XIII Commissione - Mercoledì 17 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO

Con il presente decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.
Per quanto attiene ai profili di competenza di questa amministrazione, rilevano le disposizioni contenute nell'articolo 2:
L'obiettivo del primo comma del presente articolo, concernente le denunce dei pozzi, è di sostituire il termine del 30 giugno 2006 previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con quello del 31 dicembre 2007, al fine di ottenere un differimento a tale data del perfezionamento delle pratiche per la richiesta della concessione.
Per quanto concerne il secondo comma, si fa presente che l'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96. Le modalità di costituzione della banca dati e gli obblighi per gli operatori ai fini dell'iscrizione ad essa sono stati oggetto di ripetuti decreti ministeriali. Tenuto conto che la fattispecie in esame, cioè la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati nazionale, è sanzionata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 306 del 2002, appare necessario definire con una apposita norma il termine definitivo - che viene fissato al 30 giugno 2007 - per consentire l'iscrizione agli operatori nella banca dati, sospendendo sino alla predetta data l'applicazione della sanzione predetta.
Per il comma 3 è opportuno precisare che il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi sino al 31 ottobre successivo. Il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha previsto il pagamento di questi sospesi in 4 mensilità anticipate nel periodo dal 16 novembre al 16 febbraio 2007. Con la disposizione in esame si prevede la possibilità di versare la prima e la seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Il tempo dell'ulteriore differimento è indispensabile oltre che per le difficoltà economiche delle imprese, anche per analizzare in dettaglio la filiera e spacchettare i vari comparti, dal settore dati allevamento a quello della trasformazione alimentare ed infine a quello commerciale, così da prevedere il rientro differenziato dai sospesi contributivi, in funzione delle diverse normative che si applicano. Inoltre,


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l'articolo 5, comma 3-bis del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, ha disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell'«emergenza aviaria», dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Conseguentemente, gli adempimenti e versamenti tributari andavano effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006. Con il presente comma, si differisce la ripresa della riscossione dei tributi, che viene fissata al 16 gennaio 2007, prevedendo la possibilità di pagamento rateale in quattro rate trimestrali; si stabilisce, altresì, il termine (31 gennaio 2007) entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.
La disposizione contenuta nel comma 4, prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che il mandato dell'attuale Commissario straordinario per l'emergenza BSE è scaduto il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria, ecc.). La relativa copertura finanziaria (150.000 euro) è posta a carico delle risorse non utilizzate dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Per quanto attiene il comma 5, si precisa che il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione delle nuove normative comunitarie [regolamento (CE) n. 2003/2003], ha introdotto nuove prescrizioni in materia di composizione, immissione sul mercato, controlli e tracciabilità dei fertilizzanti. A tale fine ha anche previsto che il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato debba iscriversi negli appositi registri «entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» (articolo 15 comma 2). Peraltro, l'introduzione dei nuovi registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito, che scade il 5 gennaio 2007. La percentuale di aziende che si stima non in grado di ottemperare alla norma è di circa il 50 per cento. Pertanto, con il presente comma si proroga al 31 luglio 2007 il suddetto termine del 5 gennaio 2007. D'altra parte, il periodo di proroga è necessario anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale, allo stato, esistono differenti interpretazioni.


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ALLEGATO 2

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2114 Governo recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
al fine di evitare di determinare condizioni di svantaggio competitivo per le imprese della filiera, si sopprima il comma 8-septies e si riformuli il comma 8-sexies dell'articolo 6, nel senso di limitare l'abrogazione al comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e conseguentemente disporre che riacquisti efficacia soltanto il divieto dell'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare il termine per il versamento della terza e quarta rata al 16 dicembre 2007, anziché al 30 giugno 2007, conseguentemente incrementando l'ammontare dell'onere e della relativa copertura finanziaria da 50.000 a 115.000 euro;
2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori proroghe a favore del settore della pesca, che attraversa un momento di notevoli difficoltà, in particolare per quanto concerne le agevolazioni tributarie.


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ALLEGATO 3

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2114 Governo recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione affari costituzionali nella seduta del 16 gennaio 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
al fine di evitare di determinare condizioni di svantaggio competitivo per le imprese della filiera, si sopprima il comma 8-septies e si riformuli il comma 8-sexies dell'articolo 6, nel senso di limitare l'abrogazione al comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e conseguentemente disporre che riacquisti efficacia soltanto il divieto dell'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare il termine per il versamento della terza e quarta rata al 16 dicembre 2007, anziché al 30 giugno 2007, conseguentemente incrementando l'ammontare dell'onere e della relativa copertura finanziaria da 50.000 a 115.000 euro;
2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la proroga dell'applicazione in via sperimentale alla pesca del regime speciale IVA già prevista per l'anno 2006 e la proroga dell'applicazione degli obblighi relativi alla strumentazione di bordo.


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ALLEGATO 4

D.L. 297/2006: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio (C. 2112 Governo).

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO

L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. Al momento attuale, tenuto conto dello stadio cui è giunto l'iter procedimentale di approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2006 è da escludersi che detta data possa collocarsi in un momento anteriore al 15 gennaio 2007.
Si è ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dalla legge n. 11 del 2005 e di adottare, con lo strumento del decreto-legge, misure urgenti volte ad adeguare la legislazione interna agli obblighi di recepimento discendenti dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, resa in causa C-460/02, nonché all'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, che non avrebbero potuto utilmente essere inserite nella legge comunitaria in corso di approvazione.
Per quanto attiene ai profili di competenza di questa amministrazione, rilevano le disposizioni contenute nell'articolo 4: Con ordinanza del 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, recante «Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terza alinea», fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura de relativo procedimento sommario. Ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, data l'assoluta urgenza di provvedere, sentita la regione Liguria, la norma provvede a sospendere l'applicazione della suddetta legge regionale per dare corretto e immediato adempimento all'obbligo comunitario.