Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 17 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

A.C. 2112. Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 297/2006 recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio;
considerato che le previsioni di cui agli articoli 1 e 2 del testo, che apportano modifiche alla disciplina bancaria, creditizia e della intermediazione finanziaria, attengono a settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari;
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 3 relativo alle misure di protezione sociale nei confronti dei lavoratori nel caso di trasferimento delle attività concernenti uno o più servizi di assistenza a terra negli aeroporti rientrano nel novero delle materie di legislazione concorrente (porti e aeroporti civili, tutela e sicurezza del lavoro) a norma del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che la disposizione di cui all'articolo 4 provvede all'esecuzione dell'ordinanza della Corte di Giustizia europea del 19 dicembre 2006 che richiede all'Italia di sospendere l'applicazione della legge della regione Liguria n. 36 del 2006, con la quale sono stabilite deroghe alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2006/2007, e che la materia appartiene all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera a) (rapporti dello Stato con l'Unione europea) e della lettera s) (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
valutato che il testo dispone l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, trasferendo alla suddetta Agenzia le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, rilevando al riguardo l'ambito normativo delineato dalla lettera g) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione relativo alla competenza esclusiva dello Stato in ordine all'ordinamento ed all'organizzazione amministrativa dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni


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recate dal decreto legge in esame debbano comunque far salve, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
b) valuti altresì l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 4, forme collaborative di esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti della regione per il mancato rispetto della normativa comunitaria, prospettando eventualmente una previa diffida alla regione affinché provveda entro un breve termine ad adeguarsi alla decisione della Corte di Giustizia ed alla cui inottemperanza consegua la sospensione della menzionata legge regionale.


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ALLEGATO 2

A.C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia, C. 1441 Boato e C. 2018 De Zulueta. Nuovo testo unificato recante «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia, C. 1441 Boato e C. 2018 De Zulueta, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera;
rilevato che il testo in esame, che reca la disciplina della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e, quale sezione specializzata della medesima, il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituisce e regola un organismo di garanzia di rilievo nazionale ascrivibile all'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
considerate le previsioni di cui all'articolo 10, per le quali il garante dei diritti delle persone detenute coopera con analoghe figure istituite in ambito regionale, provinciale o comunale, senza poter delegare peraltro l'esercizio delle sue funzioni; rilevato inoltre, in merito alla disciplina dell'organizzazione territoriale del garante prevista dalla medesima norma, che questi può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei garanti regionali, provinciali e comunali, a seguito di apposita convenzione con gli stessi;
ribadito che non attiene alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimere parere sul merito e sul ruolo della figura istituzionale del garante né pronunciarsi sulla prevedibile proliferazione, in seno alla Commissione, di sezioni specializzate oltre quella relativa alle persone detenute o private della libertà personale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.