VII Commissione - Resoconto di marted́ 14 novembre 2006


Pag. 29

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 novembre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Pietro FOLENA, presidente, propone di procedere dapprima all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1838, quindi allo svolgimento dei restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

DL 259/2006: Recante riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.
C. 1838 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola TRANFAGLIA (Com.It), relatore, ricorda che l'origine del provvedimento d'urgenza presentato dal governo presso il Senato della Repubblica il 22 settembre 2006 nasce dalla esigenza di rafforzare il contrasto alla detenzione illegale di intercettazioni illecitamente effettuate e di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e alla loro diffusione attraverso i media. Sottolinea che il decreto-legge composto di cinque articoli novellava l'articolo 240 del codice di procedura penale, sostituendo all'unico comma della preesistente normativa un nuovo articolo 1 composto di tre commi e stabilendo al secondo comma l'immediata distruzione da parte dell'autorità giudiziaria dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni telefoniche e telematiche illegalmente formati o acquisiti. Nel comma 3 del medesimo articolo si fa obbligo all'autorità giudiziaria, a fini di conservazione della prova, di redigere verbale delle operazioni di distruzione del materiale. L'articolo 2 del decreto-legge aggiungeva un


Pag. 30

comma l-bis al preesistente articolo 512 del codice di procedura penale e in questo comma prevedeva la possibilità di consentire nel dibattimento la lettura del verbale di acquisizione e di avvenuta distruzione delle intercettazioni illegali. L'articolo 3 del decreto introduceva invece una nuova fattispecie di reato consistente nell'illecita detenzione degli atti o documenti di cui all'articolo 240. La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a sei anni, da uno a sette anni per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Aggiunge che l'articolo 4 del decreto-legge prevedeva una forma di indennizzo consistente in una somma di denaro- che ciascun danneggiato del reato di illecita divulgazione di intercettazioni telefoniche o telematiche può chiedere a fini riparatori; l'azione si prescrive in un anno dall'illecita diffusione, salvo la possibilità del danneggiato di dimostrare averne avuto conoscenza solo successivamente. Il successivo articolo 5 prevedeva l'entrata in vigore del provvedimento.
Ricorda quindi che il passaggio dal decreto legge 259 al disegno di legge attuale, è avvenuto il 18 ottobre scorso al Senato dopo un'ampia discussione e l'intervento da parte del ministro della giustizia Mastella in conseguenza del quale vi è stato un accordo che ha coinvolto maggioranza e opposizione per adeguare anzitutto il provvedimento agli articoli 111 e 112 della costituzione con l'aggiunta di cinque ulteriori commi all'articolo 240 del codice di procedura penale.
Evidenzia quindi che il nuovo comma 2 dell'articolo 1 prevede che il pubblico ministero dispone la decretazione e la custodia entro un luogo protetto delle intercettazioni e dell'altro materiale illecito; resta il divieto di copia e di utilizzo del materiale. Aggiunge che il nuovo comma 3 prescrive che il pubblico ministero entro quarantotto ore dall'acquisizione dei documenti chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari, entro le successive 48, ore fissa un'udienza camerale da tenersi entro dieci giorni dando avviso a tutte le parti interessate, dandovi subito esecuzione alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5. Il comma 6 prevede invece la redazione del verbale di distruzione e il comma 1 bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale estende la possibilità di lettura del verbale anche ai verbali di distruzione di documenti contenenti dichiarazioni anonime.
Ricorda quindi che l'articolo 3 del decreto, come modificato al Senato, chiarisce che il reato di detenzione sussiste solo una volta disposta la distruzione del materiale a seguito del procedimento camerale previsto all'articolo 1 del provvedimento; la reclusione prevista per i colpevoli scende come massimo dai sei ai quattro anni. Il successivo articolo 4 sostituisce invece alla divulgazione degli atti la loro pubblicazione e la sanzione pecuniaria minima scende da ventimila a diecimila euro, prevedendo che possono proporre l'azione riparatoria non tutti gli interessati bensì coloro cui i detti atti o documenti fanno riferimento. Aggiunge che il termine di prescrizione passa da un anno a cinque anni, con l'introduzione anche di una tutela in via anticipitoria, prevedendosi altresì con più chiarezza un'azione per il risarcimento dei danni.
Evidenzia quindi che il disegno di legge in esame cerca di rispondere in maniera efficace, e conforme alla Costituzione, alle esigenze di fondo che hanno motivato l'intervento urgente del Governo e la salvaguardia dei diritti dei cittadini. È la magistratura giudicante chiamata a guidare il procedimento che porta alla distruzione delle intercettazioni telefoniche o telematiche illegali, a punire i responsabili, a creare le condizioni necessaria per la riparazione dei danni e la difesa dei danneggiati. Nello stesso tempo non si vieta ai giornalisti di operare e di esercitare la propria libertà di indagare e di diffondere le informazioni che interessano la pubblica opinione. Ritiene ovvio che i pericoli di diffondere notizie false o di propalare leggende o scandali destinati a sgonfiarsi non cesseranno in maniera completa e assoluta. Aggiunge peraltro che


Pag. 31

questo non dipende da una qualsiasi legge approvata dal Parlamento ma dal costume e dalla deontologia professionale di chi dirige un giornale o una stazione televisiva. Osserva in ogni caso che con il disegno di legge in esame si inserisce un nuovo reato che sembra destinato a ripetersi nei prossimi anni e probabilmente altri reati simili si diffonderanno in un vicino futuro, con la necessità di un coordinamento tra le varie norme della legislazione penale italiana che prendono in esame i grandi mutamenti intervenuti negli ultimi due decenni in una società percorsa, come tutte quelle europee, da rilevanti trasformazioni tecnologiche.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 novembre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA - Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanni Lolli e delle comunicazioni Luigi Vimercati.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi dei campionati di calcio.
Nuovo testo C. 1496 Governo, C. 587 Ciocchetti, C. 711 Giancarlo Giorgetti, C. 1195 Ronchi, C. 1803 Pescante e C. 1840 Del Bue.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 9 novembre 2006, relativo agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 del prov- vedimento in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre 2006.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, avverte che sono stati ritirati dal deputato Costantini tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.25, come riformulato.

Nicola BONO (AN) intervenendo sul proprio emendamento 1.31, ne illustra il contenuto auspicandone l'approvazione. Al riguardo, osserva che il gruppo di Alleanza Nazionale ha fin dall'inizio sottolineato l'esigenza di privilegiare il metodo dell'iniziativa parlamentare rispetto a quello del conferimento della delega legislativa al Governo. Per quanto riguarda il merito, ritiene di non potere condividere numerosi aspetti del provvedimento in esame e di avere, pertanto, predisposto una proposta emendativa interamente sostitutiva dell'articolo 1, in modo da rendere immediatamente applicabili le nuove norme, senza dilazioni di tempo che sarebbero invece inevitabili qualora si dovesse procedere con il metodo della delega legislativa.

La Commissione respinge l'emendamento 1.31.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono assenti i presentatori dell'emendamento 1.39, si intende vi abbiano rinunciato.

Mario PESCANTE (FI) interviene sul proprio emendamento 1.1, di cui auspica l'approvazione, esprimendo consenso su quanto osservato dal deputato Bono. Ritiene che tale proposta emendativa ponga una questione di principio, in linea con quanto da lui affermato in sedute precedenti. In primo luogo, rileva di non condividere il metodo della delega legislativa e di essere in disaccordo con le disposizioni del provvedimento in esame che appare in contraddizione con il principio dell'autonomia del settore sportivo, pur se solennemente affermato nella relazione illustrativa predisposta dal Governo. In particolare,


Pag. 32

stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di intervenire con una legge formale in un ambito che dovrebbe essere disciplinato invece con lo strumento regolamentare. Sottolinea, inoltre, che la sua proposta emendativa persegue l'obiettivo di affermare la piena autonomia dello sport, insieme alla responsabilità della Lega Calcio per la distribuzione degli utili nel rispetto di precisi criteri e principi. In conclusione, prende atto della mancata disponibilità da parte del rappresentante del Governo e del relatore ed insiste per l'approvazione del proprio emendamento 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1.
Approva quindi l'emendamento 1.53 del relatore.

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia la sottoscrizione di tutti gli emendamenti presentati dal collega Paniz.

La Commissione respinge l'emendamento 1.45.

Nicola BONO (AN) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento del relatore 1.54.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, ricorda che l'emendamento 1.54 da lui presentato recepisce una condizione contenuta nel parere approvato dal Comitato per la legislazione.

La Commissione approva l'emendamento 1.54 del relatore.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono assenti i presentatori dell'emendamento 1.32, si intende vi abbiano rinunciato.

Mario PESCANTE (FI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2.
Approva l'emendamento 1.3 (nuova formulazione).
Respinge l'emendamento 1.46.

Roberto POLETTI (Verdi) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.28 di cui è cofirmatario, ritirando conseguentemente l'emendamento 1.29.

Antonio RAZZI (IdV) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 1.28 (nuova formulazione).
Respinge l'emendamento 1.47.
Approva altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.55 e 1.56, nonché gli identici emendamenti 1.33 e 1.48.
Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6.

Mario PESCANTE (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.38, ne illustra il contenuto auspicandone l'approvazione. In particolare, osserva che la proposta intende affrontare il nodo della salvaguardia dei contratti già stipulati, scongiurando l'incremento di un contenzioso presso la Corte costituzionale. Rappresenta quindi la propria disponibilità al ritiro della proposta emendativa laddove il Governo fornisse adeguati chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario Giovanni LOLLI osserva che nessuna disposizione del provvedimento prevede, allo stato, un intervento sui contratti in corso di esecuzione, perché si vuole consentire in realtà un'ampia riflessione su questo punto anche nel corso del prosieguo dell'esame. Non vorrebbe in realtà che le considerazioni espresse dal deputato Pescante prefigurassero una sorta di processo alle intenzioni, senza rappresentare una reale volontà di disciplinare questo aspetto.

Nicola BONO (AN), intervenendo sull'emendamento Pescante 1.38, rileva che il gruppo di Alleanza Nazionale ha assunto sul punto una posizione differenziata da quella degli altri gruppi di opposizione.


Pag. 33

Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene astensione sulla proposta emendativa in esame. Al riguardo osserva che, pur ritenendo fondate le osservazioni del deputato Pescante, non è possibile stabilire per legge il principio della vendita collettiva dei diritti e della redistribuzione degli introiti, la cui applicazione potrebbe essere dilazionata anche di alcuni anni per taluni contratti. Sottolinea invece che la sua proposta emendativa 1.31, già respinta dalla Commissione, aveva proposto l'inserimento di una norma transitoria volta a risolvere tale aspetto. Ritiene che occorrerebbe, invece, che il Governo definisse la data certa per l'entrata in vigore delle nuove norme, piuttosto che fissare tempi per il decorso degli effetti contrattuali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.38 e 1.49

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono assenti i presentatori dell'emendamento 1.36 nonché quello dell'emendamento 1.44, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.50.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono assenti i presentatori dell'emendamento 1.34, si intende vi abbiano rinunciato.

Mario PESCANTE (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.8, di cui auspica l'approvazione, sottolinea che tale proposta racchiude i principi che dovrebbero ispirare il provvedimento in esame, ribadendo la contrarietà ad un intervento del legislatore adottato in violazione dell'autonomia dello sport. Il Governo interviene infatti con legge per stabilire come debbano essere distribuiti i fondi privati senza provvedere alla indicazione dei criteri e parametri. Ribadisce che tale intervento desta perplessità considerato anche che dovrebbe esplicarsi nei confronti di società quotate in borsa.

Nicola BONO (AN) osserva che l'emendamento Pescante 1.8 pone dei problemi di fondo sulle modalità di distribuzione dei diritti sportivi. La necessità di intervenire sulle questioni che hanno determinato gli scandali e la diffusione di elementi di illegalità nel settore sportivo non deve precludere infatti la possibilità di operare in modo mirato sugli aspetti della gestioni dei diritti. A tale proposito, ritiene che, in dissenso con l'intervento demagogico adottato dal Governo, le nuove norme dovrebbero limitarsi a fissare standard minimi senza penalizzare i diversi soggetti coinvolti e perseguire l'obiettivo della trasparenza e della parità di trattamento delle società sportive di grandi e piccole dimensioni.
Preannuncia, pertanto, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene l'astensione sull'emendamento Pescante 1.8, riservandosi di presentare ulteriori proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.8, 1.7, 1.51 e 1.52.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono assenti i presentatori dell'emendamento 1.37, si intende vi abbiano rinunciato.

Il sottosegretario Giovanni LOLLI, intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento Costantini 1.25, osserva innanzitutto che le questioni poste dai deputati dei gruppi di opposizione finora intervenuti sono sicuramente serie e meritevoli della giusta considerazione. Per questo il Governo non intende rispondere con una posizione di chiusura. Ricorda che l'obiettivo che il provvedimento persegue è quello di realizzare anche in Italia le condizioni che sussistono nei maggiori Paesi europei, in cui il cinquanta per cento dei diritti sportivi è distribuito tra tutti i soggetti, mentre l'ulteriore cinquanta è ripartito secondo parametri che riguardano per lo più risultati sportivi. Rileva d'altra parte che in Francia, Germania e


Pag. 34

Regno Unito esiste anche una forma di prelievo, rispettivamente, del 12 per cento da destinare al sistema calcistico o, in generale, sportivo; del 5 per cento, riservato all'ammodernamento degli stadi; del 3 per cento destinato alle associazioni dei calciatori. L'Italia presenta quindi una sua specificità anche in considerazione del sistema di mutualità a favore della serie B.
Al riguardo osserva che vi è non solo un auspicio ma un preciso impegno affinché il sistema italiano non resti sconfitto nella competizione internazionale. Non è possibile peraltro pervenire a tale obiettivo senza un intervento di tipo normativo, anche alla luce dei pur importanti interventi adottati dal Parlamento nel corso della precedente legislatura, che non hanno peraltro sortito alcun risultato concreto. Ritiene d'altra parte che il sistema calcistico italiano non è attualmente in grado di pervenire in modo autonomo ad una soluzione delle problematiche che lo caratterizzano. Per questo la nuova formulazione dell'emendamento Costantini 1.25 segue la posizione assunta dal Governo, favorendo un'iniziativa della Lega Calcio che scongiurerebbe l'attuazione della delega legislativa e consentirebbe la realizzazione della piena autonomia per il settore. Rileva, d'altra parte, che l'intervento del Governo è condiviso da numerose componenti interne alla stessa Lega Calcio.

Nicola BONO (AN), pur prendendo atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Lolli, ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Costantini 1.25 sia da considerare una proposta «manifesto». Si configura infatti un intervento solo formalmente rivolto nella direzione auspicata dai gruppi di opposizione. Di fatto, si non muta invece alcunché nell'impianto del provvedimento in esame. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sull'emendamento 1.25 come riformulato.

Carlo COSTANTINI (IdV), intervenendo sulla nuova formulazione del proprio emendamento 1.25, osserva che le posizioni della maggioranza e quelle rappresentate dal deputato Pescante per il gruppo di Forza Italia non divergono tanto sulla opportunità di fissare delle regole, quanto sul soggetto preposto alla loro definizione. Rileva d'altra parte la preoccupazione per la fissazione di un sistema di parametri troppo ampi in relazione ad un settore che non è riuscito finora a dotarsi di un apparato di regole. Preannuncia in ogni caso la presentazione di un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea che impegni al Governo a dare la indicata interpretazione alla norma della lettera h) del comma 3, come modificato dal suo emendamento 1.25 come riformulato.

Mario PESCANTE (FI) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento Costantini 1.25 pone una questione politica e tecnica. Nel sottolineare di non potere condividere pienamente le proposte emendative presentate dal gruppo di Alleanza Nazionale, rileva che in altri Paesi la citata quota del cinquanta per cento non è distribuita secondo criteri fissati dalla legge. L'intervento legislativo del Governo stabilisce quindi un precedente pericoloso che prelude ad ulteriori interventi di tipo statalista in un ambito che dovrebbe restare invece autonomo. Ribadisce quindi che, in generale, il provvedimento in esame prospetta un'ingerenza dello Stato su aspetti di merito, oltre che di legittimità, in violazione della normativa attualmente in vigore, che riconosce invece al settore sportivo il potere di autoregolamentazione.

Mauro DEL BUE (DC-PS), pur comprendendo la visione autonomistica sostenuta dal deputato Pescante, rileva che lo stesso principio dovrebbe applicarsi allora alla vendita dei diritti televisivi che invece, anche nella proposta Pescante, è centralizzata. Aggiunge che, ferma la scelta di ricorrere allo strumento della delega legislativa, che rappresenta più che altro una scelta formale, appare comunque necessario fissare criteri che portino equilibrio tra le società sportive professionistiche, quelle


Pag. 35

dilettantistiche e quelle che si occupano dei cosiddetti «vivai».

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.25 (nuova formulazione).

Pietro FOLENA, presidente, avverte che è assente il presentatore degli emendamenti 1.40, 1.41, 1.43, 1.42, si intende vi abbia rinunciato.

Nicola BONO (AN) chiede chiarimenti al relatore sulla nuova formulazione dell'emendamento Del Bue 1.30, al fine di comprendere se esso sia riferito esclusivamente al settore del calcio.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, precisa che la lettera h)-bis del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento è riferita agli sport professionistici disciplinati dalle nuove norme e che lo stesso titolo del provvedimento è stato già modificato in tal senso, in conseguenza dell'approvazione del suo emendamento 1.53.

Nicola BONO (AN) ritiene che sia necessario procedere ad una riflessione ulteriore sulla necessità di tenere distinte le diverse questioni, per evitare l'esclusione di taluni settori del mondo sportivo.

Mario PESCANTE (FI) considera opportuno scongiurare ogni confusione tra le numerose discipline sportive di tipo professionistico, ritenendo necessario affrontare il tema con la dovuta attenzione.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, ribadisce che la lettera h)-bis del comma 3 dell'articolo 1 è da intendersi riferita alle competizioni sportive professionistiche e che la questione, segnalata dal deputato Bono e sulla quale è intervenuto il deputato Pescante, non costituisce oggetto di intervento da parte dell'emendamento Del Bue 1.30, così come riformulato.

Nicola BONO (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, l'astensione sulla nuova formulazione dell'emendamento Del Bue 1.30.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.30 (nuova formulazione).

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano per il riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2006.
Atto n. 32.