivi della posizione assicurativa da cui discende la liquidazione delle prestazioni temporanee e delle pensioni;
l'INPS possa effettuare correttamente la tariffazione.
172. 02.Governo.

ART. 177.

All'articolo 177, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, dopo te parole: «ovvero territoriale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie.
b) al comma 3:
1) dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato e» è aggiunta la seguente: «promuove».
2) le parole da: «contributiva» a «pregresso» sono sostituite dalle parole: «e quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti natura risarcitoria per i periodi medesimi;
c) al comma 4:
1) secondo periodo, dopo le parole: «assicurativo evaso» sono aggiunte le seguenti: «o le connesse sanzioni amministrative».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 3 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse


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condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi».
d) al comma 7:
1) primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione; al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro».
2) secondo periodo, dopo le parole: «debbono completare» sono inserite le seguenti: «ove necessario».
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
e) al comma 9, le parole: «di tali agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni di cui al comma 5».
f) é aggiunto, in fine il seguente comma.

9-bis. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'Inps, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps dell'Inail e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al, comma 1, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

RELAZIONE

La modifica del comma 2 si é resa necessaria al fine di privilegiare, in ogni caso, gli accordi posti in essere `con le organizzazioni sindacali presenti all'interno delle aziende, sicuramente dotati di maggiore rappresentatività.
Quanto al comma 3, la nuova formulazione del disposto normativo tende ad evitare un irrigidimento del contenuto dell'accordo sindacale che diviene, quindi, strumento di mera promozione della sottoscrizione di atti di conciliazione individuale; peraltro, l'ulteriore modifica dello stesso comma 3 è volta a perfezionare gli effetti degli atti di conciliazione individuale per il tramite del riferimento al contenuto della istanza di regolarizzazione ed ai periodi in essa indicati.
In merito, poi, alla modifica del comma 4, la stessa tende ad evitare che l'eventuale regolarizzazione possa essere limitata alla posizione di quei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi, dovendosi necessariamente estendere alle posizioni di tutti i lavoratori rispetto ai quali sussistano le medesime situazioni di irregolarità.
La modifica del comma 7 si è resa necessaria al fine di limitare la sospensione annuale delle eventuali ispezioni e verifiche alla sola materia oggetto della regolarizzazione, e con riguardo ai soli, fattì sussistenti al momento della istanza di regolarizzazione. Si è aggiunto, poi, il riferimento alle possibili verifiche da parte dei servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
L'inserimento del comma 10, infine, è volto a disciplinare la fase istruttoria e conclusiva del procedimento di regolarizzazione.
177. 38.Governo.

ART. 178.

All'articolo 178, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3:
dopo la parola: «le parti» è aggiunta la seguente: «sociali».


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è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «II Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versatisi collaboratori coordinati a progetto, al netto, delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con, la media dei corrispettivi versati nei tre, anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge».
b) comma 5, secondo periodo, la parola: «relativamente» è sostituita dalle parole: «con riferimento»
c) al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi».
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
8-bis. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 2 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

RELAZIONE

L'introduzione della parola «sociali» all'interno del comma 3 si è resa necessaria al fine di evitare possibili confusioni con riguardo ai soggetti destinatari della norma.
Quanto, poi, al monitoraggio introdotto dall'emendamento, lo stesso appare quale utile strumento al fine di verificare il corretto utilizzo del rapporto di collaborazione coordinata a progetto soprattutto con riguardo alla retribuzione dei lavoratori.
Anche con riguardo all'articolo 178 si è resa necessaria l'aggiunta, al comma 7, della previsione volti a ricomprendere nell'accordo sindacale di cui al comma 1, la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. La modifica, come rilevato per l'articolo 177 tende ad evidenziare che l'eventuale regolarizzazione possa essere limitata alla posizione di quei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi, dovendosi necessariamente stendere alle posizioni di tutti i lavoratori rispetto ai quali sussistano le medesime situazioni di irregolarità.
178. 37.Governo.

ART. 181.

Dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

Art. 181-bis.

1. All'articolo 64, comma 1-bis; del decreto legislativo n. 58/1998 - Testo Unico delle disposizione in materia di intermediazione finanziaria - dopo le parole: la Consob può vietare le decisioni di ammissione è di esclusione degli strumenti finanziari sono aggiunte le seguenti: ad esclusione dei titoli di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003.
2. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli adempimenti, previsti dall'articolo 104 del Trattato istitutivo della comunità europea da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 e del decreto 1 dicembre 2003, n. 389 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata.
3. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento di guanto previsto al comma 2.


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RELAZIONE AL COMMA 1

Nell'ambito della riforma della normativa che tutela il risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, l'articolo 14 della legge n. 262 del 2005, ha disposto l'integrazione del testo dell'articolo 64 del TUIF mediante l'introduzione di un comma 1-bis il quale stabilisce che la Consob «può vietare le decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori delle negoziazioni, entro cinque della comunicazione di cui al comma 1 lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1» ovvero siano - riscontrati elementi che non assicurino la trasparenza l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore.
Nella definizione di «strumento finanziario» contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del TUIF sono ricompresi i titoli di Stato, anche nei confronti dei quali, di conseguenza, trova applicazione la norma contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 64; ne deriva l'attribuzione alla Consob del potere di veto in ordine all'ammissione a quotazione dei titoli di Stato.
Ciò premesso, la summenzionata disposizione, nella sua attuale formulazione, si pone in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 28 del Testo Unico di Debito Pubblico che, nel disciplinare l'ammissione a quotazione dei titoli di Stato sui mercati nazionali ed esteri; prevede che essa abbia luogo non appena la Consob riceve comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione.
È d'uopo evidenziare che la normativa sui titoli di Stato contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 in materia di Debito pubblico assume carattere di specialità, in quanto finalizzata a disciplinare in maniera specifica, puntuale ed armonica la materia de quo; pertanto appare opportuno, al fine di garantire una gestione elastica, razionale ed efficace del debito pubblico, escludere, mediante l'emendamento proposto, l'applicazione ai titoli di Stato del disposto del comma 1-bis dell'articolo 64 del TUIF.

RELAZIONE AI COMMI 2 E 3

A) L'articolo 41 della legge n. 448 del 2001, contempera molteplici e diverse esigenze di gestione della finanza:
diversificazione della finanza locale e sviluppo della sua autonomia;
economicità complessiva delle operazioni di finanziamento delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio del debito delle amministrazioni medesime, in termini di stock e di flussi.

Vengono tra l'altro previsti:
il coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte del MEF.

Detta attività risponde all'esigenza di evitare la sovrapposizione di più soggetti pubblici sullo stesso segmento di mercato in un arco di tempo breve.
Oggetto del coordinamento sono le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine o di cartolarizzazione.
La soglia minima per l'obbligo di segnalazione preventiva è pari al 100 milioni di euro.
È previsto un meccanismo di silenzio-assenso.
monitoraggio del debito.

Oggetto del monitoraggio sono i mutui, le emissioni obbligazionarie, le anticipazioni bancarie, le operazioni di cartolarizzazione e gli strumenti derivati (swaps).
La trasmissione dei dati al MEF è prevista su base trimestrale per consentire l'elaborazione per le Relazioni trimestrali di cassa e per le notifiche semestrali alla Commissione Europea.

B) Il regolamento di attuazione dell'articolo 41 (DM 389/2003).
Con il regolamento si attua (ampliamento della gamma strumenti disponibili per la gestione del debito.


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Vengono, infatti, consentite tutte quelle operazioni derivate che permettono di beneficiare di condizioni di mercato favorevoli senza comportare profili di rischio impegnativi.
In particolare vengono definiti i criteri prudenziali di gestione dell'ammortamento tramite costituzione di un apposito fondo/swap e quelli di utilizzo degli strumenti derivati.

C) Circolare esplicativa del Regolamento (27 maggio 2004).
La circolare, tra l'altro, dettaglia sulle tipologie di operazioni derivate ammesse coerenti con il principio del contenimento dell'esposizione ai rischi finanziari.
La norma che consente l'operazione di monitoraggio (articolo 41, legge n. 448 del 2001) è una norma «imperfetta» cioè è priva di sanzione. Ciò è dovuto alla decisa posizione degli Enti Locali in sede di Conferenza unificata.
Detta situazione comporta riflessi negativi sull'attività di monitoraggio del debito e dei relativi strumenti derivati che in numerosi casi risulta non coerente con la realtà finanziaria dell'Ente, in quanto quest'ultimo non aggiorna le proprie comunicazioni alle scadenze trimestrali previste. Si riscontrano anche casi di totale assenza di comunicazioni (n. 2 comuni capoluogo e n. 1800 comuni non capoluogo).
Parimenti problematica è la non completa comunicazione delle operazioni derivate effettuate dagli enti che non consente agli Uffici di verificare la congiuità delle stesse con il disposto del citato regolamento n. 389 del 2003.
Per quanto citato si riterrebbe opportuna l'emanazione di una norma che:
responsabilizzi direttamente gli organi dell'Ente (Collegio dei revisori/Responsabile del Servizio finanziario);
preveda un aspetto «premiante» nei confronti di quegli Enti che adempiono puntualmente a quanto disposto dal citato articolo 41.
181. 06.Il Governo.

ART. 182.

All'articolo 182 sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore -: produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.

RELAZIONE

Il precedente testo non menzionava l'esigenza di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari e omogenei, che invece corrisponde alla rilevanza del turismo per l'economia nazionale.
Per corrispondere a tale esigenza si è ora previsto un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri che detti i criteri, le procedure e le modalità di attuazione dello stanziamento previsto. In considerazione della competenza legislativa regionale in materia di turismo, si è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.
182. 14.Il Governo.


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ART. 183.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni tenendo conto dei risultati del monitoraggio eseguito sull'anno 2001 dal Ministro dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, 6 dell'inflazione di settore registrata negli anni da 2002 al 2007.

RELAZIONE

L'emendamento proposto è diretto a definire i criteri con cui ripartire il maggior stanziamento di 60 milioni di ero.
Tali criteri erano, sostanzialmente, già stati resi noti, in linea tecnica, dal Ministro dei Trasporti con la relazione sul monitoraggio dell'anno 2001 (primo anno di esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni di compiti di amministrazione e programmazione loro conferite in materia di servizi ferroviari di interesse locale non in concessione di F.S. SpA) resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Conferenza Stato - Regioni in applicazione dell'articolo 8 del 19 novembre 1997, n. 422.
183. 20.Il Governo.

ART. 187.

Al comma 1, secondo periodo, le parole da: nonché fino alla fine del periodo: sono soppresse.

RELAZIONE

La modifica è motivata dalla necessità di escludere l'applicazione della deroga relativa al limite di riassegnazione delle entrate per gli introiti derivanti da terzi per concorsi prestati a titolo oneroso.
Tale esclusione, non considerata nelle valutazioni della manovra 2007-2009, comporterebbe un peggioramento dell'ordine di circa 150-200 milioni di euro.
187. 13.Il Governo.

ART. 192.

All'articolo 192, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

RELAZIONE

L'emendamento, con riguardo alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, prevede che la promozione e l'attuazione dell'accordo tra Stato e Regioni sia effettuata anche d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale.
La ragione dell'emendamento si collega alla competenza del Ministero della solidarietà sociale in tema di «assistenza» ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, che richiama l'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
192. 13.Il Governo.

ART. 194.

All'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 24 milioni di euro per l'anno 2007,


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23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010.

RELAZIONE

L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di stralcio delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 196, in ordine alle quali il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da tali disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale e per l'Anno europeo per le pari opportunità, possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche relative, ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194.
194. 37.Il Governo.

Dopo l'articolo 194, inserire il seguente:

Art. 194-bis.
(Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo).

1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e istituito un Fondo da ripartire per far fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

RELAZIONE

Per assicurare l'efficacia degli interventi in materia di immigrazione ed asilo e per garantire il funzionamento dei servizi connessi al fenomeno emergenziale derivante dai flussi migratori irregolari, non programmabile e di particolare criticità, è necessaria l'istituzione di un «Fondo a disposizione» e del relativo capitolo da imputare al Centro di responsabilità amministrativa 3 - Libertà civili e immigrazione.
Con l'istituzione di un apposito fondo si intende sopperire alle maggiori esigenze di spesa di alcuni capitoli relativi al funzionamento e agli investimenti fissi lordi del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.
194. 03.Il Governo.

ART. 199.

L'articolo 199 comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

RELAZIONE

L'emendamento riscrive l'articolo 199 comma 1 con due modifiche.
La prima riguarda la soppressione dell'inciso «nelle more della definizione dei


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livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale», contenuto nell'articolo 198 e ripetuto erroneamente nell'articolo 199. Nell'articolo 198, infatti, l'inciso si spiega ai fini del coordinamento tra le competenze regionali in materia di assistenza e le competenze statali in materia di livelli essenziali nell'articolo 199, invece, tale riferimento non è necessario in considerazione della competenza esclusiva statale in tema di immigrazione ai sensi dell'articolo 117 Costituzione.
La seconda modifica riguarda l'inciso «al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo» sostituito dall'inciso «al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti», che più si adatta, avendo una portata più generale, alla denominazione del Fondo.
La terza attiene alla soppressione del periodo «con particolare riguardo alle condizioni», che sembrava attribuire al Fondo un'estensione soggettiva più ampia rispetto alla categoria degli immigrati e delle loro famiglie, in contrasto con il titolo dell'articolo.
La terza modifica riguarda la soppressione del secondo periodo del comma 1, non essendo attribuito al Fondo compiti specifici in tema di discriminazione.
199. 40.Il Governo.

ART. 204.

All'articolo 204 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A voce: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 5 000;
2008: - 5 000;
2009: - 5.000.

RELAZIONE

Integra il Fondo nazionale per le politiche giovanili.
204. 6.Il Governo.

ART. 209.

All'articolo 209 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
2 All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole «euro 250», sono aggiunte le seguenti «, per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 750; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi, forniture nonché di provvedimenti delle autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000.
3. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

Conseguentemente, la rubrica è così modificata: dopo la parola «giustizia» sono inserite le seguenti parole «e altre disposizioni in materia di giustizia».

RELAZIONE

Con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, è stato modificato l'importo del contributo unificato nel processo amministrativo.


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Sono stati previsti solo due importi, di cinquecento e duecentocinquanta euro.
Nel precedente regime, la misura del contributo era determinata in ragione del valore della lite, con importi che variavano da 30 a 1110 euro.
Giova ricordare che per i processi di importo fino a 260.000 euro erano previsti contributi variabili per fasce, di 30, 70, 170, 340 e 500 euro, per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a 520.000 il contributo era di 800 euro, per i processi superiori a 520.000 euro era di 1110 euro.
La misura unica di 500 euro, introdotta dalla novella, si traduce in un aumento del contributo per le liti «povere» (quelle fino a 52.000 euro, in quanto fino a tale fasce erano dovuti contributi di 30, 70, 170, 340 euro), e in una diminuzione per le liti «ricche», per le quali in precedenza c'erano i contributi di 800 e 1110 euro.
Sicché la riforma avrà l'effetto di scoraggiare sì le liti bagatellari, ma anche le liti dei singoli cittadini (pubblico impiego, edilizia, eccetera).
La riforma invece in qualche modo incentiva, o comunque avvantaggia, il contenzioso di rilevante valore economico, che fruisce di un sensibile sconto del contributo (da 1110 o 800 euro a 500 euro).
Tale soluzione non appare economicamente razionale, né deflaziona il contenzioso.
Innanzi al giudice amministrativo esiste un ampio novero di controversie di rilevante valore economico, che attengono in senso ampio al «diritto pubblico dell'economia», che occupano un ampio spazio del contenzioso amministrativo, e che si giovano del rito abbreviato di cui all'articolo 23-bis, legge TAR (richiamato anche da numerose leggi speciali) (appalti, pubblici, autorità indipendenti, nomine di alti funzionari, contenzioso sportivo, eccetera).
Per tali liti, di ingente valore economico, e che fruiscono di una corsia privilegiata di accesso alla giustizia (termini dimezzati e udienze a brevissimo termine), si suggerisce, come controprestazione del celere servizio che la giustizia presta, una maggiorazione del contributo unificato.
La disposizione di cui al comma 3 si rende necessaria in considerazione del protrarsi delle procedure selettive e concorsuali per le assunzioni presso il Consiglio di Stato, di personale a tempo indeterminato (due unità), autorizzate per l'anno 2006 con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006. Si intende prorogare, pertanto, il termine di efficacia dell'autorizzazione per 4 mesi, come già disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 per le assunzioni autorizzate per l'anno 2005. La norma non determina incrementi di spesa per la finanza pubblica.
209. 9.Il Governo.

All'articolo 209, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell'Avvocato Generale dello Stato o dell'Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione. L'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'uopo, si dotano di appositi registri cronologico conforme al modello allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1994, del Ministero di Grazia e Giustizia, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato Generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all'uopo delegato ovvero, in sede distrettuale, dell'Avvocato Distrettuale dello Stato. Ove gli atti notificati ai sensi del presente articolo siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.


Pag. 246

RELAZIONE

L'emendamento proposto è ragionevolmente inteso ad estendere all'Avvocatura dello Stato una facoltà già prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro. La nuova disposizione introduce elementi di notevole semplificazione alle procedure di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, con evidenti effetti positivi - massimi in termini di risparmio di spesa - sull'attività degli Ufficiali Giudiziari, i quali vedranno ridotto il loro carico di lavoro in misura direttamente proporzionale al numero di atti notificati (in loro vece) dagli avvocati e procuratori dello Stato.
Più nel dettaglio, si tende ad adeguare le disposizioni della legge n. 53 del 1994 alle esigenze ed all'organizzazione proprie dell'Avvocatura dello Stato, giusta adattamenti afferenti l'autorizzazione ad eseguire le notificazioni nonché la vidimazione degli appositi registri cronologici, conformi al modello attualmente in vigore ed approvato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto alla relativa spesa si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento dell'Amministrazione interessata; è invece ragionevolmente prevedibile un risparmio di spesa da parte dell'Amministrazione della Giustizia che, in ottica previsionale, potrebbe sortire, negli anni a venire, positive ricadute sul neoistituito fondo di cui al comma 1 e sulle spese cui è destinato.
209. 10.Il Governo.

Dopo l'articolo 209, inserire il seguente:

Art. 209-bis.
(Commissione per il patrocinio a spese dello Stato).

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e istituita una commissione per ti patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne rimborso spese Esercita le funzioni di segretario un funzionano di segreteria dell'organo giurisdizionale nominato dal presidente dell'organo stessa Alle spese di funzionamento si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

RELAZIONE

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) ha introdotto, in favore dei non abbienti il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (articoli 74 e seguenti). L'istanza dell'interessato e presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organo giurisdizionale competente il consiglio dell'ordine ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se sussistono i requisiti di legge (articolo 126).
L'ammissione e successivamente revocata dal magistrato qualora ritenga insussistenti i presupposti (articolo 136).
Le spese, anticipate dalla Giustizia amministrativa per conto dell'erario (articolo 131), hanno subito, in un breve periodo di tempo, un vertiginoso aumento passando da euro 115.000 (anno 2003) ad euro 600.000 (anno 2004), ad euro 1.000.000


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(anno 2005), ad oltre 1.500.000 euro (per il periodo 1o gennaio-1o settembre 2006) (*).
L'andamento della spesa rivela che la procedura attuale (ammissione da parte del consiglio dell'ordine, controllo da parte del magistrato effettuato dopo che l'attività legale e stata esercitata) non e rigorosa come dovrebbe e consiglia il ripristino della procedura preesistente, che prevedeva l'ammissione al gratuito patrocinio da parte di una commissione composta da due magistrati, dei quali il più anziano con funzioni di presidente, e da un avvocato, designato dall'ordine competente. La stessa procedura è ora prevista dall'articolo 138 del testo unico citato, per i processi tributari.
209. 0. 11.Il Governo.

ART. 212.

Dopo l'articolo 209, inserire il seguente:

Art. 212-bis.
(Adempimenti in materia di componente nazionale del «Sistema d'informazione visti»).

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d'informazione visti», nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e incrementato di non più di 65 unita.

RELAZIONE

La norma che si propone completa la serie di provvedimenti necessari per la realizzazione della componente nazionale del Visa Information System (N VIS) al cui onere si è già provveduto in sede di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. Lo studio di fattibilità a suo tempo effettuato per l'esatta quantificazione degli oneri ha evidenziato l'esigenza di rideterminare il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nella misura aggiuntiva di 65 unita, quale limite massimo.
Tutti gli oneri trovano copertura negli stanziamenti previsti dalla legge di conversione ed assegnati con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 61642 del 17 giugno 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 27 giugno 2006.
212. 02.Il Governo.

ART. 214.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(Fondo per esigenze della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri).

1. Per l'anno 2007, nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un Fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e uno di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire rispettivamente per le, esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento della Guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione dei predetti Fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
2. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento


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dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle Finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità revisionali di base del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri» del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente:
nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 46.000;
nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 12.000.

RELAZIONE

L'emendamento prevede:
al comma 1 l'istituzione nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 di due fondi, uno di parte corrente, per le esigenze di funzionamento, e uno in conto capitale per le esigenze infrastrutturali e di investimento, della Guardia di finanza, con una dotazione per l'anno medesimo, rispettivamente di 17 milioni di euro e di 12 milioni di euro;
al comma 2, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di apposito fondo con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2007 per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri.

Alla copertura degli oneri di parte corrente, per l'importo complessivo di 46 milioni di euro per l'anno 2007, e di quelli in conto capitale, per l'importo di 12 milioni di euro, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
214. 083.Il Governo.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 53.

Sopprimere il comma 3.
53. 3. Villetti.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 53.9.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
*0. 53. 9. 5. Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
*0. 53. 9. 9. Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
**0. 53. 9. 4. Bordo, Nicola Rossi.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
**0. 53. 9. 6. Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
**0. 53. 9. 8. Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
***0. 53. 9. 7. Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.
***0. 53. 9. 10. Di Gioia.

All'articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente


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legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
b) al comma 2, dopo le parole: «stato di previsione», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «unità previsionali», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,».
53. 9.(Nuova formulazione) Il Governo.

All'articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: unità previsionali inserire le seguenti: fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;
53. 10.Il Relatore.

ART. 74.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 4.000.
74. 120.Il relatore.

Subemendamento all'emendamento del Governo 75.08.

Al comma 8, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 75 per cento.
0. 75. 0. 8. 1. Misiani, Marchi, Vannucci, Orlando.


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Dopo l'articolo 75 è aggiunto il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni varie in materia di enti locali).

1. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni, con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b) è concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di 57,4 milioni di euro.

2. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.
3. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.
4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007 un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.


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7. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
8. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 20 per cento.
9. Al comma 3 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».
10. A decorrete dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'Allegato A al Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1o luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
11. Le dichiarazioni relative alle minori entrate ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
12. All'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, in calce al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».
13. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
14. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 e 65 milioni di euro per l'anno 2009.
75. 08. Il Governo.

ART. 76.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle


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province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.
alla lettera d) dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.
sopprimere la lettera e).
alla lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: pari ad un quinto dell'indennità massima con le seguenti: pari al 30 per cento dell'indennità massima.
alla lettera h), capoverso c), le parole da: avente popolazione pari fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: avente maggiore popolazione.
76. 63. Il relatore.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono inserite le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi»;
c) al comma 4, ultimo periodo, la parola «perfezionate» è sostituita dalla parola «bandite».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento serve ad assicurare un regime transitorio più duttile e a garantire l'affidamento, in ordine alla validità dei relativi contratti, delle società che hanno partecipato a procedure di aggiudicazione indette sotto il vigore della disciplina previgente.
La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.
76. 03. Il relatore.

ART. 80.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il limite di cui al comma 1 non si applica agli amministratori di cui all'articolo 2381, comma 2, del Codice civile.
80. 1. La I Commissione.

Al comma 2, sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.
80. 2. La I Commissione.

Sopprimere il comma 4.
80. 3. La I Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , in tutto o in parte, con la seguente: totalmente.
80. 4. La I Commissione.

ART. 104.

All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano sono soppresse le seguenti parole: , fatto salvo quanto disposto dal comma 2,;
b) al comma 1, dopo le parole: assegnate dal CIPE sono inserite le seguenti: al Ministero dello sviluppo economico;


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c) al comma 4, le parole: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono sostituite dalle parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) al comma 4, sono soppresse le parole: Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma;
f) al comma 8, dopo le parole: Banca d'Italia, sono inserite le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
104. 173. Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.
104. 3. La X Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
104. 10. La X Commissione.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.
(Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese).

1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.
2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
104. 0. 19. Il relatore.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.


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2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;
b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.
5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.
104. 0. 20. Il Governo.

ART. 105.

Al comma 1, le parole: salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sostituite dalle seguenti: salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
105. 29. Il Governo.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico dalle regioni meridionali.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo è aggiunto infine il seguente periodo: Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituita una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dai Ministeri competenti, avvalendosi di risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
105. 30. Il relatore.


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ART. 111.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
111. 01. Alberto Giorgetti, Zorzato, Garavaglia, Crisafulli, Lulli, Peretti.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, dopo il comma 371, sono inseriti i seguenti:
«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366 può essere riconosciuta una agevolazione statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del cinquanta per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio statale di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 372».

2. Alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 366, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».
3. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 372, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».
111. 06. Lulli, Giacomelli, Nannicini, Ghizzoni.

ART. 128.

Dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica,.
128. 12. Il relatore.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del made in Italy, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che viene contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
128. 13. Il relatore.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera, pratica».
128. 3. La X Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo, di cui al comma 1, è prioritariamente destinato a quelle aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.
128. 8. Andrea Ricci, Lombardi, Provera, Sperandio.

Subemendamento all'emendamento 128.11.

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.
0. 128. 11. 1. Lulli.

All'articolo 128, comma 1, le parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
128. 11. Il relatore.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128-bis.

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.
128. 026. Il relatore.