Martedì 28 novembre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 14.
Decreto-legge 279/06: Previdenza complementare.
C. 1952 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2006.
Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, rileva in via preliminare che, benché il provvedimento non sia ancora calendarizzato in Assemblea e la Conferenza dei presidenti di gruppo si riunisca giovedì prossimo, la Commissione è tenuta a concluderne l'esame - in base alle norme regolamentari - entro 15 giorni dall'assegnazione, ossia entro la settimana corrente. Occorre pertanto prevedere la conclusione dell'esame preliminare entro la seduta odierna, al fine di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti in serata, o al più tardi domani mattina. Ciò affinché si possa consentire l'esame e la votazione degli emendamenti nella seduta di domani, inviare quindi il testo, eventualmente modificato, alle Commissioni di merito e votare nella seduta di giovedì il mandato al relatore.
Passando al contenuto del provvedimento, ricorda che la scorsa settimana ha svolto la relazione e ne richiama i tratti salienti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che il testo del disegno di legge finanziaria per il 2007, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, contiene disposizioni che si sovrappongono a quelle dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, disciplinando in maniera differente e incompatibile le questioni relative ai termini per gli adeguamenti delle forme di previdenza complementare alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 252 del 2005. Ritiene che a tale proposito il Governo dovrebbe fornire chiarimenti alla Commissione.
Sestino GIACOMONI (FI) ricordato come il decreto-legge in esame sia stato emanato dal Governo in relazione alla previsione - recata dal testo del disegno di legge finanziaria già approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato - dell'anticipo al 1o gennaio 2007 dell'entrata in vigore della disciplina delle forme pensionistiche
complementari recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ritiene che la diversità di termini previsti nei due testi possa essere corretta attraverso l'approvazione di un emendamento, che auspica possa essere definito concordemente in seno alla Commissione. Il comma 388 del disegno di legge finanziaria all'esame del Senato prevede infatti che il termine per gli adeguamenti previsti dall'articolo 23, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 252 del 2005 sia fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità di attuazione relative all'espressione di volontà del lavoratore sulla destinazione del TFR, mentre l'articolo 1 del decreto-legge in esame anticipa al 31 dicembre 2006 il termine di cui alle citate lettere a) e b), n. 2 e al 31 marzo 2007 il termine di cui alla lettera b), n.1.
Ritiene pertanto che, essendo condivisa l'esigenza del decollo del secondo pilastro della previdenza, per assicurare la necessaria integrazione delle future prestazioni pensionistiche, si possa individuare una condivisa correzione del testo in esame che preveda, per gli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari, un termine temporale più ampio rispetto al 31 dicembre 2006: un termine così ristretto potrebbe infatti determinare l'esclusione di alcuni operatori e dunque la restrizione dell'offerta e della concorrenza, con possibili effetti negativi per gli interessi dei lavoratori. Ritiene pertanto che, per gli adeguamenti agli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, sarebbe opportuno prevedere il termine previsto nel testo del disegno di legge finanziaria oppure fissare il termine del 31 marzo 2007, considerato che l'effettivo afflusso verso i fondi pensione del TFR e dei contributi relativi alle nuove adesioni alla previdenza complementare avverrà a decorrere dal 1o luglio 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, ritiene che le considerazioni del deputato Giacomoni siano meritevoli di attenta considerazione da parte della Commissione e che possano essere oggetto di una proposta emendativa condivisa. Auspica comunque che il Governo esprima il proprio orientamento in ordine al necessario raccordo tra il testo del decreto-legge in esame ed il disegno di legge finanziaria all'esame del Senato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 della giornata odierna.
La Commissione concorda.
Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
Martedì 28 novembre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo su informazione e consultazione dei lavoratori.
Atto n. 45.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Teresa BELLANOVA (Ulivo), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), sia volto a recepire la direttiva 2002/14/CE dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti situati nell'Unione europea, attribuendo alla contrattazione collettiva il compito di stabilire apposite procedure che vincolino i datori di lavoro di dimensioni
medio piccole a informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori secondo determinate modalità.
Il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa - che non riguarda comunque la gestione corrente, di competenza della direzione, bensì la vigilanza e lo sviluppo delle strategie dell'impresa - è stato più volte affrontato in sede comunitaria, soprattutto per quel che riguarda i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori stessi.
La direttiva 2002/14/CE, che il provvedimento in esame è volto a recepire, completa il quadro normativo vigente a livello comunitario, prevedendo procedure di informazione e consultazione con riferimento a tutte le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o a tutti gli stabilimenti che impiegano, sempre in uno Stato membro, almeno 20 addetti. La direttiva è volta quindi a introdurre una disciplina generale per il coinvolgimento dei lavoratori di più ampia applicazione rispetto alle precedenti direttive in materia, introducendo apposite procedure che vincolano i datori di lavoro di dimensioni medio-piccole a informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori secondo determinate modalità. Ricorda in proposito che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 23 marzo 2005 e che è stata avviata una procedura d'infrazione.
Passando ad un esame dettagliato dello schema di decreto legislativo, segnala innanzitutto che l'articolo 1 premette il principio secondo cui le modalità di informazione e consultazione - che saranno stabilite in concreto dalla contrattazione collettiva, in applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 4 - devono essere tali da rendere effettivo il coinvolgimento dei lavoratori, comunque contemperando gli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori.
L'articolo 2 reca alcune definizioni, tra cui si evidenziano quelle di «imprese», «lavoratore», «informazione» e di «consultazione». Più specificamente, si intende: per «imprese», tutte le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitano una attività economica anche non lucrativa (la definizione sembrerebbe comprendere quindi anche le imprese cooperative); per «lavoratore», chiunque presti attività di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (quindi attività di lavoro subordinato); per «informazione» ogni trasmissione di dati dal datore di lavoro ai rappresentanti del lavoratori volta alla conoscenza delle questioni attinenti all'attività della medesima impresa; per «consultazione» ogni forma di confronto e dialogo tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori su questioni attinenti all'attività dell'impresa.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che esso si applichi a tutte le imprese che abbiano più di 50 dipendenti.
Il combinato disposto degli articoli 4 e 5, facendo salve le norme più favorevoli per i lavoratori già previste dalla legislazione vigente, attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità dell'informazione e consultazione, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 e di una serie di indicazioni normative che in sostanza recepiscono quelle contenute nell'articolo 4 della direttiva, in precedenza analizzate.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la contrattazione collettiva, nello stabilire le modalità del coinvolgimento dei lavoratori, deve fare in modo che l'informazione e la consultazione riguardino almeno le seguenti principali tematiche: l'andamento dell'attività e la situazione economica dell'impresa; la situazione e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa e in particolare, nel caso di situazioni critiche per l'occupazione, le misure di contrasto preventivate; le decisioni sul piano gestionale e organizzativo che possano comportare notevoli cambiamenti sul piano dell'organizzazione del lavoro, dei rapporti di lavoro, anche nelle ipotesi di licenziamenti collettivi e di trasferimento di azienda o ramo d'azienda.
Ai sensi del comma 2, l'informazione deve avvenire secondo modalità adeguate alla situazione, in maniera tempestiva in modo da permettere ai rappresentanti dei
lavoratori di poter procedere ad un esame delle informazioni, anche in funzione della preparazione della consultazione. Il comma 3 indica, invece, i criteri relativi alla consultazione, precisando che essa deve avvenire, secondo modalità appropriate allo scopo, tra livelli appropriati della direzione aziendale e della rappresentanza dei lavoratori a seconda della materia trattata. Inoltre, i rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di formulare eventuali pareri sulle questioni trattate e di incontrare il datore di lavoro per ottenere una risposta motivata al medesimo parere e per cercare di raggiungere un accordo sulle decisioni da prendere.
L'articolo 6 prevede per i rappresentanti dei lavoratori l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni ricevute in via riservata, per non arrecare danno all'impresa. In caso di inosservanza di tale obbligo, che permane sino alla scadenza del mandato, è prevista una responsabilità sia sul piano civilistico sia sul piano disciplinare. Il datore di lavoro viene esentato dal coinvolgimento dei lavoratori allorché le informazioni, per la loro natura, possono arrecare danno all'impresa o creare difficoltà alla sua attività. Tuttavia i rappresentanti dei lavoratori, se ritengono che il datore di lavoro senza giustificato motivo si sia sottratto agli obblighi in materia di informazione e consultazione, possono ricorrere al giudice ordinario, anche in via cautelare. Si applica la procedura prevista per il processo del lavoro, eccetto la disposizione di cui all'articolo 410-bis del codice di procedura civile (tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuale). L'articolo in esame inoltre attribuisce anche al datore di lavoro una facoltà di ricorso al giudice ordinario, per far dichiarare la riservatezza delle informazioni (comma 5), fatta salva l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetto codice sulla privacy).
L'articolo 7 attribuisce ai rappresentanti dei lavoratori, nell'esercizio delle loro funzioni relative all'informazione e consultazione, le stesse garanzie previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva per i rappresentanti dei lavoratori. L'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per il datore di lavoro che viola gli obblighi in materia di informazione e consultazione di cui al provvedimento in esame, attribuendo la competenza ad irrogare le medesime sanzioni alla Direzione provinciale del lavoro.
L'articolo 9 disciplina il rapporto tra il provvedimento in esame e le disposizioni già vigenti nell'ordinamento interno in materia di informazione e consultazione. In primo luogo, vengono fatte salve le procedure di informazione e consultazione previste in materia di licenziamenti collettivi dalla legge n. 223 del 1991 e in materia di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda dall'articolo 2112 del codice civile. L'articolo in esame prevede inoltre che, con riferimento all'impresa di dimensioni comunitarie che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 74 del 2002 sul Comitato aziendale europeo, continua ad applicarsi la disciplina di tale ultimo decreto, molto più articolata rispetto a quella prevista dal provvedimento in esame. Vengono infine fatti salvi, con una norma di chiusura, gli altri diritti relativi all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione già esistenti nell'ordinamento interno in quanto previsti dalla legge e dagli accordi collettivi.
L'articolo 10, infine, contiene la clausola di invarianza per la finanza pubblica.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.