XIII Commissione - Mercoledì 13 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Agricoltura biologica. (C. 1629 Lion, C. 1695 Bellotti).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di creare norme di principio e criteri d'intervento per conoscere in maniera chiara e riscontrabile cosa s'intenda per regime biologico e quali valori aggiunti si ottengono con tale metodo produttivo, soprattutto affinché si consolidi il concetto che il metodo biologico non rimane confinato al prodotto genuino e naturale, ma coinvolge ambiti più estesi e nobili come la difesa delle risorse naturali, la preservazione dell'ambiente integro e la conservazione delle tradizioni rurali di cui molti nostri territori sono ricchi possessori. Regole chiare ed elementi indiscutibili di riscontro dovranno essere introdotti in materia di controlli sul rispetto delle norme che regolano la produzione biologica e in materia di certificazione dei prodotti, sia che siano ottenuti nel nostro Paese, sia se importati da Paesi terzi. In tal senso, occorrerà stabilire nuovi principi e norme uniformi sulle sedi giuridiche delle autorità competenti, sui compiti degli organismi di controllo autorizzati, sulla qualità dei controlli e sui sistemi di etichettatura, nonché sulle sanzioni applicabili nei casi di infrazione delle stesse norme.
In sede comunitaria, inoltre, si sta sviluppando un ampio dibattito sulla necessità di approvare un nuovo regolamento che abroghi il vecchio regolamento (CEE) n. 2092/91 e che, tenendo conto delle esperienze allo scopo maturate, disponga norme più chiare, semplici e soprattutto efficaci, sia in ambito produttivo, sia in ambito commerciale e sociale, in tal caso puntando ad elevare la tutela dei consumatori e quella dell'ambiente. La proposta di regolamento elaborata dalla Commissione nel dicembre del 2005 sarà la nuova legge europea che recherà i princìpi e i criteri sulla produzione biologica e sulle modalità di commercializzazione dei prodotti biologici. Ad essa gli Stati membri dovranno fare riferimento e dovranno perciò recepirla approvando quelle norme di attuazione, convergenti ed efficaci, che ne siano l'esatta interpretazione applicativa.
La presente proposta di legge, composta da 8 titoli e 36 articoli, si basa sul documento approvato dalla Commissione europea e che entro il 2007 si ritiene sarà approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo: di tale atto comunitario recepisce le norme di principio e i criteri di applicazione. Il progetto di legge, inoltre in ragione di analisi svolte in materia di agricoltura biologica a livello nazionale, assume in sé alcune proposte elaborate in sedi competenti e che sono state oggetto di possibili atti normativi. Da ultimo, provvede ad adeguare il sistema delle competenze e delle funzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli attuali princìpi della Costituzione italiana e del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Per ciò che concerne gli aspetti di competenza di questa amministrazione, si comunica che il competente Dipartimento di questo Ministero (vedi nota allegata) fa presente che sembra prematuro predisporre norme di principio e criteri di applicazione di un regolamento comunitario che risulta essere ancora in discussione presso le competenti istituzioni comunitarie.


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Inoltre, si ricorda che anche il Governo ha presentato in Parlamento (A.S. 933) un disegno di legge delega per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura che, all'articolo 2, prevede la delega per la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico sulla base dei criteri ed i principi direttivi della legge n. 38 del 2003 rimasta inattuata nella precedente legislatura nella parte riguardante la disciplina di tale settore.

Nota del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo.
Si fa riferimento alla nota inviata tramite posta elettronica, relativa al provvedimento indicato in oggetto, con cui si mira a disciplinare il metodo di produzione biologico e dei relativi prodotti agricoli.
Al riguardo, lo scrivente, per quanto di competenza, fa presente che la proposta di legge in esame si basa sul documento che riguarda il nuovo testo inteso a sostituire il Reg. CEE n. 2092/91, attualmente in vigore.
Pertanto, poiché il contenuto della sopramenzionata proposta di regolamento è tuttora in discussione presso il Comitato Speciale Agricoltura di Bruxelles, sembra prematuro predisporre norme di principio e criteri di applicazione inerenti lo stesso.
Inoltre, si fa presente che la Presidenza ha dichiarato che redigerà il nuovo testo generale di compromesso che verrà discusso al CSA del 12 dicembre 2006 per poi essere successivamente presentato al prossimo Consiglio Agricoltura di dicembre al fine di acquisire un orientamento generale dei Ministri.


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ALLEGATO 2

Semplificazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura. (C. 1791 Franci).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

La finalità della presente proposta di legge è quella di proseguire il lavoro che nella precedente legislatura la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati aveva avviato attraverso l'esame di alcune proposte di legge volte a favorire la semplificazione del settore della pesca e dell'acquacoltura.
L'articolo 1 abroga gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 153 del 2004, che hanno istituito il registro dei pescatori marittimi e quello delle imprese di pesca.
L'articolo 2, al comma 1, si propone di ridurre i tempi di attesa necessari per ottenere da parte degli enti previdenziali l'accertamento di cui all'articolo 15 della legge n. 413 del 1984. Il procedimento proposto faciliterebbe l'iter procedurale senza inficiarne la ratio. Il comma 2 interviene sull'applicazione della normativa vigente per la demolizione di natanti che, nel caso di trasferimento della licenza di pesca su di un'altra imbarcazione, prevede comunque l'effettuazione del predetto accertamento. L'obbligatorietà di tale accertamento, secondo i firmatari della presente proposta di legge, non appare necessaria nel caso di trasferimento di licenza ma solo al momento della definitiva cessazione si porrà la necessità di verificare la correttezza della posizione contributiva dell'armatore.
L'articolo 3 prevede che i tributi speciali per servizi resi dal Ministero dei trasporti non si applicano alle unità da pesca. Tali tributi genererebbero oneri impropri per le imprese non portando alcun beneficio al bilancio dello Stato.
L'articolo 4 prevede l'istituzione dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP).
L'articolo 5 prevede la possibilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con i CASP le convenzioni che si rendono necessarie sia per la gestione del settore sia per l'impostazione di azioni strumentali finalizzate all'organizzazione della produzione e dell'offerta in generale.
L'articolo 6 dispone che gli importi delle autorizzazioni alle pesche speciali versati all'entrata del bilancio dello Stato siano destinati all'attuazione delle azioni relative all'associazionismo e alla cooperazione previste dal Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
L'articolo 7 estende l'esenzione dall'imposta di bollo, stabilita per il settore agricolo, anche alla pesca e all'acquacoltura.
L'articolo 8 al fine di sanare la sproporzione esistente fra colpa e sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo, integra l'articolo 1193 del codice della navigazione, riducendo a un quarto le sanzioni comminate alle navi da pesca.
In merito all'articolato della presente proposta di legge, si comunica che la competente Direzione Generale di questo Ministero ha fatto pervenire le proprie osservazioni che sono contenute nell'appunto allegato.
Tuttavia, per ciò che concerne gli aspetti di competenza di questa amministrazione, corre l'obbligo di far presente che con la legge n. 228 del 12 luglio 2006, di conversione in legge del decreto-legge


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n. 173 del 2006, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi già adottati in attuazione delle deleghe concesse con le leggi n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003 anche per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura (decreti legislativi n. 153 e n. 154 del 2004) e, pertanto, si ritiene che per modificare le disposizioni vigenti in materia sia opportuno utilizzare tale strumento normativo.
Inoltre, si precisa che anche il Governo ha presentato in Parlamento (A.S. 933) un disegno di legge delega per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura che, all'articolo 1, prevede una nuova delega per lo sviluppo e la modernizzazione anche del settore della pesca sulla base dei criteri ed i principi direttivi delle leggi n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003.

Nota del Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari.
Premesso che con la legge 12 luglio 2006, n. 228 è stata riaperta la delega che consente al Governo di riformulare i Decreti Legislativi 153 e 154 del 2004, si ritiene che per la modifica di tali testi sia opportuno utilizzare tale strumento. In particolare, per gli aspetti di propria competenza, si precisa quanto segue:
Art. 1 - Il Registro imprese di pesca e il Registro dei pescatori marittimi, risultano istituiti con la legge n. 963 del 1965, e sebbene si ritenga necessaria una modifica di tali registri, la semplice abrogazione, senza una disciplina di tutte le questioni correlate, relative anche alla sicurezza della navigazione e al possesso dei titoli professionali, determinerebbe gravi danni per tutto il settore della pesca.
In particolare, inoltre, i sopraccitati registri hanno finalità proprie tra cui quelle di garantire l'effettivo esercizio dell'attività di pesca per le persone e le imprese iscritte.
Art. 2 - Al fine di garantire l'effettivo versamento dei contributi, da parte degli armatori, a garanzia dei lavoratori, si ritiene necessario inserire alla fine del comma 1 il presente inciso «previa autocertificazione» resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 rilasciata dall'armatore, attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Art. 4 - Per quanto riguarda l'articolo 4, si ritiene che l'istituzione dei CASP debba essere estesa, per le finalità che si propone, a tutte le Associazioni nazionali di categoria anche se non firmatarie dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 5 - Non vi sono osservazioni in merito.
Art. 6 - Non vi sono osservazioni in merito.
Art. 7 - Non vi sono osservazioni in merito.
Art. 8 - Si concorda con la stesura del 1o comma relativo alla riduzione delle sanzioni amministrative.
Si ritiene, invece, necessario eliminare il secondo comma in quanto solo l'effettiva presenza dei documenti a bordo dell'unità consente l'accertamento della sussistenza dei requisiti di navigabilità e sicurezza che altrimenti non potrebbero essere accertati.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00487 Misuraca: Risultati della pre-adesione alla ristrutturazione dei contributi previdenziali agricoli e sospensione delle procedure di recupero.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato ricordo che il decreto-legge n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006, all'articolo 1, comma 3, aveva disposto il differimento delle azioni di riscossione e dei giudizi relativamente ai crediti maturati dall'INPS nei confronti degli agricoltori, oggetto di cartolarizzazione.
Successivamente il termine è stato prorogato al 15 ottobre 2006 dalla legge n. 228/06.
Nel frattempo, al fine di risolvere l'annosa questione della cartolarizzazione dei crediti agricoli INPS compatibilmente con la normativa comunitaria, UniCredit Group e Deutsche Bank, in qualità di acquirenti, e la SCCI S.p.A., in qualità di venditore, hanno stipulato il 13 ottobre 2006 un accordo preliminare per l'acquisto dei crediti agricoli cartolarizzati nel corso degli anni, al fine di rivenderli agli agricoltori, attraverso un piano di rientro prestabilito.
L'intera operazione, svolta in regime di completo diritto privato, è ormai giunta alla fase conclusiva: le tre società di revisione incaricate della valutazione dei crediti hanno già reso parere favorevole e l'Advisor dell'operazione dovrebbe rendere il parere definitivo entro i prossimi giorni.
Appare quindi condivisibile la proposta di consentire agli agricoltori di poter aderire alle proposte di rientro formulate dalle banche senza che vi siano nel contempo azioni di riscossione da parte dei concessionari.
A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare una proroga al 28 febbraio 2007 del termine di cui alla legge 228/2006, proprio per limitare eventuali difficoltà agli imprenditori agricoli che dovessero essere oggetto di azioni di riscossione da parte delle società incaricate.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00488 Mellano: Posizione del Governo italiano in merito alla proposta di riduzione del quantitativo da pesca del tonno rosso.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come si è avuto modo di dire già in occasione di una precedente interrogazione, il Mipaaf condivide la preoccupazione per il declino ed il rischio di sparizione del tonno dai nostri mari.
Quanto alla decisione assunta in sede ICCAT sulla gestione del tonno rosso e che prevede deroghe non concordate né richieste dagli Stati membri, si ribadisce che la posizione del nostro Paese nell'ambito del prossimo Consiglio UE ha come presupposto imprescindibile l'uso sostenibile della risorsa.
Le troppe, e fin troppo specifiche, deroghe previste dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico aprono di fatto le porte alla pesca illegale, rischiando di configurare un vero pericolo per il tonno rosso ed un grave colpo all'attività dei pescatori impegnati a sfruttare la risorsa stessa in maniera sostenibile e legale.
Del resto la stessa raccomandazione adottata all'ICCAT, che entrerà in vigore per tutti i Paesi membri dell'ICCAT a partire dal prossimo mese di giugno, risulta incompleta, in quanto un elemento chiave, come la ripartizione del totale ammissibile di catture (TAC) sarà negoziato solo nel prossimo mese di gennaio.