I Commissione - Marted́ 5 dicembre 2006


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ALLEGATO

Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale (C. 648 cost. Angela Napoli, C. 1571 cost. La Russa, C. 1782 cost. Boato e C. 1849 cost. Zaccaria)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 6 della Costituzione è premesso il seguente comma:
L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
1. 1.Adenti.

Sostituire le parole: All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto in fine con le seguenti: All'articolo 6 della Costituzione è premesso.
1. 14.Santelli, Bruno, Boscetto, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:
La Repubblica tutela altresì le lingue che, con legge regionale, sono riconosciute come lingue storiche regionali.
La legge tutela le lingue storiche regionali costituenti patrimonio culturale della Repubblica.
1. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
La Repubblica tutela altresì le lingue che sono riconosciute come lingue storiche regionali dai rispettivi consigli.
1. 4.Cota, Stucchi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
La Repubblica valorizza gli idiomi locali.
1. 3.Boato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
Sono consentite disposizioni riguardanti l'uso ufficiale di lingue minoritarie, disciplinato da leggi speciali.
1. 5.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
Le lingue usate dalle minoranze possono essere parificate nei casi e nei modi previsti dalla legge.
1. 6.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
La Repubblica garantisce l'uso ufficiale delle lingue delle minoranze linguistiche nei rispettivi territori.
1. 7.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
*1. 8.Boato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
*1. 9.Zaccaria.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando l'uso di altre lingue come disciplinato da apposite norme di legge.
1. 11.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza pregiudizio dell'uso ufficiale delle lingue minoritarie riconosciuto con legge.
1. 10.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto disposto da norme legislative sull'uso delle lingue minoritarie.
1. 12.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la disciplina per le minoranze linguistiche.
1. 13.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.