II Commissione - Luned́ 13 novembre 2006


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ALLEGATO

D.L. 259/06: Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (C. 1838).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
1. 50. Craxi.

Sopprimerlo.
1. 1. Lussana.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 1, aggiungere il seguente periodo: In ogni caso i documenti e gli atti relativi a flussi di conversazioni e comunicazioni formati o acquisiti illegalmente non possono in alcun modo essere utilizzati.
1. 66. Mazzoni.

Subemendamento all'emendamento 1. 60.

Al comma 4, dopo le parole: se compaiono aggiungere le seguenti: Fino al giorno dell'udienza i documenti, i supporti e gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.
0. 1. 60. 1. Tenaglia, Maran, Suppa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire i commi 2, 3, 4, 5, e 6 con i seguenti:
2. I documenti, i supporti e gli atti che contengono dati e contenuti inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti ed i documenti formati mediante la raccolta illegale di intercettazioni ambientali ovvero di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati.
3. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, il pubblico ministero ne dispone l'immediata segretazione e li trasmette, entro quarantotto ore, al giudice per le indagini preliminari, chiedendone contestualmente la distruzione.
4. Entro le successive quarantotto ore il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenersi entro dieci giorni. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero, all'imputato, al suo difensore ed alle altre parti interessate che potranno nominare un difensore di fiducia. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono.
5. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione, dei soggetti che risultano averla effettuata, della detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al


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comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi.
6. Il verbale di cui al comma 5 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
7. All'esito delle operazioni il giudice per le indagini preliminari, mediante provvedimento letto in udienza, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 e vi dà esecuzione immediatamente dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti se comparsi.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 5.
1. 60. Tenaglia, Maran, Suppa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
1. 65. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», al comma 2, premettere le parole: In qualunque fase del procedimento.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere in fine le parole: in qualunque fase del procedimento.
1. 72. Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, dopo la parola: dispone aggiungere le seguenti: con decreto motivato.
1. 14. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sopprimere le parole: l'immediata secretazione e.
1. 11. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, dopo le parole: custodia e luogo protetto inserire le seguenti: presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari.
1. 2. Lussana.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti con le seguenti: atti concernenti i contenuti.
1. 6 Pecorella.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», dopo la parola: concernenti inserire la seguente: tabulati.
1. 71. Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire la parola: illegalmente con la seguente: illecitamente.
1. 12. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sopprimere le parole: o acquisiti.
1. 5. Pecolella.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sopprimere le parole da: Allo stesso modo alle parole: di informazione.
1. 15. Pecorella.


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Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, secondo periodo, dopo la parola: formati aggiungere le seguenti: mediante intercettazioni ambientali ovvero.
1. 13. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ed il loro contenuto con le seguenti: e il contenuto delle conversazioni, delle comunicazioni e delle informazioni.
1. 10. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, dopo la parola: utilizzato aggiungere le seguenti: salvo quanto disposto dal successivo comma 5 dell'articolo 4.
1. 74. Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per luogo protetto si intende quello a cui può accedere il solo pubblico ministero.
1. 17.Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 65.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire il comma 3 con il seguente:
Entro 48 ore dal momento in cui li acquisisce, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2.
1. 78.Palomba.

Al comma 1, «Art. 240», comma 3, sopprimere le parole: i documenti, i supporti e.
1. 7.Pecorella.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 4, sostituire le parole: le parti interessate con le seguenti: i soggetti interessati.
1. 3.Lussana.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 4, dopo le parole: fissa l'udienza aggiungere le seguenti: in camera di consiglio.
1. 4.Lussana.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 4, sopprimere le parole da: dando avviso a: data dell'udienza.
1. 79.Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice e le parti interessate possono prendere visione degli atti, di cui al comma 2, presso il luogo protetto.
1. 18.Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Ciascuna di esse può prendere cognizione soltanto del materiale che la riguarda.
1. 76.Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per parti interessate si intendono gli autori delle attività illecite, nonché i destinatari delle stesse.
1. 19.Pecorella, Costa.


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Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 5, sopprimere le parole: sentite le parti comparse e e dei difensori delle parti.
1. 80.Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», al comma 5, dopo le parole: sentite le parti comparse aggiungere le seguenti: separatamente l'una dall'altra.
1. 77.Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: salvo che una parte interessata non si opponga relativamente a quanto di propria pertinenza, e chieda di averne copia autentica.
1. 75.Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 5, sopprimere le parole: dei documenti, dei supporti e.
1. 8.Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 5, sostituire le parole: e dei difensori delle parti con le seguenti: , dei difensori e delle parti.
1. 16.Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si descrive la documentazione di cui al comma 2, senza alcun riferimento al suo contenuto, si menzionano i soggetti interessati e si dà atto della sua avvenuta distruzione e delle relative modalità.
1. 70.Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 6, sostituire le parole da: o detenzione fino alla fine del comma, con le seguenti: dei soggetti che risultano averla effettuata, delle modalità e dei mezzi usati, oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento, al contenuto delle intercettazioni.
1. 9.Pecorella.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) il verbale di cui all'articolo 240, comma 5».
1. 62.Tenaglia, Maran, Suppa.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

La parte interessata che intenda agire in giudizio contro il responsabile dell'illegittima formazione del materiale che la concerne, previsto dal precedente comma 2 dell'articolo 1, e che si sia opposta alla sua distruzione, può chiederne copia o riproduzione autentica.
1. 01.Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.
*2. 2.Lussana.

Sopprimerlo.
*2. 60.Tenaglia, Maran, Suppa.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: all'acquisizione ed.
2. 1.Pecorella.


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ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 2.Lussana.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

1. Chiunque illecitamente detiene i documenti, i supporti e gli atti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
3. 60.Tenaglia, Maran, Suppa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
3. 61.Maroni.

Al comma 1, dopo la parola: chiunque inserire le seguenti: , ricevendo da altri,.
3. 30.Pecorella.

Al comma 1, sopprimere la parola: consapevolmente.
*3. 7.Pecorella, Costa.

Al comma 1, sopprimere la parola: consapevolmente.
*3. 50.Crapolicchio.

Al comma 1, sopprimere la parola: consapevolmente.
*3. 72.Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: consapevolmente detiene aggiungere le seguenti: al fine di divulgarli o farne comunque un uso illecito.
3. 3.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: detiene gli atti con le seguenti: detiene copia degli atti.
3. 71.Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui sia stata alle parole: procedura penale con le seguenti: concernenti dati, contenuti di comunicazioni riguardanti il traffico telefonico o telematico ovvero intercettazioni ambientali, illegalmente formati o acquisiti.
3. 4.Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 con le seguenti: di cui all'articolo 240, comma 2.
3. 6.Pecorella, Costa.

Al comma 1, sopprimere la parola: stata.
3. 1.Suppa.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
3. 5.Pecorella, Costa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Chiunque pubblica notizie relative al verbale di distruzione di cui al


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precedente comma ovvero copia della documentazione che lo concerne è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi.
3. 74.Palomba.

Al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.Chiunque effettua copia o riproduzione del materiale di cui al comma 1 dell'articolo 1 senza farne uso è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi.
3. 73.Palomba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le pene previste dai commi 1 e 2 si applicano ridotte di un terzo a chiunque detiene i materiali di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale.

3. 40.Vitali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro la pubblicazione anche parziale o per riassunto degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, nonché, qualora abbia per oggetto fatti non strettamente inerenti ad indagini giudiziarie, la pubblicazione delle registrazioni o dei verbali relativi ad intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 350.000 se la pubblicazione riguarda dati sensibili o concernenti minori.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché delle registrazioni o dei verbali di cui al comma 1-bis dell'articolo 3.
3. 10.Consolo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. Chiunque, prima che abbia inizio il procedimento previsto dai commi 2 e seguenti del precedente articolo 1, detiene il materiale di cui al comma 1 dello stesso articolo è punito con la pena della reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque dà pubblicazione dello stesso materiale, ma la pena è raddoppiata.
3. 70.Palomba.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 2.Lussana.

Sopprimerlo.
*4. 50.Crapolicchio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4

1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vicedirettore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.


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2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.
4. 60.Mazzoni.

Sopprimere il comma 1.
4. 4.Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: stampata con la seguente: venduta.
4. 6.Pecorella, Costa.

Al comma 1, sostituire le parole: da 50.000 a 1.000.000 con le seguenti: da 20.000 a 250.000.
4. 3.Lussana.

Sopprimere il comma 2.
4. 5.Lussana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'azione può essere proposta da coloro ai quali fanno riferimento gli atti e documenti pubblicati. Si applicano le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
4. 9.Pecorella, Costa.

Al comma 2, sostituire le parole da: di cui alle parole: procedura penale con le seguenti: di cui all'articolo 3.
4. 8.Pecorella.

Sopprimere il comma 3.
4. 6.Lussana.

Sopprimere il comma 4.
*4. 7.Lussana.

Sopprimere il comma 4.
*4. 5.Pecorella, Costa.