IV Commissione - Marted́ 16 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza. C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e materiali esplodenti prive di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotate di significativa capacità offensiva, individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
b) all'articolo 15, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter;
c) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. I cittadini che hanno prestato il servizio civile, decorsi almeno due anni dalla conclusione del servizio medesimo, possono rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, lettera a), è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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ALLEGATO 2

Risoluzione 7-00081 Pinotti: sull'applicazione alle cluster bombs della disciplina in materia di mine antipersona.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 51.4. del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, ratificato con legge 11 dicembre 1985, n. 762, sono vietati gli attacchi indiscriminati;
il medesimo articolo 51.4. alla lettera b), considera attacchi indiscriminati quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato;
l'articolo 57. 2. lettera a), ii), del citato protocollo attribuisce a coloro che preparano o decidono un attacco la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
le munizioni cluster, per le loro caratteristiche intrinseche (diffusione di centinaia di submunizioni su un'ampia superficie, instabilità delle submunizioni inesplose) rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate previste a protezione delle popolazioni civili;
la legge 29 ottobre 1997, n. 374, e successive modificazioni, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona reca una definizione di mina antipersona che, ponendo l'accento sugli effetti dell'ordigno, appare riferibile anche alle cluster bombs;
le stesse caratteristiche delle mine antipersona si riscontrano infatti anche nelle submunizioni inesplose, in quanto spesso esplodono a causa della prossimità, presenza o contatto di una persona, «non scadono» e molte di esse non sono dotate di meccanismi di autodistruzione e disattivazione;
la forma e il colore delle citate submunizioni rappresentano un motivo di attrazione soprattutto per i bambini, tanto che, come dimostrano i dati forniti da organizzazioni umanitarie internazionali delle circa 11.000 persone rimaste uccise, ferite o mutilate a causa delle bombe a grappolo circa il 98 per cento è rappresentato da civili e un quarto di questi è costituito da bambini;
l'Italia, pur avendo aderito alla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (CCW), non ha provveduto ancora alla ratifica del protocollo V annesso, entrato in vigore il 12 novembre 2006, sugli ordigni inesplosi che obbliga gli Stati Parte alla bonifica di tutti gli ordigni inesplosi utilizzati durante i conflitti;
il Parlamento europeo, con risoluzione del 16 novembre 2006, ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi


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al massimo affinché tutti gli Stati membri dell'Unione Europea firmino e ratifichino il citato protocollo e ha invitato l'Unione Europea e i suoi Stati membri, nell'attesa di una convenzione specifica in materia, a chiedere la creazione di un protocollo VI che vieti senza ambiguità la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e l'uso delle munizioni a grappolo, secondo lo spirito e l'obiettivo della Convenzione CCW, che prevede l'elaborazione di protocolli su armamenti specifici, qualora se ne presenti la necessità;
è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge C. 1824 Leoni ed altri concernente «Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona»;
tale proposta di legge, facendo chiarezza sulla materia in oggetto, estende espressamente la disciplina in materia di mine antipersona alle cluster bombs;
auspicando pertanto una sollecita approvazione della citata proposta di legge C. 1824 Leoni ed altri;

impegna il Governo:

a) ad inibire alle Forze armate l'uso delle cluster bombs nelle missioni internazionali, nelle more dell'approvazione e della successiva entrata in vigore della proposta di legge C. 1824 Leoni ed altri;
b) ad assumere le necessarie iniziative:
per procedere alla ratifica del protocollo V annesso alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (CCW);
per promuovere una decisa azione diplomatica per la creazione di un protocollo VI da annettere alla predetta Convenzione che vieti senza ambiguità la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e l'uso delle munizioni a grappolo.
(8-00027) «Pinotti».


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ALLEGATO 3

Ratifica Convenzione consolare Italia-Cuba (C. 1874 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1874, recante «Ratifica Convenzione consolare Italia-Cuba»;
esprime

NULLA OSTA.


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ALLEGATO 4

Ratifica Convenzione Italia-Svizzera per il rinnovo della concessione del collegamento della rete ferroviaria (C. 1878 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1878, recante «Ratifica Convenzione Italia-Svizzera per il rinnovo della concessione del collegamento della rete ferroviaria»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.