II Commissione - Giovedì 16 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (C. 1428 Capezzone).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge C. 1428 nel testo risultante dagli emendamenti approvati, così come trasmesso dalla Commissione Attività produttive;
ravvisata la sussistenza di profili di propria competenza, limitatamente alle lettere l) e n) dell'articolo 1, comma 1, nonché all'articolo 2, comma 3;
valutato che gli accertamenti di cui alla summenzionata lettera l) dell'articolo 1, comma 1, a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per inosservanza dei termini procedimentali, non appaiono adeguatamente determinati in ordine al principio di tassatività,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la lettera l) dell'articolo 1, comma 1, nel senso di escludere esplicitamente che dai previsti accertamenti dell'inosservanza dei termini procedimentali possano derivare fattispecie di illecito disciplinare ulteriori rispetto a quelle previste ovvero meccanismi automatici di irrogazione delle stesse.


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ALLEGATO 2

Documento finale, a norma dell'articolo 127 del regolamento su: Proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM (2006) 399).

PROPOSTA DEL RELATORE

La II Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM (2006) 399 definitivo);
acquisito il parere espresso, in data 24 ottobre 2006, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che si allega;
preso atto della rilevanza del fenomeno dei matrimoni transfrontalieri e della sua crescita quale conseguenza della sempre maggiore integrazione in corso tra gli Stati membri dell'Unione europea;
condiviso l'obiettivo generale della proposta di istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell'Unione europea e di garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto riguarda la certezza del diritto la prevedibilità, la flessibilità e l'accesso alla giustizia;
considerato positivamente il principio di attribuire all'accordo tra i coniugi una funzione decisiva sia per la competenza giurisdizionale che per la legge applicabile;
apprezzato il prevalente richiamo al luogo in cui si è svolta e radicata la vita familiare;
riconosciuta la validità della base giuridica della proposta nell'articolo 61, lettera c) e nell'articolo 65, lettera b) del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ottica della cooperazione giudiziaria civile e della promozione della compatibilità delle regole applicabili ai conflitti di legge e di competenza giurisdizionale;
rilevato, sotto il profilo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che:
a) gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati dagli Stati membri e richiedono l'adozione a livello comunitario di norme comuni;
b) un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe insufficiente, considerato anche che tra essi non vige nessuna convenzione internazionale sulla legge applicabile in materia matrimoniale;
c) le legislazioni nazionali sostanziali non sono direttamente interessate dall'azione comunitaria;
d) la maggiore certezza del diritto non potrà che accrescere la fiducia dei cittadini europei nella giurisdizione degli altri Stati membri e quindi favorire la libera circolazione delle persone in seno al mercato interno;
e) lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia non può non includere la tutela dei coniugi transfrontalieri;


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f) la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato;
g) le norme di competenza giurisdizionale e legge applicabile recate dalla proposta risultano dettagliate e precise, per cui non sembra opportuno prevedere il recepimento nel diritto interno, tenendo conto che un qualunque margine di discrezionalità nell'attuare queste norme equivarrebbe a compromettere l'obiettivo della certezza e della prevedibilità del diritto;
rilevato che, secondo l'articolo 20-sexies, l'applicazione di una disposizione della legge designata in base alle norme previste dal proposta regolamento in esame può essere omessa, solo ove tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro;
rilevato che la nozione di ordine pubblico in materia di diritto internazionale privato viene ricondotta dalla giurisprudenza ai principi fondamentali dell'ordinamento riconosciuti dal legislatore come condizioni necessarie per l'esistenza della società ovvero, come da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione, ai principi fondamentali caratterizzanti l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento nonchè ai principi fondamentali della nostra costituzione, o altre regole che pur non trovando in essa collocazione rispondono all'esigenza fondamentale e universale di tutelare i diritti dell'uomo, o che informano il nostro ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale;
sottolineato che appare contrastare con la logica stessa della costruzione dello spazio giuridico europeo la previsione legislativa del limite dell'ordine pubblico nei confronti degli Stati membri, anche alla luce dell'adozione a Nizza della Carta europea dei diritti fondamentali, mentre appare opportuno prevedere tale limite per gli Stati terzi;
invitando le istituzioni comunitarie ad approfondire per il futuro l'ipotesi emersa nel corso dei lavori preparatori di definire una forma di matrimonio europeo quale opzione giuridica aggiuntiva per i coniugi transfrontalieri,

esprime una valutazione positiva

impegnando il Governo a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea il principio per cui l'ordine pubblico del foro non possa essere invocato contro la legge applicabile degli altri Stati membri dell'Unione europea.


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ALLEGATO 3

Documento finale, a norma dell'articolo 127 del regolamento, su: Proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM (2006) 399).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM (2006) 399 definitivo);
acquisito il parere espresso, in data 24 ottobre 2006, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che si allega;
preso atto della rilevanza del fenomeno dei matrimoni transfrontalieri e della sua crescita quale conseguenza della sempre maggiore integrazione in corso tra gli Stati membri dell'Unione europea;
condiviso l'obiettivo generale della proposta di istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell'Unione europea e di garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto riguarda la certezza del diritto la prevedibilità, la flessibilità e l'accesso alla giustizia;
considerato positivamente il principio di attribuire all'accordo tra i coniugi una funzione decisiva sia per la competenza giurisdizionale che per la legge applicabile;
apprezzato il prevalente richiamo al luogo in cui si è svolta e radicata la vita familiare;
riconosciuta la validità della base giuridica della proposta nell'articolo 61, lettera c) e nell'articolo 65, lettera b) del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ottica della cooperazione giudiziaria civile e della promozione della compatibilità delle regole applicabili ai conflitti di legge e di competenza giurisdizionale;
rilevato, sotto il profilo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che:
a) gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati dagli Stati membri e richiedono l'adozione a livello comunitario di norme comuni;
b) un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe insufficiente, considerato anche che tra essi non vige nessuna convenzione internazionale sulla legge applicabile in materia matrimoniale;
c) le legislazioni nazionali sostanziali non sono direttamente interessate dall'azione comunitaria;
d) la maggiore certezza del diritto non potrà che accrescere la fiducia dei cittadini europei nella giurisdizione degli altri Stati membri e quindi favorire la libera circolazione delle persone in seno al mercato interno;
e) lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia non può non includere la tutela dei coniugi transfrontalieri;


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f) la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato;
g) le norme di competenza giurisdizionale e legge applicabile recate dalla proposta risultano dettagliate e precise, per cui non sembra opportuno prevedere il recepimento nel diritto interno, tenendo conto che un qualunque margine di discrezionalità nell'attuare queste norme equivarrebbe a compromettere l'obiettivo della certezza e della prevedibilità del diritto;
sottolineata l'opportunità, evidenziata dalla XIV Commissione nel parere espresso in data 24 ottobre 2006, che nella proposta di regolamento in esame siano rafforzate le condizioni volte a garantire il principio di tutela dei figli minori;
rilevato che, secondo l'articolo 20-sexies, l'applicazione di una disposizione della legge designata in base alle norme previste dal proposta regolamento in esame può essere omessa, solo ove tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro;
rilevato che la nozione di ordine pubblico in materia di diritto internazionale privato viene ricondotta dalla giurisprudenza ai principi fondamentali dell'ordinamento riconosciuti dal legislatore come condizioni necessarie per l'esistenza della società ovvero, come da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione, ai principi fondamentali caratterizzanti l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento nonchè ai principi fondamentali della nostra costituzione, o altre regole che pur non trovando in essa collocazione rispondono all'esigenza fondamentale e universale di tutelare i diritti dell'uomo, o che informano il nostro ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale;
sottolineato che appare contrastare con la logica stessa della costruzione dello spazio giuridico europeo la previsione legislativa del limite dell'ordine pubblico nei confronti degli Stati membri, anche alla luce dell'adozione a Nizza della Carta europea dei diritti fondamentali, mentre appare opportuno prevedere tale limite per gli Stati terzi;
invitando le istituzioni comunitarie ad approfondire per il futuro l'ipotesi emersa nel corso dei lavori preparatori di definire una forma di matrimonio europeo quale opzione giuridica aggiuntiva per i coniugi transfrontalieri,

esprime una valutazione positiva

impegnando il Governo a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea:
a) il principio per cui l'ordine pubblico del foro non possa essere invocato contro la legge applicabile degli altri Stati membri dell'Unione europea, ove non si richiami ai principi inviolabili dei rispettivi ordinamenti costituzionali;
b) il principio per cui sia garantita una effettiva tutela dei figli minori.