IX Commissione - Mercoledì 17 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00354 Cordoni: Esito dell'istruttoria del Ministero delle infrastrutture sul progetto di raddoppio della tratta ferroviaria «Pontremolese».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante anche con la presente interrogazione, che dà seguito ad altri precedenti atti ribadendo il suo interesse nei confronti della questione della linea Pontremolese, riporta correttamente alcuni dati relativi allo stato approvativo del progetto.
Data la rilevanza dell'opera, è comunque importante fare il punto sullo stato dell'arte dell'iter procedurale del progetto «Linea Pontremolese - completamento raddoppio - tratta Parma Osteriazza-Berceto Chiesaccia».
Come noto il progetto rientra tra quelli gestiti in base alla legge obiettivo, la n. 443 del 2001, relativa alle grandi opere di interesse strategico e, in quanto tale, ha seguito un iter approvativo che dovrà terminare con l'esame da parte del CIPE del progetto preliminare inoltrato per tramite della Struttura Tecnica di Missione istituita proprio dalla citata normativa.
Come noto all'onorevole interrogante, la pubblicazione dello S.I.A., lo studio di impatto ambientale, è avvenuta il 4 giugno 2003 con successivo inoltro al Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 6 giugno 2003.
Si è quindi proceduto all'inoltro al Ministero Ambiente e Tutela del Territorio in data 27 maggio 2003, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 27 maggio 2003 e alle Regioni Toscana e Emilia Romagna il 27 maggio 2003.
La Regione Toscana, con Deliberazione n. 940 del 22 settembre 2003 ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi del conseguimento dell'intesa sulla localizzazione e sulla valutazione di impatto ambientale con alcune prescrizioni.
A sua volta, la Regione Emilia Romagna, con Delibera n. 2557/2003 del 9 dicembre 2003 ha espresso il proprio parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale ed intesa ai fini della localizzazione del progetto, con alcune prescrizioni.
In data 8 gennaio 2004 è stato dato avvio della procedura presso la Commissione Speciale V.I.A.
Per quanto riguarda quindi lo stato dell'iter autorizzativo, oggetto dell'interrogazione, la Struttura Tecnica di Missione ha segnalato che, come ha correttamente ricordato l'onorevole interrogante, il Ministero Ambiente e Tutela del Territorio ha espresso parere positivo con prescrizioni trasmesso il 5 gennaio 2006.
In conclusione, manca ancora ad oggi il parere di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sussistendo solo i pareri delle soprintendenze locali.
Nel momento in cui sarà esaurito l'iter autorizzatorio, con l'acquisizione del parere del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, la Struttura Tecnica di Missione sarà in grado di completare l'istruttoria.
La Struttura Tecnica di Missione procederà in immediato a sollecitare il parere a tutt'oggi mancante al fine di dare una pronta conclusione all'iter approvativo dell'opera.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00423 Foti: Costo fisso addebitato dalle compagnie di telefonia per le ricariche dei cellulari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene anzitutto opportuno premettere che la materia dei costi nel servizio di telefonia mobile prepagata rientra nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che ha condotto, congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un'indagine conoscitiva, conclusasi il 15 novembre 2006, a seguito di specifica richiesta di chiarimento da parte della Commissione europea.
Tale contributo è stato inserito per il servizio prepagato, nato in alternativa al servizio in abbonamento che è gravato dalla tassa di concessione governativa e mentre i prezzi al minuto del servizio sono stati progressivamente ridotti, il costo di ricarica per i diversi tagli è rimasto inalterato per tutti gli operatori.
I risultati dell'indagine hanno evidenziato come l'attuale configurazione del contributo di ricarica da parte dei gestori nazionali, produca effetti distorsivi sul libero funzionamento del mercato ed effetti negativi nei confronti della clientela, mettendo altresi in luce che lo stesso contributo non ha una diretta e trasparente relazione con i costi sostenuti dagli operatori per la gestione del servizio di ricarica, ma rappresenta una delle componenti del prezzo inserita dai gestori nell'ambito delle proprie strategie commerciali.
Stando alle considerazioni delle citate Autorità, pertanto, nel contesto della grande complessità tariffaria esistente, il contributo di ricarica ha accresciuto l'eterogeneità delle voci di prezzo rendendo meno percepibile la reale consistenza del prezzo effettivo finale del servizio e meno consapevoli le scelte dei consumatori.
In particolare, il contributo in argomento appare generare, da un lato, confusione circa il prezzo minutario corrisposto dagli utenti per la fruizione dei servizi di telecomunicazione mobile e, determinare, dall'altro, un diverso trattamento economico con effetti regressivi sulle fasce più deboli, ciò in quanto l'effetto prodotto è quello di elevare il prezzo al minuto di una percentuale costante di tal che a parità di prezzo al minuto, l'acquisto di ricariche di piccolo taglio comporta un incremento del prezzo finale anche sensibilmente superiore a quello applicato per le ricariche di importo maggiore.
Per le due predette Autorità la revisione anche totale, del contributo fisso renderebbe più trasparenti le offerte dei diversi gestori e ne aumenterebbe la comparabilità.
Nell'indagine conoscitiva inviata alla Commissione europea è stato sottolineato come il costo di ricarica del credito di telefonia mobile rappresenti una anomalia italiana, non essendo applicato negli altri Paesi europei evidenziando come tale contributo costituisca circa il 15 per cento degli introiti complessivi delle SIM prepagate, atteso che il Italia oltre il 90 per cento degli utenti si avvale del servizio ricaricabile, rispetto ad una media europea intorno al 50 per cento.
Alla luce delle esposte considerazioni, è possibile concludere che l'attuale configurazione delle tariffe telefoniche con


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ricarica del credito, anche in relazione alla mancanza di una sufficiente informazione pubblicitaria, non mette in grado gli utenti di ottenere, per ciascuna operazione di ricarica effettuata, un'informazione completa e veritiera e dunque, in tal senso, pienamente trasparente.
Tutto ciò premesso il Governo non mancherà di seguire gli sviluppi della vicenda confidando in una soluzione, a breve, soddisfacente per l'utenza adoperandosi, in particolare, affinché sia raggiunta la massima trasparenza sotto il profilo tariffario.


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ALLEGATO 3

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Nuovo testo C. 2114 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo);
considerato che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame disponeva che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 e che, conseguentemente, il Ministero delle comunicazioni non sarebbe stato tenuto a richiedere al Consiglio stesso il parere obbligatorio sui contratti di servizio e sui contratti di programma nelle materie di sua competenza;
rilevato in proposito che una medesima disposizione, seppure con lievi differenze lessicali, è altresì recata dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
preso atto comunque che la Commissione di merito ha già provveduto, nell'ambito del nuovo testo predisposto, a sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 4,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

DL 297/06: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio.
(C. 2112 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;
considerato che l'articolo 3 del decreto-legge reca una novella all'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, finalizzata all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
rilevato che la medesima disposizione è contenuta anche nel disegno di legge C. 1042-B, recante la legge comunitaria 2006, e precisamente all'articolo 23, approvato definitivamente dall'Assemblea della Camera dei deputati nell'odierna seduta;
rilevata comunque l'opportunità, quanto al contenuto normativo del richiamato articolo 23, che nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il Ministro dei trasporti si avvalga comunque dell'ENAC, tenuto conto che si tratta proprio dell'ente preposto alla certificazione degli operatori aeroportuali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, il Ministro dei trasporti si avvalga dell'ENAC, ferma restando, comunque, l'esigenza di coordinamento normativo richiamata in premessa.


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ALLEGATO 5

Risoluzioni n. 7-00094 Meta: Recepimento della direttiva comunitaria 2004/49/CE in materia di sicurezza ferroviaria e n. 7-00101 Tassone: Recepimento della direttiva comunitaria 2004/49/CE ed altri interventi in materia di sicurezza dei trasporti.

PROPOSTA DI

TESTO UNIFICATO DELLE
RISOLUZIONI

La IX Commissione,
premesso che:
l'incidente ferroviario verificatosi il 13 dicembre 2006 lungo la linea del Brennero, nel quale hanno perso la vita due macchinisti, ha riproposto con forza la questione della sicurezza ferroviaria;
il tema è all'attenzione del Governo che, nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2007, ha destinato 45 milioni di euro per i prossimi tre anni ai fini della realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei treni;
l'approccio al tema della sicurezza del trasporto ferroviario non può essere tuttavia limitato alla sola previsione di stanziamenti di risorse economiche, ma deve investire anche aspetti di natura istituzionale e organizzativa;
proprio in occasione delle comunicazioni che il Governo ha reso presso la IX Commissione in ordine al predetto incidente ferroviario, è emerso che l'attuale assetto che vede in capo al gestore dell'infrastruttura la responsabilità delle attività operative relative alla sicurezza, ivi compreso il rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, e in capo al Ministero dei trasporti lo svolgimento delle attività di vigilanza e di investigazione, non è compatibile con la disciplina comunitaria; l'Italia non si è ancora infatti conformata alle disposizioni recate dalla direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, nonostante il termine di recepimento del 30 aprile 2006 sia ormai decorso;
in proposito, la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e quindi entro il mese di agosto 2007, il decreto legislativo per il recepimento della predetta direttiva;
in particolare, l'articolo 16 della direttiva 2004/49/CE dispone che ciascuno Stato membro istituisca un'autorità preposta alla sicurezza, che deve essere indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura;
tra i compiti che devono essere attribuiti alla predetta autorità, sono ricompresi:
a) il rilascio alle imprese ferroviarie del certificato di sicurezza, necessario, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria;
b) il rilascio al gestore dell'infrastruttura dell'autorizzazione di sicurezza, necessaria, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria;
c) il controllo che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino nel rispetto dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati e, comunque, conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale;


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d) la verifica della idonea immatricolazione del materiale rotabile e dell'aggiornamento delle informazioni in materia di sicurezza contenute nel registro nazionale, istituito a norma delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; l'articolo 17 della direttiva 2004/49/CE dispone inoltre che l'autorità preposta alla sicurezza ha la facoltà di condurre le ispezioni e le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e può accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie;
e) la regolamentazione tecnica di settore;
quanto al versante della sinistrosità ferroviaria, l'articolo 21 della direttiva dispone che ciascuno Stato membro provveda affinché le indagini sui gravi incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni leggermente diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, siano svolte da un organismo permanente, sulla base della immediata segnalazione da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e, se del caso, dell'autorità preposta alla sicurezza;
a tale struttura deve essere assicurata l'indipendenza dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura, dall'autorità preposta alla sicurezza, dagli enti di regolamentazione delle ferrovie e da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti ad essa assegnati;
una sollecita predisposizione, da parte del Governo, dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/49/CE, sul quale dovrà essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, appare pertanto doverosa, attesa l'esigenza di procedere, con tempestività, all'adeguamento dell'assetto istituzionale in materia di sicurezza ferroviaria del nostro paese agli standard europei;
nelle more, tenuto conto che l'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha attribuito all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di istituire un Osservatorio informatizzato per la sicurezza dei trasporti, operante in tempo reale e con riguardo a tutte le modalità di trasporto;
l'attuazione di tale disposizione potrebbe anche rappresentare un primo passo concreto verso un più generale obiettivo consistente nel concentrare in capo ad un unico soggetto il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza dei trasporti intermodali;
si pone infatti l'esigenza di un più organico approccio alla sicurezza intermodale dei trasporti (ferroviari, terrestri, marittimi e aerei), che potrebbe trovare risposta nella costituzione di un organismo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, alla quale attribuire anche il compito di coordinare le attività degli enti preposti alla sicurezza di ciascuna modalità di trasporto,

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi molto ravvicinati, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, tenuto conto che la tempestiva istituzione, anche nel nostro paese, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria e dell'organismo permanente per le indagini sugli incidenti ferroviari può certamente contribuire ad aumentare il livello di sicurezza del trasporto ferroviario;
a dare nel contempo attuazione all'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, mediante l'istituzione dell'Osservatorio informatizzato per la sicurezza dei trasporti;
a valutare, in un ottica più generale, l'opportunità di adottare iniziative volte all'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, alla quale attribuire anche compiti di coordinamento delle attività degli enti preposti alla sicurezza con riferimento a tutte le tipologie di trasporto (ferroviario, terrestre, marittimo e aereo).


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ALLEGATO 6

Risoluzioni n. 7-00094 Meta: Recepimento della direttiva comunitaria 2004/49/CE in materia di sicurezza ferroviaria e n. 7-00101 Tassone: Recepimento della direttiva comunitaria 2004/49/CE ed altri interventi in materia di sicurezza dei trasporti.

TESTO UNIFICATO DELLE
RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
premesso che:
l'incidente ferroviario verificatosi il 13 dicembre 2006 lungo la linea del Brennero, nel quale hanno perso la vita due macchinisti, ha riproposto con forza la questione della sicurezza ferroviaria;
il tema è all'attenzione del Governo che, nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2007, ha destinato 45 milioni di euro per i prossimi tre anni ai fini della realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei treni;
l'approccio al tema della sicurezza del trasporto ferroviario non può essere tuttavia limitato alla sola previsione di stanziamenti di risorse economiche, ma deve investire anche aspetti di natura istituzionale e organizzativa;
proprio in occasione delle comunicazioni che il Governo ha reso presso la IX Commissione in ordine al predetto incidente ferroviario, è emerso che l'attuale assetto che vede in capo al gestore dell'infrastruttura la responsabilità delle attività operative relative alla sicurezza, ivi compreso il rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, e in capo al Ministero dei trasporti lo svolgimento delle attività di vigilanza e di investigazione, non è compatibile con la disciplina comunitaria; l'Italia non si è ancora infatti conformata alle disposizioni recate dalla direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, nonostante il termine di recepimento del 30 aprile 2006 sia ormai decorso;
in proposito, la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e quindi entro il mese di agosto 2007, il decreto legislativo per il recepimento della predetta direttiva;
in particolare, l'articolo 16 della direttiva 2004/49/CE dispone che ciascuno Stato membro istituisca un'autorità preposta alla sicurezza, che deve essere indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura;
tra i compiti che devono essere attribuiti alla predetta autorità, sono ricompresi:
a) il rilascio alle imprese ferroviarie del certificato di sicurezza, necessario, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria;
b) il rilascio al gestore dell'infrastruttura dell'autorizzazione di sicurezza, necessaria, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria;


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c) il controllo che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino nel rispetto dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati e, comunque, conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale;
d) la verifica della idonea immatricolazione del materiale rotabile e dell'aggiornamento delle informazioni in materia di sicurezza contenute nel registro nazionale, istituito a norma delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; l'articolo 17 della direttiva 2004/49/CE dispone inoltre che l'autorità preposta alla sicurezza ha la facoltà di condurre le ispezioni e le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e può accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie;
e) la regolamentazione tecnica di settore;
quanto al versante della sinistrosità ferroviaria, l'articolo 21 della direttiva dispone che ciascuno Stato membro provveda affinché le indagini sui gravi incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni leggermente diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, siano svolte da un organismo permanente, sulla base della immediata segnalazione da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e, se del caso, dell'autorità preposta alla sicurezza;
a tale struttura deve essere assicurata l'indipendenza dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura, dall'autorità preposta alla sicurezza, dagli enti di regolamentazione delle ferrovie e da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti ad essa assegnati;
una sollecita predisposizione, da parte del Governo, dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/49/CE, sul quale dovrà essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, appare pertanto doverosa, attesa l'esigenza di procedere, con tempestività, all'adeguamento dell'assetto istituzionale in materia di sicurezza ferroviaria del nostro paese agli standard europei;
nelle more, tenuto conto che l'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha attribuito all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di istituire un Osservatorio informatizzato per la sicurezza dei trasporti, operante in tempo reale e con riguardo a tutte le modalità di trasporto;
l'attuazione di tale disposizione potrebbe anche rappresentare un primo passo concreto verso un più generale obiettivo consistente nel concentrare in capo ad un unico soggetto il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza dei trasporti intermodali;
si pone infatti l'esigenza di un più organico approccio alla sicurezza intermodale dei trasporti (ferroviari, terrestri, marittimi e aerei), che potrebbe trovare risposta nella costituzione di un organismo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, alla quale attribuire anche il compito di coordinare le attività degli enti preposti alla sicurezza di ciascuna modalità di trasporto,

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi molto ravvicinati, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, tenuto conto che la tempestiva istituzione, anche nel nostro paese, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria e dell'organismo permanente per le indagini sugli incidenti ferroviari può certamente contribuire ad aumentare il livello di sicurezza del trasporto ferroviario;
a dare nel contempo attuazione all'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,


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dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, mediante l'istituzione dell'Osservatorio informatizzato per la sicurezza dei trasporti;
a valutare, in un ottica più generale, l'opportunità di adottare iniziative volte all'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, alla quale attribuire compiti di coordinamento delle attività degli enti preposti alla sicurezza con riferimento a tutte le tipologie di trasporto (ferroviario, terrestre, marittimo e aereo).
(8-00028)
«Meta, Tassone, Beltrandi, Barbi, Rotondo».