Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 16 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

A.C. 2114 disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
rilevato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di stabilire una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e considerato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;
valutato che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali l'immigrazione, il sistema tributario e contabile dello Stato, la tutela del risparmio e i mercati finanziari, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, le norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori quali le professioni, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.


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ALLEGATO 2

A.C. 2081 ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
considerato che la Convenzione è finalizzata a perseguire la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; l'affermazione del legame tra cultura e sviluppo; il riconoscimento del diritto sovrano degli Stati ad adottare ed attuare politiche appropriate a salvaguardia del proprio patrimonio culturale ed il rafforzamento della cooperazione e solidarietà internazionale in materia;
rilevato che tra i principi guida preposti alla realizzazione delle finalità della Convenzione sono contemplati il principio di sovranità, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'uguale dignità di tutte le culture, della cooperazione e della solidarietà internazionali, dell'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione menzionata, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato, che la specifica materia dei beni culturali è attribuita, quanto al profilo della «tutela», alla competenza esclusiva dello Stato, quanto invece al profilo della «valorizzazione», alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
considerato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;
evidenziata l'esigenza che in sede di attuazione della Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Convenzione medesima;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

AC 1428 Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio di attività.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge n. 1428, come modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione Attività produttive della Camera;
considerato che il testo proposto autorizza il Governo ad adottare norme regolamentari in materia di sportello unico per le imprese, recanti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, volte a conseguire una semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, ad abbreviare i relativi termini ed ad estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio attività;
rilevato che il testo stabilisce altresì disposizioni tese ad apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 in materia di dichiarazione di inizio attività;
preso atto che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha posto in essere una sostanziale riforma del Titolo V della Costituzione apportando una nuova formulazione dell'articolo 117, che riconduce alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato le sole materie di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, riconoscendo alla competenza esclusiva delle regioni le restanti materie o ambiti di interesse non espressamente contemplati dalle predette disposizioni costituzionali;
preso atto che il contenuto del testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 19 dicembre 2006 contempla previsioni atte a promuovere forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie territoriali in un settore su cui il testo in esame non introduce nuovi principi di regolamentazione della materia;
considerato che le disposizioni recate dal testo emendato appaiono assumere i connotati di norme cedevoli rispetto ad un successivo intervento normativo delle autonomie territoriali costituzionalmente competenti in materia, profilandosi in tal modo il testo in esame quale opinabile ma apprezzabile sollecitazione ad un più opportuno intervento normativo regionale;
rilevato che l'articolo 3 del testo in esame stabilisce che il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmetta una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle procedure di semplificazione amministrativa, e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali sarà anche chiamata ad una verifica del rispetto delle autonomie territoriali nella attuazione della legge;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera r) e all'articolo 3 sia inserito, prima del comma 1, il seguente comma: «01. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione».