V Commissione - Mercoledì 17 gennaio 2007


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ALLEGATO

A.C. 2114. Disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante «proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

ART. 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

Comma 1 (Esclusione, per un terzo, ai fini del raggiungimento del tetto massimo delle spese per il personale universitario delle spese relative al personale in convenzione con SSN): al riguardo, ancorché la norma possa configurarsi come un indubitabile «allentamento di una norma di presidio», come ritenuto dalla Commissione, si ritiene che la stessa, di fatto, non interferisce con i complessivi obiettivi di contenimento della spesa per pubblico impiego, in quanto lascia comunque invariata la consistenza del fondo di finanziamento ordinario delle Università, anche in forza della clausola di invarianza, presente nell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 97/2004, in sostanza si limita a una modalità più favorevole di computo del limite del 90 per cento.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

Comma 3 (Settore avicolo: debiti contributivi: differimento infrannuale della 1a e 2a rata nel 2006 e della 3a e 4anel 2007; versamenti tributari: differimento pagamento totale ovvero parziale (1a di 4 rate) con interessi al 16 gennaio): al riguardo, premesso che su dette rate si applica l'interesse di differimento del 2,5 per cento previsto dall'articolo 2, comma 116, del decreto legge 262/2006, considerato in via prudenziale un costo di approvvigionamento del 3 per cento annuo, dalla disposizione deriva l'onere indicato di circa 50.000 euro.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rappresenta quanto segue:
Al riguardo si precisa che gli adempimenti tributari sospesi per effetto dell'articolo 5, comma 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2005, e che la disposizione in esame fissa al 31 gennaio 2007, sono quelli (dichiarativi e di altra natura) diversi dai versamenti delle imposte e, pertanto, tale differimento non comporta effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 4 (Estensione ad altre emergenze e proroga dei compiti del Commissario straordinario BSE): con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione in ordine alla compatibilità del limite di spesa previsto dalla disposizione a fronte di un ampliamento dei compiti del Commissario, si fa presente che per i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400/1988, vengono stabiliti, in attuazione della predetta disposizione, compensi in misura fissa ed omogenea a prescindere dai compiti ad essi attribuiti. Pertanto il maggior onere va riferito alla proroga dell'attività in questione fino al 31 dicembre 2007. L'ampliamento di funzioni della figura del Commissario straordinario non comporta -nel termine annuale previsto - un aumento dello stanziamento ipotizzato, avendo il Commissario soprattutto compiti di coordinamento amministrativo degli uffici ministeriali operativi.


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Per quanto riguarda la clausola di copertura finanziaria effettivamente può essere limitata all'anno 2007. Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria della autorizzazione di spesa utilizzata, si rappresenta che la stessa presenta la necessaria capienza in quanto le risorse ivi previste non sono state utilizzate per mancanza di assenso da parte della Commissione Europea.

Comma 5 (proroga l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti): si rinvia a quanto formulato dal Ministero delle Politiche agricole con la nota 1654 del 15 gennaio 2007 circa l'insussistenza di alcun onere finanziario per eventuali sanzioni comunitarie, atteso che il Regolamento CE n. 2003/2003 non fissava alcun termine per l'istituzione di tali registri e che mai la Commissione ha sollevato problemi in materia.
La proroga non può comportare alcun onere finanziario neanche per eventuali sanzioni comunitarie, considerato che il Regolamento (CE) n. 2003/2003, non fissava alcun termine per l'istituzione di tali Registri e che mai la Commissione ha sollevato problemi in materia. L'adempimento comunque è già in corso e viene rinviato solo di pochi mesi.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

Comma 3 (Conservazione efficacia accordi su indennità di esproprio anche in caso di «accessione invertita): a prescindere da eventuali successivi approfondimenti, si rappresenta che tale norma ha la specifica finalità di evitare oneri finanziari connessi ad una caducazione degli effetti dei concordamenti bonari e come tale, la disposizione presa a se stante non solo non comporta oneri ma anzi comporta effetti finanziari positivi in termini di minor spesa.

ART. 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

Comma 1 (Proroga termine per la razionalizzazione degli organismi collegiali): con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame si fa presente che la stessa si limita a prorogare la data di soppressione degli organismi oggetto della riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Infatti, i risparmi di spesa realizzabili in attuazione della suindicata disposizione restano garantiti dal comma 5 della disposizione stessa i cui termini di scadenza non risultano variati. Peraltro l'articolo in esame fa espressamente salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio.

Comma 4 (proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio): fermo restando la fuoriuscita delle Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica, si osserva che la programmazione delle funzioni e attività non riconducibili direttamente a obblighi di legge da svolgere da parte delle Camere di commercio stesse, tiene necessariamente conto delle risorse disponibili. In tal senso la proroga della disposizione non comporta effetti finanziari in quanto peraltro si tratta di risorse già non scontate in precedenti esercizi finanziari.

ART. 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

Comma 2 (Proroga convenzioni Mef con l'INPS per istruttoria e definizione procedure indennizzo profughi dalmati e istriani): la norma non genera alcun onere finanziario, atteso che trattasi di mera proroga formale di accordi già sottoscritti per la cui esecuzione risultano allocati nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (cap 7256) residui sia di stanziamento sia già impegnati ammontanti a euro 103.649.865.


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Comma 4 (Ampliamento soggettivo della possibilità di accesso a programmi di protezione sociale anche per cittadini membri dell'U.E): l'articolo consente la partecipazione ai programmi di assistenza di cui all'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche dei cittadini comunitari che si trovino in situazione «di gravità ed attualità di pericolo». Al riguardo, si fa presente, che il finanziamento dei programmi in parola avviene in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalità stabilite da un Comunicato del competente Ministro per le pari opportunità (v. da ultimo il Comunicato 20 gennaio 2006, n. 7), che annualmente stabilisce, nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, il tetto massimo delle risorse destinate agli enti locali per l'attuazione dei programmi di assistenza, nonché la quota massima di cofinanziamento statale dei singoli programmi proposti al Ministero dagli enti locali in base alle istruzioni e alla modulistica previste dal medesimo comunicato.
L'estensione soggettiva della previsione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non incide sulla spesa sia perchè attualmente i programmi sono rivolti in misura rilevante proprio ai neocomunitari (rumeni e bulgari) che fino adesso ne godevano, sia perché i programmi di assistenza non attribuiscono diritti soggettivi perfetti, ma sono realizzabili nella misura e nei limiti delle risorse stanziate e che non subiscono alcun incremento con la disposizione in oggetto.
Comma 5 (Mantenimento in bilancio risorse per costituzione sportelli unici all'estero): recante la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del Commercio internazionale delle risorse autorizzate con la legge n. 56 del 2005 e finalizzate, tramite l'ICE, alla costituzione degli sportelli unici all'estero. La conservazione di tali fondi autorizzati dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005 si ritiene assentibile, tenuto conto che la spesa non reca effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo stata già considerata nel tendenziale e trattandosi di residui di conti capitale, per i quali la deroga dalle norme di contabilità si sostanzia solo nell'allungamento di un anno dei termini di conservazione.

Comma 6 (Consente all'ENAC l'utilizzazione di risorse di parte corrente relative al 2006 per spese di investimento): relativamente alla richiesta di chiarimenti formulata nella nota dei Servizi, si fa presente che la norma in oggetto, predisposta in analogia all'articolo 1, comma 582, della legge 266/2005, prevede l'utilizzazione delle risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti relativi al 2006, risultate disponibili nell'anno medesimo. Pertanto, nel 2007 il limite del 2 per cento di spesa non potrà essere superato rispetto all'anno precedente come peraltro indicato nella relazione illustrativa, la quale precisa che, per l'analogo comma 582 sopracitato, l'ENAC ha provveduto ad ottemperare ad obblighi derivanti da impegni assunti nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.