Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 14 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

AC 1980 disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione. Ordine Mauriziano di Torino.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante «Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino»;
rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano interventi volti al risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, quali in particolare l'applicazione per ulteriori dodici mesi della disciplina specifica disposta dal decreto-legge n. 277 del 2004, con scadenza 23 novembre 2006, con riguardo alle azioni esecutive nei confronti dell'Ente; l'integrale devoluzione a carico dell'Ente Mauriziano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004, della gestione dell'attività sanitaria dell'ente medesimo; il trasferimento alla Fondazione Ordine Mauriziano di tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale dei due presidi Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo;
considerato che il decreto-legge n. 277 del 2004 ha attribuito alla regione Piemonte il compito di disciplinare con legge regionale la natura giuridica dell'Ente ospedaliero (costituito dalle strutture sanitarie Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo) ed il suo inserimento nell'organizzazione sanitaria regionale; e che a tale disposizione ha fatto seguito la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, che ha istituito l'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino», con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e tecnica, inserendola nell'ordinamento sanitario regionale.
considerato che la materia oggetto del provvedimento rientra prevalentemente nell'ambito dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e dell'«ordinamento civile», che le lettere g) ed l) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato, con riferimento al patrimonio indisponibile di proprietà dell'Ente, amministrato per finalità culturali dalla Fondazione costituita ai sensi del decreto-legge n. 277 del 2004, che la materia dei beni culturali è attribuita, quanto al profilo della «tutela», alla competenza esclusiva dello Stato, quanto invece al profilo della «valorizzazione», non oggetto specifico del testo in esame, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
rilevato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

C. 550 Foti e abb., «Riqualificazione e recupero dei centri storici».

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 550 Foti, C. 764 e C. 824 Iannuzzi e altri, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca norme volte alla riqualificazione ed al risanamento dei centri storici e degli insediamenti urbanistici qualificati come borghi antichi d'Italia;
considerato che il testo reca disposizioni riconducibili alla materia «governo del territorio», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni; rilevato inoltre che il testo non detta esclusivamente principi generali in materia di recupero dei centri storici, ma dispone anche agevolazioni di carattere finanziario in favore degli interventi medesimi;
considerate le pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) in ordine alla legittimità degli interventi finanziari dello Stato diretti a favorire iniziative di riqualificazione urbana, secondo le quali nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», e che le previsioni della proposta di legge possono non considerarsi rientrare nelle ordinarie attività e compiti di competenza degli enti locali e assumono un valore promozionale, aggiuntivo, eventuale, facoltativo e limitato rispetto al regime ordinario;
rilevato che tali interventi appaiono aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni ed attengano a finalità di perequazione enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;
rilevato che il testo è finalizzato a consentire interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti urbanistici, individuati, nei comuni prescelti, con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
considerato che i comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e dei borghi antichi, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare gli interventi di riqualificazione urbana; che le regioni possono altresì prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati previsti dal testo in esame;
rilevato che il decreto interministeriale con il quale si emana annualmente il bando di gara per la ripartizione del fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;


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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se le disposizioni relative alla previa intesa in sede di Conferenza unificata stabilite per la definizione, rispettivamente, degli interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici e delle modalità di riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, non possano essere ulteriormente integrate, ai fini di un più ampio coinvolgimento delle regioni secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, da disposizioni tese a rafforzare il ruolo regionale, in rigoroso ossequio all'assetto ripartito delle competenze in materia di governo del territorio fissato dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione.


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ALLEGATO 3

C. 550 Foti e abb., «Riqualificazione e recupero dei centri storici».

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 550 Foti, C. 764 e C. 824 Iannuzzi e altri, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca norme volte alla riqualificazione ed al risanamento dei centri storici e degli insediamenti urbanistici qualificati come borghi antichi d'Italia;
considerato che il testo reca disposizioni riconducibili alla materia «governo del territorio», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni; rilevato inoltre che il testo non detta esclusivamente principi generali in materia di recupero dei centri storici, ma dispone anche agevolazioni di carattere finanziario in favore degli interventi medesimi;
considerate le pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) in ordine alla legittimità degli interventi finanziari dello Stato diretti a favorire iniziative di riqualificazione urbana, secondo le quali nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», e che le previsioni della proposta di legge possono non considerarsi rientrare nelle ordinarie attività e compiti di competenza degli enti locali e assumono un valore promozionale, aggiuntivo, eventuale, facoltativo e limitato rispetto al regime ordinario;
rilevato che tali interventi appaiono aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni ed attengano a finalità di perequazione enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;
rilevato che il testo è finalizzato a consentire interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti urbanistici, individuati, nei comuni prescelti, con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
considerato che i comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e dei borghi antichi, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare gli interventi di riqualificazione urbana; che le regioni possono altresì prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati previsti dal testo in esame;
rilevato che il decreto interministeriale con il quale si emana annualmente il bando di gara per la ripartizione del fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;


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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito se le disposizioni relative alla previa intesa in sede di Conferenza unificata stabilite per la definizione, rispettivamente, degli interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici e delle modalità di riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, non possano essere ulteriormente integrate, ai fini di un più ampio coinvolgimento delle regioni secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, da disposizioni tese a rafforzare il ruolo regionale, in rigoroso ossequio all'assetto ripartito delle competenze in materia di governo del territorio fissato dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
b) valuti altresì l'opportunità che gli interventi di riqualificazione e recupero siano destinati a parti significative dei centri storici e dei borghi antichi e non all'intero perimetro degli stessi.