I Commissione - Giovedì 9 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis/A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1746-bis/A (legge finanziaria 2007) come risultante dall'approvazione degli emendamenti durante l'esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio;
rilevato che la legge finanziaria annuale, per le caratteristiche che le sono attribuite dalla normativa contabile, costituisce la sede per la costruzione del quadro complessivo entro il quale viene disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche in relazione ai vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione europea;
ritenuto che la predetta disciplina debba essere valutata in relazione al quadro complessivo delle disposizioni costituzionali che definiscono le competenze rispettivamente spettanti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, e che sotto tale profilo le norme costituzionali che assumono diretta rilevanza sono quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», al terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione, secondo cui «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, nonché all'articolo 119 della Costituzione che riconosce autonomia finanziaria di entrata e di spesa alle regioni e agli enti locali e prevede, al secondo comma, che detta autonomia si svolga in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dalla legge dello Stato;
rilevato in proposito che la Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 37 del 2004, ha precisato che l'attuazione del predetto disegno costituzionale «richiede come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali» e che «è evidente come ciò richieda altresì la definizione di una disciplina transitoria che consenta l'ordinato passaggio dall'attuale sistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte derivata (...) ad un nuovo sistema»;
preso atto che la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha quindi affermato che «poiché non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni (se non nei limiti ad esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale) la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali (sentenze


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nn. 296 e 297 del 2003) e, per converso, si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti» (si vedano anche le sentenze nn. 241, 261, 381 e 431 del 2004);
preso atto che la giurisprudenza costituzionale ha coerentemente definito alcuni principi desumibili dall'articolo 119, che vincolano il legislatore statale nelle more della adozione della predetta legislazione di coordinamento, e rilevato, in particolare, che secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 37 e n. 423 del 2004) il legislatore statale, nel disciplinare i tributi regionali e degli enti locali, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, non può comunque «procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo articolo 119»,
rilevato, inoltre, che la Corte è stata ripetutamente chiamata ad affrontare la tematica della legittimità costituzionale di norme, spesso inserite nelle leggi finanziarie annuali, dirette alla istituzione di fondi speciali per il finanziamento di interventi in materie riservate alla competenza legislativa, residuale o concorrente, delle regioni e che in tale materia la Corte ha costantemente affermato (da ultimo, con la sentenza n. 118 del 2006) che l'articolo 119 della Costituzione pone «precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie» (sent. n. 423 del 2004) specificando che «non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente, pur nel rispetto, per quest'ultima, dei principi fondamentali fissati con legge statale»; in proposito la Corte ha infatti rilevato, a partire dalla sentenza n. 16 del 2004, che «d'altronde...ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza»,
ricordato, inoltre, che secondo tale giurisprudenza è irrilevante il fatto che le risorse attribuite a tali fondi speciali siano destinate a finanziare interventi da parte delle regioni o degli enti locali, ovvero all'erogazione diretta da parte dello Stato di contributi a favore di soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono nella determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e nella disciplina delle modalità della loro erogazione (sentenze nn. 320, 423 e 424 del 2004, nn. 51 e 77 del 2005 e n. 118 del 2006);
ricordato che, in applicazione dei suindicati principi, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme con le quali, successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono stati istituiti nuovi Fondi vincolati e in particolare il Fondo per gli asili nido (sentenza n. 370 del 2003), il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (sentenza n. 16 del 2004), il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (sentenza n. 49 del 2004), il Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari in favore degli studenti capaci e meritevoli (sentenza n. 308 del 2004), il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi (sentenza n. 320 del 2004), il Fondo per il sostegno alle attività dei distretti industriali della nautica da diporto (sentenza n. 107/2005), nonché, da ultimo, il Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata (sentenza n. 118 del 2006);


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rilevato, altresì, con specifico riferimento al Fondo per le politiche sociali, che la Corte costituzionale (sent. n. 423 del 2004) ha sottolineato che, sebbene la sua struttura e funzione non siano in alcun modo riconducibili ad alcuno degli strumenti previsti dall'articolo 119 della Costituzione, la sua perdurante operatività per gli aspetti di incidenza sul sistema dell'autonomia finanziaria regionale si giustifica in via transitoria fino all'attuazione del predetto articolo 119 e che ciò, tuttavia, non consente al legislatore statale di prevedere vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle regioni per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale;
preso atto che la Corte ha, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni volte a prevedere l'utilizzo di risorse del Fondo a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per i servizi di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e per i servizi per la prima infanzia (sentenza n. 423 del 2004), nonché l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni (sentenza n. 118 del 2006);
rilevato, ancora, che nel caso di istituzione di fondi a destinazione vincolata al finanziamento di interventi rientranti in parte in materie di competenza esclusiva dello Stato e in parte in materia di competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni, la Corte costituzionale ha fatto applicazione del criterio della prevalenza e del principio della leale collaborazione, che postula la previsione di regole che comportino il coinvolgimento delle regioni (sentenze nn. 31, 51 e 231 del 2005 e sentenza n. 133 del 2006); analogamente la Corte ha affermato che nel caso in cui il finanziamento statale di interventi in materie di competenza regionale sia giustificabile in ragione delle esigenza di assicurare l'esercizio unitario di funzioni amministrative ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, è necessario prevedere, nella procedura di ripartizione dei fondi, meccanismi di concertazione tra Stato e regioni (sentenze nn. 222 e 242 del 2005);
rilevato altresì, con riferimento alla autonomia di spesa delle regioni e degli enti locali, che secondo la Corte costituzionale (sentenze n. 417 del 2005 e n. 449 del 2005) «le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'articolo 119»; secondo tale giurisprudenza, «il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004);
rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2006, che le misure di carattere finanziario appaiono strumentali a finalità di intervento e di sostegno in specifici settori, e che, per tali profili, talune di esse interessano le seguenti materie riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «rapporti dello Stato con l'Unione europea» di cui alla lettera a) del predetto secondo comma; «difesa e forze armate», di cui alla lettera d); «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e); «organi dello Stato» di cui alla lettera f); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»,


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di cui alla lettera g); «ordine pubblico e sicurezza», di cui alla lettera h); «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui alla lettera l); «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui alla lettera m); «norme generali sull'istruzione» di cui alla lettera n); «previdenza sociale», di cui alla lettera o); «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» di cui alla lettera p); «dogane», di cui alla lettera q); «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» e «opere dell'ingegno», di cui alla lettera r); «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui alla lettera s);
considerato, inoltre, che talune altre disposizioni appaiono invece riconducibili alle seguenti materie rientranti nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione: «istruzione», «tutela della salute», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione», «protezione civile», «tutela e sicurezza del lavoro», «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «governo del territorio» «alimentazione», «ordinamento della comunicazione» «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» e «commercio con l'estero»;
rilevato, in particolare, che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 14 e 272 del 2004 e n. 175/2005), l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della «tutela della concorrenza» «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» e che «l'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» per cui «solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale»;
ritenuto che le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9, che attribuiscono ai comuni la facoltà di istituire, rispettivamente, una imposta di scopo per la realizzazione di determinate opere pubbliche (trasporto pubblico urbano, opere viarie, arredo urbano, parchi e giardini, parcheggi pubblici) e un contributo di soggiorno destinato ad interventi di manutenzione urbana e di valorizzazione dei centri storici, appaiono presentare profili problematici in relazione al principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali stabilito dall'articolo 119 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui le risorse finanziarie derivanti dalle fonti ivi indicate devono consentire agli enti territoriali il finanziamento delle funzioni ad essi attribuite senza vincoli di destinazione;
rilevato che l'articolo 21, nell'istituire un Fondo per il cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle cd. «zone franche urbane» al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno appare realizzare uno degli interventi speciali previsti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
rilevato che l'articolo 51, recante disposizioni di contenimento della spesa, nell'estendere a tutte le amministrazioni inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni alcune disposizioni


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recate dalla legge finanziaria 2006 in materia di limitazione di singole voci di spesa, richiama anche quelle previste in materia di acquisizione degli immobili dal comma 23 dell'articolo 1 di tale legge, di cui il comma 17-bis dell'articolo 74 del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, invece, l'abrogazione;
visto l'articolo 75-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che al comma 1, lettere a) e b), prevede un incremento del contributo ordinario dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nei quali la popolazione residente al di sopra dei 65 anni sia superiore al 30 per cento ovvero quella al di sotto dei 5 anni sia superiore al 5 per cento della popolazione complessiva, finalizzando tale contributo aggiuntivo, per un importo pari al 50 per cento, a interventi di natura sociale, e ritenuto che tale finalizzazione possa essere considerata coerente con i principi di autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 119 della Costituzione in quanto l'intervento dello Stato ivi configurato appare riconducibile alla previsione di cui al quinto comma del medesimo articolo (attribuzione di risorse aggiuntive a favore di determinati comuni);
vista la disposizione recata dal comma 5 del citato articolo 75-bis, che autorizza un contributo aggiuntivo dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche nei comuni i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso, e ritenuto che anche tale intervento possa essere ritenuto riconducibile a quelli previsti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
rilevato che l'articolo 88, recante disposizioni nel settore sanitario, nel prevedere al comma 1, lettera b), che gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale siano vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo, stabilisce che le determinazioni in esso previste possano comportare «effetti di variazione» dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla regione, e preso atto della necessità di chiarire che tali «effetti di variazione» non possono comunque comportare una automatica abrogazione delle eventuali disposizioni normative non conformi;
visto l'articolo 104, che prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo e del Fondo per la finanza di impresa, come modificato nel corso dell'esame in sede referente mediante la previsione di strumenti concertativi tra Stato e regioni per il riparto dei finanziamenti, e ritenuto che i predetti interventi siano comunque riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, nell'accezione ampia ad essa attribuita dalla già richiamata giurisprudenza costituzionale;
visto l'articolo 106, che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e preso atto che lo stesso appare finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale, in coerenza con gli indirizzi formulati in materia dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 31 del 2005);
visti gli articoli 104, 114 e 117, che recano, rispettivamente, disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale, autorizzazione di spesa per il rifinanziamento del Fondo relativo agli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, e rifinanziamento del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e ritenuto che i predetti interventi siano riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, nell'accezione ampia ad essa attribuita dalla già richiamata giurisprudenza costituzionale;
visto l'articolo 107, che è volto a rifinanziare il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, materia di competenza delle regioni, e conferisce al CIPE, su proposta del Ministro


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dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, il compito di ridefinire i criteri di riparto di tali finanziamenti e ritenuto opportuno prevedere in materia, qualora l'intervento dello Stato sia giustificabile in ragione di finalità connesse allo sviluppo economico del paese, strumenti maggiormente idonei a garantire la partecipazione delle regioni nella definizione di tali criteri;
visto l'articolo 111-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, volto a prevedere un cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti industriali e ritenuto che tale intervento sia riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, nell'accezione ampia ad essa attribuita dalla già richiamata giurisprudenza costituzionale;
visto l'articolo 128, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che dispone un incremento della dotazione del Fondo a sostegno del «made in Italy» la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2005;
visto l'articolo 143, che istituisce un Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e preso atto che, conformemente agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale in materia di finanziamenti del trasporto pubblico locale (sentenza 222 del 2005), che richiede il pieno coinvolgimento delle regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi del vigente sistema di finanziamento statale, è previsto che il piano di riparto sia adottato dal Ministero dei trasporti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
visto gli articoli 152 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di un Fondo per le crisi di mercato, e rilevata la necessità di verificare se l'intervento finanziario dello Stato in un settore di competenza legislativa delle regioni possa trovare giustificazione in riferimento alla esigenza di promozione dello sviluppo economico che la giurisprudenza della Corte costituzionale riconduce alla competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza;
visto l'articolo 163, che prevede, al comma 3, l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie finalizzato al sostegno di interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, disponendo dunque in materia di competenza legislativa concorrente delle regioni, e rilevata la necessità di verificare se l'intervento finanziario dello Stato possa trovare giustificazione nella rilevanza nazionale delle attività cui esso è rivolto;
preso atto che il medesimo articolo 163, nel disporre al comma 6 un ulteriore finanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo, stabilisce che gli interventi da finanziare siano stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, senza prevedere forme di concertazione con le regioni;
visto l'articolo 165, che modifica i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche, demandandone la definizione a un decreto ministeriale, senza prevedere forme di concertazione con le regioni;
visto l'articolo 182, che reca interventi statali di sostegno finanziario del settore turistico, e rilevata la necessità di verificare se l'intervento finanziario dello Stato in un settore di competenza legislativa delle regioni possa trovare giustificazione in riferimento alla esigenza di promozione dello sviluppo economico che la giurisprudenza della Corte costituzionale riconduce alla competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza;


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visto l'articolo 192, che reca un incremento del finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia e ne precisa ulteriormente le finalità e i criteri di utilizzo, e ravvisata l'esigenza di chiarire se tali risorse sono destinate a interventi ricadenti nell'ambito di settori di competenza legislativa statale, nonché la necessità di prevedere, per gli interventi in materia di competenza regionale per i quali si ravvisi l'esigenza di esercizio unitario da parte dello Stato, forme di concertazione con le regioni ai fini del relativo riparto;
visto l'articolo 193, che reca una autorizzazione triennale di spesa per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi da definire previa intesa in sede di Conferenza Unificata e ritenuto che la previsione di interventi finanziari dello Stato in materia di servizi sociali, riservata alla competenza legislativa delle regioni, appare contrastare con i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali;
visto l'articolo 198, che istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo per le non autosufficienze destinato ad incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e ritenuto che la previsione di interventi finanziari dello Stato in materia di servizi sociali, riservata alla competenza legislativa delle regioni, appare contrastare con i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali;
visto l'articolo 199, che istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati finalizzato ad affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari, intervenendo in un settore riconducibile, per un verso, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di immigrazione e per altro verso in quella regionale in materia di assistenza e di servizi sociali, e ritenuto, pertanto necessario prevedere forme concertative tra lo Stato e gli enti territoriali interessati all'utilizzo delle risorse;
visti gli articoli 204 e 205, volti a prevedere un incremento dello stanziamento per il Fondo per le politiche giovanili, istituito presso la Presidenza del Consiglio dal decreto-legge n. 223 del 2006, nonché un incremento della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili, istituito dalla legge finanziaria 2006, e rilevata la necessità di chiarire che gli interventi finanziati a carico di tale Fondi devono incidere su ambiti di competenza legislativa dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 8 e 9 sia valutata l'esigenza di riformulare le disposizioni ivi recate, al fine di prevedere che l'imposta di scopo e il contributo di soggiorno possano essere destinati al finanziamento di interventi di competenza comunale, senza prevedere specifici vincoli di destinazione da parte della legge statale;
b) all'articolo 51, per esigenze di coordinamento con l'abrogazione recata dal comma 17-bis dell'articolo 74, sia soppresso il riferimento al comma 23 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266);
c) all'articolo 88, comma 1, lettera b), sia valutata l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo, al fine di escludere la possibilità che i programmi operativi possano avere effetto modificativo o abrogativo di disposizioni normative regionali;
d) all'articolo 107, sia valutata l'opportunità di prevedere che i criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento degli interventi regionali nel settore del


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commercio e del turismo siano definiti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
e) all'articolo 152 sia verificato se l'intervento finanziario dello Stato nel settore agricolo, di competenza legislativa delle regioni, possa trovare giustificazione in riferimento alla esigenza di promozione dello sviluppo economico che la giurisprudenza della Corte costituzionale considera riconducibile alla competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza;
f) all'articolo 163 sia verificato se l'intervento finanziario dello Stato in materia di valorizzazione dei beni culturali, di cui al comma 5, ricadente in un settore di competenza legislativa concorrente delle regioni, possa trovare giustificazione nella rilevanza nazionale delle attività cui esso è rivolto, valutando altresì l'esigenza di prevedere forme di concertazione tra lo Stato e le regioni per la definizione degli interventi;
g) al medesimo articolo 163, comma 6, sia valutata l'esigenza di prevedere forme di concertazione tra lo Stato e le regioni per la definizione degli interventi da finanziare con le risorse Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;
h) all'articolo 165, sia valutata l'esigenza di prevedere forme di concertazione tra lo Stato e le regioni per la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico sinfoniche;
i) all'articolo 182, sia verificato se l'intervento finanziario dello Stato in un settore di competenza legislativa delle regioni possa trovare giustificazione in riferimento alla esigenza di promozione dello sviluppo economico che la giurisprudenza della Corte costituzionale considera riconducibile alla competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza;
j) all'articolo 192, sia chiarito se le risorse del Fondo per le politiche della famiglia sono destinate a interventi ricadenti nell'ambito di settori di competenza legislativa statale, e sia valutata l'esigenza di prevedere, per gli eventuali interventi incidenti su materia di competenza regionale per i quali si ravvisi l'esigenza di esercizio unitario da parte dello Stato, forme di concertazione con le regioni ai fini del relativo riparto;
k) all'articolo 193, sia verificato se gli interventi del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, incidenti su materia riservata alla competenza legislativa delle regioni, siano giustificabili in ragione di esigenze di esercizio unitario da parte dello Stato provvedendo, altrimenti, alla sua soppressione in quanto contrastante con i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali;
l) all'articolo 198, sia verificato se gli interventi finanziari dello Stato in materia di servizi sociali, riservata alla competenza legislativa delle regioni, ivi previsti a carico Fondo per le non autosufficienze, siano riconducibili ad esigenze di esercizio unitario di cui all'articolo 118 della Costituzione, prevedendo in tal caso forme concertative tra lo Stato e le regioni per il relativo riparto, provvedendo, altrimenti alla sua soppressione in quanto contrastante con i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali;
m) all'articolo 199, sia valutata l'esigenza di prevedere forme concertative tra lo Stato e gli enti territoriali interessati all'utilizzo delle risorse del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
n) gli articoli 204 e 205, siano riformulati in modo da prevedere che gli interventi finanziati a carico dei Fondi ivi previsti siano finalizzati esclusivamente ad interventi incidenti su ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato.


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Il Comitato permanente per i pareri,
esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2007, C. 1746-bis/A (fascicolo 1),
esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti: 6. 02. Garnero Santanchè; 8. 7. Armani; 9. 14 Peretti; 9. 02 Alemanno; 9. 03 Gioacchino Alfano; 9. 04 D'Elpidio; 9. 07 Raisi; 57. 01. e 57. 03 Fedele; 57. 03. Borghesi; 68. 109. Alberto Giorgetti; 71. 03. Buontempo; 115. 5. Gianfranco Conte; 163.01. Rampelli; 182. 01 Fugatti e 182. 02 Alberto Giorgetti;190. 5. Mellano; 199. 6, 199. 7, 199. 8, 199.11, 199. 12, 199. 13, 199. 14 199. 15, 199. 16, 199.17, 199. 18, 199. 19, 199. 22, 199. 23 Garavaglia, nella parte in cui non prevedono forme concertative con le regioni per il riparto delle risorse; 204. 1. Meloni.
ed esprime

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti al disegno di legge finanziaria 2007, C. 1746 bis/A contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti del Governo 1.100, 3.500, 5.500, 6.500, 11.500, 13.500, 14.500, 18.500, 20.500, 26.500 e 28.500.


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ALLEGATO 2

5-00133 Zaccaria e Intrieri: Sul presidio di polizia aerea presso l'Aeroporto di Crotone.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le questioni legate alla sicurezza dello scalo aeroportuale di Crotone si sono evidenziate a partire dal primo luglio scorso quando è cessato il concorso assicurato dalle Forze Armate che, nell'ambito dell'operazione «Domino» garantivano il servizio di sicurezza presso il varco carrabile mediante l'impiego di due unità per ciascun turno di servizio.
Il dispositivo di vigilanza è stato pertanto rimodulato e attualmente è assicurato dalla Polizia di Stato, durante gli orari di operatività dello scalo, con funzioni anche di supervisione dell'attività di «security» delle guardie particolari giurate della società privata che gestisce il controllo dei bagagli a mano e da stiva, nonché quello dei portali (metal detector) adibiti al controllo dei passeggeri.
Nelle altre fasce orarie ed in quelle di chiusura dell'aeroporto vengono invece svolti servizi di vigilanza dinamica dedicata, con frequenti passaggi delle pattuglie automontate delle Forze di polizia.
Preciso, comunque, che i volumi di traffico aereo sono costituiti essenzialmente da due voli di linea quotidiani con destinazione Roma Fiumicino e Milano Linate.
La questione della sicurezza dello scalo è stata esaminata in varie riunioni di coordinamento delle Forze di polizia con il coinvolgimento della società di gestione dell'aeroporto nonché della società aggiudicataria dei lavori di prolungamento della pista.
La prima si è impegnata ad ampliare i servizi svolti presso lo scalo aereo da un Istituto di vigilanza privata nonché ad accelerare la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, già finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrebbe essere collegato con la sala operativa della questura.
La seconda si è attivata, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, per assicurare un servizio di vigilanza privata presso il varco automezzi, utilizzato, tra l'altro, dai propri veicoli.
Tale misura è stata tempestivamente attuata e già da tempo il varco è presidiato da guardie particolari giurate.
Aggiungo che è all'esame del Ministero dell'interno uno specifico piano di riorganizzazione degli Uffici periferici della Specialità che prevede l'attribuzione delle funzioni di Polizia di Frontiera alla locale questura.
Ciò costituirà un obiettivo miglioramento dei sistema sicurezza dell'aeroporto.


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ALLEGATO 3

5-00134 Mascia, Duranti, Franco Russo e Frias: Sulla situazione del CPT di Bari.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'attenzione che gli interroganti pongono sul CPT di Bari si colloca evidentemente nell'ambito di una verifica più complessiva che il Ministero dell'interno sta conducendo nei confronti di tutte le strutture finora destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e al trattenimento degli immigrati da identificare ai sensi della normativa vigente.
A tal fine il Ministro dell'interno ha nominato una Commissione presieduta dall'Ambasciatore dell'ONU, Staffan De Mistura, della quale fanno parte rappresentanti istituzionali ed esponenti dell'associazionismo particolarmente attivi nel settore dei diritti umani e dell'immigrazione. Al termine della prevista attività di ricognizione la Commissione presenterà un rapporto conclusivo che conterrà indicazioni e proposte sulle possibili strategie future.
Più in generale, sono note ai componenti della Commissione, così come ai parlamentari interroganti, le linee programmatiche lungo le quali il Governo intende procedere per sottrarre le politiche migratorie ad una logica esclusivamente securitaria e repressiva, con misure che incoraggino ingresso e permanenza regolari degli immigrati nel nostro Paese e ne favoriscano l'integrazione.
Venendo al merito dell'interrogazione, rammento che il Centro di permanenza temporanea ed assistenza per immigrati di Bari-Palese è stato istituito con decreto interministeriale del 21 luglio 1998 a firma del Ministro dell'interno, della solidarietà sociale e del tesoro ed attivato in data 7 marzo 2006.
Esso è situato in un'area del demanio militare, in zona aeroportuale, ed ha una capienza di 196 posti.
Il CPT, insieme all'attiguo Centro di accoglienza, rientra in una pianificazione complessiva di dislocazione sul territorio di strutture di servizio con riferimento ai flussi di immigrazione clandestina diretti verso l'Italia.
La gestione dei Centro di permanenza temporanea è stata affidata, a seguito di gara pubblica, alla Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi a tal fine previsti e in conformità alle apposite «Linee guida per la gestione dei centri» (approvate con direttiva del Ministro dell'interno in data 8 gennaio 2003). La relativa convenzione è stata stipulata dalla predetta Confederazione con la prefettura di Bari ed ha validità dal 1o dicembre 2005 al 31 dicembre 2006. L'atto contrattuale anzidetto è stato approvato dal Ministero dell'interno con decreto n. 3533 del 21 dicembre 2005 registrato dalla Corte dei conti.
È appena il caso di ricordare che, poiché le convenzioni per la gestione dei CPT vengono stipulate tra la prefettura e l'ente aggiudicatario di una gara pubblica, non si configurano come atto riservato; pertanto, può essere fatta richiesta motivata d'accesso al detto atto da parte dei soggetti legittimati, ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa. Resta fermo che, ove la richiesta d'accesso fosse rivolta al Governo dai parlamentari, nell'esercizio dei loro poteri di sindacato ispettivo, il Ministero dell'interno sarebbe pronto a mettere a


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disposizione copia dell'atto in questione alla Presidenza della camera di appartenenza.
La somma impegnata per la gestione del CPTA con riferimento al mese di dicembre 2005, pari a euro 281.653,29, per un costo pro die/pro capite di euro 57,87, non è stata corrisposta in quanto la struttura nel relativo periodo non è stata operativa. Nel corso del presente esercizio finanziario è stata impegnata la somma di euro 3.316.240,35.
In base alla convenzione le Misericordie sono incaricate della gestione logistica del Centro e dell'attività di assistenza agli ospiti.
Questi ultimi, al loro arrivo nel Centro, ricevono una carta multilingue informativa sui relativi diritti e doveri e nel corso della permanenza possono usufruire, per le loro esigenze religiose, di sette punti di raccoglimento.
Preciso, com'è noto, che le modalità di accesso alla struttura di tutte le persone esterne sono disciplinate dal prefetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99.
Per quanto attiene la tutela legale, ogni straniero nomina un difensore di fiducia e lo incontra, senza restrizioni, all'interno del Centro in un luogo riservato a ciò destinato. Qualora non vi sia un legale di fiducia, si procede nell'udienza di trattazione del provvedimento di convalida dinanzi al giudice di pace a nominare un difensore d'ufficio.
Con riferimento alla lamentata assenza di «orientamento legale» all'interno del CPTA di Bari, si rappresenta che la Convenzione per la gestione del centro, all'articolo 3 punto 1, cita esplicitamente, tra i servizi che debbono essere resi obbligatoriamente agli ospiti, la voce: «informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, sui diritti e doveri e sulla condizione dello straniero».
A riguardo è in corso di approfondimento il rilievo specificamente evidenziato dalla Commissione De Mistura in ordine alla carenza di tale servizio, al fine di renderlo effettivo.
In relazione alla disponibilità di beni di consumo per gli ospiti del Centro, si precisa che la fornitura degli stessi è specificamente indicata nella convenzione e rientra tra gli obblighi dell'ente gestore.
La sistemazione logistica nei diversi moduli abitativi tiene conto dell'etnia, della religione, dei nuclei familiari e del sesso; le donne sono assistite da operatrici ad eccezione degli aspetti sanitari e parasanitari.
Per quanto concerne l'assegnazione al CPT di stranieri che hanno scontato una pena e sono in attesa di espulsione, informo che il Ministero dell'interno ha recentemente avviato una collaborazione con il Ministero della giustizia per dare attuazione all'articolo 49, comma 2-bis, del TU sull'immigrazione, al fine, cioè, di perfezionare le procedure di identificazione della persona durante il periodo di detenzione negli istituti di pena. Ciò consentirebbe di evitare il passaggio dell'immigrato dal carcere al CPT.
Il personale dell'associazione svolge all'interno del Centro attività di assistenza alla persona, mentre per quanto attiene l'ordine e la sicurezza è attivo un presidio di polizia.
Con riferimento alle problematiche di carattere medico-sanitario, la citata Convenzione specifica le modalità di espletamento del servizio, nonché l'entità numerica e la competenza professionale del presidio sanitario operante nella struttura di trattenimento che varia a seconda del numero di ospiti presenti nel centro. L'assistenza è garantita da un medico e un infermiere in tutto l'arco della giornata mediante turnazioni dei personale in organico.
L'infermeria è attrezzata con gli stessi presidi e farmaci in dotazione ad un posto di primo intervento ed è in grado di intervenire anche nei casi di urgenza.
Nella convenzione si fa, altresì, obbligo all'Ente Gestore di avere disponibili, presso l'ambulatorio medico, i presidi sanitari ed i medicinali di uso più comune per le patologie ordinarie, nonché la redazione e conservazione di una scheda sanitaria per ogni soggetto trattenuto.


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Il personale medico provvede, ove necessario, a richiedere consulenze specialistiche urgenti presso le strutture pubbliche territoriali; a tal fine, l'Ente gestore sta provvedendo a stipulare una convenzione con la direzione generale della competente ASL.
In linea generale, si precisa che qualora le presenze nel Centro scendano al di sotto della soglia del 50 per cento dei posti effettivamente disponibili, la prefettura corrisponde l'importo previsto per il 50 per cento dei predetti posti; è evidente che la funzionalità del Centro debba essere comunque garantita al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze di assistenza, in qualunque momento esse si determinino.
Nel Centro si sono registrati, dalla data di apertura, 34 casi di autolesionismo, risolti con ricorso a cure somministrate dai medici del Centro. Il fenomeno è comunque oggetto di attenta e costante attività di monitoraggio da parte del personale incaricato dell'assistenza psicologica e sociale.
Preciso, inoltre, che è stato istituito un apposito gruppo di controllo costituito da personale della locale prefettura, sotto la supervisione del dirigente dell'Area immigrazione, per seguire i vari aspetti gestionali del Centro.
Infine, il 19 settembre 2006 ha avuto luogo la visita ispettiva al CPT da parte della Commissione De Mistura, di cui ho parlato in premessa. Gli esiti di questa visita sono stati valutati come sostanzialmente positivi, giudicando la struttura moderna e con una grande attenzione organizzativa, con un buon livello di coordinamento strutturale tra ASL e personale medico. Le relative osservazioni saranno comunque recepite ed illustrate nella relazione conclusiva dei lavori della stessa Commissione, attesa per la fine dell'anno in corso.


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ALLEGATO 4

5-00137 Bocchino e Benedetti Valentini: Sulle iniziative del Ministro dell'interno per garantire la sicurezza nazionale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate nel documento parlamentare, desidero innanzitutto ricordare che il Governo non può ovviamente esprimere alcuna valutazione in ordine a decisioni assunte dalla magistratura.
Comunico, tuttavia, che il Ministero della giustizia in ordine ai casi citati dall'onorevole interrogante ha fatto presente che sono stati disposti accertamenti tramite l'Ispettorato generale e la Direzione generale magistrati con specifico riguardo ai provvedimenti emessi dal GUP di Milano e dal Tribunale della libertà di Bologna al termine dei quali gli stessi sono risultati legittimi e adeguatamente motivati e non censurabili sotto il profilo disciplinare.
Ricordo che in questi anni l'efficienza delle nostre forze di sicurezza ha garantito che l'Italia non subisse attacchi da parte del terrorismo di matrice jihadista. Si è lavorato bene nel prevenire possibili attentati. In due casi, a Milano e a Bologna, sono stati sventati progetti terroristici che erano già in fase avanzata. Ora bisogna continuare su questa strada. Non ci sono segnali specifici di allarme, ma manteniamo alto il livello di allerta perché il «rischio attentati», finché non muterà lo scenario internazionale, resta una realtà con la quale confrontarsi quotidianamente.
Ciò detto in ordine alle preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti, preciso che le aree più critiche per la sicurezza restano quelle legate all'operatività di gruppi di matrice radicale islamica attivi in Nord Africa e collegati, attraverso una solida rete di contatti a cellule presenti in diversi Paesi europei.
Le azioni più pericolose, rivolte verso Paesi presenti in Iraq, sono state organizzate in brevissimo tempo da soggetti addestrati che si sono avvalsi della complicità di giovani, già residenti in Europa, avviatisi solo di recente verso un percorso di radicalizzazione.
Tali circostanze hanno indotto ad approfondire il già attento monitoraggio preventivo di tutti quei luoghi di aggregazione in cui è prevedibile possa realizzarsi un'opera di indottrinamento.
Particolare attenzione viene, poi, rivolta ai detenuti di fede islamica che ricevono assistenza religiosa in carcere o che vengono in contatto con detenuti per fatti di terrorismo, dotati di particolare carisma.
Sono state altresì individuate alcune categorie di luoghi aggregativi, quali call center, internet point, money transfer, palestre, librerie, che potrebbero catalizzare soggetti o gruppi dell'estremismo islamista.
Verso tali obiettivi sono stati disposti controlli sull'intero territorio nazionale che, effettuati congiuntamente dalle tre Forze di polizia, hanno prodotto risultati positivi.
In particolare nel corso dell'anno 2005 e fino al primo semestre dell'anno in corso sono stati controllati 20.902 obiettivi; identificate 84.840 persone; avviate 2.053 procedure di espulsione; denunciate 1.411 persone; arrestate 622 persone. Sono stati, altresì, controllati 53 destinatari di misure di detenzione alternative già inquisiti per fatti di terrorismo internazionale e accompagnati ai CPT 145 stranieri.
Sempre nell'ambito delle iniziative di prevenzione sono state intraprese varie operazioni, a livello nazionale, per controllare


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cittadini stranieri, noti per la loro contiguità con ambienti radicali islamici.
La prima operazione è stata eseguita il 13 luglio 2005 e predisposta in relazione agli attentati alla metropolitana londinese, la seconda è stata effettuata in via preventiva il 20 dicembre 2005, anche in considerazione dell'intensificarsi delle segnalazioni di minaccia, riguardanti la possibilità di azioni terroristiche nel periodo di Natale.
La terza è stata effettuata il 22 marzo e svolta congiuntamente con l'Arma dei carabinieri in 46 province della penisola.
I risultati di tali operazioni hanno portato a 358 perquisizioni, all'avvio di 69 procedure di espulsione; al controllo di 576 persone di cui 13 arrestate e 23 denunciate in stato di libertà.
Lo scorso 21 luglio sono stati arrestati dai ROS dei Carabinieri 4 componenti accusati di appartenere ad una cellula eversiva del «Gruppo Salafita per la predicazione e il combattimento» pronti a raggiungere l'Algeria e l'Iraq con compiti direttamente operativi.
Nell'azione di prevenzione svolge un ruolo fondamentale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.) costituito all'indomani dell'attacco terroristico contro il contingente italiano presente a Nassiriya (Iraq), nel novembre 2003, che ha assunto la caratteristica di tavolo permanente tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Servizi di informazione, nel cui ambito condividere e valutare le notizie concernenti la minaccia terroristica interna ed internazionale.
Ricordo infine che, nel corso dell'anno 2005, sono stati emessi decreti di espulsione per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di quattordici persone, per la maggior parte di origine nordafricana. Analoghi provvedimenti sono stati emessi nei primi dieci mesi dell'anno, nei confronti di ventuno persone.
Sempre ai sensi dell'articolo 13, 1o comma della legge 286 del 1998 preciso che il 10 dicembre 2005 uno degli imputati del processo di Milano è stato espulso dal territorio nazionale.


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ALLEGATO 5

5-00374 Adenti: Sull'organico dei Comandi dei Vigili del Fuoco in Lombardia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare sottodimensionato, anche rispetto agli standard europei, quali, in particolare quelli della Francia, Germania e Inghilterra. Pertanto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili è intenzione del Governo provvedere ad un progressivo ripianamento della dotazione organica del Corpo stesso.
In merito all'opportunità - evidenziata dalla signoria vostra onorevole - di bandire specifici concorsi pubblici riservati al personale volontario iscritto nei quadri dei Comandi lombardi preciso che le assunzioni del personale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante il nuovo «Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», avvengono mediante concorso pubblico a livello nazionale, con il mantenimento delle riserve di legge esistenti anche in favore dei vigili del fuoco volontari in possesso di determinati requisiti.
La possibilità di svolgimento di concorsi in ambito territoriale è prevista da apposite norme di legge preordinate a far fronte ad esigenze particolari e/o nei confronti di personale avente caratteristiche ben determinate.
Entrando nello specifico comunico che gli unici due concorsi per la qualifica di vigile del fuoco espletati per particolari ambiti territoriali sono il concorso straordinario a 25 posti di vigile del fuoco riservato al personale, in possesso dell'abilitazione al servizio antincendi aeroportuale, della società operante presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi e il concorso a 40 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di Lampedusa, Lipari e Pantelleria.
Gli stessi sono stati banditi ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, che prevede un incremento della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi - e dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto, la possibilità di bandire concorsi riservati a particolari ambiti regionali è strettamente connessa all'emanazione di provvedimenti normativi ad hoc.


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ALLEGATO 6

5-00375 Cota e Fava: Sulle conseguenze della mancata adozione da parte del Comune di Roverbella dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il combinato disposto degli articoli 141 e 193 del testo unico sugli enti locali fa conseguire l'avvio della procedura di scioglimento dei consigli comunali solo al pregiudiziale accertamento della necessità degli interventi di riequilibrio ed alla mancata adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Ministero dell'interno ha, quindi, costantemente ritenuto che l'effetto dissolutorio dell'ente sia collegato non già alla mancata adozione della delibera di verifica degli equilibri di bilancio, che ha carattere meramente ricognitivo, bensì unicamente al caso in cui, in presenza di un accertato squilibrio finanziario, il consiglio comunale non abbia adottato le necessarie misure per ripristinare il pareggio.
Nel caso in cui un ente non abbia adottato i provvedimenti entro il 30 settembre, occorre assegnare al consiglio comunale un termine non superiore a venti giorni perché vi provveda, con la specifica avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta. La diffida è infatti condizione procedurale indefettibile ai fini di qualificare l'eventuale persistenza dell'inadempimento.
Nel caso del comune di Roverbella, cui fanno riferimento gli onorevoli Cota e Fava, risulta che i provvedimenti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stati impropriamente adottati dalla giunta municipale, anziché dal consiglio, unico organo a ciò deputato.
La prefettura di Mantova, venuta a conoscenza della mancata adozione da parte del Consiglio di tali delibere, il 23 ottobre scorso ha provveduto ad inviare la formale diffida prevista dal testo unico sugli enti locali. Il sindaco del comune è stato quindi invitato a predisporre la convocazione dell'organo consiliare ed è stato assegnato per l'adempimento un termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di diffida a tutti i consiglieri.
L'amministrazione comunale ha poi riferito che la verifica degli equilibri di bilancio è stata posta all'ordine del giorno del Consiglio appositamente convocato per sabato 11 novembre in prima e domenica 12 novembre in seconda convocazione, quindi entro il termine assegnato. Nel caso in cui il consiglio non provveda, si procederà all'adozione degli atti conseguenti.


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ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis/A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo dei subemendamenti agli emendamenti del Governo 3.500, 5.500, 6.500, 18.500, 20.500, 28.500 e all'articolo aggiuntivo del Governo 89.0100, nonché dell'emendamento 6.100 della Commissione
esprime

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.3.500.21 Crosetto ed altri, 0.3.500.22 Crosetto ed altri, 0.3.500.23 Crosetto ed altri e 0.3.500.24 Crosetto ed altri.

NULLA OSTA

sui restanti subemendamenti presentati e sull'emendamento 6.100 della Commissione.