I Commissione - Mercoledì 29 novembre 2006


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ALLEGATO

Benefici per le vittime del terrorismo. (C. 616 Mazzoni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I benefici della presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961 di cui sono state vittime cittadini italiani all'epoca residenti in Italia.»
2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato in euro 3.570.226 euro per l'anno 2006, in euro 416.389 per l'anno 2007, e in euro 424.718 a partire dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
1. 2.(Nuova formulazione).Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206).

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I benefici della presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961 di cui sono state vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.»
2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato in euro 3.570.226 euro per l'anno 2006, in euro 416.389 per l'anno 2007, e in euro 424.718 a partire dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente


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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
1. 2.(Ulteriore nuova formulazione).Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Relazione al Parlamento).

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione concernente l'individuazione dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti fuori dal territorio nazionale dal 1o gennaio 1961, non residenti in Italia all'epoca di tali eventi.
1. 01.Il Relatore.