XIV Commissione - Resoconto di giovedì 16 novembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 novembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi dei campionati di calcio.
C. 1496 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, ricorda che la XIV Commissione è oggi chiamata ad esprimersi sull'ulteriore nuovo testo dell'A.C. 1496 e abb, derivante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Cultura. Nell'ambito di tale Commissione è stato svolto un lavoro proficuo, che ha portato all'approvazione di un testo condiviso, attraverso l'introduzione di elementi di maggiore flessibilità nella disciplina nonché di particolare attenzione per il settore giovanile.
Nell'ambito della presente relazione è, pertanto, opportuno soffermarsi esclusivamente sugli elementi di novità introdotti nel disegno di legge in esame.
Il provvedimento, composto da un articolo unico, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di


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trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi inerenti i campionati professionistici. Obiettivo del disegno di legge è quello di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e la realizzazione di un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.
Tra le innovazioni introdotte dalla VIl Commissione vi è l'estensione della disciplina, originariamente prevista per i soli campionati di calcio, a tutti gli sport professionistici nonché la previsione che gli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi - da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi - siano adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi di questi ultimi.
Il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 1 contengono, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi della delega. In particolare, vengono riconosciuti il carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000 (comma 2, lett. a) e b). Rispetto al testo originario, la formulazione attuale appare maggiormente ampia, in quanto alla lettera b)) è stato soppresso il riferimento specifico ad alcuni principi della richiamata dichiarazione di Nizza.
Tra i principi enunciati nel testo, è stata inoltre specificata la necessità di assicurare una tutela per gli utenti dei prodotti audiovisivi, relativi agli eventi sportivi, residenti non solo in Italia ma anche all'estero (comma 2, lett. h)). Sottolinea al riguardo l'innovazione lessicale, ma di contenuto, nella ridefinizione dei «consumatori» in «utenti».
Particolarmente significative, infine, le novità relative alla ripartizione delle risorse e mutualità. Infatti, oltre a prevedere che la ripartizione delle risorse economiche avvenga in modo da assicurare l'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni, destinando una quota delle medesime a fini di mutualità generale del sistema (comma 2, lett. g)), si è precisato che tale ripartizione sia realizzata anche attraverso regole che potranno essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, favorendo in tal modo una forma di auto-organizzazione del settore (co. 3, lett. h)). Inoltre, la ripartizione deve avvenire in modo tale da valorizzare ed incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile (comma 3, lett. h-bis)).
Quest'ultimo richiamo appare particolarmente in linea con gli orientamenti europei, dal momento che la specificità dello sport è in quella sede presa in considerazione anche sotto il profilo della sua funzione educativa nei confronti dei giovani. In proposito, si ricorda infatti come il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abbia introdotto all'articolo III-282, una norma di sostegno dello sport e della sua funzione sociale ed educativa. In tal senso l'azione dell'Unione promuove l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani.
Ricorda che la XIV Commissione ha già espresso un parere favorevole sul testo base del provvedimento in esame, nella seduta del 19 ottobre 2006, evidenziando come esso fosse conforme agli orientamenti comunitari in materia, emersi in relazione alle decisioni della Commissione europea del 23 luglio 2003, sulla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, del 19 gennaio 2005, relativa al caso Bundensliga, e del 22 marzo 2006, concernente il caso Premier League. In quelle occasioni, infatti, la Commissione europea ha riconosciuto che i club calcistici sono avvantaggiati dalla vendita dei diritti commerciali tramite un punto vendita unico o un'agenzia di vendita congiunta e che, pertanto, gli effetti negativi derivanti dall'accordo comune di vendita sono controbilanciati dalla maggiore quantità di contenuti resi disponibili per una più ampia distribuzione, promuovendo


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così il progresso tecnico o economico dei contenuti mediatici stessi e dei nuovi vettori mediatici che li distribuiscono.
Il parere evidenziava altresì come il Rapporto indipendente sul calcio europeo 2006, adottato al termine di un'indagine condotta su iniziativa della presidenza di turno britannica dell'UE, aveva individuato, tra le misure volte a garantire l'equilibrio tra le squadre partecipanti ad una stessa competizione, la redistribuzione delle risorse mediante la vendita collettiva dei diritti commerciali, definita necessaria e compatibile con il diritto comunitario.
Pertanto, dal momento che le modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito non presentano profili di rilievo comunitario, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, propone di esprimere parere favorevole.

Arnold CASSOLA (Verdi), nel preannunciare il voto favorevole dei Verdi, esprime soddisfazione perché il disegno di legge, accogliendo un suo emendamento presentato presso la Commissione di merito, crea un precedente molto importante in quanto per la prima volta l'utente televisivo viene definito come tale sia in Italia che all'estero. Questo è il primo passo per terminare il criptaggio di programmi televisivi culturali, sportivi, ecc. all'estero.

Antonio RAZZI (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Cassola e annuncia il voto favorevole.

Antonello FALOMI (RC-SE) annuncia il voto favorevole, rilevando come il provvedimento in esame nel prevedere la contrattazione collettiva dei diritti sportivi riconosca come la logica sottostante le «imprese sportive» non possa ricondursi a quella che regola le altre imprese che operano nel mercato. Come pure, è importante il riconoscimento del principio di mutualità che salvaguarda, soprattutto, le imprese minori.

Franca BIMBI, presidente, prendendo spunto dalla ridefinizione, nel testo del disegno di legge in esame, dei consumatori in utenti, osserva che sarebbe interessante una riflessione, eventualmente anche nella forma di un seminario, sulle definizioni, di «utenti, clienti, consumatori», sui riflessi sul dibattito europeo e sulla stessa revisione del Trattato.

La Commissione concorda con le valutazioni del Presidente.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione del Senato di Romania.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.15. alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 novembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 33.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gabriele FRIGATO, relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,


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recante il Codice degli appalti pubblici, in attuazione della norma di delega contenuta nell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Ricorda al riguardo che il decreto legislativo n. 163, recependo le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18 del 31 marzo 2004, ha provveduto contestualmente a uniformare e razionalizzare l'intera materia dei contratti pubblici, unificando discipline precedentemente separate e introducendo in più punti elementi di semplificazione delle procedure. Inoltre, il decreto - al fine di recepire integralmente le norme europee e quindi in attuazione della delega - ha introdotto anche nuovi istituti precedentemente sconosciuti alla (e non ammessi dalla) disciplina italiana degli appalti pubblici.
Si è, tuttavia, immediatamente manifestata l'opportunità di integrazioni e correzioni che hanno portato a successivi interventi normativi, ed in particolare: il decreto legge n. 173 del 2006, convertito dalla legge n. 228 del 2006, che, all'articolo 1-octies, ha differito al 1o febbraio 2007 l'entrata in vigore di alcuni dei nuovi istituti previsti; il decreto legge n. 262 del 2006 (attualmente all'esame del Senato) che, all'articolo 2,comma 85, come modificato durante l'iter alla Camera, novella l'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, relativo agli obblighi delle concessionarie autostradali, facendo salvi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici rispetto agli affidamenti attuati dalle società concessionarie e, contestualmente, incide sulla composizione del consiglio dell'Autorità; e, da ultimo, l'articolo 142 del disegno di legge finanziaria che reca, al comma 3, una modifica di carattere generale all'articolo 163 (concernente l'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
La stessa Commissione ambiente, nella relazione sul disegno di legge finanziaria, nella seduta dello scorso 17 ottobre, ha affermato l'urgenza di un intervento integrativo e correttivo più generale del decreto legislativo n. 163, esigenza ribadita in occasione dell'avvio dell'esame dello schema in oggetto e condivisa dallo stesso Ministro delle infrastrutture, come risulta dalla sua audizione dello scorso 8 novembre. È stata tuttavia ipotizzato che tali ulteriori modifiche dovrebbero essere oggetto di un successivo provvedimento.
Osserva che lo schema in esame interviene quindi apportando solo limitate modifiche al testo del decreto legislativo, che peraltro destano alcune perplessità, con particolare riferimento agli articoli 1 e 4, nonché alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, in quanto riproducono norme già vigenti.
In particolare, l'articolo 1, che novella l'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 in materia di contratti pubblici, è volto a differire al 1o febbraio 2007 l'entrata in vigore di alcuni dei nuovi istituti introdotti dal codice, previsti da disposizioni comunitarie a recepimento facoltativo. Poiché la disposizione in realtà riproduce le norme introdotte dall'articolo 1-octies del decreto-legge, n. 173 del 2006, esse andrebbero espunte dal testo del decreto, salvo che non si intenda ulteriormente differire l'entrata in vigore di tali istituti.
Ricorda che il medesimo articolo 1-octies disponeva il differimento al 1o febbraio 2007 dell'entrata in vigore anche dell'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163: al riguardo si segnala che nel parere reso nell'adunanza del 28 settembre 2006, il Consiglio di Stato coglie l'occasione per proporre la soppressione dell'articolo citato, il quale fa divieto all'impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore.
Ricorda inoltre che l'istituto dell'avvalimento è disciplinato dagli articoli 49-50 del decreto legislativo n. 163. Con il rapporto di avvalimento si indicano le modalità con le quali un'impresa (ausiliata) utilizza le capacità economico-finanziarie, tecnico-organizzative, nonché di attestazione SOA di un'altra impresa (ausiliaria), al fine di soddisfare requisiti di qualificazione richiesti da un bando di gara, essendogli altrimenti preclusa la partecipazione. In altri termini, il ricorso all'avvalimento consente ad un concorrente (singolo, raggruppato, consorziato) che


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intende partecipare ad una gara pubblica per l'affidamento di un lavoro, fornitura, servizio, di raggiungere l'importo del fatturato, la capacità tecnica, la necessaria attestazione Soa ecc. richiesti, che di per sé non avrebbe, utilizzando i requisiti necessari posseduti da imprese terze, non coinvolte direttamente nella procedura concorsuale.
Il Consiglio di Stato rappresenta, infatti, «l'esigenza di recepire sin da adesso l'avviso manifestato, sia pure in un parere informale, dal Servizio legale della Commissione europea in ordine alla coerenza del citato articolo 49, comma 10, con la normativa comunitaria (secondo la quale «...il divieto per l'impresa ausiliaria di partecipare alla realizzazione dell'appalto a qualsiasi titolo può annientare la portata dell'avvalimento. Perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore? Il subappalto non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c'è un caso in cui può essere utile il ricorso al subappalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell'appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero indicare nell'offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte per la quale è competente»). Pertanto, allo scopo di prevenire l'instaurazione di una procedura di infrazione, si propone, la soppressione dell'articolo 49, comma 10, e, in sua sostituzione, la previsione a favore dei concorrenti della facoltà per i medesimi di avvalersi nell'esecuzione dei lavori della società ausiliaria, nei limiti della competenza di questa ultima».
Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, si dà conto delle obiezioni della Commissione europea e si giustifica il differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 49, comma 10, in relazione all'opportunità di una maggiore riflessione sul ruolo che può avere l'impresa ausiliaria nell'esecuzione dell'appalto.
Anche l'articolo 4, che novella l'articolo 177, comma 4, sopprimendo la lettera f), recante uno dei criteri per l'aggiudicazione al contraente generale sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, desta perplessità: come si è detto, tale lettera è già stata abrogata dal citato articolo 1-octies del decreto legge n. 173 del 2006, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Tale abrogazione si è resa necessaria per far fronte alla procedura di infrazione avviata contro l'Italia nel 2002, procedura poi archiviata nel ottobre del 2006. In quanto norma già vigente, l'articolo 4, dovrebbe essere espunto dal testo del decreto.
Analogamente dovrebbe essere espunto dal testo del decreto, in quanto norma già vigente (introdotta dal citato articolo 1-octies del decreto legge n. 173), il comma 2 dell'articolo 6, che disciplina il regime transitorio per le procedure avviate tra la data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici e il 31 gennaio 2007, in relazione agli istituti di cui all'articolo 1, la cui entrata in vigore viene differita al 1o febbraio 2007.
Per quanto riguarda i restanti articoli, si ricorda che l'articolo 2 oltre a talune modifiche meramente formali del decreto legislativo n. 163, prevede: una novella all'articolo 40, comma 4, finalizzata a demandare al regolamento generale di attuazione previsto all'articolo 5 del codice anche la disciplina delle modalità di coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione [numero 1, lett. b)]; attraverso una novella all'articolo 66, comma 7, l'introduzione di un termine per la pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale relativamente ai contratti cd. sopra soglia (numero 2); apposite novelle agli articoli 122, comma 5, e 124, comma 5, finalizzate a coordinare il regime di pubblicità previsto per i contratti cd. sotto soglia, con le disposizioni sopra soglia [numeri 3) e 4)]; l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 184, volto a circoscrivere temporalmente (fino all'entrata in vigore della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006) l'applicabilità delle disposizioni relative alla Commissione speciale VIA (numero 6); l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 216, relativo alle disposizioni


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applicabili al concessionario di lavori o servizi nei settori speciali, nei casi in cui esso non rientri tra gli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli 207-213 e sia scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta (numero 8).
L'articolo 3 reca disposizioni di coordinamento. Tra queste, per il loro carattere sostanziale, si segnalano le seguenti: con riferimento ai contratti nei settori speciali, l'integrazione del disposto del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo. n. 163, al fine di ricomprendere nella definizione di «appalti pubblici di lavori» l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara (numero 1); una novella all'articolo 110 relativo ai concorsi di progettazione e di idee sotto soglia, al fine di estendere agli stessi il sistema della gara previsto all'articolo 91, comma 2 (numero 7); attraverso una novella al comma 21 dell'articolo 253, la sostituzione dell'intesa attualmente prevista con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la semplice consultazione della stessa, nella definizione delle modalità per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture con il quale dovranno essere stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA (numero 15). L'articolo 5 prevede, infine, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Sulla base delle riflessioni esposte propone di esprimere un parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato).

Antonello FALOMI (RC-SE), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la complessità del provvedimento e l'articolazione della proposta di parere del relatore e chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, sempre che i termini assegnati per l'espressione del parere lo consentano.

Franca BIMBI, presidente, precisa che il termine per la conclusione dell'esame è il 2 dicembre.

Gabriele FRIGATO, relatore, rilevata la complessità delle norme in esame che si intrecciano con disposizioni contenute in progetti di legge pendenti presso le Camere e nella stessa legga finanziaria, prendendo atto che il termine assegnato lascia spazi per ulteriori utili riflessioni, concorda con la richiesta di rinvio.

Marco AIRAGHI (AN) dichiara di non avere nulla in contrario sulla richiesta di rinvio.

Franca BIMBI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 16 novembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla riunione della COSAC che avrà luogo a Helsinki dal 19 al 21 novembre 2006.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che il 20 e 21 novembre 2006 parteciperà, con i deputati Marco Airaghi e Rosella Ottone, alla XXXVI COSAC che si terrà ad Helsinki.
All'ordine del giorno della Conferenza sono iscritti i seguenti punti: la valutazione dell'esperimento di controllo di sussidiarietà e proporzionalità; il finanziamento del segretariato COSAC; l'intervento del Primo Ministro finlandese Vanhanen sullo stato di avanzamento della Presidenza finlandese dell'UE; la revisione intermedia del programma dell'Aia con intervento del Commissario europeo responsabile per lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, Franco Frattini; la dimensione settentrionale dell'UE e la Russia.


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Tutti i punti all'ordine del giorno vertono su questioni significative e consentiranno di acquisire, attraverso lo scambio di opinioni tra le delegazioni e con gli oratori, preziosi elementi di conoscenza sui quali riferirà alla Commissione nelle sue comunicazioni successive alla Conferenza.
Desidera ora sottoporre all'attenzione e alla valutazione della Commissione l'orientamento che intende assumere, d'accordo con il Presidente Manzella, su alcune questioni di particolare importanza e delicatezza sulle quali esistono posizioni fortemente differenziate tra le varie delegazioni nazionali. Si tratta di aspetti che ritiene estremamente significativi in quanto attengono, per un verso, all'organizzazione e al ruolo che si intende attribuire alla COSAC e, per altro verso, alla concezione stessa delle funzioni dei Parlamenti nazionali nell'architettura istituzionale dell'UE.
La prima questione attiene alla valutazione dei risultati dell'esperimento sulla sussidiarietà e proporzionalità, svolto sulla proposta di regolamento relativa alla giurisdizione e alla legge applicabile in materia di divorzio: la nostra Commissione ha approvato un parere il 24 ottobre e la Commissione giustizia ha iniziato l'esame lo scorso 9 novembre e dovrebbe concluderlo nella giornata odierna.
Ha già ricordato in occasione dell'esame della proposta di regolamento l'articolazione e le finalità dell'esperimento svolto nell'ambito della COSAC, nonché l'iniziativa della Commissione europea di trasmettere, dallo scorso settembre, ai parlamenti nazionali i propri documenti impegnandosi a tener conto delle osservazioni inviatele da questi ultimi, in particolare sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità.
È pertanto probabile che la valutazione dei risultati dell'esperimento, più che soffermarsi sui contenuti della proposta sarà l'occasione per una discussione sui rapporti tra i Parlamenti nazionali e la Commissione europea e, più in generale, sul ruolo che i primi intendono assumere, a trattati vigenti, nell'ambito del processo decisionale europeo.
Da una sintesi dei risultati trasmessi risulta che gran parte delle Camere che hanno partecipato all'esperimento hanno ritenuto la proposta di regolamento giustificata sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità. Un numero ridotto di Assemblee, tuttavia, ha ritenuto del tutto o in parte priva di fondamento sotto entrambi i profili la proposta. Altre hanno poi posto in rilievo che la motivazione della medesima proposta sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità sarebbe lacunosa e insufficiente e renderebbe, pertanto, non agevole l'esame da parte dei Parlamenti nazionali.
Sarà interessante verificare se e come la Commissione reagirà a questi rilievi critici. Si tratta, infatti, della prima occasione per capire in che modo la Commissione intende dare seguito agli impegni da essa assunti.
La delegazione italiana intende ribadire, come già avvenuto in occasione dell'incontro dei Presidenti della COSAC lo scorso 11 settembre, che è estremamente utile continuare a confrontare le esperienze dei nostri Parlamenti sui metodi di controllo sugli affari europei, inclusi i profili attinenti alla sussidiarietà.
Tuttavia, ritiene necessario che la delegazione precisi la contrarietà a tentativi di configurare l'esperimento in ambito COSAC come un esercizio collettivo del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali. Sia in base ai trattati vigenti sia in base al protocollo annesso al Trattato costituzionale, il controllo è infatti inequivocabilmente considerato come attività dei singoli Parlamenti (anzi, delle singole Camere), e non sarebbe in nessun modo accettabile un esercizio collettivo. È pertanto necessario che le modalità con cui saranno svolti eventuali esperimenti successivi, a partire da quello sulla proposta di direttiva sui servizi postali, rispettino questi principi fondamentali.
Un secondo punto di particolare rilevanza attiene al cofinanziamento del membro permanente del segretariato COSAC.


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Nel corso della riunione dei presidenti di settembre si era già svolto, sulla base di una proposta della Presidenza finlandese, un dibattito circa l'eventuale futuro co-finanziamento, da parte dei Parlamenti partecipanti alla COSAC, del cosiddetto membro permanente del segretariato della Conferenza.
Ricorda al riguardo che sul punto, dopo un lunghissimo dibattito, fu deciso alla COSAC di Roma (ottobre 2003) di sperimentare una forma di segretariato diversa da quella prevista dal regolamento COSAC, che affida le funzioni di segreteria della Conferenza all'amministrazione del Parlamento che esercita la Presidenza di turno. Nel documento approvato a Roma si decise di sperimentare per due anni un segretariato composto da funzionari dei parlamenti componenti la troika presidenziale, affiancati da un membro designato da uno dei parlamenti partecipanti alla COSAC e nominato dai presidenti COSAC («membro permanente»). Soltanto in considerazione della natura sperimentale e provvisoria della decisione, si concordò che non fosse necessario modificare il regolamento. Alla COSAC di Londra (ottobre 2005) si è deciso di prorogare la sperimentazione del segretariato della troika più un membro permanente; nel contempo si è notato (punto 5.5 delle conclusioni), che la questione del finanziamento avrebbe dovuto essere ulteriormente esaminata, e - su richiesta italiana - che modifiche al regolamento COSAC concernenti il segretariato avrebbero dovuto essere discusse entro 2 anni a partire dal 15 gennaio 2006.
La Presidenza finlandese ha prospettato, già in occasione dell'incontro dei Presidenti, una proposta volta a rendere effettivo un meccanismo di cofinanziamento al momento di scegliere il prossimo membro permanente, per il periodo 2008-2010; prevedere un contributo, su base volontaria, a carico dei parlamenti. Si tratterebbe di un importo complessivo di 80-100.000 euro annui, da versare al parlamento di provenienza del membro permanente, per la copertura di spese diverse dalla retribuzione; indipendentemente dal versamento o meno del contributo, tutti i parlamenti interessati potrebbero candidare propri rappresentanti e, comunque, tutti fruirebbero su un piano di parità dei risultati dell'attività del segretariato; l'intesa sarebbe formalizzata tra i soli parlamenti contribuenti e menzionata nelle conclusioni della COSAC.
Ad avviso della Presidenza finlandese, pur essendo opportuna una parallela revisione del regolamento in ordine al segretariato, sarebbe possibile procedere in base ad una decisione della COSAC che modifichi le precedenti conclusioni, nel senso di decidere tale finanziamento in occasione del rinnovo del membro permanente alla scadenza (15 gennaio 2008) di quello attualmente in carica.
Ricorda che in quella riunione, con il Presidente Manzella, ha già espresso alcune obiezioni in merito a tale proposta, che mirerebbe a decidere sul co-finanziamento di un soggetto non ancora nelle sue funzioni, in quanto: il regolamento non è stato modificato nelle parti in cui prevede il segretariato della Presidenza di turno; nessuna decisione è stata presa su un'eventuale altra proroga della sperimentazione. Più in generale, considerata la natura e l'entità dei compiti attribuiti al segretariato COSAC, hanno dichiarato di non ritenere necessaria la presenza di un cosiddetto rappresentante permanente. Un segretariato composto dai soli rappresentanti della Presidenza di turno e degli altri Parlamenti della Troika presidenziale, compreso il Parlamento europeo, sarebbe sicuramente più che adeguato ad assicurare l'effettività e la continuità delle funzioni del segretariato stesso. Hanno tuttavia preannunciato che, di fronte ad una generale valutazione favorevole degli altri parlamenti, e soprattutto in considerazione del valore della candidatura proposta, non si opporranno ad una proroga della sperimentazione avviata quasi due anni fa.
Precisa quindi che la soluzione prospettata dal Parlamento finlandese, ed alcuni dettagli applicativi, sono stati esaminati nelle scorse settimane da un gruppo di lavoro di funzionari dei parlamenti interessati, che ha lavorato a distanza


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mediante lo scambio di e-mail. Nel corso dei lavori di questo gruppo di lavoro è emerso il sostanziale sostegno alla proposta della Presidenza da parte di circa 15 camere alla proposta finlandese. La Camera e il Senato hanno invece ribadito la posizione che insieme al Presidente Manzella aveva preannunciato ad Helsinki.
Nell'ambito del gruppo di lavoro è tuttavia emersa una nuova proposta che appare di grande interesse, avanzata dal Parlamento ungherese. Secondo tale proposta la nomina di un membro permanente distaccato da uno dei parlamenti, pur utile ai fini dell'attività del segretariato, determinerebbe una disparità di trattamento tra i parlamenti che possono sostenere le spese per tale distacco e quelli che non hanno risorse a tal fine. Il cofinanziamento risolverebbe solo in parte tali problemi, coprendo solo una quota delle relative spese, e sarebbe comunque fonte di complicazioni amministrative e finanziarie. Pertanto, il Parlamento ungherese propone che il segretariato sia assicurato, come previsto dall'attuale regolamento, dal Parlamento della Presidenza e degli altri parlamenti membri della Troika. Il Parlamento della Presidenza dovrebbe però impegnarsi a mettere a disposizione per i sei mesi del suo mandato un funzionario dedito specificamente al segretariato. Questa proposta avrebbe il pregio di evitare i problemi della presenza di un membro permanente esterno alla Presidenza assicurando al tempo stesso l'effettività del segretariato COSAC.
Alla luce di questa situazione, d'accordo, con il Presidente Manzella, nella prossima riunione di Helsinki é orientata a ribadire le posizioni sopra ricordate sull'assetto del segretariato, ed in particolare: a riaffermare il carattere preliminare, rispetto a qualunque altra decisione, della modifica regolamentare, come previsto nelle conclusioni della COSAC di Londra; ad evidenziare che la natura e il carico delle competenze del segretariato non rendono necessaria la presenza di un membro permanente. Di conseguenza, sia lei che il Presidente Manzella esprimeranno un orientamento contrario alla proposta finlandese e dichiareranno che il Parlamento italiano non intende partecipare a meccanismi di cofinanziamento; considerano invece la proposta ungherese come un'ottima soluzione di compromesso che andrebbe, a loro avviso, attentamente valutata.

Arnold CASSOLA (Verdi), con riferimento alla proposta finlandese di istituire un segretariato permanente, esprime perplessità sull'efficacia di una struttura che rimane in piedi per l'arco di appena sei mesi e chiede se non sarebbe preferibile immaginare un segretariato fisso, della durata ad esempio triennale, che sia finanziato, di volta in volta, dal parlamento che detiene la presidenza di turno.

Marco AIRAGHI (AN) non concorda con il deputato Cassola rilevando, sulla base della sua esperienza, come spesso negli organismi internazionali si assista ad una progressiva e, a suo avviso eccessiva, crescita degli apparati burocratici, sostenuta spesso dai paesi nord europei; crescita che favorisce, più che una maggiore efficienza, un passaggio delle decisioni dai politici alla burocrazia. Si dichiara pertanto favorevole alla posizione della Presidente Bimbi.

Antonello FALOMI (RC-SE) desidera, innanzitutto, esprimere apprezzamento per l'iniziativa della Presidente Bimbi di sottoporre alla Commissione le linee di indirizzo che intende sostenere nella prossima riunione della COSAC, e che peraltro egli condivide pienamente nel merito.

Franca BIMBI, presidente, prende atto delle posizione emerse e preannuncia che riunirà nuovamente la Commissione, dopo la riunione di Helsinki, per rendere conto di quanto deciso in quella sede.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.