VI Commissione - Luned́ 18 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 (C. 1747-B Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis-B)

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747-B, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)», approvati dalla Camera e modificati dal Senato;
sottolineato preliminarmente come le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria abbiano consentito di migliorare il testo del provvedimento, raggiungendo un più condivisibile punto di equilibrio tra le esigenze di risanamento della finanza pubblica, di rafforzamento della lotta all'evasione fiscale e di sostegno allo sviluppo sociale ed economico del Paese, in particolare per quanto riguarda i settori della ricerca, dell'istruzione e della finanza degli enti locali;
valutate positivamente le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, che prevedono di destinare le maggiori entrate tributarie eventualmente realizzate nel 2007, eccedenti rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indebitamento, alla riduzione della pressione fiscale, prioritariamente a sostegno del reddito dei soggetti incapienti, ovvero dei contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più deboli, stabilendo in tale contesto il coinvolgimento del Parlamento attraverso la trasmissione di una relazione annuale del Governo sui risultati della lotta all'evasione;
evidenziato come il comma 6, lettera c), preveda opportunamente modalità flessibili per la ripartizione tra i coniugi della detrazione spettante per ciascun figlio;
sottolineate le opportune modifiche recate dal comma 6, in materia di revisione del regime IRPEF, le quali introducono una clausola di salvaguardia che garantisce ai lavoratori dipendenti a tempo determinato l'effettiva fruizione di una quota minima della detrazione per la produzione del reddito;
evidenziato come le modifiche apportate al comma 11 estendano, per i nuclei familiari con più di tre figli minori di 26 anni, la fruibilità degli assegni familiari relativamente ai figli maggiorenni di età inferiore ai 21 anni che svolgano attività di studio o di apprendistato, tenendo opportunamente conto delle nuove esigenze di molti nuclei familiari, che si trovano spesso a dover far fronte agli oneri di mantenimento dei figli per periodi sempre più lunghi;
considerata favorevolmente la modifica apportata al comma 29, relativamente alla disciplina delle deduzioni per spese mediche, che consente di semplificare la


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fase di prima applicazione della nuova disciplina in materia, permettendo ai contribuenti di riportare direttamente sullo scontrino attestante le spese sostenute i dati relativi al codice fiscale;
rilevato come il comma 77 integri opportunamente la normativa in materia di imposta di successione, recentemente reintrodotta dal decreto-legge n. 262 del 2006, introducendo una franchigia in favore dei trasferimenti mortis causa nei confronti dei fratelli e delle sorelle, nonché in favore dei soggetti portatori di handicap;
evidenziato come il comma 78 stabilisca una specifica previsione di esenzione dall'imposta sulle successioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse, al fine di facilitare il passaggio generazionale delle imprese a gestione familiare, che costituiscono, com'è noto, una delle componenti essenziali della struttura produttiva del Paese;
sottolineata l'esigenza di valutare attentamente le conseguenze sul settore dei giochi derivanti dall'istituzione, prevista dai commi 87 e 88, del nuovo concorso pronostici su base ippica e delle scommesse su simulazioni di eventi, in considerazione della complessa situazione che caratterizza tale comparto;
rilevato come il comma 240 apporti una modifica al regime delle tasse automobilistiche che consente di contrastare il fenomeno, inaccettabile sul piano della lotta all'elusione fiscale, dell'immatricolazione come autocarri di autoveicoli in realtà destinati al trasporto di persone;
sottolineato come le agevolazioni fiscali in favore delle aggregazioni di aziende recate dai commi da 242 a 249 rappresentino un contributo concreto all'irrobustimento della struttura produttiva del capitalismo italiano;
evidenziato come le disposizioni di cui ai commi 289 e 290, recanti un credito d'imposta in favore delle imprese agricole per i costi sostenuti per l'ottenimento della certificazione di qualità, nonché le norme di cui ai commi 1096 e 1098, in materia di regime IRPEF speciale per le società agricole, testimonia dell'attenzione del Governo volta a sostenere l'evoluzione del mondo agricolo verso forme produttive ed organizzative più moderne, caratterizzate da una sempre maggiore attenzione alla qualità ed alla tutela dei consumatori;
rilevato come il comma 308, recante previsioni in materia di effettuazione dei rimborsi IVA in favore dei contribuenti che vantino crediti nei confronti dell'Erario, costituisca un'utile misura per portare a soluzione l'annoso problema dei ritardi nei rimborsi fiscali, che, oltre ad alleviare la condizione finanziaria di molti imprenditori e professionisti, si inquadra nell'obiettivo di improntare i rapporti tra fisco e contribuenti ad uno spirito di sempre maggiore trasparenza e correttezza reciproca;
rilevato come la norma di cui al comma 337, che modifica la disciplina relativa alla comunicazione, da parte dei soggetti IVA, degli elenchi fornitori, consenta di semplificare gli adempimenti cui sono chiamati i contribuenti in merito, salvaguardando le finalità di tutela degli interessi dell'Erario insiti in tale previsione;
rilevato come le previsioni di cui ai commi da 371 a 373 e di cui ai commi 380 e 381 mantengano la disciplina relativa alla riduzione dell'accisa sui prodotti energetici in favore del biodiesel e prevedano l'esenzione dall'accisa dell'olio vegetale puro utilizzato a fini energetici per autoconsumo nell'ambito dell'impresa agricola, e considerata, in tale contesto, la necessità di assicurare l'opportuno coordinamento tra tale normativa e le disposizioni di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva, che interviene sulla medesima disciplina dell'accisa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 (C. 1747-B Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis-B)

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747-B, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)», approvati dalla Camera e modificati dal Senato;
evidenziata la necessità di avviare una approfondita riflessione circa il contenuto proprio dei documenti di bilancio e le modalità di esame parlamentare della manovra di fine anno, avviando a soluzione i gravi nodi problematici registratisi nell'esperienza degli ultimi anni, dai quali emerge l'esigenza di semplificare il contenuto del disegno di legge finanziaria e di rafforzare la capacità del Parlamento nel suo complesso e delle singole Commissioni parlamentari di valutare adeguatamente i contenuti qualificanti delle decisioni in materia di programmazione finanziaria, introducendo elementi di maggiore razionalità e chiarezza in un processo decisionale di rilievo fondamentale per il Paese, che rischia tuttavia di trasformarsi in un coacervo di interventi normativi caratterizzato da scarsa qualità normativa ed insufficiente coerenza complessiva;
considerato come i commi da 224 a 238 introducano un meccanismo di contribuzione in favore dei soggetti che rottamano, anche senza sostituirli, autoveicoli, autocarri e motoveicoli obsoleti con altri a minore impatto ambientale, contribuendo in tal modo a rinnovare il parco automobilistico circolante, nonché a perseguire gli obiettivi di politica ambientale indicati tra gli indirizzi programmatici prioritari del Governo;
rilevato come il comma 466, il quale stabilisce limiti ai compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell'economia o da queste controllate o a queste collegate, possa comportare effetti positivi, oltre che sul piano dei risparmi di spesa, anche sotto il profilo della razionalizzazione della disciplina applicabile al settore pubblico;
sottolineato come le nuove previsioni di cui ai commi 1234 e 1235 consentano di ripristinare lo strumento del 5 per mille, che può costituire un importante sostegno all'attività del cosiddetto «terzo settore», eliminando al contempo gli elementi di criticità presenti nella disciplina introdotta nel corso della passata legislatura, che consentiva di concorrere alla fruizione di tali risorse anche a soggetti del tutto privi dei caratteri di utilità sociali alla cui valorizzazione deve invece essere finalizzato tale strumento,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.