XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Nuovo testo C. 2114 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento all'ordine del giorno.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge reca una serie di disposizioni relative a diversi settori, ciascuna delle quali proroga termini di legge.
L'articolo 1, comma 1, prevede, per l'anno 2007, che le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali.
Il comma 2 è volto a prorogare di cinque mesi, ovvero al 31 maggio 2007, gli interventi già previsti dal decreto legge n. 402 del 2001, finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, mediante una serie di misure.
Il comma 3 proroga al 30 aprile 2007 alcune disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2007 le graduatorie dei concorsi, in scadenza


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al 31 dicembre 2006, per l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire le assunzioni previste dalla legge finanziaria per il 2007.
Il comma 5 dispone che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell'ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
Il comma 6 prevede che, come per il 2006, anche per l'anno 2007 i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999 svolgeranno le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, che ha adeguato la struttura degli albi, e le relative prove di accesso, al citato riordino dell'istruzione universitaria.
L'articolo 2, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per le denunce dei pozzi ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.
Il comma 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale. Tale termine, non indicato nel relativo Regolamento comunitario né in altre fonti interne di rango primario, era stato sinora fissato e prorogato in via amministrativa.
Il comma 3 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito al possibile sviluppo in Italia dell'influenza aviaria.
Il comma 4 estende a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al Commissario straordinario per la BSE e nel contempo ne proroga la istituzione al 31 dicembre 2007.
Il comma 5 proroga dal 5 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 il termine per l'iscrizione nel Registro dei fertilizzanti o nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
L'articolo 3, al comma 1, prevede la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.
Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Esso in particolare differisce il termine indicato per il perfezionamento della fase della progettazione preliminare, che costituisce il riferimento per l'individuazione degli interventi prioritari.
Il comma 3 dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli, conservino la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio.
Il comma 4 proroga al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
Il comma 1 dell'articolo 4 proroga alcuni fra i termini previsti dall'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 per il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici.


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Il comma 2 dispone che fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, sia sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sui contratti di servizio e sui contratti di programma.
Il comma 3 proroga la vendita dei prodotti farmaceutici, fitoterapici ed omeopatici, prodotti prima del 31 dicembre 2005 e non recanti il nome commerciale del prodotto in caratteri Braille, fino alla data di scadenza riportata sulle confezioni. Contestualmente, si prevede, a tutela dei non vedenti, che le aziende produttrici e distributrici forniscano, sollecitamente, le confezioni conformi alla normativa vigente alle farmacie o punti vendita sprovvisti che ne facciano richiesta.
Il comma 4 estende al 2007 l'applicazione del «tetto» di incremento del 20 per cento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese.
L'articolo 5, comma 1, proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti relativi alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La proroga viene disposta comunque non oltre il 30 giugno 2007. Il comma 2 proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto «codice ambientale», la quale reca disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA), meglio nota con l'acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).
Viene pertanto, come già in passato, prorogata l'entrata in vigore di alcune disposizioni attuative di direttive in materia ambientale, in ordine a cui sono in corso alcune procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Al riguardo, la Commissione ha già evidenziato la problematicità di tale aspetto in precedenti pareri.
L'articolo 6, comma 1, proroga al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.
Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi stipulati con l'INPS, al fine di ultimare la procedura di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.
Il comma 3 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg.
Il comma 4 estende ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento.
Il comma 5 dispone il mantenimento in bilancio, per il 2007, delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero non impegnate entro il 31 dicembre 2006, ai fini della loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
Il comma 6 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006 e disponibili in bilancio, ad eccezione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per gli aeroporti.
Il comma 7 fissa al 1o febbraio 2007 la decorrenza di alcuni degli effetti derivanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, concernente il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il comma 8 fissa al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l'emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo


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della logistica. La norma dispone inoltre che, in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo devono essere destinate interamente alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.
L'articolo 7 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge.

Franca BIMBI, presidente, considerata l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame e sulle modificazioni introdotte dalla Commissione di merito e di consentire un più compiuto esame dell'ulteriore provvedimento iscritto all'ordine del giorno della Commissione, propone di sospendere la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni nella seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

Franca BIMBI, presidente, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 14.

Franca BIMBI, presidente, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere (vedi allegato), riferito al nuovo testo del disegno di legge.

Gabriele FRIGATO, relatore, illustra la propria proposta di parere in cui sono contenute due osservazioni: la prima, relativa ai rapporti tra il differimento dei termini per il recepimento di talune direttive in materia ambientale e alcuni procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione europea; la seconda, concernente la rispondenza delle nuove disposizioni introdotte dalla Commissione di merito al contenuto originario del decreto-legge.

Franca BIMBI, presidente, nel sottolineare che la seconda osservazione contenuta nel parere non rientra direttamente nelle competenze in senso stretto proprie della Commissione politiche dell'Unione europea, ritiene che possa comunque essere segnalata la questione dei contenuti del rapporto tra le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente e il testo originario del decreto-legge.

Gianluca PINI (LNP) condivide il rilievo svolto dal relatore in ordine ai contenuti del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 297/06: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio.
C. 2112 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, ricorda che il recepimento attraverso il decreto-legge di alcune direttive europee è motivato dalla necessità di dare esecuzione a sentenze e ordinanze provenienti dalla Corte di giustizia della Comunità europea in materia di accesso ai servizi aeroportuali di assistenza a terra, e in materia di potere delle regioni di stabilire deroghe relative alle specie cacciabili.
I requisiti di necessità e di urgenza si pongono anche alla messa in mora dell'Italia circa disposizioni relative alle decisioni delle autorità di vigilanza in merito ad acquisizioni di partecipazioni in banche italiane da parte di banche di altri Stati membri.
Il decreto-legge affronta, infine, il tema delle politiche giovanili, attraverso la costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani.
Le materie relative alle acquisizioni di partecipazioni di banche italiane da parte di banche di Paesi membri è trattata dagli articoli 1 e 2. In questo campo siamo di


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fronte ad una lettera di messa in mora della Commissione che chiede modificazioni di alcune disposizioni del T.U.B, la cui formulazione consente, all'azione di vigilanza, una prassi amministrativa che manca di trasparenza.
Tale mancanza di trasparenza investe sia le procedure che i criteri utilizzati dall'Autorità di vigilanza per la valutazione del «carattere patrimoniale» nonché i criteri utilizzati per applicare le «posizioni di controllo».
L'articolo 3 affronta, invece, la questione della cosiddetta «clausola sociale» per i servizi di assistenza a terra degli aeroporti.
Qui ci troviamo di fronte all'invio da parte della Commissione europea di un parere motivato per non avere adottato le misure volte a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2004 che avrebbe accertato la non conformità della nostra legislazione in materia con le direttive europee 96/67/CE.
La nostra legislazione prevede attualmente che nel caso di trasferimento delle attività relative a una o più categorie di servizi da una azienda ad un'altra, debba scattare una sorta di «clausola sociale» che privilegi il reimpiego del personale nell'azienda che subentra nella gestione dei servizi.
Il decreto-legge adegua la normativa italiana alla sentenza della Corte di giustizia, affidando al governo gli effetti sociali che la liberalizzazione inevitabilmente produrrà. Il testo proposto dall'articolo 3 è coerente con le disposizioni e le direttive europee ma rischia di abbassare il livello delle tutele sociali previste a garanzie dei lavoratori.
Si pone qui un limite serio del processo di integrazione e di costruzione dell'Unione europea che si mostra estremamente occhiuta e rigida nell'esigere il rispetto del principio di concorrenza, ma che non dispone di strumenti altrettanto vincolanti in materia di tutela di chi lavora.
Non c'è da stupirsi, allora, se l'eurobarometro segnala un crescente disagio dei cittadini europei nei confronti del processo di costituzione dell'Europa. È necessaria una iniziativa del Governo italiano su scala europea per giungere alla definizione di misure normative europee in materia di tutela del lavoro.
L'articolo 4 del decreto-legge sospende l'applicazione di una legge regionale della Liguria con la quale, per la stagione venatoria, 2006/2007, sono state stabilite deroghe riguardanti alcune specie.
La Commissione contesta l'assenza di una esplicita indicazione delle specie oggetto di deroga e la mancanza di una motivazione che, invece, la direttiva europea in materia pone come obbligatoria.
Un'ulteriore censura viene mossa per il mancato risultato della condizione che prevede una verifica della mancanza di altre misure soddisfacenti.
Più in generale la Commissione contesta che nel recepimento della direttiva nella legislazione statale e in quelle regionali, un sistema di controllo di legittimità delle deroghe sia così lento da renderlo del tutto inefficace di fronte a provvedimenti che hanno durata temporanea limitata.
Infine, con l'articolo 5 si recepisce nella legislazione italiana una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri del novembre 2006, relativamente alla costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani sotto la responsabilità dei ministri per le politiche giovanili e della solidarietà sociale.
La costituzione dell'Agenzia è parte importante di un programma «Gioventù in azione» che Parlamento europeo e Consiglio hanno varato per il periodo 2007-2013 con lo scopo di sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù.

Gianluca PINI (LNP) concorda con i rilievi svolti dal relatore con riferimento al mercato del lavoro e sottolinea che non è chiaro per quale ragione vengano adottati provvedimenti di urgenza per il recepimento di alcune direttive mentre si attende ben di più per il recepimento di altre direttive. Non è inoltre chiaro se con il provvedimento in esame si realizzi pienamente la conformità con l'ordinamento comunitario. Evidenzia inoltre il carattere


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disomogeneo dei contenuti del decreto-legge.
In considerazione dei contenuti e della complessità del provvedimento chiede che il relativo esame non si concluda nella riunione odierna in modo da renderne possibile l'approfondimento dei contenuti.

Franca BIMBI, presidente, evidenzia che la disomogeneità dei contenuti è riconducibile ad una serie di esigenze diverse. Ritiene che la richiesta del deputato Pini sia meritevole di accoglimento. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che si sarà convocata per domani, giovedì 18 gennaio 2007, trenta minuti prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 gennaio 2007.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.