XIV Commissione - Resoconto di marted́ 16 gennaio 2007


Pag. 138


SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 9.35.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franca BIMBI, presidente, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, esaminerà il disegno di legge comunitaria per il 2006, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che risulta inserito fin da oggi, a partire dalle ore 16, all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Dopo l'esame preliminare, la seduta della Commissione potrà essere sospesa in attesa che pervengano tutte le relazioni da parte delle altre Commissioni; a tal proposito avverte che sono già prevenute le relazioni del Comitato per la legislazione e della I Commissione. Successivamente, la Commissione - decorso il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, ed acquisito, se del caso, il relativo parere delle competenti Commissioni - concluderà l'esame con il mandato al relatore.


Pag. 139


La Commissione dovrà comunque concludere l'esame del disegno di legge in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea.
Ricorda infine che l'esame, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, avrà ad oggetto le sole modificazioni apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione inizia l'esame in seconda lettura del disegno di legge comunitaria per il 2006, approvato dal Senato il 20 dicembre scorso. Il disegno di legge in esame si compone ora di 28 articoli e di tre allegati (A, B e C), che complessivamente prevedono il recepimento di 27 direttive (1 con l'allegato A, 25 con l'allegato B e 1 con l'Allegato C).
Non intende in questa fase richiamare ulteriormente le osservazioni svolte nel corso dell'esame in prima lettura, circa le novità introdotte sul piano dei contenuti della legge comunitaria dalla legge di riforma della legge «La Pergola», ossia la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Rileva in via generale che il disegno di legge approvato dal Senato modifica alcuni articoli già approvati dalla Camera, introduce nuove disposizioni, segnatamente agli articoli 27 e 28, e produce lo spostamento di una direttiva dall'allegato A all'allegato B del progetto.
Il Senato ha modificato in primo luogo l'articolo 10 del disegno di legge, che conferisce delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta alla costruzione di un mercato azionario europeo integrato all'interno di un quadro regolamentare completo, stabilendo princìpi e criteri direttivi specifici.
Ricorda che la delega viene inserita dal comma 1 quale nuovo articolo 9-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), il cui allegato B già contemplava la direttiva 2004/39/CE, senza tuttavia prevedere appositi princìpi, in aggiunta a quelli di carattere generale contenuti nell'articolo 2 della medesima legge. Poiché il termine per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge n. 62 del 2005 è scaduto il 12 novembre 2006, il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce un nuovo termine relativamente all'adozione del decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva, fissandolo al 31 gennaio 2007. Esso è compatibile con il disposto della direttiva 2006/31/CE del 5 aprile 2006, che ha modificato la direttiva 2004/39/CE, differendo al 31 gennaio 2007 il termine finale per il suo recepimento da parte degli Stati membri, e stabilendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione di essa decorra dal 1o novembre 2007.
Più in dettaglio analizza le modifiche apportate all'articolo 10 nel corso dell'esame al Senato: al comma 1, capoverso 1, lettera c), il principio relativo alla previsione della riserva dell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico, a titolo professionale, alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni è stato integrato con la previsione secondo cui il servizio di consulenza in materia di investimenti - che secondo la direttiva rientra nel novero delle attività soggette a riserva - potrà essere svolto, oltre che dai predetti soggetti, anche dalle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché dei requisiti patrimoniali, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con la presente disposizione, lo Stato italiano si avvarrebbe - entro i ristretti limiti sopra illustrati - della facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva, che consente di includere tra le imprese di investimento anche persone fisiche aventi determinati requisiti. Rimane comunque ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento


Pag. 140

nazionale, conformemente all'esenzione contemplata dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della direttiva.
È stata altresì modificata la lettera h) del medesimo capoverso, in base alla quale la CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplinerà con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione, alcune materie relative alla condotta dei soggetti abilitati. In particolare, al numero 2), riguardante gli obblighi d'informazione nei riguardi dei clienti, si è precisato che tali obblighi saranno determinati con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario (il testo approvato dalla Camera faceva generico riferimento alla rischiosità dei prodotti finanziari), nonché delle gestioni individuali di portafogli.
La nuova formulazione chiarisce che l'informazione dovrà riguardare specificamente la rischiosità del tipo di prodotto finanziario offerto, e non genericamente dell'investimento in prodotti finanziari.
Rileva poi che il Senato ha altresì soppresso il capoverso 2 del medesimo comma 1, che - anche al fine di tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea - consentiva l'emanazione di disposizioni correttive e integrative entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/39/CE. La soppressione della disposizione risponde a esigenze di coordinamento legislativo. Infatti, per quanto riguarda l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 conferisce al Governo la stessa facoltà, attribuendo ad esso il più ampio termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive. Osserva peraltro che, diversamente da quanto previsto nel soppresso capoverso 2, la letterale formulazione del citato comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 sembrerebbe limitare l'esercizio di tale facoltà al solo fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea.
Osserva poi che il Senato è altresì intervenuto sull'articolo 12, che introduce un principio e un criterio direttivo - ulteriore rispetto a quelli di carattere generale indicati nell'articolo 2 del provvedimento in esame - che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Il Senato ha apportato due modifiche all'articolo in esame: ha soppresso uno dei due princìpi e criteri direttivi introdotti dalla Camera e ha integrato l'altro. Il principio soppresso dal Senato impegnava il Governo a privilegiare, nel predisporre lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, le opzioni più aderenti all'articolo 10 della Costituzione tra quelle previste dalla direttiva. L'altro principio direttivo, l'unico rimasto a seguito della soppressione di cui sopra, prevede che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solamente perché il richiedente asilo sia cittadino di, o provenga da, un paese «sicuro», secondo l'elenco definito dal Consiglio. Bisognerà, infatti, verificare che non vi siano gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese in relazione a circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Si tratta, per quest'ultima, di una disposizione contenuta nell'articolo 31 della direttiva. Tale principio è stato integrato nel corso dell'esame del Senato con l'esplicitazione che tra i motivi appena richiamati possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti che, nel Paese di provenienza, risultano oggettivamente perseguiti, mentre nel nostro Paese non costituiscono reati. L'obiettivo della disposizione è di inserire, tra gli elementi di valutazione nella decisione di accoglimento o rifiuto delle domande di asilo, la considerazione che il richiedente, pur provenendo da un Paese sicuro, può essere perseguito (non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque in


Pag. 141

base a disposizioni o atti concludenti, oggettivamente individuabili) a causa di un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile (in quanto non costituisce reato).
L'Assemblea del Senato ha introdotto poi il nuovo articolo 27 che modifica l'articolo 181 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione, nel senso di operare la formale abrogazione di una disposizione normativa la cui applicazione è già da tempo caduta in disuso. L'articolo 181 citato, in materia di rilascio delle spedizioni, stabilisce che la nave non può partire senza che tali permessi siano rilasciati, mediante l'apposizione del visto sulla dichiarazione integrativa di partenza, da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare. Il terzo comma del medesimo articolo 181, poi, elenca le condizioni in assenza delle quali le spedizioni non possono essere rilasciate e, fra di esse, il mancato pagamento - da parte dell'armatore o del comandante della nave - dei diritti portuali o consolari. La modifica in esame, che sopprime le parole «o consolari» dal terzo comma citato, risponde alla necessità di rimuovere da una fonte primaria dell'ordinamento italiano una disposizione che, anche se superata nei fatti, è in contrasto con il Regolamento 4055/86/CE che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi. A tale proposito ricorda che il 12 ottobre 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per essere venuta meno agli obblighi imposti da tale Regolamento e a quelli derivanti dai principi comunitari in materia di restituzione dell'indebito, stabiliti secondo la consolidata giurisprudenza della Corte.
Il nuovo articolo 28, introdotto dal Senato, prevede la soppressione del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004). Tale comma, nel quadro di un insieme di disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevedeva la possibilità di proroga dei contratti, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (TUEL), contenuto nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Premette che l'intera materia degli appalti pubblici è oggi disciplinata dal «codice dei contratti pubblici», di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale ha dato attuazione alla direttiva 2004/17/CE che ha coordinato le procedure in materia di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e alla direttiva 2004/18/CE che ha coordinato le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Il «codice», che ha proceduto all'unificazione di tutte le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, ha espressamente previsto, tra gli altri, il principio generale dell'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Ai fini dell'applicabilità della proroga la disposizione, come già osservato, specifica che i contratti debbano avere ad oggetto funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del TUEL, ambito definito dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.
Tali commi, in particolare, oltre ad esplicitare che le disposizioni successive concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore afferenti ai servizi pubblici locali, specificano che le medesime: si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; lasciano ferme le disposizioni previste per i singoli settori; lasciano ferme le disposizioni necessarie all'attuazione di specifiche normative comunitarie in materia; non si applicano ai settori dell'energia elettrica e del gas; non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, escluso espressamente dal


Pag. 142

regime generale dei servizi pubblici locali insieme agli impianti di trasporti a fune nelle località turistiche montane.
La disposizione abrogata dall'articolo aggiuntivo in esame ha quindi consentito la proroga, senza procedere ad un nuovo affidamento mediante gara, sia di contratti in scadenza aventi ad oggetto funzioni e servizi pubblici diversi da quelli locali, sia di gran parte delle attività di erogazione dei medesimi servizi pubblici locali (tra le quali, per la loro rilevanza, si segnalano l'elettricità, il gas e il trasporto pubblico locale), esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 113 del TUEL e, pertanto, anche dall'applicazione delle modalità di gestione di cui al comma 5 dell'articolo 113 medesimo. La ragione dell'abrogazione è evidentemente da individuare nella volontà di superare i profili di dubbia compatibilità di quest'ultima, oggetto peraltro di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea riaffermando il principio, implicito nella richiamata normativa comunitaria, dell'affidamento tramite gara dei servizi pubblici di rilevanza economica.
Passando alle modifiche apportate dal Senato agli Allegati del disegno di legge, segnala che la direttiva 2006/7/CE, inserita nell'Allegato A nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera, è stata successivamente spostata nell'Allegato B ad opera della 14a Commissione del Senato, con conseguente necessità di assunzione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. La direttiva 2006/7/CE opera una revisione della direttiva 76/160/CEE, che aveva stabilito norme per la sorveglianza, la valutazione e la gestione della qualità delle acque di balneazione, al fine di garantire la coerenza con il sesto programma d'azione per l'ambiente, con la strategia a favore dello sviluppo sostenibile e con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.
Essa si ripropone, altresì, di semplificare le procedure relative ai parametri di analisi, in considerazione degli sviluppi scientifici, e di migliorare i processi partecipativi delle parti interessate e l'informazione fornita al pubblico. Dal momento del suo recepimento, che deve avvenire entro il 24 marzo 2008, la direttiva 2006/7/CE sostituisce per il singolo Stato membro la precedente direttiva 76/160/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014.
Osserva infine che, nel complesso, le modificazioni introdotte dal Senato confermano l'impostazione del disegno di legge espressa dal testo già approvato dalla Camera dei deputati.
Alla luce di quanto finora osservato, auspica che la Commissione possa pervenire ad una deliberazione favorevole sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, così come modificato dal Senato.

Gianluca PINI (LNP), nel rinviare alla successiva fase del dibattito in l'Assemblea una valutazione complessiva sul provvedimento in esame, osserva che l'iter di esame del disegno di legge comunitaria per il 2006 è stato particolarmente sofferto anche a causa dell'inserimento nel testo di temi particolarmente delicati, quali l'asilo politico. Al riguardo, considera inopportuno che il disegno di legge comunitaria travalichi la sua funzione primaria e intervenga su disposizioni rilevanti della legislazione nazionale, quale la legge «Bossi-Fini». Fa presente che il suo gruppo si limiterà a presentare una proposta emendativa in Assemblea, al solo fine di segnalare che le modifiche apportate all'articolo 12, pur avendo comportato dei miglioramenti, consentono ancora ampi margini ad interpretazioni ambigue. Tale proposta emendativa sarà in generale finalizzata a segnalare che è improprio e strumentale ricorrere allo strumento della legge comunitaria in questo modo, per modificare norme vigenti in tale settore. Esprime, quindi, apprezzamento per le modifiche apportate dal Senato all'articolo 10 del disegno di legge in quanto tese ad incrementare la concorrenza nei mercati finanziari.

Mauro PILI (FI) ritiene opportuno che il rappresentante del Governo chiarisca la


Pag. 143

portata della soppressione del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), operata dall'articolo 28 del disegno di legge in esame. Considerato che tale norma comportava una riduzione degli oneri per le amministrazioni pubbliche in relazione al rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi, non ritiene comprensibile il senso di una modifica che comporta conseguenze negative nel settore degli appalti pubblici. A suo avviso, è opportuno verificare se il nuovo articolo 27 produrrà conseguenze in particolare nei confronti delle compagnie di navigazione. Sottopone, infine, all'attenzione del rappresentante del Governo la necessità di predisporre una sorta di «griglia» di riferimento per garantire i cittadini interessati al mercato dei prodotti finanziari.

Sandro GOZI (Ulivo), in riferimento a quanto osservato dal deputato Pini in relazione alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 12 del disegno di legge, osserva che tali modifiche esprimono gli equilibri raggiunti sulla questione. A suo giudizio, l'aggiunta operata dal Senato deve essere intesa come integrativa, e non restrittiva, in quanto tesa a rafforzare la tutela del richiedente l'asilo politico.

Antonello FALOMI (RC-SE) rappresenta la opportunità che l'iter di esame del provvedimento proceda nel modo più celere possibile, considerato il difficile percorso finora affrontato. Nel preannunciare il consenso del suo gruppo sul merito complessivo del provvedimento, ritiene che vi siano delle questioni che il Governo dovrebbe chiarire. Con particolare riferimento all'articolo 12, come peraltro già segnalato dal deputato Gozi, il Senato ha soppresso una norma introdotta dalla Camera in quanto ritenuta pleonastica ma ciò non esonera affatto il Governo, in sede attuativa, dalla scelta di una soluzione che sia quella maggiormente conforme al dettato costituzionale. Per quanto concerne, inoltre, la indicazione dei «gravi motivi» per non ritenere sicuro il Paese di provenienza del richiedente asilo, si tratta di un riferimento che in nessun modo deve essere inteso come restrittivo bensì come esemplificativo e in coerenza con la direttiva europea, che la norma sembra riprodurre quasi testualmente. Per quanto concerne invece l'inserimento del nuovo articolo 28, si tratta di una modifica determinata dalla necessità di reagire ad un richiamo della Commissione europea nei confronti del Governo italiano. A suo avviso è opportuno che il Governo provveda a chiarire la portata dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005 anche in relazione ad ulteriori disposizioni che rimangono in vigore, che dovrebbero continuare ad applicarsi alle aziende di servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che il riferimento ai «gravi motivi», contenuto nell'articolo 12 modificato dal Senato, sia da porre in stretta relazione con l'elencazione contenuta nel Trattato costituzionale europeo sui possibili motivi di discriminazione. Anche in considerazione di questa significativa modifica apportata dal Senato, preannuncia l'assenso del suo gruppo sul merito complessivo del provvedimento in esame.

Giampaolo D'ANDREA, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, in merito a quanto emerso nel dibattito sugli articoli 10 e 12 del provvedimento in esame, sottolinea che si tratta di disposizioni di origine parlamentare, su cui è stato registrato ampio consenso tra le forze politiche. Sottolinea che l'articolo 12, interessato da un intenso dibattito, persegue l'obiettivo di garantire il raccordo tra principi generali contenuti nel diritto nazionale e in quello internazionale. Osserva che esso tratta una materia complessa, che riguarda in particolare i rapporti tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi. Gli articoli 27 e 28 del disegno di legge costituiscono il risultato di un'iniziativa del Governo dettata dalla necessità di intervenire a fronte di procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia. In particolare, l'articolo 28


Pag. 144

è la disposizione che presenta le maggiori implicazioni, connesse alla definizione di contratti e servizi pubblici. L'abrogazione del comma 3, che è stata oggetto di una richiesta specifica da parte della Commissione europea, potrà comportare come immediata conseguenza positiva l'interruzione della procedura di infrazione e l'applicabilità di tutta la normativa di riferimento. Si pone una questione per quanto concerne la definizione di una «griglia» in sede di adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del provvedimento attuativo della delega. L'adozione di tale provvedimento offrirà l'occasione per svolgere un adeguato confronto anche in sede parlamentare. Concordando con il deputato Falomi in relazione al dettato dell'articolo 12, manifesta l'impegno del Governo per l'adozione di una formula il più possibile consona al dettato costituzionale in occasione della predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE.

Franca BIMBI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 11.30. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 12.10.

Franca BIMBI, presidente, avverte che sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni V, VIII, IX e XII. Ricorda che, in precedenza, erano già state trasmesse le relazioni favorevoli delle Commissioni I e VI, nonché il parere del Comitato per la legislazione. Comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame.

Mauro PILI (FI) ribadisce le proprie perplessità sull'inserimento dell'articolo 28, che sembra procedere in una direzione contraddittoria rispetto a quanto previsto sulla stessa materia dalla legge finanziaria per il 2007.

Giampaolo D'ANDREA, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, si riserva di predisporre gli elementi necessari a chiarire tutti gli aspetti sollevati durante l'esame in Commissione in occasione delle successive fasi dell'esame.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 con i relativi allegati, 10, 12, 27 e 28 del disegno di legge comunitaria per il 2006, come modificati nel corso dell'esame da parte del Senato.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore Ottone di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franca BIMBI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica Convenzione Italia-Svizzera per il rinnovo della concessione del collegamento della rete ferroviaria.
C. 1878 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio RAZZI (IdV), relatore, ricorda che la ratifica esecutiva della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero sul rinnovo della concessione relativa al


Pag. 145

collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, si pone all'attenzione del Parlamento su proposta del Ministro degli Affari esteri di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia.
Sulla materia complessa ed articolata intende soffermarsi soprattutto su due questioni che ritiene fondamentali: la necessità che sull'argomento si tengano presenti le delicate vicende ambientali riguardanti il territorio alpino in oggetto e la questione dell'attualità delle scelte che si opereranno sempre privilegiando il potenziamento del trasporto su rotaie auspicabile dopo il recente grido di allarme sull'effetto serra lanciato dall'Unione Europea.
La convenzione tra Italia e Svizzera in esame è frutto di una serie di incontri tra i pertinenti gruppi di lavoro che hanno provveduto a stilare una nuova Convenzione siglata dal Governo italiano e dal Consiglio federale svizzero il 28 marzo 2006. Essa è frutto degli ottimi rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Svizzera, ed è stata approntata per rispondere alle esigenze di adeguamento normativo e per consentire un rapido rinnovo della concessione scaduta a fine maggio del 2005. La prosecuzione e la garanzia dei servizi di trasporto sulla tratta in oggetto procede oggi in regime di proroga, ed è interesse del Governo italiano procedere al rinnovo della concessione poiché essa comporta la certezza della permanenza del collegamento ferroviario in questo territorio.
Inoltre il rinnovo della concessione comporta la possibilità che alla scadenza della stessa la linea ferroviaria e le sue pertinenze ritorneranno gratuitamente allo Stato italiano. La concessione verrà adottata a titolo gratuito e non sono previsti corrispettivi o sovvenzioni, il che costituisce un ulteriore vantaggio per lo Stato italiano, poiché l'accordo prevede che la Confederazione svizzera, in conseguenza del rinnovo della concessione si impegna a gestire a sue spese, a suo rischio e pericolo, ma anche a suo profitto l'infrastruttura ferroviaria attraverso il Sempione dalla frontiera italo-svizzera fino allo scambio in entrata nella stazione di Iselle.
Sottolinea ancora che la concessione in esame non potrà essere trasferita dal Consiglio federale Svizzero senza l'autorizzazione preventiva del Governo italiano. Quindi il rapporto oggetto della Convenzione rimarrà saldamente nelle mani del Governo italiano e di quello Svizzero ed ogni variazione non potrà che essere concordata dalle parti. Il documento così come pervenuto all'esame della Commissione ha tenuto conto delle diverse osservazioni prodotte nelle riunioni tenutesi tra le diverse Amministrazioni italiane e svizzere interessate, a partire dal giugno 2002 fino alla sigla della bozza conclusiva avvenuta a marzo 2006.
Ulteriori elementi chiarificatori sull'impatto socio ambientale della revisione della concessione potranno essere discussi nell'ambito specifico di trattazione degli accordi collaterali: convenzioni su poste, dogane, telecomunicazioni, servizi di polizia, servizi di polizia sanitaria e veterinaria. Così come saranno evidentemente oggetto di trattazione specifica tra concessionario e gestore le questioni inerenti l'adeguamento di orari, tariffari ed adeguamenti della logistica territoriale alle modificazioni socio-economiche dell'area.
Osserva che in tutti questi passaggi è chiaro che la condivisione di un cammino comune teso all'efficacia del servizio, tra Italia e Svizzera, pur nelle salvaguardia delle proprie prerogative di sovranità, resta la solida base di questa Convenzione.
I pareri sugli argomenti relativi alle normative sul libero accesso alla rete ferroviaria, le problematiche concernenti i pedaggi, quelle relative alla gestione, la circolazione e la manutenzione della linea, quelli relativi al rilascio dei certificati di sicurezza e della definizione dei controlli a livello ministeriale circa l'attuazione della Convenzione stessa, sono stati preventivamente dati da RFI e Ferrovie dello


Pag. 146

Stato Spa da parte italiana e da SBB e BLS da parte svizzera. Così si è giunti al presente testo di revisione della Convenzione che garantirà lungo l'intera tratta una unitarietà di criteri di esercizio ed assicurerà la continuità del traffico su tale linea.
Sottolinea altresì che il rinnovo della concessione consente di intervenire sulle parti non più attuali della Convenzione, anche al fine di adeguarle alla normativa comunitaria di settore, con particolare riferimento alle direttive comunitarie che regolano il settore delle infrastrutture e del trasporto ferroviario e alle norme di recepimento. Tra le novità figura anche la necessità di sottoporre la nuova Convenzione all'esame parlamentare dei due Paesi.
Per quanto concerne le disposizioni di competenza della XIV Commissione contenute nel testo della Convenzione, segnala in particolare l'articolo 12, riguardante gli obblighi internazionali già contratti dai due Governi, che stabilisce che le disposizioni dell'accordo non pregiudicano obblighi internazionali dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, quelli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.
Conclude con una notazione sull'argomento proveniente dalla sua esperienza di emigrazione, sottolineando che recandosi in Svizzera è facile notare la miriade di interventi infrastrutturali, come quello del Sempione appunto. Ebbene, quei ponti, quelle strade, quelle gallerie, nella quasi totalità sono state costruite negli anni dai lavoratori emigrati italiani. Da migliaia e migliaia di italiani che con i loro sacrifici ed il loro lavoro hanno contribuito a dotare quel paese di una invidiabile rete infrastrutturale. Ritiene un onore e un orgoglio poter contribuire alla firma di un accordo tra i due paesi amici, nel quale è contemplato il fatto che, alla scadenza della Convenzione la linea ferroviaria e le sue pertinenze ritorneranno gratuitamente allo Stato italiano. Simbolicamente vuol dire tanto per quei lavoratori italiani che hanno dato molto alla Svizzera e tanto da essa hanno ricevuto.
Considera questa Convenzione un buon accordo tra buoni amici che reciprocamente si rispettano ed i figli dei nostri nipoti potranno forse attraversare in futuro il Sempione che sarà proprietà di una storica amicizia, quella tra i lavoratori italiani che lo hanno costruito e la Svizzera che ne ha permesso la realizzazione. E crede che se la storia, prima di tutto, esalta i frutti dell'amicizia è davvero una buona storia.
Alla luce di quanto osservato auspica l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
Atto n. 47.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2006.


Pag. 147

Franca BIMBI, presidente, avverte che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ricorda, quindi, che il relatore Cassola ha presentato nella precedente seduta una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 107 del 20 dicembre 2006, a pagina 93, prima colonna, diciottesima riga, sostituire le parole «concorda con le valutazioni del relatore» con le seguenti «si rimette alla Commissione».