XII Commissione - Resoconto di marted́ 5 dicembre 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del vicepresidente Dorina BIANCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 10.10.

Nuove norme in materia di parto.
C. 589 Lucchese, C. 1237 Palumbo, C. 1447 Bianchi e Poretti, C. 1611 Poretti e C. 1923 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1632 Dioguardi - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2006.

Dorina BIANCHI, presidente, avverte che, in data 4 dicembre 2006, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1632 d'iniziativa del deputato Dioguardi ed altri, «Disposizioni in materia di diritti della partoriente e del nuovo nato». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella dei progetti di legge C. 589, C. 1237, C. 1447, C. 1611 e C. 1923, comunica che la presidenza ne ha disposto l'abbinamento a questi ultimi ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 1632, d'iniziativa del deputato Dioguardi, affronta in modo organico le problematiche connesse al parto, riproponendo in parte i contenuti della proposta di legge elaborata dalla Commissione nella passata legislatura. Più in particolare, fa presente che


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l'articolo 1 individua le finalità della legge, mentre l'articolo 2 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di definire i modelli organizzativi assistenziali idonei al raggiungimento di dette finalità. Al fine di favorire l'unitarietà dell'assistenza alla donna durante la gravidanza, il parto e il puerperio, l'articolo 3 prevede la realizzazione di un collegamento funzionale tra i consultori, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali extra-ospedalieri presenti nel territorio. Dopo il parto deve essere garantita l'assistenza domiciliare alla madre e al bambino e il sostegno all'allattamento, in modo da favorire la dimissione precoce protetta della madre e del figlio, anche con la partecipazione dell'ostetrica. Rileva quindi che, in base all'articolo 4, il personale addetto ai consultori, integrato da altri operatori del SSN, coordina appositi incontri, sia per la preparazione alla maternità e alla nascita, sia in seguito al parto, ai quali è obbligatoria la partecipazione dell'ostetrica. L'articolo 5, nell'ottica di un graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, prevede che il parto possa svolgersi, su libera scelta della donna, nei reparti ospedalieri, nelle case di maternità individuate dalle ASL o a domicilio. Ricorda ancora che l'articolo 6 è dedicato al parto fisiologico ed è volto a consentire l'unicità dell'evento travaglio, parto e nascita, e a favorire la partecipazione attiva della donna nell'espletamento del parto, garantendo nei reparti ospedalieri la possibilità di usufruire di uno spazio riservato al quale possano avere libero accesso le persone con cui la donna desideri condividere l'evento. Le modalità assistenziali devono garantire, tra l'altro: il rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del nascituro, che deve poter restare accanto alla madre immediatamente dopo il parto e durante tutto il periodo di degenza; un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità; la possibilità di avere accanto il sanitario di fiducia; la promozione dell'allattamento al seno. Fa presente poi che i servizi territoriali offrono l'assistenza domiciliare al puerperio e all'allattamento sulla base delle modalità concordate con le donne; in base all'articolo 7, i servizi territoriali e ospedalieri delle aziende sanitarie locali assicurano la programmazione degli interventi, anche di natura logistico-strutturale, necessari all'attuazione della legge. Ricorda quindi che l'articolo 8 disciplina, in particolare, la «casa di maternità», che si occupa dei parti fisiologici al di fuori degli ospedali, decongestionando i reparti ostetrici. Resta ferma la tempestiva ospedalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti, in una struttura della zona; le Regioni individuano le zone sanitarie nelle quali sperimentare la casa di maternità, disciplinandone l'assetto gestionale e strutturale. L'articolo 9 disciplina il parto a domicilio, prevedendo, a tal fine, che entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero della salute emani apposite linee guida; l'articolo 10 disciplina il servizio di trasporto materno e neonatale destinato alle situazioni in cui si evidenzino condizioni di rischio. Ricorda altresì che la proposta di legge in esame prevede che presso le divisioni di ostetricia sia diffusa un'adeguata cultura della donazione del sangue cordonale (articolo 11); in ragione dei costi derivanti dall'impiego del personale e delle attrezzature, il rimborso alle strutture sanitarie relativo al parto fisiologico è equiparato a quello per il parto cesareo (articolo 12). L'articolo 13 disciplina l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale del SSN interessato, mentre l'articolo 14 indica nel dettaglio i contenuti della relazione annuale, a cura dei competenti organi regionali, sui problemi relativi al parto, all'allattamento al seno e all'assistenza socio-sanitaria, che va trasmessa al Ministero della salute; il Ministro della salute, a sua volta, presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della legge (articolo 15). Fa presente inoltre che, ai sensi dell'articolo 16, tutte le strutture pubbliche o private dotate di punti nascita devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie, nell'ambito di unità operative di pediatria o di neonatologia. L'articolo 17 dispone misure di dettaglio riguardanti le strutture e la dotazione di


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personale: presso tutte le strutture sanitarie deve essere predisposta una zona per le prime cure e l'eventuale intervento intensivo sul neonato, denominata «isola neonatale». In base all'articolo 18, tutti i neonati devono fruire dei comuni controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale. Ricorda ancora che, per ogni nato vivo, deve essere compilata una cartella clinica personale contenente, oltre ai dati previsti dalla disciplina vigente, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'andamento neonatale, ai fini della valutazione dell'efficacia delle cure (articolo 19). L'articolo 20 assicura la continuità nella prestazione delle cure, dando la possibilità ai bambini che devono nuovamente essere ospedalizzati, dopo l'età neonatale, per patologie connesse alla nascita, di tornare nelle medesime divisioni di neonatologia o di patologia neonatale ovvero di terapia intensiva neonatale. Fa presente infine che le agevolazioni per i lavoratori che svolgono attività usuranti sono estese a tutto il personale del ruolo medico e dei profili professionali ostetrici ed infermieristici operanti in unità di terapia intensiva neonatale, in pronto soccorso ostetrico, in sala parto e in sala operatoria (articolo 21).

Giacomo BAIAMONTE (FI) ringrazia il relatore per aver integrato la sua relazione con riferimento alla proposta di legge Dioguardi e altri. Esprime tuttavia meraviglia per il fatto che, ancora oggi, si debba discutere della necessità che i reparti di neonatologia siano affiancati ai reparti ostetrico-ginecologici: si tratta, a suo avviso, di un'esigenza del tutto ovvia ed evidente, alla quale molte strutture ospedaliere hanno da tempo corrisposto mediante adeguate misure organizzative. Sottolinea infine l'importanza della prevenzione in tutti gli ambiti dell'assistenza sanitaria.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, attesa la ricchezza e la rilevanza delle questioni sollevate dai colleghi intervenuti, suggerisce l'opportunità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di svolgere alcune audizioni informali e addivenire alla formulazione di un testo unificato.

La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Dorina BIANCHI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.
C. 780 Di Virgilio.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1891 Castellani - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2006.

Dorina BIANCHI, presidente, avverte che, in data 28 novembre 2006, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1891, d'iniziativa dei deputati Castellani e altri: «Disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nonché in materia di utilizzo, diffusione e posizionamento in strutture fisse e mobili dei defibrillatori stessi». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge C. 780, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Ricorda, inoltre, che l'esame preliminare si è concluso nella seduta del 24 ottobre scorso e che il termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissato al 9 novembre 2006, alle ore 16, è stato rinviato al fine di poter previamente svolgere l'audizione informale del prof. Spinella, presidente di CONACUORE, audizione che ha avuto luogo in data 28 novembre. Pertanto, poiché in data odierna si è proceduto all'abbinamento della proposta di legge C. 1891,


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chiede al relatore una sua valutazione sulle modalità di proseguire l'esame. Ricorda, infine, che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto sull'opportunità di procedere ad ulteriori audizioni informali.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, auspica che la Commissione proceda celermente nell'esame del provvedimento in titolo: a tal fine, considerato l'abbinamento della proposta di legge d'iniziativa della collega Castellani, propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di svolgere le ulteriori audizioni informali nonché di elaborare un testo unificato.

La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Dorina BIANCHI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore: Federazione italiana per la cremazione, Federutility-Sefit e Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1268 Zanotti, recante Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 86 del 16 novembre 2006, a pagina 92, seconda colonna, ventottesima riga, premettere le seguenti parole: «Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI esprime parere contrario sull'emendamento Di».