I Commissione - Marted́ 16 gennaio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2007


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ALLEGATO

Decreto-legge 300/2006. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.
1. 1. Boscetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 30 aprile 2007.
1. 2. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2008.
1. 3. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Sopprimere il comma 5.
1. 4. Giovanardi, D'Alia, Ronconi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Fino al riordino del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, dì cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica, e sono prorogate le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
1. 5. Licandro.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.
1. 6. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 5, sopprimere le parole: sono sospese, fino a: tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
* 1. 7. Giovanardi, D'Alia, Ronconi.

Al comma 5, sopprimere le parole: sono sospese, fino a: tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
* 1. 8. Boscetto, Santelli.

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2007 con le seguenti: anno 2008.
1. 9. Crisci.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del


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citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.
1. 10. Adenti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
6-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 cosi come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. A.A. ai sensi del successivo comma 4.
* 1. 11. Adenti, Satta.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
6-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 cosi come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. A.A. ai sensi del successivo comma 4.
* 1. 12. Sgobio, Vacca, Licandro, Satta.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 ottobre 2007.
2. 1. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 30 novembre 2007.
2. 2. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima dell'entrata, in vigore della presente legge.
2. 3. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.
2. 4. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 16 dicembre 2007 e le parole: 50.000 con le seguenti: 115.000.
2. 5. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 16 gennaio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.
2. 6. Boscetto, Santelli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 16 gennaio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.
2. 7. Boscetto, Santelli.


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Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 17 gennaio 2007 con le seguenti: 17 febbraio 2007.
2. 8. Boscetto, Santelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3, il fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2007 di 7 milioni di euro, ed il Fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementato per il medesimo anno 2007 di 20 milioni di euro.
2. 9. Tolotti.

Sopprimere il comma 4.
2. 10. Cota Stucchi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2007, con le seguenti: 30 novembre 2007.
2. 11. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 31 agosto 2007.
2. 12. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
5-bis. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere relativo, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella, C della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: disposizioni in materia di agricoltura aggiungere la seguente: e pesca.
2. 13. Zucchi, Franci, Servodio, Brandolini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: 1o gennaio 2007 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2008.
2. 14. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modifiche dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 le parole: 1o gennaio 2007 sono sostituite dalle parole: 1o gennaio 2008.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: disposizioni in materna di agricoltura aggiungere: e pesca.
2. 15. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.


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Aggiungere, infine, il seguente comma:
5-bis. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
2. 16. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
5-bis. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano dal 1o gennaio 2008.
2. 17. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
5-bis. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 18 maggio 2005, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le disposizioni di cui all'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.
2. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 3.

Al comma l, sostituire le parole: 31 maggio 2007, con le seguenti: 30 marzo 2007.
3. 1. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Al comma l, sostituire le parole: 31 maggio 2007, con le seguenti: 30 aprile 2007.
3. 1. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Sopprimere il comma 3.
3. 3.Boscetto.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
3. 4.Gianfranco Conte.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.
3. 5.Boscetto, Santelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2003.
3. 01.Cota, Stucchi.


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ART. 4.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.
4. 1.Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 2.Zaccaria, Franco Russo.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 3.Lusetti, Dato.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 4.Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 4.
4. 5.Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 4, aggiungere, infine, le parole: e 2008.
4. 6.Boscetto, Santelli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 1, comma 689 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «, 2005 e 2006.
4. 7.Adenti, Morrone.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 1.
5. 2.Boscetto, Santelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2007, con le seguenti: 31 maggio 2007.
5. 3.Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 4.Benedetti Valentini, Bocchino.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 5.Boscetto, Santelli.

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.
5. 6.Boscetto, Santelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nel comma 224 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «la riduzione di», sono aggiunte le seguenti: «autovetture ed»;
b) le parole: «dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati», sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della rottamazione senza sostituzione che esclude l'acquisto di un altro veicolo nuovo o usato,.
5. 7.Tolotti.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Boscetto, Santelli.


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Sopprimere il comma 1.
6. 150.Boscetto, Santelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2007 e seguenti: 31 gennaio 2007.
6. 2.Boscetto, Santelli.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 gennaio 2009.
6. 3.Boscetto, Santelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, dopo le parole «i finanziamenti e gli incentivi» aggiungere le seguenti: «previsti dalla direttiva europea 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva medesima, nonché quelli».
6. 4.Lulli.

Sopprimere il comma 4.
6. 5.Boscetto.

Sopprimere il comma 4 con il seguente: all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
6. 6.Zaccaria, Franco Russo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto del Ministro delle Comunicazioni 12 maggio 2006, dopo l'articolo 9 aggiungere:

Art. 10.
(Disposizioni Finali).

In deroga a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato 1 al presento decreto, per i settori dell'energia elettrica e del gas, per invii omologati in aree extraurbane, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'allegato m) alla delibera del Ministero delle Comunicazioni del 23 dicembre 2003.
* 6. 7.Ronconi, Mereu.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto dei Ministro delle Comunicazioni 12 maggio 2006, dopo l'articolo 9 aggiungere:

Art. 10.
(Disposizioni Finali).

In deroga a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato 1 al presente decreto, per i settori dell'energia elettrica e del gas, per invii omologati in aree extraurbane, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'allegato m) alla delibera del Ministero delle ComunicazionI del 23 dicembre 2003.
* 6. 8.Di Gioia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto del Ministro delle Comunicazioni 12 maggio 2006, dopo l'articolo 9 aggiungere:

Art. 10.
(Disposizioni Finali).

In deroga a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato 1 al presente decreto, per i settori dell'energia elettrica e del gas,


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per invii omologati in aree extraurbane, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'allegato m) alla delibera del Ministero delle Comunicazioni del 23 dicembre 2003.
* 6. 9.Ruggeri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. Al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «a seguito dei relativi rinnovi» aggiungere: «a far data dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, il termine di cui al comma 15-bis è prorogato ai 31 dicembre 2008.
**6. 10.Di Gioia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis
. Al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «a seguito dai relativi rinnovi» aggiungere: «a far data dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, il termine di cui al comma 15-bis è prorogato al 31 dicembre 2008.
**6. 11.Ruggeri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis
. Al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «a seguito dei relativi rinnovi» aggiungere: «a far data dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, i1 termine di cui al comma 15-bis è prorogato al 31 dicembre 2008.
**6. 12.Ronconi, Mereu.

Sopprimere il comma 5.
6. 13.Boscetto, Santelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dell'ICE.
6. 14.Lulli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguent:
5-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2007».
5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. 15. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81 è sostituito dal seguente: «1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla, pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;


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b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».
5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. 16. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Sopprimere il comma 6.
6. 17.Boscetto.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 marzo 2007.
6. 18.Boscetto, Santelli.

Al comma 6, dopo le parole: Ministro dei trasporti, il quale individua aggiungere le seguenti: e autorizza.
6. 19.Boscetto, Santelli.

Al comma 6, aggiungere, infine le parole: e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti nel decreto predetto.
6. 20.Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 7.
6. 21. Boscetto, Santelli.

Al comma 7, sostituire le parole da: derivanti dalla pubblicazione fino a entrata in vigore, con le seguenti: dell'articolo 4 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse.
6. 24.Zaccaria, Franco Russo.

Al comma 7, sostituire le parole: 1o febbraio 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.
6. 22.Giovanardi.

Al comma 7 sostituire le parole: 1o febbraio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.
6. 23.Boscetto, Santelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti degli acquirenti di immobili da costruire coinvolti in situazioni di crisi, al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono appartate le modifiche seguenti:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi


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del secondo comma, dell'articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo é determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.»;
c) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto.»
6. 25.Bressa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il termine indicato al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti degli immobili da costruire, è prorogato di dodici mesi.
6. 26.Bressa.

Sopprimere il comma 8.
6. 27.Boscetto, Santelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 è abrogato.
6. 200.Fabris, Fluvi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2007 con le seguenti: 28 febbraio 2007.
6. 29.Boscetto, Santelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, è prorogato al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali».
6. 500.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione i corsi biennali di laurea magistrale da istituirsi a completamento del primo ciclo di corsi di laurea triennali già istituiti e non ancora terminati».
6. 501.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 1 comma 749 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole della lettera d) con le seguenti:
al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2007».

Conseguentemente, sopprimere la lettera e) e alla lettera g) capoverso «4»:

sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con


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riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine del 31 marzo 2007. Le forme pensionistiche danno comunicazione alla COVIP dei predetti adeguamenti secondo le istruzioni impartite dalla stessa.»;

al secondo periodo sostituire le parole: «a tali adesioni» con le seguenti: «a tali nuove adesioni» e sopprimere le parole: «ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1),».
6. 28.Baldelli, Santelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalla citate leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44.».
6. 30.Maran.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis
. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».
8-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d'uso delle frequenze radio preesistenti e rilasciate all'esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000) hanno durata di trentacinque anni.»
6. 31.Adenti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002,


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n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, determinato in due milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 6. 32.
Adenti, Li Causi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, determinato in due milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
* 6. 50. (nuova formulazione)Boato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis.
L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
8-ter. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
6. 33.
Boato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis.
I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bardo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1o luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
8-ter. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-bis, stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226.
6. 34.
Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 1, comma 689 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
e 2005 sono sostituite dalle seguenti: , 2005 e 2006.
6. 35.
Adenti, Morrone.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142 lettera c), non si considerano, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267. Nel calcolo del rispetto dell'obiettivo previsto dal comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non va considerata la spesa per il personale in servizio nelle Istituzioni di cui all'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, imputata ai bilanci di tali enti.
6. 36.
Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142 lettera c), non si considerano fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267. Nel calcolo del rispetto dell'obiettivo previsto dal comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non va considerata la spesa per il personale in servizio nelle Istituzioni di cui all'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, imputata ai bilanci di tali enti.
6. 36 (Nuova formulazione). Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
Il comma 561 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
6. 37.
Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 31 della legge n. 289 del 2002, al comma 14 la parola:
dieci è sostituita dalla seguente: quindici ed all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola: decennale è sostituita dalla parola: quindicennale.
6. 38.
Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 8; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tale fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.
6. 39.
Margiotta, Grassi, Oliverio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis.
Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, inteso come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e la relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettera a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. 40.
Margiotta, Grassi, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di


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Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147 e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.
6. 41.
Giovanardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori a1 gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.
6. 42.Adenti, Morrone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n.296 si applicano dal 1o gennaio 2008.
6. 43.
Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
All'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2007.
6. 44.
Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
All'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.
6. 45.
Crisci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008.
6. 46.
Adenti, Li Causi, Morrone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.
6. 47.
Adenti, Li Causi, Morrone.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori».
6. 48.Adenti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - 1. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008.
6. 49.
Adenti, Li Causi, Morrone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma , determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 50.
Fundarò, Lion, Piazza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma , determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 51.
D'Alia, Lucchese.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tutela degli investimenti).

1. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.
6. 01.
Adenti, Li Causi, Morrone.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: di rispettiva competenza inserire la seguente frase: I suddetti dati sono trasmessi dai Comuni attraverso l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia(ANCI).

dopo le parole: Ministero dell'interno inserire le parole: d'intesa con la conferenza unificata.
6. 02.Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

È soppresso il comma 561 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 03.
Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «locali e regionali inserire: attraverso le proprie Associazioni rappresentative.

dopo le parole: Ministero dell'interno inserire le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.
6. 04.
Osvaldo Napoli.

All'articolo unico del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 1 della legge 28 novembre 2005 n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Dis. 1.1.Il Governo.

All'articolo unico del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico», come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 ottobre 2006, n. 269, le parole «entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2007».
Dis. 1.2.Il Governo.

All'articolo unico del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
Dis. 1.3.Il Governo.