II Commissione - Resoconto di giovedì 16 novembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 novembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
C. 1428 Capezzone.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 15 novembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere su cui alcuni componenti della Commissione sono intervenuti formulando taluni rilievi. Invita, pertanto, il relatore, ove lo ritenga, a replicare ai colleghi.

Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It), relatore, rammenta che la proposta di parere è stata redatta sulla base del dibattito


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svoltosi a seguito della relazione il 25 ottobre scorso. Riferendosi al primo rilievo - dei colleghi Tenaglia e Suppa - attinente all'ultimo capoverso della parte motiva, che a sua volta richiama la lettera n) dell'articolo 1, comma 1 del provvedimento, precisa che tale lettera devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia derivante dall'applicazione delle norme sul procedimento mediante autocertificazione. Chiarisce, quindi, che il capoverso si limita a segnalare che la giurisdizione amministrativa è comunque già competente in materia in relazione alla tutela degli interessi legittimi, in termini comunque meramente descrittivi. Ritiene, quindi, opportuno sopprimerlo, avendo verificato che può far insorgere dubbi interpretativi. Quanto al secondo rilievo - del collega Mantini - attinente invece all'osservazione del parere, che riguarda la formulazione della lettera l) dell'articolo 1, comma 1, precisa che tale lettera prevede che l'inosservanza dei termini procedimentali comporti accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste. Nel ricordare che l'osservazione era nata da un richiamo al principio di tassatività emerso nel dibattito e nel condividere, tuttavia, la valutazione positiva del collega Mantini nell'ottica della responsabilizzazione del pubblico dipendente ma anche della sua stessa tutela, chiarisce che, proprio trattandosi di una delega legislativa al Governo, la relativa formulazione dovrebbe più esplicitamente escludere che non si dia luogo a nuove fattispecie disciplinari. Propone pertanto di rimodulare l'osservazione, tenendo conto delle perplessità avanzate dal collega Mantini, nel modo seguente: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la lettera l) dell'articolo 1, comma 1, nel senso di escludere chiaramente che dai previsti accertamenti dell'inosservanza dei termini procedimentali possano derivare fattispecie di illecito disciplinare ulteriori rispetto a quelle previste ovvero meccanismi automatici di irrogazione delle stesse».Riformula, quindi, la proposta di parere alla luce di quanto appena considerato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 1).

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
C. 626 Mazzoni ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marilina INTRIERI (Ulivo), relatore, osserva che il testo unificato - trasmesso dalla I Commissione - è volto ad istituire il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale autorità garante autonoma e indipendente. Ai sensi dell'articolo 1, si tratta di un organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, ciascuno in numero di due, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Il collegio rimane in carica per quattro anni. Gli articoli da 2 a 6 disciplinano rispettivamente i requisiti necessari per ricoprire la carica di membro del Garante dei diritti; il regime delle incompatibilità; le sostituzioni dei componenti impediti; la composizione dell'organico e la facoltà di nomina di consulenti esterni per l'analisi di questioni particolarmente delicate o complesse. Tra queste disposizioni, rientra nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia l'articolo 2, comma 1, che prevede che i componenti del Garante dei diritti debbano essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, alcuni requisiti come l'esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e la riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani. In primo luogo si sottolinea l'indeterminatezza


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di tali requisiti, che si riferiscono a qualità personali la cui ricorrenza nel caso concreto presuppone una valutazione che prescinde da parametri obiettivi. Qualora comunque non si ritenga opportuno sostituire i requisiti di cui al comma 1 con requisiti maggiormente determinabili, non si ravvisa l'esigenza di ancorare il requisito dell'esperienza nel campo dei diritti umani alla sola esperienza relativa alle persone detenute o private della libertà personale, come previsto, invece dalla lettera a), che andrebbe pertanto riformulata.
L'articolo 7 regola i rapporti con i difensori civici e i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale. A tale proposito, si ricorda che attualmente le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, e Sicilia hanno istituito, con legge regionale, figure riconducibili al garante dei detenuti. Per quanto attiene agli enti locali, sono state istituite figure di garanti da parte della provincia di Milano nonché dei comuni di Torino, Biella, Brescia, Bologna, Firenze, Pesaro, Roma, San Severo, Reggio Calabria e Nuoro. La disposizione in esame prevede, quindi, che il Garante dei diritti cooperi con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il Garante prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. Opportunamente si prevede che in nessun caso il Garante dei diritti possa delegare l'esercizio delle sue funzioni ai predetti enti. L'articolo 8 ha per oggetto le funzioni ed i poteri assegnati al Garante dei diritti, al quale è affidato sostanzialmente il compito di verificare le modalità in concreto con cui è data esecuzione alla custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare nonché le condizioni di coloro che sono trattenuti nelle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza ovvero degli stranieri trattenuti presso centri di permanenza temporanea e assistenza. Più in particolare, il Garante esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. È bene precisare che tale funzione si affianca, senza sostituirla, a quella affidata dal secondo comma dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario al magistrato di sorveglianza, secondo cui spetta a questi di esercitare la vigilanza diretta e di assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. Si tratta di una precisazione importante alla luce di quanto, invece, previsto dall'articolo 10, comma 2, del provvedimento, nella parte in cui, modificando l'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, assegna la competenza a ricevere i reclami dei detenuti al Garante dei diritti, anziché al magistrato di sorveglianza. In correlazione alla predetta modifica dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, si prevede che il Garante adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi di tale articolo. Inoltre, spetta al garante di verificare che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali. Connessa a tale funzione è quella di verificare le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza. Come accennato, al Garante spetta anche di verificare il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli


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20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza. Si ricorda che la materia dell'immigrazione rientra nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia solamente in riferimento a profili penalistici (sostanziali o procedurali) ovvero penitenziari (esecuzione della pena nei confronti di immigrati clandestini). Nell'esercizio delle predette funzioni il Garante dei diritti può visitare, senza necessità di autorizzazione o di preavviso ed in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per i minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale ed incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà. Considerato che in sostanza viene ampliata la platea dei soggetti per i quali l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario esclude la necessità dell'autorizzazione della visita da parte del direttore del carcere, potrebbe essere opportuno per ragioni di chiarezza che il provvedimento in esame vada a modificare direttamente tale articolo. Il Garante può prendere visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quali coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale. A tal proposito potrebbe essere opportuno conformarsi alla normativa in materia di tutela della privacy, secondo cui il consenso per il trattamento dei dati personali deve essere espresso in forma specifica e documentata per iscritto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice della privacy. Il Garante, inoltre, può richiedere alle amministrazione responsabili delle strutture penitenziarie le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di ottenere informazioni coperte da segreto relativo alle indagini ed al procedimento penale. Nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, il Garante informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, è in facoltà del Garante richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza dell'esigenza del segreto.
È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di visitare, senza previo preavviso ed autorizzazione, i centri di permanenza temporanea degli immigrati e le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e dei commissariati di pubblica sicurezza. Secondo l'articolo 9, i componenti del Garante dei diritti e il personale addetto all'ufficio nonché i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
L'articolo 10, al comma 1, prevede che tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possano rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma. Il comma 2, come si è già visto, modifica l'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, assegnando la competenza a ricevere i reclami dei detenuti al Garante dei diritti, anziché al magistrato di sorveglianza. Quest'ultima disposizione suscita perplessità non tanto perché si prevede che il Garante possa essere destinatario di reclami da parte di detenuti, quanto piuttosto per l'aver escluso la competenza in merito del magistrato di sorveglianza. Nel procedere a tale sostituzione non si tiene conto che lo strumento del reclamo è direttamente funzionale ai compiti che la legge attribuisce al magistrato di sorveglianza, tra i quali si richiama quello già segnalato di esercitare la vigilanza diretta e di assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dell'ordinamento penitenziario. Considerato che il provvedimento in esame opportunamente non elimina tale compito, si sottolinea l'esigenza di non far venir meno la


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competenza del magistrato di sorveglianza a ricevere reclami dai detenuti. Inoltre, lo strumento del reclamo nei confronti del magistrato di sorveglianza consente al detenuto di esercitare dei diritti che altrimenti gli sarebbero preclusi. A tale proposito, si ricorda che la Corte costituzionale - anche con la sentenza n. 26 del 1999 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 dell'ordinamento penitenziario nella parte ove non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale - ha ribadito più volte che il procedimento di reclamo presso il magistrato di sorveglianza costituisce sede idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale delle leggi. Per quanto con ciò la Corte non abbia comunque inteso affermare la natura giurisdizionale del procedimento di reclamo, non si può non rilevare che sostituire al magistrato di sorveglianza il Garante nel procedimento di reclamo significherebbe far venir meno per il detenuto la possibilità di proporre la questione incidentale di legittimità costituzionale delle leggi che ad esso si applicano. Per le ragioni esposte, appare opportuno inserire nel parere una condizione volta a modificare il comma 2 dell'articolo 10 nel senso di prevedere che il Garante sia un ulteriore soggetto, rispetto a quelli già previsti dall'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, al quale il detenuto può rivolgere un reclamo. Gli articoli 11 e 12 disciplinano il procedimento attraverso il quale il Garante tutela i diritti dei soggetti che sono destinatari della sua attività. Si tratta di un procedimento che, nel caso in cui non si riesca ad ottenere il risultato prefissato dal Garante, si trasforma in procedimento giurisdizionale presso il Tribunale di sorveglianza. L'articolo 11, in particolare, dispone che il Garante dei diritti, quando verifichi che una della amministrazioni penitenziarie tenga comportamenti non conformi alle norme ed ai principi della Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, alle leggi dello Stato e ai regolamenti ovvero che le istanze ed i reclami a lui rivolti siano fondati, possa richiedere all'amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni. Qualora l'amministrazione interessata ometta di conformarsi oppure esprima un dissenso motivato ritenuto insufficiente o disattenda la richiesta, il Garante dei diritti può rivolgersi agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Nel caso in cui gli uffici sovraordinati decidano di provvedere in conformità alla richiesta avanzata dal Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente è obbligatoria. È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di adire il Tribunale di sorveglianza per richiedere l'annullamento dell'atto che reputi illegittimo ovvero per richiedere che l'amministrazione si conformi al comportamento dovuto. Nel caso che si tratti delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della Guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza, il Garante dei diritti richiede eventualmente l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti, anziché del tribunale di sorveglianza. Qualora si tratti di centri di permanenza temporanea e assistenza, la fase giurisdizionale si svolge innanzi richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto. L'articolo 12 introduce l'articolo 71-septies alla legge n 354 del 1975, recante disposizioni concernenti il procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale di sorveglianza. In particolare è stabilito che il giudizio sia introdotto con ricorso presentato dal Garante dei diritti al Tribunale di sorveglianza. È previsto il ricorso in Cassazione nel caso in cui il Presidente del Tribunale dichiari inammissibile il ricorso; qualora, invece, il ricorso sia dichiarato ammissibile, il Presidente del Tribunale con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata e


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all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza, possono essere depositate memorie in cancelleria. All'udienza possono partecipare, oltre al pubblico ministero ed al Garante dei diritti, anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso. Il procedimento si chiude con ordinanza, ricorribile per Cassazione da parte del Garante dei diritti e del pubblico ministero. Si rileva che, nel caso in cui all'udienza abbia partecipato l'interessato, potrebbe essere opportuno consentire anche a questi la possibilità di ricorrere in Cassazione. L'articolo 13 stabilisce che il Garante dei diritti deve presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. L'articolo 14 dispone l'obbligo per il Garante dei diritti di presentare una relazione annuale sul lavoro svolto al Parlamento. L'articolo 15 reca, infine le disposizioni inerenti la copertura finanziaria.

Pino PISICCHIO, presidente, alla luce della relazione svolta, prende atto che l'oggetto del provvedimento presenta molteplici aspetti di competenza della Commissione Giustizia, ponendosi al confine nel riparto concorrente con la I Commissione. Rammenta, al riguardo, che nella precedente legislatura di un analogo provvedimento era iniziato l'esame presso la stessa I Commissione. Ritiene, pertanto, necessario che la Commissione, benché in sede consultiva, si soffermi adeguatamente sui profili di sua competenza.

Manlio CONTENTO (AN) rileva che l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale si ponga in palese contraddizione con la funzione della magistratura di sorveglianza. Chiede al riguardo quale sia la posizione del Governo. A suo avviso, le autorità di garanzia, così come è stato stabilito per quella a tutela dei contribuenti, dovrebbero avere soprattutto poteri di impulso, segnalazione e sollecitazione. Esprimendo perplessità anche sull'ipotesi che si dia al detenuto la possibilità di adire sia il Garante dei diritti che la magistratura di sorveglianza, ricorda come sia già ampia ed articolata nell'ordinamento italiano la tutela dei detenuti stessi, per cui non si avverte affatto il bisogno di istituire un'altra istanza in materia.

Federico PALOMBA (IdV), pur dichiarandosi favorevole all'accrescimento dei livelli di tutela, manifesta la sua contrarietà rispetto alla superfetazione di autorità di garanzia ambiguamente definite. Si domanda di quale ulteriore garanzia si senta il bisogno quando è già stata prevista la giurisdizionalizzazione della tutela dei detenuti grazie alla magistratura di sorveglianza, al di sopra della quale ritiene non sia possibile istituire un'ulteriore istanza.

Gaetano PECORELLA (FI), nel riservarsi una valutazione più approfondita, ritiene che il provvedimento in esame rischi di creare un organismo elefantiaco destinato a complicare più che a favorire la tutela dei detenuti. Sottolineando l'elevato onere finanziario, osserva che la nuova autorità garante non farebbe altro che interporsi tra i detenuti e la magistratura di sorveglianza. Rammentando quanto i tribunali di sorveglianza siano oberati di lavoro, al punto che è stato necessario delegarne taluni compiti ai giudici di sorveglianza, invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze del provvedimento. Segnala poi come non sia affatto chiara la natura della nuova autorità, incerta tra quella amministrativa e quella giurisdizionale. Esprime dubbi anche sul numero dei componenti l'autorità e sulla composizione collegiale che, a suo avviso, contrasta con l'ulteriore previsione di costose consulenze.

Paola BALDUCCI (Verdi), riservandosi di intervenire nel merito successivamente, nell'ottica di una più approfondita valutazione da parte della Commissione di cui condivide assolutamente la necessità, manifesta il dubbio che la nuova autorità garante non vada nel senso dello snellimento delle procedure che viene generalmente auspicato, anche perché sembra delinearsi


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come un organismo farraginoso, costoso e dall'incerto ruolo.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) esprime perplessità sul provvedimento e si associa alla richiesta di poterlo esaminare in tempi adeguati. Nel dichiararsi scettico circa la proliferazione delle cosiddette authority, paventa il rischio di conflitti e sovrapposizioni con la macchina amministrativa e giudiziaria. Critica, infine, il fatto che operando in tal modo si creda di mettersi a posto con la propria coscienza, avendo risolto qualunque problema con l'istituzione di un nuovo organismo di garanzia.

Pino PISICCHIO, presidente, raccogliendo le indicazioni emerse nel dibattito e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 16 novembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile sulla legge matrimoniale (COM (2006) 399).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che l'esame della proposta di regolamento all'ordine del giorno si colloca nell'ambito di un esperimento di procedura di controllo dei Parlamenti nazionali sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, operato nell'ambito della Conferenza degli organismi specializzati per gli affari europei (COSAC), cui il documento finale approvato dalla Commissione Giustizia sarà inviato. Tale documento sarà altresì inviato anche alla Commissione europea che, come noto, ha avviato la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali sia dei propri documenti di consultazione sia delle proprie proposte legislative.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, richiama le principali indicazioni contenute nella relazione precedentemente svolta, circa la rilevanza del fenomeno dei matrimoni transfrontalieri e della sua crescita quale conseguenza della sempre maggiore integrazione in corso tra gli Stati membri dell'Unione europea. Ricorda, altresì, l'obiettivo generale della proposta di istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell'Unione europea e di garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto riguarda la certezza del diritto, la prevedibilità, la flessibilità e l'accesso alla giustizia. Ribadisce di considerare positivamente il principio di attribuire all'accordo tra i coniugi una funzione decisiva sia per la competenza giurisdizionale che per la legge applicabile, nonché di apprezzare il prevalente richiamo al luogo in cui si è svolta e radicata la vita familiare.
Con riferimento all'applicazione del principio di sussidiarietà, ritiene che la proposta non travalichi i fini dell'Unione europea e tratti comunque una materia in cui sarebbe impossibile intervenire sul piano nazionale. Quanto al principio di proporzionalità, rileva che la proposta si limita al conseguimento degli obiettivi prefissati che sono in linea con il diritto comunitario e non legifera oltre. Segnala, poi, l'opportunità che il previsto richiamo all'ordine pubblico del foro non debba includere anche le leggi degli Stati membri dell'Unione europea, ma riguardare soltanto quelle degli Stati terzi, nell'ottica di


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una reale volontà di dare vita ad uno spazio giuridico europeo. Formula quindi una proposta di documento finale, in cui si esprime una valutazione positiva e si impegna il Governo ad operare nella direzione da ultimo indicata (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (AN) chiede chiarimenti al relatore in ordine alle conseguenze sulla legislazione interna anche con riferimento alla clausola dell'ordine pubblico del foro. Chiede anche se la proposta di regolamento incida anche sulla condizione dei figli.

Rosa SUPPA (Ulivo) chiede chiarimenti al relatore circa la doppia scelta del foro e della legge applicabile, nonché sul riferimento residuale alla lex fori.

Giancarlo LAURINI (FI), nel condividere gli obiettivi della proposta di regolamento, ritiene opportuno conservare il richiamo all'ordine pubblico del foro dal momento che, pur esistendo tra gli Stati membri principi giuridici comuni, vi sono taluni aspetti degli ordinamenti nazionali meritevoli di tutela. Chiede al relatore, pertanto, di approfondire la questione.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla tutela dei soggetti terzi rispetto ai coniugi cui viene consentito di accordarsi per la scelta sia del foro che della legge applicabile.

Gaetano PECORELLA (FI) raccomanda di tenere conto della posizione dei figli che potrebbe essere più o meno tutelata a seconda della legge applicabile. A titolo d'esempio, menziona la nuova normativa italiana concernente l'affido condiviso.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, nel rispondere ai colleghi che ringrazia per essere intervenuti, precisa che la situazione dei figli non viene messa in discussione dalla proposta in esame che non modifica i relativi articoli del vigente regolamento (CE) n. 2201/2003 ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 12. Al riguardo, rileva come l'interesse dei minori risulti prevalente rispetto alla scelta conferita ai coniugi. Quanto alla riflessione sul limite dell'ordine pubblico, si richiama alla nozione che risulta dalla giurisprudenza che l'ha ricondotta da sempre ai «principi fondamentali dell'ordinamento riconosciuti dal legislatore come condizioni necessarie per l'esistenza della società», come si legge nella sentenza della Corte di cassazione n. 543 del 23 gennaio 1980, n. 543. Le ultime sentenze della stessa Corte, quali la n. 17349 del 2002 e la n. 22332 del 2004, identificano l'ordine pubblico internazionale con i principi fondamentali caratterizzanti l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento ovvero con i «principi fondamentali della nostra Costituzione, o altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza fondamentale e universale di tutelare i diritti dell'uomo, o che informano il nostro ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale». Osserva, quindi, come sia di tutta evidenza che sarebbe contraddittorio ritenere che le legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea possano essere in contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione od addirittura con i valori fondanti del nostro ordinamento. Fermo restando che ovviamente ipotesi come la poligamia o il ripudio sarebbero escluse, ritiene quanto mai opportuno che si dia fiducia alla cooperazione giudiziaria europea anche perché in tal modo si contribuisce a definire una serie di parametri destinati a pesare sull'eventuale ammissione di nuovi Stati membri.

Pino PISICCHIO, presidente, ringrazia il relatore per i chiarimenti resi. Alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, fa presente che la XIV Commissione nel suo parere ha espressamente posto un'osservazione relativa alla tutela dei figli. Ove il relatore concordi, il documento finale potrebbe menzionare esplicitamente tale osservazione. Quanto ai rilievi emersi circa l'ordine pubblico del foro, sempre ove il relatore concordi, si potrebbe inserire nel


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documento finale un richiamo ai principi inviolabili dei rispettivi ordinamenti costituzionali.

Marilena SAMPERI, relatore, pur ritenendo ultroneo il riferimento ai principi inviolabili dei rispettivi ordinamenti costituzionali, accetta le integrazioni raccomandate dal presidente e riformula la sua proposta di documento finale in tal senso (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (AN) dichiara il suo voto contrario, ritenendo che la proposta di regolamento ecceda le competenze dell'Unione europea e non rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, così come peraltro valutato dal Parlamento dei Paesi Bassi.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di astenersi, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti.

La Commissione approva il documento finale come riformulato dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento e C. 809 Ascierto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 3 agosto 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che il lungo tempo trascorso dall'ultima seduta e dalla successiva presentazione degli emendamenti si deve all'attesa, rivelatasi inutile, della presentazione alla Camera di un disegno di legge in materia in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale che da tempo era stato annunciato dal Governo. Informa la Commissione che il Governo ha inteso presentare tale disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, segnala alcune questioni di natura procedurale che a suo parere sono connesse alla circostanza che il Governo abbia ritenuto di presentare tale disegno di legge al Senato. Nel precisare che gli emendamenti presentati si riferiscono alla sola proposta di legge dell'onorevole Contento, si sofferma sulle difficoltà derivanti dall'articolo 4 relativo alla creazione di una banca-dati, che sono di natura giuridica, organizzativa, finanziaria e comunitaria.

Pino PISICCHIO, presidente, precisa che, a prescindere dalle considerazioni di ordine politico, la presentazione da parte del Governo al Senato di un disegno di legge sulla stessa materia risulta priva di effetto ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, nonché della consolidata prassi parlamentare. Ricorda poi come la Commissione non sia in alcun modo vincolata ad alcuna priorità rispetto all'iniziativa governativa. Ritiene tuttavia opportuno che siano riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti, nell'ottica di procedere comunque speditamente nell'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (AN) ringrazia il presidente per aver chiarito i termini regolamentari della questione. Sul piano politico, stigmatizza l'ingiustificato ed ingiustificabile comportamento del Governo ed in particolare del Ministero per i rapporti con il Parlamento, che ha peccato anche di stile dal momento che la Commissione era in attesa proprio dell'iniziativa governativa.


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Gaetano PECORELLA (FI), concordando con l'onorevole Contento, invita a questo punto il Governo a presentare propri emendamenti al testo in esame presso la Camera. Chiede poi chiarimenti al presidente circa l'assegnazione della proposta a firma dell'onorevole Ascierto.

Pino PISICCHIO, presidente, precisa che l'abbinamento della proposta a firma dell'onorevole Ascierto è intervenuto successivamente alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) esprime seri dubbi sul comportamento del Ministro dei rapporti con il Parlamento e considera necessario un chiarimento al riguardo, domandandosi quale criterio possa avere ispirato la scelta di presentare al Senato il disegno di legge governativo.

Pino PISICCHIO, presidente, ribadisce che si tratta di una scelta comunque priva di conseguenze, perché il provvedimento resta in discussione alla Camera e non può contemporaneamente essere incardinato al Senato.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente di aver sempre considerato pacifica la presentazione alla Camera del disegno di legge in questione, ipotizzando che il lasso di tempo intercorso, reso peraltro necessario dall'acquisizione dei pareri di competenza, possa aver creato il disguido, dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato il testo lo scorso 21 ottobre. Precisa di avere chiesto comunque come ciò possa essersi verificato e come si possa eventualmente porre rimedio. Non si pronuncia, ovviamente, su quanto attiene al Ministero per i rapporti con il Parlamento.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, ritiene che a questo punto la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti possa comunque consentire di riavviare l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, fissa alle ore 12 di martedì 21 novembre la scadenza per la presentazione di ulteriori emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.
C. 1289 Maran, C. 1330 Fabris, C. 1443 Poretti, C. 1495 Governo, C. 1662 Buemi e C. 1834 Pedica.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 15 novembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, chiede se vi siano ulteriori indicazioni circa i soggetti da audire nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Franco GRILLINI (Ulivo) segnala il nominativo del professor Filippo Sartori, dell'Università di Trento, esperto della materia.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) raccomanda di non limitarsi ad audire le associazioni degli utenti e consumatori aventi carattere generalista, ma di sentire anche quelle che presidiano particolari settori nel campo finanziario, bancario ed assicurativo.

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (FI) evidenzia il rischio che dalla nuova legge possano in realtà risultare eccessivamente potenziate talune associazioni dei consumatori ed utenti. Propone perciò che se ne faccia un censimento e che comunque siano audite anche le contro-parti, non limitandosi alla Confindustria, ma includendo anche le articolazioni relative alle diverse categorie imprenditoriali.

Manlio CONTENTO (AN) segnala la necessità di audire anche le associazioni degli avvocati e dei magistrati.

Pino PISICCHIO, presidente, prende atto delle segnalazioni che saranno sottoposte


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all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1569 Mazzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 15 novembre 2006.

Gaetano PECORELLA (FI), relatore, alla luce delle considerazioni svolte ieri dall'onorevole Tenaglia, con cui condivide il mandato di relatore, ricorda l'opportunità di inviare il testo in esame alle facoltà di giurisprudenza ed agli uffici giudiziari al fine di avviare un'ampia consultazione.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, ritenendo che tale consultazione dovrebbe avere luogo in una fase successiva, segnala l'opportunità di sentire il Consiglio superiore della magistratura.

Pino PISICCHIO, presidente, nel rammentare che la Commissione aveva già accettato la proposta dell'onorevole Pecorella di consultare il mondo accademico e giudiziario sin dalla fase iniziale, precisa che ciò non è ancora avvenuto solo perché si sta individuando la più efficace modalità pratica. Fa, quindi, presente all'onorevole Tenaglia che non è consentito al Parlamento chiedere pareri al Consiglio superiore della magistratura su proposte di legge al suo esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1638 Governo, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci.