XI Commissione - Mercoledì 17 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il testo del disegno di legge n. 2114, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
ricordato che l'ordine del giorno n. 9/1746-BIS-B/38 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo a valutare l'opportunità, come primo atto nell'ottica di un piano di stabilizzazione, di assumere misure urgenti al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2007 dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana;
ricordato altresì che l'ordine del giorno n. 9/1746-BIS-B/89 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo ad adottare iniziative normative al fine di consentire ai lavoratori di scegliere dal 1o gennaio 2007 tra tutte le diverse forme pensionistiche complementari, aumentando, così, l'offerta e la concorrenza in questo settore;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge una ulteriore disposizione volta a consentire la proroga per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento delle relative funzioni istituzionali;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a permettere alle forme di previdenza complementare di ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, dal 1o gennaio 2007, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 252/2005 entro il 31 marzo 2007.


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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (C. 2112 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, che riformula l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare la salvaguardia delle disposizioni contrattuali di tutela, prevedendo espressamente che resta ferma la validità della «clausola sociale» eventualmente contenuta nei contratti collettivi, volta a stabilire l'obbligo del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente gestore nel caso di trasferimento di attività;
b) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a prevedere che in sede di costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani il personale abbia competenze nell'ambito della cooperazione internazionale così come previsto dalla decisione in oggetto; valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le risorse finanziarie destinate all'Agenzia privilegino le attività rispetto al funzionamento dell'Agenzia medesima.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00205 Boffa: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della R.E.A.L. srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in, esame faccio presente, in via preliminare, che nella seduta del 20 ottobre 2006, presso la sede della Giunta Regionale Campania - Servizio Politiche del Lavoro - il rappresentante della S.r.l. RE.A.L. di Rezzesi Alessandro & C., con sede in Monte S. Maria Tiberina (Perugia) ed unità di Sant'Agata de' Goti (Benevento), ha chiesto la volturazione della istanza di concessione della CIGS, già presentata per ristrutturazione aziendale, in crisi per cessazione di attività per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005.
Tale modifica, per la quale le organizzazioni sindacali convenute e la Giunta Regionale hanno espresso parere favorevole, si è resa necessaria in quanto sono venute a mancare le risorse finanziarie ed agevolative necessarie per il programma di ristrutturazione predisposto.
Ciò premesso comunico che è stato approvato, con decreto ministeriale n. 39859 del 5 dicembre 2006, il programma per crisi aziendale, per cessazione di attività, relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, della Società RE.A.L. e con decreto direttoriale n. 39917, sempre del 5 dicembre 2006, è stata autorizzata la corresponsione dei trattamento straordinario di integrazione salariale, per il medesimo periodo.
Il decreto interministeriale che autorizza, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 201 dipendenti della società in parola, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, già adottato dal Ministro onorevole Cesare Damiano, è stato inviato, in data 7 dicembre 2006 al Ministero dell'Economia per la controfirma di competenza.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00211 Mancuso e Ulivi: Stabilizzazione lavoratori a contratto di formazione INDAP.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare che, mi accingo a discutere l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.
Attualmente prestano servizio presso l'INPDAP n. 87 unità di personale assunto nel 2001 con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, a seguito di superamento di concorso pubblico bandito l'anno precedente, posizione ordinamentale B2.
Alla scadenza dei biennio di formazione, tuttavia, non è stato possibile procedere alla conversione del rapporto a lavoro a tempo indeterminato nei confronti del personale interessato in forza di quanto stabilito dall'articolo 34, comma 18, della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003), che ha sospeso tale procedura sino al 31 dicembre 2003.
Tali rapporti sono stati poi prorogati fino al 31 dicembre 2004 dalla legge n. 350 del 2003, fino al 31 dicembre 2005 dalla legge n. 311 del 2004 e, fino al 31 dicembre 2006, dalla legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006).
Tali disposizioni, però, nel disporre comunque la proroga, hanno previsto che la stabilizzazione di detti rapporti potesse avvenire esclusivamente nel ripeto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato.
Il contingente di personale CFL in servizio presso l'Istituto fino alla data del 28 febbraio 2005 ammontava complessivamente a 182 unità; in virtù dell'autorizzazione concessa con il decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, è stato possibile trasformare a tempo indeterminato, con decorrenza 1o marzo 2005, il rapporto di lavoro di 95 dei dipendenti in questione.
Il criterio scelto per procedere a tale trasformazione, formalizzata con delibera consiliare n. 127 del 23 febbraio 2005, è stato quello di dare la precedenza ai dipendenti appartenenti al profilo informatico e a quelli in servizio presso le sedi risultanti maggiormente carenti di personale.
Premesso ciò l'Istituto ha comunicato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevede - all'articolo 1, comma 528 - che «le procedure di conversione in rapporti dì lavoro a tempo indeterminato dei contratti dì formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005. n. 266, possono essere attuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007».
Il successivo comma 536 del medesimo articolo, dispone che dette assunzioni «...sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri».
In applicazione di tali disposizioni, l'Istituto con nota dell'8 gennaio 2007, indirizzata al Dipartimento della Funzione


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Pubblica, al Ministero dell'Economia ed al Ministero del lavoro, ha chiesto la stabilizzazione dei rapporto di lavoro di 87 unità di personale assunte nel 2001 con contratto di formazione e lavoro.
Nella nota suddetta è stato evidenziato, in particolare, che sussiste la necessaria disponibilità di posti in organico, relativamente alla posizione ordinamentale B2, ed inoltre che tali assunzioni sono state già pianificate nella programmazione triennale del fabbisogno di personale.
L'istituto, pertanto è in attesa dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto in base all'applicazione del menzionato comma 536 della legge finanziaria 2007, onde poter procedere alla trasformazione a tempo indeterminato degli 87 rapporti di lavoro.
L'INPDAP ha, infine, fatto presente che i dipendenti in questione già percepiscono in misura integrale il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale dì ruolo inquadrato nella posizione B2; pertanto il differenziale di costo, all'atto della trasformazione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro, sarà pari a zero.