II Commissione - Mercoledì 6 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (C. 626 ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato C. 626 ed abbinate, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti»;
sottolineato che, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, le competenze attribuite dal provvedimento in esame al Garante dei diritti non si sovrappongono a quelle della magistratura di sorveglianza, ma si limitano ad integrarle al fine di garantire una effettiva ed efficace tutela dei diritti dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere;
in relazione ai requisiti richiesti per la scelta dei componenti del Garante dei diritti:
osservato che l'articolo 2, comma 1, prevede che i componenti del Garante dei diritti debbano essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, alcuni requisiti come l'esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e la riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani;
sottolineata, in primo luogo, l'indeterminatezza di tali requisiti, che si riferiscono a qualità personali la cui ricorrenza nel caso concreto presuppone una valutazione che prescinde da parametri obiettivi;
qualora comunque non si ritenga opportuno sostituire i requisiti di cui al comma 1 con requisiti maggiormente determinabili, non si ravvisa l'esigenza di ancorare il requisito dell'esperienza nel campo dei diritti umani alla sola esperienza relativa alle persone detenute o private della libertà personale, come previsto, invece dalla lettera a);
in riferimento alle competenze attribuite al Garante dei diritti, rilevato che:
il testo unificato affida alla nuova autorità indipendente il compito di verificare le modalità in concreto con cui è data esecuzione alla custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare nonché le condizioni di coloro che sono trattenuti nelle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza ovvero degli stranieri trattenuti presso centri di permanenza temporanea e assistenza;
le competenze attribuite al Garante dei diritti coincidono in parte con quelle che la legge conferisce al magistrato di sorveglianza, il quale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, esercita la vigilanza diretta e di assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti;
la scelta di assegnare al Garante dei diritti competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza


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rischia di tradursi sostanzialmente in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, quando ciò determini una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario (organo terzo appartenente ad un ordine autonomo ed indipendente), come avviene nel caso dell'articolo 10, comma 2, del provvedimento, che modifica l'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, sostituendo il magistrato di sorveglianza con il Garante dei diritti nell'ambito dei soggetti destinatari dei reclami dei detenuti;
la Corte costituzionale - anche con la sentenza n. 26 del 1999 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 dell'ordinamento penitenziario nella parte ove non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale - ha ribadito più volte che il procedimento di reclamo presso il magistrato di sorveglianza costituisce sede idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale delle leggi;
sarebbe più opportuno aggiungere tra gli organi destinatari dei reclami dei detenuti, di cui all'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, il Garante dei diritti, anziché escludervi il magistrato di sorveglianza, per il quale lo strumento del reclamo è direttamente funzionale ai compiti che la legge gli attribuisce;
osservato che, in riferimento ai poteri attribuiti al Garante dei diritti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), questi può prendere visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quali coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale, per cui potrebbe essere opportuno conformarsi alla normativa in materia di tutela della privacy, secondo cui il consenso per il trattamento dei dati personali deve essere espresso in forma specifica e documentata per iscritto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice della privacy;
in relazione ai procedimenti volti a tutelare i soggetti destinatari dell'attività Garante dei diritti, ai sensi dell'articolo 10, rilevato che:
l'articolo 11 disciplina il procedimento, attivabile d'ufficio o a seguito di istanze o reclami ritenuti fondati, attraverso il quale il Garante dei diritti tutela i soggetti destinatari della sua attività, ai sensi dell'articolo 10;
il procedimento di cui sopra si trasforma in procedimento giurisdizionale presso il tribunale di sorveglianza (articolo 12), qualora il Garante dei diritti non riesca ad ottenere dall'Amministrazione la soddisfazione dei diritti o degli interessi dei soggetti da esso tutelati, prevedendo l'articolo 11, comma 5, che questi può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto;
l'articolo 12, nel disciplinare il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza istaurato su ricorso del Garante dei diritti, prevede che alla udienza in camera di consiglio possano parteciparvi anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso, senza tuttavia consentire anche a questi ultimi di ricorrere per Cassazione contro l'ordinanza nel caso in cui abbiano partecipato all'udienza l'interessato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente: «All'articolo 35, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 2), inserire il seguente: «2bis)


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al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire i requisiti di nomina con altri maggiormente determinabili ovvero, qualora non si acceda a tale invito, di non ancorare il requisito dell'esperienza nel campo dei diritti umani alla sola esperienza relativa alle persone detenute o private della libertà personale;
b) all'articolo 8, comma 2, lettera b), la Commissione di merito valuti l'opportunità di stabilire che il consenso della persona privata della libertà per il trattamento dei dati personali da parte del Garante dei diritti deve essere espresso in forma specifica e documentata per iscritto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice della privacy;
c) all'articolo 12, comma 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza possa essere presentato, oltre che dal Garante dei diritti e dal pubblico ministero, anche dal difensore dell'internato o del detenuto interessato che abbia partecipato all'udienza in camera di consiglio.


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ALLEGATO 2

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (C. 626 ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato C. 626 ed abbinate, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti»;
premesso che - al fine di evitare che l'istituzione del Garante dei diritti si ponga in contraddizione con le funzioni attribuite dalla legge alla magistratura di sorveglianza - sarebbe opportuno, piuttosto che attribuire al Garante dei diritti compiti e ruoli che sono già di competenza della magistratura, istituire una autorità garante autonoma e indipendente, alla quale attribuire poteri di impulso, segnalazione e sollecitazione nei confronti della magistratura;
rilevato che:
il testo unificato affida alla nuova autorità indipendente il compito di verificare le modalità in concreto con cui è data esecuzione alla custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare nonché le condizioni di coloro che sono trattenuti nelle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza ovvero degli stranieri trattenuti presso centri di permanenza temporanea e assistenza;
le competenze attribuite al Garante dei diritti coincidono in parte con quelle che la legge conferisce al magistrato di sorveglianza, il quale,ai sensi del secondo comma dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, esercita la vigilanza diretta e di assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti;
la scelta di assegnare al Garante dei diritti competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza rischia di tradursi sostanzialmente in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, quando ciò determini una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario (organo terzo appartenente ad un ordine autonomo ed indipendente), come avviene nel caso dell'articolo 10, comma 2, del provvedimento, che modifica l'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, sostituendo il magistrato di sorveglianza con il Garante dei diritti nell'ambito dei soggetti destinatari dei reclami dei detenuti;
la Corte costituzionale - anche con la sentenza n. 26 del 1999 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 dell'ordinamento penitenziario nella parte ove non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale - ha ribadito più volte che il procedimento di reclamo presso il magistrato di sorveglianza costituisce sede idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale delle leggi;
esprime

PARERE CONTRARIO.