V Commissione - Resoconto di luned́ 6 novembre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 10 NOVEMBRE 2006


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SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 novembre 2006 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.25.

Decreto-legge 258/06: Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.
C. 1808-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 258 del 2006 in materia di detraibilità dell'IVA, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 ottobre 2006.
In tale data, la Commissione bilancio, aveva richiesto l'avviso del Governo in ordine ai seguenti profili problematici di natura finanziaria:
con riferimento ai rimborsi riferiti agli anni 2003-2005, gli oneri derivanti dai rimborsi trovano collocazione nella tabella A allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2007. Tuttavia, tale previsione non risulta coerente con la ripartizione temporale degli effetti della sentenza sul rapporto debito/PIL proposta nella nota di aggiornamento al DPEF. Inoltre, l'ammontare delle risorse stanziate in tabella A, pari a 9 miliardi di euro, non sembra sufficiente a far fronte all'onere complessivo per i rimborsi stimato in 13,4 miliardi;
con riferimento all'ammontare dell'onere per l'anno 2006, stimato in 3.700 milioni di euro, ai criteri utilizzati per la stima del suddetto onere che risulta inferiore


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a quello previsto per ciascuno degli anni 2003-2005.

Con riferimento ai suddetti rilievi problematici, il rappresentante del Governo si è riservato di fornire, in una successiva seduta, i necessari chiarimenti.
Rammenta che con l'emendamento 1.4 presentato al disegno di legge finanziaria 2007, il Governo ha rideterminato in aumento l'entità complessiva delle risorse stanziate per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della sentenza della Corte di giustizia in materia di detraibilità dell'IVA per il triennio 2007-2009. Tale importo è stato, infatti, rideterminato in 17.100 milioni, vale a dire la somma dell'ammontare dell'onere previsto con riferimento ai rimborsi relativi al triennio 2003-2005, pari a 13.400 milioni di euro, e a 3.700 milioni di euro con riferimento ai rimborsi relativi all'anno 2006. Con riferimento al valore delle regolazioni debitorie di cui all'articolo 1 l'importo previsto dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 è stato infatti modificato in aumento passando da 3.820 a 9.520 milioni di euro per l'anno 2007 e da 3.150 milioni di euro a 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Contestualmente, si prospetta una diversa allocazione delle regolazioni debitorie che passerebbero dalla tabella A alla tabella B in seguito alla classificazione dell'onere operata sulla base dei criteri 'Sec 95 per cui si tratterebbe di spese in conto capitale.
Alla luce di tali considerazioni e dell'emendamento proposto dal Governo ritiene quindi che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici sotto il profilo finanziario.
Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, osserva che l'emendamento 1.35 Ravetto amplia il numero dei periodi di imposta ai quali si applica il diritto al rimborso in quanto rinvia alla prescrizione ordinaria prevista dall'articolo 2946 del Codice civile (10 anni) senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria. Gli emendamenti 1.24 Della Vedova e 1.43 Crosetto prevedono tra le altre cose la soppressione del comma 2 che dispone l'esclusione di procedure di detrazione e di compensazione dell'Iva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Gli emendamenti 1.9 Fugatti e 1.34 Armosinodispongono che il rimborso delle somme avvenga entro il 31 dicembre 2007 senza, tuttavia, prevedere le necessarie risorse finanziarie. Gli emendamenti 1.27 Casero e 1.28 Armosino sostituiscono il comma 2 consentendo l'immediato utilizzo in compensazione dei crediti IVA in luogo del rimborso da parte dell'amministrazione. Gli emendamenti 1.10 Fugatti, 1.44 Leone, 1.31 Verro e 1.11 Gioacchino Alfano consentono la detrazione e la compensazione dell'IVA per i quali il contribuente deve attendere il rimborso da parte dell'amministrazione. Gli emendamenti 1.29 Gianfranco Conte e 1.30 Angelino Alfano includono le piccole e medie imprese ovvero gli artigiani nel regime più favorevole che ai sensi del comma 2 bis è limitato agli agenti e ai rappresentanti di commercio.
Osserva che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI osserva come il provvedimento in esame sia correlato al provvedimento in materia fiscale attualmente all'esame del Senato, laddove si sono previste le risorse necessarie per affrontare gli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell'IVA. Ricorda come si stia cercando di rendere forfettaria la misura del rimborso, in quanto ciò semplificherebbe anche gli oneri per le imprese, e si è quindi in attesa della relativa autorizzazione dell'Unione europea.

Lino DUILIO, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui il provvedimento in oggetto


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non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'onere, in termini di minor gettito, derivante dalla necessità di dar corso alla sentenza della Corte di giustizia in materia di detraibilità dell'IVA, con riferimento agli esercizi finanziari pregressi, costituisce regolazione debitoria e in quanto tale è assunto nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007;

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.35, 1.24, 1.9, 1.34, 1.43, 1.27, 1.28, 1.10, 1.44, 1.31, 1.11, 1.29 e 1.30, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.45 nel presupposto che il rinvio ai modi ordinari non si intenda nel senso che sarebbe ammesso il rimborso mediante compensazione;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 6 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale.
C. 1762 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Lino DUILIO, presidente, osserva che il disegno di legge in esame reca «Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali».
In particolare, l'articolo 1 del d.d.l. reca delega al Governo per l'introduzione di modifiche al regime tributario delle rendite finanziarie.
I principi e criteri direttivi della delega sono, in sintesi, i seguenti:
applicazione di una aliquota unica d'imposta non superiore al 20 per cento;
conferma delle vigenti disposizioni che prevedono esenzioni o non imponibilità di alcuni redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
rispetto dei principi costituzionali di incoraggiamento e tutela del risparmio;
eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso detrazioni o deduzioni, a favore di soggetti più deboli;
semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi degli intermediari;
coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio di equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;


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introduzione di una adeguata disciplina transitoria ispirata all'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data di entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite;
possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione.

La delega dispone, inoltre, che dall'introduzione del nuovo regime fiscale dovranno conseguire maggiori entrate pari a 1.100 milioni per il 2007 e 2.000 di euro annui a decorrere dal 2008.
L'articolo 3 reca disposizioni di delega in materia di accertamento.
L'articolo 4 prevede la delega per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
L'articolo 5, infine, reca delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali.
Evidenzia poi che per il profilo temporale, la quantificazione delle maggiori entrate attribuite all'articolo 1 presuppone l'entrata in vigore del provvedimento il 1o luglio 2007 e l'acquisizione del relativo gettito, pari a 1,1 milioni di euro, nell'anno fiscale 2007. Poiché le entrate in questione risultavano scontate nel quadro di copertura del ddl finanziaria, il predetto profilo temporale assume particolare rilievo al fine di assicurare piena ed integrale copertura alla legge finanziaria, come d'altro canto ribadito nell'ambito della decisione sulla conformità del disegno di legge finanziaria 2007 alla disciplina contabile, assunta alla Camera nella seduta del 5 ottobre 2006. Tuttavia, le stesse disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevedono la possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione. In merito, appare, pertanto necessario acquisire un chiarimento.
Per il profilo tecnico-finanziario di competenza, rileva, altresì, che la relazione tecnica riferita agli effetti dell'articolo 1 presenta alcuni elementi di problematicità.
In particolare, la stima non risulta corredata degli elementi necessari per una corretta verifica. In particolare, non è indicato il procedimento in base al quale, in corrispondenza dell'aliquota indicata, si stimi la possibilità di acquisire un gettito nella misura stabilita dalla stessa norma. Non è indicato, altresì, il riferimento temporale dei dati utilizzati, ai fini della stima, né se si tratti di dati di previsione o di rendiconto. Il procedimento di quantificazione, utilizzato ai fini della stima delle entrate, che sono utilizzate a copertura di parte degli oneri correnti derivanti dal disegno di legge finanziaria, sconta l'unificazione delle aliquote alla misura del 20 per cento, laddove tale misura è indicata come aliquota massima applicabile dai principi direttivi della delega.
Rileva che non sono considerati, ai fini della stima, possibili effetti di sostituzione nell'ambito dei diversi strumenti finanziari e tra strumenti finanziari e le attività reali; la mancata considerazione di tali effetti non appare sufficientemente motivata.
Inoltre, in merito alle disposizioni dei restanti articoli del provvedimento, la relazione tecnica non fornisce alcun elemento atto a comprovare la prevista neutralità finanziaria degli interventi oggetto di delega. Ciò con particolare riferimento alle disposizioni di delega riguardanti la riscossione.
Ritiene che tali misure, infatti, appaiono suscettibili di determinare sia minori entrate, per l'estensione dei benefici fiscali ai soggetti terzi incaricati della riscossione, sia maggiori oneri per la revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione. Dovrebbero pertanto essere esplicitati i dati e le ipotesi che suffraghino la compensatività dei predetti effetti.
Analogamente, chiede al Governo di fornire elementi atti a verificare la neutralità finanziaria delle norme di delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali, che prevedono, tra l'altro, l'adeguamento della disciplina vigente alle disposizioni


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in materia di statuto dei diritti del contribuente nonché al diritto ed alla giurisprudenza comunitaria.
Rileva da ultimo che la documentazione allegata all'emendamento del Governo 1.4 al disegno di legge finanziaria reca una nuova versione del prospetto di copertura degli oneri correnti che non sconta più le entrate derivanti dalla delega fiscale in esame le quali vengono sostituite dalla previsione dell'utilizzo di una quota più consistente del miglioramento del risparmio pubblico.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, considerate le osservazioni che sono state formulate e che richiedono risposte puntuali, chiede ulteriori tempi di esame per approfondire le questioni sollevate.

Lino DUILIO, presidente, in attesa dei chiarimenti del Governo rinvia ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 75 del 4 novembre 2006, a pagina 3, dopo il rigo dodicesimo, aggiungere, a capo, le seguenti parole: «Allegato 4 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 - proposte emendative)»; a pagina 30, dopo il rigo undicesimo, aggiungere, a capo, le seguenti parole: «Allegato 4 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 - proposte emendative)»; dopo la pagina 29 aggiungere il seguente allegato:

«ALLEGATO 4

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. 1.Andrea Ricci.

ART. 22.

All'articolo 22, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, disposti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni di bilancio per la riassegnazione ai Ministeri interessati delle disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro destinazione alle pertinenti unità previsionali dì base per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.
Nelle sottoindicate tabelle apportare le seguenti variazioni:
In diminuzione.


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Anno 2007:
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.1. - Organi costituzionali
Residui: Cp: 9.000.000;
Cs: 9.000.000.
4.1.5.10. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Residui: Cp: 3.949.000;
Cs: 3.949.000.

Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0. - Funzionamento
Residui: Cp: 458.000;
Cs: 458.000.
4.1.2.2. - Accordi ed organismi internazionali:
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371;
Cs: 1.789.371.

Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.5.2. - Fitti figurativi (soppressa)
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

In aumento.
Anno 2007:

Tabella 01 - Entrata:
6.2.2. - Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; recuperi e concorsi vari
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.

Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.19. - Consiglio Superiore della Magistratura
Residui: Cp: 2.949.000;
Cs: 2.949.000.

Tabella 08 - Ministero dell'interno:
2.1.2.6. - Finanziamento enti locali
Residui: Cp: 1.000.000;
Cs: 1.000.000.
5.1.1.3. - Mezzi operativi e strumentali
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.

Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
1.1.1.0. - Funzionamento
Residui: Cp: 458.000;
Cs: 458.000.
2.1.2.4. - Accordi ed organismi internazionali
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371;
Cs: 1.789.371.

Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.1.0. - Funzionamento
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

Per gli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale, introdurre le seguenti variazioni in termini di competenza:

In diminuzione.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.1. - Organi costituzionali
2008: 19.000.000;
2009: 2.400.000.


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Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0 - Funzionamento:
2008: 458.000;
2009: 458.000.
4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali:
2008: 1.789.371;
2009: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.5.2. - Fitti figurativi
2008: 147.483;
2009: 150.375.

In aumento.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.19. - Consiglio Superiore della Magistratura
2008: 530.000;
2009: 1.070.000.
Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0 - Funzionamento
2008: 458.000;
2009: 458.000.
4.1.2.2. - Accordi ed organismi internazionali
2008: 1.789.371;
2009: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.1.0. - Funzionamento:
2008: 147.483;
2009: 150.375.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: 900 milioni di euro con le parole: 896.051.000 euro.

Variazioni proposte all'allegato tecnico per capitoli.
In diminuzione.
Anno 2007.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.1. - Organi costituzionali
Cap. 2103 - Spese per il Senato della Repubblica:
Residui: Cp: 9.000.000;
Cs: 9.000.000.
4.1.5.10. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
Cap. 3000 - Fondo di riserva per le spese, ecc:
Residui: Cp: 3.949.000;
Cs: 3.949.000.
Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0. - Funzionamento
Cap. n. 1351 - Stipendi, ecc.:
Residui: Cp: 340.513;
Cs: 340.513.
Cap. n. 1356 - Oneri sociali, ecc.:
Residui: Cp: 88.544;
Cs: 88.544.
Cap. n. 1357 - Somme dovute, ecc.:
Residui: Cp: 28.943;
Cs: 28.943.
4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali:
Cap. n. 2213 - Spese per accordi, ecc.:
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371
Cs: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività cultura:
2.1.5.2. - Fitti figurativi (soppressa)


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Cap. n. 1722 - Somma da assegnare, ecc. (soppresso):
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

In aumento.
Anno 2007.
Tabella 01 - Entrata:
6.2.2 - Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; recuperi e concorsi vari.
Cap. 3545 - Addizionale comunale sui diritti, ecc.
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.19. - Consiglio Superiore della Magistratura.
Cap. 2195 - Spese per il funzionamento, ecc.
Residui: Cp: 2.949.000;
Cs: 2.949.000.
Tabella 08 - Ministero dell'interno:
2.1.2.6. - Finanziamento enti locali.
Cap. 1316 - Fondo ordinario per il finanziamento, ecc.:
Residui: Cp: 1.000.000;
Cs: 1.000.000.
5.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali.
Cap. 2731 - Adattamento di immobili, impianti, ecc.:
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.
Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
1.1.1.0. - Funzionamento.
Cap. n. 1003 - Retribuzioni, ecc.:
Residui: Cp: 108.146;
Cs: 108.146.
Cap. n. 1004 - Indennità, ecc.:
Residui: Cp: 232.367;
Cs: 232.367.
Cap. n. 1038 - Oneri sociali, ecc.:
Residui: Cp: 88.544;
Cs: 88.544.
Cap. n. 1039 - Somme dovute, ecc.:
Residui: Cp: 28.943;
Cs: 28.943.
2.1.2.4 - Accordi ed organismi internazionali.
Cap. n. 1628 (di nuova istituzione) «Contributo al finanziamento del Piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento» (7) (5.4.1.1/80 per cento; .4.1.3/20 per cento):
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371;
Cs: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.1.0. - Funzionamento
Cap. n. 1292 - Somma da assegnare, ecc.:
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

L'emendamento che si propone all'articolo 22 del disegno di legge è necessario per rendere possibili i trasferimenti di risorse tra il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli stati di previsione dei Ministeri da effettuare in applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,


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recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
L'emendamento si propone altresì:
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'unità previsionale di base 3.1.5.1, per la riduzione delle spese per il Senato della Repubblica, per adeguarle al minor fabbisogno per il triennio 2007-2009, comunicato in data 3 ottobre 2006 dal Presidente del Senato, quale contributo dell'Istituzione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica prospettate dal disegno di legge finanziaria, importo che migliora i saldi complessivi. Relativamente all'unità previsionale di base 3.1.5.19, per l'adeguamento del fondo del Consiglio Superiore della Magistratura, ai costi aggiuntivi concernenti, rispettivamente, il tirocinio degli uditori giudiziari, la formazione dei magistrati, le procedure di riqualificazione e progressione del personale, la messa a norma della rete impiantistica ed altri interventi manutentivi;
per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'interno, per consentire l'erogazione del contributo a favore degli enti locali delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, a compensazione dei minori introiti relativi ai tributi quali la TARSU e l'ICI nei termini previsti dall'articolo 1-decies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 e, per la unità previsionale di base 5.1.1.3., per porre a disposizione del Ministero stesso quota parte delle risorse derivanti dall'addizionale sui diritti d'imbarco - di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 350 del 2003 - onde consentire alla medesima Amministrazione di attuare le misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie;
per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della ristrutturazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 183 del 2006 e per una migliore allocazione della spesa concernente le attività inerenti al piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo;
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, l'emendamento tecnico è volto ad una più pertinente allocazione della spesa, tenuto conto della nuova struttura del bilancio.
22. 1.Il Governo.

TAB. 2.

Alla tabella 2 - Ministero dell'economia All'UPB 1.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 6.000.000;
Cp: - 6.000.000.

Conseguentemente alla tabella 8 - Ministero dell'interno
UPB 3.1.1.3. - Mezzi operativi e strumentali (Vigili del Fuoco) apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 6.000.000;
Cs: + 6.000.000.
Tab. 2. 5. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 20.000.000;
Cs: - 20.000.000.


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Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 20.000.000;
Cs: + 20.000.000.
Tab. 2. 3. Mario Pepe.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 3.1.2.22 - Servizio del gioco del lotto, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 499.959.174;
Cs: - 499.959.174.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, al centro di responsabilità n. 2 - Dipartimento degli affari di giustizia, voce 2.1 Spese correnti apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 499.959.174;
Cs: + 499.959.174.
Tab. 2. 1. Cirielli.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 3.1.2.22 - Servizio del gioco del lotto, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 499.959.174;
Cs: - 499.959.174.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. 2.1.2.1 - Spese di giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 499.959.174;
Cs: + 499.959.174.
Tab. 2. 2. Cirielli.

Alla tabella 2 - Ministero dell'economia all'UPB 3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 10.000.000;
Cs: - 10.000.000.

Conseguentemente alla tabella 8 - Ministero dell'interno
UPB 3.2.3.4. - Mezzi operativi e strumentali (Vigili del Fuoco) apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 10.000.000;
Cs: + 10.000.000.
Tab. 2. 6. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.5.17 Servizi del Poligrafico dello Stato
Cp: - 3.000.000;
Cs: - 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:
2.1.5.9 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese
Cp: - 378.047.000;
Cs: - 378.047.000.
7.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 78.935.071;
Cs: + 78.935.071.
8.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 22.539.921;
Cs: + 22.539.921.


Pag. 14


9.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 10.252.028;
Cs: + 10.252.028.
10.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 45.051.939;
Cs: + 45.051.939.
11.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 29.762.747;
Cs: + 29.762.747.
12.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 6.847.811;
Cs: + 6.847.811.
13.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 18.933.107;
Cs: + 18.933.107.
14.1.1.3 Ufficio scolastico regionale per l'Umbria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 2.997.792;
Cs: + 2.997.792.
15.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 38.777.745;
Cs: + 38.777.745.
16.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per le Marche - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 5.192.678;
Cs: + 5.192.678.
17.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Molise - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 1.126.968;
Cs: + 1.126.968.
18.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 5.303.015;
Cs: + 5.303.015.
19.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 23.313.018;
Cs: + 23.313.018.
20.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Campania - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 53.774.538;
Cs: + 53.774.538.
21.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Basilicata - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 1.966.347;
Cs: + 1.966.347.
22.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Calabria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 17.724.163;
Cs: + 17.724.163.
23.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Sardegna - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 7.627.656;
Cs: + 7.627.656.
24.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 10.920.456;
Cs: + 10.920.456.
Tab. 2. 8. Villetti.


Pag. 15

Nella tabella 02 - Stato di previsione del Ministero delle'economia e delle finanze - introdurre le seguenti modificazioni:
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Cp: + 16.000.000;
Cs: + 16.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 06 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri - introdurre le seguenti modificazioni:
6.1.1.2 - Uffici all'estero:
Cp: + 16.000.000;
Cs: + 16.000.000.

Per gli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale, introdurre le seguenti variazioni in termini di competenza:
Tabella 06 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
6.1.1.2 - Uffici all'estero:
2008: + 16.000.000:
2009: + 16.000.000.
Tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
2008: - 16.000.000:
2009: - 16.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: 900 milioni di euro, con le parole: 880.051.000 euro.

Variazioni proposte:
Tabella 06 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
6.1.1.2 - Uffici all'estero:
Cap. 1503 - Indennità di servizio all'estero
Cp: + 16.000.000;
Cs: + 16.000.000.
Tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Cap. 3000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
Cp: - 16.000.000;
Cs: - 16.000.000.
Tab. 2. 9. Il Governo.

Alla tabella 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, operare le seguenti variazioni:
6.1.2.13 - Scuola Superiore dell'economia e delle finanze:
Cp: - 20.000;
Cs: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, voce: Ministero dello Sviluppo Economico, operare le seguenti variazioni:
3. DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE
3.1 - spese correnti
3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi:
Cp: + 20.000;
Cs: + 20.000.
Tab. 2. 4. D'Ulizia.

TAB. 3.

Alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:
2.1.5.1 Dipartimento per il mercato - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:
Cp: - 497.470;
Cs: - 497.470.


Pag. 16

Conseguentemente, alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:
2.1.5.1 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:
Cp: + 497.470;
Cs: + 497.470.
Tab. 3. 1. X Commissione.

TAB. 4.

Alla Tabella 4: U.P.B 9.1.2.2 Capitolo 3974 - Somma da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai loro consorzi, ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale.
Cp: + 3.500.000;
Cs: + 3.500.000.
Tab. 4. 1. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

TAB. 5.

Alla tabella 5, alla U.P.B. 1.1.1.0, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 3.237.941;
Cs: - 3.237.941.
Tab. 5. 1. Cirielli.

Alla tabella 5, alla U.P.B. 1.1.1.0, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 3.237.941;
Cs: - 3.237.941.

Conseguentemente alla UPB 2.1.2.1, apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 3.237.941;
Cs: + 3.237.941.
Tab. 5. 2. Cirielli.

TAB. 6.

Alla tabella 6 Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
3131 Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento:
Cp: - 300.000;
Cs: - 300.000.
3103 Contributi in danaro ai Comitati italiani all'estero
Comites:
Cp: + 300.000;
Cs: + 300.000.
Tab. 6. 1. Narducci, Fedi, Farina, Bucchino.

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
u.p.b. 7.1.2.3 - Agenzia di informazioni:
Cp: - 2.000.000;
Cs: - 2.000.000.
u.p.b. 10. 1.2.4 - promozione e relazioni culturali:
Cp: + 2.000.000;
Cs: + 2.000.000.
Tab. 6. 2. D'Elpidio, Cioffi.

TAB. 12.

Alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, u.p.b. 3.1.1.4 (mezzi operativi e strumentali), apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 30.845.598;
Cs: - 30.845.598.


Pag. 17

Conseguentemente, alla tabella n. 7 stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca u.p.b. 3.1.2.1 (borse di studio post-laurea) apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 30.845.598;
Cs: + 30.845.598.
Tab. 12. 1. Falomi.

TAB. 19.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale apportare le seguenti variazioni:
5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi).
Art. 3 (Missioni all'estero):
Cp: + 5.000;
Cs: + 5.000.

Conseguentemente apportare la seguente variazione:
3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Cp: - 5.000;
Cs: - 5.000.
Tab. 19. 1. X Commissione.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale apportare la seguente variazioni:
5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 10 (Spese di rappresentanza):
Cp: - 1.400;
Cs: - 1.400.

Conseguentemente alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:
3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 14 (Spese di rappresentanza):
Cp: + 700;
Cs: + 700.
4.1.1.0 - Direzione generale per la promozione degli scambi - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2220 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 11 (Spese di rappresentanza):
Cp: + 700;
Cs: + 700.
Tab. 19. 2. X Commissione.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2.1.1.0 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Funzionamento:
Capitolo 1200 (Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione):
Art. 4 (Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale):
Cp: - 30.000;
Cs: - 30.000.
Capitolo 1335 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Cp: + 30.000;
Cs: + 30.000.
Tab. 19. 3. X Commissione.

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 75 del 4 novembre 2006, a pagina 17, seconda colonna,


Pag. 18

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'emendamento 18.17, identico agli emendamenti 18.10, 18.14 e 18.35, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 183.2, identico all'emendamento 183.11, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, deve ritenersi inammissibile.
L'emendamento 59.14, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al comma 1.
Diverso è il caso degli articoli aggiuntivi 85.027, 115.01, 115.02, 115.03, 115.04, 137.02 e 137.03 e dell'emendamento 200.1, i quali, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia, devono ritenersi ammissibili.
L'articolo aggiuntivo 192.01, già dichiarato inammissibile con riferimento ai commi da due a cinque, deve ritenersi integralmente inammissibile per carenza di compensazione.
Il comma 1 dell'emendamento 194.34 non deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Per mero errore materiale l'articolo aggiuntivo 214.057, dichiarato inammissibile, deve intendersi 214.067.
Gli emendamenti 14.26, 14.29, 14.14 e 14.37 devono ritenersi ammissibili; gli emendamenti 17.3, 17.22 e 17.12 sono da ritenersi inammissibili per carenza di compensazione; l'emendamento 18.10 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 18.14 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 18.35 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 18.17 è da ritenersi ammissibile; l'articolo aggiuntivo 20.0.14 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; gli emendamenti 29.13 e 29.16 e 29.6 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione; l'emendamento 53.8 deve ritenersi ammissibile; l'emendamento 66.39 deve considerarsi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 66.96 deve ritenersi ammissibile; l'emendamento 88.141 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 88.166 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; gli emendamenti 104.41 e 104.145 devono ritenersi ammissibili; gli emendamenti 116.5 e 116.12 devono ritenersi ammissibili; gli articoli aggiuntivi 133.01 e 133.02 devono considerarsi inammissibili per carenza di compensazione; l'emendamento 134.16 deve ritenersi ammissibile; l'emendamento 134.17 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'articolo aggiuntivo 135.0.15 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'articolo aggiuntivo 141.0.5 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'articolo aggiuntivo 141.0.6 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 143.2 deve ritenersi inammissibile per inidoneità della compensazione; gli emendamenti 154.1, 154.3 e gli articoli aggiuntivi 157.0.1 e 178.0.3 devono ritenersi ammissibili; gli articoli aggiuntivi 182.0.1 e 182.0.10 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione; gli emendamenti 183.8 e 183.14 devono ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 190.5 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; gli emendamenti 191.4, 191.7 e 191.11, 191.14, 191.16 191.21, 191.23, 191.27 e 191.28 devono ritenersi ammissibili; l'emendamento 198.15 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 198.23 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.».
Gli articoli aggiuntivi 23. 011, 23. 014 e 23. 017, di contenuto analogo agli articoli aggiuntivi 23. 01, 23. 06, 23. 012 e 23. 015, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
Gli articoli aggiuntivi 23. 018, 61.02, 86.015, 86.022, 213.04 e 213.06 devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
Gli emendamenti 61.02, 135.21, 135.24, 135.25 e 213.1 devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
Gli articoli aggiuntivi 5.018, 37.01, 105.018, 166.01 e 182.05 e gli emendamenti 21.27, 20.97, 43.3, 88.82, 102.7, 102.11, 137.12, 192.4 e 192.7 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
Gli articoli aggiuntivi 85.025 e 85.026, già dichiarati inammissibili per carenza di compensazione, devono ritenersi ammissibili, in quanto di contenuto analogo agli articoli aggiuntivi 85.040 e 85.039.
Gli articoli aggiuntivi 61.01, 61.04, 61.09, 61.010, 61.011, 61.012 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione, in quanto di contenuto analogo all'articolo 61.09, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 17.12, di contenuto analogo agli emendamenti 17.3 e 17.22, deve ritenersi ammissibile.
L'emendamento 68.155 deve ritenersi ammissibile.
L'articolo aggiuntivo 86.015, di contenuto analogo agli articoli aggiuntivi 200.013, 200.019 e 200.028, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

Al comma 2, dopo le parole: pari opportunità aggiungere le seguenti: tenendo conto dell'equilibrio in genere.
42. 106.Mondello.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.
51. 19.Relatore.

All'articolo aggiuntivo 57.019, sopprimere il comma 1.
0.57. 19. 6.Giudice.

All'articolo aggiuntivo 57.019, sopprimere il comma 2.
0.57. 19. 2.Giudice.

All'articolo aggiuntivo 57.017, al primo periodo, sostituire le parole: può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica con le seguenti: è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica.
0.57. 17. 3.Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 57.017, al secondo periodo, sostituire le parole: recante la proposta motivata con le seguenti: recante la richiesta motivata di incremento.
0.57. 17. 5.Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 57.017, al primo periodo, sostituire le parole: senza aumenti di finanziamento con le seguenti: senza nuovi oneri.
0.57. 17. 4.Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 57.017, dopo le parole: dotazione organica aggiungere le seguenti esclusivamente mediante modalità da attuarsi nell'ambito della pubblica amministrazione.
0.57. 17. 1.Conte Gianfranco.

All'articolo aggiuntivo 57.018, dopo le parole: dotazione organica aggiungere le seguenti: esclusivamente mediante mobilità da attuarsi nell'ambito della pubblica amministrazione.
0.57. 18. 1.Conte Gianfranco.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: 30.000;
2008: 60.000;
2009: 120.000.
64. 40.Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quello di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 15.000;
2009: - 30.000.
64. 39.Palomba.

All'emendamento 70.44, al comma 1, dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over, che presentano specifiche esigenze funzionali.
0.70. 44. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'emendamento 70.44, al comma 1, dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over.
0.70. 44. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'emendamento 70.44, al comma 7, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo di 115 milioni di euro l'anno.
0.70. 44. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà e/o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante.
71. 43.Governo.

Sopprimerlo.
77. 6.Belisario.

All'emendamento 84.66, sopprimere la lettera a).
0.84. 66. 2.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'emendamento 84.66, alla lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0.84. 66. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera a), sostituire le parole: trentuno giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0.84. 66. 4.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 120.000;
2008: - 120.000;
2009: - 120.000.
0.84. 66. 5.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1,5 punti per cento.
0.84. 66. 6.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
0.84. 66. 7.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera e), sostituire le parole: 50 addetti con le seguenti: 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 2 punti per cento.
0.84. 66. 8.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere la lettera h).
0.84. 66. 9.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di versamento del contributo al Fondo, di cui al presente comma, non è dovuto, in nessun caso, da parte delle società di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
0.84. 66. 1.Lupi.

Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

Art. 94-bis.

Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
94.07. Lucchese, Ronconi, Peretti, Zinzi.

All'emendamento 102.36 del Governo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
al comma 5 le parole le funzioni relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio sono soppresse.
0.102. 36. 1.Marras.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Fondo per le aree sottoutilizzate fino a: entro il 2015 con le seguenti: il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro, di cui 300 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 10.000 milioni per l'anno 2009 e 58.073 milioni entro il 2015.
105. 10.Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 100 milioni fino a: entro il 2015 con le seguenti: cui 2.434 milioni di euro nel 2007, 2.659 milioni di euro nel 2008, 6.000 milioni di euro nel 2009 e 52.190 milioni entro il 2013.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 2.438 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 2.659 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 6.000 milioni di euro.
105. 18.Bono.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 100 milioni fino a: entro il 2015 con le seguenti: di cui 2.434 milioni di euro nel 2007, 2.659 milioni di euro nel 2008, 6.000 miliardi euro ne 2009 e 52.190 milioni entro il 2013.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12 per cento, del 14 per cento, e del 14 per cento.
105. 17.Bono.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 100 milioni fino a: entro il 2015 con le seguenti: di cui 2.434 milioni di euro nel 2007, 2.659 milioni di euro nel 2008, 6.000 milioni di euro nel 2009 e 52.190 milioni entro il 2013.
105. 14.Bono.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
105. 21. Boffa, Rotondo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una percentuale non inferiore al 30 per cento delle risorse di cui al precedente periodo è destinata, per il tramite del Ministero delle infrastrutture, al finanziamento di opere infrastrutturali da allocare nelle aree sottoutilizzate del Paese.
105. 28. Misti, Ossorio, Raiti, Donadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.
105. 20. Rotonodo, Boffa.

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:
1-bis. Alle Regioni in uscita dall'obiettivo 1, a seguito dell'applicazione di parametri statistici e comunque ricadenti nella fattispecie di Regioni Insulari e ultraperiferiche, sono riconosciute risorse finanziarie pari al precedente quadro comunitario di sostegno 2000-2006 da individuare negli interventi relativi al quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, in attuazione del memorandum italiano sulla politica di coesione.
105. 22. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni ricadenti nell'obiettivo 1, così come definite nel quadro comunitario di sostegno 2000-2006, possono istituire zone franche alla produzione. Il Ministro dell'economia, su proposta delle regioni interessate, con proprio decreto definisce i settori e le modalità attuattive della presente disposizione.
105. 23. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e comunque non oltre esercizio 2015.
105. 16.Bono.

Sopprimere il comma 4.
105. 9.Valducci, Lazzari.

Sopprimere il comma 4.
105. 15.Bono.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 63 della legge n. 448 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «hanno la facoltà di riacquistare» sono inserite le parole: «o di acquistare coattivamente»;
b) al comma 2, in fine, le parole «da più di tre anni» sono sostituite dalle parole: «da più di due anni. L'avvenuta cessazione dell'attività può risultare, oltre che dall'istanza di dichiarazione di fallimento, da fatti certi quali licenziamenti, accordi sindacali, accertamenti degli enti previdenziali, interruzione delle forniture di servizi pubblici connessi con l'attività produttiva»;
c) al comma 3, in fine, dopo le parole «per la realizzazione dello stabilimento» sono aggiunte le parole: «ivi compresi quelli ricevuti per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla produzione. Ove il Presidente del Tribunale non nomini il perito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Consorzio può chiedere la designazione del perito o dei periti al Presidente del Consiglio o dei Consigli degli Ordini competente, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni»;
d) al comma 4, dopo le parole «anche in presenza di procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consorzio, contestualmente alla richiesta al Presidente del Tribunale di nominare il perito, comunica al liquidatore o curatore fallimentare l'intenzione di procedere al riacquisto o acquisto coattivo. Dal ricevimento della comunicazione è vietato ogni atto di alienazione o disposizione dei beni oggetto della procedura di riacquisto o acquisto. Gli atti compiuti in violazione del divieto sono nulli».
105. 11. Margiotta, Luongo, Carta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I benefici di cui al presente articolo si estendono al comma appartenente all'obiettivo 2, confinanti con le aree obiettivo 1, nel quale si registra un tasso di disoccupazione allargato superiore alla media nazionale nonché con un ritardo di sviluppo economico.
105. 24.Schietroma, Picano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I benefici di cui al presente articolo si estendono alle province confinanti con le aree obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari, nelle quali si registra un tasso di disoccupazione allargato superiore alla media nazionale.
105. 25.Schietroma.

Dopo il comma 4 a giungere i seguente:
4-bis. È autorizzata per il triennio 2007-2009 la spesa complessiva di euro 72 milioni di euro in ragione di euro 24 milioni per anno per il completamento degli interventi finalizzati alla riabilitazione ambientale di recupero di compendi immobiliari ex minerari e per gli interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici e strutture di archeologia industriale, di beni archivistici e di siti archeologici di particolare rilevanza storico culturale delle aree del parco geominerario della Sardegna.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 24 milioni di euro;
2008: - 24 milioni di euro;
2009: - 24 milioni di euro.
105. 19.Attili.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo in favore dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali).

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa riveniente dalle economie comunque generate.
2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei relativi costi rimane invariata.
3. L'articolo 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi) del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente: Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse, e che hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi.

Conseguentemente, sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.

105. 8.Pelino, Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. I termini di completamento delle iniziative imprenditoriali agevolate relative ai Contratti d'Area e ai Patti territoriali previsti dalla lettera e), comma 3, dell'articolo 12, del decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 320 del 31 luglio 2000, anche se già prorogati, sono differenti ulteriormente, su richiesta dell'impresa interessata, fino al 30 giugno 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata fondo speciale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
105.014.D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le progettazioni definitive derivanti dall'attuazione di studi di fattibilità, la cui fase di progettazione preliminare è stata finanziata ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e verificate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, possono essere finanziate a fondo perduto.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il finanziamento dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - gestione separata - la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 40 milioni per l'anno 2007, 20 milioni per L'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009. A decorrere dall' anno 2007, alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono riservati per il 70 per cento alle regioni di cui all'obiettivo i del regolamento (Cee) n. 2052 del 1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione ditali risorse è effettuate dal Cipe assegnando il 50 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede con le disponibilità del Fas (Fondo per le aree sottosviluppate), di cui all'articolo 105 della presente legge.
105.015.Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le progettazioni definitive derivanti dall'attuazione di studi fattibilità, la cui fase di progettazione preliminare è stata finanziata ai sensi dell'ad 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e verificate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, possono essere finanziate a fondo perduto.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il finanziamento dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - gestione separata - la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 40 milioni per l'anno 2007, 20 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2007 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono riservati per il 70 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (Cee) n. 2052 del 1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione ditali risorse è effettuate dal Cipe assegnando il 50 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
105. 016.Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo in favore dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali).

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa rinveniente dalle economie comunque generate.
2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero. La copertura dei relativi costi rimane invariata.
3. L'articolo 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi) del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente: Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse, e che hanno realizzato il 30 degli investimenti ammessi, dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
a) benzina e benzina senza piombo;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.
105. 017.Piscitello, Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2007 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).
2. Il Ministero dello Sviluppo economico è autorizzato ad assegnare ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 203, lettere d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni previste dalla medesima legge.
3. Il contributo globale a favore dei soggetti di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 2 e comunque non superiore nel complesso ad euro 2.066.115. Tale contributo viene riconosciuto per gli anni pregressi e per il differimento dei termini concesso per il completamento dei programmi e per l'effettuazione dei collaudi, così come previsto dal decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 21.5 del Ministero dello sviluppo economico. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati.
105. 018. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

ART. 123.

Sostituire la rubrica con la seguente: Esclusione dalla regola del 2 per cento;
sostituire le parole comma 57 con le seguenti commi 18 e 57;

in fine aggiungere il seguente periodo: Non si applicano altresì per gli enti e gli organismi gestori delle aree protette di cui allalegge 6 dicembre 1991, n. 394, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
123. 2.Alemanno, Giorgetti Alberto.

Sostituire le parole: e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
0.129. 13. 2.Fincato.

Sostituire le parole: 95 milioni per il 2007 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
0.129. 13. 1.Zorzato.

Sostituire le parole: 95 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0.129. 13. 3.Garavaglia.

All'articolo 129, comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000.
129. 13.Relatore.

Sopprimere le parole da: emanazione sino alle seguenti: modificare, in.
0.129. 15. 2.Quartiani.

Aggiungere il seguente comma:
Con riferimento alle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta o altre misure agevolative contenute negli articoli 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 della presente legge, è garantita alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
0.129. 15. 1.Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole 40 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0.129. 15. 3.Garavaglia.

Dopo l'articolo 129, inseririe il seguente:

Art. 129-bis.

In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione stessa, i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto, per la prima attuazione del predetto protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e finanze sono apportate le seguenti modificazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 30.000.
129.0 15.(Nuova formulazione). Governo.

Al comma 1dopo le parole: delle capitanerie di porto aggiungere le seguenti: e 10 milioni per il completamento dell'interporto di Catania 1o fase funzionale.
135. 21. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: la valutazione delle opere inffrastrutturali strategiche è deliberata dal CIPE in base a criteri di valutazione costi benefici e di valutazione ambientale strategica.
135. 22. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui dieci milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007 , 2008 e 2009 per la progettazione definitiva e la realizzazione del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero.
135. 26. Fava, Alessandri, Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la linea metropolitana Brescia-Iseo-Edolo.
135. 24. Caparini, garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le infrastrutture connesse all'aereoporto di Montichiari.
135. 25. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui cinque milioni di euro a decorrere da ciscuno degli anni 2007 e 2008 per la progettazione e realizzazione delle opere viarie di cui al sistema accesibilità della Valtellina.
135. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui due milioni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dell'asse autostradale Brescia-Milano.
135. 29. Caparini, Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e dicui due milioni di euro a decorre dal 2007 per il completamento del sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42-del Tonale e della Mendola.
135. 28.Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui due milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il completamento della riqualificazione della strada statale 415-Paullese.
135. 27. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis
. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni i entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il MInistro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere sentiti i ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annua di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalla competenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base della previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 11 sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
136. 9. Zunino, Boffa, Velo, Tinotti, Fiano, Orlando, Benvenuto, Iannuzzi, Rotondo, Lovelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, l'impegno della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle componenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsioni degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: ed a 1.102 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007; alla Tabella B voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000 (migliaia di euro).
136. 16.Zunino.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto, di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad assumere, sentiti i ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali, predisposti anche sulla base della previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente all'articolo 6, comma, 11 sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: ed a 1.110 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
136. 14.Nan.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle componenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsioni degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
136. 10. Zunino, Boffa, Velo, Pinotti, Fiano, Orlando, Benvenuto, Iannuzzi, Rotondo, Lovelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di permettere il trempestivo avvio di grandi infrastrutture portuali produttive, che siano immediatamente cantierabili e per le quali sia stato individuato il soggetto gestore, è consentito al Ministero dell'economia e delle finanze di asseganre parte dei tributi, che saranno generati dall'esercizio della nuova infrastruttura e diversi dalle tasse e diritti portuali, all'ammortamento dei mutui necessari alla realizzazione dell'opera. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, assumerà l'impegno della copertura del mutuo previa acquisizione del piano finanziario presentato dall'Autorità portuale competente e garantito con idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore che dovrà anche farsi carico di parte dell'investimento infrastrutturale. Tale procedura sarà anche inserita nel decreto di cui al precedente comma.
136. 12.Pedrini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
Gli atti di concessione demaniale rilasciate dalle Autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta fissa di registro ed i relativi canoni costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
136. 18.Milana.

Dopo il comma 10 aggiungere infine il seguente:
10-bis. Le Autorità portuali concorrono ogni anno con lo Stato a corrispondere il finanziamento del lavoro di mancato avviamento ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
136. 15. Ricci Mario, Olivieri, Locatelli, Ricci Andrea.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativamente ad opere e infrastrutture specificamente ivi indicate.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
136. 13. Leone, Bordo.

Dopo l'articolo 136 aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Esenzione diritto fisso per i vettori albanesi).

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose importati temporaneamente dall'Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti per esigenze di traffico, dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 650;
2008: - 650;
2009: - 650.
136. 01. Vannucci, Galeazzi.

Al comma 1 sostituire le parole 100 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro; al comma 2 dopo le parole sono finalizzate aggiungere le seguenti nella misura di 30 milioni alla realizzazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie denominate "ultimo miglio" e di collegamento fra gli Hub portuali e gli interporti, immediatamente canteriabili e per la parte residua,.
137. 12.Velo, Zunino, Lovelli.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le seguenti e la Conferenza Unificata.
137. 14.Napoli Osvaldo.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le seguenti e la Conferenza Unificata.
137. 18. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, sostituire le parole di 100 milioni di euro per il 2008 con le seguenti di 130 milioni di euro per l'anno 2008.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino a concorrenza del cinquanta oper cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e del porto canale di Cagliari quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produtttive, anche in regime di zona franca, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 30.000.
137. 16.Palomba.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le seguenti: e la Conferenza Unificata.
137. 23.Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il 20 per cento delle risorse del comma 1 sono destinate ad incentivare le localizzazione di attività produttive anche in regime di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale adiacenti.
137. 15.Conte Gianfranco.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di permettere un tempestivo avvio di nuove opere finalizzate all'insediamento di terminal portuali di rilevanza nazionale, una quota dfi tributi annuali che saranno generati dalla nuova attività e riscossi con l'esercizio dell'infrastruttura dall'Agenzia delle Dogane, può essere utilizzata pert la copertura dell'opera, mediante l'accensione di un debuito comn il sistema bancario.
4-ter. Potranno essere finanziater, con tale strumentoù, opere ricomprese in PIani regolatori Portuali già approvati, imemdiatamente canteriabili e per cui sia stato individuato il soggetto gestore mediante forme di evidenza pubblica e bando europeo.
4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanzne, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valuterà il piano finanziario, comprensivo defgli impegni da assumere con gli isituti bancari, presentato dall'autorità portuale competente e sottoscritto anche dal soggetto gestore che dovrà farsi cartico anche di parte dell'investimento infrastrutturale ed autorizzerà l'accensione del mutuo a valere sulla quota del fututo gettito.
4-quinquies. La quota di gettito da utilizzarsi deriverà dalle previsioni di esercizio della nuova opera e sarà preventivamente definita sulla base dei dati di incasso valutati dalla agenzia delle dogane. La misura della quota determinerà i tempi e le rate dei mutuui e, ad esaurimento del mutuo, l'intero fettito tornerà nelle disponibilità del Ministero delle economia e delle finanze.
137. 13.Leddi Maiola.

Al comma 1, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: di 130 milioni di euro per l'anno 2008.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e del porto canale di Cagliari quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive, anche in regime di zona franca, in linea con la legislazione nazionale e comuntaria vigente.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: + 30.000.
137. 17.Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 70 per cento, ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
137. 22.Cicu, Marras.

Al comma 2, dopo le parole vigente in materia aggiungere le seguenti: e fino alla concorrenza del 20 per cento per il rilancio del porto di Augusta come infrastruttura di transhipment a supporto dell'hub di Gioia Tauro.
137. 19. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, sostituire le parole da: del porto di Gioia Tauro fino alla fine con le seguenti: dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
137. 20.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla rubrica, al comma 1, primo e secondo periodo ed al comma 3 dopo la parola hub aggiungere le parole e dei sistemi.
137. 21.Boffa, Zunino, Rotondo.

Dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Attività di dragaggio).

Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 è aggiunto, infine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c) del citato articolo 252, deve essere autorizzato su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A., l'A.R.P.A., della regione interessata, l'istituto superiore di Sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi ove prevista per legge la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenmento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo5, comma 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a)».
137. 09.Pedica.

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Attività di dragaggio).

1. Nella legge 28 gennaio 1994 n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 è aggiunto infine il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioini possano».
137. 08.Pedica.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante uin contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
137. 012.Rotondo, Zunino.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n.324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante uin contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
137. 013.Sanza.

Sostituire l'articolo 138 con il seguente:
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n.225 sono autorizzati limiti di impegno quindiciennali pari a 32 milioni di euro. Risorse non inferiori a 5 milioni di euro sono destinati alla ricostruzione del paese di San Giuliano di Puglia. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre del 2 per cento gli importi relativi a tutte le voci di parte corrente.
138. 6.La Loggia.

Emendamento all'emendamento 138.18 del Governo. Al comma 1, aggiungere la seguente lettera d al fine di consentire la ricostruzione del Belice:
d)
Per il completamento degli intenti di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 17 marzo 1988 n. 67 è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente alla tabella B sotto Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
0.138. 18. 1.Marinello.

All'articolo 138, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «nel territorio del Molise» sono inserite: «e nel territorio della Provincia di Foggia»;
2) sostituire le parole da «totalmente» fino a «5 milioni», con le parole «colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) la rubrica (Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise) è sostituita con la seguente: «Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise e nel territorio della Provincia di Foggia»;
c) dopo le parole «195.» inserire le seguenti: «, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente:
all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole da
63.273 milioni a 2008 on le seguenti: 63.223 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2007, 100 milioni per l'anno 2008;
alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
138. 18.Governo.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni nella misura prevista dal riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi con l'evento sismico del 9 settembre 1998 nella regione Basilicata, di cui alla legge 13 luglio 1999, n. 226, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. È autorizzato, in favore della regione Basilicata, un contributo di euro 7,5 milioni per l'anno 2007, al fine di porre in essere gli interventi connessi al movimento franoso del febbraio 2005 in località Bosco Piccolo nel comune di Potenza.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1, 2 e 3, si provvede mediante riduzione, nell'ambito della tabella C - Ministero dell'economia e delle finanze - dell'autorizzazione di spesa recata per l'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
139. 022.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni con le seguenti parole: Per la ricostruzione dei territori delle zone colpite dalle alluvioni del 2000 e del 2002.

Sopprimere le parole: da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
0.139. 51. 1.Garavaglia.

Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici dei 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, nella tab. B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
139. 051. Governo.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Completamento della ricostruzione del Belice).

1. per il completamento degli inteventi di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 77, è autorizzato un contributo quindicennale di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, un ulteriore contributo quindicennale di venti milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e un ulteriore contributo quindicennale di venti milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi dui cui al comma 1 gli enti beneficiari convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sino autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. le risorse di cui 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti fra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessatio sono disciplinati da apposita convenzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.
139. 047. Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello, Forgione, Raiti, Latteri.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli inteventi di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 17 marzo 1988 n. 77, è autorizzato un contributo di cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
139. 034. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge n.536 del 1981, è autorizzato uin contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decoorere dal 2006, un ulteriore quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sugli ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto del 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali a totale carico dello Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla Tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 6.000;
2009: - 8.000.
139. 038.Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 139 inserire il seguente:

Art. 139-bis.
(Misure per la prosecuzione degli interventi nelle zone danneggiate dai recenti eventi meteorologi nelle regioni Veneto, Liguria, Calabria e Marche).

1. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi meteorologi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006 e del 22 settembre 2006, recanti la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nel limite di 17,5 milioni di euro di cui 5 milioni di euro rispettivamente per le regioni Liguria, Calabria e Marche e 2,5 milioni di euro per la regione Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa contenuta nella tabella C di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che viene corrispondentemente integrata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
139. 021.Realacci.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5000.
139. 032.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 031.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
139. 037. Forlani, Peretti, Zinzi.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori della regione Basilicata, colpita dagli eventi sismici degli anni 1980, 1990, e 1998 è autorizzato un contributo annuo di 50 milioni per l'anno 2007 di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alla medesima regione.
La copertura finanziaria è da individuare nel fondo di cui all'articolo 105, incrementato di 63.273 milioni di euro per il 2007 e segnatamente 50 milioni di euro per il 2007 e 25 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.
139. 8. Belisario, Raiti.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Crisi sismica Umbria e Marche 1997).

1. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al 30 per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.
2. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 1, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessio a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il 30 per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di ceritficazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
3. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del 30 per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2009.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 28,05 milioni per l'anno 2007, di euro 88,48 milioni per l'anno 2008, di euro 48,2 milioni per l'anno 2009.
139. 023.Realacci.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi nelle zone alluvionate della Provincia di Vibo Valentia).

1. Per l'opera di bonifica, di ricostruzione e di messa in sicurezza dei territori della provincia di Vibo Valentia colpiti dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006 e per i quali è stato proclamato lo stato di calamità con l'ordinanza del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006, n. 3531, è autorizzata la spesa di 8 miloni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
139. 024.Amendola, Intrieri.

Dopo l'articolo 139, è inserito il seguente:

Art. 139-bis.
(Prosecuzione degli interventi nelle zone della Regione autonoma Valle d'Aosta colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre del 2000).

1. Per la prosecuzione degli interventi a seguito dell'evento alluvionale di ottobre 2000 per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonchè per adeguate opere di prevenzione dei rischi per il territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, è autorizzato un contributo annuo di euro 25 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del D. Lgs. 504/1995) è aumentata dell'8 per cento.
139. 030.Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorre dal 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli Enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Le risorse di cui al presente articolo, possono essere utilizzate dai Comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i Comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
139. 041. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito con il seguente: 1. L'ammissibilità alle concessioni del contributo per la ricostruzione e per la riparazione di immobili distrutti o danneggiati è data solo ed esclusivamente da una perizia giurata resa da tecnico abillitato che ne risponde civilmente e penalmente.
139. 12.D'Elpidio.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il finanziamento degli oneri necessari all'effettuazione di un intervento di riqualificazione urbana, previa eliminazione della presenza di amianto, della sede isitituzionale della Provincia di Ancona, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce legge n. 146 del 1980 - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680) modificare gli importi come segue:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
139. 033.Cesini.

Dopo l'articolo 139 inserire il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il completamento dei lavori di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 317 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000.
139. 035. Mazzoni.

Dopo l'articolo 139, inserire il seguente:

Art. 139-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 13-ter della legge 27 marzo 1987, n. 120, è aumentata di euro 2 milioni per l'anno 2007, da destinare al completamento degli interventi di ricostruzione e risanamento. Il termine per l'utilizzo dei finanziamenti è prorogato al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000.
139. 036.Mazzoni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il completamento delle opere di ristrutturazione delle mura ciclopiche della città di Amelia è autorizzato lo stanziamento di 6 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000.
139. 040. Ronconi.

Dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

Art. 139-bis.
(Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Basilicata colpiti dal sisma del 9 settembre 1998).

1. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori della regione Basilicata colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milinoi per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Le agevolazioni previste dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sono concesse anche alla regione Basilicata.

Conseguentemente:
1. All'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: «1700 milioni, 1550 milioni, 1200 milioni rispettivamente» con le seguenti: «1650 milioni, 1525 milioni, 1.175 milioni».
2. All'articolo 85, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: «e per un periodo di tre anni». Inoltre sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
139. 042.Ricci, Migliore, Lombardi, Perugia, Acerbo.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Agevolazioni fiascali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e trib utir riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicemrbe 2007. la presente disposizione si applica ermntro i limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007..

Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
139. 043.Cota, Montani, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 aggiungre il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi per le zone terremotate della provincia di Brescia).

1. Ad integrazione dcei contributi previsti dal terzultimo peiodo del comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per l'anno 2008 per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004.

Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
139. 044.Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente articolo:

Art. 139-bis.
(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della provincia di Brescia).

1. Per la presecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici della provincia di Brescia del novembre 2004, è autorizzato un contributo annodi euro 30 milioni per il 2007 e 20 milioni per ciascuno delgi anni 2008 e 2009, da erogare al Commissario per la ricostruzione.

Conseguentemente, è ridotta di uguale importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 130 comma 1.
139. 045.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Liguria colpite dagli eventi alluvionali del settemreb 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della Regioni Liguria colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applioca il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 046.Pinotti, Orlando, Zunino, Benvenuto Romolo.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n.166, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 048.Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello, Forgione, Raiti, Latteri.

Dopo l'articolo 139 aggiungerer il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
139. 039.Lucchese.

Dopo l'articolo 142 inserire il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostraali le sue convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
142. 014.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertiro con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento;
b) alla lettera b) sostituire le parole per la quota del 30 per cento con le seguenti per la quota del 50 per cento.

2. La disposizione di cui ala comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
146. 010.Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali sono inserite le seguenti: e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione.
2. L'articolo 1, comma 5, dei decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento;
b) alla lettera b) sostituire le parole: per al quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 50 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
146. 09.Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibiter esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva dei cui all'articolo 224 del codice della navigazione».
2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioniu, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento;
b) alla lettera b) sostituire le parole per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 50 per cento.

2. La dispsozione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
147. 07.Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Realizzazione opere accessibilità Malpensa 2000).

1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007 per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 recante finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 75.450;
2008: - 100.000;
2009: - 200.000.
147. 013.Aprea.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
4. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano Irriguo Nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata per l'esercizio 2007 la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
4-bis. Per il fine di cui al comma 4 è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:
per l'anno 2007:
a) 150 milioni di euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
per l'anno 2008:
a) 50 milioni di euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50 milioni di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008;
per l'anno 2009:
a) 50 milioni di euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50 milioni di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

6. le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

Conseguentemente sono modificati i saldi.
149. 32.Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
3-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:
1) per l'anno 2007:
a) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;
2) per l'anno 2008:
a) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;
c) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;
3) per l'anno 2009:
a) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;
c) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
149. 23.Andrea Orlando.

Al comma 3 sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione con le seguenti: alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa;.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministrero dell'economia delle finanze, apporrtare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
156. 49.Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 dopo la parola: agroforestali aggiungere le seguenti: e zootecniche.

Al medesimo comma sostituire le parole: di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli con le seguenti: di biocombustibili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministrero dell'economia delle finanze, apporrtare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
156. 50.Delfino, Ruvolo, Lucchese Martinello, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi 1 e 3.
165. 50.Napoletano, Sgobio, diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro Fernandi, soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 1.
165. 13.Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, le parole da l'articolo 8 a in materia di sicurezza sono soppresse.
165. 27.D'Elpidio, Fabris.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso 2, le parole: ivi compresi quelli agricoli sono soppresse;
b) al comma 1, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 01, comma 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
c) al comma 4, al n. 6-bis, sono soppresse le seguenti parole: e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
172. 17.Ruvolo, Fincato, Fiano.

Dopo l'articolo 182 aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

1. Le risorse in eccedenza in dotazione al Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, confluiscono nei fondi interprofessionali per la formazione continua, costruiti ed autorizzati ai sensi del comma 1, dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
182. 05.Garavaglia.

Dopo il comma 1 aggiungere infine il seguente:
1-bis. All'articolo 66, comma 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 le parole l'entità della contribuzione fino a legge 14 novembre 1995 n. 481 sono sostituite dalle seguenti l'entità della contribuzione di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995 n. 481 a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni destinatari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciate dall'autorità o da altra amministrazione competente in base alla vigente normativa.
191. 10.Fundarò.

Dopo il comma 3, aggiungere infine, il seguente:
3-bis. I Consolati italiani sono tenuti a rilasciare ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la relativa carta di identità.
213. 1.Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.
(Contributo all'Istituizone della sezione italiana dell'Institut du Monde arabe).

1. Al fine di rafforzare i legami di amicizia e scambio culturale fra l'Italia e i paesi del mondo arabo e promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici, in accordo con il governod ella Repubblica francese, con la sede centrale dell'Isrtituto e con i suoi riferimenti in Italia, lo stato contribuisce alla fondazione della sezione italiana dell'Institut du MOnde Arabe. La sezione si avvale del contributo dello Sttao di 50.000 euro per l'anno 2007, e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonchè dei contributi di istituizoni e soggetti pubblici o privati che ne condividano le finalità.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50;
2008: - 150;
2009: - 150.
213. 04.Folena.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.
(Realizzazione a Firenze della sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea).

1. Per completare gli interventi necessari al restauro ed adeguamento funzionale del complesso demaniale denominato Villa Salviati, in Firenze, destinato a sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea, è autorizzata a favore del Ministero delle infrastrutture la spesa di 6 milioni di euro per l'esercizio 2007 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000.000;
2008: - 4.500.000;
2009: - 4.500.000.
213. 06.Spini.