II Commissione - Mercoledì 29 novembre 2006


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ALLEGATO

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (C. 528 Buemi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo i casi previsti dal primo comma, numero 3,».
1. 50.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole presso case-famiglia protette. inserire le seguenti: Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole, con lei convivente, di età compresa tra tre e dieci anni, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da o, in caso a casa-famiglia protetta con le seguenti: o presso una casa-famiglia protetta, nei casi previsti dall'articolo 275, comma 4,.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
2. 50.Il relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui sia disposta o debba essere eseguita l'espulsione al termine dell'espiazione di una pena detentiva, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, anche fuori dai termini previsti per l'impugnazione, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del provvedimento ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.
2. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 1».

2. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza


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alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa. Tale disposizione si applica anche ai figli minori che si trovino nei Paesi d'origine».
6. 10.Il relatore.