I Commissione - Resoconto di mercoledì 29 novembre 2006


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 novembre 2006.

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge cost. C. 1242 «Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato», di rappresentanti dell'Unione familiare vittime per stragi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 novembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE, indi del vicepresidente Karl ZELLER. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 14.10.

Benefici per le vittime del terrorismo.
C. 616 Mazzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 28 novembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 1.2., volta a meglio precisare la platea dei possibili destinatari del provvedimento (vedi allegato). Osserva altresì che l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea del testo della proposta di legge, quale risultante dall'emendamento stesso, potrebbe essere accompagnata dalla presentazione di un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i presidenti di gruppo, sia di maggioranza sia di opposizione, che impegni il Governo a fornire al Parlamento un quadro complessivo di


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tutti i cittadini italiani vittime di atti di terrorismo compiuti all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, ancorché non residenti in Italia all'epoca dell'evento. In alternativa alla presentazione dell'ordine del giorno, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire direttamente nella proposta di legge una norma che precisi come la limitazione dei benefici ai soli cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento sia disposta nelle more di una ricognizione complessiva, da affidare al Governo. Invita infine il relatore a riformulare ulteriormente il suo emendamento 1.2., sostituendo, al comma 1, le parole «all'epoca residenti in Italia» con le seguenti: «residenti in Italia al momento dell'evento».

Carlo GIOVANARDI (UDC) accoglie la proposta di ulteriore riformulazione del suo emendamento 1.2. formulata dal presidente (vedi allegato).

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene preferibile, tra le soluzioni prospettate dal presidente, quella relativa alla presentazione di un ordine del giorno.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che la formulazione attuale dell'emendamento 1.2. del relatore ha il pregio di definire con certezza la platea dei destinatari della norma. Ritiene peraltro che si potrebbe comunque valutare la possibilità di introdurre nel testo della proposta di legge una disposizione che impegni il Governo a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una relazione concernente l'individuazione dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi di matrice terroristica, compiuti fuori dal territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 1961, non residenti in Italia all'epoca dell'evento. Una volta acquisita tale relazione sarebbe possibile effettuare un nuovo intervento legislativo, volto a riconoscere i benefici già previsti dalla legge vigente a tutti gli eventi terroristici accaduti fuori del territorio nazionale che abbiano coinvolto cittadini italiani.

Carlo GIOVANARDI (UDC), accogliendo la proposta del presidente, annuncia la presentazione di un'ulteriore proposta emendativa (vedi allegato).

Roberto ZACCARIA (Ulivo), alla luce della presentazione dell'emendamento del relatore 1.2 nella nuova formulazione, ritira il proprio emendamento 1.1.

La Commissione approva l'emendamento 1.2. (ulteriore nuova formulazione) e l'articolo aggiuntivo 1.01. del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte altresì che il testo della proposta di legge risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 28 novembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che, nella riunione di ieri, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione proceda allo svolgimento di una attività conoscitiva che potrà articolarsi nell'audizione di rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, di rappresentanti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che hanno concluso un'intesa con lo Stato o che ne hanno fatto richiesta, della Consulta islamica e, infine, di esperti della materia.

Roberto COTA (LNP) chiede specificamente che, nell'ambito delle audizioni relative alla Consulta islamica, siano ascoltati


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i rappresentanti dell'Unione delle Comunità ed organizzazioni Islamiche in Italia (U.C.O.I.I.).

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'Unione delle Comunità ed organizzazioni Islamiche in Italia è compresa nell'ambito della Consulta islamica; dopo l'audizione dei rappresentanti della Consulta potrà essere valutata, qualora emergano posizioni dell'U.C.O.I.I. che si differenzino sensibilmente da quelle degli altri membri, la possibilità di prevedere audizioni ulteriori.

Carlo GIOVANARDI (UDC) ribadisce la posizione già espressa dal suo gruppo, di netta contrarietà all'audizione di esponenti dell'U.C.O.I.I., in quanto si tratta di un'organizzazione assai poco rappresentativa, anzi assolutamente minoritaria, che ha assunto spesso posizioni pubbliche affatto inaccettabili. Al riguardo, ricorda come il dottor Pallavicini, vicepresidente della Comunità Religiosa Islamica (CO. RE.IS.), abbia espresso apprezzamento per tale presa di posizione e come le componenti femminili in seno alla consulta islamica si siano a più riprese schierate contro le posizioni dell'U.C.O.I.I.. Per tutte queste ragioni, ritiene non opportuno offrire a tale organizzazione una tribuna istituzionale così rilevante.

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede conferma del fatto che l'esame preliminare del provvedimento proseguirà al termine del ciclo di audizioni.

Luciano VIOLANTE, presidente, risponde affermativamente alla richiesta del deputato Bocchino.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritiene che sia opportuno ascoltare tutti i componenti della consulta islamica.

Jole SANTELLI (FI) osserva che, poiché l'U.C.O.I.I. fa parte della Consulta islamica, e anzi ne rappresenta sovente la componente più estrema e più problematica, è giusto che sia ascoltata nell'ambito del ciclo di audizioni prospettato dal presidente.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che la decisione di ascoltare tutti i componenti della Consulta islamica sia improntata a criteri oggettivi e che sia opportuno ascoltare anche le componenti che, in seno alla consulta, rappresentano le posizioni più problematiche.

Roberto COTA (LNP) ritiene che, esaminando la Commissione un provvedimento così delicato e gravido di conseguenze, non possa limitarsi ad ascoltare soltanto i soggetti meno problematici, e, in proposito, ricorda come l'ambito di applicazione del provvedimento investa anche il problema delle sette.

Jole SANTELLI (FI) sottolinea l'importanza di procedere, dopo le audizioni dei rappresentanti delle confessioni religiose, all'audizione di esperti della materia che, nella scorsa legislatura, si sono rivelate particolarmente utili al fine di approfondire aspetti rilevanti della problematica in discussione.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che gli esperti che la Commissione ascolterà nell'ambito del ciclo di audizioni programmate potranno certamente offrire elementi utili con riferimento sia ai profili di ordine costituzionale sia ad altri aspetti della problematica della libertà religiosa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Manifestazioni musicali aperte al pubblico.
C. 1729 Adenti.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Cinzia DATO (Ulivo), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame verte su un tema particolarmente significativo, su cui si concentra spesso l'attenzione dell'opinione pubblica: esprime pertanto apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità dimostrata dal presentatore. Ricorda quindi che la proposta di legge, volta a regolamentare il fenomeno dei cosiddetti rave party, aggiunge un nuovo articolo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, disponendo tra l'altro che il responsabile dell'organizzazione di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore. Al riguardo, rileva come tale disposizione incida sul diritto di riunione di cui all'articolo 17 della Costituzione, in base al cui secondo comma, come è noto, per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso, e dunque, nemmeno autorizzazione, mentre, in base al terzo comma, deve essere dato preavviso alle autorità delle riunioni in luogo pubblico, che tuttavia le autorità medesime possono vietare soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Alla luce di tali norme costituzionali, ritiene che sarebbe necessario precisare cosa si intenda per «richiesta» al questore e distinguere il caso di manifestazioni in luoghi privati, anche aperti al pubblico, da quello di manifestazioni in luoghi pubblici. La stessa definizione di «responsabile dell'organizzazione» di un rave party pone, a suo avviso, rilevanti problemi, in considerazione delle modalità organizzative reticolari di questo genere di eventi. Ricorda quindi che la proposta di legge in titolo precisa i contenuti della richiesta al questore, la quale deve indicare, tra l'altro, la previsione del numero dei partecipanti: si tratta a suo modo di vedere di una richiesta di informazioni del tutto incompatibile con la natura dei rave party. Osserva inoltre che le sanzioni penali di cui al comma 3 della proposta di legge si applicano anche ai partecipanti alla manifestazione, i quali possono benissimo essere all'oscuro dell'inadempimento degli obblighi che la stessa proposta di legge individua in capo agli organizzatori. Ricorda quindi che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risale ad un periodo precedente all'approvazione della Costituzione e che, non a caso, la Corte costituzionale ha provveduto a dichiarare l'incostituzionalità di alcune disposizioni in esso contenute, in quanto non compatibili con le previsioni di cui all'articolo 17 della Costituzione in materia di diritto di riunione. Osserva altresì che la proposta di legge sembra smarrire la differenza tra attività di spettacolo di tipo imprenditoriale, come quelle cui fa riferimento l'articolo 666 del codice penale, ed eventi che sono appunto manifestazioni della libertà di riunione. Auspica pertanto che il presentatore voglia modificare la proposta di legge alla luce delle problematiche segnalate. Pur riconoscendo, infine, che, anche grazie alle nuove tecnologie, riunioni e manifestazioni come quelle in discorso possono assumere oggi dimensioni rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza, ritiene che un eccesso di normazione ed un approccio eccessivamente repressivo rischino di rivelarsi controproducenti.

Carlo GIOVANARDI (UDC) esprime sconcerto per le affermazioni del relatore e si chiede, in particolare, quale nesso esista tra la proposta di legge in esame e la libertà di riunione costituzionalmente garantita. Fa presente infatti che molte disposizioni vigenti stabiliscono obblighi in capo agli organizzatori di manifestazioni ed eventi, al fine di garantire condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico. Sotto questo profilo, ritiene apprezzabile l'intenzione sottesa alla proposta di legge in esame, pur dichiarando di condividere le perplessità del relatore sull'estensione delle sanzioni penali a tutti i partecipanti alla manifestazione, mentre sarebbe più opportuno circoscriverne l'applicazione agli organizzatori. Segnala infine come, se si accogliessero


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le tesi del relatore, si finirebbe per creare, in nome dello spontaneismo, una zona franca al di fuori delle norme vigenti nel nostro ordinamento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene che l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia sicuramente datato, come confermano le ricordate censure della Corte costituzionale: esso risponde tuttavia, a suo avviso, ad un'esigenza reale, di modo che si tratta di aggiornarlo, salvaguardandone però la sostanza. Esprime quindi apprezzamento per lo spirito della proposta di legge in esame, pur evidenziando come essa presenti alcuni problemi di coordinamento con la disciplina vigente. Sottolinea altresì che tale proposta di legge fa riferimento alle manifestazioni musicali, laddove altro tipo di manifestazioni potrebbe presentare problematiche del tutto analoghe. Dichiara infine di condividere i richiami del deputato Giovanardi alle esigenze di garantire, in simili contesti, le esigenze di igiene e di sicurezza.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) ringrazia il deputato Dato per l'ampia relazione e sottolinea l'opportunità di approfondire il confronto con la legislazione degli altri Paesi europei in materia di rave party, anche in considerazione del fatto che queste manifestazioni vedono spesso la massiccia partecipazione di cittadini provenienti dall'estero.

Cinzia DATO (Ulivo), relatore, si dichiara stupita per lo sconcerto manifestato dal deputato Giovanardi, essendosi nella sua relazione limitata ad osservare che la proposta di legge, il cui spirito ribadisce di apprezzare, andrebbe modificata in modo da non incorrere in censure di incostituzionalità. In proposito, ribadisce che la giurisprudenza costituzionale opera una distinzione tra spettacoli rivolti al pubblico e spontanee riunioni di cittadini. Osserva altresì che, ove si intendesse disciplinare l'attività dello spettacolo, si dovrebbe tener conto delle rilevanti competenze regionali in materia, mentre la proposta di legge in esame, concernendo la libertà di riunione, l'ordine pubblico e norme di natura penale, rientra sicuramente nella competenza esclusiva dello Stato. Aggiunge infine di non condividere alcune affermazioni contenute nella relazione alla proposta di legge, dove si legge, tra l'altro, che «la libera espressione di chiunque non può coincidere con il danneggiamento di se stessi».

Karl ZELLER, presidente, ricorda che, nella precedente legislatura, si discusse dell'opportunità di modificare l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con riferimento, ad esempio, alle manifestazioni religiose. Ritiene che questo tema meriterebbe ancora oggi una riflessione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara di ritenere quantomeno opinabili alcune delle considerazioni svolte, da ultimo, dal relatore. Ritiene che esse sollevino problemi estremamente rilevanti, che, tuttavia, poco hanno a che fare con l'ambito di intervento della proposta di legge in esame, la quale si concentra su aspetti concreti, come quello dell'agibilità dei locali in cui si svolgono le manifestazioni in discorso e della sicurezza. Ribadisce infine di ritenere per certi versi obsoleta, ma nella sostanza non superata la disciplina cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Franco RUSSO (RC-SE), rivolto al deputato Benedetti Valentini, osserva che i riferimenti evocati nell'ultimo intervento del relatore sono estrapolati dal pensiero di John Stuart Mill e vanno riferiti ad un ambito che tocca le concezioni di fondo della libertà dell'individuo.

Cinzia DATO (Ulivo), relatore, precisa di non aver in alcun modo sottovalutato la portata dell'intervento del deputato Giovanardi, il quale tuttavia ha fatto riferimento al fenomeno dell'organizzazione


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degli spettacoli musicali, che costituisce una fattispecie distinta da quella in esame e che è oggetto di un'apposita disciplina.

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE


Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella e C. 1822 Ascierto.