II Commissione - Resoconto di mercoledì 20 dicembre 2006


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1638 Governo, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato, come proposta di testo base, un nuovo testo del disegno di legge C. 1638 Governo (vedi allegato).

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il Comitato ristretto avrebbe dovuto affrontare anche le questioni inerenti ai presupposti delle intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento all'elencazione dei reati che legittimano il ricorso a tale strumento investigativo. A suo avviso, il Comitato avrebbe dovuto altresì approfondire la questione della verificabilità da parte del giudice del capo di imputazione formulato dal pubblico ministero in occasione della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni. Ritiene che il problema dell'abuso delle intercettazioni possa essere risolto solamente a


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condizione che siano affrontate tali questioni. Si riserva comunque di trattare i singoli aspetti della complessiva disciplina di cui al testo base in fase emendativa.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, ricorda che nessuno dei progetti di legge in esame affronta le questioni sollevate dall'onorevole Pecorella e che, pertanto, esse non potevano essere contemplate nel testo base, ma potranno sicuramente essere oggetti di emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) rispetto alle questioni poste dall'onorevole Pecorella si sofferma in particolare su quella relativa alla verificabilità da parte del giudice del capo di imputazione formulato dal pubblico ministero, ritenendo tuttavia che essa non sia risolvibile in via legislativa in quanto attiene prioritariamente alla deontologia dei singoli magistrati. A suo avviso, si può invece intervenire costruttivamente in relazione all'utilizzazione delle intercettazioni, espungendo dal processo l'acquisizione di quelle che, pur facendo riferimento all'iniziale ipotesi di reato, non corrispondono al capo di imputazione formulato. Rammentando poi che in fase emendativa il testo base dovrà includere anche le correzioni al decreto legge sulle intercettazioni illegali a suo tempo indicate nell'ordine del giorno votato dall'Assemblea al riguardo, invita la Commissione a dedicare al provvedimento tutto il tempo necessario.

Gaetano PECORELLA (FI) considerando prioritario rispetto alla fase emendativa lo sviluppo della discussione, ritiene che, ove pure si voglia fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, sia comunque opportuno prevedere alcune sedute per la discussione stessa.

Pino PISICCHIO, presidente, pur ricordando che la Commissione ha già svolto la discussione generale prima della costituzione del Comitato ristretto e che pertanto la materia non risulta affatto nuova ai componenti della Commissione stessa, nell'aderire alle richieste formulate dagli onorevoli Gambescia e Pecorella, ritiene che l'ulteriore discussione possa essere svolta nella prima settimana utile dopo la pausa di fine anno e che quindi la scadenza per la presentazione degli emendamenti possa essere fissata per martedì 23 gennaio 2007. Propone, quindi, di adottare come testo base la proposta di nuovo testo del disegno di legge C. 1638 elaborata dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta quale testo base il nuovo testo del disegno di legge C. 1638 Governo, così come elaborato dal Comitato ristretto.

Pino PISICCHIO, presidente, fissa per le ore 12 di martedì 23 gennaio 2007 il termine per la presentazione di emendamenti al testo base.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), prendendo spunto dai dati relativi al costo delle intercettazioni comunicati ieri dal rappresentante del Governo in sede di risposta all'interrogazione 5-00498 presentata dall'onorevole Gelmini, nonché da quelli forniti a seguito della richiesta inoltrata al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento della Camera, richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità che siano rimesse all'ordine del giorno le proposte volte ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intercettazioni. Al riguardo sottolinea i rischi connessi al nolo delle strutture presso terzi, all'uso parallelo ed illegale delle intercettazioni stesse, ed a tutti gli aspetti tecnici che caratterizzano tale strumento investigativo. Conclude segnalando la necessità che la materia sia disciplinata sulla base dei principi dello Stato di diritto.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI evidenzia, rispetto ai dati forniti nella seduta di ieri, che il sessanta per cento degli oneri complessivi deriva dal nolo delle apparecchiature necessaria ad effettuare le intercettazioni.


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Pino PISICCHIO, presidente, nel condividere la proposta dell'onorevole Gambescia, ricorda tuttavia che molte delle questioni da lui richiamate hanno fatto oggetto delle audizioni svolte presso il Senato nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni di cui è stato recentemente approvato il documento conclusivo.

Federico PALOMBA (IdV) insiste sulla necessità di attuare l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea in occasione della conversione in legge del decreto legge sulle intercettazioni illegali, procedendo ad inserire nel testo base gli opportuni correttivi.

Mariastella GELMINI (FI) nel condividere la richiesta di sviluppare la discussione generale formulata dall'onorevole Pecorella, ritiene che essa debba vertere sulla questione di fondo relativa all'abuso del ricorso alle intercettazioni che emerge dai dati relativi ai costi così chiaramente enucleati nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo nella risposta all'interrogazione da lei presentata. Dichiara pertanto la disponibilità della sua parte politica a contribuire alla definizione di un provvedimento-quadro che sia però tale da incidere sulla materia senza limitarsi ad una operazione di facciata, e quindi intervenendo in particolare sui presupposti di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 16 novembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, invita l'onorevole Pecorella, nella sua qualità di relatore, a svolgere il preannunciato intervento relativo alla prima parte del provvedimento in esame.

Gaetano PECORELLA (FI), relatore, nel ribadire l'opportunità che la discussione proceda tematicamente, al fine di consentire un confronto concreto e costruttivo, si sofferma sulle parti del provvedimento relative alla figura del giudice, nell'ambito del Libro I del codice di procedura penale. In linea generale, rileva come il testo proposto miri a recuperare lo spirito del processo accusatorio introdotto dalla precedente riforma in armonia con il nuovo articolo 111 della Costituzione, senza tuttavia stravolgere l'impianto vigente. Prende quindi in esame la questione del rapporto tra giudice monocratico e giudice collegiale, sottolineando l'opportunità di ricondurre la competenza per buona parte alle maggiori garanzie della collegialità. Con riferimento al giudice di pace, rileva come gli siano oggi affidate fattispecie complesse che sarebbe meglio fossero riportate al giudice professionale. Raccomanda, poi, la riduzione della competenza per connessione, considerando i maxi-processi la negazione del rito accusatorio. Suggerisce, invece, di precisare ed ampliare la competenza funzionale, peraltro già maturata nella giurisprudenza della Cassazione. Rivendica il significato del locus commissi delicti, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale. Quanto ai procedimenti a carico di magistrati, condivide l'opportunità di introdurre una rotazione nella competenza, per evitare che si instaurino forme di soggezione tra una procura e l'altra. Apprezza poi la restrizione dei termini per la presentazione delle eccezioni di competenza e di connessione nell'ottica di accelerare il processo. Esamina, quindi, le conseguenze sul piano delle misure cautelari, invitando a valutarle anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla loro decadenza in caso di trasferimento della competenza pur costituzionalmente coerente. Dopo aver accennato alla nuova disciplina della rimessione e della ricusazione, elogia la scelta di introdurre nell'ordinamento


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italiano l'opinione dissenziente, ricordando come nell'esperienza statunitense essa abbia dato vita ad una giurisprudenza alternativa.

Pino PISICCHIO, presidente, ringrazia l'onorevole Pecorella per aver delineato le principali questioni relative al ruolo del giudice e ritiene che la discussione possa proseguire secondo tale metodologia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende, pertanto, la seduta in sede referente al fine di consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la predisposizione del programma della Commissione.

La seduta sospesa alle 10.30 riprende alle 10.45.

Disposizioni in materia di violenza sessuale di introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini e C. 1819 Lussana.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, relatore, preannunciando che il Governo sta per varare un disegno di legge sulla stessa materia, osserva che le proposte di legge C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan e C. 1374 Caparini intervengono, sotto diversi profili, nella materia di reati di violenza sessuale, mentre la proposta di legge C. 1819 Lussana è diretta esclusivamente ad introdurre nell'ordinamento il delitto di molestia insistente. Per quanto il delitto di molestia insistente non sia necessariamente connesso ad episodi di violenza sessuale, si è ritenuto opportuno abbinare la proposta che lo introduce alle proposte che hanno per oggetto la materia della violenza sessuale non solo per la ragione che la proposta C. 1249 Bianchi comunque reca una disposizione anch'essa volta a prevedere tale delitto, quanto piuttosto per la considerazione che spesso le molestie insistenti sono sorrette da una spinta psicologica riconducibile in ambito sessuale. L'abbinamento, in sostanza, si giustifica con l'esigenza di predisporre in materia di violenza sessuale una protezione delle potenziali vittime che punisca anche i comportamenti che potrebbero essere considerati come prodromi agli episodi di violenza sessuale.
Tra le proposte in esame, la proposta C. 950 Lussana è quella che più presenta un impianto sistematico di riforma della disciplina vigente in materia di reati di violenza sessuale. Essa, infatti, è diretta ad introdurre una nuova disciplina dei reati di violenza sessuale, sia delineando un nuovo inquadramento della relativa categoria, sia inasprendo le pene previste dal vigente codice penale nonché dettando specifiche disposizioni processuali e sanzionatorie. Lo scopo, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti, anche in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza siffatta che negli ultimi tempi si sono verificati nei confronti di giovani donne. La ratio del provvedimento può essere ravvisata nella considerazione che i reati di violenza sessuale incidono anche sull'integrità psicologica della vittima, provocando nella quasi totalità dei casi un danno psicologico permanente che segna la persona. Più in particolare, mentre gli articoli da 1 a 10 incidono sulla configurazione sistematica e sulle pene principali applicabili ai reati in esame, gli articoli da 11 a 12 dettano disposizioni processuali e in materia di sanzioni accessorie.
Gli articoli 1 e 2 inseriscono le fattispecie di reato in esame nel Capo I del Titolo XII del codice penale (Dei delitti contro la persona), concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale provvedendo, contestualmente, all'abrogazione delle corrispondenti figure di reato attualmente contenute nella Sezione II


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(concernente i delitti contro la libertà personale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del medesimo Titolo XII. Si ricorda che le fattispecie penali in tema di violenza sessuale sono state riformate nella XII legislatura dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), approvata come sbocco di un travagliato e sofferto iter parlamentare che aveva attraversato varie legislature. La prima rilevante differenza con la normativa previgente era, senza dubbio, proprio di natura sistematica: mentre il reato di violenza sessuale era, prima del 1996, collocato fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, con la riforma la sua collocazione è tra i delitti contro la libertà personale. Ciò testimonia un diverso apprezzamento della violenza sessuale, sintomo anche del mutamento della sensibilità sociale e culturale del Paese. Con la proposta di legge in esame, pertanto, si interviene nuovamente sulla questione sistematica dei delitti di violenza sessuale. Nella relazione di accompagnamento il presentatore della proposta osserva, a tale proposito, che i reati di violenza sessuale, «oltre a provocare seri danni alla incolumità individuale, incidono anche sulla integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita. In ragione di questo, sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subìto violenza».
Caratteristica comune delle figure di reato, come ricollocate all'interno del codice, appare, in generale, l'accentuato rigore sanzionatorio. L'attuale illecito principale di violenza sessuale (articolo 609-bis) è sostituito all'articolo 3 da quello di cui all'articolo 586-bis che, pur non modificando la fattispecie delittuosa, introduce alcune novità, quali: un incremento di 2 anni dei limiti di pena (alla reclusione da 5 a 10 anni è sostituita quella da 7 a 12 anni - articolo 586-bis, comma 1); la previsione della discrezionalità nella diminuzione della pena fino a 2/3 nei casi di minore gravità; la previsione di un aumento della pena fino alla metà per i recidivi. Quest'ultima disposizione deve essere coordinata con le modifiche alla disciplina della recidiva introdotte dalla legge n. 251 del 2005, che ha reso obbligatorio l'aumento della pena per i recidivi nelle ipotesi aggravate di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, e violenza sessuale di gruppo. L'articolo 4, inserendo l'articolo 586-ter, modifica parzialmente la disciplina delle circostanze aggravanti di cui all'attuale articolo 609-ter. Rispetto al vigente articolo 609-ter si registrano numerose novità: anzitutto, l'aumento di 2 anni dei limiti di pena per le aggravanti di cui al primo comma (si passa dalla reclusione da 6 a 12 anni a quella da 8 a 14 anni); l'ampliamento dell'ambito applicativo delle aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1; rispettivamente, è aumentato di 2 anni il limite di età della vittima della violenza sessuale (dai 14 anni si passa ai 16 anni) ed è precisato che le sostanze (alcoliche, narcotiche, stupefacenti, eccetera) usate nel commettere il reato possano ridurre in tutto o in parte la capacità volitive della vittima (attualmente, l'applicazione dell'aggravante è giustificata dall'uso di sostanze «gravemente lesive della salute della vittima»). In relazione al vigente secondo comma dell'articolo 609-ter, il corrispondente secondo comma dell'articolo 586-ter prevede che la violenza sessuale su minore di anni 10 comporti un incremento dell'entità dei limiti di pena: agli attuali limiti minimi e massimi di 7 e 14 anni sono sostituiti i nuovi di 10 e 16 anni. Identici limiti edittali sono previsti in relazione ad una nuova aggravante della violenza sessuale, ovvero la commissione del reato in presenza di due o più delle circostanze di cui al primo comma (articolo 586-ter, secondo comma, numero 2). Rispetto alla norma vigente sono, infine, aggiunti tre ulteriori commi che prevedono rispettivamente: la punibilità con l'ergastolo quando dal reato di violenza sessuale, per qualsiasi ragione, sia derivata la morte della persona offesa (terzo comma); la reclusione minima, rispettivamente, di 8 e 10 anni quando dal


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reato sia derivata alla vittima una lesione personale grave o gravissima (quarto e quinto comma).
L'articolo 5 della proposta in esame riguarda gli atti sessuali con minorenne, di cui all'attuale articolo 609-quater del codice penale (recentemente novellato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38), ora sostituito dall'articolo 586-quater. Nonostante la relazione alla proposta di legge affermi che la nuova norma riproduce il contenuto dell'articolo 609-quater, rispetto al testo vigente risulta tuttavia espunto (è da ritenere che si tratti di un refuso) il quinto comma, che attualmente prevede, in caso di atti sessuali con minore di anni 10, l'applicazione della reclusione da 7 a 14 anni, parificando sul piano sanzionatorio tale reato a quello di violenza sessuale. Mentre l'articolo 6, che inserisce l'articolo 586-quinquies sulla corruzione di minorenne, riproduce integralmente il contenuto del vigente articolo 609-quinquies, il successivo articolo 7 introduce nella materia in oggetto una nuova fattispecie penale consistente nelle «molestie sessuali». Il nuovo illecito penale si sostanzia nella costrizione ad assistere ad atti sessuali e rispetto al precedente articolo 586-quinquies - fermo restando l'aspetto finalistico - si differenzia per l'estensione generalizzata della tutela (non solo, quindi, agli infraquattordicenni) nonché per le modalità della condotta che prevedono la coartazione dell'altrui volontà; la pena per le molestie sessuali è poi stabilita nella reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 5.000 euro. Aggravanti di pena sono introdotte in relazione all'età della persona offesa (minore di 14 o di 10 anni). L'articolo 586-septies, introdotto nel codice penale dall'articolo 8 della proposta di legge, come il vigente articolo 609-sexies, ripropone la presunzione assoluta della conoscenza dell'età della persona offesa. L'ignoranza dell'età della vittima (ovvero, la circostanza che essa non abbia compiuto i 14 anni) non potrà, quindi, essere invocata a propria scusa nei delitti di violenza sessuale sopracitati né in quello di violenza sessuale di gruppo. Tra i delitti inescusati ex articolo 586-septies è ovviamente introdotto, per motivi di coordinamento, quello di molestie sessuali di cui al nuovo articolo 586-sexies.
L'articolo 9 del provvedimento in esame introduce il nuovo articolo 586-octies, riproducendo integralmente il contenuto del vigente articolo 609-septies, relativo alla procedibilità a querela di parte per alcuni dei reati di natura sessuale (violenza sessuale e atti sessuali con minorenne). La norma, in particolare, conferma la modifica introdotta dalla citata legge 38 del 2006 che ha innalzato da 14 a 18 anni la soglia di età della vittima entro la quale si procede d'ufficio per il reato di violenza sessuale. L'articolo 10, inserendo l'articolo 586-septies, modifica parzialmente la disciplina della fattispecie di violenza sessuale di gruppo, attualmente contenuta nell'articolo 609-octies. Rispetto alla vigente disciplina, le differenze attengono: all'assenza dell'espressa definizione della fattispecie di violenza sessuale di gruppo (attualmente qualificata come partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis); all'aumento, nel minimo e nel massimo, della pena irrogata (da 8 a 16 anni, anziché da 6 a 12); alla determinazione dell'aumento di pena da applicare - reclusione da 10 a 20 anni - nel caso in cui concorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 586-ter, primo comma; alla irrogazione della pena della reclusione non inferiore a 12 anni qualora il fatto sia commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni 10 o in presenza di due o più delle circostanze di cui al citato articolo 586-ter, primo comma; all'applicazione della pena dell'ergastolo qualora dal fatto sia derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa; alla previsione di una pena non inferiore, rispettivamente, a 12 o a 15 anni, se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave o gravissima; all'aumento della pena fino alla metà in caso di recidiva.
L'articolo 11 detta alcune disposizioni di carattere procedurale applicabili ai reati in esame. Per i responsabili di questi reati si prevede l'arresto obbligatorio ed il


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giudizio direttissimo. I commi 2 e 3 prevedono l'inapplicabilità, rispettivamente agli imputati e ai condannati per i reati di cui al comma 1, del cosiddetto patteggiamento e dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). L'articolo 12 prevede che, in caso di condanna per i delitti sopra citati, al cittadino straniero si applichi la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, articolo 13). Si osserva che, nonostante l'articolo 12 si riferisca alla espulsione come «sanzione accessoria», tale termine sembra formulato in senso atecnico, essendo questo tipo di espulsione già prevista a titolo di misura di sicurezza sia dall'articolo 215 del codice penale che dalla legge sull'immigrazione (articolo 15 del citato testo unico). L'articolo 13 dispone che i condannati alla reclusione per i delitti sopra menzionati possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei rapporti con la vittima del reato (comma 1). Tale trattamento diviene tuttavia obbligatorio nei casi di recidiva ovvero quando vittima dei reati siano minori (comma 2). È comunque stabilito che, sia nei casi in cui il trattamento viene adottato discrezionalmente dal giudice (comma 1) che in quelli in cui sia la legge ad imporlo (comma 2), esso viene inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tal fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e psichiatria. In merito, si ricorda che per i trattamenti sanitari obbligatori, l'articolo 32, comma 2, della Costituzione, prevede una riserva di legge qualificata unanimemente dalla dottrina come relativa e riferita alla sola legge statale. L'articolo 14, infine, qualificando implicitamente il trattamento farmacologico sopra citato, associato per un equivalente periodo di tempo a terapia di recupero psicoterapeutico, come una misura di sicurezza detentiva, inserisce un numero 4-bis nel primo comma dell'articolo 215 del codice penale, relativo alla classificazione delle misure di sicurezza.
La proposta di legge C. 1249 Bianchi, partendo dal presupposto che nell'ordinamento giuridico italiano non sia riscontrabile tanto la mancanza di previsioni legislative idonee a combattere i fenomeni di violenza sessuale, quanto la carenza di azioni, iniziative concrete ed adattamenti necessari per rendere più efficaci le azioni di contrasto, è diretta ad introdurre alcune specifiche misure, in parte anche parzialmente modificando le disposizioni legislative vigenti, allo scopo di realizzare un potenziamento complessivo della lotta contro la violenza citata. Le finalità del provvedimento sono indicate nell'articolo 1, e riguardano l'introduzione di norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, di misure dirette alla specializzazione delle Forze dell'ordine e della magistratura per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali e al coordinamento delle funzioni e azioni previste dalla legislazione vigente in materia, di disposizioni dirette a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale compresa la nuova fattispecie di molestie assillanti introdotta dall'articolo 7 del progetto di legge.
Una delle novità più rilevanti della proposta di legge è, all'articolo 2, l'istituzione presso le procure della Repubblica, per la miglior realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1, di strutture specializzate (denominate pool) sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale. Vengono poi previsti (comma 2) corsi di aggiornamento in tema di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali allo scopo di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività delle strutture specializzate di cui al comma precedente. Viene infine istituito (comma 3) presso ogni questura uno sportello per dare assistenza e sostegno


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ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti ed ai reati inerenti le violenze sessuali, che deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale presso il Ministero dell'interno, con il compito di coordinare le attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e di monitorare il fenomeno sul territorio nazionale.
L'articolo 4 è diretto a sostituire il comma 1 dell'articolo 609-bis che delinea la fattispecie del reato di violenza sessuale. La nuova formulazione del comma citato, punendo con la reclusione da cinque a dieci anni il comportamento di chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso, è diretta a superare l'attuale formulazione che richiede il requisito della costrizione della vittima ai fini dell'imputazione, in favore di quella basata sulla «mera mancanza di consenso» all'atto sessuale, onde tutelare pienamente il diritto di libertà sessuale. L'articolo 5, aggiungendo il numero 5-bis al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale introduce, tra le circostanze aggravanti dei reati di violenza sessuale, quella del fatto commesso su persona in stato di gravidanza. Come evidenziato nella relazione illustrativa, tale previsione aggiuntiva mira a sopperire ad una grave dimenticanza del legislatore del 1996. L'articolo 6, inserendo una lettera aggiuntiva c)-bis al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale (Esecuzione delle pene detentive), condiziona la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai condannati per i delitti di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), anche aggravata (articolo 609-ter), di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater), di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies) e di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) alla sottoposizione dei responsabili ad un trattamento terapeutico-riabilitativo. Tale previsione, come evidenziato nella relazione illustrativa, si configura quale incentivo (non obbligo), nei confronti dei colpevoli di delitti sessuali, ad accettare la cura psichiatrica o il trattamento psicoterapeutico, utili proprio nei casi di delitti sessuali e in particolare in quelli di pedofilia, la cui commissione, pur in presenza di una piena imputabilità, normalmente dipende da cause patologiche o disturbi della personalità.
L'articolo 7 è diretto ad introdurre nel codice penale, mediante l'inserimento dell'articolo 609-ter-1, il delitto di molestie assillanti, cosiddetto stalking, contemplato dalla legislazione statunitense fin dagli anni '90, che costituisce l'oggetto esclusivo della proposta di legge C. 1819 Lussana. Tale fattispecie criminosa si caratterizza per una serie di azioni lesive ripetute nel tempo e dirette verso una specifica persona, come seguire, telefonare ostinatamente, lasciare messaggi in segreteria, adottare comportamenti intrusivi di ogni tipo; tali azioni possono o meno essere accompagnate da minacce credibili a cui può far seguito una vera e propria aggressione o un omicidio. A tale proposito, la relazione illustrativa rileva che oltre il 70 per cento delle donne che hanno subìto maltrattamenti da parte del proprio compagno continua a essere a rischio di subire violenza anche dopo la separazione, ricevendo minacce, riportando danni importanti a breve e a lungo termine che ledono l'integrità psico-fisica con costi individuali e sociali altissimi. La nuova fattispecie delittuosa, perseguibile a querela di parte, punisce, con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro, chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica. Viene poi consentito alla persona che si ritiene offesa dai comportamenti sopra descritti di presentare all'autorità giudiziaria richiesta di diffida all'autore delle molestie. Qualora sussistano elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte


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delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, autorizzata in tal senso dal giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante. Viene infine consentito al giudice, qualora nonostante la diffida formale l'indagato compia nuovi atti di molestia assillante, di prescrivere all'indagato medesimo le misure cautelari dell'allontanamento della casa familiare (articolo 282-bis del codice di procedura penale), del divieto e obbligo di dimora (articolo 283) e della custodia cautelare in carcere (articolo 285), nonché di adottare le misure, ovvero gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.
L'articolo 8 prevede il gratuito patrocinio in favore delle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali (articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale). Gli articoli 9 e 10 dettano le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 11 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La proposta di legge C. 1374 Caparini, che consta di un solo articolo, mira a innalzare l'età del consenso sessuale da 14 a 16 anni, prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni se la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che non ha ancora compiuto sedici anni (in luogo degli attuali quattordici). La reclusione è da 5 a 10 anni per chiunque compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto sedici anni (in luogo degli attuali quattordici), ovvero con persona che non ha compiuto i diciotto anni (in luogo degli attuali sedici) quando il colpevole sia ascendente, genitore anche adottivo, tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia con il minore una relazione di convivenza. Il comma 3 interviene sull'articolo 609-quinquies prevedendo il delitto di corruzione di minorenne per chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni sedici (in luogo degli attuali quattordici), al fine di farla assistere. Infine, il comma 4 modifica l'articolo 609-sexies nel senso di escludere la rilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa quando i delitti sessuali siano commessi in danno di minore degli anni sedici (in luogo degli attuali anni quattordici).
La proposta di legge C. 1256 Nan, nelle intenzioni del presentatore, mira alla prevenzione dei numerosi fenomeni di violenza ed aggressione a sfondo sessuale registratisi nell'ultimo periodo. Dal punto di vista sistematico, la proposta di legge in esame appare estranea al contenuto dei precedenti provvedimenti che, o intervengono con novelle sulla disciplina codicistica, ovvero introducono specifici delitti di natura sessuale. Il provvedimento prevede in particolare, specifici divieti da imporre ai rivenditori di giornali, ai media ed agli operatori Internet, i cui comportamenti nel veicolare notizie ed immagini sono individuati come strumento di stimolo a comportamenti contrari alla morale pubblica. L'articolo 1 impone il divieto di pubblica esposizione di giornali, periodici, riviste che riproducano fotografie o immagini che possono essere di turbamento della morale pubblica. Tale materiale dovrà essere esposto in un locale separato riservandone l'accesso ad una clientela adulta (si presume, tramite la richiesta di un valido documento d'identità). La norma precisa, infine che, in carenza di tale locale separato, il rivenditore potrà mostrare all'adulto le pubblicazioni dietro specifica richiesta, fermo restando il divieto di esposizione al pubblico. La norma appare, quindi, rivolta a coloro che a qualsiasi titolo, espongano al pubblico giornali e riviste a scopo di vendita e deve essere coordinata con l'articolo 528 del codice penale che ha per oggetto le pubblicazioni e spettacoli osceni, l'articolo 725 dello stesso codice relativo al commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza, gli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa, 8 febbraio 1948, n. 47, l'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 che prevede, però, la non


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punibilità per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dei titolari e degli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché con l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).
L'articolo 2 della proposta di legge vieta il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e divulgano immagini o notizie volte «a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale». Il sistema che il provvedimento prevede per l'accesso a tali siti - di cui la norma prevede il divieto di pubblicizzazione - si basa su due fattori, quali: l'espressa richiesta in tal senso e l'autocertificazione della propria maggiore età. L'articolo 3 impone ai mass media (giornali, TV, radio, ecc.) il divieto di diffondere notizie che, raccontando il fatto (di cronaca), descrivano dettagli e particolari che possano stimolare fantasie sessuali o comunque siano contrari alla morale pubblica e alla dignità personale. L'articolo 4, infine, prevede l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni della legge in esame. In particolare, la violazione del divieto di esposizione al pubblico di pubblicazioni oscene (articolo 1) e la illecita diffusione di particolari o dettagli pruriginosi (articolo 3) sono punite a titolo contravvenzionale con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'illecito previsto dall'articolo 2 della proposta di legge (violazione delle norme sull'accesso ai siti INTERNET e sul divieto di pubblicità) è, invece, punito a titolo di delitto, con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Infine, la proposta di legge C. 1819 Lussana mira ad introdurre nell'ordinamento il delitto di molestia insistente. L'articolo 1 prevede la reclusione fino a 2 anni per chiunque ponga in essere un «intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa» (comma 1). Chiunque si ritenga offeso da siffatta condotta può anzitutto rivolgersi all'autorità giudiziaria presentando una richiesta di diffida per l'autore dei comportamenti lesivi. L'autorità giudiziaria autorizzerà l'autorità di pubblica sicurezza a diffidare formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia (comma 3). Peraltro, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che - nelle more del procedimento penale - il giudice possa prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa. Laddove la diffida venga violata o il delitto reiterato, la pena è aumentata fino a un massimo di 4 anni (comma 4). Si osserva che la proposta di legge non specifica la perseguibilità, a querela della persona offesa, del delitto di molestia insistente. L'articolo 2 istituisce presso ogni questura uno specifico sportello - con la presenza di psicologi, psichiatri e assistenti sociali - per assistere coloro che si ritengano vittime di molestie insistenti (comma 1). Al tempo stesso è istituito, a cura del Ministero della giustizia, un numero verde nazionale per fornire una prima assistenza alle vittime del delitto e indirizzarle agli sportelli presso le questure (comma 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.40.


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 10.40.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Pino PISICCHIO, presidente, comunica che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo gennaio - febbraio 2007:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2007

Gennaio.

Sede referente:
Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche (C. 1638 Governo, C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci);
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali (C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi);
Norme in materia di indulto e di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di accordo tra le parti in sede di giudizio di impugnazione (C. 1792 Balducci e C. 1877 Costa;
Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (C. 528 Buemi);
Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente (C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini e C. 1819 Lussana);
Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (C. 1289 Maran, C. 1330 Fabris, C. 1443 Poretti, C. 1495 Governo, C. 1662 Buemi C. 1834 Pedica, C. 1882 Grillini e C. 1883 Crapolicchio);
Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339 in materia di iscrizione all'albo degli avvocati (C. 615 Mazzoni);
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in materia di determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (C. 619 Mazzoni);
Istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (C. 412 D'Agrò);
Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (C. 782 Contento, C. 809 Ascierto e C. 1967);
Riforma del codice di procedura penale (C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni);
Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale» (C. 1857 Governo);
Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di informazione di garanzia (C. 919 Pecorella);
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248 (C. 1573 Maran).

Indagini conoscitive:
Sullo stato di attuazione della legislazione in materia di adozioni;
Sullo stato di attuazione della legislazione penale in materia di minori.


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Febbraio.

Sede referente:
Seguito dell'esame dei progetti di legge iscritti nel programma di ottobre il cui esame non si sia concluso;
Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni alle vittime di reati da parte dello Stato (C. 705 Cirielli);
«Modifica all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in materia di requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro» (C. 2023 Pagliarini);
Disposizioni in materia penale concernenti la riduzione delle sanzioni detentive e la soppressione di fattispecie incriminatici (C. 1392 Palomba);
Disposizioni per favorire il reinserimento sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a due anni (C. 621 Mazzoni);
Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (C. 985 Lussana);
Riforma della parte generale del codice penale (C. 941 Pecorella);
Istituzione di sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia (C. 77 Volontè).

Indagini conoscitive:
Sullo stato di attuazione della legislazione in materia di adozioni;
Sullo stato di attuazione della legislazione penale in materia di minori;
Sulla attuazione della legge sull'affido condiviso.

Si riserva, comunque, di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, i disegni di legge di conversione di decreti-legge, gli altri atti dovuti e i progetti di legge trasmessi dal Senato, nonché lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 10.45.