V Commissione - Giovedì 30 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Atto n. 46.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento CEE n. 1612/68. Nota di verifica n. 22 della V Commissione della Camera dei Deputati sull'Atto di Governo n. 46.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione della Camera dei Deputati, l'atto indicato in oggetto. Al riguardo, circa i rilievi e le richieste di ulteriori elementi di valutazione da parte degli Uffici Bilancio si rappresenta quanto segue:
1) Gli Uffici Bilancio rilevano che il parametro relativo al numero dei cittadini comunitari soggiornanti con titolo autonomo o come familiari, non tiene conto della circostanza che a decorrere dal 1o gennaio 2007 risulterebbero comunitari anche i cittadini bulgari e rumeni già legalmente residenti in Italia e che, inoltre, non è previsto un trend di crescita, anche se presumibilmente ridotta, anche negli anni a venire. Da ciò deriverebbe una sottostima dell'onere derivante dal provvedimento.
Al riguardo si fa presente quanto segue:
a) con riferimento all'incremento dei soggiornanti comunitari conseguente all'ingresso nell'Unione europea di Romania e Bulgaria, si fa presente che i soggetti appartenenti a tali nazionalità e legalmente soggiornanti, hanno già oggi la possibilità, da extracomunitari, di ricongiungere i propri familiari, ferma restando la necessità, ai fini della permanenza del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, del possesso dei requisiti reddituali e di assicurazione sanitaria comunque richiesti dal presente provvedimento;
b) occorre altresì tener conto dell'impostazione largamente prudenziale dei parametri considerati dalla relazione tecnica, con particolare riguardo ai seguenti:
nuclei familiari di consistenza relativamente ridotta, con conseguente stima ampiamente prudenziale del numero dei nuovi ingressi (calcolati per nucleo familiare) e dei relativi oneri;
una spesa assistenziale pro capite pari a 600 euro annui accompagnata all'ipotesi che ben uno su tre (33 per cento) degli stranieri di nuovo ingresso diventi beneficiario diretto del sistema di assistenza sociale;
una spesa sanitaria pro capite pari a 1.100 euro annui correlata al consumo «medio» di un cittadino, al netto delle prestazioni di emergenza comunque assicurate, che non tiene prudenzialmente conto della circostanza che la popolazione in oggetto è molto giovane (secondo i dati ISTAT la popolazione straniera residente


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in Italia ha un'età media pari a 30 anni circa), nel mentre il ricorso alle prestazioni sanitarie cresce considerevolmente con l'aumentare dell'età.

In tali termini la valutazione finanziaria indicata nella relazione tecnica risulta congrua.
2) Gli Uffici Bilancio rilevano la mancata considerazione degli oneri di natura sanitaria, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3 del provvedimento.
Al riguardo, si fa presente che correttamente la relazione tecnica limita la valutazione degli oneri sanitari alle disposizioni di cui dall'articolo 7, comma 3, in quanto i soggetti destinatari delle altre disposizioni non determinano oneri a carico del SSN poiché le disposizioni presuppongono necessariamente per l'ingresso e il soggiorno un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale.
3) Gli Uffici Bilancio rilevano come, con riferimento alle singole quantificazioni (in particolare articolo 3, comma 2 e articolo 7, comma 3), la relazione tecnica si limiti ad indicare, di volta in volta, il numero dei soggetti interessati senza fornire indicazioni di dettaglio sui criteri in base ai quali tale platea è stata considerata.
Al riguardo, si precisa che la relazione dà conto nel dettaglio del procedimento di stima secondo il percorso valutativo indicato in premessa della relazione tecnica medesima.
4) Circa le imprecisioni materiali rilevate dagli Uffici Bilancio, si puntualizza quanto segue:
quantificazione dell'onere di cui all'articolo 15 - trattasi di un mero errore di digitazione del numero di soggetti (500 anziché 1.000) in quanto il calcolo dell'onere è effettuato sulla base di una platea di 1.000 beneficiari;
quantificazione dell'onere di cui all'articolo 11 - trattasi di errore nella compilazione della tabella riepilogativa degli oneri, dove, in luogo della cifra 100.000, è stata riportata e computata la cifra 10.000. Pertanto, l'onere complessivo del provvedimento risulterebbe pari a 14,6 milioni di euro, in luogo di 14,5 milioni di euro. Tuttavia tenuto degli arrotondamenti in eccesso effettuati prudenzialmente nell'ambito dell'intero processo valutativo (cfr. in particolare spesa assistenziale pro capite annua «arrotondata» da 513 euro a 600 euro) più che assorbono il differenziale di 90.000 euro riscontrato nel computo della Tabella. In tali termini si ritiene assolutamente congrua la conferma dell'onere a 14,5 milioni di euro.
5) Gli Uffici Bilancio segnalano infine una serie di profili problematici riguardanti l'articolo 24, (Copertura finanziaria), in ordine ai quali si evidenzia che:
la decorrenza dell'onere viene individuata con inizio dal 2007, tenuto conto dei tempi di approvazione e di entrata in vigore del provvedimento e risulta, pertanto, perfettamente coerente, sul piano temporale, con la copertura indicata;
la disposizione risulta correttamente formulata ai fini della copertura integrale degli oneri scaturenti dal provvedimento e analiticamente quantificati per ciascuna disposizione nella relazione tecnica. In ogni caso, si ritiene anche accoglibile il suggerimento espresso dalla Commissione diretto ad integrare la norma con l'indicazione delle singole autorizzazioni di spesa;
si concorda con quanto segnalato circa l'introduzione di apposita clausola di salvaguardia per la compensazione di eventuali eccedenze rispetto alla spesa prevista che, tenuto conto della natura obbligatoria degli oneri, potrebbe essere così formulata:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai


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sensi dall'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Si conferma che eventuali eccedenze di spesa potranno essere fronteggiate mediante prelievo dal Fondo spese obbligatorie di cui all'articolo 7, della legge n. 468 del 1978;
si rileva che la precisazione relativa all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987 è da ritenersi superflua, trattandosi dell'unica gestione fuori bilancio istituita dalla stessa legge.
Inoltre, si esprime parere contrario alla riformulazione proposta, diretta a riferire i limiti dell'intervento del Fondo di rotazione alle risorse indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 62 del 2005, in quanto occorre garantire l'integrale copertura di tutti gli oneri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori, gravosi oneri per procedure d'infrazione comunitaria.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Oggetto: Schema decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/38/CE concernente il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati si osserva quanto segue.

1. Dato sulla presenza del cittadini comunitari.

Il dato dei cittadini comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al 1o ottobre 2006 (224.975) non è comprensivo dei dati relativi agli Stati di prossima adesione all'Unione europea (Romania e Bulgaria) pari a circa 240.000 soggetti.
Il dato non è stato comunicato in quanto ancora non è stata adottata dal Governo la decisione su eventuali limitazioni per l'ingresso per motivi di lavoro per i cittadini di tali Stati. Tale limitazione si ricorda è autorizzata sulla base del trattato di adesione.
Inoltre è da considerare che il testo del provvedimento di recepimento contiene due norme (gli articoli 2 e 3) che riproducono le medesime disposizioni previste negli stessi articoli 2 e 3 della direttiva. Tali disposizioni della normativa europea non hanno, al momento, corrispondenti norme di attuazione nel provvedimento. Sul punto il Governo ha chiesto indicazioni alle Commissioni parlamentari.
La relazione finanziaria, peraltro, è stata comunque elaborata considerando una ipotesi di recepimento delle disposizioni in questione comprendente tutte le possibili categorie indicate nella direttiva. Individuando un numero (25.000) per quei soggetti ulteriori cui potrebbero conseguire oneri che appare senz'altro sovrastimato prudenzialmente se si raffronta ai circa 90.000 ricongiunti annui dei regolarmente soggiornanti extracomunitari pari ad oltre 2.200.000.
La quantificazione effettuata comprende anche soggetti (esempio i partner di cui all'articolo 2 della direttiva) che non possono essere indicati nel recepimento in assenza di una specifica normativa nel nostro ordinamento relativa alle «unioni civili registrate».
Pertanto si ritiene che la stima effettuata per eccesso dell'onere sia più che


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adeguata a coprire anche gli oneri eventualmente conseguenti all'ingresso dei nuovi Stati.

2. Singole quantificazioni.

In ordine alle singole quantificazioni ed ai criteri in base ai quali è stata calcolata la platea di riferimento si sono fatte riferimento alle indicazioni emergenti dai dati acquisiti dagli Uffici territoriali in base alle comunicazioni dei motivi di cancellazione dei soggiorni. Il dato è stato stimato prudenzialmente per eccesso con riferimento ad un terzo dei potenziali beneficiari.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00432 Garavaglia: Accantonamenti indisponibili nell'ambito degli stati di previsione dei Ministeri previsti dai commi 206 e 207 dell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Garavaglia, nel richiamare i commi 206 e 207, dell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 (A.S. 1183), chiede di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga opportuno evidenziare nell'articolato dei prossimi disegni di legge finanziaria, il taglio di spesa che deve essere operato per ciascun intervento, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le poste di bilancio dei vari stati di previsione, anziché ricorrere agli accantonamenti.
Al riguardo, occorre far presente che le disposizioni dei citati commi sono volte a razionalizzare e contenere la spesa, attraverso l'accantonamento e la conseguente sterilizzazione di una quota pari a 4,6 miliardi di euro per l'anno 2007, 5 miliardi di euro per l'anno 2008 e 4,9 miliardi di euro per l'anno 2009 delle dotazioni delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, consentendo la flessibilità della gestione delle risorse tramite la possibilità di modificare gli accantonamenti su iniziativa delle Amministrazioni, effetto che non potrebbe essere realizzato riducendo le poste di bilancio in sede di manovra.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00433 Iacomino e Andrea Ricci: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali d'impresa nuovi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le SS.LL. Onorevoli, con l'interrogazione in esame, segnalano che l'Agenzia delle entrate «sta recapitando, agli operatori delle regioni del sud le autorizzazioni, tardive, all'utilizzo del bonus investimenti per l'anno 2006, mediante una serie di atti formali di accoglimento, che si riferiscono a istanze presentate per la prima volta nel 2005 e nel 2006», inizialmente escluse per carenza di fondi ed accolte in seguito allo scorrimento della graduatoria, reso possibile dalla «nuova disponibilità di risorse conseguente alle rinunce che, progressivamente, vengono inviate all'Agenzia delle entrate» e, per i soli investimenti da realizzare nel territorio della regione Campania, dal recepimento di un'apposita convenzione con cui la regione ha stanziato 50 milioni di euro.
Ciò premesso, le SS.LL. Onorevoli chiedono di conoscere se il Governo, considerate le evidenti difficoltà dei beneficiari nel realizzare gli investimenti entro il ristretto termine del 31 dicembre 2006, non ritenga opportuno consentire, di «avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 dicembre 2007» e «utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo all'avvio dell'investimento».
Al riguardo, si fa presente il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso fino al 31 dicembre 2006, data alla quale - secondo quanto precisato dalla Commissione europea nella decisione con cui, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato UE, ha autorizzato il relativo regime di aiuti - cessano definitivamente gli effetti della disciplina agevolativa in questione.
L'Agenzia delle entrate, sull'argomento, ha precisato che, tenuto conto della scadenza temporale dell'autorizzazione comunitaria relativa al regime di aiuti in questione, l'investimento agevolabile deve, in ogni caso, essere effettuato entro il 31 dicembre 2006, ferma restando la necessità di rispettare, a pena di decadenza dal beneficio, i tempi ed i limiti minimi e massimi di utilizzo, previsti dall'articolo 62, lettera g), della legge n. 289 del 2002.
Peraltro, un'eventuale proroga di tali termini, impregiudicata ogni valutazione di ordine politico, oltre a dover essere stabilita con un intervento di carattere normativo, dovrebbe essere, successivamente, sottoposta all'esame della Commissione europea, secondo la procedura di notifica prevista dall'articolo 88 del Trattato UE, per verificarne la compatibilità con la disciplina comunitaria; valutazione che dovrebbe essere richiesta anche in ordine alla possibilità di utilizzare, per i soli investimenti da realizzare in Campania, la maggiore dotazione finanziaria resa disponibile per effetto della richiamata convenzione con la regione stessa.
Per quanto attiene il quesito circa la possibilità di utilizzare il contributo di cui trattasi entro il terzo anno successivo all'avvio dell'investimento, il Dipartimento per le politiche fiscali fa presente che, secondo la normativa attualmente vigente (articolo 62, comma 1, lettera f) ultimo periodo, della legge n. 289 del 2002), il limite temporale imposto alla fruizione del credito d'imposta ne consente l'utilizzo «entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza». Non risulterebbe, pertanto, rispondente al dettato normativo l'interpretazione restrittiva che sembra emergere dal testo dell'interrogazione laddove si asserisce che il credito d'imposta deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2006.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00434 D'Elpidio: Applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alle Camere di commercio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Dante D'Elpidio chiede di conoscere se gli enti camerali, le cui entrate non sono a carico dello Stato, ma sono rappresentate da contribuzione delle imprese e si caratterizzano per la loro autonomia funzionale, possano essere esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, in quanto gli stessi fanno riferimento ad enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilità anche finanziaria.
Al riguardo, si fa presente che non è possibile escludere le Camere di Commercio dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, in quanto ciò che assume rilievo nelle disposizioni in questione non è il criterio della provenienza delle entrate dell'Ente (proprie e derivate), ma la sua collocazione tra i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei quali sono annoverate le Camere di Commercio.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00435 Vannucci: Utilizzo delle disponibilità risultanti dal bilancio dell'INAIL per finanziare dotazioni infrastrutturali di regioni, province autonome ed enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Vannucci pone quesiti in ordine alle risorse aggiuntive da destinare ad interventi diretti al sostegno dello sviluppo e al finanziamento di interventi per il potenziamento del sistema produttivo e delle infrastrutture.
Al riguardo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che la normativa vigente prevede che l'INAIL possa destinare il 30 per cento dei «fondi disponibili» ad investimenti immobiliari a reddito, e in particolare:
15 per cento per iniziative di pubblico interesse, con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti sul piano nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 1996;
15 per cento per investimenti in campo sanitario, ai sensi della legge n. 549 del 1995.

Fino al 31 dicembre 2005, l'INAIL poteva destinare un'ulteriore quota pari al 25 per cento dei fondi disponibili a investimenti per l'edilizia universitaria.
Con successiva modifica al decreto legislativo n. 104 del 1996 (legge n. 289 del 2002, articolo 38, comma 4) è stato previsto che, a partire dall'anno 2003, l'INAIL impieghi il 5 per cento dei fondi relativi al pubblico interesse in investimenti destinati ad asili per l'infanzia ed altre strutture a tutela della famiglia.
Il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, all'articolo 5, comma 4, prevede, inoltre, che per la realizzazione di infrastrutture con modalità di projet financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
Inoltre, la legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 301, prevede che:
i piani di investimento immobiliare siano deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale;
la realizzazione degli interventi deliberati dall'Istituto è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

Attualmente, a fronte di una ingente disponibilità di fondi (pari a euro 3.620.940.642) per il quadriennio 2002-2005, in relazione alla quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha deliberato, nel corso dell'anno 2005, la realizzazione


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di investimenti immobiliari di notevole valenza sul piano nazionale in campo sanitario, per istituti di ricerca e per pubblico interesse, si registra una situazione di stallo determinata dalla indisponibilità delle necessarie risorse di cassa.
Infatti, l'applicazione del disposto del comma 57 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), limitando, per l'anno 2005, la possibilità di incremento delle spese al 4,5 per cento dell'ammontare delle spese dell'anno 2003 e attestando il possibile incremento percentuale per gli anni 2006 e 2007 al 2 per cento delle corrispondenti spese per l'anno precedente, non consente all'INAIL di inserire in bilancio le risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti programmati.
Analoga situazione si verificherà in relazione ai fondi disponibili relativi all'anno 2006, pari a complessivi euro 890.000.000, per il cui utilizzo si rende comunque necessaria l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla normativa vigente.
In proposito, il comma 480 della finanziaria 2006 prevede che per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono presentare specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL, che risultino disponibili per investimenti.
Attualmente, non risulta che sia stato emanato il decreto ministeriale di approvazione dei progetti ammissibili al finanziamento, che dovrebbe prevedere la quota parte dei progetti nonché le modalità per il finanziamento di tali progetti da parte dell'INAIL.