VII Commissione - Resoconto di marted́ 12 dicembre 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica.

La seduta comincia alle 9.40.

Sui lavori della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (UDC), intervenendo sui lavori della Commissione, evidenzia l'esigenza che i lavori della Commissione siano organizzati nel rispetto degli accordi assunti in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha esaminato, nel corso della riunione di martedì 5 dicembre 2006, una proposta di calendario, con l'intesa di una sua integrazione in relazione ai lavori parlamentari dell'Assemblea. In conseguenza del calendario fissato giovedì 7 dicembre, è stato infatti predisposto, nel pieno rispetto della decisione così assunta, il calendario dei lavori per la settimana in corso.

Schema di decreto ministeriale sulla disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale.
Atto n. 48.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli schemi di decreto in esame, recanti la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale e delle classi di laurea magistrale. Preannuncia che svolgerà in questa sede una relazione complessiva sul provvedimento n. 48, riservandosi alcune integrazioni separatamente allo schema n. 49.
Ricorda, preliminarmente, che nella XIV legislatura, gli schemi di decreto indicati erano già stati sottoposti alle Camere per il prescritto parere parlamentare, reso dalla VII Commissione nella seduta del 1o marzo 2006. Tali decreti, sui quali peraltro la Corte dei conti aveva espresso alcune osservazioni, sono stati poi ritirati e ripresentati con alcune modifiche e integrazioni. Riguardo al titolo dello schema di decreto in esame, rileva che il decreto ministeriale n. 270 del 2004, sull'autonomia degli atenei, ha definito il titolo di studio di primo livello «laurea», la cui durata normale è determinata, ai sensi del successivo articolo 6, in tre anni. Ritiene opportuno quindi utilizzare la medesima denominazione espungendo la parola «triennale», che non viene peraltro mai utilizzata nel corpo del provvedimento.
Lo schema di decreto in esame si compone di 7 articoli e di un allegato recante la numerazione e denominazione delle classi nonché la definizione degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili per ciascuna classe. Osserva che in linea generale, gli interventi di modifica sembrano finalizzati a definire criteri generali più rigorosi per l'attivazione di corsi di studio, nonché per il riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento da un corso di laurea all'altro, anche con riferimento alle università telematiche. È stato inoltre limitato il numero degli esami per corso di laurea; si è data poi la possibilità di istituire corsi di laurea interclasse, qualora il relativo ordinamento didattico soddisfi i requisiti delle medesime. Si prevede, quindi, un periodo transitorio di tre anni per l'attivazione delle nuove classi di laurea. L'avvio dei nuovi corsi è stabilito infatti a partire dall'anno accademico 2007-2008 ed il 2009-2010, mentre a decorrere dal 2010-2011 sono soppresse le classi di laurea e le classi di laurea specialistiche contenute nei vecchi decreti del 2000. Segnala che su tale rinvio si sono espressi favorevolmente il CUN e la CRUI, sottolineando peraltro la necessità di prorogare conseguentemente il termine del 31 gennaio per la presentazione degli ordinamenti didattici, qualora si intendesse effettivamente avviare i nuovi corsi a decorrere dal 2007-2008. Riterrebbe che su tale questione la Commissione potrebbe esprimersi in senso positivo, si dichiara personalmente favorevole a rinviarne l'attivazione all'anno accademico 2008-2009.
Ricorda, con riguardo ai requisiti per l'attivazione dei corsi, che l'articolo 1, comma 9, prevede che un corso di laurea - o di laurea magistrale - possa essere attivato solo qualora la metà degli insegnamenti sia tenuta da docenti di ruolo presso l'ateneo ovvero presso atenei convenzionati, fermo restando che i docenti non possono essere conteggiati più di due volte. Evidenzia che poiché tale norma va a modificare la disciplina dei requisiti minimi per l'attivazione di corsi di studio, sarebbe opportuno procedere al coordinamento con il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 che ha definito i predetti requisiti. È inoltre stabilito, all'articolo 3, che i regolamenti didattici di ateneo assicurino una solida preparazione di base mediante la concentrazione dei crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti; i regolamenti devono altresì assicurare un numero minimo di crediti pari a 12 e 18 per i corsi di laurea per le attività formative autonomamente scelte dallo studente e per quelle affini o integrative. Sottolinea che, accogliendo una condizione in tal senso contenuta nel parere della VII Commissione del 1o marzo scorso, per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, è assicurata la libertà di scelta tra


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tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. Quanto alla mobilità degli studenti, il riconoscimento integrale dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti in caso di trasferimento tra corsi afferenti la medesima classe è stato sostituito da un riconoscimento non inferiore al 50 per cento. Tale limite non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Riguardo a tale ultima previsione riterrebbe opportuno che il Governo chiarisse come intende trattare tali studenti, anche al fine di non ingenerare profili di compatibilità con la disciplina vigente.
Aggiunge che secondo quanto richiesto dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, al fine di evitare la parcellizzazione dei crediti, i decreti stabiliscono inoltre che le università garantiscano a ciascun insegnamento un congruo numero di crediti formativi. Per ciascun corso di laurea non vi deve essere un numero superiore a venti esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Ai regolamenti didattici di ateneo è rimessa la definizione della quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, che non può essere inferiore al 50 per cento dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Evidenzia quindi che il conseguimento di 180 crediti consente l'ammissione alla prova finale e il rilascio del titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione. Tale norma sembrerebbe quindi prevedere la possibilità di un'abbreviazione dei corsi di studio qualora siano stati conseguiti i prescritti crediti. Al riguardo rileva che il decreto ministeriale n. 270 del 2004 prevede che la durata normale dei corsi di laurea sia di tre anni; è altresì da valutare la disposizione del medesimo decreto che individua la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno in 60 crediti. Aggiunge che l'articolo 6 dello schema in esame disciplina il rilascio del titolo di studio, prevedendo che la denominazione corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso e che essa non possa coincidere con articolazioni interne dei medesimi corsi. È inoltre previsto il rilascio, come supplemento di diploma, di un certificato recante, secondo modelli conformi a quelli europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente. Il successivo articolo 7 reca, infine, una norma transitoria che consente la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti nonché la facoltà, per gli studenti iscritti a detti corsi, di optare per i corsi di laurea afferenti alle nuove classi.
Aggiunge che l'allegato allo schema di decreto in esame contiene la numerazione e la denominazione di 43 classi di laurea - a differenza delle 41 classi definite dal decreto ministeriale 4 agosto 2000 e delle 44 classi del precedente schema -, per ciascuna delle quali sono indicate, oltre agli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili, di base e caratterizzanti. Per ciascuna classe di corsi è determinato il numero minimo di crediti che gli ordinamenti devono riservare alle sole attività formative di base e caratterizzanti in misura non superiore al cinquanta per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. Le classi di laurea sono rimaste sostanzialmente invariate. Segnala in particolare che non è più presente la classe L 31 - Scienze giuridiche, in considerazione dell'istituzione di una classe delle lauree magistrali in giurisprudenza con un percorso unitario quadriennale (LMG/01, ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2005); la classe L 4 - Disciplina dell'architettura, dell'ingegneria civile e del disegno industriale è stata divisa in tre classi L 4 - Disegno industriale, L 17 - Scienze dell'architettura e L 23 - Scienze e tecniche dell'edilizia; la classe L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali è divisa


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in due classi: L 25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali e L 26 - Scienze e tecnologie alimentari; accanto alla classe L 24 - Scienze psicologiche (ex L 34), lo schema di decreto ritirato aveva istituito la classe L 43 - Tecniche psicologiche, ora soppressa, conformemente a quanto segnalato dal CUN e dal parere della VII Commissione.
Per ciascuna classe di corsi è determinato il numero minimo di crediti che gli ordinamenti riservano a queste ultime in misura non superiore al quaranta per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4 del decreto ministeriale n. 270/2004, che anche per le lauree magistrali ha ridotto il numero dei crediti vincolabili a livello nazionale con il decreto ministeriale in commento.
Agli elementi descrittivi finora esposti, ritiene quindi opportuno aggiungere alcune considerazioni di merito, ineludibili dinanzi ad un provvedimento di particolare rilevanza qual è quello della definizione dei criteri, delle forme e della funzione dei segmenti della formazione universitaria, ossia la fase finale degli studi universitari in vista dei successivi segmenti, che il legislatore farebbe bene a normare, sia pure in linea di principio. Si riferisce all'addestramento e al collegamento, da un lato, col mondo produttivo e, dall'altro, con il mondo della ricerca. Considera, pertanto, necessario valutare il provvedimento in esame avendo presenti le esigenze e le condizioni della ricerca e della formazione, oggi, in relazione ad un principio da considerare insuperabile della vita universitaria, il nesso didattica-ricerca, preparazione professionale-formazione culturale. In tal senso, preliminarmente ricorda che la crisi del sistema universitario italiano - ma anche europeo - non è attribuibile a questa o a quella patologia, pur condannabile e da estirpare con la massima severità, ma va ricondotta a ragioni strutturali e sostanziali, così da poter dire che le patologie sono una conseguenza e non una causa della crisi. Tale crisi è dovuta alla straordinaria trasformazione culturale in atto: trasformazione di categorie epistemologiche, di concetti etici, di valori comportamentali. Uno degli elementi portanti di tale trasformazione è il benemerito avvento - ben lontano dall'essere completato - dell'università per tutti in luogo dell'università per pochi.
Aggiunge che in una complessa situazione culturale e sociale il legislatore non deve presumere di poter fornire la soluzione, un compito non suo, ma di certo mostrare di avere consapevolezza, anche per indurre gli atenei ad affrontare la questione e non eluderla, come, purtroppo avvenuto finora, almeno nella generalità del casi dinanzi alle decisioni legislative circa l'ordinamento degli studi. Ritiene che ciò, specificamente, comporti che la situazione attuale è data, negativamente, dalla parcellizzazione dei valori, e, positivamente, dal pluralismo dei valori; il che determina la centralità della responsabilità individuale nelle scelte da compiere e, quindi, per quanto attiene specificamente al mondo universitario, la centralità della considerazione da dedicare alla figura dello studente e alla figura del docente, fino al punto di poter dire che un intervento legislativo davvero innovativo, come la situazione richiede, dovrebbe essere in grado di delineare una nuova figura dello studente e del docente in relazione alle trasformazioni culturali intervenute ed in atto. In ciò, ovviamente, l'ordinamento delle classi di laurea e dei corsi di studio ha incidenza determinante; va ribadito comunque il ruolo determinante dello Stato nel sostenere la formazione universitaria, nel senso di garantire la funzione pubblica dell'istruzione universitaria, che non può essere ridotta e, tanto meno, delegata ad altri soggetti. Rileva che è appena il caso di precisare che quanto detto non significa disconoscere l'esistenza ed il ruolo delle università non statali, ma significa che, anche queste, devono assicurare la funzione pubblica dell'università. In tal senso lo Stato deve sostenere gli atenei come del resto avviene in tutti i Paesi civili ed avanzati, ad iniziare dagli Stati Uniti d'America, dove l'intervento dello Stato non è inferiore al 50 per cento dei costi.


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Ritiene che sia necessario altresì prendere atto effettivamente, e non a parole, della sussistenza ed incidenza della cosiddetta «società della conoscenza», la quale richiede la definizione di un rigoroso equilibrio tra quantità della richiesta di conoscenza rivolta alle università e qualità della formazione offerta; il che riporta alla rilevanza enorme della disciplina delle classi di laurea e degli ordinamenti degli studi. Sottolinea che guardato in tale ottica il provvedimento sottoposto all'esame della VII Commissione, vadano sottolineati alcuni principi ispiratori così come enunciati e, in votis, da rafforzare. Si tratta in particolare, del ruolo riconosciuto alla verifica dei risultati e del profitto, che, tra l'altro, implica riconoscere al Ministero un ruolo di coordinamento e di controllo in luogo del governo minuto e burocratico del sistema; il ripristino del significato dell'autonomia universitaria. È, infatti, evidente che non è possibile procedere alla rigorosa verifica dei risultati - ossia a valle e non a monte del processo - senza enfatizzare il principio dell'autonomia e, più precisamente senza specificare la necessità di un corretto rapporto tra autonomia del sistema, che tocca al Ministero dell'Università e all'Agenzia di valutazione, e autonomia delle parti, che tocca alle singole sedi. A tal proposito precisa con chiarezza di non essere d'accordo con il rilievo del CUN che vede, nel provvedimento in esame, una limitazione dell'autonomia. Non esita a dire che tale rilievo, oltre a non considerare la distinzione di sopra enunciata tra «autonomia del sistema» ed «autonomia delle parti», appare ispirato alla confusione sul significato del concetto di autonomia, che è concetto positivo e non negativo,ossia, come purtroppo è stato ritenuto e praticato da molte sedi universitarie, secondo cui autonomia significa la «possibilità di fare tutto quanto non è vietato dalla legge». È vero precisamente il contrario, se solo si ricordi la distinzione tra autonomia ed eteronomia. Del resto, l'autonomia delle parti ricava forza e significato dalla forza dell'autonomia del sistema, e ciò - per dire solo una cosa - al fine di consentire una effettiva valutazione, che non può effettuarsi in assenza di regole che consentano la compatibilità dei confronti.
Ritiene inoltre importante una sollecitazione di interventi di merito nella configurazione delle classi e dei corsi di laurea, giacché la verifica dei risultati è impossibile senza la considerazione del merito. Se ciò non si fa - e purtroppo poche volte si è fatto - qualsivoglia sistema - 3+2, 1+2+2 o altri - è poco più di una formula cabalistica. Considera del resto che, dal privilegiamento dell'impalcatura formale/architettonica dei sistemi adottati dalla legge derivano le conseguenze negative ad iniziare dal lamentato scadimento degli studi e dei risultati. In tal senso, sono assai importanti le indicazioni del provvedimento in esame laddove si accenna alla possibilità di ridurre il numero degli esami e al coordinamento dei programmi. Ritiene infatti che il sistema dei crediti imponga forme di accertamento del profitto che superino le forme tradizionali dell'esame, a vantaggio di alcune prove annuali complessive, che configurino autentiche scansioni nello sviluppo degli studi e nell'accertamento del profitto conseguito. Precisa che siffatte forme di accertamento, da collegare al coordinamento dei programmi dei vari insegnamenti, sono del tutto coerenti con quella interazione tra i saperi particolari, che rappresenta il livello e il carattere attuale della ricerca scientifica, la quale, come si è detto, va collegata strettamente con la didattica, non può essere di qualità inferiore al modo d'essere della ricerca.
In conclusione, invita tutti i componenti la Commissione ad una attenta considerazione delle osservazioni compiute a commento del provvedimento in esame, auspicando che il Governo valuti di tenerle in debita considerazione, enfatizzando i principi innovativi del provvedimento in forme più coraggiose di quelle, pur importanti, adottate. Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.


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Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale.
Atto n. 49.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio TESSITORE (Ulivo), relatore, ricorda che lo schema di decreto n. 49, in esame, si compone di 8 articoli e di un allegato recante la numerazione e denominazione delle classi nonché la definizione degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili per ciascuna classe. Anche in questo caso si prevede un periodo transitorio di tre anni per l'attivazione delle nuove classi di laurea magistrale. Rinvia alle considerazioni comuni già svolte in riferimento all'esame dello schema di decreto n. 48, ribadendo che anche in questo caso i regolamenti devono assicurare un numero minimo di crediti pari a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale per le attività formative autonomamente scelte dallo studente e per quelle affini o integrative.
Aggiunge che secondo quanto richiesto dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, al fine di evitare la parcellizzazione dei crediti, si stabilisce anche in questo caso che le università garantiscano a ciascun insegnamento un congruo numero di crediti formativi. Per ciascun corso di laurea magistrale non vi deve essere un numero superiore a dodici esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Anche in questo caso ai regolamenti didattici di ateneo è rimessa la definizione della quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, che non può essere inferiore al 50 per cento dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. Il conseguimento di 120 crediti consente poi l'ammissione alla prova finale e il rilascio del titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione. Tale norma sembrerebbe quindi prevedere la possibilità di un'abbreviazione dei corsi di studio qualora siano stati conseguiti i prescritti crediti. Al riguardo ricorda che il decreto ministeriale n. 270 del 2004 prevede che la durata normale dei corsi di laurea magistrale sia di due anni; riterrebbe opportuno valutare la disposizione del medesimo decreto che individua la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno in 60 crediti.
Ricorda quindi che l'articolo 7 disciplina il rilascio del titolo di studio, prevedendo che la denominazione corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso e che essa non possa coincidere con articolazioni interne dei medesimi corsi. È inoltre previsto il rilascio, come supplemento di diploma, di un certificato recante, secondo modelli conformi a quelli europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente. Il successivo articolo 8 reca, invece, una norma transitoria che consente la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti nonché la facoltà, per gli studenti iscritti a detti corsi, di optare per i corsi di laurea afferenti alle nuove classi.
Sottolinea che l'allegato allo schema di decreto recante la definizione delle classi di laurea magistrale contiene la numerazione e la denominazione di 94 classi di laurea (a differenza delle 104 classi definite dal precedente DM 28 novembre 2000 e invariato rispetto allo schema di decreto ritirato), per ciascuna delle quali sono indicate, oltre agli obiettivi formativi qualificanti, solo le attività formative caratterizzanti. Le classi di laurea sono rimaste sostanzialmente invariate. Segnala in particolare che nella classe LM 11 - Conservazione e restauro dei beni culturali sono confluite le classi 11/S Conservazione dei


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beni scientifici e della civiltà industriale e 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; nella classe LM 14 - Filologia moderna sembra essere confluita anche la classe 40/S - Lingua e cultura italiana; sono state espunte la classe 22/S - Giurisprudenza e la 102/S Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, in considerazione dell'istituzione di una classe delle lauree magistrali in giurisprudenza con un percorso unitario quadriennale (LMG/01, ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2005); sono state istituite le classi LM 24 - Ingegneria dei sistemi edilizi e LM - 26 Ingegneria della sicurezza; la classe LM 38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale e la classe LM 94 - Traduzione specialistica e interpretariato hanno sostituito le classi 39/S - Interpretariato di conferenza e 104/S Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica; è istituita la classe LM 66 - Sicurezza informatica; le classi relative alla filosofia (17/S e 18/S) sono confluite nell'unica classe LM 78; le classi relative alle scienze storiche (93/S, 94/S,97/Se 98/S) sono confluite in un'unica classe LM 84 - Scienze storiche; è istituita la classe LM 93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, rinviando per le considerazioni critiche a quanto rilevato nella relazione allo schema di decreto n. 48.

Nicola BONO (AN) chiede quale sia il termine fissato per l'espressione del parere sugli schemi di decreto esaminati.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che il termine è fissato per domenica 17 dicembre 2006.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA indi del vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il viceministro dell'istruzione, Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 10.20.

Esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato e abbinate C. 1399 Angela Napoli, C. 1614 Aprea.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pietro FOLENA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, temporaneamente impossibilitato a partecipare all'avvio della seduta odierna, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato), sui quali preannuncia l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il viceministro Mariangela BASTICO esprime parere conforme a quello testé espresso dal presidente in sostituzione del relatore.

Emerenzio BARBIERI (UDC) si dichiara perplesso dei pareri espressi dal presidente, in sostituzione del relatore, e dal rappresentante del Governo, in quanto così facendo si sbarra la strada a un qualsiasi confronto sul merito delle questioni. Rileva, poi, la necessità che siano dettagliate motivate le ragioni dei pareri medesimi, come previsto e sempre realizzato nella precedente legislatura.

Pietro FOLENA, presidente, nel precisare innanzitutto che nella precedente legislatura non si verificava sempre quanto il deputato Barbieri ha segnalato, fa presente che le ragioni dei pareri espressi sugli emendamenti potranno essere specificate per ciascuna proposta emendativa.


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Nicola BONO (AN), considerato che anche il deputato Frassinetti, che ha presentato un consistente numero di proposte emendative, arriverà in ritardo alla seduta per problemi di traffico aereo, riterrebbe opportuno procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, nel senso di passare immediatamente alla discussione della esame della risoluzione 7-00065 Garagnani per poi riprendere l'esame in sede referente del provvedimento in discussione.

Pietro FOLENA, presidente, segnala che alla discussione della risoluzione 7-00065 Garagnani dovrà comunque partecipare un rappresentante del Governo. Ritiene che la Commissione può proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge, considerato che appare possibile intervenire sul complesso degli emendamenti, alla presenza del viceministro Bastico.

Fabio GARAGNANI (FI), nell'illustrare il complesso dei suoi emendamenti, rileva l'opportunità dell'approvazione dell'emendamento 1.10, attesa l'importanza di una conoscenza generale delle discipline oggetto del corso di studi degli anni precedenti: ciò vale, ad esempio, con riguardo alla storia. Quanto all'emendamento 1.11, si tratta di una proposta emendativa rilevante, che auspica il relatore e la maggioranza possano tenere nella debita considerazione, in quanto è in gioco il senso di appartenenza alle tradizioni culturali del Paese e più in generale all'Europa, il che contribuirebbe a fronteggiare la crisi delle giovani generazioni. Dopo aver illustrato brevemente gli emendamenti 1.12 e 1.13, segnala che l'emendamento 1.15 riveste importanza strategica, sulla scorta di quanto precedentemente evidenziato riguardo l'emendamento 1.11, posto che si sottolinea l'importanza della conoscenza da parte del candidato della tradizione culturale del Paese e dei principi della carta costituzionale. Fa presente, inoltre, che l'emendamento 1.48 appare estremamente significativo per ragioni attinenti all'unicità del sistema nazionale di formazione e per l'esigenza di garantire la pari dignità professionale dei docenti; si produrrebbe altrimenti una forzatura contro il dettato della disciplina vigente. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 2.2.

Nicola BONO (AN) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Garagnani 1.11 e 1.15.

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva la necessità di un chiarimento sull'utilizzo della lingua italiana nelle scuole, con specifico riferimento a quanto accade in alcune regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il viceministro Mariangela BASTICO precisa che la lingua italiana negli istituti indicati è prevista come lingua ufficiale insieme a quella delle minoranze linguistiche.

Domenico VOLPINI (Ulivo), osservato che non appare chiaro cosa intenda il deputato Garagnani quando parla della tradizione culturale e identitaria nazionale, atteso che in tale concetto possono essere compresi alcuni valori di fatto ormai superati, rileva l'importanza che i membri delle commissioni di esame, interni ed esterni, siano trattati in maniera paritaria anche dal punto di vista retributivo Non si comprende peraltro la ratio del provvedimento nella parte in cui si parla dell'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, si rammarica per il ritardo con cui partecipa ai lavori della Commissione, connesso a ragioni indipendenti dalla sua volontà. Ricorda che le audizioni informali di rappresentanti di associazioni operanti nel settore della scuola hanno evidenziato una precisa richiesta nella direzione di un'approvazione del presente provvedimento. Fa presente che gli emendamenti presentati sembrano richiedere un maggiore rigore e che, pertanto, sono coerenti con l'impianto complessivo del provvedimento.


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Per quanto riguarda in particolare taluni emendamenti presentati dai deputati Sasso e De Simone, ricorda che la legge n. 62 del 2000 ha riconosciuto la funzione pubblica delle scuole paritarie affinché anche i docenti di quelle scuole possano essere in possesso di determinati requisiti e in modo che le scuole paritarie medesime possano avere gli stessi diritti e doveri nello svolgimento dell'esame di Stato. Quanto alle osservazioni del deputato Volpini, fa presente che ha richiamato l'esigenza di un'interpretazione rigorosa della disposizione, in quanto non risulta da nessuna parte che i commissari interni non percepiscono una retribuzione per le lo svolgimento delle loro funzioni.
Ribadisce quindi l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che, altrimenti, il parere è contrario.

Il viceministro Mariangela BASTICO, nel ribadire che le valutazioni del relatore sono condivise anche dal Governo, aggiunge per completezza che in alcune regioni a statuto speciale vigono specifiche disposizioni riguardanti la lingua, considerato che gli studenti si esprimono nella lingua di riferimento. Nel segnalare comunque che i colloqui negli esami di Stato si svolgono in lingua italiana, fa presente che il presente provvedimento reca disposizioni che richiamano la normativa precedente.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Valentina APREA (FI) illustra l'emendamento 1.16, di cui è primo firmatario, ricordando che la cosiddetta «legge Berlinguer» ha eliminato lo scrutinio di ammissione provocando problemi di funzionalità del sistema. Nel ricordare che nella precedente legislatura era stata prevista una verifica delle competenze ogni due anni, precisa che l'emendamento 1.16 intende inserire la certificazione delle competenze nel curriculum vitae degli studenti. Ritiene, quindi, che tale emendamento vada nella direzione di un richiamo alla responsabilità degli studenti.

Emerenzio BARBIERI (UDC), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Aprea 1.16, ne raccomanda l'approvazione ritenendo che sia una proposta di buon senso che va nella giusta direzione indicata dalla collega Aprea.

Il viceministro Mariangela BASTICO ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, sono state fatte attente valutazioni sul punto, scegliendo di chiedere il recupero dei debiti di tutti gli anni pregressi, proprio al fine di evitare che lo studente si trascini negli anni un debito riguardante una precisa materia fino alla maturità. Invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'emendamento Aprea 1.16 in quanto vincolerebbe la valutazione del consiglio di classe espropriandone l'autonoma valutazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.16.

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Goisis 1.28, 1.30, 1.27 e 1.29, si intende vi abbia rinunciato.

Alba SASSO (Ulivo) ritira i suoi emendamenti 1.36 e 1.37, ribadendo peraltro che tali proposte emendative intendevano garantire gli istituti paritari da quegli abusi, che si sono recentemente verificati, atteso che il problema dei «privatisti» ha assunto dimensioni allarmanti, che hanno investito anche profili di carattere penale. Al fine di evitare l'eccessivo svilimento del percorso formativo, a suo avviso, occorre garantire che i privatisti sostengano l'esame di Stato nella scuola pubblica. Si riserva quindi di presentare ordini del giorno nel corso del successivo esame dell'Assemblea che impegnino il Governo ad adottare tutte le misure idonee a risolvere questo grave problema.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE), nel concordare con le valutazioni testé espresse dal deputato Sasso, richiama l'esigenza di equità nel percorso formativo. Per tale ragione, peraltro,


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insiste sulla votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2, di cui è cofirmataria.

Domenico VOLPINI (Ulivo) ritiene che occorra rivedere l'accreditamento delle scuole paritarie, modificando la legge n. 62 del 2000, evitando al contempo che continuino a funzionare i cosiddetti «diplomifici»: la modifica delle commissioni d'esame va in questo senso. Considerato peraltro che la legge n. 62 del 2000 ha consentito alla scuola paritaria di svolgere funzioni di scuola pubblica, richiama l'esigenza di un controllo degli obiettivi raggiunti.

Nicola BONO (AN), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto contrario sugli emendamenti De Simone 1.1 e 1.2, in quanto votare a favore significherebbe soprattutto ledere principi costituzionalmente garantiti.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto contrario sugli emendamenti De Simone 1.1 e 1.2 segnalando la necessità di un nuovo confronto sulle tematiche oggetto di tali proposte emendative, anche considerato il fatto che un autorevole esponente della maggioranza, la deputata Sasso, ha rappresentato problemi gravi sulla scuola paritaria. Occorre, quindi, uno sforzo comune per superare il divario ideologico e pregiudiziale nei confronti di tali scuole facendo sì che i «diplomifici» vengano chiusi, ma che al contempo la libertà di educazione venga effettivamente salvaguardata senza minare la possibilità di scelta da parte dei genitori della scuola pubblica o di quella privata.

Alba SASSO (Ulivo), intervenendo per una precisazione, ribadisce che intende presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea affinché il Governo si impegni a monitorare attentamente la situazione nelle scuole paritarie, anche in vista dello svolgimento dei prossimi esami di Stato.

Emerenzio BARBIERI (UDC), nel dichiarare di non condividere gli emendamenti De Simone 1.1 e 1.2, si dichiara stupito del fatto che il deputato Sasso abbia presentato due proposte emendative identiche a deputati del gruppo di Rifondazione comunista, sapendo che avrebbe poi dovuto ritirarle per non creare una situazione di imbarazzo per il relatore. Nel riconoscere invece la coerenza della posizione espressa dal gruppo di Rifondazione comunista, giudica strumentale che il deputato Sasso abbia scelto infine di presentare un atto di indirizzo in Assemblea, quale l'ordine del giorno che, come è noto, non si nega a nessuno.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, rileva l'opportunità di una verifica in tempi brevi su questi temi, anche per comprendere se il provvedimento in esame verrà applicato con successo. Ricorda che la legge n. 62 del 2000 è stata approvata con la piena maggioranza del Governo di centro-sinistra e che rappresenta il primo intervento nella direzione di un finanziamento per garantire alle scuole paritarie i medesimi diritti e doveri della scuola pubblica. Condivide certo le preoccupazioni espresse dai deputati Sasso e Guadagno, sottolineando peraltro che alcuni istituti paritari cattolici hanno manifestato analoghe preoccupazioni sul fenomeno dei «privatisti»; il provvedimento in esame prevede peraltro una verifica per valutare i risultati raggiunti.
Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli emendamenti De Simone 1.1 e 1.2

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) precisa che non intende esprimersi per una soppressione della scuola paritaria quanto per una scuola inclusiva e laica affinché il percorso formativo possa portare a un unico esame di Stato valido per tutti. Insiste, quindi per la votazione degli emendamenti De Simone 1.1 e 1.2 di cui è cofirmatario.

Pietro FOLENA, presidente, dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dalla collega De Simone.

Il viceministro Mariangela BASTICO, nel condividere le preoccupazioni espresse


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dal deputato Sasso, sottolinea che il provvedimento in esame prevede disposizioni importanti per contrastare gli abusi che si sono verificati, che hanno fatto perdere credibilità e autorevolezza alla scuola. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo per i candidati esterni di iscriversi a scuole ubicate nelle zone di residenza per lo svolgimento dell'esame di Stato. Reputa ragionevole la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, considerato che è necessario verificare puntualmente il fenomeno degli abusi. Segnala infine che la composizione mista delle commissioni d'esame rappresenta una garanzia di giudizio e che di questo occorre tenere conto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti De Simone 1.1 e 1.2.

Paola FRASSINETTI (AN) illustra l'emendamento 1.39, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione.

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva che l'emendamento 1.39 rappresenta una proposta di buon senso di cui il Governo e il relatore dovrebbero tenere conto. Rileva, infatti, che l'emendamento reca una formulazione più appropriata rispetto al testo del provvedimento il cui contenuto non appare chiaro e potrebbe determinare problemi nell'applicazione della norma.

Domenico VOLPINI (Ulivo) sottolinea che l'emendamento Frassinetti 1.39, per essere sensato, dovrebbe recare un riferimento al riconoscimento reciproco dei titoli di studio.

Nicola BONO (AN) invita la Commissione a riflettere sull'emendamento 1.39, considerato che la disposizione prevista nel testo in esame appare ambigua in quanto non si comprendono quali titoli dovranno possedere i candidati non appartenenti ai paesi dell'Unione europea. Per tale ragione, l'emendamento in esame riveste estrema importanza in quanto vincola tali candidati al possesso di determinati requisiti. Ritiene, invece, che la reciprocità dei titoli di studio rappresenti un altro aspetto che non ha attinenza in tale sede.

Il viceministro Mariangela BASTICO precisa che già il testo del provvedimento prevede una condizione favorevole dei candidati non appartenenti ai paesi dell'Unione europea, equiparata a quella degli studenti italiani. L'accoglimento dell'emendamento in titolo significherebbe invece un suo deterioramento.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Frassinetti 1.39.

Fabio GARAGNANI (FI), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.14, chiede un chiarimento sulle motivazioni per le quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso un invito al suo ritiro.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, rileva che l'emendamento Garagnani reca un contenuto che appare superfluo, considerato che i colloqui negli esami di Stato si svolgono in lingua italiana e che, pertanto, non appare utile dimostrare la previa conoscenza della lingua italiana.

Domenico VOLPINI (Ulivo) ricorda che l'italiano rappresenta una materia d'esame.

La Commissione respinge l'emendamento Garagnani 1.14.

Valentina APREA (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.17, di cui è primo firmatario, fa presente che il provvedimento in esame ripropone un vecchio schema in cui l'unica novità è rappresentata dalle prove di laboratorio già previste nella «riforma Moratti» e sulle quali, pertanto, c'è un accordo. Analoghe considerazioni non valgono, invece, per le altre disposizioni riguardanti il contenuto dell'esame, con particolare riferimento alla previsione dell'avallo del vertice politico sugli esami


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di Stato, che risulta ormai anacronistico, in quanto risale al 1923. Ricorda che era stato previsto un aggiornamento dell'esame nel 1997, ma che sono passati dieci anni e che di tale aggiornamento il provvedimento non tiene conto. Appare, quindi, necessario verificare se anche un istituto autonomo terzo possa avere un controllo sull'esame di Stato aprendo la possibilità a una sperimentazione e a una certificazione chiara delle competenze in linea con quanto accade in Europa, atteso che a livello europeo si richiede una specificazione delle competenze. Ritiene, quindi, che la certificazione indipendente rappresenterebbe un segnale per una responsabilizzazione delle scuole e degli studenti.
Invita, quindi, il Governo a svolgere un'accurata riflessione su questi punti.

Emerenzio BARBIERI (UDC) chiede al relatore e al Governo di valutare con particolare attenzione l'emendamento Aprea 1.17, in quanto il testo del provvedimento non appare sufficientemente comprensibile con specifico riferimento alla terza prova d'esame. Nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento 1.17, reputa preoccupante il provvedimento nella parte in cui si prevede che l'INVALSI provveda sulla base di specifiche direttive del Ministro dell'istruzione.

Paola FRASSINETTI (AN) rileva l'importanza dell'emendamento Aprea 1.17, stante l'esigenza di una sistema scolastico centrato sull'autonomia; il rischio sarebbe altrimenti quello di definire un sistema autoreferenziale.

Il viceministro Mariangela BASTICO sottolinea che il provvedimento in esame non incide sul sistema scolastico superiore, considerato che l'applicazione della «riforma Moratti» è stata rinviata all'anno scolastico 2008/2009. Per tale ragione, si è ritenuto opportuno non modificare il sistema attuale; conseguentemente invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.17. Reputa importante comunque quanto rilevato dal deputato Aprea, ricordando che la certificazione delle competenze acquisite è già stata prevista per la scuola media. Nel sottolineare che la terza prova nell'esame di Stato va nella direzione di valorizzare l'autonomia scolastica, segnala che una riflessione andrà fatta sulla certificazione e che l'INVALSI valuterà i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi formativi.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Aprea 1.17 e Garagnani 1.10.

Fabio GARAGNANI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.11, lamenta la mancata risposta del Governo sulle tematiche oggetto di tale proposta emendativa, che evidenziano un aspetto fondamentale nel dibattito politico e culturale. Fa presente, pertanto, che su tale questione probabilmente si registra un pregiudizio ideologico, se non proprio un'ambiguità di fondo di alcune parti della maggioranza, come peraltro testimoniato da quanto rilevato dal deputato Volpini. Precisa che l'emendamento 1.11 intende fronteggiare il tentativo di espungere qualsiasi riferimento alle radici della tradizione culturale e all'identità del Paese, in primo luogo alla religione cattolica, il che contribuisce al nichilismo delle nuove generazioni.

Pietro FOLENA, presidente, riterrebbe opportuno che non si attribuissero a gruppi della maggioranza posizioni che non appartengono loro.

Nicola BONO (AN), dichiarando di sottoscrivere l'emendamento 1.11, segnala che l'intervento del deputato Garagnani apporta un valore aggiunto importante al dibattito in corso e che il rappresentante del Governo non è stato chiaro su tale questione. Ricorda che il movimento di contestazione studentesca ha criticato la scuola nozionistica e che l'emendamento Garagnani 1.11 investe un aspetto fondamentale, considerato che riguarda la consapevolezza dello studente; ci sono degli elementi che devono rivestire una priorità nella valutazione del candidato, atteso che


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l'esame di maturità non può prescindere dal senso di appartenenza alle proprie tradizioni.

Domenico VOLPINI (Ulivo), pur comprendendo le convinzioni personali del deputato Garagnani, rileva che gli elementi fondamentali della tradizione culturale italiana provengono dal curriculum vitae degli studenti, considerato che gli studenti medesimi hanno modo di conoscere la storia a partire dalla preistoria e che hanno modo di studiare la storia del cristianesimo in maniera non pregiudiziale e il pensiero di grandi intellettuali, come ad esempio Dante e Manzoni. Fa presente che o si inserisce nel provvedimento un riferimento all'identità cristiana, in caso contrario non si può fare un riferimento all'identità culturale. In uno Stato laico ci dovrebbe essere rispetto per tutte le religioni, che dovrebbero avere piena libertà di espressione.

Emerenzio BARBIERI (UDC), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Garagnani 1.1, reputa importante che si inserisca il riferimento alla tradizione culturale del Paese. Fa presente, peraltro, che l'emendamento non sostituisce le previsioni del provvedimento in esame, ma provvede a fornire ulteriori elementi; pertanto, l'esame di Stato non sarebbe incentrato sulle tematiche oggetto dell'emendamento Garagnani 1.1.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) rileva che tutte le religioni sono uguali, come peraltro la recente visita del Papa in Turchia ha confermato. Reputa positiva la presenza di studenti con identità culturali differenti, e che tutti gli insegnamenti forniscono un'opportunità di crescita anche nella prospettiva dell'integrazione. Giudica difficile che si possa parlare di identità nazionale, in quanto non si tratta di concetti astratti e immutabili, ma di fattori dinamici e mutevoli, che hanno peraltro a che fare con la contaminazione tra culture e con il dialogo tra le culture medesime, di cui peraltro la storia nazionale è permeata, come dimostra l'influenza della cultura araba in alcune parti del Paese.

Paola FRASSINETTI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.11.

Il viceministro Mariangela BASTICO sottolinea che i programmi di scuola superiore enfatizzano l'importanza degli elementi di cultura generale nello svolgimento degli esami di Stato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Garagnani 1.11.

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Goisis 1.35, 1.32 e 1.31, si intende vi abbia rinunciato.
Avverte che è stato ritirato l'emendamento De Simone 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Garagnani 1.12.

Fabio GARAGNANI (FI), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.13, rileva la necessità che il Governo chiarisca se esiste la possibilità che lo studente frequenti la scuola tedesca e poi si iscriva a un'università straniera derivando conseguentemente che si tratta di uno studente italiano che non risulta conoscere la lingua italiana.

Il viceministro Mariangela BASTICO ribadisce che nella provincia autonoma di Bolzano si prevede l'insegnamento della scuola italiana, mentre ovviamente la scelta dell'università rientra nella libertà dello studente.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Garagnani 1.13.

Fabio GARAGNANI (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.15 rilevando la necessità che nel voto finale complessivo dei singoli candidati si tenga specificamente conto della conoscenza da parte degli stessi degli elementi fondamentali della tradizione culturale e identitaria


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dell'Italia e dei principi della Carta costituzionale. Ritiene che troppo spesso i gruppi del centro-sinistra dimenticano le radici soprattutto cristiane della cultura italiana, a vantaggio di una eccessiva tolleranza per altre religioni, legittimando così anche nelle scuole comportamenti lesivi dei nostri valori fondamentali. Preferirebbe che all'Islam si continuasse a preferire lo studio dei classici della tradizione e della cultura italiana quali Dante e Manzoni.

Nicola BONO (AN) sottoscrive l'emendamento 1.15.

Paola FRASSINETTI (AN) sottoscrive l'emendamento 1.15 presentato dal collega Garagnani, rilevando che non si tratta tanto di una sorta di derby tra cristianesimo e islam, quanto della necessità di richiamare gli insegnanti al rispetto nei programmi di materie che interessano la cultura nazionale, a partire dalla letteratura, dalla storia e anche dalla religione.

Pietro FOLENA, presidente, fa osservare che, quanto risulta i programmi delle scuole superiori prevedono ancora nelle materie citate l'insegnamento di Dante, Manzoni e così via, come per esempio accade nella scuola di sua figlia in cui però in religione si insegna anche la tradizione e i fondamenti di altre dottrine non solo quella cristiana.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottoscrive l'emendamento 1.15, di cui raccomanda l'approvazione rilevando la necessità di completare, come già ampiamente evidenziato dal collega Garagnani, la preparazione dei candidati con valori fondamentali della cultura nazionale che non si limita soltanto ad una difesa di valori e di religioni, che peraltro condivide, ma che tiene conto anche della conoscenza dei principi e dei valori della Carta costituzionale italiana.

Pietro FOLENA, presidente, ritiene che probabilmente sarebbe stato sufficiente richiamare soltanto i principi e i valori della Carta costituzionale italiana. Chiede quindi al deputato Barbieri se la sua posizione sarebbe stata in questo caso la stessa.

Emerenzio BARBIERI (UDC) precisa che laddove l'emendamento non avesse fatto riferimento ai valori della tradizione culturale e identitaria dell'Italia, non l'avrebbe sottoscritto.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.15, richiamandosi alle considerazioni già espresse in riferimento all'emendamento 1.11.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, ritiene che non si possa mettere in dubbio che nelle scuole italiane lo studio della storia della letteratura della storia dell'arte prescinda dai valori fondamentali della tradizione italiana, tra cui appunto i classici Dante e Manzoni. È vero invece che l'emendamento in esame appare pleonastico, inutile e provocatorio poiché mira a rimarcare i principi già acquisiti, in chiave certo non solidaristica come proprio la religione cattolica vorrebbe e di recente confermato dalla visita del Santo Padre in Turchia. Ribadisce quindi l'invito al ritiro dell'emendamento 1.15, altrimenti il parere è contrario.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.15.

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.18, ribadendo che la correzione in esso prevista è rivolta tra l'altro a razionalizzare il numero dei punti assegnati a ciascun candidato, limitando per ciascuno di essi il credito scolastico al massimo a 40 punti. Si tratta tra l'altro di un principio che è stato fatto proprio già nella legge Berlinguer con la quale si era dato avvio a questa disciplina.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottoscrive l'emendamento 1.18, di cui raccomanda l'approvazione.


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Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, ribadisce l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 1.18.

Roberto GIACHETTI (Ulivo) preannuncia, a titolo personale, il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.18.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.18.

Pietro FOLENA (RC-SE), presidente, avverte che gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono stati ritirati dai presentatori. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.33, 1.24 e 1.20, si intende vi abbiano rinunciato.

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19 volto a realizzare una assunzione di responsabilità diretta della scuola, con la nomina di un presidente esterno. Si tratta di una soluzione che considera più coerente rispetto a quella prevista dal disegno di legge in esame poiché razionalizza il numero dei componenti della commissione, semplificando le procedure di nomina del presidente della commissione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.19.

Paola FRASSINETTI (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.43 volto a semplificare la composizione della commissione di esame, prevedendone la composizione con il presidente e commissari esterni per due terzi delle discipline d'esame e commissari interni per le restanti discipline.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.43.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento 1.6. Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.23, 1.21, identico a 1.46, 1.22, 1.25, si intende vi abbia rinunciato.

Paola FRASSINETTI (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.46 volto a consentire che la nomina del presidente della commissione sia fatta sulla base di dirigenti scolastici in servizio non solo di istituti di istruzione secondaria superiore statale, ma anche appartenenti a scuole paritarie legalmente riconosciute. Si tratta di ragioni di equità e di uguaglianza che in riferimento alle quali raccomanda anche l'approvazione del suo emendamento 1.44.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottoscrive gli emendamenti 1.46, 1.45, 1.44 nonché 1.42, ritenendo che si tratti di proposte volte a correggere nella giusta direzione una lacuna esplicita nel testo del disegno di legge in esame.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.46, 1.45 e 1.44.

Fabio GARAGNANI (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.48 volto anche in questo caso a favorire un legittimo pluralismo nell'ambito dei presupposti per la nomina di commissari esterni, in modo da consentire l'eventuale nomina di dirigenti di istituti scolastici paritari legalmente riconosciuti.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.48 e 1.42.

Paola FRASSINETTI (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.41 volto anche in questo caso a consentire una maggiore obiettività nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, prevedendone la selezione nell'ambito regionale o interregionale.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.41.

Paola FRASSINETTI (AN) ritira il proprio emendamento 1.40.


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Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti De Simone e altri 1.7 e 1.8 e Sasso 1.38. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.34, si intende vi abbia rinunciato.

Emerenzio BARBIERI (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.9 di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.9.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la Commissione è convocata su altri punti all'ordine del giorno. Propone quindi di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dello svolgimento delle altre sedute già convocate per la giornata odierna.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alle 13.10, è ripresa alle 14.15.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 di cui è primo firmatario, che intende superare formalmente l'impianto della delega predisposto dal Governo. Aggiunge che dal punto di vista sostanziale non vi sono in realtà modifiche rilevanti che possano indurre il relatore e il rappresentante del Governo a votare contro l' emendamento in esame.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.1.

Valentina APREA (FI) sottoscrive l'emendamento Garagnani 2.2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.2.

Valentina APREA (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3 volto a prevedere che nel quinto anno degli istituti secondari superiori vi siano forme di flessibilità curriculari che consentano agli studenti di approfondire discipline coerenti con il percorso di studi universitari che intendono scegliere. Si mira così ad un miglior collegamento tra la scuola e l'università per un più efficace raccordo tra il sistema scolastico-educativo e il mondo del lavoro.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottoscrive l'emendamento 2.3 di cui raccomanda l'approvazione, rilevando di non comprendere le ragioni sostanziali che determinano il relatore e il rappresentante del Governo a proporre un invito al suo ritiro.

Il viceministro Mariangela BASTICO rileva che la proposta emendativa 2.3 non reca modifiche sostanziali rispetto al principio già sancito dal disegno di legge di realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta da parte degli studenti di corsi di laurea universitari e in generale altri finalizzati alle professioni e al lavoro.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.3.

Alba SASSO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.4, 2.7, 2.5 e 2.6; si intende vi abbia rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottoscrive gli emendamenti Ciocchetti 3.1 e 3.3.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Alba SASSO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 3.4 e 3.2, si intende vi abbia rinunciato.
Avverte che il testo del disegno di legge 1961, adottato come testo base, non modificato nel corso dell'esame in sede referente


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dalla Commissione, verrà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del parere.
Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 21.55.

Alba SASSO, presidente, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni competenti.
Rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 dicembre 2006.

Audizione di rappresentanti del mondo universitario sugli schemi di decreto ministeriale relativi alla disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (atto n. 48) e alla disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale (atto n. 49).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.40 alle 21.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-000065: Garagnani ed altri: Adozione di iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado atte a sensibilizzare gli studenti extracomunitari al rispetto delle tradizioni culturali e religiose italiane.
(Seguito della discussione e rinvio).