I Commissione - Giovedì 14 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

PROPOSTA DI NUOVO TESTO BASE DEL RELATORE

Capo I
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Art. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani).

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento a quelli enunciati dalla Costituzione e a quelli riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
3. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
4. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 2.340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.
(Competenze della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tale fine la Commissione provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;
b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero;
c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei


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diritti umani, sia interne sia internazionali. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materia di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative, nonché di regolamenti e di atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari, che possono avere una incidenza diretta o indiretta su tali diritti;
d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o di accordi bilaterali che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani, per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani. Dei pareri espressi dalla Commissione deve essere dato conto nelle successive fasi del relativo procedimento decisionale;
e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;
f) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi europei e non europei agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani;
g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, ai sensi dell'articolo 3;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.

2. Oltre a quanto previsto dal titolo II con specifico riguardo alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di attività.
3. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro sei mesi dalla sua costituzione, sono disciplinati l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento

Art. 3.
(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi del presente comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
2. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione


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di una segnalazione da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
3. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.
4. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede all'autorità interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
5. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.
6. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
7. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
8. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'autorità interessata di tenere il comportamento dovuto.

Art. 4.
(Requisiti).

1. I componenti della Commissione sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano i seguenti requisiti:
a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani;
b) riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

Art. 5.
(Incompatibilità).

1. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 6.
(Sostituzione).

1. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato o nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.
2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente della Commissione.

Art. 7.
(Organico).

1. Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui


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servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cento unità, è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento della Commissione.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
4. Le spese di funzionamento dell'ufficio della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio della Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere della stessa Commissione.

Art. 8.
(Contributo di esperti e di organizzazioni non governative, di università, di centri di studio e di ricerca, di associazioni).

1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
2. La Commissione può avvalersi altresì del contributo di organizzazioni non governative, di università, di centri di studio e di ricerca, nonché di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

Capo II
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 9.
(Istituzione di una sezione specializzata della Commissione, denominata Garante delle persone detenute o private della libertà personale).

1. È istituita, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 1, una sezione specializzata per la tutela delle persone detenute o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito chiamata Garante.
2. Il Garante è composto dal Presidente della Commissione e da altri quattro componenti della Commissione medesima, scelti dal Presidente.

Art. 10.
(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).

1. Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale,


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nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11.
(Funzioni e poteri del Garante).

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:
a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:
a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;
b) prende visione, previo consenso dell'interessato espresso in forma specifica e documentata per iscritto, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;
c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);
d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;
e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di


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sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 12.
(Destinatari).

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.
2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Art. 13.
(Procedimento).

1. Il Garante, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai princìpi indicati dal medesimo articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.
3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, il Garante dei diritti può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.
8. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture


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previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, il Garante può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

Capo III
ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 14.
(Obbligo di denuncia).

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 15.
(Segreto d'ufficio).

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui si avvale la Commissione per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16.
(Relazione annuale).

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti umani sul territorio nazionale e all'estero. Uno specifico capitolo della relazione è dedicato all'attività del Garante, nonché allo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati in attuazione dell'articolo 11. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro i termini previsti dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, la Commissione riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
2. La relazione annuale è trasmessa al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, istituita con la risoluzione n. 60/251 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 15 marzo 2006, nonché al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 1 della Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura, di cui all'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1986, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1988, n. 498.
3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.
4. La Commissione promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
5. Le pubbliche amministrazioni, avuto riguardo alle specificità dei diversi settori


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di competenza, inseriscono nei programmi di formazione dedicati al personale la materia relativa alla tutela dei diritti umani con particolare riguardo al contrasto verso ogni forma di discriminazione. Nelle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere oggetto di insegnamento il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e le figure della Commissione e del Garante. Ai fini della redazione dei programmi di formazione e di insegnamento le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri alla Commissione.

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 8.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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ALLEGATO 2

5-00508 Zaccaria e Vico: Sul dissesto finanziario del Comune di Taranto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La situazione di dissesto finanziario del comune di Taranto è stata ed è oggetto di continua attenzione da parte del Ministero dell'interno fin dal momento in cui è pervenuta la deliberazione n. 234 del 17 ottobre 2006 adottata dal Commissario Straordinario di quel Comune con la quale, sulla base dell'avvenuto riscontro dell'esistenza di una notevole massa debitoria, è stato accertato lo stato di dissesto. Sulla base delle norme vigenti, il successivo 10 novembre 2006 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei tre componenti la Commissione di liquidazione dell'Ente Civico per la amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.
La Commissione, il successivo 23 novembre 2006, ha provveduto ad eleggere alla unanimità il Presidente.
Per fronteggiare le notevoli difficoltà di cassa, riferite anche dall'onorevole interrogante, che impedivano il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti, sono stati effettuati alcuni pagamenti in favore del comune che hanno ridato liquidità all'ente.
Infatti, sono stati erogati i saldi delle contribuzioni statali ordinarie 2003, 2004, 2005 e 2006 (circa 10 milioni di euro - non erogati prima per mancanza di disponibilità di cassa sul capitolo di bilancio 1316) e corrisposti due ulteriori acconti e titolo di addizionale Irpef (circa 3,3 milioni di euro).
Parallelamente la situazione viene seguita dagli uffici del Ministero dell'interno per risolvere le diverse problematiche che sorgono, anche in relazione all'avvenuto insediamento della commissione di liquidazione.
In particolare, il Ministero dell'interno in risposta ad un apposito quesito formulato da parte del Commissario Straordinario ha chiarito che soggetto competente per i debiti derivanti dall'utilizzo di aperture di credito coperte da delegazioni di pagamento, è la commissione straordinaria di liquidazione.
Questa linea interpretativa è stata condivisa dal giudice ordinario, al quale in via d'urgenza si è rivolto il Commissario Straordinario del comune per ottenere il rilascio dal tesoriere delle somme giacenti per provvedere al pagamento degli stipendi del personale e dei servizi pubblici essenziali.
Conseguentemente, nel bilancio riequilibrato dell'ente non saranno comprese le rate dei mutui e delle aperture di credito scadenti entro il corrente anno, che saranno invece soddisfatte nel rispetto della par condicio creditorum con le risorse che la normativa in vigore assegna alla gestione del dissesto dopo la formazione della massa passiva.
Voglio ricordare, anche, che, su iniziativa del Ministero dell'interno, il Comune di Taranto è stato inserito nell'accordo di programma quadro sicurezza per lo sviluppo della regione Puglia Aldo Moro - atto integrativo del 31 marzo 2004 - con l'attribuzione di un finanziamento di un milione di euro per un'opera destinata alla riqualificazione urbana e allo sviluppo del territorio. Nel mese di ottobre 2006 è stata erogata, in acconto, la somma di 360.000 euro.


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Riferisco, inoltre, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sin dallo scorso ottobre ha indetto apposite riunioni a Roma con le istituzioni e le parti sociali, per individuare, e realizzare apposite misure di sostegno al reddito e di accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro per i circa 350 attuali dipendenti di imprese che svolgono attività di pulizia che dal prossimo gennaio risulteranno in esubero per i nuovi appalti strutturati in capitolati differenti rispetto agli attuali.
Comunico, infine, che a seguito di un incontro presieduto dal Sottosegretario Letta, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un tavolo di lavoro che sta mettendo a punto, sulla base delle esperienze maturate per altri contesti territoriali, quali Milano e Napoli, iniziative per l'individuazione di soluzioni praticabili per produrre sinergie utili allo sviluppo del territorio tarantino.
Tale organismo avrà il compito di effettuare la più approfondita analisi delle specifiche problematiche che attengono alla comunità tarantina e quello di fornire le soluzioni operative più appropriate per ciascun problema mediante l'apporto ed il raccordo di amministrazioni centrali, regione Puglia, provincia e comune di Taranto e tutti gli altri enti coinvolti al riguardo.


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ALLEGATO 3

5-00511 D'Alia e Ronconi: Sullo scioglimento del Consiglio comunale di Perugia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le vicende di bilancio del Comune di Perugia meritano certamente una preoccupata attenzione ed il Governo ne segue, e continuerà a seguirne, l'evoluzione tenendo conto dei limiti e delle possibilità d'intervento offerte dalla normativa vigente in materia di autonomie e finanza locale.
Ricordo, a tal proposito, che il combinato disposto degli articoli 141 e 193 dei testo unico sugli enti locali ancora in modo tassativo l'avvio della procedura di scioglimento dei consigli comunali a due presupposti: l'accertamento della necessità degli interventi di riequilibrio e la mancata adozione dei conseguenti provvedimenti.
Dal quadro normativo discende che l'effetto dissolutorio dell'ente è collegato non già alla mancata o tardiva adozione della delibera di verifica degli equilibri di bilancio, che ha carattere meramente ricognitivo, bensì unicamente al caso in cui, in presenza di un accertato squilibrio finanziario, il consiglio comunale non abbia adottato le necessarie misure per ripristinare il pareggio.
Peraltro, l'articolo 153, comma sesto, dello stesso testo unico prevede che, nel caso in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali,da pregiudicare gli equilibri del bilancio, tali situazioni vanno segnalate dal responsabile del servizio finanziario entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti ed il consiglio deve provvedere al riequilibrio a norma dell'articolo 193 entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.
Nel caso di Perugia, la deliberazione della Corte dei Conti, cui fa riferimento l'interrogazione, risulta essere stata recapitata il 24 novembre; la segnalazione del responsabile del servizio finanziario è stata effettuata il 27 novembre; il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento di riequilibrio il 30 novembre.
Quest'ultima delibera, secondo quanto riferito alla Prefettura dallo stesso Comune di Perugia, ha integralmente ricondotto nel bilancio di previsione 2006 il debito maturato nei confronti della concessionaria del servizio riscossione tributi SORIT S.p.A. e ha previsto il ripianamento del disavanzo nei due esercizi successivi, conformemente a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 193. Potendosi validamente far fronte al disavanzo con le modalità previste da quest'ultimo articolo, viene meno la possibilità di procedere all'invocata dichiarazione di dissesto ai sensi dell'articolo 244.
Oltre tutto, da un punto di vista ordinamentale, non sussiste alcun potere del Ministero dell'Interno di promuovere la procedura di dichiarazione di dissesto. La competenza sostitutiva, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, era prevista in capo al Comitato regionale di controllo; a maggior ragione dopo l'intervento di novella costituzionale, che ha ampliato la sfera di autonomia degli enti locali, non può sostenersi che essa sia ora passata al prefetto.
Per quanto riguarda la mancata approvazione del rendiconto entro il 30 giugno, il combinato disposto degli articoli 151 e 161 del testo unico configura per l'ente l'impossibilità di redigere, in assenza della


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delibera di rendiconto, la certificazione contabile ex articolo 161 con conseguente sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario per l'anno in corso. Al mancato rispetto del termine il testo unico non collega, invece, alcuna altra conseguenza sanzionatoria a carico degli organi.
Quanto infine all'ipotesi di uno scioglimento per gravi e persistenti violazioni di legge, si è già detto come la vicenda del debito SORIT sia stata affrontata dall'amministrazione comunale; spetta ora alla Corte dei Conti dell'Umbria la competenza a vigilare sull'applicazione delle misure finanziarie correttive. Al momento, non si è pertanto in grado di valutare la natura e gravità di eventuali irregolarità.
Per quanto riguarda le altre ipotesi dissolutorie previste dall'articolo 141, al momento non ne ricorrono i presupposti.


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ALLEGATO 4

5-00509 Mascia e Frias: Sulle norme per il lavoro degli stranieri nella pubblica amministrazione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il caso sollevato dagli onorevoli Mascia e Frias della signora Samira Mangoud, trova la sua ragion d'essere nella normativa attualmente in vigore sulla cittadinanza italiana.
Infatti la signora Mangoud, non avendo formalizzato al Comune la dichiarazione per l'ottenimento della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età, non ha potuto acquisire il diritto, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Anche per evitare il ripetersi di analoghe situazioni, sono attualmente all'esame del Parlamento diversi progetti di legge in materia di acquisto della cittadinanza italiana. In particolare ricordo la proposta di riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 - (A.C. n. 1607) attualmente all'esame della Commissione I Affari Costituzionali della Camera - che contiene alcune previsioni normative tese ad agevolare l'acquisto della cittadinanza italiana per i minori stranieri.
L'articolo 1 del citato disegno di legge prevede, infatti, l'acquisto automatico della cittadinanza per effetto della nascita sul territorio, purché in presenza di particolari condizioni (cinque anni di residenza legale senza interruzioni al momento della nascita da parte di almeno uno dei genitori e possesso di requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE).
In attesa del completamento dell'iter legislativo delle modifiche alla disciplina giuridica della cittadinanza, essendo la signora Mangoud nata in Italia, può beneficiare della previsione contenuta nell'articolo 9 comma 1 lettera a) della legge in vigore che prevede la possibilità di presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana per chi è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno tre anni.
Ove, pertanto, la stessa ritenesse di voler presentare istanza, in quanto in possesso dei predetti requisiti, assicuro che questa Amministrazione provvederà ad esaminarla con la massima sollecitudine.